4. Alloggi popolari- Decesso dell’assegnatario- Istanza di assegnazione da parte dei parenti conviventi – Interesse legittimo – Difetto di giurisdizione

 

 

MASSIMA: La  morte dell’assegnatario  di un alloggio popolare   non determina la successione nel rapporto locatizio,  ma la cessazione della assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente assegnante.     In favore degli eredi può essere riconosciuta soltanto una posizione di interesse legittimo in ordine alla facoltà  di chiedere una nuova assegnazione  del medesimo bene, sussistendone i requisiti.            La fase di accertamento dei suddetti requisiti  appartiene all’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione,  e pertanto finché la fase non si conclude con il procedimento di assegnazione e con la stipula del contratto che da origine ad un rapporto di locazione,  la posizione dell’aspirante assegnatario è quella dell’interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo

 

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Rita Russo ha pronunciato la seguente 

   S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1180/1996 Reg. Gen. (ex Pretura circondariale)  decisa con lettura del dispositivo alla udienza del 22 novembre 2001  vertente 

 TRA

D.G.                                                                RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI MESSINA                                            RESISTENTE

OGGETTO:   opposizione a  diffida al rilascio  alloggio popolare

CONCLUSIONI:  per il ricorrente:come da ricorso memorie e verbali in atti

Per il resistente: come da comparsa di risposta memorie e verbali in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con ricorso del 17 aprile 1996 D.G. proponeva opposizione  avverso il provvedimento del Comune di Messina  di diffida al rilascio di alloggio popolare, previo rigetto della istanza di assegnazione ex art. 5 L.R. 1/1992, assumendo che egli aveva convissuto stabilmente con la originaria assegnataria locatrice dell’alloggio, C.A., nonna del ricorrente, poi deceduta.

            Disposta la udienza di comparizione delle parti si costituiva il Comune di Messina sollevando eccezione di difetto di giurisdizione e  resistendo nel merito. Concludeva come in epigrafe.

            Dopo alcuni rinvii della udienza di trattazione, unificati gli uffici giudiziari di primo grado,  la causa era  assegnata al Giudice monocratico di Tribunale, escusso in qualità di teste uno dei Vigili urbani che avevano effettuato accertamento  e quindi la causa ritenuta matura per la decisione, disattendendo la richiesta di prova per  testi di parte ricorrente

Alla udienza dell’ 22 novembre  2001 le parti discutevano la causa ed essa era decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Preliminarmente sulla giurisdizione,  difetto rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.

In tema di edilizia residenziale pubblica, oltre al caso specificamente previsto e disciplinato dall’art. 11 comma 13 del D.P.R. 1035/1972, non espressamente richiamato dall’art. 18 stesso decreto e  non suscettibile di applicazione analogica   (Cass. sez. un.22 dicembre 1999 n.927) il riparto della giurisdizione si effettua secondo le regole ordinarie: se la parte agisce a tutela di un diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione ordinaria, che deve invece essere negata se   la posizione soggettiva dedotta in giudizio è un interesse legittimo. (Cass. sez. un. 24 gennaio 1995 n. 821 ; Cass. sez. un 10 febbraio 1996 n. 1029). 

            Nella specie il D.G. vanta il (preteso) diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio sito in Messina Camaro, via Gregorio, già assegnato alla nonna materna asseritamente da lui assistita fino alla morte. Nessun dubbio sussiste quindi sulla titolarità del contratto: l’assegnazione è in favore di C.M.  ed il D.G. potrebbe al più esser considerato familiare convivente , posizioni giuridiche ben diverse.

 Infatti, la morte dell’assegnatario,   atteso che  l’unico titolo abilitante alla locazione dell’alloggio popolare è l’assegnazione, non determina la successione nel rapporto locatizio,  ma la cessazione della assegnazione locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente assegnante.     In favore degli eredi può essere riconosciuta soltanto una posizione di interesse legittimo in ordine alla facoltà  di chiedere una nuova assegnazione  del medesimo bene, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 1035/1972, e comunque sussistendone i requisiti (Cass. civ. 29 aprile 1999 n. 4305).   Ne consegue che alla morte dell’assegnatario, avvenuta la risoluzione del pregresso  rapporto giuridico, eventuali aventi diritto al subentro ovvero ad una nuova assegnazione sono, finché non interviene nuovo provvedimento di assegnazione, senza titolo alla detenzione dell’alloggio e pertanto l’ ente può invitarli al rilascio.

            La fase di accertamento dei  requisiti  in   soggetto diverso dall’originario assegnatario al fine di valutare se esso ha  titolo a   subentrare  nel rapporto ovvero  ottenere una nuova assegnazione,  appartiene all’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione,  e pertanto finché la fase non si conclude con il procedimento di assegnazione e con la stipula del contratto che da origine ad un rapporto di locazione,  la posizione dell’aspirante assegnatario è quella dell’interesse legittimo, senz’altro tutelabile, ma non innanzi al Giudice ordinario.

Per completezza si rileva che l’ eventuale pagamento dei canoni, ovvero la occupazione di fatto  non valgono ad affermare la sussistenza di un rapporto di locazione concluso per comportamento  concludente (v. Cass. Cass. 26 luglio 1999 n. 8073) e quanto alla eventuale applicabilità alla fattispecie dell’art. 5 della legge reg. Sicilia del 5.2.1992, n. 1 essa riguarda ipotesi completamente diversa e cioè la sanatoria della occupazione abusiva, rilevata con formale censimento di alloggi non assegnati e non già regolarmente oggetto di contratto, nel quale i parenti pretendono di subentrare.  Essa comunque è stata rigettata dal Comune.

             Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione, senza alcuna altra statuizione,            Ricorrono giusti motivi per compensare intermante le spese di giudizio.

P.Q.M.

            Dichiara  il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa le spese.

            Messina 22 novembre  2001

IL GIUDICE

dott. Rita Russo