Trib. Messina, 10 gennaio 2000, n. 117.

Pres. SAVOCA

Est. MINUTOLI

 

FALLIMENTO – AMMISSIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO E AMMISSIONE TARDIVA – RAPPORTI – GIUDICATO INTERNO – RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI DI CREDITO DI LAVORO – AZIONABILITA’ IN VIA SEPARATA – CONSEGUENZE.

 

L'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale: ne consegue che, rispetto alla decisione concernente un’insinuazione tardiva di credito, la pregressa pronunzia di esecutività dello stato passivo ha valore di giudicato interno e che un credito, per poter essere insinuato  tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del "petitum" e della  "causa  petendi") da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria.

Premesso che la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dipendente ex art. 429, III^ comma, c.p.c. e gli interessi legali possono essere azionati separatamente ed autonomamente rispetto al credito base, qualora essi non siano stati richiesti dal lavoratore-creditore  in sede di insinuazione tempestiva al passivo, possono formare oggetto di istanza tardiva ex art. 101 legge fall., non ravvisandosi nel caso di specie alcun giudicato interno.

 

 

TRIBUNALE  DI  MESSINA

Terza sezione civile

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina, Terza Sezione civile, composto  dai  Sigg.ri Magistrati:

dott.    Giuseppe       SAVOCA                    Presidente

dott.    Giuseppe       MINUTOLI                Giudice est.

dott.    Carmelo        BLATTI                      Giudice

ha pronunciato, alla scadenza dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c., la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.  (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con ricorso depositato nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale il 18 marzo 1997 la signora XXXI, premesso di avere lavorato dal 5 giugno 1987 al 18 maggio 1994 alle dipendenze della XXXX, dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza n. 63/94, e di avere proposto rituale domanda di ammissione al passivo per retribuzione e TFR maturati e non corrisposti, in esito all’accoglimento della domanda medesima, chiedeva di essere ulteriormente ammessa in via tardiva al passivo fallimentare per la complessiva somma di lire 19.051.854  per interessi e rivalutazione monetaria maturati sugli emolumenti retributivi spettantile dalle rispettive scadenze alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi successivi sino alla proposizione della presente domanda, al netto degli acconti percepiti.

            All’udienza del 6 novembre 1997, fissata ai sensi dell’art. 101 legge fall., il curatore si opponeva all’ammissione del credito predetto e, successivamente, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22 aprile 1999, in esito alla quale il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio (trattandosi di ipotesi sottoposta alla c.d. riserva di collegialità, a norma dell’art. 48, II^, n. 5 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull’ord. giud., nel testo novellato dall’art. 88 legge 26 novembre 1990, n. 353), alla scadenza dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

     Conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, questo Collegio ha avuto modo di osservate in più occasioni che l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale: ne consegue che, rispetto alla decisione concernente un’insinuazione tardiva di credito, la pregressa pronunzia di esecutività dello stato passivo ha valore di giudicato interno e che un credito, per poter essere insinuato  tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del "petitum" e della  "causa  petendi") da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria. Quanto poi alla diversità della domanda, per integrare la stessa non e' sufficiente il mero dato quantitativo e neanche una diversa connotazione del medesimo credito (Cass. 24 gennaio 1997, n. 751, in Il Fall., 1997, 974; Cass. 10 gennaio 1981, n. 225; Cass. 8 novembre 1995, n. 11600, in fattispecie relativa al maggior importo di un credito per prestazioni professionali, calcolato  in base alla tariffa vigente all'epoca delle prestazioni, anziché in base alla precedente tariffa, erroneamente applicata nell'istanza di ammissione  al passivo; Trib. Bergamo, 9 settembre 1994, in Contratti, 1995, 377).

            Ciò premesso e passando all’esame della specifica materia che ci occupa, va evidenziato che l’art. 429, III^ comma, c.p.c. prevede la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dipendente dal giorno della maturazione, oltre interessi. Al riguardo, si concorda generalmente nel ritenere che tale norma abbia natura esclusivamente sostanziale e non processuale, nel senso che interessi e rivalutazione debbono intendersi conseguenti non già ad uno specifico provvedimento del giudice, ma alla sussistenza del credito principale. Da tale impostazione consegue che:

1.      interessi e rivalutazione devono essere liquidati d’ufficio, e quindi anche in mancanza di un’apposita domanda di parte (Cass. 15 gennaio 1996, n. 275, in Gius, 1996, 1000; Cass. 18 novembre 1991, n. 12360);

