REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il
Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, composto dai Sigg.ri:
|
dott.
Giuseppe Savoca |
Presidente, |
|
dott.
Emilio Iannello |
Giudice
rel., |
|
dott.ssa
Caterina Mangano |
Giudice, |
ha
emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 388-p.II/98 R.G. A.C., n.
286 R.S., introitata per la
decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di
precisazione delle conclusioni di martedì
27 giugno 2000,
promossa da
A.E., ricorrente,
contro
I.N.,
resistente,
con l'intervento necessario del
Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Messina.
oggetto: Cessazione effetti civili matrimonio concordatario
Conclusioni
I
procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto,
chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Il
P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
Svolgimento del processo
Con
ricorso depositato in data 20
aprile 1998, A.E. premesso che in data 24.10.1986 aveva contratto matrimonio
concordatario con I.N., trascritto
nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di
Messina; che dal matrimonio non erano nati figli; che con sentenza non
definitiva del 4 - 11.11.1997, notificata il 17.2.1998, non impugnata e quindi
passata in giudicato, questo Tribunale aveva pronunciato la separazione
personale dei coniugi, riservando di provvedere - all'esito di giudizio ancora
pendente - in ordine alle residue questioni; che la separazione si era protratta
ininterrottamente fin dall’udienza di comparizione dei coniugi in quel
procedimento, tenutasi il 30.11.1992; che la comunione materiale e spirituale
tra i coniugi era definitivamente cessata; che l'I.N. non versava in condizioni
da poter legittimamente vantare alcun assegno divorzile, essendo laureata in
Farmacia ed in grado di sfruttare economicamente tale suo titolo di studio; che
non v'erano beni da dividere; tutto ciò premesso, chiedeva che venisse
pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il
rigetto di ogni eventuale pretesa di controparte alla corresponsione di assegno
divorzile.
Costituendosi
in giudizio, I.N. eccepiva preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità
della domanda, per essere ancora pendente il giudizio sull'addebito della
separazione. Chiedeva in subordine porsi a carico del marito l'obbligo di
versare in suo favore congruo assegno divorzile, contestando i contrari assunti
di controparte.
Formulate
le richieste istruttorie, prima che l'istruttore provvedesse su di esse il
ricorrente chiedeva rimettersi la causa al Collegio per l'emissione della
chiesta pronuncia di divorzio, eventualmente anche con sentenza non definitiva,
salva la prosecuzione del giudizio per le accessorie questioni di carattere
patrimoniale.
Quindi,
all'udienza del 27 giugno 2000, sulle conclusioni delle parti (in epigrafe
trascritte), la causa veniva rimessa al collegio per la decisione previa
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse
conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va,
ovviamente, preliminarmente esaminata l'eccezione di inamissibilità (rectius: improponibilità) della domanda, in ragione della
incontestata e tuttora perdurante pendenza del giudizio relativo alla domanda di
addebito della separazione, reciprocamente avanzata da entrambi i coniugi.
A
fondamento dell'eccezione il resistente richiama il noto arresto di Cass.
10.4.1998, n. 3718 (in Foro it. 1998,
I, c. 2142; Giust. Civ. 1998, I, p.
1218; Guida al Diritto 1998, fasc. 18,
p. 34), secondo cui la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio
non può essere proposta ove nel giudizio di separazione sia ancora controverso
il punto dell'addebitabilità.
Ad
onta, però, del significato apparentemente univoco della massima, per
verificare se e in che termini la pronuncia possa attagliarsi al caso di specie
e condurre alla soluzione in rito indicata dalla resistente, non può
prescindersi dalla considerazione delle ragioni sistematiche che ne sono poste a
base e, soprattutto, delle simiglianze (e dissomiglianze) tra gli sviluppi
processuali del pregresso giudizio di separazione nel caaso in esame e in quello
portato all'esame della Suprema Corte.
Quanto
al primo punto, va rilevato che alla base dell'affermazione surriportata sta la
ritenuta inscindibilità della pronuncia di separazione da quella sull'addebitabilità
della stessa: per quanto non si ignori l'opposto orientamento seguito dalla
giurisprudenza di merito, anche in adesione ad autorevole dottrina in buona
parte propensa ad escludere qualsivoglia ostacolo di ordine concettuale,
sostanziale o processuale alla scindibilità della pronuncia di separazione da
quella sull'addebito della stessa, ritiene questo Collegio di dover aderire a
siffatta premessa, tanto più che, nonostante le critiche ricevute,
l'orientamento della Suprema Corte al riguardo sembra allo stato vieppiù
consolidarsi. L'assunto invero è condiviso, sebbene in una diversa prospettiva
tutta interna al giudizio di separazione, da Cass. 13.8.1998, n. 7945 (in Foro
it. 1999, I, c. 2307 ss.), Cass. 29.11.1999, n. 13312 (obiter
dictum: ivi 2000, I, c. 445) e, da ultimo, anche da Cass. 14.6.2000, n. 8106
(in C.E.D., Arc. Civile, rv. 537585),
che, sul presupposto che non sono distinguibili due distinti modelli di
separazione (una con addebito e una senza addebito) e che la pronuncia resta
comunque sempre giustificata solo dall'intollerabilità della vita coniugale (o
dal grave pregiudizio per
l'educazione della prole) - sia o meno tale intollerabilità (o pregiudizio)
conseguenza diretta del comportamento dei coniugi contrario ai doveri nascenti
del matrimonio -, ha cassato la sentenza che
aveva affermato che l'accertamento dell'addebito costituirebbe capo
autonomo rispetto alla pronuncia di separazione personale.
