Trib.
Messina,
Pres.
SAVOCA, est. MINUTOLI
FALLIMENTO
– AZIONE DI RESPONSABILITA’ CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA SOCIETA’
FALLITA – AMMINISTRATORE DI FATTO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Terza sezione civile
Composto
dai Sigg.ri Magistrati:
dott.
Giuseppe
SAVOCA
Presidente
dott.
Giuseppe
MINUTOLI
Giudice est.
dott.
Carmelo
BLATTI
Giudice
ha
pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
(OMISSIS)
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con citazione notificata rispettivamente il 17 ed il 21 settembre 1990,
l’avv. XX, nella qualità di curatore del fallimento della XXXXX, dichiarato
con sentenza n. 46 del 27 giugno 1989 da questo Tribunale, conveniva in giudizio
i signori XXX e YYY, quali amministratori unici della suddetta società,
succedutisi nel tempo (il XXX dal 1981 al 1984, il YYY a decorrere dal periodo
successivo), chiedendone, previo accertamento della loro responsabilità ai
sensi dell’art. 146 legge fall., la
condanna al pagamento in favore della curatela della somma di lire 500.000.000 o
di quella maggiore o minore eventualmente accertata nel corso del giudizio,
oltre rivalutazione, interessi e spese. A sostegno della domanda, riferiva, tra
l’altro, il curatore che non era stato rinvenuto nessuno dei beni indicati in
bilancio dall’amministratore della società fallita (per un valore complessivo di £.14.000.000 circa) e che nello stato passivo del
fallimento erano riportati, in data 7 giugno 1990, crediti privilegiati per £.
43.119.749 e crediti chirografari per £. 440.560.678. Costituitosi in giudizio, il XXX eccepiva la
prescrizione di ogni azione nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2949 c.c. e
la genericità delle contestazioni mossegli, contestando nel merito la domanda
avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
Si costituiva anche il YYY, eccependo in via preliminare l’incompetenza
funzionale del Tribunale Fallimentare adito, la irregolarità della costituzione
del rapporto processuale (stante l’assenza in atti del parere del Comitato del
creditori), nonché la prescrizione dell’azione, e, nel merito, la
infondatezza dell’azione ex art.146
legge fall., per mancanza dei presupposti di legge.
Disposta dal Collegio l’acquisizione dei bilanci relativi agli anni
antecedenti la dichiarazione di fallimento della IXXX s.r.l. e la documentazione
relativa al parere del Comitato dei Creditori, la causa veniva introitata per la
decisione all’udienza collegiale del 7 aprile 1998.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1.- Preliminarmente, va
esaminata l’eccezione di incompetenza funzionale del “Tribunale
fallimentare” sollevata dal convenuto YYY, sul presupposto che competente a
conoscere la controversia ex art. 146
legge fall. sia il Tribunale ordinario.
In
proposito va rilevato che, se è vero che il curatore della società fallita ha,
con l’atto di citazione del 12 settembre 1990, formalmente adito il Tribunale
Fallimentare, è notorio che in quest’Ufficio giudiziario non esiste
un’autonoma Sezione fallimentare, occupandosi di procedure fallimentari alla
data attuale la Terza Sezione civile e, all’epoca dell’instaurazione della
presente controversia, la Prima Sezione, sempre in aggiunta ad altre materie
civilistiche.
In
ogni caso deve ritenersi che, non essendo nella specie il tribunale ordinario e
quello fallimentare uffici diversi, non può venire in rilievo una questione di
competenza, bensì soltanto un problema di
ripartizione meramente interna del carico giudiziale, che rende pertanto
infondata la suddetta eccezione e
comporta il rigetto della relativa domanda (cfr. Cass. 23 gennaio 1997, n. 702;
Cass. 18 marzo 1995, n. 3160; Cass. 8 agosto 1989, n. 3634).
2. - Quanto
poi alla pretesa irregolarità della costituzione del rapporto processuale per
la mancanza del parere del Comitato dei creditori, eccepita dal convenuto YYY,
dalla documentazione in atti emerge che alla rituale richiesta inoltrata dal
curatore ha fatto seguito il parere positivo espresso della creditrice XXX
s.p.a. ed il parere tacito degli altri due componenti del Comitato dei
creditori.
