3. Successioni-
Diritto di abitazione nella casa familiare- Legato ex lege- Coniuge separato –
Sussistenza del diritto
MASSIMA: Le
disposizioni testamentarie non possono
pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, e
segnatamente il diritto del coniuge -anche se separato o con procedimento
di separazione già intrapreso purché
non vi sia pronuncia di addebito-
alla abitazione nella casa coniugale
ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.c., che
costituisce ex
lege oggetto di un legato, ed
è acquisita immediatamente
da detto coniuge, secondo
la regola dei legati
di specie e pertanto
il coniuge ne può invocare l’acquisto ispo iure, senza dover ricorrere alla
azione di riduzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, composto
dai Magistrati:
dott. Marilena
Scanu
Presidente
dott. Gaetano Amato
Giudice
dott. Rita
Russo
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 1203/1994 e1901/1995 Reg.Gen. introitate all’udienza collegiale del 2 ottobre 2001 e vertenti
TRA
A.V.
ATTRICE
CONTRO
M.G.
CONVENUTA
OGGETTO: scioglimento
comunione ereditaria
CONCLUSIONI: per
l’attrice:1) Ritenere e dichiarare che i beni ricevuti per testamento dalla
attrice attengono alla quota disponibile del defunto A.V.F.. 2) Ritenere e
dichiarare che la attrice ha diritto a domandare la divisione degli altri beni
rimasti in comunione tra la stessa e la convenuta come infra riportati.
3) Di conseguenza, ordinare la divisione dei beni suddetti, disponendo in ordine
alle spese che la attrice ha dirito di ripetere alla formazione ed alla
estrazione dei lotti. 4) Disporre la divisione in parti uguali delle spese. Nel
giudizio riunito: Condannare la
convenuta al rilascio della casa sita in S..
Per la convenuta:1) Nel caso di accertata incapacità
del testatore dichiarare nullo o annullare o comunque ritenere
improduttivo di effetti il testamento e conseguentemente disporre la
divisione del patrimonio del de cuius secondo legge. 2) In ogni caso dichiarare
in favore della convenuta il diritto di abitazione sulla casa già adibita a
residenza familiare in S.. 3) Porre le spese del giudizio come per legge.
Nel giudizio riunito: Rigettare le domande proposte dall’attrice e
confermare il provvedimento del 13.10.1994, di rilascio
della abitazione coniugale in favore della moglie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 maggio 1994 A.V. conveniva
innanzi a questo Tribunale la
cognata M.G., esponendo:
di essere sorella ed erede di A.V.F,, il quale,
deceduto in data 24.10.1993 aveva legato
per testamento pubblico del 15.10.1993 ad essa attrice un fabbricato in S. ed un
terreno;
che oltre ai beni suddetti erano in proprietà del
de cuius altri terreni, titoli, ed una autovettura, non citati nel testamento e
per i quali si apriva la successione ex lege;
che eredi dell’A.V.F. erano essa attrice e la
moglie separata M.G.;
che, vani i tentativi di procedere a divisione
amichevole, l’attrice avendo interesse a sciogliere la comunione ereditaria
era costretta a rivolgersi alla autorità giudiziaria. Concludeva come in
epigrafe
Si costituiva resistendole M.G., opponendo che il coniuge non era capace
al momento della redazione del testamento in quanto gravemente ammalato, ed in
ogni caso di avere diritto alla abitazione nella casa coniugale già legata alla
attrice con il suddetto testamento. Concludeva come in epigrafe.
Con separato ricorso ex art. 700 c.p.c. M.G. chiedeva ed otteneva il
rilascio della casa coniugale suddetta. Il giudizio era riassunto innanzi al
tribunale dalla A.V. la quale
contestava la pretesa opponendo la validità del testamento. Il procedimento era
riunito al presente giudizio.
Era quindi disposta ed espletata una prova per testi, sulle condizioni di
salute del de cuius all’atto di redazione del testamento,
autorizzando la convenuta a
farsi rilasciare e produrre la cartella clinica.
Nel corso del giudizio le parti dichiaravano di avere riscosso e diviso
il denari portato nei titoli, in ragione di 1/3 per la sorella e 2/3 per la
moglie, come per legge.
Era quindi disposta ed espletata una consulenza tecnica al fine di stimare i beni immobili facenti parte dell’asse ereditario e valutarne la divisibilità secondo due diverse ipotesi e cioè accantonando preventivamente i beni oggetto di legato ovvero comprendendoli nell’asse ereditario.
Precisate quindi le conclusioni la causa era spedita al Collegio e all’udienza del 2 ottobre 2001 era assunta in decisione.
