2.
Divorzio-
Obbligo di mantenimento nei confronti del figlio
maggiorenne- Conseguimento di un reddito
corrispondente alla professionalità acquisita dal figlio- Rilevanza.
Assegno di mantenimento nei confronti del coniuge- Rilevanza del tenore
di vita in costanza di matrimonio
MASSIMA: L'obbligo
dei genitori di concorrere
tra loro al mantenimento dei figli
secondo le regole dell'art.
148 c.c. perdura anche dopo il
raggiungimento della maggiore età finché
il genitore
interessato alla declaratoria della
cessazione dell'obbligo stesso
non dia la prova che il figlio ha
raggiunto l'indipendenza economica, ovvero e' stato posto nelle concrete condizioni
per poter essere
economicamente autosufficiente, senza
trarne utilmente per profitto. Rileva a
tal fine il conseguimento, da parte
del figlio, di
uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di
un reddito
corrispondente alla professionalità
acquisita in relazione
alle normali
e concrete
condizioni di mercato, mentre di contro non rileva il tenore di vita da lui
condotto in costanza di matrimonio o
durante la
separazione dei genitori.
Nei confronti del coniuge l’accertamento del
diritto all’assegno di divorzio va
effettuato verificando
l'inadeguatezza dei mezzi
del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di
vita analogo a
quello avuto
in costanza di
matrimonio e che sarebbe presumibilmente
proseguito in
caso di continuazione dello
stesso o che
poteva legittimamente e
ragionevolmente fondarsi su aspettative
maturate nel corso del
rapporto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina I
Sezione Civile, composto dai Magistrati:
dott. Elvira Patania
Presidente
dott.
Giuseppe Lombardo
Giudice
dott.
Rita Russo
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1475/1993 parte II Reg.Gen. introitata all’udienza collegiale del 16 ottobre 2001 e vertente
TRA
B.G. elettivamente
domiciliato in Messina via Trento 1/D presso lo studio dell’avv. Marianna
Barbaro che lo rappresenta e
difende per mandato in atti
ATTORE
CONTRO
M.R. elettivamente domiciliata in
Messina viale Europa is. 57 n.49 presso lo studio dell’avv. Antonino Rizzo che
la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA
E
CON L’INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: per l’attore: come da ricorso introduttivo, memorie
difensive e verbali in atti
Per la convenuta: come da
comparsa di costituzione, memorie difensive e verbali in atti
Per il P.M. cessazione effetti
civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 maggio 1993 B.G. adiva il Tribunale di Messina esponendo:
di avere contratto matrimonio in data 14 giugno 1972 con M.R. e che dall’unione è nato in data 10.2.1973 un figlio, di nome F.;
che in data 21.7.1978 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che successivamente, con sentenza della Corte d’appello di Messina del 7.1.1982 l’assegno di mantenimento già convenuto era stato rideterminato in lire 600.000 mensili per il figlio e lire 275.000 mensili per la moglie, oltre adeguamenti annuali secondo indici ISTAT;
di avere successivamente avuto altro figlio naturale, da unione con altra donna, al cui mantenimento era obbligato come da provvedimento del Tribunale dei minori;
di avere interesse a conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ed escludendolo per la moglie, impiegata ed economicamente autosufficiente.
Comparso il solo ricorrente innanzi al Presidente in data 8 luglio 1993, si costituiva la M.R. a mezzo difensore e chiedendo che il contributo al mantenimento per sé e per il figlio venisse determinato in complessive lire 4.500.000 in ragione delle condizioni economiche del coniuge: erano quindi confermate provvisoriamente le condizioni della separazione e designato il giudice istruttore.
Nel corso del giudizio era ammesso ed espletato interrogatorio formale del ricorrente sulle condizioni economiche e di reddito.
Richiesta sentenza non definitiva di cessazione effetti civili di matrimonio le parti precisavano le conclusioni e in data 10 gennaio 1995 era pronunciata con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per le questioni relative all’assegno di mantenimento.
Entrambe le parti depositavano i documenti relativi al reddito, e il ricorrente depositava altresì documenti relativi alla attuale occupazione del figlio Franz (medico specializzando con borsa di studio CEE) chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento. Le parti erano invitate a precisare le conclusioni e quindi la causa rimessa al Collegio per la decisione.
Dopo la precisazione delle conclusioni, ma prima della udienza collegiale il ricorrente presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo la sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento: l’istanza era dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale.
All’udienza del 16 ottobre 2001 la causa era assegnata all’odierno relatore e quindi assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli
effetti civili del matrimonio sono già cessati in virtù della sentenza non
definitiva del 10 gennaio 1995 pronunciata da questo Tribunale, in diversa
composizione.
Da definire le questioni economiche, in particolare sull’assegno di
mantenimento già stabilito mensilmente in
lire 600.000 per il figlio F. e 275.000 per la
M.R., oltre adeguamenti
annuali secondo indici ISTAT,
provvedimenti confermati ex art. 708 c.p.c. dopo la comparizione delle parti
innanzi al Presidente ai fini del preventivo tentativo di conciliazione,
di fatto non esperito per la assenza della M.R. che comunque si è in quella
sede costituita.
