Giudice monocratico, sez. II, 29 febbraio 2000, est. dott. Giovanni De Marco
falso
ideologico – scuola materna – autorizzazione – induzione in errore
Con decreto di citazione in data 16/10/96, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio XX R. e XX A. dinanzi al Pretore di Messina, unitamente a X1 Maria e X2 Maria, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Mentre X1 Maria e X2 Maria accedevano a patteggiamento, per cui le relative posizioni venivano stralciate, il procedimento proseguiva nei confronti dei due XX e, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Nel corso di un’indagine eseguita dalla Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, a seguito di denuncia per falsa testimonianza presentata da XX R., come riferito dai testi Quartarone Marcello e D’Amico Massimiliano, sottufficiali di P.S, si aveva modo di constatare, che X1 Maria e X2 Maria, come dalle stesse dichiarato, mai avevano prestato la loro attività lavorativa per conto del XX e mai avevano insegnato nella sua scuola. Ciò risultava in contrasto con le dichiarazioni che annualmente il XX aveva presentato al fine di ottenere l’autorizzazione per l’esercizio di una scuola materna. In dette istanza, infatti, la X1 e la X2 erano state indicate come insegnanti in servizio presso la stessa struttura: si deduceva, pertanto, la falsità di dette dichiarazioni.
In merito va osservato che XX R. da lungo tempo era titolare di una scuola materna privata, denominata “**”. In tale veste egli, ogni anno, presentava la prescritta istanza al competente circolo didattico “Cesare Battisti” per ottenere la necessaria autorizzazione. Per quel che concerne il presente procedimento, come risulta dalla documentazione in atti, relativamente agli anni scolastici 88/89, 89/90 e 90/91, il XX aveva presentato le relative richieste rispettivamente nelle date 30/7/88, 25/7/89, 18/7/90, indicando nelle stesse la X2 Maria come una delle due maestre in servizio presso la scuola, in possesso di titolo specifico, ed allegando alle dichiarazioni la relativa delibera di nomina.
Sulla base di tali richieste, rispettivamente in data 22/9/88, 22/9/89 e 18/7/90, venivano rilasciate le relative autorizzazioni all’attivazione ed all’esercizio della scuola materna per il corrispondente anno, in cui la X2 era indicata come una delle maestre.
Successivamente, con nota del 18/12/90, trasmessa al Provveditorato in data 12/1/91, XX R. aveva comunicato la sostituzione dell’insegnante X2 Maria con X1 Maria. Quest’ultima, poi, nella richiesta di autorizzazione del 23/7/91, era stata indicata come una delle tre maestre, in possesso di titolo specifico, che avrebbero insegnato presso la scuola nell’anno scolastico 1991/1992, come da delibera di nomina del 23/7/91 che veniva allegata.
Sulla base di quest’ultima documentazione veniva rilasciata in data 24/7/91 l’autorizzazione alla apertura ed all’esercizio della scuola, in cui la X1 era indicata come una delle maestre.
Va precisato che, come meglio si dirà in seguito, l’insegnamento presso le scuole private da luogo a punteggio per le supplenze nella scuola pubblica. Sicchè in data 27/11/91, su richiesta della interessata, e sulla base delle dichiarazioni a suo tempo rese dal XX, veniva rilasciata attestazione in cui si affermava che X2 Maria aveva prestato servizio presso la scuola materna ** negli anni scolastici 87/88, 88/89, 89/90, 90/91, rispettivamente dal 1/9 al 30/6; dal 22/9 al 30/6; dal 1/9 al 30/6; dal 1/9 al 2/1. Parimenti, in data 23/2/93, veniva rilasciava certificazione in cui si attestava che la X1 aveva prestato servizio presso la scuola materna **, negli anni scolastici 90/91 e 91/92, rispettivamente dal 3/1 al 30/6 e dal 1/9 al 30/6.
Occorre a questo punto, soffermarsi sulla natura delle scuole materne private e sui requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’attivazione. In merito appaiono significative le dichiarazioni rese dal teste Lo Cascio Barrile Nunzia, direttrice didattica del circolo Cesare Battisti, la quale ha precisato che l’attivazione di una scuola privata materna deve essere autorizzata dal competente circolo didattico che, nel caso della scuola “**” era, appunto, il “Cesare Battisti”. La nomina delle insegnanti presso le scuole private, invece, effettuata dal titolare, deve essere ratificata dal Provveditore, previo rilascio dell’autorizzazione del Circolo didattico.
