2.  Divorzio-    Obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne- Conseguimento di un  reddito corrispondente alla professionalità acquisita dal figlio- Rilevanza.  Assegno di mantenimento nei confronti del coniuge- Rilevanza del tenore di vita in costanza di matrimonio

 

 

MASSIMA: L'obbligo dei  genitori  di  concorrere tra  loro al mantenimento dei figli  secondo  le regole dell'art. 148 c.c.  perdura anche dopo il raggiungimento della maggiore età   finché   il   genitore   interessato alla declaratoria  della cessazione  dell'obbligo  stesso non dia la prova che  il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero e' stato posto nelle   concrete  condizioni  per poter  essere  economicamente autosufficiente,  senza trarne utilmente per profitto. Rileva  a tal fine il  conseguimento,  da  parte  del figlio,  di  uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un   reddito   corrispondente alla   professionalità   acquisita  in relazione  alle  normali   e   concrete  condizioni di  mercato, mentre di contro non rileva il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio  o   durante  la  separazione dei  genitori.

Nei confronti del coniuge l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va     effettuato     verificando l'inadeguatezza  dei mezzi  del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di  vita  analogo a  quello  avuto  in costanza  di  matrimonio e che sarebbe  presumibilmente proseguito  in  caso  di continuazione dello stesso o  che  poteva  legittimamente e  ragionevolmente  fondarsi su aspettative  maturate nel  corso del rapporto.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, composto dai Magistrati:

dott. Elvira Patania                                         Presidente

dott.   Giuseppe Lombardo                              Giudice

dott.   Rita Russo                                            Giudice   estensore     

ha pronunciato la seguente 

   S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1475/1993 parte II  Reg.Gen. introitata all’udienza collegiale  del 16 ottobre 2001  e vertente

 TRA  

B.G.  elettivamente domiciliato in Messina via Trento 1/D presso lo studio dell’avv. Marianna Barbaro  che lo rappresenta e difende per mandato in atti                                                                               ATTORE

CONTRO

M.R. elettivamente domiciliata in Messina viale Europa is. 57 n.49 presso lo studio dell’avv. Antonino Rizzo che la rappresenta e difende per mandato in atti

                                                          CONVENUTA

E  CON L’INTERVENTO DEL P.M.

OGGETTO:  cessazione effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI:  per l’attore: come da ricorso introduttivo, memorie difensive e verbali in atti

Per la convenuta: come da comparsa di costituzione, memorie difensive e verbali in atti

Per il P.M. cessazione effetti civili del matrimonio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con ricorso del 14 maggio 1993 B.G.  adiva il Tribunale di Messina esponendo:

di avere contratto matrimonio in data 14 giugno 1972  con M.R. e che dall’unione è nato in data 10.2.1973 un figlio, di nome F.;

che in data 21.7.1978 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;

che successivamente,  con sentenza della  Corte d’appello di Messina del 7.1.1982 l’assegno di mantenimento  già convenuto era stato rideterminato in lire 600.000 mensili per il figlio e lire 275.000 mensili per la moglie, oltre adeguamenti  annuali secondo indici ISTAT;

di avere successivamente avuto altro figlio naturale, da unione con altra donna, al cui mantenimento era obbligato come da provvedimento del Tribunale dei minori;

di avere interesse a conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l’obbligo di contribuire  al mantenimento del  figlio ed escludendolo  per la moglie, impiegata ed economicamente autosufficiente.

            Comparso il solo ricorrente innanzi al Presidente in data 8 luglio 1993, si  costituiva  la M.R. a mezzo difensore e chiedendo che il contributo al mantenimento per sé e per il figlio venisse determinato in complessive lire 4.500.000 in ragione delle condizioni economiche del coniuge:  erano quindi confermate provvisoriamente le condizioni della separazione e designato il giudice istruttore.

            Nel corso del giudizio era ammesso ed espletato interrogatorio formale del ricorrente sulle condizioni economiche e di reddito.

            Richiesta sentenza non definitiva di cessazione effetti civili di matrimonio le parti precisavano le conclusioni e in data 10 gennaio 1995 era pronunciata con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per le questioni relative all’assegno di mantenimento.

            Entrambe le parti  depositavano  i documenti relativi al reddito, e il ricorrente depositava altresì documenti relativi alla attuale occupazione del figlio Franz (medico specializzando con borsa di studio CEE) chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento. Le parti erano invitate a precisare le conclusioni e quindi la causa rimessa al Collegio per la decisione.

Dopo la precisazione delle conclusioni, ma prima della udienza collegiale il ricorrente presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo  la sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento: l’istanza era dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale.

            All’udienza del 16 ottobre 2001 la causa era assegnata all’odierno relatore e quindi assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Gli effetti civili del matrimonio sono già cessati in virtù della sentenza non definitiva del 10 gennaio 1995 pronunciata da questo Tribunale, in diversa composizione.

