REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, Giudice dott. Emilio Iannello, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 354/96 R.G. A.C., n. 91 R.S., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all’art. 190 c.p.c., cbn disp. art. 281-quinquies c.p.c., all’udienza di precisazione delle conclusioni di giovedì 8 novembre 2001,

promossa da

G.C. e M.A.,

… elettiv.te domiciliate in Messina, Via Garibaldi, 137, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Isgrò, che le rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore,

attrici,

contro

Levante Norditalia Ass.ni S.p.a.,

con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettiv.te domiciliata in Messina, Via dei Mille, 155, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Vita, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

convenuta,

nonché contro

A.M. e A.G.,

convenuti contumaci.

oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale: morte

Conclusioni

I procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 1996, G.C.e M.A. convenivano in giudizio avanti questo Tribunale A.M., A.G. e la Levante Norditalia Ass.ni S.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali, morali e biologici, sia iure proprio che iure hereditatis – subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Torregrotta il 26 gennaio 1995 a seguito del quale il proprio congiunto M.G., rispettivamente marito e padre, a distanza di due giorni dall’evento, perdeva la vita.

2. - Costituendosi in giudizio, la Norditalia Ass.ni S.p.a., premesso di aver già versato alle attrici l’importo di £. 54.000.000 con animo transattivo e a saldo di ogni pretesa, resisteva alle domande, contestandone la fondatezza sia nell’an che nel quantum. Svolgeva inoltre domanda riconvenzionale per la condanna delle attrici alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.

3. - Nonostante la rituale e tempestiva notifica dell’atto introduttivo, nessuno si costituiva in giudizio per gli altri convenuti, dei quali pertanto era dichiarata la contumacia.

4. - Assunto interrogatorio formale di A.G. e prova per testi ed espletata consulenza tecnica medico psichiatrica sulla persona dell’attrice G.C., in relazione al dedotto danno riflesso, le parti erano invitate a precisare le conclusioni: incombente cui le stesse provvedevano, nei termini riportati in epigrafe, all’udienza dell’8 novembre 2001.

Trascorsi i termini ex art. 190 c.p.c., cbn. dsp. art. 281 quinquies c.p.c., questo giudice pronuncia la presente per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. - L’istruzione acquisita consente di ritenere positivamente dimostrata l’esclusiva responsabilità del convenuto A.G. – conducente del veicolo investitore – nella causazione del sinistro.

Risulta invero accertato, perché ammesso dallo stesso A. e comunque evidenziato anche nel rapporto redatto dai carabinieri intervenuti sul luogo poco dopo il verificarsi del sinistro, che il M., in sella alla propria bicicletta, percorrendo la S.S. 113, Via Nazionale di Torregrotta, con direzione Palermo - Messina, avesse già impegnato l’incrocio con la Via XXI Ottobre, peraltro tenendo la propria destra, allorquando venne violentemente urtato dal camion OM Cerbiatto tg. … condotto dall’A. che, percorrendo la stessa strada con direzione opposta, stava compiendo manovra di svolta a sinistra proprio per immettersi sulla Via XXI Ottobre con direzione verso monte, senza avvedersi del ciclista proveniente dalla sua destra. L’affermazione dell’esclusiva responsabilità – peraltro confortata dalle convergenti conclusioni del consulente del Pubblico Ministero di cui alla relazione resa nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti del predetto (e conclusosi con il patteggiamento della pena) – consegue all’accertamento, che univocamente può trarsi dalle menzionate acquisizioni, dell’omissione da parte del conducente del camion della dovuta precedenza al veicolo condotto dal M., in quanto proveniente dalla sua destra al momento della manovra di svolta a sinistra.

Appare invece da escludere una concorrente responsabilità della vittima, non sembrando che possa ragionevolmente ipotizzarsi una condotta imprudente da parte dello stesso nell’essersi avviato all’attraversamento in modo improvviso ed imprevedibile proprio al sopraggiungere del camion. È rimasta in particolare priva di riscontro istruttorio alcuno l’asserzione difensiva secondo cui il ciclista avesse nell’occorso superato da destra un’autovettura che si era fermata all’incrocio proprio per cedere la precedenza al camion, così come nessuna conferma si è avuta della dedotta menomata capacità d’udito del M., ipotizzata dalla convenuta come impedimento ad una maggiore dovuta prudenza nell’attraversamento dell’incrocio: per quanto invero sembri dimostrato dai reperti rinvenuti nel luogo del sinistro che il predetto portasse protesi acustica, i testi escussi hanno tuttavia escluso di aver mai notato problemi d’udito nell’anziano conoscente.

Si consideri inoltre che, da un lato, l’urto si è verificato quando il ciclista aveva già attraversato quasi interamente l’incrocio e, dall’altro, che la sua avanzata età appare incompatibile con il compimento di movimenti troppo rapidi e imprevedibili. È piuttosto assai verosimile che il camionista - come ragionevolmente argomentato nella citata consulenza resa in sede penale, in fase di indagini – nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra non abbia ispezionato con oculatezza il tratto stradale che stava per intersecare e non si sia pertanto avveduto della presenza del ciclista. Appare in tal senso assai significativo che, come pure si evidenzia nella menzionata ricostruzione peritale, che l’impatto tra il ciclista e l’autocarro sia localizzato "nella parte anteriore centro sinistra della cabina dell’autocarro stesso".

6. - Da quanto esposto consegue ex artt. 2043 e 2054 c.c. l'obbligo per il conducente e per il proprietario del mezzo di risarcire i danni cagionati nell'occorso al M. - azionabile iure successionis dalle congiunte odierne attrici se e in quanto un effettivo credito risarcitorio possa ritenersi sorto in capo al predetto al momento della morte – oltre che di risarcire i danni patiti dalle attrici, iure proprio, a causa della morte del congiunto, non essendo contestabile in astratto un nesso di causalità diretta ex art. 1223 cod. civ. tra la condotta ed anche siffatte conseguenze pregiudizievoli, se e in quanto, tuttavia, in concreto provate.

