Trib. Messina, 1 luglio 1999
Pres.
Est. Minutoli
FALLIMENTO
– TRIBUNALE FALLIMENTARE – COMPETENZA FUNZIONALE EX ART. 24 LEGGE FALL. –
RILEVABILITA’ D’UFFICIO – SUSSISTENZA.
TRIBUNALE
DI MESSINA
R
E P U B B L I C A I T A L I A
N A
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Messina, Terza Sezione civile, composto
dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe
MINUTOLI
Presidente est.
dott. Carmelo
BLATTI
Giudice
dott.
Giovanni
DE MARCO
Giudice
ha
pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella
causa civile iscritta al n. (omissis)
R.G., introitata alla udienza collegiale del 2 marzo 1999
e vertente tra:
(omissis)
OGGETTO:
insinuazione tardiva al passivo fallimentare ex art. 101 legge fall.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale l’8
gennaio 1990, xx proponeva
istanza di ammissione tardiva al passivo del fallimento di xx per
la complessiva somma di lire 18.505.043, in relazione al credito per una
fornitura di materiale ceramico effettuata in favore della ditta xx.
All’udienza
del 1 marzo 1990, fissata ai sensi dell’art. 101 legge fall., il curatore si
opponeva all’ammissione del credito predetto, contestando la legittimazione
attiva della ricorrente e quella passiva della curatela, trattandosi di credito
formalmente imputabile al xx; quindi, si costituiva formalmente in giudizio.
Precisate
le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio che, all’udienza del 2
marzo 1999 la poneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l’eccezione, che la curatela convenuta ha
sollevato solo in sede di udienza collegiale del 2 marzo 1999, di sopravvenuta
incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Barcellona P.G. (ME).
Quest’ultimo Ufficio
giudiziario, com’è noto, è stato istituito con legge 26 luglio 1991, n. 246,
il cui art. 3 dispone che "Gli affari civili e penali pendenti davanti al
Tribunale ordinario ed alla Pretura circondariale di Messina, riguardanti il
territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento
del Tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Barcellona P.G., fatta
eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti
penali per cui é stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti
alla cognizione del Tribunale ordinario e della Pretura circondariale di
Barcellona P.G.".
Il disposto della citata norma, lungi dal determinare una automatica ed
immediata devoluzione delle cause dal Tribunale di Messina al nuovo Ufficio,
si limita a statuire una sopravvenuta competenza territoriale del nuovo
Ufficio giudiziario, senza che venga meno la necessità di coordinare tale
previsione con le ordinarie regole in tema di incompetenza territoriale ex art.
38 c.p.c., che conservano pienamente la loro vigenza (cfr. Trib. Barcellona P.G.,
sent. 16 maggio 1994, n. 139); pertanto, sarà normalmente necessaria l’
eccezione di parte, da proporre, a pena di preclusione, solo nella comparsa di
risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado,
sicché una incompetenza eccepita oltre quei termini é da considerare tardiva,
essendosi la causa radicata innanzi al giudice originariamente adìto. Non può
disconoscersi infatti che l'art. 28 c.p.c. sancisce il principio della
derogabilità della competenza per territorio per accordo delle parti, ad
eccezione delle ipotesi ivi previste e di ogni altro caso in cui l'inderogabilità
sia disposta espressamente dalla legge, come per esempio in tema di foro dello
Stato ex art. 25 c.p.c., di controversie individuali di lavoro, di cause di
convalida di sfratto e così via (cfr. anche Cass. 12 novembre 1973, n. 2991;
Cass. 23 novembre 1979, n. 6119, che, in relazione alla istituzione del
Tribunale di Civitavecchia, aveva osservato che la competenza territoriale del
nuovo giudice non è inderogabile, ma nasce con la stessa derogabilità o
inderogabilità che, in relazione alla sua natura, aveva la competenza
territoriale del giudice preesistente).
Tuttavia, nel caso in esame,
posto che è circostanza incontestata che la procedura relativa al fallimento di
XX è stata trasmessa al Tribunale di Barcellona P.G., come peraltro risulta al
Collegio in virtù dei poteri ufficiosi connessi alle cause ex art. 101 legge
fall., se è vero che l’eccezione di incompetenza è stata sollevata per la
prima volta ed irritualmente all’udienza collegiale del 2 marzo 1999, a
distanza di quasi sette anni dall’entrata in funzione del nuovo Ufficio
giudiziario (26 maggio 1992), è altresì vero che trattasi di questione che,
attenendo alla competenza funzionale del giudice delegato (relatore della causa
di insinuazione al passivo) può essere sollevata d’ufficio, in virtù della
necessaria ed indefettibile correlazione tra giudice competente a conoscere del
fallimento e giudice delle cause civili a quello strettamente e funzionalmente
connesse. Ed è noto che, conformemente all’insegnamento della dottrina e
giurisprudenza prevalenti (Cass. 17 gennaio 1977, n. 211, Cass.
5 ottobre 1990, n. 9829; Cass. 13 marzo 1990, n. 2032, cit., soprattutto
in riferimento alle impugnazioni), la competenza c.d. funzionale, quale
criterio "forte" in grado di radicare la competenza giurisdizionale in
relazione ad un determinato giudice, é da intendersi come inderogabile e la sua
mancanza é rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio
In conclusione, deve dichiararsi l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, per essere competente il Tribunale di Barcellona P.G. e, conseguentemente, ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando all’attore termine di novanta giorni per la riassunzione della causa.
Atteso
l’esito del giudizio e le ragioni della decisione, sussistono giusti motivi
per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Messina, Terza Sezione civile, sentiti i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta, sul ricorso ex
art. 101 legge fall. proposto in data 8 gennaio 1990 dalla XX nei confronti
dell’avv. XX, quale curatore del fallimento di XX:
1.
dichiara la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di
Barcellona P.G. e, conseguentemente, ordina la cancellazione della causa dal
ruolo, assegnando all’attore termine di novanta giorni per la riassunzione
della causa;
2.
compensa
le spese processuali.
Così
deciso in Messina, nella camera di consiglio della terza sezione civile del
Tribunale, il 4 maggio1999.
IL PRESIDENTE
est.
(dott.
Giuseppe Minutoli)