Trib. Messina,

Pres. SAVOCA, est. MINUTOLI

FALLIMENTO – AZIONE DI RESPONSABILITA’ CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA SOCIETA’ FALLITA – AMMINISTRATORE DI FATTO -

 

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL  TRIBUNALE  DI  MESSINA

Terza sezione civile

Composto  dai  Sigg.ri Magistrati:

dott.    Giuseppe        SAVOCA                   Presidente

dott.    Giuseppe        MINUTOLI               Giudice est.

dott.    Carmelo         BLATTI                      Giudice

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con citazione notificata rispettivamente il 17 ed il 21 settembre 1990, l’avv. XX, nella qualità di curatore del fallimento della XXXXX, dichiarato con sentenza n. 46 del 27 giugno 1989 da questo Tribunale, conveniva in giudizio i signori XXX e YYY, quali amministratori unici della suddetta società, succedutisi nel tempo (il XXX dal 1981 al 1984, il YYY a decorrere dal periodo successivo), chiedendone, previo accertamento della loro responsabilità ai sensi dell’art. 146 legge fall.,  la condanna al pagamento in favore della curatela della somma di lire 500.000.000 o di quella maggiore o minore eventualmente accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione, interessi e spese. A sostegno della domanda, riferiva, tra l’altro, il curatore che non era stato rinvenuto nessuno dei beni indicati in bilancio dall’amministratore della società fallita (per un valore  complessivo di £.14.000.000 circa) e che nello stato passivo del fallimento erano riportati, in data 7 giugno 1990, crediti privilegiati per £. 43.119.749 e crediti chirografari per £. 440.560.678. Costituitosi in giudizio, il XXX eccepiva la prescrizione di ogni azione nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2949 c.c. e la genericità delle contestazioni mossegli, contestando nel merito la domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto.

            Si costituiva anche il YYY, eccependo in via preliminare l’incompetenza funzionale del Tribunale Fallimentare adito, la irregolarità della costituzione del rapporto processuale (stante l’assenza in atti del parere del Comitato del creditori), nonché la prescrizione dell’azione, e, nel merito, la infondatezza dell’azione ex art.146 legge fall., per mancanza dei presupposti di legge.

            Disposta dal Collegio l’acquisizione dei bilanci relativi agli anni antecedenti la dichiarazione di fallimento della IXXX s.r.l. e la documentazione relativa al parere del Comitato dei Creditori, la causa veniva introitata per la decisione all’udienza collegiale del 7 aprile 1998.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            1.- Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di incompetenza funzionale del “Tribunale fallimentare” sollevata dal convenuto YYY, sul presupposto che competente a conoscere la controversia ex art. 146 legge fall. sia il Tribunale ordinario.

In proposito va rilevato che, se è vero che il curatore della società fallita ha, con l’atto di citazione del 12 settembre 1990, formalmente adito il Tribunale Fallimentare, è notorio che in quest’Ufficio giudiziario non esiste un’autonoma Sezione fallimentare, occupandosi di procedure fallimentari alla data attuale la Terza Sezione civile e, all’epoca dell’instaurazione della presente controversia, la Prima Sezione, sempre in aggiunta ad altre materie civilistiche.

In ogni caso deve ritenersi che, non essendo nella specie il tribunale ordinario e quello fallimentare uffici diversi, non può venire in rilievo una questione di competenza, bensì soltanto un problema di  ripartizione meramente interna del carico giudiziale, che rende pertanto infondata la suddetta  eccezione e comporta il rigetto della relativa domanda (cfr. Cass. 23 gennaio 1997, n. 702; Cass. 18 marzo 1995, n. 3160; Cass. 8 agosto 1989, n. 3634).

2. - Quanto poi alla pretesa irregolarità della costituzione del rapporto processuale per la mancanza del parere del Comitato dei creditori, eccepita dal convenuto YYY, dalla documentazione in atti emerge che alla rituale richiesta inoltrata dal curatore ha fatto seguito il parere positivo espresso della creditrice XXX s.p.a. ed il parere tacito degli altri due componenti del Comitato dei creditori.