3. - Ancora in via
preliminare, deve affrontarsi l’eccezione di prescrizione dell’azione,
sollevata da entrambi i convenuti.
In conformità al consolidato
orientamento giurisprudenziale in materia (Cass., 06-10-1981, n. 5241, Foro it., 1982, I, 94),
osserva il Collegio che il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio
dell'azione di responsabilità che i creditori sociali, e in loro vece il
curatore del fallimento della società, possono proporre nei confronti degli
amministratori e i sindaci della medesima non decorre dal momento della
commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità ma da quello,
necessariamente successivo, in cui, a cagione di tali fatti, si manifesti
all’esterno l’evento dannoso della insufficienza del patrimonio della società.
In particolare, la nozione di “insufficienza” del patrimonio è
diversa, più ampia e grave della insolvenza che costituisce il
presupposto della dichiarazione di fallimento; pertanto, quando l'azione è
eseguita dal curatore del fallimento, detta dichiarazione non segna sempre il dies
a quo del termine di prescrizione che può essere spostato, alla stregua
delle risultanze, o in avanti oppure all'indietro (cfr. Trib.
Milano, 15-07-1991, Fall. cons. edil Lombardia - Antonini, in Fallimento,
1991, 1286; Trib. Milano, 13-10-1988, Fall. soc. partecipazioni mobiliari –
Foglia, Dir. fallim., 1989, II,
442).
Infatti, l’azione di
responsabilità di cui all'art. 146 l. fall. non costituisce un autonomo diritto
che sorge in capo al fallimento per effetto della pronuncia di insolvenza, ma
appartiene al curatore in via derivativa rispetto alle azioni spettanti alla
società ed ai creditori ai sensi degli art. 2393 e 2394 c.c.; pertanto la
prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità esercitata dal
fallimento inizia a decorrere dal momento in cui essa avrebbe potuto essere
esercitata, ossia per quella sociale dal giorno in cui la società avrebbe
potuto agire e per quella dei creditori dal momento in cui l'insufficienza del
patrimonio sociale era oggettivamente percepibile da questi ultimi (Trib.
Torino, 23-11-1990, Fall. Centro comm. pneumatici — Bocca, in Fallimento,
1991, 631; Trib. Milano, 02-09-1988, Fall. Sival — Albretti, in Dir.
fallim., 1989, II, 855).
Nel caso di specie, come peraltro verrà meglio chiarito di qui a poco,
dall’esame delle risultanze documentali si può evincere che l’evento
dannoso della insufficienza del patrimonio sociale si è cominciato a
manifestare in nuce per la prima volta
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1984, approvato e depositato nel corso
dell’anno successivo, e si è mostrato in tutta la sua gravità con il
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 1985, nel quale risulta una
perdita di oltre 250.000.000, in relazione alla quale lo stesso amministratore
YYY ha dato atto, nella relazione accompagnatoria al bilancio medesimo, che “la
società non è in grado di far fronte con mezzi propri ad una situazione
deficitaria divenuta insostenibile”.
Si
aggiunga, comunque, che la declaratoria di fallimento della società XXX s.r.l.”,
con il conseguente venir meno di alcuni dei poteri degli organi sociali, è
intervenuta nell’anno 1989 (appena un anno prima dell’atto di citazione) e
che, stante quanto disposto dall’art. 2941, n. 7, c.c., la prescrizione rimane
sospesa sino a quando l’organo amministrativo è rimasto in carica (v. Trib.
Genova, 15 gennaio 1992, in Il Fall., 1992,
538).
Alla luce delle
superiori argomentazioni l’eccezione di prescrizione risulta infondata e
la relativa domanda va rigettata.
4.
- Passando
al merito della controversia, va esaminata l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva sollevata dal XXX, dovendosi
pertanto accertare se i fatti dedotti dal curatore fallimentare possano essere
giuridicamente ascritti al XXX medesimo, relativamente al periodo in cui
amministratore della società fallita era formalmente il YYY.