Ciò
posto deve però subito notarsi - come avvertita dottrina non ha mancato di fare
- che le conseguenze tratte in concreto dalle due citate pronunce del 1998,
forse in ragione di una non organica considerazione di tutte le implicazioni
processuali e pratiche del pur comunemente affermato principio, sembrano
muoversi lungo due linee ricostruttive divergenti: accade infatti che, mentre la
sentenza n. 3718/98, nell'affermare l'improponibilità della domanda di divorzio
prima del passaggio in giudicato della pronuncia sull'addebito, sembra far
ricadere su quest'ultima l'intero peso sostanziale e processuale della pronuncia
di separazione, anche agli effetti della successiva proponibilità della domanda
di divorzio (la pronuncia sull'addebito, cioè, comprenderebbe in sé la
pronuncia sulla separazione come il più comprende il meno, e per converso la
mera pronuncia di separazione resterebbe di per sé monca e non in grado di
svolgere in pienezza i suoi effetti), al contrario la sentenza n. 7945/98,
nell'accogliere il ricorso della parte di un giudizio di separazione che
sosteneva l'illegittimità di una pronuncia sulla separazione distinta da quella
sull'addebito - per la quale era ancora pendente il giudizio di primo grado -
cassa con rinvio alla corte d'appello dell'intero giudizio (sulla separazione e
sull'addebito), non dando alcun rilievo alla prosecuzione del giudizio in primo
grado sull'addebito ma anzi esplicitamente affermando che la pronuncia sulla
separazione “comporta la
"consumazione" del titolo e la preclusione, quindi, di ogni
valutazione sull'addebito”: in tale prospettiva, dunque, diversamente da
quella da cui sembra muovere Cass. 3718/98, pur nell'identità dell'affermazione
di principio che ne è posta a base, è la sentenza di separazione che comprende
e assorbe in sé la pronuncia sull'addebito.
Appare
pertanto evidente che affermare, in un caso come quello in esame,
l'inscindibilità logica della pronuncia di separazione da quella sull'addebito,
non basta ancora, a rigore, a concludere per la improponibilità
della domanda perché al contrario, se si dovesse ritenere più corretta la
ricostruzione sistematica accolta nella sentenza n. 7945/98, la sentenza non
definitiva sulla separazione resta ben idonea a passare in giudicato e a porsi
pertanto quale condizione di proponibilità della domanda di divorzio: in tal
caso il ripetuto principio della inscindibilità delle due pronunce (sulla
separazione e sull'addebito) verrebbe a scapito unicamente della seconda, nel
senso che le parti non potranno più utilmente attenderla e se emessa sarebbe
probabilmente impugnabile per violazione del ne bis in idem.
Ebbene
ritiene il Collegio che tale ultima prospettiva ricostruttiva sia quella più
corretta. L'affermata unicità della pronuncia di separazione riposa infatti,
come visto, sulla unicità del presupposto della stessa ossia la intollerabilità
della convivenza o il pregiudizio per la prole, ponendosi la pronuncia
sull'addebito come eventuale quid pluris,
subordinato alla domanda di parte, che in nulla muta l'identità di detto
presupposto né in sé nulla aggiunge agli effetti sullo stato coniugale, già
pienamente ed esclusivamente derivanti dalla pronuncia di separazione per
intollerabilità della convivenza, rivelandosi piuttosto quale accessorio
qualificatorio dei medesimi fatti posti a base della pronuncia, volto ad
accertare se essi siano o meno addebitabili ad uno o entrambi i coniugi con
effetti limitati ai rapporti economici. Se così è, appare difficilmente
contestabile che una pronuncia non definitiva di separazione - per quanto il
giudice abbia omesso di pronunciare sulla pur tempestiva domanda di addebito non
per mera dimenticanza ma per l'espresso convincimento (ancorché erroneo) di
poterlo fare in un secondo momento - sia di per sé atto giurisdizionale
perfettamente idoneo a svolgere tutti gli effetti propri di una qualsiasi altra
pronuncia di separazione con o senza addebito, di passare in giudicato e di
porsi quindi quale presupposto sostanziale della domanda di divorzio (in questo
senso v. Trib. Trani, 8.11.1999 in Foro
it. 2000, I, c. 445).