Preliminarmente sulla dedotta incapacità del testatore e sulla domanda di annullamento del testamento.
A.V.F. ha disposto per testamento dei suoi beni in data
15 ottobre 1993 e detto
testamento ha la forma di atto pubblico ricevuto dal Notaio A. Campagna alla
presenza di testimoni. Deve
quindi presumersi la legalità dell’atto, ed escludersi
che vi siano state al momento della manifestazione di volontà indebite
pressioni ovvero manifesta
incapacità di intendere e di volere, a meno
che non vengano offerte prove puntuali e specifiche sulla incapacità del
testatore e sulle cause per le quali essa non è stata rilevata dal Notaio.
La convenuta deduce l’incidenza
sulla capacità della malattia del de cuius e,
autorizzata con ordinanza istruttoria del 15 febbraio 1995 a farsi
rilasciare e produrre in giudizio la cartella clinica, ne ha prodotto copia in
giudizio, come risulta dalla dichiarazione a verbale del 2.10.1995; tuttavia
detto documento non risulta agli atti al momento della decisione, anzi alla
penultima udienza istruttoria parte convenuta chiede un breve termine per
depositarla, segno che essa era
stata ritirata dal fascicolo, né
vi sono riferimenti specifici in comparsa conclusionale alla malattia del de cuius, limitandosi la convenuta genericamente
a ribadire che si trattava di malattia grave e che “è intuibile e
realistico che in quelle condizioni a pochi giorni dalla morte l’A.V. sia
divenuto influenzabile”. Ma, la circostanza che il testatore sia affetto
da grave malattia che ne determina in breve tempo la morte non implica
necessariamente la incapacità di intendere e volere, anzi vi è nel nostro
ordinamento una presunzione di capacità delle persone fisiche che non può
essere superata da semplici “intuizioni”; ed è cosa naturale la redazione del testamento in prossimità del (pronosticato)
decesso; infine, cosa diversa
dalla incapacità per malattia è la captazione della volontà del testatore, ed
essa non può desumersi dalla sola circostanza che il defunto abbia preferito
l’uno o l’altro dei parenti, o anche un collaterale al coniuge.
Peraltro
la prova testimoniale ha confermato che il de cuius, sebbene gravemente malato e
prossimo al decesso, era all’atto
del testamento lucido
e capace. E’ rilevante in
merito la deposizione di uno dei medici, il dott. Mondello, il quale ha anche
rivestito qualità di testimone al testamento: egli ha dichiarato che l’A.V.
era lucido al momento della redazione del testamento ed anche nei giorni
successivi, che riconosceva
perfettamente i medici e che le sue condizioni si aggravarono soltanto alla
fine. Così ha confermato anche Bernava Santi, anch’egli testimone all’atto
della manifestazione delle ultime
volontà dell’A.V..
Di contro la convenuta, pur deducendo una circostanza specifica (e cioè che l’A.V. non riconoscesse negli ultimi tempi i familiari) non indica neppure i testi, limitandosi a chiedere una consulenza medico legale da effettuare sulla base dei dati della cartella clinica, come sopra non presente in atti.
La volontà testamentaria deve quindi considerarsi validamente espressa
salvo a verificare se vi sia stata lesione di diritti riservati. Il testamento
dispone solo di un legato in favore della sorella,
avente ad oggetto il
fabbricato sito in S. e un fondo sito in S., per un valore complessivo di lire 102.000.000: restano altri
beni immobili (terreni) che hanno un valore di lire di lire
234.580.000., secondo la stima fatta da c.t.u. ing. Tortorella, con
consulenza del 12 gennaio 1999. Quanto ai beni mobili e segnatamente ai titoli,
è agli atti la copia di una dichiarazione, prodotta nel corso della udienza del
2.10.1995 dal procuratore della attrice e non contestata dalla convenuta,
firmata da entrambe le parti, nella
quale si da atto che i titoli sono stati riscossi ed il denaro, pari a lire
28.758.275, suddiviso secondo la regola posta dall’art. 582 cod. civ. e
cioè per due terzi al coniuge ed un terzo alla sorella; è stata peraltro
dichiarata e pagata l’imposta sulla successione di questi beni. L’autovettura, invece, una FIAT 128 targata ME XXXXX, già
datata nel 1994, è divenuta nelle
more del giudizio un rottame inutilizzabile
tanto che le parti non ne fanno più menzione in atti difensivi, se non
per dichiarare nel corso delle operazioni peritali che
è stata demolita.
