3.  Successioni- Diritto di abitazione nella casa familiare- Legato ex lege- Coniuge separato – Sussistenza del diritto

 

MASSIMA: Le disposizioni testamentarie non   possono  pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, e  segnatamente il diritto del coniuge -anche se separato o con procedimento di separazione già intrapreso  purché non vi sia pronuncia di  addebito-     alla abitazione nella casa coniugale  ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.c., che  costituisce  ex  lege oggetto  di un  legato, ed è   acquisita immediatamente  da detto  coniuge, secondo  la regola  dei legati  di specie   e pertanto il coniuge ne può invocare l’acquisto ispo iure, senza dover ricorrere alla azione di riduzione.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, composto dai Magistrati:

dott.  Marilena Scanu                              Presidente

dott. Gaetano Amato                                Giudice

dott.  Rita Russo                                     Giudice   estensore     

ha pronunciato la seguente 

   S E N T E N Z A

Nelle  cause civili riunite  iscritte  ai numeri  1203/1994 e1901/1995  Reg.Gen. introitate all’udienza collegiale  del 2 ottobre 2001  e vertenti

 TRA  

A.V.                             ATTRICE

CONTRO

M.G.               CONVENUTA

OGGETTO:  scioglimento comunione ereditaria

CONCLUSIONI:  per l’attrice:1) Ritenere e dichiarare che i beni ricevuti per testamento dalla attrice attengono alla quota disponibile del defunto A.V.F.. 2) Ritenere e dichiarare che la attrice ha diritto a domandare la divisione degli altri beni  rimasti in comunione tra la stessa e la convenuta come infra riportati. 3) Di conseguenza, ordinare la divisione dei beni suddetti, disponendo in ordine alle spese che la attrice ha dirito di ripetere alla formazione ed alla estrazione dei lotti. 4) Disporre la divisione in parti uguali delle spese. Nel giudizio  riunito: Condannare la convenuta al rilascio della casa sita in S..

Per la convenuta:1) Nel caso di accertata incapacità del testatore dichiarare nullo o annullare o comunque ritenere  improduttivo di effetti il testamento e conseguentemente disporre la divisione del patrimonio del de cuius secondo legge. 2) In ogni caso dichiarare in favore della convenuta il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare in S.. 3) Porre le spese del giudizio come per legge.  Nel giudizio riunito: Rigettare le domande proposte dall’attrice e confermare il provvedimento del 13.10.1994, di rilascio  della abitazione coniugale in favore della moglie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con atto di citazione notificato in data 24 maggio 1994 A.V. conveniva innanzi a questo  Tribunale la cognata  M.G., esponendo:

di essere sorella ed erede di A.V.F,, il quale, deceduto in data 24.10.1993 aveva  legato per testamento pubblico del 15.10.1993 ad essa attrice un fabbricato in S. ed un terreno;

che oltre ai beni suddetti erano in proprietà del de cuius altri terreni, titoli, ed una autovettura, non citati nel testamento e per i quali si apriva la successione ex lege;

che eredi dell’A.V.F. erano essa attrice e la moglie separata M.G.;

che, vani i tentativi di procedere a divisione amichevole, l’attrice avendo interesse a sciogliere la comunione ereditaria era costretta a rivolgersi alla autorità giudiziaria. Concludeva come in epigrafe

            Si costituiva resistendole M.G., opponendo che il coniuge non era capace al momento della redazione del testamento in quanto gravemente ammalato, ed in ogni caso di avere diritto alla abitazione nella casa coniugale già legata alla attrice con il suddetto testamento. Concludeva come in epigrafe.

            Con separato ricorso ex art. 700 c.p.c. M.G. chiedeva ed otteneva il rilascio della casa coniugale suddetta. Il giudizio era riassunto innanzi al tribunale dalla A.V.  la quale contestava la pretesa opponendo la validità del testamento. Il procedimento era riunito al presente giudizio.

            Era quindi disposta ed espletata una prova per testi, sulle condizioni di salute del de cuius all’atto di redazione del testamento,  autorizzando  la convenuta a farsi rilasciare e produrre la cartella clinica.

            Nel corso del giudizio le parti dichiaravano di avere riscosso e diviso il denari portato nei titoli, in ragione di 1/3 per la sorella e 2/3 per la moglie, come per legge.

            Era quindi disposta ed espletata una consulenza tecnica al fine di stimare i beni immobili facenti parte dell’asse ereditario e valutarne la divisibilità  secondo due diverse  ipotesi e cioè accantonando preventivamente i beni oggetto di legato ovvero comprendendoli nell’asse ereditario. 