            3. - Ancora in via preliminare, deve affrontarsi l’eccezione di prescrizione dell’azione, sollevata da entrambi i convenuti.

In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Cass., 06-10-1981, n. 5241, Foro it., 1982, I, 94), osserva il Collegio che il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità che i creditori sociali, e in loro vece il curatore del fallimento della società, possono proporre nei confronti degli amministratori e i sindaci della medesima non decorre dal momento della commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità ma da quello, necessariamente successivo, in cui, a cagione di tali fatti, si manifesti all’esterno l’evento dannoso della insufficienza del patrimonio della società. In particolare, la nozione di “insufficienza” del patrimonio è  diversa, più ampia e grave della insolvenza che costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento; pertanto, quando l'azione è eseguita dal curatore del fallimento, detta dichiarazione non segna sempre il dies a quo del termine di prescrizione che può essere spostato, alla stregua delle risultanze, o in avanti oppure all'indietro (cfr. Trib.  Milano, 15-07-1991, Fall. cons. edil Lombardia - Antonini, in Fallimento, 1991, 1286; Trib. Milano, 13-10-1988, Fall. soc. partecipazioni mobiliari – Foglia, Dir. fallim., 1989, II, 442).

Infatti, l’azione di responsabilità di cui all'art. 146 l. fall. non costituisce un autonomo diritto che sorge in capo al fallimento per effetto della pronuncia di insolvenza, ma appartiene al curatore in via derivativa rispetto alle azioni spettanti alla società ed ai creditori ai sensi degli art. 2393 e 2394 c.c.; pertanto la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità esercitata dal fallimento inizia a decorrere dal momento in cui essa avrebbe potuto essere esercitata, ossia per quella sociale dal giorno in cui la società avrebbe potuto agire e per quella dei creditori dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale era oggettivamente percepibile da questi ultimi (Trib. Torino, 23-11-1990, Fall. Centro comm. pneumatici — Bocca, in Fallimento, 1991, 631; Trib. Milano, 02-09-1988, Fall. Sival — Albretti, in Dir. fallim., 1989, II, 855).

            Nel caso di specie, come peraltro verrà meglio chiarito di qui a poco, dall’esame delle risultanze documentali si può evincere che l’evento dannoso della insufficienza del patrimonio sociale si è cominciato a manifestare in nuce per la prima volta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1984, approvato e depositato nel corso dell’anno successivo, e si è mostrato in tutta la sua gravità con il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 1985, nel quale risulta una perdita di oltre 250.000.000, in relazione alla quale lo stesso amministratore YYY ha dato atto, nella relazione accompagnatoria al bilancio medesimo, che “la società non è in grado di far fronte con mezzi propri ad una situazione deficitaria divenuta insostenibile”.

Si aggiunga, comunque, che la declaratoria di fallimento della società XXX s.r.l.”, con il conseguente venir meno di alcuni dei poteri degli organi sociali, è intervenuta nell’anno 1989 (appena un anno prima dell’atto di citazione) e che, stante quanto disposto dall’art. 2941, n. 7, c.c., la prescrizione rimane sospesa sino a quando l’organo amministrativo è rimasto in carica (v. Trib. Genova, 15 gennaio 1992, in Il Fall., 1992, 538).

            Alla luce delle superiori argomentazioni l’eccezione di prescrizione risulta infondata e  la relativa domanda va rigettata.

4. - Passando al merito della controversia, va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal XXX,  dovendosi pertanto accertare se i fatti dedotti dal curatore fallimentare possano essere giuridicamente ascritti al XXX medesimo, relativamente al periodo in cui amministratore della società fallita era formalmente il YYY.