Pertanto, non avendo il testatore disposto di tutti i suoi beni, atteso che con l’ultimo testamento ha revocato ogni (eventuale) precedente disposizione, e quindi all’atto della morte l’unica volontà espressa è quella del legato alla sorella, si apre, quanto al residuo, la successione ex lege, regolata dall’art. 582 cod. civ. e salvo quanto disposto dal comma secondo dell’art. 457 cod. civ. Infatti nel diritto vigente la successione testamentaria può coesistere con quella legittima, qualora attraverso le disposizioni testamentarie il de cuius non abbia esaurito l’intera massa, e detto principio trova applicazione anche nel caso in cui con il testamento sia stato attribuito un legato ad un erede legittimo (Cass. 6190/1984 e Cass. 5918/1999).
Le disposizioni testamentarie però non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, e nella specie al coniuge. Infatti il coniuge, anche separato purché non con addebito, è un legittimario, secondo quanto disposto dall’art. 540 cod. civ.; nel caso concreto, la convenuta non lamenta lesione di legittima e non esperisce azione di riduzione, tuttavia chiede l’attribuzione del diritto di abitazione nella casa coniugale ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.c. La domanda è ammissibile pur in difetto di formale domanda di riduzione, atteso che la titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, costituisce ex lege oggetto di un legato, ed è acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 comma 2 c.c.) e pertanto il coniuge ne può invocare l’acquisto ispo iure, senza dover ricorrere alla azione di riduzione. (Cassazione civile, sez. II, 10 marzo 1987 n. 2474, Cass. 6 aprile 2000 n. 4329, Cass.6231/2000 )
Nel merito,
la domanda è fondata. L’A.V. aveva presentato in data 25 gennaio 1993
un ricorso per separazione giudiziale dalla moglie M.G., i coniugi erano
comparsi innanzi al Presidente per i provvedimenti provvisori,
e il giudizio è stato definito nei primi mesi del 1994 con una
declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito della morte
dell’A.V..
La
moglie, odierna
convenuta, non ha difficoltà
ad ammettere negli scritti difensivi
di essersi allontanata dalla casa coniugale: tuttavia in assenza di una
pronuncia di addebito della separazione né
questo fatto, né la circostanza che i coniugi non abbiano generato figli, né
il maggior affetto dimostrato al de
cuius dalla sorella, tolgono al coniuge supersite i diritti riconosciutigli dal
combinato disposto degli artt. 540 e 548 cod. civ.(v. anche in arg. Cass.
6383/1982)
Pertanto il de cuius mentre
poteva validamente disporre della nuda proprietà della casa coniugale non
poteva invece –malgrado la separazione- pretermettere la moglie disponendo del
diritto di abitazione.
Il legato disposto a favore della sorella deve quindi essere ridotto
attribuendo alla convenuta il diritto di abitazione
sulla casa sita in S. via Roma e di uso sui mobili che la arredano, ferma
restando l’attribuzione della nuda proprietà a favore della attrice e la valida a attribuzione ad essa
della proprietà piena del
fondo sito in contrada Casazze. E’
opportuno precisare che la casa coniugale è costituita dall’intero fabbricato
a tre elevazioni atteso che come si evince dalla consulenza non si tratta di
distinte unità immobiliari, ma di una unica abitazione formata da un piano
terra, un piano primo ed un piano secondo di
una superficie complessiva di mq 129,50. Con questa disposizione restano assorbite
anche le domande del giudizio riunito n. 1901/1995, confermandosi il
diritto della M.G., sin dalla data del decesso del coniuge, ad abitare nella
casa coniugale ed utilizzarne gli arredi, rigettando quindi la richiesta di
restituzione proposta dalla attrice.
Quanto agli altri beni, non avendo la convenuta lamentato lesione di
legittima sotto il profilo quantitativo, ma –senza fondamento- la invalidità
della disposizione testamentaria per difetto di capacità, essi devono essere
suddivisi, stante la domanda di scioglimento della comunione
ereditaria, secondo le norme
della successione ex lege e cioè in misura di 1/3 alla sorella e di 2/3 al
coniuge, come peraltro già le parti hanno concordemente diviso il denaro.
Possono quindi recepirsi le indicazioni del c.t.u.
(prima ipotesi) il quale dopo aver stimato ciascuno dei beni
forma due porzioni, accantonando dapprima la quota testamentaria, che
deve però essere come sopra ridotta, e quindi formando due quote
ciascuna composta da tre
fondi la prima però di valore di lire 88.230.000 e l’altra di valore di lire
44.350.000, con un conguaglio dalla convenuta alla attrice di lire 150.000,
cifra che avendo riferimento al
valore dei beni può ritenersi immutata dal 1999 ad oggi.