             Precisate quindi le conclusioni la causa era spedita al Collegio  e all’udienza del 2 ottobre 2001 era assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Preliminarmente sulla dedotta incapacità del testatore e sulla  domanda di annullamento del testamento.

            A.V.F. ha disposto per testamento dei suoi beni in data  15 ottobre 1993 e  detto testamento ha la forma di atto pubblico ricevuto dal Notaio A. Campagna alla presenza di testimoni.   Deve quindi presumersi la legalità dell’atto, ed escludersi   che vi siano state al momento della manifestazione di volontà indebite pressioni ovvero    manifesta incapacità di intendere e di volere, a  meno che non vengano offerte prove puntuali e specifiche sulla incapacità del testatore e sulle cause per le quali essa non è stata rilevata dal Notaio.

            La convenuta deduce  l’incidenza sulla capacità della malattia del de cuius e,     autorizzata con ordinanza istruttoria del 15 febbraio 1995 a farsi rilasciare e produrre in giudizio la cartella clinica, ne ha prodotto copia in giudizio, come risulta dalla dichiarazione a verbale del 2.10.1995; tuttavia detto documento non risulta agli atti al momento della decisione, anzi alla penultima udienza istruttoria parte convenuta chiede un breve termine per depositarla, segno che essa  era stata ritirata dal fascicolo,   né vi sono riferimenti specifici in comparsa conclusionale alla  malattia del de cuius, limitandosi la convenuta genericamente a ribadire che si trattava di malattia grave e che “è intuibile e realistico che in quelle condizioni a pochi giorni dalla morte l’A.V. sia divenuto influenzabile”. Ma, la circostanza che il testatore sia affetto da grave malattia che ne determina in breve tempo la morte non implica necessariamente la incapacità di intendere e volere, anzi vi è nel nostro ordinamento una presunzione di capacità delle persone fisiche che non può essere superata da semplici “intuizioni”; ed è cosa naturale  la redazione del testamento in prossimità del (pronosticato)  decesso; infine, cosa  diversa dalla incapacità per malattia è la captazione della volontà del testatore, ed essa non può desumersi dalla sola circostanza che il defunto abbia preferito l’uno o l’altro dei parenti, o anche un collaterale al coniuge.         

Peraltro la prova testimoniale ha confermato che il de cuius, sebbene gravemente malato e prossimo al decesso,  era all’atto del testamento  lucido  e capace.  E’ rilevante in merito la deposizione di uno dei medici, il dott. Mondello, il quale ha anche rivestito qualità di testimone al testamento: egli ha dichiarato che l’A.V. era lucido al momento della redazione del testamento ed anche nei giorni successivi,  che riconosceva perfettamente i medici e che le sue condizioni si aggravarono soltanto alla fine. Così ha confermato anche Bernava Santi, anch’egli testimone all’atto della manifestazione delle  ultime volontà dell’A.V..

Di contro la convenuta, pur deducendo una circostanza specifica (e cioè che l’A.V. non riconoscesse negli ultimi tempi i familiari) non indica neppure i testi, limitandosi a chiedere una consulenza medico legale da effettuare sulla base dei dati della cartella clinica, come sopra non presente in atti. 

La volontà testamentaria deve quindi considerarsi validamente espressa salvo a verificare se vi sia stata lesione di diritti riservati. Il testamento   dispone solo di un legato in favore della sorella,  avente ad oggetto  il fabbricato sito in S. e un fondo sito in S., per un valore complessivo di lire  102.000.000: restano altri  beni immobili (terreni) che hanno un valore di lire di lire  234.580.000., secondo la stima fatta da c.t.u. ing. Tortorella, con consulenza del 12 gennaio 1999. Quanto ai beni mobili e segnatamente ai titoli, è agli atti la copia di una dichiarazione, prodotta nel corso della udienza del 2.10.1995 dal procuratore della attrice e non contestata dalla convenuta, firmata da entrambe le parti,  nella quale si da atto che i titoli sono stati riscossi ed il denaro, pari a lire 28.758.275,  suddiviso secondo la regola posta dall’art. 582 cod. civ. e cioè per due terzi al coniuge ed un terzo alla sorella; è stata peraltro dichiarata e pagata l’imposta sulla successione di questi beni. L’autovettura, invece, una FIAT 128 targata ME XXXXX, già  datata nel 1994, è  divenuta  nelle more del giudizio un rottame inutilizzabile  tanto che le parti non ne fanno più menzione in atti difensivi, se non per dichiarare nel corso delle operazioni peritali che  è stata demolita. 