Benché si tratti di questione
ancora particolarmente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, questo
Collegio ritiene di dover aderire al più convincente indirizzo favorevole
all’assoggettabilità all’azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e
2394 c.c. dell’ amministratore di fatto,
cioè di colui che effettivamente gestisce la società in assenza di una nomina
nelle forme legali, o nell’ipotesi di nomina effettuata con delibera
assembleare irregolare o invalida o non pubblicata nelle forme di legge ovvero
di tacita investitura ricollegabile al contegno dei soci, in modo tale da
determinare un inserimento dell’amministratore di fatto nella funzione, con
conseguente assunzione degli obblighi specifici connessi all'ufficio predetto
(Cass. 19 dicembre 1985, n. 6493; Trib. Milano, 28 marzo 1983, in Il
Fallimento, 1983, 1148; Trib. Roma, 5 dicembre 1986, Il
Fall., 1987, 854; v. anche, per ciò che concerne il diverso profilo della
responsabilità penale dell’amministratore di fatto, Cass. pen., 17 gennaio
1996, Giumento, in Cass. Pen., 1997,
547).
E’ evidente che non sono
sufficienti singoli atti di intromissione nella gestione della società, essendo
necessario che l’amministratore di fatto si sia stabilmente, effettivamente ed
in maniera determinante ingerito nella gestione sociale, attraverso il
compimento reiterato di atti tipici dell’amministratore.
Nella fattispecie in esame,
invero, le risultanze documentali inducono a ritenere che il Vitale abbia
effettivamente rivestito il ruolo
di “dominus” all’interno della
società fallita anche nel periodo successivo alla nomina del YYY quale formale
amministratore unico.
A
provare tale assunto, anche a voler prescindere da quanto riferito dal curatore
nella relazione ex art. 33 legge fall.,
sul fatto che il YYY, oltre ad essere all’oscuro dei fatti societari, ha
continuato, anche dopo la sua nomina, a lavorare presso lo stabilimento della
società fallita come mero capo-cantiere, concorrono le inequivoche
dichiarazioni rese innanzi al giudice istruttore nella procedura
pre-fallimentare instaurata da alcuni lavoratori nel 1986 contro la XXX s.r.l.,
e poi definita con la desistenza dei creditori medesimi. Questi ultimi, infatti,
hanno evidenziato la funzione di mero “prestanome” svolta dal YYY,
dichiarando che “(…) il XXX operava a suo piacimento nella XXX s.r.l.,
a conferma che la società si configura come un’appendice della di lui
attività imprenditoriale personale” (v. verbali nel fascicolo della
curatela).
Non
va poi sottaciuto il consistente intervento economico prestato personalmente dal
XXX in favore dei dipendenti (circostanza questa non contestata, ma anzi dal
predetto ammessa esplicitamente), che induce a ritenere che lo stesso abbia in
realtà (non già agito quale semplice socio, ma) continuato a gestire di fatto
la società sino alla vigilia del fallimento.
5. - Va aggiunto che la responsabilità dell’amministratore di
fatto non vale ad escludere quella dell’amministratore formalmente investito
della funzione, il quale abbia consentito, con la sua condotta omissiva o
commissiva, che altri si ingerisse nella gestione (cfr., sotto il profilo della
responsabilità penale, Cass. 27 gennaio 1998; Cass. 14 giugno 1993).
Infatti, appare improprio eccepire che il YYY fosse all’oscuro dell’attività di gestione, solo formalmente investito dei massimi poteri di gestione dell’impresa: infatti, egli ha comunque avallato o permesso i perversi meccanismi prima evidenziati, i cui effetti avrebbero dovuto portare, a norma dell’art. 2448, n. 4, c.c., allo scioglimento della società, per perdita dell’intero capitale sociale, o ancora ha consentito una illecita interferenza in funzioni di sua esclusiva spettanza: la qualifica formale da questi ricoperta imponeva, comunque, l’obbligo di controllare l’attività gestionale della società a lui affidata.
6. - Una volta riconosciuta, nel procedimento de quo, la legittimazione passiva sia del XXX (quale amministratore
di fatto) che del YYY (nella qualità di amministratore formale), occorre
verificare se nella specie ricorrano i presupposti dell’azione di
responsabilità, così come sanciti dalla legge.
In proposito, va osservato (cfr.