Presupposto per l’esercizio di una scuola materna, e quindi per l’ottenimento della relativa autorizzazione, come riferito dalla Lo Cascio, è che questa venga gestita con la presenza continuativa di docenti in possesso dello specifico titolo di studio. Solo la presenza del personale qualificato, infatti, garantisce il ruolo e la funzione pedagogica dell’istituto. La scuola materna, infatti, come chiaramente affermato dal teste, è scuola e non intrattenimento: essa ha il compito di educare i bambini attraverso un’attività didattica che consenta agli stessi di acquisire gli strumenti necessari alla conoscenza ed all’interpretazione del mondo, alla manipolazione del linguaggio ed alla formazione delle idee. Né tale funzione viene meno per il fatto che la scuola sia gestita da privati: lo Stato, infatti, pur consentendo ai privati la istituzione di scuole, conformemente al principio per cui l’istruzione è un bene di interesse pubblico, stabilisce le regole alle quali i privati si devono attenere ed esercita i relativi controlli.
Per tale ragione la legge prevede che ogni scuola materna, ancorchè privata, debba essere dotata di un insegnate per ogni 28 bambini e, comunque, per ogni sezione che assista in maniera continuativa i bambini stessi garantendo lo sviluppo formativo. L’insegnante, non trattandosi di scuola pubblica, non deve essere abilitato, ma deve, comunque, essere in possesso dei previsti titoli di studio, in particolare, per quel che concerne il presente procedimento, il diploma magistrale o altro titolo equipollente.
Ne consegue che, per ottenere la prescritta autorizzazione, il gestore della scuola materna deve preventivamente nominare gli insegnanti nel numero necessario, quindi deve comunicare tale atto di nomina al circolo didattico competente. Inoltre, nel caso in cui, durante l’anno scolastico dovesse mutare, stabilmente o temporaneamente, la persona del docente, di ciò dovrebbe farsi idonea comunicazione allo stesso Circolo.
Inoltre l’insegnamento presso le scuole private regolarmente autorizzate conferisce, all’insegnante, un punteggio valutabile per le graduatorie delle supplenze e dei concorsi nella scuola pubblica. Ovviamente presupposto perché tale attività possa essere riconosciuta è che questa sia effettiva e continuativa nel periodo richiesto.
Ciò premesso si osserva che l’ipotesi accusatoria è stata confermata dalle risultanze dibattimentali, in esito alle quali può affermarsi senza ombra di dubbio che, contrariamente a quanto fatto credere dal XX R., X1 Maria e X2 Maria mai hanno prestato la loro attività lavorativa presso la Scuola materna “**”.
In merito non è stato possibile ricevere le dichiarazioni di X1 Maria e X2 Maria, in quanto le stesse, essendo imputate di reato connesso, si sono avvalse della facoltà di non rispondere, né è stato possibile acquisire le dichiarazioni rese dalle stesse nel corso delle indagini preliminari dal momento che queste non erano state rese con le garanzie di legge.
Malgrado ciò i fatti attribuiti agli imputati appaiono ampiamente e dettagliatamente riscontrati dalle ulteriori risultanze dibattimentali.
In primo luogo vanno sottolineate le dichiarazioni rese da Viola Anna, Laganà Loredana e Vadalà Antonina le quali sono state dipendenti della scuola “**” con le mansioni di addette alle pulizie.
La prima, infatti, ha riferito di avere lavorato presso la scuola in questione per circa otto mesi nel 1990 o 1991. La stessa ha chiarito di essere stata incaricata, unitamente a Viola Francesca, delle pulizie, della cucina e dell’intrattenimento dei bambini nel periodo compreso tra le ore 8,00 e le 15,00 di ogni giorno. Ha aggiunto di non avere mai visto insegnanti nella scuola, e di non avere mai sentito nominare la X1 o la X2. Infatti la scuola era gestita esclusivamente dei familiari del XX, XX Antonella e la sorella Valeria, che si occupavano prevalentemente dei bambini più grandi, mentre ai bambini più piccoli, di solito, badavano lei, la Viola Francesca e la moglie del XX. Precisava, infine, che la scuola era costituita, sostanzialmente, da due aule.
