FALLIMENTO – VENDITA FORZATA – CASA DI ABITAZIONE DEL FALLITO – ART. 47 LEGGE FALL. – PRESUPPOSTI.

 

TRIBUNALE DI MESSINA

Terza Sezione civile - Ufficio fallimenti

 

Il giudice delegato

         esaminati gli atti del fallimento xxxx;

(omissis)

         ritenuto che deve procedersi alla vendita anche della casa  attualmente abitato dai falliti (omissis): infatti, conformemente a quanto evidenziato dal curatore nel suo parere del 4 maggio 2000, la norma dell’art. 47 legge fall. invocata non può essere intesa nel senso (propugnato da parte della dottrina) di impedire la vendita dell’immobile adibito a casa del fallito finché non sia liquidato per intero il residuo patrimonio, bensì nel diverso senso (conforme alla tutela anche della massa dei creditori) che il fallito ha sì un diritto soggettivo alla conservazione del godimento dell’alloggio di sua proprietà (Cass. 30 giugno 1959, n. 2070, in Dir. fall. 1959, II, 597; Pret. Palombara Sabina 12 agosto 1966, in Foro it. 1966, I, 2138) ma fino alla vendita dello stesso, che può avvenire in qualsiasi momento ritenuto opportuno dagli organi della procedura (cfr. Cass. n. 869/59; Trib. Velletri, 6 settembre 1991, in Il fall., 1992, 406), anche in base alle esigenze della stessa ed all’eventuale valore degli altri beni, al fine di effettuare un riparto parziale e non procrastinare ulteriormente il soddisfacimento degli interessi del ceto creditorio;

(omissis)

Messina, 6 giugno 2000.

                                                                     Il GIUDICE

                                                        (dott. Giuseppe Minutoli)