REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, composto dai Sigg.ri:

dott. Giuseppe Savoca

Presidente,

dott. Emilio Iannello

Giudice rel.,

dott.ssa Caterina Mangano

Giudice,

ha emesso la seguente

 SENTENZA

 nella causa civile iscritta al n. 388-p.II/98 R.G. A.C., n. 286 R.S.,  introitata per la decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c.,  all'udienza  di precisazione delle conclusioni di  martedì 27 giugno 2000,

promossa da

A.E.,     ricorrente,

contro

I.N.,    resistente,

con l'intervento necessario del

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina.

oggetto: Cessazione effetti civili matrimonio concordatario

 Conclusioni

I procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.

Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato  in data 20 aprile 1998, A.E. premesso che in data 24.10.1986 aveva contratto matrimonio concordatario con I.N.,  trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina; che dal matrimonio non erano nati figli; che con sentenza non definitiva del 4 - 11.11.1997, notificata il 17.2.1998, non impugnata e quindi passata in giudicato, questo Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, riservando di provvedere - all'esito di giudizio ancora pendente - in ordine alle residue questioni; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall’udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, tenutasi il 30.11.1992; che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata; che l'I.N. non versava in condizioni da poter legittimamente vantare alcun assegno divorzile, essendo laureata in Farmacia ed in grado di sfruttare economicamente tale suo titolo di studio; che non v'erano beni da dividere; tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il rigetto di ogni eventuale pretesa di controparte alla corresponsione di assegno divorzile.

Costituendosi in giudizio, I.N. eccepiva preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità della domanda, per essere ancora pendente il giudizio sull'addebito della separazione. Chiedeva in subordine porsi a carico del marito l'obbligo di versare in suo favore congruo assegno divorzile, contestando i contrari assunti di controparte.

Formulate le richieste istruttorie, prima che l'istruttore provvedesse su di esse il ricorrente chiedeva rimettersi la causa al Collegio per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio, eventualmente anche con sentenza non definitiva, salva la prosecuzione del giudizio per le accessorie questioni di carattere patrimoniale.

Quindi, all'udienza del 27 giugno 2000, sulle conclusioni delle parti (in epigrafe trascritte), la causa veniva rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, ovviamente, preliminarmente esaminata l'eccezione di inamissibilità (rectius: improponibilità) della domanda, in ragione della incontestata e tuttora perdurante pendenza del giudizio relativo alla domanda di addebito della separazione, reciprocamente avanzata da entrambi i coniugi.

A fondamento dell'eccezione il resistente richiama il noto arresto di Cass. 10.4.1998, n. 3718 (in Foro it. 1998, I, c. 2142; Giust. Civ. 1998, I, p. 1218; Guida al Diritto 1998, fasc. 18, p. 34), secondo cui la  domanda diretta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti  civili del matrimonio non può essere proposta ove nel giudizio di separazione sia ancora controverso il punto dell'addebitabilità.

Ad onta, però, del significato apparentemente univoco della massima, per verificare se e in che termini la pronuncia possa attagliarsi al caso di specie e condurre alla soluzione in rito indicata dalla resistente, non può prescindersi dalla considerazione delle ragioni sistematiche che ne sono poste a base e, soprattutto, delle simiglianze (e dissomiglianze) tra gli sviluppi processuali del pregresso giudizio di separazione nel caaso in esame e in quello portato all'esame della Suprema Corte.

Quanto al primo punto, va rilevato che alla base dell'affermazione surriportata sta la ritenuta inscindibilità della pronuncia di separazione da quella sull'addebitabilità della stessa: per quanto non si ignori l'opposto orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito, anche in adesione ad autorevole dottrina in buona parte propensa ad escludere qualsivoglia ostacolo di ordine concettuale, sostanziale o processuale alla scindibilità della pronuncia di separazione da quella sull'addebito della stessa, ritiene questo Collegio di dover aderire a siffatta premessa, tanto più che, nonostante le critiche ricevute, l'orientamento della Suprema Corte al riguardo sembra allo stato vieppiù consolidarsi. L'assunto invero è condiviso, sebbene in una diversa prospettiva tutta interna al giudizio di separazione, da Cass. 13.8.1998, n. 7945 (in Foro it. 1999, I, c. 2307 ss.), Cass. 29.11.1999, n. 13312 (obiter dictum: ivi 2000, I, c. 445) e, da ultimo, anche da Cass. 14.6.2000, n. 8106 (in C.E.D., Arc. Civile, rv. 537585), che, sul presupposto che non sono distinguibili due distinti modelli di separazione (una con addebito e una senza addebito) e che la pronuncia resta comunque sempre giustificata solo dall'intollerabilità della vita coniugale (o dal grave pregiudizio  per l'educazione della prole) - sia o meno tale intollerabilità (o pregiudizio) conseguenza diretta del comportamento dei coniugi contrario ai doveri nascenti del matrimonio -, ha cassato la sentenza  che aveva affermato che l'accertamento dell'addebito costituirebbe capo  autonomo rispetto alla pronuncia di separazione personale.