Corrispondenti dichiarazioni sono state rese da Viola Anna, la quale ha affermato di avere lavorato presso la scuola in questione dal giugno del 1989 al settembre del 1990 (dunque nel periodo in cui avrebbe dovuto essere presente, come insegnante, la X2). La stessa ha, infatti, riferito che all’epoca dei fatti era in possesso della sola licenza media, e che, unitamente alla sorella Viola Franca, presso la scuola, si occupava delle pulizie, della cucina, e dell’intrattenimento dei bambini più piccoli, mentre i bambini più grandi erano seguiti da XX Antonella e dalla sorella Valeria, senza che nei locali avesse mai rilevato la presenza di altre persone e, comunque di insegnanti.
Anche Vadalà Antonina, dipendente della struttura in questione, tra il novembre 1990 e l’aprile 1991, con l’incarico di effettuare le pulizie, provvedere alla cucina e intrattenere i bambini, ha affermato che la scuola veniva condotta esclusivamente dai congiunti del XX. Malgrado la stessa fosse impiegata quotidianamente dalle 11,00 alle 15,00, infatti, non aveva mai visto altre persone, né aveva mai conosciuto la X2 o la X1.
Il quadro che emerge da queste dichiarazioni appare già sufficientemente nitido e delineato. Risulta, infatti, chiaro che il XX gestiva in proprio la scuola materna, senza avvalersi, di fatto, della necessaria collaborazione del personale in possesso del titolo di studio prescritto.
In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni rese dalla direttrice del circolo didattico Lo Cascio Nunzia. Questa, infatti, ha riferito di avere effettuato un’unica ispezione presso la scuola “**”, intorno al 1990. In detta occasione, tuttavia, aveva trovato presso la struttura esclusivamente il titolare, XX R., unitamente alla moglie ed alla figlia, e ad una ragazza che si occupava delle pulizie. Nessuna traccia, invece, delle tre insegnanti che, in base al provvedimento di autorizzazione, avrebbero dovuto seguire i bambini ed essere, quindi, presenti. In detta occasione la Lo Cascio non rinvenne neanche i registri delle presenze ed i registri didattici, di cui la scuola doveva essere provvista, e che avrebbero dovuto essere vidimati periodicamente dalla stessa direttrice del circolo.
Anche tale episodio concorre a dimostrare che la scuola in questione veniva gestita senza la presenza di docenti, che figuravano come tali solo sulla carta. Non si spiegherebbe, infatti, altrimenti la contemporanea assenza delle tre insegnanti nominate presso l’istituto.
D’altro canto la scuola presentava diverse irregolarità gestionali tali da ostacolare ogni controllo. Infatti, come riferito dalla teste, almeno fino al 1992 la scuola non aveva istituito i registri didattici, sui quali doveva essere annotato, a cura dei docenti, lo svolgimento dei programmi didattici. Parimenti presso la scuola non era stato istituito alcun registro delle presenze, idoneo a documentare la presenza giornaliera degli insegnanti.
Anche per questi motivi, successivamente, secondo quanto riferito dalla Lo Cascio, si sarebbe aperta una controversia con il XX: questi, infatti, non riteneva necessaria la tenuta dei registri in questione - ed in particolare del registro delle firme di presenza - dal momento che il personale docente, come dallo stesso affermato nelle proprie difese in sede amministrativa, svolgeva una sorta di volontariato, senza alcun obbligo di presenza, né orario di lavoro. Controversia che portò al mancato rinnovo della autorizzazione, con conseguente ricorso amministrativo rimasto senza esito.
Alla luce delle superiori risultanze dibattimentali vanno esaminate le dichiarazioni rese dalle (presunte) insegnanti Mancuso Rachele, Piccione Francesca e Strano Giuseppa. Le stesse, infatti, che, secondo la documentazione acquisita al fascicolo, sono state nominate presso la scuola del XX tra il 1989 e il 1992 – nel medesimo periodo della X1 e della X2 – hanno riferito di avere lavorato in maniera discontinua, come volontarie, senza stipendio e senza obbligo di presenza. Nessuna di loro ha mai visto o sentito nominare la X2 o la X1.
La Mancuso, che non sapeva neppure descrivere i pur semplici locali della scuola, non ricordava nessuno degli eventuali colleghi, così come la Strano, che, tuttavia, confessava che la sua presenza era stata alquanto saltuaria, nel senso che era stata a scuola soltanto qualche volta, di sua spontanea volontà e per qualche oretta.
Anche tali dichiarazioni convergono a confermare l’assunto accusatorio e si spingono oltre, delineando un quadro di assoluta irregolarità amministrativa che ridonda nella violazione di norme penali.