Nessuna contestazione è mai sorta inoltre sulla sussistenza di un rapporto assicurativo tra il proprietario del veicolo investitore e la convenuta società d'assicurazioni, sicché tale accertamento non può che ritenersi esteso, anche nei confronti di detta compagnia assicuratrice.

7. - Venendo dunque al quantum dell’azionato credito e esaminando dapprima le pretese dedotte iure hereditatis, occorre nella specie anzitutto affrontare la spinosa questione della sussistenza di un danno biologico nel caso estremo di morte del soggetto leso.

7.1. - Per meglio intendere i principi che al riguardo si ritiene di dover applicare, giova premettere un rapido excursus sulla storia giurisprudenziale del danno biologico.

7.1.1. - Momento fondamentale dell'intera vicenda interpretativa è senza dubbio la sent. n. 184 del 14 luglio 1986 della Corte Costituzionale, la quale non solo ha avallato il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. del danno alla salute in sé considerato, ma si è fatta carico anche di tentarne una compiuta sistemazione dogmatica, argomentando intorno a tre fondamentali passaggi: a) nozione ristretta e "positiva" di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (da far coincidere col danno morale puro o subiettivo); b) distinzione tra danno-evento o evento dannoso (danno alla salute), sempre presente e parte integrante del fatto illecito, e danno-conseguenza, solo eventuale; c) carattere di "norma in bianco" dell'art. 2043 c.c., perfettamente colmabile mediante il rinvio all'art. 32 Cost.

Fulcro centrale dell'impianto della sentenza è, con evidenza, la distinzione tra danno evento e danno conseguenza. Con essa la Corte, forse influenzata – è stato detto – dal profilo giuspenalistico dell’estensore, intendeva sostenere una interpretazione costituzionale del sistema dell'illecito civile tale da anticipare la soglia del risarcimento dalla produzione di perdite economiche e dalla determinazione di patemi d'animo conseguenti al fatto illecito, al fatto illecito stesso, alla violazione cioè del divieto primario, ovvero alla "lesione dell'interesse sostanziale a tutela del quale si impone la tutela risarcitoria". La sentenza riconosceva la natura intrinsecamente diversa del danno alla salute rispetto al danno tradizionalmente ritenuto risarcibile, talché esso può considerarsi danno - ammetteva - solo in senso naturalistico e non anche nell'accezione sottesa al sistema civilistico della responsabilità extracontrattuale ed ammetteva altresì che l'evento naturalistico, per sé, avulso dal significato giuridico dell'intero fatto, non ha significato. Senonché tale evento, nel caso del danno alla persona, proprio in forza dell'art. 32 Cost., trascende in una "dimensione valutativa" distinta da quella naturalistica e idonea a farlo assurgere a fondamento dell'obbligazione risarcitoria. In altre parole, l'evento "danno alla salute", riguardato non nel suo aspetto naturalistico di modificazione di una realtà organica, anatomica funzionale ma in quello giuridico valutativo di lesione del diritto costituzionalmente garantito alla salute, assurge di per sé a fatto generatore dell'illecito risarcitorio.

Questa parte della sentenza è stata quasi unanimemente criticata.

La dottrina civilistica ben conosceva la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, che però veniva utilizzata proprio all'opposto fine di dimostrare che il danno risarcibile non è immanente al fatto antigiuridico: in particolare - si osservava - nel caso del danno alla persona, la lesione dell'integrità fisica (evento) è bensì antigiuridica, in quanto offende un bene protetto dal diritto, ma non è danno, almeno nell'accezione ricavabile dall'art. 1223 c.c., e dunque non è risarcibile.

Si osservava inoltre che, così operando, si affermava di fatto una funzione sanzionatoria del risarcimento (pur espressamente negata in altra parte della sentenza), che invece ha imprescindibilmente una funzione compensativa di vantaggi o utilità perdute.

Deve probabilmente riconoscersi che la Corte, nel tentativo di dare una sistemazione dogmatica al problema della risarcibilità del danno biologico che lo affrancasse definitivamente da ogni possibile limite positivo (art. 2059) o condizionamento con le condizioni reddituali o patrimoniali del soggetto, compiva – con la ricordata pronuncia - una (troppo) robusta virata che finiva con l’incidere sulla ricostruzione stessa della fattispecie dell’illecito civile generatore dell’obbligo risarcitorio, anziché limitarsi ad operare sulla nozione di danno e sul fondamento positivo della sua risarcibilità.

Soprattutto tale ricostruzione era giudicata pericolosa in quanto poteva legittimare l’idea di una sorta di "automatismo risarcitorio" in virtù del quale l’obbligo di risarcimento scatterebbe sol che sia dimostrata l’esistenza di una lesione, a prescindere da qualsiasi considerazione sulle conseguenze oggettivamente pregiudizievoli che tale lesione avrebbe potuto provocare sull’esistenza del leso.

Sulla spinta di tali critiche, otto anni dopo la Corte Costituzionale ha esplicitamente avvertito l'esigenza di correggere la portata della pronuncia del 1986 operando, rispetto a questa, al di là della dichiarata conferma e piena salvezza di quelle affermazioni, un importante e evidente revirement che per buona parte costituisce ad oggi il punto di massimo approdo della teoria generale del danno alla salute.

Occupandosi della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043 e 2059 nella parte in cui non prevedono la risarcibilità, iure hereditatis e/o iure proprio, del danno alla persona nel caso estremo del decesso del soggetto leso, con sentenza n. 372 del 1994, la Corte - negando la configurabilità di un diritto degli eredi al risarcimento del danno da morte subito dal de cuius, per la ragione che un tale diritto non può (nel caso esaminato di morte immediata) ritenersi mai entrato nel patrimonio di quest’ultimo – svolge delle considerazioni dai risvolti dirompenti sul piano ricostruttivo. Rileva infatti che se è vero, come affermato dalla sentenza n. 184, che la prova della lesione all'integrità psico-fisica è per sé stessa prova dell'esistenza del danno, ciò nondimeno, per integrare la fattispecie di responsabilità extracontrattuale, occorre anche "la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c."

