1.- Divorzio- Ricorso congiunto
per cessazione effetti civili del matrimonio- Comparizione personale dei coniugi
alla udienza in camera di consiglio- Necessità
MASSIMA: E’
improseguibile la domanda congiunta
di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nel caso in cui i coniugi non compaiano personalmente innanzi al
Collegio in camera di consiglio, al fine di consentire con quelle indagini
compatibili con il rito camerale la verifica dei presupposti per
l’accoglimento della domanda.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Messina I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
dott.
Giuseppe Savoca
Presidente
dott.
Giuseppe Lombardo
Giudice
dott.
Rita Russo
Giudice estensore
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 779/C Reg. Gen. introitata all’udienza camerale del 3 aprile 2001 promossa congiuntamente
DA
P.L. nata a Messina il 14.8.1966 ed ivi residente in Strada Panoramica dello Stretto n. 33 pal. P.T.
P.G. nato a Messina il 7.2.1963 e residente in Messina viale Principe Umberto 69
Entrambi
elettivamente domiciliati in Messina via I Settembre 37 nello studio dall’avv.
Daniele Passaro che rappresenta e difende la sig.ra P.L., mentre il sig. P.G. è
rappresentato e difeso dall’avv. Corrado
Martelli
RICORRENTI
CON
L’INTERVENTO DEL P. M.
OGGETTO: Ricorso congiunto
per cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti: In ricorso:cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. Alla udienza del 3 aprile 2001, per la sola ricorrente P.L.: Conferma del ricorso congiunto di scioglimento del vincolo. In subordine ove il Tribunale ritenesse di potersi pronunziare con sentenza parziale in questa sede solo sulla richiesta di scioglimento del vincolo, si chiede che avuto riguardo ai patti di divorzio relativi all’affidamento della figlia minore, all’assegno di mantenimento etc. voglia rimettere gli atti al G.I. per la fase di cognizione limitando quell’eventuale fase istruttoria a quella pronunzia di determinazione dei patti accessori le cui domande potranno essere confermate o rideterminate davanti al G.I.
Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data
2 marzo 2001
gli istanti esponevano:
di aver contratto matrimonio con il rito concordatario in data 4.10.1991
in Messina e
che dal matrimonio era nata il 26.3.1992 una figlia,
Desireè;
che in data 16.1 1995 i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale per ratificare i patti della separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina in data 24.1.1995;
che nelle more i coniugi non si erano riconciliati e pertanto proponevano ricorso congiunto per cessazione effetti civili del matrimonio, alle concordate condizioni esposte in ricorso.
Alla udienza di comparizione innanzi al Collegio si presentava la sola ricorrente, dichiarando che la mancata comparizione del marito era da ritenersi strumentale ed ostruzionistica. Insisteva perché il Collegio dichiarasse lo scioglimento del vincolo e concludeva come in epigrafe.
Il
Collegio assumeva la causa in decisone previe le conclusioni del P.M. riportate
in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede che, nonostante la mancata comparizione innanzi al Collegio del marito, il Tribunale dichiari comunque la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso, condizioni asseritamente più favorevoli per il P.G. rispetto a quelle concordate in un precedente ricorso per cessazione di effetti civili del matrimonio, oggetto di rinunzia. In via subordinata chiede che il Collegio dichiari la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio rileva quanto segue:
Nel nostro ordinamento il procedimento di divorzio è normalmente regolato secondo uno schema processuale complesso idoneo a garantire la tutela di interessi di rango costituzionale e di ordine pubblico, quali il valore del vincolo di solidarietà che si instaura con il matrimonio, l’interesse oggettivo dei figli minori o economicamente non autonomi, l’adempimento delle formalità che devono necessariamente adottarsi ogni qualvolta si modifichi lo stato della persona.
Così il procedimento ordinario è suddiviso in tre fasi: una prima fase conciliativa, innanzi al Presidente del Tribunale, una fase istruttoria, nella quale il giudice può esercitare poteri di indagine particolarmente penetranti -in eccezione alle ordinarie regole del processo civile- e la fase decisoria. A questo schema processuale si affianca il rito alternativo, previsto al comma 13 dell’art. 4 legge 898/1970: le parti presentano domanda congiunta e contestualmente propongono un regolamento dei rapporti economici e delle condizioni inerenti alla prole; il Tribunale, sentiti i coniugi in camera di consiglio, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza.