Sull’assegno
di mantenimento per il figlio.
In corso di causa il ricorrente deduce che il figlio avrebbe raggiunto la autonomia economica, produce documentazione dalla quale si evince che F., oggi di anni 28, è medico specializzando con borsa di studio CEE per la durata di anni 5 e di importo annuo di lire 22.467.500 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia e chiede pertanto la revoca dell’assegno in favore del figlio.
Controparte dichiara di non accettare il contraddittorio sulla “domanda
nuova”: tuttavia detta istanza nell’ambito di un procedimento di
divorzio in cui si discute (anzi esclusivamente) dell’assegno di mantenimento
non costituisce domanda nuova e neppure può considerarsi precluso alla parte
rappresentare nel corso del giudizio, anche
con produzione documentale, il sopravvenire di nuove circostanze suscettibili di
incidere sull’obbligo di mantenimento.
La
pronunzia sull’assegno
di mantenimento è infatti
emessa rebus sic
stantibus, in quanto essa non stabilisce definitivamente sul diritto fatto
valere, ma statuisce su un diritto che è correlato a
situazioni di fatto
soggette a variare nel tempo
e che pertanto può essere oggetto
di diverse ed ulteriori richieste in
relazione alle successive variazioni
delle condizioni di fatto, anche
dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, anche al fine di
economia processuale, nel
tempo, il giudice di
merito deve tener
conto anche d'ufficio del
mutamento delle condizioni di fatto
suscettibili di influire sull’obbligo di mantenimento
quali si evidenziano non fino al momento della domanda bensì fino al momento della decisione definitiva del
merito. (v. Cassazione civile sez.
I, 29 agosto 1996, n. 7953; Cass. civ. 26 novembre 1998, n. 12010, Cass. civ. 29
agosto 1998, n. 8654)
Quanto al diritto del figlio anche se maggiorenne a
ricevere un contributo al mantenimento anche da parte del genitore con il quale
egli non convive, o meglio, in
questo caso, il diritto del
genitore convivente a ricevere assegno
anche a tale titolo (legittimazione concorrente v. Cass. 1353/1999) la
giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'obbligo
dei genitori
di concorrere tra
loro al mantenimento dei figli secondo
le regole dell'art. 148 c.c. non cessa ipso facto con il
raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma
perdura, immutato,
finché il genitore
interessato alla declaratoria della
cessazione dell'obbligo stesso
non dia la prova che il figlio ha
raggiunto l'indipendenza economica, ovvero e' stato posto nelle concrete condizioni
per poter essere
economicamente autosufficiente, senza
trarne utilmente per profitto. Ed in particolare cessa
all'atto del
conseguimento, da
parte del figlio,
di uno status di
autosufficienza economica consistente nella percezione di un
reddito corrispondente alla
professionalità acquisita
in relazione alle normali
e concrete
condizioni di mercato, non
rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante
la separazione dei
genitori, poiché
il fondamento del diritto
del coniuge convivente a percepire l'assegno "de
quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza
(che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel
dovere di assicurare un'istruzione
ed una formazione professionale rapportate alle capacità
del figlio
oltre che
alle condizioni economiche e
sociali dei
genitori onde consentirgli
una propria autonomia economica, dovere
che cessa, pertanto,
con l'inizio dell'attività
lavorativa da parte di quegli.
(Cassazione
civile sez. I, 4 marzo 1998, n. 2392 ;Cassazione civile sez. I, 30 agosto 1999,
n. 9109)
Così nella specie il padre ha dimostrato che il figlio F. ha seguito gli
studi universitari conseguendo (come il padre, e quindi in conformità alla sua
estrazione sociale e culturale) la laurea in medicina e si è ulteriormente
avviato alla carriera professionale conseguendo una borsa di studio comunitaria
per la specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente: egli
pertanto gode di un reddito adeguato alla condizione di giovane medico ancora in
fase di formazione professionale ed è indirizzato
alla carriera medica anche nell’ambito di una struttura universitaria secondo
il consueto percorso della professione sanitaria, almeno nelle concrete
circostanze di luogo e di tempo in cui egli vive e lavora.
Pertanto non più dovuto è il contributo al mantenimento
del figlio, ormai autonomo.
Assegno di mantenimento per il coniuge
La resistente svolge attività lavorativa in qualità di dipendente non
docente (personale amministrativo) della Università degli studi
con un reddito imponibile dichiarato nel 1998 pari a lire 53.201.000
annui: gli ultimi prospetti dello stipendio
depositati in atti, relativi all’anno 1999 indicano emolumenti pari a circa
2.000.000 di lire al mese. Ella è inoltre proprietaria di un appartamento per
civile abitazione in Messina (mq110,
zona periferica -villaggio Annunziata) per l’acquisto del quale ha
contratto nel 1993 un mutuo di 70.000.000 di lire.