Al di là di una poco plausibile distinzione tra prova dell'esistenza e prova dell'entità del danno (cui invero si potrebbe obiettare l’esistenza del potere dovere di liquidazione equitativa), il mutamento di rotta rispetto alla precedente sentenza appare evidente e verrà in seguito acquisito dalla Cassazione. Infatti, come è stato detto, «entra … in crisi la nozione del danno biologico come danno evento, od almeno se ne ridimensiona di molto la portata: infatti anche ad ammettere che il danno biologico sia un danno-evento, la sua risarcibilità non scaturirebbe ipso facto dalla dimostrata esistenza di lesioni alla persona, ma sorgerebbe soltanto dalla ulteriore prova che le lesioni hanno causato la riduzione di un «valore personale dell’individuo», cioè dalla prova di un danno-conseguenza».

Sviluppando tale indicazione, i successivi contributi ricostruttivi compiuti da dottrina e giurisprudenza consentono di ritenere oggi acquisita una definizione di danno alla salute come consistente nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell’individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento del complessivo stato di benessere e dell’efficienza psicofisica del soggetto leso.

Da tale nozione si trae in particolare, per quel che qui interessa, che il danno biologico è un danno funzionale (o dinamico). La definizione pone, infatti, bene in evidenza che se da un lato il danno presuppone una lesione all’integrità psicofisica medicalmente accertabile, dall’altro non può farsi coincidere con essa ma piuttosto nella soppressione o riduzione di funzionalità esistenziali ad essa conseguenti. La nozione si correla alla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza e può dirsi frutto dell’evoluzione ricostruttiva sopra riferita. Mentre infatti inizialmente prevaleva una nozione statica del danno biologico, fatto coincidere con la lesione stessa all’integrità psicofisica in sé e per sé considerata – ed è la nozione accolta inizialmente dalla nota pionieristica giurisprudenza genovese e dalla sentenza n. 184 della Corte Costituzionale -, adesso tale prospettiva può dirsi chiaramente abbandonata dalla giurisprudenza prevalente.

La prima impostazione (nozione statica) solo apparentemente sembra per vero offrire maggiore garanzia di trattamenti egualitari a parità di lesioni (la frattura di un femore resta tale per qualsiasi soggetto), quale che sia l’attività che egli svolge.

Lungi dal negare la permanente attualità e imprescindibilità di tale esigenza, le copiose riflessioni dottrinali e giurisprudenziali consentono tuttavia di ritenere che l’opposta concezione funzionale, da un lato, non la contraddice affatto (almeno nei suoi risultati pratici) dall’altro, appare più corretta sul piano logico giuridico e giova ad assicurare al risarcimento una funzione compensativa di effettive perdite.

Sotto il primo profilo, va considerato che una volta dimostrata l’esistenza di una menomazione anatomo-funzionale, è di norma assai agevole dimostrare (vuoi con la presunzione semplice ex art. 2727 c.c., vuoi facendo ricorso al notorio, di cui all’art. 115 c.p.c.) che esse hanno inciso sulla funzionalità di organi od apparati, riducendo così le funzionalità prima normalmente godute. Su di un piano probatorio ciò significa che un vero e proprio onere della parte (ulteriore rispetto a quello di dimostrare la mera esistenza della lesione all’integrità psico-fisica in sé) si attiva solo con riferimento a quelle particolari attività, non presumibili e non comprese nella valutazione standard, ulteriori rispetto a quelle funzionali base comuni ad ogni uomo in quanto tale (es. camminare, mangiare, vestirsi).

Sotto il secondo, giova considerare che quel che viene attinto dalle lesione non è il pezzo di una statua o di un manichino ma un elemento o apparato costitutivo dell’integrità psicofisica dell’uomo e il suo essere strumento, anche solo potenziale, di esplicazione di attività vitali, esistenziali. Ne discende che se dalla lesione non deriva alcuna riduzione apprezzabile di tale attività essa non può essere risarcita, perché non vi sono da compensare utilità perdute e perché altrimenti il risarcimento si tradurrebbe in una mera sanzione privata di un fatto antigiuridico privo di danno (es. cicatrice nel cuoio capelluto nascosta dai capelli; frattura di un arto già paralizzato; distacco retinico di un occhio non vedente; ustione arrecata per errore da un infermiere ad un malato in coma irreversibile).

Il carattere funzionale del danno alla salute può considerarsi comunque ormai jus receptum nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito (v. Cass. 28 agosto 1997, n. 7977; Cass. 29 maggio 1996 n. 4661 in Foro it. 1996, I, c. 3107; Cass. 13 gennaio 1993 n. 357 in Foro it. 1993, I, c. 1897).

7.1.2. - La riferita evoluzione trova coerente sviluppo proprio con riferimento alla soluzione della questione della risarcibilità del danno alla salute in caso di morte del soggetto leso. Chiarito che il problema non è tanto quello della trasmissibilità agli eredi del credito risarcitorio ma proprio quello della sua insorgenza in capo al dante causa, si contrappongono da sempre al riguardo le tesi di chi ammette sempre e incondizionatamente tale possibilità e di chi invece la nega.

7.1.2.1. - La tesi affermativa fa leva sugli argomenti c.d. dell’a fortiori (se è risarcibile la salute, a fortiori lo è la vita che necessariamente comprende e presuppone il primo bene), della teoria del danno-evento (se ad essere risarcita è la lesione in quanto tale, secondo la vista concezione statica, lo sarà anche la lesione mortale), della necessaria logica anteriorità (la perdita della vita comporta necessariamente prima, sia pur di infinitesimi istanti, o su di un piano meramente logico concettuale, la lesione della salute).

7.1.2.2. - La tesi negativa, ben presto affermatasi in dottrina e nella giurisprudenza di merito, considera invece che per subire un danno occorre essere in vita, prevenendo la morte l'insorgere di qualsiasi pregiudizio consistente in perdite subite, ovvero - secondo altra variante - che il soggetto in capo al quale dovrebbe maturare il diritto al risarcimento del danno (pur in astratto esistente) perde la capacità giuridica, e dunque in radice la possibilità di rendersi titolare del diritto medesimo, nel momento stesso in cui si perfeziona la fattispecie in questione, ovvero con il decesso.