Per un verso, infatti, dette dichiarazioni confermano che la X1 e la X2 mai hanno frequentato la scuola in questione, a differenza di quanto dichiarato dal XX R.. Se così non fosse, infatti, non si spiegherebbe come mai le “colleghe” non dovessero serbare di loro nemmeno un ricordo, sia pure vago. Non può sfuggire, in merito, che la scuola in questione era rappresentata da una struttura minima, costituita da due sole aule. E’ pertanto assolutamente inverosimile che due persone che vi lavorino non si incontrino mai nell’arco di una giornata, e addirittura nell’arco di un anno.
Per altro verso, le dichiarazioni in questione evocano un sospetto: che, in realtà, nessuna delle insegnanti ascoltate abbia mai lavorato, quanto meno in maniera continuativa, presso la scuola. Difficilmente, infatti, si spiegherebbero le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dei testi, le lacune, le assenze di ricordi: francamente appare poco credibile che, sia pure a distanza di quasi dieci anni, una persona non sia in grado di ricordare, anche sommariamente, l’ambiente di lavoro dove ha lavorato, quotidianamente, per un anno e oltre. Parimenti è difficilmente credibile che due persone, pur avendo lavorato contemporaneamente in un ambiente di lavoro così ristretto, non si siano mai conosciute, addirittura incontrate.
Pur a volere credere alla buona fede delle stesse si deve ritenere che queste frequentassero la scuola, quanto meno, in maniera estremamente saltuaria, assolutamente priva di continuità, verosimilmente solo per potere figurare ai fini della presenza e del punteggio.
Si può, pertanto, desumere che presso detta scuola fosse invalsa la prassi di nominare solo fittiziamente le insegnanti, al solo fine di ottenere l’autorizzazione all’attivazione della struttura, ottenendo il consenso delle stesse con la prospettiva di fare loro conseguire punteggio, e avvalendosi, di fatto, dell’opera di personale non qualificato, pertanto retribuito in maniera proporzionalmente ridotta, e salvo avvalersi, occasionalmente, ad adiuvandum, di personale diplomato, non retribuito, che accettava solo per la necessità di dovere acquisire punteggio nella prospettiva di una supplenza. Tale assunto, del resto, viene confermato dalle stesse dichiarazioni del XX il quale ha affermato che, dal momento in cui il riconoscimento del punteggio alle insegnanti delle scuole private venne subordinato al previo versamento dei contributi (intorno al 1993), egli non chiamò più alcuna insegnante in quanto non intendeva sostenere un tale onere economico.
Si deve, pertanto, concludere che l’indicazione delle insegnanti nell’atto di designa e nella richiesta, costituivano esclusivamente un espediente per ottenere la necessaria autorizzazione.
Il quadro probatorio non risulta modificato dalle dichiarazioni rese dagli imputati XX R. e XX Antonella. Costoro, infatti, nulla hanno aggiunto rispetto agli elementi acquisiti. Semmai dalle dichiarazioni del XX R. si trae un ulteriore conferma della ricostruzione sopra operata. Come nel caso dei turni di presenza che il XX descrive in maniera diversa da quanto riferito dalle insegnanti escusse.
Nessuna rilevanza, poi, va attribuita alla circostanza (peraltro affermata, ma non dimostrata) che le figlie XX Antonella e XX Valeria siano oggi in possesso di diploma magistrale. Infatti, anche ammesso che tale titolo esistesse già all’epoca dei fatti, ciò nulla modificherebbe in ordine ai fatti contestati, e cioè alla mancata presenza della X1 e della X2 presso la scuola **, ed alle falsità connesse.
Parimenti nessuna rilevanza possono avere nel presente processo le certificazioni mediche esistenti nei fascicoli delle imputate X1 e X2, che venivano prodotte al momento dalla richiesta dell’autorizzazione annuale all’esercizio della scuola, di cui la difesa, nel corso dell’ultima udienza, ha reiteratamente chiesto l’acquisizione. In questa sede, infatti, in alcun modo viene posta in discussione l’autenticità delle certificazioni mediche, né il concorso delle imputate X1 e X2 nella realizzazione dei reati per cui è processo.
In esito all’istruttoria dibattimentale, pertanto, si deve concludere per la penale responsabilità dell’imputato XX R., mentre la figlia, XX A., deve essere assolta per non avere commesso il fatto.