E’ estraneo al nostro sistema giuridico il divorzio consensuale, e cioè la rilevanza del mutuo dissenso: il matrimonio si scioglie, limitatamente agli effetti civili, anche in presenza di contraria volontà di uno dei due coniugi, soltanto ove si accerti in base a presupposti oggettivi (ad esempio la ininterrotta separazione legale triennale) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita, contenuto e finalità del matrimonio secondo la legge civile.
In questo contesto, il ricorso per divorzio congiunto configura non già un negozio con effetti risolutori, ma un accordo negoziale e processuale, avente anche ed in primo luogo efficacia ricognitiva:i coniugi dichiarano cioè che sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento, e che essi intendono conseguirlo con il rito semplificato e secondo le condizioni concordate. Si tratta però di un accordo che non produce immediatamente effetti giuridici ma costituisce elemento di una fattispecie complessa nella quale necessariamente si innesta il controllo dell’organo giudicante, che deve rendere sentenza: cioè decidere, pur in assenza di contenzioso, se gli accordi possono o meno acquistare efficacia giuridica, previa valutazione della sussistenza dei presupposti per il divorzio, e della rispondenza delle condizioni concordate all’ordine pubblico, alle norme imperative, al buon costume. Il rito, nella sua sommarietà, deve considerarsi speciale rispetto all’ordinario procedimento di scioglimento del vincolo matrimoniale: il Collegio ritiene quindi che l’intervento dell’organo giudicante non valga soltanto ad accertare la liceità dell’accordo negoziale (cioè la regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali) ma anche la consapevolezza e la effettiva volontà nell’accordo processuale, che importa la scelta di un rito semplificato, con implicita rinunzia a fasi processuali che assicurano, in relazione alla specialità della materia, un giusto processo. Nel rito alternativo vengono meno infatti il tentativo di conciliazione, che induce i coniugi ad una ultima pausa di riflessione sul venir meno dell’affectio maritalis, e le indagini istruttorie che consentono di accertare l’effettivo tenore di vita dei coniugi, e le necessità patrimoniali e morali della prole.
Questo Collegio è consapevole che è stata autorevolmente espressa l’opinione (Cass. 8 luglio 1998 n. 6664) della irrevocabilità del consenso dato nel ricorso, e tuttavia ritiene che sino al momento della comparizione dei coniugi in camera di consiglio l’accordo debba esser mantenuto fermo, atteso che presupposto per un esame camerale della domanda di divorzio è che la domanda sia congiunta e mantenuta per tale sino a quando la causa non è assunta in decisione. Il Collegio è altresì a conoscenza che il Tribunale, in diversa composizione, diversa sezione e pronunciando su caso parzialmente diverso, ha espresso opinione sulla non essenzialità della comparizione personale dei coniugi: tuttavia permane ferma la convinzione dell’attuale organo decidente che la domanda, nella sua natura di accordo processuale e negoziale, debba essere oggetto di quelle indagini compatibili con il rito camerale (v. Cass. 10763/1995) alle quali è strumentale la audizione di entrambi i coniugi, si da appurare se effettivamente e consapevolmente i coniugi accedono al rito speciale e se l’accordo negoziale non ha contenuti lesivi di norme imperative o degli interessi effettivi e primari della prole.
Pertanto se può apparire superflua la comparizione dei coniugi ai fini del controllo sulla dichiarazione ricognitiva, ove la sussistenza dei presupposti del divorzio sia adeguatamente documentata e dichiarata (ed anche se talvolta è opportuno chiedere ai coniugi qualche chiarimento in merito) essa è comunque condizione imprescindibile per potere effettuare un controllo sia pure sommario sulla validità dell’accordo negoziale e processuale. Né ciò appare in contrasto con il principio di autonomia privata, che opera pur sempre nei limiti imposti dall’ordinamento a tutela di quelle situazioni in cui l’interesse pubblico appaia di maggiore rilevanza rispetto a quello della libertà negoziale; se il matrimonio non è nel nostro ordinamento un negozio dal quale le parti possono liberamente sciogliersi per effetto di altro negozio di carattere meramente privato, ma l’accordo dei coniugi deve inserirsi in una fattispecie complessa qual è quella di un procedimento che si conclude con sentenza; le scansioni legali di questo rito, già semplificate rispetto a quello ordinario, devono essere tutte rigorosamente rispettate. Pertanto, prevedendo espressamente l’art. 4 comma 13 della legge 898/1070 che il Tribunale decide con sentenza “sentiti i coniugi” detto passaggio non può considerarsi superfluo o comunque facoltativo, né il ruolo dell’organo giudicante può essere ridotto ad una mera presa d’atto del contenuto di un documento da recepire automaticamente in una sentenza, giacchè in questo caso superflua sarebbe la stessa procedura giudiziale, e converrebbe piuttosto autorizzare le parti a divorziare mediante una dichiarazione congiunta resa all’Ufficiale di Stato civile.
