Trib.
Messina, 10 gennaio 2000, n. 117.
Pres. SAVOCA
Est. MINUTOLI
FALLIMENTO –
AMMISSIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO E AMMISSIONE TARDIVA – RAPPORTI – GIUDICATO
INTERNO – RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI DI CREDITO DI LAVORO –
AZIONABILITA’ IN VIA SEPARATA – CONSEGUENZE.
L'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono
altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale: ne consegue che,
rispetto alla decisione concernente un’insinuazione tardiva di credito, la
pregressa pronunzia di esecutività dello stato passivo ha valore di giudicato
interno e che un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del
"petitum" e della "causa
petendi") da quello fatto
valere nell'insinuazione ordinaria.
Premesso che la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dipendente ex art. 429, III^ comma, c.p.c. e gli interessi legali possono essere azionati separatamente ed autonomamente rispetto al credito base, qualora essi non siano stati richiesti dal lavoratore-creditore in sede di insinuazione tempestiva al passivo, possono formare oggetto di istanza tardiva ex art. 101 legge fall., non ravvisandosi nel caso di specie alcun giudicato interno.
TRIBUNALE
DI MESSINA
R E P U B B L I C A I
T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Messina, Terza Sezione civile, composto
dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe
SAVOCA
Presidente
dott. Giuseppe
MINUTOLI
Giudice est.
dott. Carmelo
BLATTI
Giudice
ha
pronunciato, alla scadenza dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c., la
seguente:
S E N T E N Z A
nella
causa civile iscritta al n. (omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale il 18
marzo 1997 la signora XXXI, premesso di avere lavorato dal 5 giugno 1987 al 18
maggio 1994 alle dipendenze della XXXX, dichiarata fallita da questo Tribunale
con sentenza n. 63/94, e di avere proposto rituale domanda di ammissione al
passivo per retribuzione e TFR maturati e non corrisposti, in esito
all’accoglimento della domanda medesima, chiedeva di essere ulteriormente
ammessa in via tardiva al passivo fallimentare per la complessiva somma di lire
19.051.854 per interessi e
rivalutazione monetaria maturati sugli emolumenti retributivi spettantile dalle
rispettive scadenze alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi
successivi sino alla proposizione della presente domanda, al netto degli acconti
percepiti.
All’udienza
del 6 novembre 1997, fissata ai sensi dell’art. 101 legge fall., il curatore
si opponeva all’ammissione del credito predetto e, successivamente, si
costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
La causa veniva
rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22 aprile 1999,
in esito alla quale il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio
(trattandosi di ipotesi sottoposta alla c.d. riserva di collegialità, a norma
dell’art. 48, II^, n. 5 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull’ord. giud., nel
testo novellato dall’art. 88 legge 26 novembre 1990, n. 353), alla scadenza
dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente
al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, questo Collegio ha
avuto modo di osservate in più occasioni che l'ammissione ordinaria e quella
tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento
giurisdizionale: ne consegue che, rispetto alla decisione concernente
un’insinuazione tardiva di credito, la pregressa pronunzia di esecutività
dello stato passivo ha valore di giudicato interno e che un credito, per poter
essere insinuato tardivamente, deve
essere diverso (in base ai criteri del "petitum"
e della "causa petendi")
da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria. Quanto poi alla diversità
della domanda, per integrare la stessa non e' sufficiente il mero dato
quantitativo e neanche una diversa connotazione del medesimo credito (Cass. 24
gennaio 1997, n. 751, in Il Fall.,
1997, 974; Cass. 10 gennaio 1981, n. 225; Cass. 8 novembre 1995, n. 11600, in
fattispecie relativa al maggior importo di un credito per prestazioni
professionali, calcolato in base alla tariffa vigente all'epoca delle prestazioni,
anziché in base alla precedente tariffa, erroneamente applicata nell'istanza di
ammissione al passivo; Trib.
Bergamo, 9 settembre 1994, in Contratti,
1995, 377).
Ciò
premesso e passando all’esame della specifica materia che ci occupa, va
evidenziato che l’art. 429, III^ comma, c.p.c. prevede la rivalutazione
monetaria dei crediti di lavoro dipendente dal giorno della maturazione, oltre
interessi. Al riguardo, si concorda generalmente nel ritenere che tale norma
abbia natura esclusivamente sostanziale e non processuale, nel senso che
interessi e rivalutazione debbono intendersi conseguenti non già ad uno
specifico provvedimento del giudice, ma alla sussistenza del credito principale.
Da tale impostazione consegue che:
1.
interessi e rivalutazione devono essere liquidati d’ufficio, e quindi
anche in mancanza di un’apposita domanda di parte (Cass. 15 gennaio 1996, n.
275, in Gius, 1996, 1000; Cass. 18 novembre 1991, n. 12360);
2.
il
credito relativo alla rivalutazione (che non costituisce una voce autonoma di
danno rispetto al credito retributivo, ma ne rappresenta una componente
essenziale, necessaria ad integrare il potere di acquisto originario della
retribuzione: Cass. civile, sez. Unite, 27-10-1993, n. 10685; Cass., sez. lav.,
25 febbraio 1994, n. 1925) può essere azionato separatamente ed autonomamente rispetto al
credito base (Cass. 28 gennaio 1987, n. 841; Cass. 17 giugno 1988 n. 4162; Cass.