Benché si tratti di questione ancora particolarmente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, questo Collegio ritiene di dover aderire al più convincente indirizzo favorevole all’assoggettabilità all’azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. dell’ amministratore di fatto, cioè di colui che effettivamente gestisce la società in assenza di una nomina nelle forme legali, o nell’ipotesi di nomina effettuata con delibera assembleare irregolare o invalida o non pubblicata nelle forme di legge ovvero di tacita investitura ricollegabile al contegno dei soci, in modo tale da determinare un inserimento dell’amministratore di fatto nella funzione, con conseguente assunzione degli obblighi specifici connessi all'ufficio predetto (Cass. 19 dicembre 1985, n. 6493; Trib. Milano, 28 marzo 1983, in Il Fallimento, 1983, 1148; Trib. Roma, 5 dicembre 1986, Il Fall., 1987, 854; v. anche, per ciò che concerne il diverso profilo della responsabilità penale dell’amministratore di fatto, Cass. pen., 17 gennaio 1996, Giumento, in Cass. Pen., 1997, 547). 

E’ evidente che non sono sufficienti singoli atti di intromissione nella gestione della società, essendo necessario che l’amministratore di fatto si sia stabilmente, effettivamente ed in maniera determinante ingerito nella gestione sociale, attraverso il compimento reiterato di atti tipici dell’amministratore.

Nella fattispecie in esame, invero, le risultanze documentali inducono a ritenere che il Vitale abbia  effettivamente  rivestito il  ruolo di “dominus” all’interno della società fallita anche nel periodo successivo alla nomina del YYY quale formale amministratore unico.

A provare tale assunto, anche a voler prescindere da quanto riferito dal curatore nella relazione ex art. 33 legge fall., sul fatto che il YYY, oltre ad essere all’oscuro dei fatti societari, ha continuato, anche dopo la sua nomina, a lavorare presso lo stabilimento della società fallita come mero capo-cantiere, concorrono le inequivoche dichiarazioni rese innanzi al giudice istruttore nella procedura pre-fallimentare instaurata da alcuni lavoratori nel 1986 contro la XXX s.r.l., e poi definita con la desistenza dei creditori medesimi. Questi ultimi, infatti, hanno evidenziato la funzione di mero “prestanome” svolta dal YYY, dichiarando che “(…) il XXX operava a suo piacimento nella XXX s.r.l.,  a conferma che la società si configura come un’appendice della di lui attività imprenditoriale personale” (v. verbali nel fascicolo della curatela).

Non va poi sottaciuto il consistente intervento economico prestato personalmente dal XXX in favore dei dipendenti (circostanza questa non contestata, ma anzi dal predetto ammessa esplicitamente), che induce a ritenere che lo stesso abbia in realtà (non già agito quale semplice socio, ma) continuato a gestire di fatto la società sino alla vigilia del fallimento.

5. -  Va aggiunto che la responsabilità dell’amministratore di fatto non vale ad escludere quella dell’amministratore formalmente investito della funzione, il quale abbia consentito, con la sua condotta omissiva o commissiva, che altri si ingerisse nella gestione (cfr., sotto il profilo della responsabilità penale, Cass. 27 gennaio 1998; Cass. 14 giugno 1993).

Infatti, appare improprio eccepire che il YYY fosse all’oscuro dell’attività di gestione, solo formalmente investito dei massimi poteri di gestione dell’impresa: infatti, egli ha comunque avallato o permesso i perversi meccanismi prima evidenziati, i cui effetti avrebbero dovuto portare, a norma dell’art. 2448, n. 4, c.c., allo scioglimento della società, per perdita dell’intero capitale sociale, o ancora ha consentito una illecita interferenza in funzioni di sua esclusiva spettanza: la qualifica formale da questi ricoperta imponeva, comunque, l’obbligo di controllare l’attività gestionale della società a lui affidata.

            6. - Una volta riconosciuta, nel procedimento de quo, la legittimazione passiva sia del XXX (quale amministratore di fatto) che del YYY (nella qualità di amministratore formale), occorre verificare se nella specie ricorrano i presupposti dell’azione di responsabilità, così come sanciti dalla legge.