Quanto a quest’ultima, va infatti osservato che, come risultato dall’istruttoria dibattimentale, ella ha assunto la direzione della scuola solo successivamente ai fatti contestati, verosimilmente – come affermato dalla Lo Cascio – in quanto il padre non poteva più ottenere autorizzazione all’apertura della scuola materna per difetto di titoli. Del resto dalla documentazione acquisita in atti nessuna istanza, dichiarazione o corrispondenza con il Provveditorato risulta a firma di tale imputata.
A conclusioni diverse si deve pervenire quanto al XX R.. Come sopra osservato l’istruttoria dibattimentale ha provato in maniera assolutamente certa che, tanto la X1 Maria, quanto la X2 Maria Alessandra, benchè indicate nelle richieste di autorizzazione all’esercizio di scuola materna come insegnanti in servizio presso la scuola stessa, in realtà non hanno mai prestato la loro attività lavorativa e non hanno mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con il XX e con la scuola “**”. Invero, come emerso chiaramente nel corso del dibattimento, la falsa attestazione del XX era il frutto di un ben preciso disegno criminoso in virtù del quale il rapporto di lavoro sarebbe stato solo simulato consentendo, per un verso, al XX di attivare la scuola materna pur senza avere alle proprie dipendenze un’insegnante titolato, ed evitando, così, di dovere corrispondere le relative prestazioni retributive; per altro verso alla X1 ed alla X2 di acquisire punteggio per le graduatorie relative all’insegnamento, pur senza svolgere alcuna reale attività di insegnamento.
E’ evidente che in tale contesto il XX occupava una posizione di forza: infatti, tanto la X1, quanto la X2, si trovavano nella condizione di chi, avendo conseguito un diploma o una laurea, non è ancora riuscito a trovare un’occupazione e pertanto è indotto ad accettare condizioni, anche illegali, al fine di acquisire punteggi che, in un futuro più o meno prossimo, possano consentire l’accesso nella scuola pubblica.
Il XX, per conto suo, ha chiaramente approfittato di tale stato, dichiarando di avere assunto un certo numero di insegnanti, condizione indispensabile, come affermato dalla Lo Cascio, per ottenere l’autorizzazione all’attivazione di una scuola materna. Senza tale falsa dichiarazione l’autorizzazione non gli sarebbe stata concessa, o comunque non gli sarebbe stata concessa in quelle forme, ed egli non avrebbe potuto attivare una scuola privata ricavandone i relativi proventi. Simulando il relativo rapporto di lavoro, invece, il XX ha potuto attivare la suddetta scuola, pur senza doversi gravare degli oneri relativi all’assunzione effettiva di una o più insegnanti, gestendo, invece, la stessa in maniera familiare ed affidando i bambini a personale non qualificato e, comunque non idoneo. In tal modo, tra l’altro, egli non ha solo raggirato gli organi istituzionali, indotti a credere – anche, per vero, a causa della deprecabile assenza di controlli – che la scuola in questione fosse in regola; ma anche i genitori, i quali iscrivevano i bambini presso una struttura che si denominava “scuola materna”, ma che, in realtà, non ne aveva i requisiti, costituendo, in effetti, niente più che una sorta di nursery, dove i bambini venivano non educati, ma semplicemente intrattenuti.
Una scuola materna, infatti, che si tratti di scuola statale o di scuola privata, come sopra evidenziato, si caratterizza non per la funzione di custodia dei bambini, bensì per il ruolo educativo che viene svolto nei confronti degli stessi, perseguendo il fine della educazione del bambino e dello sviluppo della personalità infantile. Sicchè presupposto per l’attivazione di una simile scuola, come previsto dall’art. 39 del T.U. 577/1928 e dell’art. 122 R.D. 26/4/1928 n, 1297 (oggi sostituito dal dlv. 16/4/94, 297), è che il personale insegnante delle scuole materne debba essere fornito del titolo legale di abilitazione all’insegnamento nel grado preparatorio, cioè essere in possesso di diploma magistrale o equiparato. La sussistenza di tale requisito deve essere verificata dal competente direttore didattico al momento del rilascio dell’autorizzazione, come si desume anche dall’art. 238 del cit. R.D. 1297/28.
Pertanto, con il provvedimento di autorizzazione, il direttore didattico provvederà a rilasciare il nulla osta accertando ed attestando l’esistenza dei requisiti richiesti, tra i quali, appunto, la presenza di insegnati in possesso di idoneo titolo.