La soluzione è recepibile atteso che
nello scioglimento di comunione ereditaria deve privilegiarsi la
attribuzione in natura di un numero di beni o porzioni di beni
corrispondenti alla quota: né è pensabile il ricorso al sorteggio, trattandosi
di quote diseguali.
Quanto ai mobili che arredano la casa coniugale, non è
dedotta dalle parti, né rilevata dal c.t.u. l’esistenza di mobili di pregio: si tratta quindi di comuni
arredi che completano la casa e devono pertanto ritenersi assegnati in uno con
la proprietà dell’immobile alla sorella con la disposizione testamentaria del
15.10.1993: anche essi però sono oggetto del legato ex lege a favore della
moglie, avendo questa diritto di uso sugli stessi e restandone
alla attrice la nuda proprietà. Peraltro
le parti sono in possesso di un verbale di consegna con elenco dei beni mobili,
che hanno esibito anche al consulente, ma del quale non si rinviene copia in
atti: detto verbale, superfluo in questa sede, potrà utilmente essere impiegato
al momento della riunione del diritto di uso con la nuda proprietà.
Infine l’attrice chiede
il rimborso pro quota delle spese funerarie che indica in lire 7.537.000 ma
documenta in lire 5.568.600. Dette somme vanno ripartite in ragione delle quote
ereditarie e quindi la convenuta è tenuta rimborsare lire 3.712.4000, oltre
interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione della
intera vicenda, del
contenuto e delle ragioni della
decisione per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1)
Riduce il legato disposto dal
de cuius A.V. Francesco,
con testamento pubblico del 15.10.1993 ai rogiti del Notaio Antonino
Campagna in favore della sorella A.V., avente per oggetto il fabbricato sito in
S. frazione Scarcelli via Roma 271
in catasto alla partita 1355 foglio 4 part. 213 categoria A/4 classe 3 vani 7,5,
e il fondo sito in contrada Casazze di S.
in catasto alla partita 6446 foglio 4 particella 797 superficie are 9,
dichiarando ed attribuendo ex art.
540 comma secondo cod. civ. a M.G.
Giovanna il diritto di abitazione nella casa coniugale e cioè sul
fabbricato sito in S. contrada
Scarcelli via Roma 271 in catasto
alla partita 1355 foglio 4 part. 213 categoria A/4 classe 3 vani 7,5, nonché il
diritto di uso sui mobili che la arredano, sin dalla data del decesso del
coniuge A.V. Francesco.
2)
Rigetta la domanda di rilascio del predetto immobile, proposta da A.V.
nel giudizio 1901/1995.
3) Dichiara aperta la successione ex lege sui beni di proprietà del de cuius non indicati nel testamento del 15.10.1993, in ragione della quota di 2/3 spettante alla convenuta e di 1/3 spettante alla attrice.
4) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, e di conseguenza:
attribuisce a M.G., oltre il diritto di abitazione
ex art. 540 c.c., come sopra disposto, la
proprietà dei seguenti beni:
terreno in S. in contrada S. Antonino consistente in agrumeto in catasto alla partita 6727 foglio 4 particella 251 are 0,160
terreno in S. contrada Piano A.V. consistente in agrumeto in catasto alla partita 6727 foglio 2 particelle 992, 1309, 1310 ,1311, della superficie di are 34;
terreno in S. contrada Romanello consistente in uliveto, in catasto alla partita 6726 foglio 3 particella 118 della superficie di are 5,10
attribuisce
a A.V. la proprietà dei seguenti beni :
terreno in S. contrada Bisirilli consistente in terreno a pascolo in catasto alla partita 6446 foglio 5 part. 7 superficie are 22,27
terreno in Rometta contrada Lorenti consistente in pascolo in catasto alla partita 11138 foglio 11 part. 459 are 15,50
terreno in Rometta contrada Birritta consistente in arborato d’ulivo in catasto alla partita 11538 foglio 6 part. 498 superficie are 4.
5) Dichiara cessata la materia del contendere sulla divisione del denaro, dei titoli, e dei beni mobili registrati.
6)
Condanna la convenuta al rimborso delle spese funerarie in ragione della
quota di pertinenza nella misura di lire 3.712.400, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al
soddisfo.
7)
Dichiara interamente compensate tra
le parti le spese di giudizio.
La
sentenza è esecutiva come per
legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2001 in Messina
IL
GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(dott. Rita Russo)
(dott. Marilena Scanu)