Ella dunque, considerata come soggetto autonomo,
appartiene in atto alla fascia economico- sociale del ceto medio, con un reddito che
le consente una esistenza dignitosa ma non certamente agiata.
In costanza di matrimonio
il suo tenore di vita era invece ragguagliato
ad altra fascia economico sociale atteso che il marito è docente
universitario, libero
professionista e proprietario
oltre che di due appartamenti in Trappitello Taormina, di un fabbricato
in S. Giovanni in Fiore, di
un uliveto di circa due
ettari con casa rurale, di un bosco di pini in Sila.
Egli stesso ha dichiarato
queste circostanze nel corso sia
della audizione innanzi al Presidente del Tribunale sia nel corso
dell’interrogatorio formale pur aggiungendo che il bosco in Sila è
improduttivo e che la libera professione è limitata dall’impegno di
dipendente a tempo pieno. La sua
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1998 indica un reddito imponibile
pari a lire 116.477.000 annui.
Rispetto alla M.R. quindi
altra fascia di reddito, altra fascia
sociale di appartenenza, altro tenore di vita, peraltro già così connotato in
costanza di matrimonio atteso che anche all’epoca il B.G. era già docente
universitario, proprietario e libero professionista.
Inoltre la disparità economica tra i coniugi e la insufficienza dei
redditi personali della M.R.
a garantire il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, sono già
state ritenute nella sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina il
7.1.1992.
Per giurisprudenza costante, l'accertamento
del diritto
all'assegno di
divorzio che ha carattere assistenziale
va effettuato verificando l'inadeguatezza
dei mezzi del coniuge
richiedente, raffrontate ad un tenore di vita
analogo a quello
avuto in costanza
di matrimonio e che sarebbe
presumibilmente proseguito in
caso di continuazione dello
stesso o che
poteva legittimamente e
ragionevolmente fondarsi su aspettative
maturate nel corso del
rapporto, fissate al momento del divorzio.
Tale accertamento va
compiuto mediante
una duplice indagine, attinente
all' an ed
al quantum, nel
senso che
il presupposto per
la concessione
dell'assegno e' costituito
dall'inadeguatezza dei mezzi del
coniuge richiedente comprensivi di redditi,
cespiti patrimoniali
ed altre utilità
di cui
possa disporre a
conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio, non essendo
necessario uno stato di bisogno dell'avente
diritto -il
quale può essere anche
economicamente autosufficiente-
e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del
divorzio, delle precedenti condizioni economiche. ( Cassazione civile sez. I, 17
marzo 2000, n. 3101;
Cassazione
civile sez. I, 16 giugno 2000, n. 8225 ;Cassazione civile sez. I, 4 maggio 2000,
n. 5582)
Seguendo
questi principi e considerando gli
elementi di fatto sopra esposti, può
concludersi nel senso che la M.R.,
pur percependo un reddito che le garantisce una dignitosa sopravvivenza, ha
comunque subito a seguito del divorzio un apprezzabile deterioramento
del tenore di vita, definibile agiato, tenuto in costanza di matrimonio.
Pertanto appare di
giustizia e rispondete alle finalità proprie
della norma che prevede l’assegno di divorzio
ritenere e dichiarare l’obbligo del B.G. di corrispondere alla ex
moglie, e per la stessa, un
assegno periodico.
Considerando quindi le
attuali condizioni economiche della parti, così come sopra esposte, la durata
del matrimonio e della convivenza in particolare (dal 1972 al 1978), l’obbligo
del B.G. di contribuire al mantenimento del figlio naturale R., nato da altra
unione, nella misura di lire
700.000 mensili imposta dal
provvedimento del Tribunale dei minori del 24.3.1993, ma anche il venir meno
dell’obbligo di mantenere il figlio F., l’assegno può quantificarsi
in lire 600.000 mensili oltre adeguamento annuale secondo indici ISTAT,
questi ultimi con decorrenza 1 dicembre 2002, ai sensi dell’art.5 comma 7
della legge 898/970.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio in ragione
della metà ponendo la restante frazione a carico del ricorrente e liquidando
come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente
pronunciando, ritenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio già
pronunciata con sentenza del 10.1.1995
Impone
obbligo a B.G. di corrispondere a M.R. ex art.
5 comma sesto della legge 898/1970 un assegno mensile di
lire 600.000 oltre adeguamenti annuali secondo indici ISTAT , questi
ultimi con decorrenza 1 dicembre 2002.
Dichiara non dovuto assegno quale contributo al mantenimento del figlio
F. B.
Compensa le spese del giudizio in ragione della metà e pone la restante
frazione a carico dl ricorrente liquidando
in lire 75.000 per spese vive, lire 800.000 per competenze, lire
1.200.000 per onorario, oltre IVA e CPA come
per legge.
La sentenza è
esecutiva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre
2001in Messina
IL GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(dott. Rita Russo)
(dott. Elvira Patania)