            Da definire le questioni economiche, in particolare sull’assegno di mantenimento già stabilito mensilmente  in lire 600.000 per il figlio F. e 275.000 per la  M.R., oltre adeguamenti annuali  secondo indici ISTAT, provvedimenti confermati ex art. 708 c.p.c. dopo la comparizione delle parti  innanzi al Presidente ai fini del preventivo tentativo di conciliazione, di fatto non esperito per la assenza della M.R. che comunque si è in quella sede costituita.

            Sull’assegno di mantenimento per il figlio.

            In corso di causa il ricorrente deduce che il figlio avrebbe raggiunto la autonomia economica,  produce documentazione dalla quale si evince che F., oggi di anni 28,   è medico specializzando  con borsa di studio CEE per la durata di anni 5  e di importo annuo di lire 22.467.500 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia e chiede pertanto la revoca dell’assegno in favore del figlio.

            Controparte dichiara di non accettare il contraddittorio sulla “domanda nuova”: tuttavia detta istanza nell’ambito di un procedimento di divorzio in cui si discute (anzi esclusivamente) dell’assegno di mantenimento non costituisce domanda nuova e neppure può considerarsi precluso alla parte rappresentare nel corso del giudizio,  anche con produzione documentale, il sopravvenire di nuove circostanze suscettibili di incidere sull’obbligo di mantenimento.

La  pronunzia  sull’assegno  di  mantenimento è infatti  emessa rebus  sic stantibus, in quanto essa non stabilisce definitivamente sul diritto fatto valere, ma statuisce su un diritto che è correlato a  situazioni di  fatto  soggette a  variare nel tempo e che pertanto può  essere oggetto di diverse ed ulteriori richieste  in relazione alle successive  variazioni delle condizioni di fatto,  anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto,  anche al fine  di  economia processuale,  nel tempo, il giudice  di  merito  deve tener  conto  anche d'ufficio del mutamento delle  condizioni di fatto suscettibili di influire sull’obbligo di mantenimento  quali si  evidenziano   non fino al momento della domanda   bensì fino al momento della decisione definitiva del merito. (v.  Cassazione civile sez. I, 29 agosto 1996, n. 7953; Cass. civ. 26 novembre 1998, n. 12010, Cass. civ. 29 agosto 1998, n. 8654)

      Quanto al diritto del figlio anche se maggiorenne a ricevere un contributo al mantenimento anche da parte del genitore con il quale egli non convive,  o meglio, in questo caso,   il diritto del genitore convivente a ricevere  assegno anche a tale titolo (legittimazione concorrente v. Cass. 1353/1999) la giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'obbligo dei  genitori  di  concorrere tra  loro al mantenimento dei figli  secondo  le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il  raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma    perdura,   immutato, finché   il   genitore   interessato alla declaratoria  della cessazione  dell'obbligo  stesso non dia la prova che  il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero e' stato posto nelle   concrete  condizioni  per poter  essere  economicamente autosufficiente,  senza trarne utilmente per profitto. Ed in particolare cessa  all'atto   del conseguimento,  da  parte  del figlio,  di  uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un   reddito   corrispondente alla   professionalità   acquisita  in relazione  alle  normali   e   concrete  condizioni di  mercato, non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio  o   durante  la  separazione dei  genitori,  poiché  il fondamento del  diritto  del coniuge convivente a percepire l'assegno "de  quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (che lascia  presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere  di  assicurare un'istruzione  ed una formazione professionale rapportate   alle  capacità del  figlio  oltre  che   alle condizioni economiche  e sociali  dei  genitori  onde consentirgli una propria autonomia economica,   dovere   che   cessa, pertanto,  con  l'inizio dell'attività  lavorativa da parte di quegli.

 (Cassazione civile sez. I, 4 marzo 1998, n. 2392 ;Cassazione civile sez. I, 30 agosto 1999, n. 9109)

            Così nella specie il padre ha dimostrato che il figlio F. ha seguito gli studi universitari conseguendo (come il padre, e quindi in conformità alla sua estrazione sociale e culturale) la laurea in medicina e si è ulteriormente avviato alla carriera professionale conseguendo una borsa di studio comunitaria  per la specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente: egli pertanto gode di un reddito adeguato alla condizione di giovane medico ancora in fase di formazione professionale ed è  indirizzato alla carriera medica anche nell’ambito di una struttura universitaria secondo il consueto percorso della professione sanitaria, almeno nelle concrete circostanze di luogo e di tempo in cui egli vive e lavora.   Pertanto non più dovuto è il contributo al mantenimento  del figlio, ormai autonomo.

Assegno di mantenimento per il coniuge

            La resistente svolge attività lavorativa in qualità di dipendente non docente (personale amministrativo) della Università degli studi  con un reddito imponibile dichiarato nel 1998 pari a lire 53.201.000  annui: gli ultimi prospetti dello  stipendio depositati in atti, relativi all’anno 1999 indicano emolumenti pari a circa 2.000.000 di lire al mese. Ella è inoltre proprietaria di un appartamento per civile abitazione in Messina  (mq110,  zona periferica -villaggio Annunziata) per l’acquisto del quale ha contratto nel 1993 un mutuo di 70.000.000 di lire.