Ciò detto si deve osservare che l’autorizzazione alla apertura di una scuola materna rientra nella categoria degli atti pubblici aventi natura dispositiva, cioè negoziale, trattandosi di provvedimento che manifesta la volontà dell’amministrazione. Malgrado questa sia la natura predominante dell’atto, ciò non esclude che in esso converga anche una funzione dichiarativa, cioè descrittiva di uno stato di fatto, che costituisce il presupposto della volontà della pubblica amministrazione, e pertanto assume una funzione probatoria ed è quindi investita dell’obbligo di veridicità del pubblico ufficiale. Si tratta, in sostanza, di quella parte dell’atto, indissolubilmente connessa al suo contenuto negoziale, in cui viene descritta la situazione di fatto da cui discendono le determinazioni dell’amministrazione, e rispetto alla quale l’atto assume sempre una funzione probatoria, affermandone, anche implicitamente, la verità, dal momento che essa costituisce la condizione logica e giuridica per l’emanazione dell’atto stesso. In altre parole quell’atto pubblico non potrebbe essere emanato con quel determinato contenuto dispositivo se la situazione di fatto fosse diversa: pertanto esso ha anche un contenuto, implicitamente, ma necessariamente, certificativo nella misura in cui afferma esistente una situazione di fatto e da questa fa discendere determinati effetti giuridici.
Ne consegue, più in generale, che anche con riferimento a questa categoria di atti, è possibile configurare il reato di falso ideologico, quando la falsità concerna, appunto quella parte descrittiva in esso contenuta, ancorchè essa non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, ma sia desumibile implicitamente, risultando funzionale rispetto all’economia dell’atto e rilevante rispetto al contenuto, e come tale ineludibile (cfr. Cass. SS.UU. 3/2/95; Cass. 30/9/83; Cass. 11/10/85).
Del resto tutti i reati in materia di falso ideologico distinguono tra l’atto e l’attestazione che esso contiene, con la conseguenza che ai fini della configurazione del reato non è necessaria la falsità dell’intero atto, che, tra l’altro, determinerebbe una falsità materiale, ma della sola attestazione che l’atto contiene.
In particolare nell’autorizzazione in esame, accanto alla parte dispositiva, con cui il direttore didattico esprime la volontà di autorizzare l’istituzione della scuola, vi è una parte descrittiva, direttamente contenuta nell’atto (consistente, per quel che riguarda il presente procedimento, nella individuazione degli insegnanti abilitati) che fa parte integrante del provvedimento, elemento essenziale della stessa, trattandosi di un presupposto indispensabile per l’emanazione dell’atto. Ne consegue che una falsa rappresentazione di tale situazione si riflette immediatamente in una falsa rappresentazione della realtà nell’atto amministrativo, determinando il falso ideologico nello stesso (Cass. 22/11/88; Cass. 18/2/92; Cass. 6/7/94).
Una volta affermata l’astratta configurabilità del reato di falso ideologico in relazione all’autorizzazione in questione, ne consegue che, ove il falso nell’atto pubblico sia determinato dall’inganno del privato, a norma dell’art. 48 c.p., del falso sarà quest’ultimo a rispondere (cfr. Cass. 28/1/97).
Come noto, secondo la disciplina del citato art. 48 c.p., quando il reato sia commesso per errore di fatto, l’agente non ne risponde. Tuttavia se l’errore sia stato determinato dall’altrui inganno, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo. Sicchè, nel caso di specie, pur trovandoci in presenza di un reato proprio, che, cioè, può essere commesso dal solo pubblico ufficiale, di esso risponderà il privato nella misura in cui la falsificazione sia ad esso imputabile mediante la dolosa induzione in errore e sempre che i mezzi usati da quest’ultimo siano idonei a trarre in inganno il primo (cfr. Cass 27/3/85).
In tali casi, infatti, colui che compie l’atto falso opera in base ad una volontà viziata dall’inganno adoperato su di lui. Ne consegue che, ai fini della configurazione della fattispecie criminosa, è necessario che il fatto tipico venga posto in essere dal soggetto qualificato, mentre l’elemento psicologico ed il fine dell’azione, si dovranno ricercare in capo a colui che ha realizzato l’inganno, cioè, in ultima istanza, nel privato determinatore (cfr. Cass 28/10/80; Cass 11/2/83; Cass. 14/3/96).