In proposito, va osservato (cfr. Trib. Catania, 8 maggio 1998, n. 1484, in Il fall., 1998,         ) che l’azione di responsabilità ex art. 146 legge fall., esercitata dal curatore fallimentare, cumulando i presupposti e gli scopi sia dell’azione sociale di responsabilità prevista dagli artt. 2393 e 2393 c.c. sia l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale, diminuito dall’inosservanza degli obblighi facenti carico agli amministratori), presuppone due requisiti, la cui prova incombe sulla curatela:

1.      la violazione dell’obbligo di adempiere, con la necessaria diligenza, i doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo;

2.      la conseguente esistenza di un danno causato alla società dalla predetta violazione.

E’ noto che la giurisprudenza ha ritenuto che possano integrare gli estremi dell’azione di responsabilità ex art. 2393 e 2394 c.c., tra gli altri:

1.      la prosecuzione dell’attività di impresa in presenza della perdita del capitale sociale collegata all’inefficienza causale dell’attività amministrativa e di controllo (Trib. Genova, 2 marzo 1992, in Il Fall., 1992, 1047);

2.      la mancata compilazione dei libri sociali e contabili della società, ove tale omissione impedisca di ricostruire l’andamento finanziario dell’impresa (Trib. Milano, 13 luglio 1992, in Il fall., 1992, 1189);

3.      l’omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale (Trib. Milano, 15 luglio 1991, Il Fall., 1991, 1286).

Ebbene, va osservato che dai bilanci della società fallita acquisiti al processo e dalla relazione del curatore al giudice delegato ex art. 33 legge fall. emerge con evidenza la situazione di grave crisi in cui versava la stessa.

Infatti:

·        nel 1981 (anno della costituzione della società) non è stata svolta alcuna attività;

·        nel 1982 e nel 1983 la società non aveva conseguito alcun ricavo, sostenendo soltanto costi ed accumulando perdite – peraltro non particolarmente rilevanti - rispettivamente per lire 4.447.286 e per lire 1.421.141;

·        nella relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1984, l’Amministratore evidenziava che era iniziata l’attività di fabbricazione di laterizi, ma che, in conseguenza del mancato conseguimento dei risultati sperati, era maturata una perdita per oltre 80.000.000, sì da imporsi “una pausa di riflessione sulla opportunità o meno di continuare l’attività intrapresa oppure porre la società in liquidazione”;

·        l’esercizio finanziario 1985 presentava una perdita per lire 256.196.236: inoltre, era stata sospesa la produzione di laterizi e, come espressamente riferito nella relazione accompagnatoria al bilancio, “gli sforzi sono risultati vani. La società non è in grado di far fronte con mezzi propri ad una situazione deficitaria divenuta insostenibile, in virtù di pressanti richieste di pagamento da parte dei creditori. (…) A questo punto, la pausa di riflessione richiesta alla fine dell’esercizio 1984 ed applicata nel 1985 non è più sufficiente a dare serenità all’azienda”.

·        come riferito dal curatore fallimentare sia nella relazione al giudice delegato ex art. 33 legge fall. che nella relazione al bilancio 1 gennaio – 27 giugno 1989, la società non aveva più svolto alcuna attività  neanche negli anni successivi al 1986 e sino alla dichiarazione di fallimento.

            Osserva il Collegio che la conseguente insufficienza del capitale sociale era peraltro ben nota agli amministratori sin dalla chiusura dell’esercizio finanziario 1984, atteso che, come prima evidenziato, nelle relazioni allegate ai bilanci non solo viene dato rilievo alla pesante e crescente situazione deficitaria, ma risulta altresì affermata l’impossibilità per la società di provvedere con i propri mezzi al risanamento. Si aggiunga che la condotta dei convenuti assume connotati di maggiore gravità, protraendosi per più anni.

            In presenza di una così grave situazione economica, gli amministratori non hanno tuttavia intrapreso alcuna concreta iniziativa, contravvenendo agli obblighi posti a loro carico dalla legge. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2247 e 2248, I^ comma, n. 4 c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata per il richiamo operato dall’art. 2497 c.c., la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale impone agli amministratori l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea, al fine di deliberare la ricostituzione del capitale sociale ovvero, in mancanza, la messa in liquidazione della società, ricorrendo nella specie una causa di diritto di scioglimento della stessa. E tale obbligo non è derogabile, neanche con l’intento di coprire con eventuali futuri utili le perdite ormai realizzate.