Quest’ultima appare la lettura più convincente, attesa la ontologica diversità tra (lesione del) diritto alla vita e (lesione del) diritto alla salute. La prima, per chi muore costituisce, secondo il linguaggio comune, certamente un "danno", anzi il maggiore dei danni possibili, ma tale non lo si può considerare se si accede al significato più strettamente giuridico del termine, che lo identifica con la perdita di utilità economiche o di altro tipo e che, per ciò stesso, presuppone l’esistenza in vita di un soggetto che, cosciente o meno, sia in grado di costituire centro giuridico di imputazione della perdita medesima (v. Cass. 25 febbraio 1997 n. 1704 in Giust. Civ. 1997, I, p. 2841). Correlativamente è frutto di equivoco l’argomento dell’a fortiori, ossia il ritenere che il risarcimento, se spetta per la lesione alla salute, non può non spettare per la lesione del prioritario e fondamentale bene della vita. L’equivoco – se tale è - sta nell’attribuire al risarcimento ex art. 2043 c.c. funzione sanzionatoria e non meramente compensativa di utilità perdute, economiche o non (il che risulta tuttora escluso dalla prevalente dottrina e da pacifica giurisprudenza: v. Cass. 1704/97 cit.): solo nel primo caso può apparire paradossale escludere detta sanzione a fronte delle più gravi conseguenze dell’illecito, non nel secondo, muovendo dal quale la negazione del risarcimento non significa affatto sovvertire la gerarchia dei valori (alla tutela della vita umana restando ovviamente orientata tutta un’altra serie di norme, civili e penali) ma solo prendere atto dell’incompatibilità concettuale di uno strumento (il risarcimento) volto a compensare utilità perdute, con la perdita della vita umana, la quale comporta l’estinzione del soggetto e non può riguardarsi, per quest’ultimo, proprio perché non più esistente, come perdita di una utilità suscettibile di essere compensata.

7.1.2.3. - La giurisprudenza, tuttavia, distingue il caso in cui il decesso sia strettamente consecutivo o addirittura istantaneo, dall'ipotesi in cui la morte segua dopo un certo apprezzabile lasso di tempo dalla lesione all'integrità psico-fisica, che pertanto assume un autonomo rilievo traducendosi in una perdita che il soggetto, ancora in vita, è in grado di risentire. In tale ultimo caso si ammette il sorgere di un credito risarcitorio e, quindi, la sua trasmissibilità agli eredi.

Impropriamente quest’ultima è stata definita tesi intermedia o compromissoria, rispetto alle altre due. In realtà, la soluzione risponde alla medesima ricostruzione logica accolta a base della tesi negativa, a sua volta del tutto coerente con la ricostruzione del danno alla salute come danno (dis)funzionale. Essa infatti mantiene i medesimi passaggi logici argomentativi, quali: differenza ontologica tra bene salute e bene vita, insussistenza di un danno alla salute in assenza di limitazioni funzionali della sfera dell’esistenza effettivamente percepite o percepibili come tali dal leso e sussistenza di tale danno ove il soggetto leso sia sopravvissuto per un tempo apprezzabile.

Tale soluzione è stata avallata dalla ricordata pronuncia di Corte Cost. 372/94 che ha infatti affermato che la lesione immediatamente mortale non può legittimare una tutela risarcitoria, dal momento che in tal caso non viene in rilievo una lesione alla salute ma la privazione del diverso bene della vita, ontologicamente distinto dal primo e non consistente in una variante quantitativa.

In favore di tale ricostruzione si è espressa in modo costante e uniforme la Corte di Cassazione (v. Cass. 14 marzo 2002 n. 3728, in Guida al Diritto 2002, fasc. 19, p. 70; 25 gennaio 2002 n. 887; e ancora Cass. 2134/00; 13336/99; 20 gennaio 1999, n. 491; 1704/97. Menzione particolare merita Cass. 2 aprile 2001 n. 4783 in Foro it. 2001, fasc. 11, c. 3197 ss., la quale avverte che la valutazione dello spatium vivendi della vittima primaria assume bensì importanza centrale nel tema, ma non necessariamente in senso direttamente proporzionale al quantum del danno, potendo al contrario un breve spazio di sopravvivenza al sinistro cagionare, se e proprio in quanto vissuto coscientemente, un danno psichico – c.d. danno catastrofico – di intensità massima).

7.2. - Tale ricostruzione, applicata al caso di specie – caratterizzato dal decorso di solo un giorno e mezzo (un giorno, dieci ore e cinquantuno minuti) tra l’evento lesivo e la morte, nel corso dei quali il M., per come pacificamente attestato, mai riprese conoscenza rimanendo in coma profondo per le gravi conseguenze encefaliche del trauma subito – se da un lato non può certo indurre a negare l’an del danno biologico, porta tuttavia necessariamente ad una sua ponderazione in misura del tutto limitata.

7.2.1. - Sotto il profilo dell’an, non pare dubbio che lo spazio di tempo trascorso dal soggetto leso in condizioni di coma profondo evidenzi una compromissione massima di ogni utilità e funzione vitale. Lo stato di incoscienza, e la conseguente impossibilità per la vittima di avvertire in alcuna misura la gravità della sua situazione, non esclude la possibilità di apprezzare a fini risarcitori l’esistenza di quella compromissione. L’accolta nozione funzionale del danno biologico comporta infatti (solo) la necessaria ricerca e valorizzazione di concrete conseguenze pregiudizievoli della lesione alla salute, ossia di utilità effettivamente perdute in conseguenza di questa, ma non anche che queste siano coscientemente avvertite dalla vittima: diversamente occorrerebbe paradossalmente negare l’esistenza di un danno biologico nel caso in cui la vittima rimanga a lungo in coma ovvero negarlo per tutto il periodo in cui il soggetto leso sia rimasto in coma e affermarlo solo per il periodo della successiva convalescenza (per la risarcibilità del danno fisico sofferto anche durante il periodo di coma, v. Cass. 6 ottobre 1994 n. 8177). Semmai, lo stato di coscienza del soggetto leso, ove si tratti di lesioni mortali, può porsi non come condizione di sussistenza del danno fisico, ma - come avvertito da Cass. 4783/2001, testé ricordata - come presupposto dell’ulteriore e distinto danno psichico correlato alla consapevolezza delle proprie condizioni terminali (c.d. danno catastrofico).