Trib. Catania, 8 maggio 1998, n. 1484, in Il
fall., 1998,
) che l’azione di responsabilità ex
art. 146 legge fall., esercitata dal curatore fallimentare, cumulando i
presupposti e gli scopi sia dell’azione sociale di responsabilità prevista
dagli artt. 2393 e 2393 c.c. sia l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (tendente alla reintegrazione del patrimonio
sociale, diminuito dall’inosservanza degli obblighi facenti carico agli
amministratori), presuppone due requisiti, la cui prova incombe sulla curatela:
1.
la
violazione dell’obbligo di adempiere, con la necessaria diligenza, i doveri
imposti dalla legge e dall’atto costitutivo;
2.
la
conseguente esistenza di un danno causato alla società dalla predetta
violazione.
E’ noto che la giurisprudenza
ha ritenuto che possano integrare gli estremi dell’azione di responsabilità ex
art. 2393 e 2394 c.c., tra gli altri:
1.
la
prosecuzione dell’attività di impresa in presenza della perdita del capitale
sociale collegata all’inefficienza causale dell’attività amministrativa e
di controllo (Trib. Genova, 2 marzo 1992, in Il
Fall., 1992, 1047);
2.
la
mancata compilazione dei libri sociali e contabili della società, ove tale
omissione impedisca di ricostruire l’andamento finanziario dell’impresa (Trib.
Milano, 13 luglio 1992, in Il fall., 1992,
1189);
3.
l’omessa
o irregolare tenuta della contabilità sociale (Trib. Milano, 15 luglio 1991, Il
Fall., 1991, 1286).
Ebbene, va osservato che dai bilanci della società fallita acquisiti al processo e dalla relazione del curatore al giudice delegato ex art. 33 legge fall. emerge con evidenza la situazione di grave crisi in cui versava la stessa.
Infatti:
·
nel 1981
(anno della costituzione della società) non è stata svolta alcuna attività;
·
nel 1982
e nel 1983 la società non aveva conseguito alcun ricavo, sostenendo soltanto
costi ed accumulando perdite – peraltro non particolarmente rilevanti -
rispettivamente per lire 4.447.286 e per lire 1.421.141;
·
nella
relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1984, l’Amministratore
evidenziava che era iniziata l’attività di fabbricazione di laterizi, ma che,
in conseguenza del mancato conseguimento dei risultati sperati, era maturata una
perdita per oltre 80.000.000, sì da imporsi “una pausa di riflessione sulla opportunità o meno di continuare
l’attività intrapresa oppure porre la società in liquidazione”;
·
l’esercizio
finanziario 1985 presentava una perdita per lire 256.196.236: inoltre, era stata
sospesa la produzione di laterizi e, come espressamente riferito nella relazione
accompagnatoria al bilancio, “gli sforzi
sono risultati vani. La società non è in grado di far fronte con mezzi propri
ad una situazione deficitaria divenuta insostenibile, in virtù di pressanti
richieste di pagamento da parte dei creditori. (…) A questo punto, la pausa di
riflessione richiesta alla fine dell’esercizio 1984 ed applicata nel 1985 non
è più sufficiente a dare serenità all’azienda”.
·
come
riferito dal curatore fallimentare sia nella relazione al giudice delegato ex
art. 33 legge fall. che nella relazione al bilancio 1 gennaio – 27 giugno
1989, la società non aveva più svolto alcuna attività
neanche negli anni successivi al 1986 e sino alla dichiarazione di
fallimento.
Osserva il Collegio che la conseguente insufficienza del capitale sociale era peraltro ben nota agli amministratori sin dalla chiusura dell’esercizio finanziario 1984, atteso che, come prima evidenziato, nelle relazioni allegate ai bilanci non solo viene dato rilievo alla pesante e crescente situazione deficitaria, ma risulta altresì affermata l’impossibilità per la società di provvedere con i propri mezzi al risanamento. Si aggiunga che la condotta dei convenuti assume connotati di maggiore gravità, protraendosi per più anni.
