FALLIMENTO – VENDITA FORZATA – CASA DI ABITAZIONE
DEL FALLITO – ART. 47 LEGGE FALL. – PRESUPPOSTI.
TRIBUNALE DI MESSINA
Terza
Sezione civile - Ufficio fallimenti
Il giudice delegato
esaminati gli atti del fallimento xxxx;
(omissis)
ritenuto che deve procedersi alla vendita anche della casa attualmente abitato dai falliti (omissis): infatti,
conformemente a quanto evidenziato dal curatore nel suo parere del 4 maggio
2000, la norma dell’art. 47 legge fall. invocata non può essere intesa nel
senso (propugnato da parte della dottrina) di impedire la vendita
dell’immobile adibito a casa del fallito finché non sia liquidato per intero
il residuo patrimonio, bensì nel diverso senso (conforme alla tutela anche
della massa dei creditori) che il fallito ha sì un diritto soggettivo alla
conservazione del godimento dell’alloggio di sua proprietà (Cass. 30 giugno
1959, n. 2070, in Dir. fall. 1959, II, 597; Pret. Palombara Sabina 12 agosto 1966, in Foro
it. 1966, I, 2138) ma fino alla vendita dello stesso, che può avvenire in
qualsiasi momento ritenuto opportuno dagli organi della procedura (cfr. Cass. n.
869/59; Trib. Velletri, 6 settembre 1991, in Il
fall., 1992, 406), anche in base alle esigenze della stessa ed
all’eventuale valore degli altri beni, al fine di effettuare un riparto
parziale e non procrastinare ulteriormente il soddisfacimento degli interessi
del ceto creditorio;
(omissis)
Messina, 6 giugno 2000.
Il GIUDICE
(dott. Giuseppe Minutoli)