7.2.2. - La brevità dello spatium vivendi, in correlazione con la nozione funzionale del danno, assume invece decisiva rilevanza nella quantificazione del danno. Posto invero che ad essere risarcite sono le conseguenze pregiudizievoli della lesione, ossia – ripetesi – tutte le utilità perdute in ragione della (e durante tutto il tempo di) compromissione dello stato di benessere psico-fisico (non certo, come detto, di quelle perdute in conseguenza della morte: non essendovi più in soggetto che possa risentirne), la certezza dei limiti di tale tempo non può che condurre a parametrare ad essi la liquidazione del danno.

Le correnti tecniche liquidatorie del danno da invalidità permanente (c.d. punto tabellare) si basano tutte, infatti, nella concreta ponderazione del punto di invalidità, (anche) su presunzioni statistiche della durata residua della vita del soggetto leso (valorizzate, infatti, attraverso un coefficiente demoltiplicatore inversamente proporzionale alla età del soggetto danneggiato).

È chiaro, invece, che tali calcoli hanno da essere rivisti allorquando la durata della vita residua sia perfettamente nota al momento della liquidazione.

Nella specie, anzi, essendo la morte sopraggiunta ad appena un giorno e mezzo dal fatto lesivo, quando ovviamente le lesioni erano ben lontane dal potersi considerare stabilizzate, ad essere risarcito non potrà essere un (inesistente) danno derivante da postumi invalidanti, ma proprio il danno – sia pur radicalmente invalidante - portato dal processo patologico avviato dal trauma e tuttora in corso al momento del conseguente esito letale: ossia il danno, per riferirsi alla schematica usuale distinzione, da invalidità temporanea assoluta.

A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.

Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di euro 51,65 (pari a £. 100.000). Ne consegue che, nel nostro caso, potrà liquidarsi un risarcimento di € 77,48 (= € 51,65 x 1,5 x 100%).

7.3. - L’importo va arrotondato a complessivi euro 100,00, allo scopo di compensare anche il danno morale che può considerarsi sofferto dalla vittima primaria, non ostando alla sua configurabilità il fatto che questa non sia stata in grado di percepire la sofferenza causata dalle lesioni, avendo immediatamente perso coscienza e rimanendo – come detto – in coma fino al decesso. Come è stato condivisibilmente osservato, invero, la distruzione della coscienza causata da un sinistro stradale, preclude sì al danneggiato di avvertire le sensazioni dolorose causate dalle lesioni, ma gli preclude altresì tutte le altre sensazioni gioiose della vita quotidiana: il danno morale può in altre parole identificarsi non solo, in positivo, con le sensazioni di dolore o di sofferenza morale provate dalla vittima ma, anche, in negativo, con (la perdita del)le percezioni positive del proprio essere, della possibilità di relazionarsi con gli altri, di godere dei propri affetti (v. Cass. 8177/1994 cit.; v. anche Trib. Como 24 luglio 1991 in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1992, 134).

La liquidazione di tale voce di danno, come sopra operata, rispetta il criterio proporzionale solitamente invalso, ossia quello di rapportarlo, per una frazione di un quarto o un quinto, a quanto liquidato per danno biologico.

Ovviamente il detto credito risarcitorio andrà ripartito tra le due eredi odierne attrici per quote eguali, ex art. 581 c.c. (non constando diversa volontà testamentaria).

8. – Passando adesso alle voci di danno dedotte iure proprio, va anzitutto presa in esame la domanda di risarcimento del danno biologico riflesso (o danno biologico da lutto), asseritamente subito dalla moglie della vittima, sub specie di danno psichico.

Non v’è dubbio che la perdita di uno stretto congiunto comporti, secondo l’id quod plerumque accidit una grave afflizione morale, come tale presumibile (sia pure in diversa misura a seconda del grado di parentela o del rapporto di convivenza) e meritevole di essere risarcita sub specie di danno morale, come appresso sarà detto.

Diversa tuttavia, e nient’affatto suscettibile di mere presunzioni ma da provare in concreto (v. Cass. 25 febbraio 2000 n. 2134), è l’ipotesi – nella specie dedotta - in cui la sofferenza psichica si riveli anche fonte, immediata o graduale, di un vero e proprio processo patologico capace di compromettere la salute psichica del soggetto.

In astratto la ricorrenza di tale ipotesi di danno è da tempo nota e, sul piano giuridico, la sua risarcibilità, lungi dal poter essere contestata, viene per lo più tranquillamente ammessa (come ogni altra ipotesi di danno biologico) in forza della generale clausola dell’art. 2043 c.c..

Per vero la Corte Costituzionale, nella già ricordata sentenza n. 372 del 1994, ha negato la risarcibilità ex art. 2043 c.c. del danno psichico iure proprio subito dai prossimi congiunti del soggetto leso deceduto in conseguenza del fatto dannoso, assumendo trattarsi di conseguenza bensì direttamente riconducibile all'evento stesso ma tuttavia non prevedibile e dunque estranea all'area del danno risarcibile perché non imputabile a colpa del danneggiante. Ne ha affermato invece la risarcibilità ex art. 2059 c.c., nella misura in cui si accerti trattarsi di evoluzione patologica delle turbe psichiche o patemi d'animo considerati in tale norma. Tale ricostruzione è stata però criticata – per aver in particolare assegnato rilievo alla prevedibilità in concreto dell’evento, anziché alla prevedibilità in astratto – e non ha trovato seguito nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, invece, ormai pacificamente, ammette la risarcibilità del danno psichico, quale danno biologico, sulla base di una netta distinzione dal danno morale – quale mero turbamento psichico, transeunte, non fondato su alcuna alterazione patologica della psiche e non oggettivamente verificabile -, senza per vero porsi soverchi problemi sul suo fondamento positivo (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2134; 26 ottobre 1998 n. 10629; 12 ottobre 1998 n. 10085).