SS.UU., 16 febbraio 1984, n. 1146 in Giust. civ., 1984, I, 1458, che ha
affermato che, quando il credito sia stato tardivamente soddisfatto solo nel suo
importo originario, non puo' non riconoscersi al lavoratore medesimo, al pari di
qualsiasi creditore che abbia ricevuto un pagamento parziale, il diritto di
agire separatamente per ottenere il residuo importo);
3.
analoghe considerazioni valgono per gli interessi legali, che
costituiscono un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a
quello concernente il capitale rivalutato, di natura risarcitoria (Cass., sez.
lav., 15 aprile 1996, n. 3513).
Tenendo
presenti i principi prima enunciati, alla luce del ricordato rapporto tra gli
artt. 98 e 101 legge fall. ed i rispettivi istituti ivi disciplinati, occorre
verificare la fondatezza o meno
della domanda del ricorrente, attinente alla richiesta di ammissione al passivo
fallimentare in via tardiva della rivalutazione monetaria ed interessi legali
sul credito retributivo già ammesso in via tempestiva.
La risposta al
quesito, a parere del Collegio, non può che essere positiva.
Infatti,
premesso che è documentalmente provato che la ricorrente non ha chiesto in sede
di istanza ex
art. 93 legge fall. le voci di credito oggi contestate (diversamente, la mancata
pronuncia del giudice delegato sul punto avrebbe imposto l’esclusivo rimedio
dell’opposizione prevista dall’art. 98 legge fall.), se è vero che
rivalutazione monetaria ed interessi legali, per quanto detto sopra, possono
essere azionati separatamente ed autonomamente rispetto al credito base, non
v’è motivo di ritenere che ciò non possa avvenire anche nell’ambito della
procedura fallimentare, con lo strumento dell’insinuazione tardiva ex art. 101
legge fall., non ravvisandosi nel caso di specie alcun giudicato interno (cfr.
Trib. Vicenza, 27 aprile 1988, in Il Fall.,
1989, I, 69, relativa, tuttavia, al diverso ambito della procedura di
amministrazione straordinaria, ove non è prevista una fase di verificazione dei
crediti analoga a quella propria del fallimento; nella stessa materia, v. Cass.,
sez. I, 22 marzo 1996, n. 2500).
Ma anche a
voler diversamente argomentare, escludendo l’autonoma azionabilità di quei
crediti, la loro evidenziata riconoscibilità d’ufficio, anche in assenza di
apposita domanda, porterebbe sì al rigetto dell’odierna istanza di
insinuazione tardiva, ma anche al riconoscimento automatico di quei crediti
stessi, in sede interpretativa del provvedimento di ammissione del giudice
delegato, da far valere nella successiva fase di riparto dell’attivo.
Pertanto, in
accoglimento della domanda, deve ammettersi al passivo del fallimento in oggetto
in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. il
credito per rivalutazione monetaria (sino al 28 febbraio 1996, data di
esecutività dello stato passivo: cfr. Corte costituzionale 20 aprile 1989, n.
204) ed interessi legali, in base ai tassi vigenti dalla data di scadenza del
credito sino alla vendita dei beni
cui il privilegio stesso si riferisce, a norma dell’art. 2749, II^ comma,
c.c., sulle somma di lire 21.298.039 già ammessa tempestivamente.
Circa il quantum
della rivalutazione e degli interessi come sopra riconosciuti, tuttavia,
non può essere accolto il calcolo di lire 19.051.854, risultante dalle tabelle
prodotte dalla ricorrente, che appaiono parzialmente errate (oltreché per il
fatto che considerano anche l’anticipo INPS del Fondo di garanzia), nella
misura in cui, sia pure per brevi periodi, hanno applicato il tasso del 10%, non
tenendo conto che il saggio degli interessi legali, nella percentuale del 10% in
virtù dell’art. 1 legge 26 novembre 1990, n. 353, è ridisceso al 5% dall’1
gennaio 1996 e, quindi, al 2,5 % dall’1 gennaio 1999, a norma del d.m. 10
dicembre 1998 (in G.U.R.I. 11 dicembre 1998, n. 289). Ne consegue che il calcolo
degli interessi sulle predette somme (calcolo puramente matematico) dovrà
essere effettuato sulla base degli indicati tassi, tenendo conto del disposto
dell’art. 1284 c.c. e delle variazioni disposte
dal Ministro del Tesoro.
Come
prima accennato, va invece disattesa la domanda relativa alla trattenuta
effettuata dall’INPS in sede di liquidazione alla lavoratrice del TFR da parte
del Fondo di garanzia: in tal caso, infatti, vige il summenzionato effetto
preclusivo derivante dall’esecutività dello stato passivo, in difetto di
rituale opposizione, avendo, peraltro, il giudice delegato accolto la domanda
così come formulata.
Attesa
la parziale soccombenza e la complessità delle questioni giuridiche trattate,
sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese processuali,
ponendo il residuo a carico della curatela, liquidato, in mancanza di nota,
nella misura indicata in dispositivo, conformemente alle tariffe legali.
P.Q.M.