Trib. Messina, 1 luglio 1999

Pres. Est. Minutoli

FALLIMENTO – TRIBUNALE FALLIMENTARE – COMPETENZA FUNZIONALE EX ART. 24 LEGGE FALL. – RILEVABILITA’ D’UFFICIO – SUSSISTENZA.

 

TRIBUNALE  DI  MESSINA

Terza sezione civile

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina, Terza Sezione civile, composto  dai  Sigg.ri Magistrati:

dott.    Giuseppe       MINUTOLI                Presidente est.

dott.    Carmelo        BLATTI                      Giudice

dott.    Giovanni       DE MARCO               Giudice

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.  (omissis) R.G., introitata alla udienza collegiale del 2 marzo 1999  e vertente tra:

(omissis)

 

OGGETTO: insinuazione tardiva al passivo fallimentare ex art. 101 legge fall.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con ricorso depositato nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale l’8 gennaio 1990,  xx   proponeva istanza di ammissione tardiva al passivo del fallimento di xx  per la complessiva somma di lire 18.505.043, in relazione al credito per una fornitura di materiale ceramico effettuata in favore della ditta xx.

            All’udienza del 1 marzo 1990, fissata ai sensi dell’art. 101 legge fall., il curatore si opponeva all’ammissione del credito predetto, contestando la legittimazione attiva della ricorrente e quella passiva della curatela, trattandosi di credito formalmente imputabile al xx; quindi, si costituiva formalmente in giudizio.

            Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio che, all’udienza del 2 marzo 1999 la poneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Preliminarmente va esaminata l’eccezione, che la curatela convenuta ha sollevato solo in sede di udienza collegiale del 2 marzo 1999, di sopravvenuta incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Barcellona P.G. (ME).

Quest’ultimo Ufficio giudiziario, com’è noto, è stato istituito con legge 26 luglio 1991, n. 246, il cui art. 3 dispone che "Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale ordinario ed alla Pretura circondariale di Messina, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzio­namento del Tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Barcellona P.G., fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui é stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del Tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Barcello­na P.G.".

               Il disposto della citata norma, lungi dal determinare una automatica ed immediata devoluzione delle cause dal Tribunale di Messina al nuovo Ufficio,  si limita a statuire una sopravvenuta competenza territoriale del nuovo Ufficio giudiziario, senza che venga meno la necessità di coordinare tale previsione con le ordinarie regole in tema di incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c., che conservano pienamente la loro vigenza (cfr. Trib. Barcellona P.G., sent. 16 maggio 1994, n. 139); pertanto, sarà normalmente necessaria l’ eccezione di parte, da proporre, a pena di preclusione, solo nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, sicché una incompetenza eccepita oltre quei termini é da considerare tardiva, essendosi la causa radicata innanzi al giudi­ce originariamente adìto. Non può disco­noscersi infatti che l'art. 28 c.p.c. sancisce il principio della derogabilità della competenza per territorio per accordo delle parti, ad eccezione delle ipotesi ivi previste e di ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge, come per esempio in tema di foro dello Stato ex art. 25 c.p.c., di controversie indi­viduali di lavoro, di cause di convalida di sfratto e così via (cfr. anche Cass. 12 novembre 1973, n. 2991; Cass. 23 novembre 1979, n. 6119, che, in relazione alla istituzione del Tribunale di Civitavecchia, aveva osservato che la competenza territoriale del nuovo giudice non è inderogabile, ma nasce con la stessa derogabilità o inderogabilità che, in relazione alla sua natura, aveva la competenza territoriale del giudice preesistente).

Tuttavia, nel caso in esame, posto che è circostanza incontestata che la procedura relativa al fallimento di XX è stata trasmessa al Tribunale di Barcellona P.G., come peraltro risulta al Collegio in virtù dei poteri ufficiosi connessi alle cause ex art. 101 legge fall., se è vero che l’eccezione di incompetenza è stata sollevata per la prima volta ed irritualmente all’udienza collegiale del 2 marzo 1999, a distanza di quasi sette anni dall’entrata in funzione del nuovo Ufficio giudiziario (26 maggio 1992), è altresì vero che trattasi di questione che, attenendo alla competenza funzionale del giudice delegato (relatore della causa di insinuazione al passivo) può essere sollevata d’ufficio, in virtù della necessaria ed indefettibile correlazione tra giudice competente a conoscere del fallimento e giudice delle cause civili a quello strettamente e funzionalmente connesse. Ed è noto che, conformemente all’insegnamento della dottrina e giurisprudenza prevalenti (Cass. 17 gennaio 1977, n. 211, Cass.  5 ottobre 1990, n. 9829; Cass. 13 marzo 1990, n. 2032, cit., soprattutto in riferimento alle impugnazioni), la competenza c.d. fun­zionale, quale criterio "forte" in grado di radicare la competenza giurisdizionale in relazione ad un determinato giudice, é da intendersi come inderogabile e la sua mancanza é rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio

            In conclusione, deve dichiararsi l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, per essere competente il Tribunale di Barcellona P.G. e, conseguentemente, ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando all’attore termine di novanta giorni per la riassunzione della causa.

            Atteso l’esito del giudizio e le ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Terza Sezione civile, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta, sul ricorso ex art. 101 legge fall. proposto in data 8 gennaio 1990 dalla XX nei confronti dell’avv. XX, quale curatore del fallimento di XX: 

1.      dichiara la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di Barcellona P.G. e, conseguentemente, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando all’attore termine di novanta giorni per la riassunzione della causa;

2.      compensa le spese processuali.

            Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale, il 4 maggio1999.

IL PRESIDENTE est.

(dott. Giuseppe Minutoli)