Nella pratica la fattispecie pone però grossi problemi che attengono fondamentalmente a tre momenti o aspetti:

a) la sua definizione e la sua distinzione, in concreto, dal danno morale;

b) il suo accertamento, reso difficoltoso dalla ricostruzione di un nesso causale non sempre evidente e dal rischio di sempre possibili simulazione;

c) la sua valutazione, resa complessa dalla assenza di un preciso e sperimentato barème medico legale, nonché dalla difficoltà di qualsiasi descrizione nosografia.

In ordine al primo problema, va rimarcato che per aversi danno psichico, occorre poter riscontrare tutti e tre gli elementi che compongono la nozione di danno biologico, ossia:

a) una lesione o alterazione patologica del precedente equilibrio psichico;

b) una menomazione psichica causata dalla lesione: essa non deve essere un mero turbamento psichico ma deve rappresentare una vera e propria malattia psichica, cioè la perdita o riduzione di una delle facoltà mentali o funzioni psichiche dell’individuo. Non necessariamente esso è un danno permanente: può invero regredire o anche svanire del tutto, così come, col tempo, può consolidarsi ed aggravarsi;

c) un peggioramento della qualità della vita causata dalla menomazione.

Sul piano dell’accertamento, sia dell’esistenza della menomazione sia del nesso causale, si pongono le maggiori difficoltà. È infatti oggettivamente improbo inquadrare nosograficamente l’infinita serie di disturbi mentali ed è inoltre impossibile ricorrere ad accertamenti clinico strumentali. Quanto al nesso occorre poi considerare che quasi mai una lesione psichica è determinata solo dall’efficienza lesiva del trauma, ma questa concorre o coesiste con fattori soggettivi legati alla personalità del danneggiato e alla sua predisposizione: donde l’estrema difficoltà (salvo che per il fatto lesivo che determini una compromissione della base organica della funzione psichica) di distinguere se e in che misura la menomazione discenda dal fatto traumatico o non dagli altri fattori o concause.

Comprensibile, ma non giustificabile effetto di tale incertezza è una certa indulgenza della giurisprudenza a riconoscimenti di tale danno su base presuntiva: si ritiene che il verificarsi di determinati eventi ritenuti traumatizzanti (la morte di un congiunto, la nascita di un figlio malforme, l’esposizione a sorgenti sonore moleste, l’ingiusto licenziamento o l’ingiusta assegnazione a mansioni inferiori, l’illegittima levata d’un protesto cambiario) non possa non determinare anche una lesione psichica. Non può essere dubbio invece che anche per il danno psichico, come per qualsiasi altro danno biologico, il nesso causale tra azione lesiva e danno deve essere accertato in concreto, preferibilmente attraverso il ricorso alla consulenza tecnica medico-legale (in proposito vds., oltre alla già ciotata Cass. 2134/2000, da ultimo Cass. 25 gennaio 2002 n. 881, in Danno e responsabilità on line, ove si afferma: «è di intuitiva evidenza che soltanto la scienza medica è in grado di offrire al giudice la certezza che una determinata patologia non solo esista, ma sia altresì in rapporto causale col trauma patito per la morte del congiunto; sia, in altri termini, conseguenza delle sofferenze indotte dall’evento luttuoso. È principio ben noto, in quanto ripetutamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, che la consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo, può legittimamente costituire, "ex se", fonte oggettiva di prova, qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, ma altresì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche").

Nella specie l’esistenza di un danno riflesso viene dedotta da G.C. in relazione alla diagnosi di "sindrome ansioso-depressiva con tendenza alla somatizzazione", contenuta in certificato a firma del dott. A. C., medico generico in Torregrotta, datato 14 novembre 1995.

A supporto l’attrice ha inoltre allegato altro certificato a firma del dott. D. R., medico in Torregrotta, nel quale si attesta che mai la suddetta "ha sofferto di depressione reattiva ed endogena fino alla data dell’incidente stradale (mortale) del marito …".

Ha poi dedotto prova testimoniale che ha dato esiti oltremodo vaghi e di nessuna utilità (il teste I. si è infatti limitato a osservare che la predetta "è rimasta molto provata dall’incidente").

Ritiene questo decidente che tali emergenze non consentano di trarre ragionevole fondamento per un accertamento giudiziale del danno dedotto. In particolare i riferiti certificati medici, oltre a richiedere una valutazione necessariamente prudente provenendo essi non da strutture pubbliche ma da professionisti direttamente incaricati dalla parte, rimangono alquanto generici circa la descrizione stessa dei sintomi rilevati e del tutto silenti sulla loro capacità di effettivamente compromettere facoltà mentali o funzioni psichiche della paziente, risolvendosi in definitiva in diagnosi apodittica, non oggettivamente verificabile e tanto meno acquisibile al processo provenendo da allegazioni di parte.

Il consulente tecnico all’uopo incaricato, del resto, pur svolgendo la propria indagine a distanza di circa cinque anni dal fatto lesivo e dalla data stessa cui si riferiscono detti certificati, li considera tuttavia nella dovuta anamnesi, significativamente segnalando che la terapia allora praticata non aveva specifiche indicazioni antidepressive e che la predetta non ha nemmeno allora fatto ricorso – né le fu consigliato dal medico di famiglia di ricorrere – alle cure del neuropsichiatra, né all’assunzione di psicofarmaci.

