4.
Alloggi popolari- Decesso dell’assegnatario- Istanza di assegnazione da parte
dei parenti conviventi – Interesse legittimo – Difetto di giurisdizione
MASSIMA: La morte dell’assegnatario di un alloggio popolare non determina la successione nel rapporto locatizio, ma la cessazione della assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente assegnante. In favore degli eredi può essere riconosciuta soltanto una posizione di interesse legittimo in ordine alla facoltà di chiedere una nuova assegnazione del medesimo bene, sussistendone i requisiti. La fase di accertamento dei suddetti requisiti appartiene all’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, e pertanto finché la fase non si conclude con il procedimento di assegnazione e con la stipula del contratto che da origine ad un rapporto di locazione, la posizione dell’aspirante assegnatario è quella dell’interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
I Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Rita Russo ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1180/1996 Reg. Gen. (ex Pretura circondariale) decisa con lettura del dispositivo alla udienza del 22 novembre 2001 vertente
TRA
D.G.
RICORRENTE
COMUNE DI MESSINA
RESISTENTE
OGGETTO:
opposizione a diffida al
rilascio alloggio popolare
CONCLUSIONI: per
il ricorrente:come da ricorso memorie e verbali in atti
Per il resistente: come
da comparsa di risposta memorie e verbali in atti
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 aprile 1996 D.G. proponeva opposizione avverso il provvedimento del Comune di Messina di diffida al rilascio di alloggio popolare, previo rigetto della istanza di assegnazione ex art. 5 L.R. 1/1992, assumendo che egli aveva convissuto stabilmente con la originaria assegnataria locatrice dell’alloggio, C.A., nonna del ricorrente, poi deceduta.
Disposta la udienza di comparizione delle parti si costituiva il Comune di Messina sollevando eccezione di difetto di giurisdizione e resistendo nel merito. Concludeva come in epigrafe.
Dopo alcuni rinvii della udienza di trattazione, unificati gli uffici giudiziari di primo grado, la causa era assegnata al Giudice monocratico di Tribunale, escusso in qualità di teste uno dei Vigili urbani che avevano effettuato accertamento e quindi la causa ritenuta matura per la decisione, disattendendo la richiesta di prova per testi di parte ricorrente
Alla udienza dell’ 22 novembre 2001 le parti discutevano la causa ed essa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente sulla
giurisdizione, difetto rilevabile
anche d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.
In tema di edilizia residenziale pubblica, oltre al caso specificamente
previsto e disciplinato dall’art. 11 comma 13 del D.P.R. 1035/1972, non
espressamente richiamato dall’art. 18 stesso decreto e
non suscettibile di applicazione analogica
(Cass. sez. un.22 dicembre 1999 n.927) il riparto della giurisdizione si
effettua secondo le regole ordinarie: se la parte agisce a tutela di un diritto
soggettivo, sussiste la giurisdizione ordinaria, che deve invece essere negata
se la posizione soggettiva
dedotta in giudizio è un interesse legittimo. (Cass. sez. un. 24 gennaio 1995
n. 821 ; Cass. sez. un 10 febbraio 1996 n. 1029).
Nella specie il D.G. vanta il (preteso) diritto ad ottenere
l’assegnazione dell’alloggio sito in Messina Camaro, via Gregorio, già
assegnato alla nonna materna asseritamente da lui assistita fino alla morte.
Nessun dubbio sussiste quindi sulla titolarità del contratto: l’assegnazione
è in favore di C.M. ed il D.G.
potrebbe al più esser considerato familiare convivente , posizioni giuridiche
ben diverse.
Infatti, la morte
dell’assegnatario, atteso
che l’unico titolo abilitante
alla locazione dell’alloggio popolare è l’assegnazione, non determina la
successione nel rapporto locatizio, ma
la cessazione della assegnazione locazione ed il ritorno dell’alloggio nella
disponibilità dell’ente assegnante.
In favore degli eredi può
essere riconosciuta soltanto una posizione di interesse legittimo in ordine alla
facoltà di chiedere una nuova
assegnazione del medesimo bene, ai
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 1035/1972, e comunque sussistendone i requisiti
(Cass. civ. 29 aprile 1999 n. 4305).
Ne consegue che alla morte dell’assegnatario, avvenuta la risoluzione
del pregresso rapporto giuridico,
eventuali aventi diritto al subentro ovvero ad una nuova assegnazione sono,
finché non interviene nuovo provvedimento di assegnazione, senza titolo alla
detenzione dell’alloggio e pertanto l’ ente può invitarli al rilascio.
La fase di accertamento dei requisiti
in soggetto diverso
dall’originario assegnatario al fine di valutare se esso ha
titolo a subentrare
nel rapporto ovvero ottenere
una nuova assegnazione, appartiene
all’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione,
e pertanto finché la fase non si conclude con il procedimento di
assegnazione e con la stipula del contratto che da origine ad un rapporto di
locazione, la posizione
dell’aspirante assegnatario è quella dell’interesse legittimo, senz’altro
tutelabile, ma non innanzi al Giudice ordinario.
Per
completezza si rileva che l’ eventuale pagamento dei canoni, ovvero la
occupazione di fatto non valgono ad
affermare la sussistenza di un rapporto di locazione concluso per comportamento
concludente (v. Cass. Cass. 26 luglio 1999 n. 8073) e quanto alla
eventuale applicabilità alla fattispecie dell’art. 5 della legge reg. Sicilia
del 5.2.1992, n. 1 essa riguarda ipotesi completamente diversa e cioè la
sanatoria della occupazione abusiva, rilevata con formale censimento di alloggi
non assegnati e non già regolarmente oggetto di contratto, nel quale i parenti
pretendono di subentrare. Essa
comunque è stata rigettata dal Comune.
Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione, senza alcuna altra
statuizione,
Ricorrono giusti motivi per compensare intermante le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa
le spese.
Messina 22 novembre 2001
IL GIUDICE
dott. Rita Russo