Pertanto, non avendo il testatore disposto di tutti i suoi beni, atteso che con l’ultimo testamento ha revocato ogni (eventuale) precedente disposizione, e quindi all’atto della morte l’unica volontà espressa è quella del legato alla sorella, si apre, quanto al residuo,   la successione ex lege, regolata dall’art. 582 cod. civ. e salvo quanto disposto dal comma secondo dell’art. 457 cod. civ.  Infatti nel diritto vigente la successione testamentaria può coesistere con quella legittima, qualora  attraverso le disposizioni testamentarie il de cuius non abbia  esaurito l’intera massa,  e detto principio trova applicazione anche nel caso in cui con il testamento sia stato attribuito un legato ad un erede legittimo (Cass. 6190/1984 e Cass. 5918/1999).

 Le disposizioni testamentarie però non   possono  pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, e nella specie al coniuge. Infatti il coniuge, anche separato purché non con addebito,  è un legittimario, secondo quanto disposto dall’art. 540 cod. civ.; nel caso concreto, la convenuta  non lamenta lesione di legittima e non esperisce azione di riduzione, tuttavia   chiede  l’attribuzione del diritto di abitazione nella casa coniugale  ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.c. La domanda è ammissibile pur in difetto di formale domanda di riduzione, atteso che la  titolarità   del diritto di abitazione  riconosciuto dall'art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla  casa adibita a residenza familiare, costituisce  ex  lege oggetto  di un  legato, ed è   acquisita immediatamente  da detto  coniuge, secondo  la regola  dei legati  di specie  (art.  649  comma  2 c.c.) e pertanto il coniuge ne può invocare l’acquisto ispo iure, senza dover ricorrere alla azione di riduzione.  (Cassazione civile, sez. II, 10 marzo 1987 n. 2474,  Cass. 6 aprile 2000 n. 4329, Cass.6231/2000 )

            Nel merito,  la domanda è fondata. L’A.V. aveva presentato in data 25 gennaio 1993 un ricorso per separazione giudiziale dalla moglie M.G., i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente per i provvedimenti provvisori,  e il giudizio è stato definito nei primi mesi del 1994 con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito della morte dell’A.V..

 La moglie,  odierna  convenuta,  non ha difficoltà ad ammettere negli scritti  difensivi di essersi allontanata dalla casa coniugale: tuttavia in assenza di una pronuncia di addebito della separazione  né questo fatto, né la circostanza che i coniugi non abbiano generato figli, né il maggior affetto dimostrato al  de cuius dalla sorella, tolgono al coniuge supersite i diritti riconosciutigli dal combinato disposto degli artt. 540 e 548 cod. civ.(v. anche in arg. Cass. 6383/1982)  

Pertanto il de cuius mentre poteva validamente disporre della nuda proprietà della casa coniugale non poteva invece –malgrado la separazione- pretermettere la moglie disponendo del  diritto di abitazione.

            Il legato disposto a favore della sorella deve quindi essere ridotto attribuendo alla convenuta il diritto di abitazione  sulla casa sita in S. via Roma e di uso sui mobili che la arredano, ferma restando l’attribuzione della nuda proprietà  a favore della attrice e la valida a attribuzione ad essa  della proprietà piena  del fondo sito in contrada Casazze.  E’ opportuno precisare che la casa coniugale è costituita dall’intero fabbricato a tre elevazioni  atteso che come si evince dalla consulenza non si tratta di distinte unità immobiliari, ma di una unica abitazione formata da un piano terra, un piano primo ed un piano secondo  di una superficie complessiva di mq 129,50.  Con questa disposizione restano assorbite  anche le domande del giudizio riunito n. 1901/1995, confermandosi il diritto della M.G., sin dalla data del decesso del coniuge, ad abitare nella casa coniugale ed utilizzarne gli arredi, rigettando quindi la richiesta di restituzione proposta dalla attrice.

            Quanto agli altri beni, non avendo la convenuta lamentato lesione di legittima sotto il profilo quantitativo, ma –senza fondamento- la invalidità della disposizione testamentaria per difetto di capacità, essi devono essere suddivisi, stante la domanda di scioglimento della comunione  ereditaria,  secondo le norme della successione ex lege e cioè in misura di 1/3 alla sorella e di 2/3 al coniuge, come peraltro già le parti hanno concordemente diviso il denaro.

            Possono quindi recepirsi le indicazioni del c.t.u.  (prima ipotesi) il quale dopo aver stimato ciascuno dei beni  forma due porzioni, accantonando dapprima la quota testamentaria, che deve però essere come sopra ridotta, e quindi formando due quote  ciascuna  composta da tre fondi la prima però di valore di lire 88.230.000 e l’altra di valore di lire 44.350.000, con un conguaglio dalla convenuta alla attrice di lire 150.000, cifra che avendo  riferimento al valore dei beni può ritenersi immutata dal 1999 ad oggi.