In presenza di una così grave situazione economica, gli amministratori
non hanno tuttavia intrapreso alcuna concreta iniziativa, contravvenendo agli
obblighi posti a loro carico dalla legge. Invero, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 2247 e 2248, I^ comma, n. 4 c.c., applicabile anche alle
società a responsabilità limitata per il richiamo operato dall’art. 2497
c.c., la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale impone
agli amministratori l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea, al
fine di deliberare la ricostituzione del capitale sociale ovvero, in mancanza,
la messa in liquidazione della società, ricorrendo nella specie una causa di
diritto di scioglimento della stessa. E tale obbligo non è derogabile, neanche
con l’intento di coprire con eventuali futuri utili le perdite ormai
realizzate.
In proposito, va osservato che sebbene la deliberazione assembleare non
abbia carattere costitutivo rispetto allo stato di scioglimento e, quindi, di
liquidazione, tuttavia essa inevitabilmente ne condiziona l’efficacia.
Si aggiunga che nel caso di specie gli amministratori hanno omesso di
redigere i bilanci relativi agli anni dal 1986 al 1988, impedendo
conseguentemente di ricostruire e controllare l’andamento finanziario della
società.
L’attento esame degli atti processuali consente di poter poi affermare
la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti colposi commessi dagli
amministratori in questione ed il danno arrecato al patrimonio sociale in quanto
le perdite riscontrate negli anni 1984-89, stante l’accertato comportamento
omissivo sia del XXX che del YYY, sono aumentate progressivamente a causa degli
interessi medio-tempore su di esse maturate.
Invero, a fronte di un capitale sociale di lire 20.000.000, come detto già nel 1984 si erano prodotte perdite per lire 80.000.000 (pari a quattro volte l’ammontare del capitale stesso) e nel 1985 per ben lire 256.000.000, mentre l’adozione dei provvedimenti imposti dalla legge avrebbe impedito quanto meno il prodursi di ulteriori perdite.
6.- Accertata la sussistenza
della responsabilità in capo ai convenuti, è necessario determinare il quantum
risarcibile.
Il curatore ha chiesto in via principale che tale danno sia quantificato
nella misura di lire 500.000.000, pari sostanzialmente all’ammontare del
passivo fallimentare accertato, richiamandosi in tal modo quell’orientamento
giurisprudenziale, per la verità ormai minoritario, secondo cui i danni
derivanti dalla mala gestio dovrebbero essere identificati nell’intero deficit
fallimentare, detratto l’attivo realizzato (Trib. Roma, 5 dicembre 1986,
in Il fall., 1987, 854; Cass. n.
6493/85; Cass. n. 2671/77).
Trattasi di
semplificazione non condivisibile, perché da un lato finisce con il gravare
l’amministratore di danni (ad esempio derivanti dal risultato negativo della
gestione patrimoniale nel suo complesso) pur non correlati da alcun nesso di
“conseguenzialità ordinaria” con l’inadempimento e, dall’altro, può
risultare addirittura limitativo nei confronti della società, potendo il danno
subito da questa essere superiore allo stesso deficit
fallimentare, come nel comune caso in cui l’attivo fallimentare subisca
una notevole falcidia in sede di monetizzazione (cfr. Trib. Catania, 8 maggio
1998, cit.; Trib. Napoli, 27 novembre 1993; Trib. Genova, 6 aprile 1993; Trib.
Padova, 22 agosto 1989, fall. Elios Vantini c/ Velluti; Trib. Milano, 24 maggio
1993, fall. IPR c/ Petronzi).
Recentemente, la
Suprema Corte ha affermato che “in tema di azione di responsabilità nei
confronti degli organi sociali, quando il fondamentale addebito loro imputabile
si individua nel divieto di intraprendere nuove operazioni dopo che il capitale
sia andato perduto, in caso di fallimento della società il danno in linea di
principio non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e
passivo nel fallimento, dovendo applicarsi le regole sul nesso di causalità
materiale” (Cass. n. 9252/97).
Peraltro,
l’aumento delle passività eventualmente provocato dalla violazione
dell’art. 2449 c.c. di per sé non è (necessariamente) fonte di dissesto, se
si inserisce in una situazione già irrimediabilmente compromessa.
E’ pertanto necessario prendere le mosse da dati certi che siano causalmente ricollegabili al comportamento omissivo o commissivo dei convenuti.