            In proposito, va osservato che sebbene la deliberazione assembleare non abbia carattere costitutivo rispetto allo stato di scioglimento e, quindi, di liquidazione, tuttavia essa inevitabilmente ne condiziona l’efficacia.

            Si aggiunga che nel caso di specie gli amministratori hanno omesso di redigere i bilanci relativi agli anni dal 1986 al 1988, impedendo conseguentemente di ricostruire e controllare l’andamento finanziario della società.

 

            L’attento esame degli atti processuali consente di poter poi affermare la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti colposi commessi dagli amministratori in questione ed il danno arrecato al patrimonio sociale in quanto le perdite riscontrate negli anni 1984-89, stante l’accertato comportamento omissivo sia del XXX che del YYY, sono aumentate progressivamente a causa degli interessi medio-tempore su di esse maturate.

            Invero, a fronte di un capitale sociale di lire 20.000.000, come detto già nel 1984 si erano prodotte perdite per lire 80.000.000 (pari a quattro volte l’ammontare del capitale stesso) e nel 1985 per ben lire 256.000.000, mentre l’adozione dei provvedimenti imposti dalla legge avrebbe impedito quanto meno il prodursi di ulteriori perdite.

            6.- Accertata la sussistenza della responsabilità in capo ai convenuti, è necessario determinare il quantum risarcibile.

            Il curatore ha chiesto in via principale che tale danno sia quantificato nella misura di lire 500.000.000, pari sostanzialmente all’ammontare del passivo fallimentare accertato, richiamandosi in tal modo quell’orientamento giurisprudenziale, per la verità ormai minoritario, secondo cui i danni derivanti dalla mala gestio dovrebbero essere identificati nell’intero deficit fallimentare, detratto l’attivo realizzato (Trib. Roma, 5 dicembre 1986, in Il fall., 1987, 854; Cass. n. 6493/85; Cass. n. 2671/77).

Trattasi di semplificazione non condivisibile, perché da un lato finisce con il gravare l’amministratore di danni (ad esempio derivanti dal risultato negativo della gestione patrimoniale nel suo complesso) pur non correlati da alcun nesso di “conseguenzialità ordinaria” con l’inadempimento e, dall’altro, può risultare addirittura limitativo nei confronti della società, potendo il danno subito da questa essere superiore allo stesso deficit fallimentare, come nel comune caso in cui l’attivo fallimentare subisca una notevole falcidia in sede di monetizzazione (cfr. Trib. Catania, 8 maggio 1998, cit.; Trib. Napoli, 27 novembre 1993; Trib. Genova, 6 aprile 1993; Trib. Padova, 22 agosto 1989, fall. Elios Vantini c/ Velluti; Trib. Milano, 24 maggio 1993, fall. IPR c/ Petronzi).

Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando il fondamentale addebito loro imputabile si individua nel divieto di intraprendere nuove operazioni dopo che il capitale sia andato perduto, in caso di fallimento della società il danno in linea di principio non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e passivo nel fallimento, dovendo applicarsi le regole sul nesso di causalità materiale” (Cass.  n. 9252/97).

Peraltro, l’aumento delle passività eventualmente provocato dalla violazione dell’art. 2449 c.c. di per sé non è (necessariamente) fonte di dissesto, se si inserisce in una situazione già irrimediabilmente compromessa.

            E’ pertanto necessario prendere le mosse da dati certi che siano causalmente ricollegabili al comportamento omissivo o commissivo dei convenuti.