            La soluzione è recepibile atteso che  nello scioglimento di comunione ereditaria deve privilegiarsi la  attribuzione in natura di un numero di beni o porzioni di beni corrispondenti alla quota: né è pensabile il ricorso al sorteggio, trattandosi di quote diseguali.

            Quanto ai mobili che arredano la casa coniugale, non è  dedotta dalle parti, né rilevata dal c.t.u.  l’esistenza di mobili di pregio: si tratta quindi di comuni arredi che completano la casa e devono pertanto ritenersi assegnati in uno con la proprietà dell’immobile alla sorella con la disposizione testamentaria del 15.10.1993: anche essi però sono oggetto del legato ex lege a favore della moglie, avendo questa diritto di uso sugli stessi e restandone  alla attrice la nuda proprietà.  Peraltro le parti sono in possesso di un verbale di consegna con elenco dei beni mobili, che hanno esibito anche al consulente, ma del quale non si rinviene copia in atti: detto verbale, superfluo in questa sede, potrà utilmente essere impiegato al momento della riunione del diritto di uso con la nuda proprietà.

            Infine l’attrice chiede il rimborso pro quota delle spese funerarie che indica in lire 7.537.000 ma documenta in lire 5.568.600. Dette somme vanno ripartite in ragione delle quote ereditarie e quindi la convenuta è tenuta rimborsare lire 3.712.4000, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

            Ricorrono giusti motivi, in considerazione della  intera vicenda,  del contenuto e delle ragioni  della decisione   per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

1)         Riduce il legato disposto  dal de cuius A.V.  Francesco,   con testamento pubblico del 15.10.1993 ai rogiti del Notaio Antonino Campagna in favore della sorella A.V., avente per oggetto il fabbricato sito in S. frazione Scarcelli  via Roma 271 in catasto alla partita 1355 foglio 4 part. 213 categoria A/4 classe 3 vani 7,5,  e il fondo sito in contrada Casazze di S.  in catasto alla partita 6446 foglio 4 particella 797 superficie are 9, dichiarando ed attribuendo  ex art. 540 comma secondo cod. civ.  a M.G.              Giovanna il diritto di abitazione nella casa coniugale e cioè sul   fabbricato sito in S.  contrada Scarcelli  via Roma 271 in catasto alla partita 1355 foglio 4 part. 213 categoria A/4 classe 3 vani 7,5, nonché il diritto di uso sui mobili che la arredano, sin dalla data del decesso del coniuge A.V. Francesco.

2)         Rigetta la domanda di rilascio del predetto immobile, proposta da A.V.  nel giudizio 1901/1995.

3)            Dichiara aperta la successione ex lege sui beni di proprietà del de cuius non indicati  nel  testamento del 15.10.1993, in ragione della quota di 2/3 spettante alla  convenuta e di 1/3 spettante alla attrice.

4)            Dichiara lo scioglimento della  comunione ereditaria tra le parti, e di conseguenza:

 attribuisce a M.G., oltre il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., come sopra disposto,  la proprietà dei seguenti beni:

terreno in S. in contrada S. Antonino consistente in agrumeto in catasto alla partita 6727  foglio 4 particella 251 are 0,160

terreno  in S. contrada Piano  A.V. consistente in agrumeto in catasto alla partita 6727 foglio   2 particelle 992, 1309, 1310 ,1311, della superficie di are 34;

terreno in S.  contrada Romanello consistente in uliveto, in catasto alla partita 6726 foglio 3 particella 118 della superficie di are 5,10

attribuisce a A.V. la proprietà dei seguenti beni :

terreno  in S. contrada Bisirilli  consistente in terreno a pascolo in catasto alla partita 6446 foglio 5 part. 7 superficie are 22,27

terreno in Rometta contrada Lorenti consistente in pascolo in catasto alla partita 11138 foglio 11 part. 459 are 15,50

terreno in Rometta contrada Birritta consistente in arborato d’ulivo in catasto alla partita 11538 foglio 6 part. 498 superficie are 4.

5)            Dichiara cessata la materia del contendere sulla divisione del  denaro,  dei titoli, e dei beni mobili registrati.

 6)            Condanna la convenuta al rimborso delle spese funerarie in ragione della quota di pertinenza nella misura di lire  3.712.400, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

7)            Dichiara interamente compensate  tra le parti  le spese di giudizio.

La sentenza è  esecutiva come per legge.

            Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2001 in Messina

IL GIUDICE ESTENSORE                             IL PRESIDENTE

(dott. Rita Russo)                                           (dott. Marilena Scanu)