Nell’ambito delle varie opzioni individuate dalla giurisprudenza nel
contesto del principio di causalità (tra le quali, ad esempio, la verifica del
risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società, di
volta in volta poste in essere dagli amministratori: Trib. Milano, 25 maggio
1981, in Società, 1982, 16, ovvero la detrazione dal passivo fallimentare di
quanto è riferibile ad operazioni compiute prima che agli amministratori
risultasse la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale:
Trib. Milano, 24 gennaio 1983, Il fall., 1983,
811), ritiene il Collegio di dovere fare riferimento al condivisibile criterio
secondo cui il danno va determinato in relazione all’aggravarsi del passivo
per effetto della continuazione della gestione dopo la perdita del capitale
sociale (così testualmente Trib. Catania, 8 maggio 1998, cit., alla cui
articolata motivazione si rinvia): infatti, la responsabilità degli
amministratori e sindaci di una società di capitali, in conseguenza della
prosecuzione dell’attività di impresa, in presenza della perdita del capitale
sociale, comporta non soltanto l’accertamento di tale circostanza, ma anche
l’efficienza causale dell’attività amministrativa e di controllo in
relazione alla situazione acclarata, nonché all’ammontare del danno
determinato in ciascun esercizio sociale in dipendenza della gestione (Trib.
Genova 2 marzo 1992, Il fall., 1992,
1047; Trib. Milano, 27 marzo 1986, Il fall.,
1986, 807).
Ciò premesso, nel caso in esame, in difetto di diversi elementi non
dedotti dalla curatela attrice, l’obbligazione risarcitoria a carico dei
convenuti va quantificata in relazione all’aggravarsi delle perdite societarie
a partire dal 1984, anno in cui si è configurata la fattispecie di scioglimento
della società, fino alla data del fallimento.
Ne consegue che il danno in questione dev’essere quantificato in lire 310.327.809, pari alla somma delle perdite per gli esercizi finanziari 1984-85, ammontanti a complessive lire (80.000.000 + 256.196.236 =) 336.196.236, detratte lire 20.000.000, pari al capitale sociale, e lire (4.447.286 + 1.421.141 =) 5.868.427, relative alle perdite di esercizio iscritte in bilancio per il periodo 1982-83, anteriore al 1984.
Vertendosi in tema di risarcimento del danno extracontrattuale, quella somma va rivalutata, con riferimento alla perdita del potere di acquisto della moneta, con decorrenza dal momento dell’illecito (chiusura dell’esercizio finanziario 1984) fino alla data della decisione definitiva di merito, in base agli indici ufficiali ISTAT.
E’ inoltre dovuto il danno da ritardo che, in difetto di prova di maggior pregiudizio, può essere determinato secondo il tasso di interesse legale, in base a criteri equitativi e presuntivi. Sicché, sulla somma via via rivalutata secondo il predetto criterio vanno calcolati quegli interessi, a decorrere dalla domanda giudiziale.
7. – Passando all’esame della domanda di risarcimento relativa alla pretesa sottrazione di beni sociali (per un valore esposto in bilancio di lire 4.314.110) da parte dei convenuti, prospettata sulla base della circostanza che il curatore ha riferito al giudice delegato ai sensi dell’art. 33 legge fall. che “nessuno dei beni indicati in bilancio dall’amministratore della società fallita è stato rinvenuto”, a prescindere dall’eccezione sollevata dal YYY, secondo il quale si tratterebbe comunque di mobili ed arredi di ufficio, che notoriamente possono deteriorarsi con l’uso, va rilevato che entrambi i convenuti sono stati assolti dal Tribunale penale di Messina, con sentenza 31 ottobre 1991, n. 595, passata in giudicato (allegata al fascicolo YYY), proprio dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta, per avere distratto i beni in questione, con la formula “per non aver commesso il fatto”, sia pure a norma dell’art. 530, II^ comma, c.p.p.
Ne consegue che, anche in applicazione del disposto dell’art. 652 c.p.p. in tema di efficacia delle sentenze di assoluzione nel giudizio civile di risarcimento del danno, e tenuto conto della mancata deduzione di diversi e contrari elementi non dedotti, la domanda va rigettata.
8. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, conformemente alla nota depositata in atti ed alle tariffe legali.
P.Q.M.
(OMISSIS)