            Ella dunque, considerata come soggetto autonomo,   appartiene in atto   alla  fascia economico- sociale del ceto medio, con un reddito che le consente una esistenza dignitosa ma non certamente agiata.  In  costanza di matrimonio  il suo tenore di vita era invece ragguagliato  ad altra fascia economico sociale atteso che il marito è docente universitario,  libero professionista e  proprietario   oltre che di due   appartamenti in Trappitello Taormina, di un fabbricato in S. Giovanni  in Fiore, di  un uliveto  di circa due ettari con casa rurale, di un bosco di pini in Sila.

Egli stesso ha dichiarato queste  circostanze nel corso sia della audizione innanzi al Presidente del Tribunale sia nel corso  dell’interrogatorio formale pur aggiungendo che il bosco in Sila è improduttivo e che la libera professione è limitata dall’impegno di dipendente a tempo pieno.  La sua dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1998 indica un reddito imponibile pari a lire 116.477.000 annui.

    Rispetto alla M.R.  quindi altra fascia di reddito, altra  fascia sociale di appartenenza, altro tenore di vita, peraltro già così connotato in costanza di matrimonio atteso che anche all’epoca  il B.G. era già  docente universitario, proprietario e libero professionista.

Inoltre  la disparità economica tra i coniugi e la insufficienza dei redditi  personali della M.R.  a garantire il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, sono già state ritenute nella sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina il 7.1.1992.

            Per giurisprudenza costante, l'accertamento  del  diritto   all'assegno   di divorzio che ha   carattere    assistenziale    va     effettuato     verificando l'inadeguatezza  dei mezzi  del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di  vita  analogo a  quello  avuto  in costanza  di  matrimonio e che sarebbe  presumibilmente proseguito  in  caso  di continuazione dello stesso o  che  poteva  legittimamente e  ragionevolmente  fondarsi su aspettative  maturate nel  corso del rapporto, fissate al momento del divorzio.   Tale   accertamento va   compiuto   mediante  una duplice indagine,  attinente all' an  ed  al  quantum, nel  senso  che  il presupposto   per   la   concessione    dell'assegno   e'  costituito dall'inadeguatezza  dei mezzi del coniuge richiedente comprensivi di redditi,  cespiti   patrimoniali  ed   altre utilità   di  cui  possa disporre  a  conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di  matrimonio,  non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente   diritto  -il   quale  può  essere anche  economicamente autosufficiente-   e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche. ( Cassazione civile sez. I, 17 marzo 2000, n. 3101;

Cassazione civile sez. I, 16 giugno 2000, n. 8225 ;Cassazione civile sez. I, 4 maggio 2000, n. 5582)

             Seguendo questi principi  e considerando gli elementi di fatto sopra esposti,  può concludersi nel senso che  la M.R., pur percependo un reddito che le garantisce una dignitosa sopravvivenza, ha comunque subito a seguito del divorzio un apprezzabile deterioramento  del tenore di vita, definibile agiato, tenuto in costanza di matrimonio.

Pertanto appare di giustizia e rispondete alle finalità  proprie della norma che prevede l’assegno di divorzio   ritenere e dichiarare l’obbligo del B.G. di corrispondere alla ex moglie, e per la stessa,   un  assegno periodico.

Considerando quindi le attuali condizioni economiche della parti, così come sopra esposte, la durata del matrimonio e della convivenza in particolare (dal 1972 al 1978), l’obbligo del B.G. di contribuire al mantenimento del figlio naturale R., nato da altra unione, nella misura  di lire 700.000 mensili  imposta dal provvedimento del Tribunale dei minori del 24.3.1993, ma anche il venir meno dell’obbligo di mantenere il figlio F., l’assegno può quantificarsi  in lire 600.000 mensili oltre adeguamento annuale secondo indici ISTAT, questi ultimi con decorrenza 1 dicembre 2002, ai sensi dell’art.5 comma 7 della legge 898/970.

            Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio in ragione della metà ponendo la restante frazione a carico del ricorrente e liquidando come da dispositivo.

P.Q.M.

            Definitivamente pronunciando, ritenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza del 10.1.1995

Impone obbligo a B.G. di corrispondere a M.R. ex art. 5 comma sesto della legge 898/1970 un assegno mensile di  lire 600.000 oltre adeguamenti annuali secondo indici ISTAT , questi ultimi con decorrenza 1 dicembre 2002.

            Dichiara non dovuto assegno quale contributo al mantenimento del figlio F. B.

            Compensa le spese del giudizio in ragione della metà e pone la restante frazione a carico dl ricorrente  liquidando in lire  75.000 per spese vive, lire 800.000 per competenze, lire 1.200.000 per onorario, oltre IVA e CPA  come per legge.

 La sentenza è  esecutiva come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2001in Messina

IL GIUDICE ESTENSORE                             IL PRESIDENTE

(dott. Rita Russo)                                           (dott. Elvira Patania)