Ciò posto deve però subito notarsi - come avvertita dottrina non ha mancato di fare - che le conseguenze tratte in concreto dalle due citate pronunce del 1998, forse in ragione di una non organica considerazione di tutte le implicazioni processuali e pratiche del pur comunemente affermato principio, sembrano muoversi lungo due linee ricostruttive divergenti: accade infatti che, mentre la sentenza n. 3718/98, nell'affermare l'improponibilità della domanda di divorzio prima del passaggio in giudicato della pronuncia sull'addebito, sembra far ricadere su quest'ultima l'intero peso sostanziale e processuale della pronuncia di separazione, anche agli effetti della successiva proponibilità della domanda di divorzio (la pronuncia sull'addebito, cioè, comprenderebbe in sé la pronuncia sulla separazione come il più comprende il meno, e per converso la mera pronuncia di separazione resterebbe di per sé monca e non in grado di svolgere in pienezza i suoi effetti), al contrario la sentenza n. 7945/98, nell'accogliere il ricorso della parte di un giudizio di separazione che sosteneva l'illegittimità di una pronuncia sulla separazione distinta da quella sull'addebito - per la quale era ancora pendente il giudizio di primo grado - cassa con rinvio alla corte d'appello dell'intero giudizio (sulla separazione e sull'addebito), non dando alcun rilievo alla prosecuzione del giudizio in primo grado sull'addebito ma anzi esplicitamente affermando che la pronuncia sulla separazione “comporta la "consumazione" del titolo e la preclusione, quindi, di ogni valutazione sull'addebito”: in tale prospettiva, dunque, diversamente da quella da cui sembra muovere Cass. 3718/98, pur nell'identità dell'affermazione di principio che ne è posta a base, è la sentenza di separazione che comprende e assorbe in sé la pronuncia sull'addebito.

Appare pertanto evidente che affermare, in un caso come quello in esame, l'inscindibilità logica della pronuncia di separazione da quella sull'addebito, non basta ancora, a rigore, a concludere per la improponibilità della domanda perché al contrario, se si dovesse ritenere più corretta la ricostruzione sistematica accolta nella sentenza n. 7945/98, la sentenza non definitiva sulla separazione resta ben idonea a passare in giudicato e a porsi pertanto quale condizione di proponibilità della domanda di divorzio: in tal caso il ripetuto principio della inscindibilità delle due pronunce (sulla separazione e sull'addebito) verrebbe a scapito unicamente della seconda, nel senso che le parti non potranno più utilmente attenderla e se emessa sarebbe probabilmente impugnabile per violazione del ne bis in idem.

Ebbene ritiene il Collegio che tale ultima prospettiva ricostruttiva sia quella più corretta. L'affermata unicità della pronuncia di separazione riposa infatti, come visto, sulla unicità del presupposto della stessa ossia la intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole, ponendosi la pronuncia sull'addebito come eventuale quid pluris, subordinato alla domanda di parte, che in nulla muta l'identità di detto presupposto né in sé nulla aggiunge agli effetti sullo stato coniugale, già pienamente ed esclusivamente derivanti dalla pronuncia di separazione per intollerabilità della convivenza, rivelandosi piuttosto quale accessorio qualificatorio dei medesimi fatti posti a base della pronuncia, volto ad accertare se essi siano o meno addebitabili ad uno o entrambi i coniugi con effetti limitati ai rapporti economici. Se così è, appare difficilmente contestabile che una pronuncia non definitiva di separazione - per quanto il giudice abbia omesso di pronunciare sulla pur tempestiva domanda di addebito non per mera dimenticanza ma per l'espresso convincimento (ancorché erroneo) di poterlo fare in un secondo momento - sia di per sé atto giurisdizionale perfettamente idoneo a svolgere tutti gli effetti propri di una qualsiasi altra pronuncia di separazione con o senza addebito, di passare in giudicato e di porsi quindi quale presupposto sostanziale della domanda di divorzio (in questo senso v. Trib. Trani, 8.11.1999 in Foro it. 2000, I, c. 445).