Non si hanno, dunque, elementi obiettivi né indizi attendibili per ritenere che il quadro patologico tenuto presente nell’immediatezza del fatto lesivo fosse sensibilmente diverso da quello negativamente valutato cinque anni dopo dal consulente tecnico d’ufficio, il quale ha rilevato che "le turbe depressive e del sonno lamentate dalla sig.ra G. non le hanno impedito, negli anni successivi la morte del marito di provvedere adeguatamente alla gestione degli atti quotidiani della vita … di tenere in custodia i nipotini .. di aderire agli inviti del genero per le passeggiate domenicali in auto". Appaiono pertanto pienamente condivisibili, ed estensibili anche al periodo pregresso, le argomentate conclusioni del consulente secondo il quale "non sussiste una condizione psicopatologica tale da incidere in maniera significativa sull’omeostasi biopsicologica del soggetto e sulla vita di relazione". Se, dunque, è certamente innegabile che l’evento luttuoso abbia determinato all’attrice - che aveva anni prima dovuto soffrire analogo lutto per la morte del figlio in un incidente stradale, pare avvenuto nel medesimo luogo - uno stato di grave prostrazione psicologica, non emergono oggettivi elementi clinici significativi che consentano di farla assurgere a livello di una vera e propria malattia. Il quadro osservato viene invero ricondotto dal consulente, con riferimento alla terza edizione del c.d. DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), messo a punto dalla associazione degli psichiatri americani e solitamente richiamato allo scopo nella prassi giudiziaria, ad una situazione di "Lutto Non Complicato" registrata al Codice in cui vengono comprese le condizioni che non vengono attribuite a disturbo mentale, mentre ne viene esclusa la riconducibilità ai due più vicini raggruppamenti di disturbi mentali: ossia al Disturbo post-traumatico da stress (DPTS) o ai Disturbi dell’adattamento.

9. – Sul piano patrimoniale, l’unico pregiudizio che può ritenersi provato è il danno emergente, a carico della sola G. C., costituito dagli esborsi sostenuti per il trasporto della salma, la sua tumulazione ed altri adempimenti funerari, documentati in atti per complessive £. 3.677.450.

È da escludere invece l’esistenza di un effettivo pregiudizio da riduzione delle entrate reddituali, essendo documentato dalla stessa attrice che il marito percepisse, come lei del resto, la sola pensione di vecchiaia e dovendosi pertanto presumere il suo diritto alla pensione di reversibilità (cfr. Trib. Roma 31.3.1998, Carducci c. Rosi, inedita; Trib. Roma 29.1.1997, Piccinni c. min. Difesa, inedita; Trib. Spoleto 28.6.1991 in Arc. Giur. Circ. S.S. 1992, p. 244).

10. – Deve infine certamente riconoscersi ad entrambe le attrici il diritto al risarcimento del danno morale direttamente da esse sofferto per la morte del congiunto. Lo stretto legame esistente tra ciascuna di esse e la vittima, ne giustificano la presunzione, corroborata peraltro, almeno per la moglie, in positivo anche dalle emergenze istruttorie sopra riferite.

Quanto alla liquidazione, inevitabilmente equitativa, registrandosi in giurisprudenza indici numerici non univoci e spesso molto distanti, appare opportuno mediare tra i valori periodicamente resi noti dalle pubblicazioni più diffuse, sia pure attestandosi – date le sopra rilevate peculiarità della fattispecie – verso le medie più elevate per la moglie, e verso indici invece più modesti quanto alla figlia, considerato che questa da tempo (più di otto anni prima dell’evento) risulta aver formato un nuovo nucleo familiare e nuovi centri di affetti che, se certo non sostituiscono quello verso il padre, permettono tuttavia di affrontare il relativo lutto con maggiore forza interiore, attesa anche l’età del genitore e l’inserimento in astratto della sua scomparsa nell’ordine biologico proprio del fluire degli affetti familiari.

Reputa pertanto congruo questo decidente, liquidare per tale voce di danno la somma di euro 77.500,00 in favore della moglie della vittima e di euro 30.000,00 in favore della figlia non convivente, M.A..

11. – In definitiva: a) in favore della prima deve riconoscersi un credito risarcitorio di complessivi euro 79.449,24 (di cui euro 50,00, quale quota spettante iure hereditatis del risarcimento del danno biologico e morale dovuto al marito; euro 1.899,24 quale danno patrimoniale direttamente subito per esborsi conseguenti alla morte del predetto; euro 77.500,00, per risarcimento del danno morale iure proprio spettante); b) in favore della seconda, la figlia M. C., il credito di complessivi euro 30.050,00 (di cui euro 50,00, quale quota spettante iure hereditatis del risarcimento del danno biologico e morale dovuto al padre; euro 30.000,00, per risarcimento del danno morale iure proprio spettante).

12. - Mentre l'importo calcolato per spese funerarie, costituendo oggetto di debito di valore, va soggetto a rivalutazione a far data dai singoli esborsi, quelli liquidati per danno biologico e morale iure successionis e per danno morale iure proprio, ancorché anch’essi debiti di valore, essendo soggetti, come detto, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiedono alcuna rivalutazione.

13. - Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi va osservato quanto segue.

Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all’effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di effettiva verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio, ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro (taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all’effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.

E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità - evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", epperò, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.

Nella specie la liquidazione degli interessi è richiesta con formula tralaticia e sebbene nulla di specifico venga allegato circa le condizioni economiche della famiglia e le abitudini di risparmio o di spesa della stessa, è facilmente presumibile tuttavia (facendo ricorso alla nota figura di elaborazione giurisprudenziale del risparmiatore occasionale: cfr. da ult. Cass. 95/8470) che, a fronte della particolare entità della somma, dovendosene escludere una immediata e integrale destinazione al consumo, la somma spettante sarebbe stata investita in depositi bancari o postali capaci di fruttare interessi (annualmente capitalizzabili) in misura maggiore rispetto al tasso d'inflazione.

Quanto alla concreta commisurazione - secondo quanto ancora sancito dal menzionato importante arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l’automatismo di cui all’art. 1224, 1° comma, c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056, 2° comma, c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che, conseguentemente, nulla impone di aver riguardo al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente comisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).

Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del lungo arco di tempo da considerare, appare congruo fissare una percentuale annua del 3%.

Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati -sin dalla data di verificazione del danno- sulla somma rivalutata definitivamente (ossia, nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anch’essi, senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tali ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ., 4.11.1992, n. 11968, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.4.1977 n. 1423).