Né è consentito scindere una procedura, concepita dal legislatore in una unica fase sommaria, al momento della decisione, pronunciando soltanto sullo scioglimento del matrimonio e rimettendo le parti all’istruttore per la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali: anche a prescindere dal rilievo che la domanda congiunta, ontologicamente diversa da quella ordinaria, non può convertirsi neppure in parte in domanda di divorzio contenzioso, deve comunque osservarsi che la facoltà di pronunciare sentenza non definitiva sulla domanda di scioglimento del vincolo è espressamente consentita solo nel rito ordinario e che si tratta di norma non applicabile in via estensiva al rito speciale, che presuppone necessariamente l’ accordo processuale e sostanziale dei coniugi.
Peraltro il caso di specie bene evidenzia come alla mancata comparizione di entrambe le parti innanzi al Collegio siano normalmente sottese situazioni da accertare e valutare con il ben più adeguato rito ordinario. Le parti infatti avevano già presentato una domanda congiunta di divorzio, e non comparso innanzi al Collegio il marito, la moglie aveva formalmente rinunciato al ricorso: presentata quindi altra domanda, quella oggetto di odierno esame, a fronte di una nuova defezione del marito all’udienza di comparizione, la P.L. -insistendo in domanda- ne evidenzia il comportamento ostruzionistico nonostante siano state concordate condizioni asseritamente più favorevoli.
In realtà le condizioni concordate con il presente ricorso non possono definirsi “più favorevoli” per il P.G., quanto piuttosto meno favorevoli, se non anche pregiudizievoli, per la figlia minore Desireè, nata nel 1992. Nel primo ricorso infatti il padre si obbligava ad un contributo di mantenimento per la minore pari lire 300.000 mensili, cifra già in sé sorprendente perché esattamente uguale -nonostante il decorso del tempo- a quella prevista nel 1995 in sede di separazione consensuale; nel ricorso odierno infine la P.L. nel concordare con il P.G. accordi “migliorativi” accetta la riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia, che viene dimezzato a lire 150.000, senza che risulti neppure enunciato il decremento delle condizioni economiche del padre.
Da qui la forte perplessità del Collegio -e che non vi è modo di superare con l’audizione di uno solo dei coniugi- se il diritto della figlia minore ad esser mantenuta adeguatamente da entrambi i genitori non venga con questi patti ingiustamente sacrificato al fine di accedere alla più spedita procedura di divorzio congiunto, della cui utilità appare senz’altro convinta la ricorrente P.L. ma non altrettanto il coniuge assente P.G..
Il fatto concreto è stato esposto a fini esemplificativi, per evidenziare come ed in relazione a quali accertamenti la comparizione personale dei coniugi sia essenziale nel procedimento di divorzio congiunto: si deve infatti rendere pur sempre una pronuncia in rito e non di rigetto, in mancanza di un adempimento necessario della procedura.
Pertanto, in accordo con quella giurisprudenza di merito che ritiene la comparizione personale della parti presupposto di procedibilità della domanda, (Tribunale di Verona 2 aprile 1988, Tribunale di Busto Arsizio, 18 ottobre 1996) e che la domanda congiunta di divorzio non può valere come atto introduttivo di un giudizio contenzioso di divorzio, stante le intrinseche differenze tra le due istanze (Tribunale di Potenza 23 luglio 1999) la domanda deve essere dichiarata improseguibile.
P.Q.M.
Dichiara improseguibile la
domanda proposta ex art. 4 comma 13 della legge 498/1970 da P.L. e P.G..
Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2001 in Messina
IL GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(dott. Rita Russo)
(dott. Giuseppe Savoca)