Del resto, a ben vedere, la sopra rilevata divergenza tra il qui accolto sviluppo ricostruttivo del principio della inscindibilità delle pronunce e quello che sembra prefigurato dalla sentenza della Cassazione n. 3718/98, se probabilmente sussiste in effetti sul piano logico concettuale, può invece appianarsi su di un piano strettamente processuale, dal momento che quest'ultima non dice affatto il contrario di quanto qui sostenuto ma più semplicemente si occupa di un caso processuale diverso e non sovrapponibile a quello in esame. La citata sentenza, infatti, muove da un caso in cui a fondamento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio era posta una sentenza di separazione unitaria (il giudice della separazione, al contrario di quanto avviene nella specie, non aveva cioè pronunciato sulla separazione riservandosi di provvedere in prosieguo sull'addebito, ma aveva, con la stessa unica sentenza, pronunciato sull'uno e sull'altro aspetto della domanda). La decisione tuttavia era stata successivamente appellata solo sul punto dell'addebito, dal che mentre la parte faceva discendere il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione e la proponibilità dunque della domanda di divorzio (salvi a tutti gli altri effetti il giudizio sull'addebito), la Cassazione al contrario - confermando le pronunce di merito - aveva tratto che ad essere rimessa in discussione era l'intera pronuncia di separazione, data appunto la inscindibilità delle due pronunce (inidonee a costituire capi o parti autonome della sentenza) e la conseguente impossibilità di applicare il disposto del secondo comma dell'art. 329 c.p.c.. Probabilmente, in coerenza con l'impianto concettuale accolto, un appello dichiaratamente proposto solo sul capo dell'addebito con esclusione di ogni doglianza sulla pronuncia di separazione in sé sarebbe da dichiarare inammissibile (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado anche per quanto concerne la decisione sull'addebito, per quanto può dubitarsi che tale inammissibilità - e la sua conseguenza - sia rilevabile in un giudizio diverso da quello introdotto dall'appello medesimo, con conseguente possibile contrasto di giudicati). Comunque sia, certo si è che si tratta di un problema diverso da quello che qui si affronta, tale per cui - quale che sia l'opinione sulla soluzione che ne ha dato Cass. 3718/98 - resta il fatto che questa non impedisce affatto di ritenere che la sentenza non definitiva di separazione, in quanto tale non impugnata e passata in giudicato (non rilevando quali siano i temi che il giudice della separazione abbia ritenuto di poter ancora esaminare nel prosieguo da lui stesso disposto), sia di per sé perfettamente in grado di costituire presupposto della successiva domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Superata in questi termini l'eccezione preliminare e ritenuta pertanto la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio - essendo pacifico tra le parti e documentalmente dimostrato che, nella specie, avverso la sentenza non definitiva di separazione non sia stata proposta impugnazione e che prima del ricorso ne fosse trascorso il termine (breve) -, non resta che prendere atto degli altri presupposti dell'invocata pronuncia.

Dall’udienza di comparizione dei coniugi nel pregresso procedimento di separazione (30.11.1992) alla data di deposito del ricorso per la pronuncia di divorzio (20.4.1998) è, invero, abbondantemente trascorso il periodo minimo per l’ammissibilità  dell’azione.

Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non più riprendere la convivenza (ed anzi dell'accesa conflittualità tra gli stessi persistente e resa manifesta proprio dalla vicende processuali sopra ad altri fini ricordate) è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.

Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, anche ai sensi dell'art. 4, comma n.9, della legge 1.12.1970 n.898.

Va disposta - come da separata ordinanza - la prosecuzione del giudizio per le accessorie questioni di carattere patrimoniale.

Il regolamento delle spese va riservato alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e raccolte le conclusioni del P.M., non definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con  ricorso depositato in data 20 aprile 1998, da A.E. contro I.N.; visti  gli  artt. 1, 3 n. 2 lett. b), 4,  comma  9,   legge 1.12.1970 n. 898, così provvede:

1)  pronuncia la cessazione degli  effetti  civili del  matrimonio  celebrato, col rito  cattolico,  in data  XXX, fra A.E.,   e I.N......;

2)  ordina  all'Ufficiale  di  Stato  Civile  del Comune di Messina di procedere alla annotazione   ai sensi di legge della presente sentenza;

3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, addì  3 novembre 2000.

 IL GIUDICE EST.                                IL PRESIDENTE

(dr. Emilio Iannello)                       (dr. Giuseppe Savoca)