Nel caso in esame non può sussistere alcun dubbio sull’astratta idoneità della condotta del XX ad indurre in inganno gli organi scolastici competenti al rilascio dell’autorizzazione. Invero, secondo quanto riferito nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in sede di rilascio dell’autorizzazione l’attività di verifica espletata dal funzionario preposto risulta interamente documentale, cioè svolta sugli atti prodotti dalle parti istanti; mentre il controllo sulla veridicità di quanto asserito nelle domande, mediante ispezioni ed altre verifiche, risulta del tutto inesistente. Sicchè la pubblica amministrazione fonda, normalmente, il proprio iter decisionale sulle sole dichiarazioni degli istanti, con la conseguenza che la falsa rappresentazione, a meno che non sia assolutamente grossolana, si rivela condotta tipicamente idonea, in rapporto alla natura e all’organizzazione dell’autore immediato, ad ingenerare l’errore (cfr. Cass 29/10/97).
Sul punto, invero, occorre osservare che, come emerso dalle dichiarazioni della Lo Cascio, le carenze organizzative dell’Amministrazione e la inadeguatezza dei controlli appaiono francamente sconcertanti. Non è dato sapere quale soggetto fosse competente all’esercizio del controllo sulle scuole private, e sulle scuole materne in particolare, se cioè tale compito gravasse direttamente sul Provveditore, ovvero sul direttore didattico o se, invece, esistesse personale specificamente preposto a tale funzione. Fatto sta che, come risulta dall’istruttoria dibattimentale, nessun controllo è stato mai esperito presso la scuola in questione; e, quando un’ispezione venne effettuata, una volta tanto, come riferito sempre dalla Lo Cascio, malgrado presso la scuola non venisse rinvenuto nessuno dei tre docenti dichiarati, nessun sospetto ha sfiorato la mente del direttore didattico, né tanto meno vennero adottati provvedimenti adeguati o disposte opportune verifiche. E ciò malgrado lo stesso teste abbia riferito che la presenza dell’insegnante nella scuola materna deve essere continuativa. Del resto analoga situazione si sarebbe verificata con riferimento ai registri didattici, di cui la scuola materna sarebbe rimasta priva per lungo tempo, benchè gli stessi dovessero essere vidimati periodicamente dalla direttrice didattica.
Si può pertanto ritenere che l’imputato abbia agito in un quadro di vuoto istituzionale, in cui le condizioni volute dalla legge venivano degradate, per la colposa superficialità dei controlli, a mera apparenza. E di tale clima di generale rilassatezza egli ha potuto approfittare, con la pressochè assoluta certezza che qualunque dichiarazione avesse presentato, questa sarebbe stata accettata senza alcuna forma di controllo.
In verità va detto che, anche alla luce delle superiori considerazioni, si ha motivo di credere che la tecnica posta in essere dall’imputato non sia stata limitata alle sole X1 e X2, ma sia stata estesa alla generalità delle insegnanti di volta in volta indicate come in servizio presso la scuola. Tale sospetto appare confortato, per un verso, dalle dichiarazioni dei testi Viola, Laganà e Vadalà, le quali, come sopra osservato - in maniera chiara e senza incertezze - hanno affermato che nessuna insegnante aveva mai lavorato presso la scuola, e che i bambini, in realtà, erano stati sempre controllati esclusivamente da loro stesse e dai familiari del XX.
Per altro verso le insegnanti sentite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, come sopra osservato, pur affermando di avere lavorato alle dipendenze della scuola materna in questione, hanno sempre detto che la loro opera era volontaria, che non avevano un orario di lavoro, e, soprattutto, non sono state in grado di descrivere in maniera, anche solo superficiale, i locali della scuola, che pure, secondo quanto emerso nel dibattimento, erano rappresentati da due sole aule.
Pertanto deve ritenersi pienamente provata la sussistenza dei reati contestati alle lettere a) e c) della rubrica. Per completezza va detto che la condotta in esame appare correttamente ricondotta alla fattispecie di cui agli artt. 48 e 480 c.p., piuttosto che a quella di cui all’art. 483 c.p. Invero è evidente la differenza tra il falso per induzione e il falso del privato in atto pubblico, sussistendo quest’ultimo solo allorchè la falsità nell’attestazione sia relativa a fatti che vengono dichiarati al pubblico ufficiale che si limita a riportarli nell’atto come provenienti dal privato; se invece tali fatti contribuiscono alla formazione di un atto autonomo dello stesso pubblico ufficiale, la falsità su di essi si trasferisce all’intero contenuto dell’atto, determinando la configurazione del reato di cui all’art. 480 c.p.