Occorrerà piuttosto - qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare - calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell’arco temporale del ritardo; ciò comunque fino alla data del giudicato posto che, a partire da tale momento, e fino all’effettivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).

Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la parte di somma come sopra determinata in valori monetari attuali (quella, s'intende, equitativamente liquidata per danno biologico e morale), fino alla data del sinistro: ne risulta un importo di € 63.816,08 per G.C.e di € 24.728,22 per M.A. (che sono dunque da considerare gli equivalenti pecuniari dei danni predetti, calcolati alla stregua dei sopra esposti criteri, ma espressi in valori monetari del momento del fatto lesivo).

Su tali somme, incrementate, con valuta dalle singole date degli esborsi, dell'importo dovuto per rimborso delle spese funerarie affrontate (per la sola G. pari a € 1.899,24) e quindi via via rivalutate mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.

14. - Deve però a questo punto essere preso in considerazione il versamento della somma di £. 54.000.000 che, come risulta pacifico tra le parti, è stata corrisposta alle attrici dalla "Levante Ass.ni S.p.A." nel gennaio del 1996 e da queste trattenuta in acconto della maggiore somma pretesa.

In mancanza di diversa specificazione può presumersi che la suddivisione di tali importi tra le due diverse creditrici sia avvenuta in proporzione delle rispettive ragioni di credito – e dunque rispettivamente, alla stregua di quanto sopra stimato, per il 72,56% per la moglie della vittima e per il 27,44% per la figlia - e che dunque £. 39.182.400 (pari a € 20.236,02) siano state destinate a parziale estinzione del credito spettante a G.C.e la restante parte (€ 7.652,65) sia da reputare invece destinata all'altra creditrice, M.A..

Secondo i principi generali tali versamenti vanno imputati anzitutto agli interessi e poi al capitale, con riferimento per entrambi, ovviamente, alla data del versamento.

14.1. - A tale data, con riferimento al risarcimento spettante a G. C., risultava maturata a credito della stessa, alla stregua dei criteri sopra esplicati, la complessiva somma di € 71.319,73 (di cui € 65.715,32 per sorte capitale, € 3.627,73 per rivalutazione e € 1.976,68 per interessi al tasso predetto), discendendone che la somma versata a titolo di acconto sia stata idonea ad azzerare gli interessi fino allora maturati e a ridurre quindi la sorte capitale fino all'importo di € 51.083,71.

Sommando rivalutazione e interessi successivamente maturati, in base agli esposti criteri, alla data della presente decisione residua pertanto a credito dell'attrice G.C. la complessiva somma -che è dunque quella da porre specificamente ad oggetto della condanna- di 69.615,40 (di cui € 7.845,63 per rivalutazione e € 10.686,06 per interessi).

14.2. - Con riferimento invece al risarcimento spettante a M.A., risultava maturata – alla data dell’acconto - a credito della stessa, alla stregua dei criteri sopra esplicati, la complessiva somma di € 26.843,73 (di cui € 24.728,22 per sorte capitale, € 1.371,18 per rivalutazione e € 744,34 per interessi al tasso predetto), discendendone che la somma versata a titolo di acconto sia stata idonea ad azzerare gli interessi fino allora maturati e a ridurre quindi la sorte capitale fino all'importo di € 19.191,08.

Sommando rivalutazione e interessi successivamente maturati, in base agli esposti criteri, alla data della presente decisione residua pertanto a credito dell'attrice M.A.. la complessiva somma - che è dunque quella da porre specificamente ad oggetto della condanna- di 26.153,05 (di cui € 2.947,44 per rivalutazione e € 4.014,53 per interessi).

14.3. – Con decorrenza dalla data della presente decisione andranno ancora computati, su entrambe dette somme e secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT - della somma già rivalutata rispettivamente di € 58.929,34 e di € 22.138,52 - ed interessi al tasso fisso del 3% su dette somme, via via mensilmente rivalutate, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi.

15. – Avuto riguardo alla solo parziale soccombenza ed al pagamento intervenuto ante causam equo appare compensare per un terzo le spese processuali e condannare i convenuti, in solido, alla rifusione in favore delle attrici, in solido tra le stesse, della restante parte, liquidata come da dispositivo.

16. - La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella contumacia dei convenuti A.M. e A.G., sulle domande proposte, con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 1996, da G.C. e M.A. contro A.M., A.G. e Levante Norditalia Ass.ni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:

1) condanna i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento in relazione alle sole voci di danno specificate in motivazione:

a. in favore di G. C., della complessiva somma di euro 69.615,40, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da calcolare, con decorrenza dalla data della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, sulla somma ad oggi rivalutata di € 58.929,34 ed oltre ancora interessi al tasso fisso del 3% su detta somma, via via mensilmente rivalutata, con le medesime decorrenze, oltre ancora interessi legali fino al soddisfo da calcolare sull’intera somma maturata alla data del giudicato e con decorrenza da quest’ultima;

b. in favore di M.A. della complessiva somma di euro 26.153,05, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da calcolare, con decorrenza dalla data della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, sulla somma ad oggi rivalutata di € 22.138,52 ed oltre ancora interessi al tasso fisso del 3% su detta somma, via via mensilmente rivalutata, con le medesime decorrenze, oltre ancora interessi legali fino al soddisfo da calcolare sull’intera somma maturata alla data del giudicato e con decorrenza da quest’ultima;

2) compensa per un terzo tra le parti le spese processuali, condannando i convenuti in solido alla rifusione in favore delle attrici, in solido tra di esse, della restante parte, liquidate in complessivi € 3.255,52 (di cui € 134,31 per spese vive, € 235,03 per rimborso, pro quota, dei compensi liquidati al c.t.u. – se e in quanto effettivamente anticipati dalla parte -, € 1.024,65 per diritti di procuratore, € 1.333,33 per onorario d'avvocato, € 47,16 per C.P.A. e € 481,03 per rivalsa I.V.A.);

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Messina addì 14 luglio 2002.

IL GIUDICE

(dott. Emilio Iannello)