Del
resto, a ben vedere, la sopra rilevata divergenza tra il qui accolto sviluppo
ricostruttivo del principio della inscindibilità delle pronunce e quello che
sembra prefigurato dalla sentenza della Cassazione n. 3718/98, se probabilmente
sussiste in effetti sul piano logico concettuale, può invece appianarsi su di
un piano strettamente processuale, dal momento che quest'ultima non dice affatto
il contrario di quanto qui sostenuto ma più semplicemente si occupa di un caso
processuale diverso e non sovrapponibile a quello in esame. La citata sentenza,
infatti, muove da un caso in cui a fondamento della domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio era posta una sentenza di separazione unitaria (il
giudice della separazione, al contrario di quanto avviene nella specie, non
aveva cioè pronunciato sulla separazione riservandosi di provvedere in
prosieguo sull'addebito, ma aveva, con la stessa unica sentenza, pronunciato
sull'uno e sull'altro aspetto della domanda). La decisione tuttavia era stata
successivamente appellata solo sul punto dell'addebito, dal che mentre la parte
faceva discendere il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione e la
proponibilità dunque della domanda di divorzio (salvi a tutti gli altri effetti
il giudizio sull'addebito), la Cassazione al contrario - confermando le pronunce
di merito - aveva tratto che ad essere rimessa in discussione era l'intera
pronuncia di separazione, data appunto la inscindibilità delle due pronunce
(inidonee a costituire capi o parti autonome della sentenza) e la conseguente
impossibilità di applicare il disposto del secondo comma dell'art. 329 c.p.c.. Probabilmente, in coerenza con l'impianto concettuale accolto, un
appello dichiaratamente proposto solo sul capo dell'addebito con esclusione di
ogni doglianza sulla pronuncia di separazione in sé sarebbe da dichiarare
inammissibile (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado anche per quanto concerne la decisione sull'addebito, per quanto può
dubitarsi che tale inammissibilità - e la sua conseguenza - sia rilevabile in
un giudizio diverso da quello introdotto dall'appello medesimo, con conseguente
possibile contrasto di giudicati). Comunque sia, certo si è che si tratta di un
problema diverso da quello che qui si affronta, tale per cui - quale che sia
l'opinione sulla soluzione che ne ha dato Cass. 3718/98 - resta il fatto che
questa non impedisce affatto di ritenere che la sentenza non definitiva di
separazione, in quanto tale non impugnata e passata in giudicato (non rilevando
quali siano i temi che il giudice della separazione abbia ritenuto di poter
ancora esaminare nel prosieguo da lui stesso disposto), sia di per sé
perfettamente in grado di costituire presupposto della successiva domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Superata
in questi termini l'eccezione preliminare e ritenuta pertanto la proponibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio - essendo
pacifico tra le parti e documentalmente dimostrato che, nella specie, avverso la
sentenza non definitiva di separazione non sia stata proposta impugnazione e che
prima del ricorso ne fosse trascorso il termine (breve) -, non resta che
prendere atto degli altri presupposti dell'invocata pronuncia.
Dall’udienza
di comparizione dei coniugi nel pregresso procedimento di separazione
(30.11.1992) alla data di deposito del ricorso per la pronuncia di divorzio
(20.4.1998) è, invero, abbondantemente trascorso il periodo minimo per
l’ammissibilità
dell’azione.
Tenuto
conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei
coniugi di non più riprendere la convivenza (ed anzi dell'accesa conflittualità
tra gli stessi persistente e resa manifesta proprio dalla vicende processuali
sopra ad altri fini ricordate) è da ritenere che la comunione spirituale e
materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono,
quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n.898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di
divorzio, anche ai sensi dell'art. 4, comma n.9, della legge 1.12.1970 n.898.
Va
disposta - come da separata ordinanza - la prosecuzione del giudizio per le
accessorie questioni di carattere patrimoniale.
Il
regolamento delle spese va riservato alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori
delle parti e raccolte le conclusioni del P.M., non definitivamente pronunciando
sulle domande proposte, con ricorso
depositato in data 20 aprile 1998, da A.E. contro I.N.; visti
gli artt. 1, 3 n. 2 lett. b), 4,
comma 9,
legge 1.12.1970 n. 898, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli
effetti civili del
matrimonio celebrato, col
rito cattolico,
in data XXX, fra A.E., e I.N......;
2) ordina all'Ufficiale
di Stato
Civile del Comune di Messina
di procedere alla annotazione ai
sensi di legge della presente sentenza;
3)
dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così
deciso in Messina nella camera di consiglio della seconda sezione civile del
Tribunale, addì 3 novembre 2000.
IL GIUDICE EST.
IL PRESIDENTE
(dr.
Emilio Iannello)
(dr. Giuseppe Savoca)