Alla sussistenza dei suddetti reati si accompagna, come ovvia conseguenza, quella dei reati di cui alle lettere b) e d) della rubrica. Infatti, la direzione didattica ha falsamente attestato che X1 e la X2 avessero svolto servizio presso la scuola **, cosa che, come sopra osservato, non rispondeva a verità. Le certificazioni sono state rese sulla base delle false indicazioni e dichiarazioni rese dal XX, il quale ha dichiarato che le insegnanti lavoravano esercitavano la loro attività di docenza alle dipendenze della scuola “**”, né mai, successivamente, ha comunicato l’inesistenza di tale rapporto o, comunque, dell’attività in questione. Tale condotta risulta ampiamente sufficiente ad indurre in inganno gli organi amministrativi competenti al rilascio delle certificazioni e, quindi, a dare luogo al reato contestato del quale, in virtù dell’induzione in errore, ed a norma dell’art. 48 c.p., risponderà il XX.
Le considerazioni sopra svolte fanno ritenere che tutti i reati contestati siano collegati dal vincolo della continuazione, con conseguente applicabilità dell’art. 81 cpv. c.p. Tutti i reati, infatti, fanno parte di un unitario e organico programma criminoso volto all’attivazione ed al mantenimento di una scuola materna privata, realizzata in assenza di un requisito fondamentale, quale quello della presenza di idoneo personale docente.
In tale contesto le false attestazioni presentate dall’imputato, il rilascio delle autorizzazioni da parte del circolo didattico e, infine, il rilascio dei certificati di servizio, rappresentano momenti intimamente connessi dell’unitario progetto criminoso: infatti i certificati attestanti un falso periodo di docenza, con il conseguente punteggio per le graduatorie statali, costituivano il corrispettivo che l’imputato garantiva alle docenti in cambio delle loro dichiarazioni mendaci circa l’assunzione.
Ciò implica, tra l’altro, che nessuno dei reati contestati può ritenersi prescritto. Ai sensi dell’art. 158 c.p., infatti, il termine di prescrizione decorre, per il reato continuato, dal momento in cui è cessata la continuazione (cfr. p. es. Cass. SS.UU. 10/10/81; Cass. 21/10/82). Sicchè, nel caso di specie, il termine prescrizionale deve farsi decorrere dall’ultimo atto della serie dei reati, che, nel presente processo, risulta accertato in data 23/2/93 con il rilascio della certificazione da parte del Circolo didattico a favore della X1.
Tuttavia, con riferimento ai fatti commessi anteriormente al 24/10/89 deve trovare applicazione l’amnistia, concessa con l. 12/4/90, n. 75, con la conseguenza che per detti fatti, l’imputato deve essere assolto. Sicchè, con riferimento alle ipotesi contemplate nel capo c), l’imputato va assolto in relazione alle autorizzazioni rilasciate dal circolo didattico nelle date 22/9/89 e 22/9/88.
Viceversa, in ordine a tutti gli altri episodi contestati l’imputato deve essere dichiarato penalmente responsabile e condannato. Tenuto conto della natura e della particolare gravità del reato, nonché, in generale dei parametri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni uno di reclusione, in ragione del reato più grave di cui al capo b). Detta pena deve essere diminuita per il riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione della sostanziale incensuratezza dell’imputato, a mesi otto di reclusione, quindi aumentata per la continuazione a anni uno e mesi quattro di reclusione.
Non si ravvisano ragioni per formulare un giudizio prognostico negativo in ordine al futuro comportamento dell’imputato, tanto più che, secondo quanto riferito nel corso del dibattimento, l’autorizzazione all’attivazione della scuola è stata definitivamente revocata. Pertanto, sussistendo i requisiti di legge, possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
A norma dell’art. 537 c.p.p. deve essere dichiarata la falsità degli atti accertata nel presente procedimento e che, nel caso di specie, costituisce presupposto per la condanna. Sicchè va dichiarata la falsità delle autorizzazioni alla istituzione della scuola materna “**” del 22/9/88, 22/9/89 e 18/7/90 nella parte in cui riconoscono X2 Maria quale maestra impiegata presso la scuola; dell’autorizzazione alla istituzione della scuola materna “**” del 24/7/91 nella parte in cui riconosce X2 Maria quale maestra impiegata presso la scuola; del certificato di servizio del Provveditorato agli studi di Messina del 27/11/91 rilasciato a X2 Maria relativamente al servizio prestato presso la scuola “**”; del certificato di servizio del Provveditorato agli studi di Messina del 23/2/93 rilasciato a X2 Maria relativamente al servizio prestato presso la scuola “**”.