            Nell’ambito delle varie opzioni individuate dalla giurisprudenza nel contesto del principio di causalità (tra le quali, ad esempio, la verifica del risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società, di volta in volta poste in essere dagli amministratori: Trib. Milano, 25 maggio 1981, in Società, 1982, 16, ovvero la detrazione dal passivo fallimentare di quanto è riferibile ad operazioni compiute prima che agli amministratori risultasse la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale: Trib. Milano, 24 gennaio 1983, Il fall., 1983, 811), ritiene il Collegio di dovere fare riferimento al condivisibile criterio secondo cui il danno va determinato in relazione all’aggravarsi del passivo per effetto della continuazione della gestione dopo la perdita del capitale sociale (così testualmente Trib. Catania, 8 maggio 1998, cit., alla cui articolata motivazione si rinvia): infatti, la responsabilità degli amministratori e sindaci di una società di capitali, in conseguenza della prosecuzione dell’attività di impresa, in presenza della perdita del capitale sociale, comporta non soltanto l’accertamento di tale circostanza, ma anche l’efficienza causale dell’attività amministrativa e di controllo in relazione alla situazione acclarata, nonché all’ammontare del danno determinato in ciascun esercizio sociale in dipendenza della gestione (Trib. Genova 2 marzo 1992, Il fall., 1992, 1047; Trib. Milano, 27 marzo 1986, Il fall., 1986, 807).

            Ciò premesso, nel caso in esame, in difetto di diversi elementi non dedotti dalla curatela attrice, l’obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti va quantificata in relazione all’aggravarsi delle perdite societarie a partire dal 1984, anno in cui si è configurata la fattispecie di scioglimento della società, fino alla data del fallimento.

Ne consegue che il danno in  questione dev’essere quantificato in lire 310.327.809, pari alla somma delle perdite per gli esercizi finanziari 1984-85, ammontanti a complessive lire (80.000.000 + 256.196.236 =) 336.196.236, detratte lire 20.000.000, pari al capitale sociale, e lire (4.447.286 + 1.421.141 =) 5.868.427, relative alle perdite di esercizio iscritte in bilancio per il periodo 1982-83, anteriore al 1984.

            Vertendosi in tema di risarcimento del danno extracontrattuale, quella somma va rivalutata, con riferimento alla perdita del potere di acquisto della moneta, con decorrenza dal momento dell’illecito (chiusura dell’esercizio finanziario 1984) fino alla data della decisione definitiva di merito, in base agli indici ufficiali ISTAT.

            E’ inoltre dovuto il danno da ritardo che, in difetto di prova di maggior pregiudizio, può essere determinato secondo il tasso di interesse legale, in base a criteri equitativi e presuntivi. Sicché, sulla somma via via rivalutata secondo il predetto criterio vanno calcolati quegli interessi, a decorrere dalla domanda giudiziale.

            7. – Passando all’esame della domanda di risarcimento relativa alla pretesa sottrazione di beni sociali (per un valore esposto in bilancio di lire 4.314.110) da parte dei convenuti, prospettata sulla base della circostanza che il curatore ha riferito al giudice delegato ai sensi dell’art. 33 legge fall. che “nessuno dei beni indicati in bilancio dall’amministratore della società fallita è stato rinvenuto”, a prescindere dall’eccezione sollevata dal YYY, secondo il quale si tratterebbe comunque di mobili ed arredi di ufficio, che notoriamente possono deteriorarsi con l’uso, va rilevato che entrambi i convenuti sono stati assolti dal Tribunale penale di Messina, con sentenza 31 ottobre 1991, n. 595, passata in giudicato (allegata al fascicolo YYY), proprio dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta, per avere distratto i beni in questione, con la formula “per non aver commesso il fatto”, sia pure a norma dell’art. 530, II^ comma, c.p.p.

            Ne consegue che, anche in applicazione del disposto dell’art. 652 c.p.p. in tema di efficacia delle sentenze di assoluzione nel giudizio civile di risarcimento del danno, e tenuto conto della mancata deduzione di diversi e contrari elementi non dedotti, la domanda va rigettata.

            8. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, conformemente alla nota depositata in atti ed alle tariffe legali.

P.Q.M.

 

(OMISSIS)