2.      il credito relativo alla rivalutazione (che non costituisce una voce autonoma di danno rispetto al credito retributivo, ma ne rappresenta una componente essenziale, necessaria ad integrare il potere di acquisto originario della retribuzione: Cass. civile, sez. Unite, 27-10-1993, n. 10685; Cass., sez. lav., 25 febbraio 1994, n. 1925) può essere azionato separatamente ed autonomamente rispetto al credito base (Cass. 28 gennaio 1987, n. 841; Cass. 17 giugno 1988 n. 4162; Cass. SS.UU., 16 febbraio 1984, n. 1146 in Giust. civ., 1984, I, 1458, che ha affermato che, quando il credito sia stato tardivamente soddisfatto solo nel suo importo originario, non puo' non riconoscersi al lavoratore medesimo, al pari di qualsiasi creditore che abbia ricevuto un pagamento parziale, il diritto di agire separatamente per ottenere il residuo importo);

3.      analoghe considerazioni valgono per gli interessi legali, che costituiscono un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello concernente il capitale rivalutato, di natura risarcitoria (Cass., sez. lav., 15 aprile 1996, n. 3513).

Tenendo presenti i principi prima enunciati, alla luce del ricordato rapporto tra gli artt. 98 e 101 legge fall. ed i rispettivi istituti ivi disciplinati, occorre verificare  la fondatezza o meno della domanda del ricorrente, attinente alla richiesta di ammissione al passivo fallimentare in via tardiva della rivalutazione monetaria ed interessi legali sul credito retributivo già ammesso in via tempestiva.

La risposta al quesito, a parere del Collegio, non può che essere positiva.

Infatti, premesso che è documentalmente provato che la ricorrente non ha chiesto in sede di istanza ex art. 93 legge fall. le voci di credito oggi contestate (diversamente, la mancata pronuncia del giudice delegato sul punto avrebbe imposto l’esclusivo rimedio dell’opposizione prevista dall’art. 98 legge fall.), se è vero che rivalutazione monetaria ed interessi legali, per quanto detto sopra, possono essere azionati separatamente ed autonomamente rispetto al credito base, non v’è motivo di ritenere che ciò non possa avvenire anche nell’ambito della procedura fallimentare, con lo strumento dell’insinuazione tardiva ex art. 101 legge fall., non ravvisandosi nel caso di specie alcun giudicato interno (cfr. Trib. Vicenza, 27 aprile 1988, in Il Fall., 1989, I, 69, relativa, tuttavia, al diverso ambito della procedura di amministrazione straordinaria, ove non è prevista una fase di verificazione dei crediti analoga a quella propria del fallimento; nella stessa materia, v. Cass., sez. I, 22 marzo 1996, n. 2500).

Ma anche a voler diversamente argomentare, escludendo l’autonoma azionabilità di quei crediti, la loro evidenziata riconoscibilità d’ufficio, anche in assenza di apposita domanda, porterebbe sì al rigetto dell’odierna istanza di insinuazione tardiva, ma anche al riconoscimento automatico di quei crediti stessi, in sede interpretativa del provvedimento di ammissione del giudice delegato, da far valere nella successiva fase di riparto dell’attivo.

Pertanto, in accoglimento della domanda, deve ammettersi al passivo del fallimento in oggetto in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. il credito per rivalutazione monetaria (sino al 28 febbraio 1996, data di esecutività dello stato passivo: cfr. Corte costituzionale 20 aprile 1989, n. 204) ed interessi legali, in base ai tassi vigenti dalla data di scadenza del credito  sino alla vendita dei beni cui il privilegio stesso si riferisce, a norma dell’art. 2749, II^ comma, c.c., sulle somma di lire 21.298.039 già ammessa tempestivamente.

Circa il quantum della rivalutazione e degli interessi come sopra riconosciuti, tuttavia, non può essere accolto il calcolo di lire 19.051.854, risultante dalle tabelle prodotte dalla ricorrente, che appaiono parzialmente errate (oltreché per il fatto che considerano anche l’anticipo INPS del Fondo di garanzia), nella misura in cui, sia pure per brevi periodi, hanno applicato il tasso del 10%, non tenendo conto che il saggio degli interessi legali, nella percentuale del 10% in virtù dell’art. 1 legge 26 novembre 1990, n. 353, è ridisceso al 5% dall’1 gennaio 1996 e, quindi, al 2,5 % dall’1 gennaio 1999, a norma del d.m. 10 dicembre 1998 (in G.U.R.I. 11 dicembre 1998, n. 289). Ne consegue che il calcolo degli interessi sulle predette somme (calcolo puramente matematico) dovrà essere effettuato sulla base degli indicati tassi, tenendo conto del disposto dell’art. 1284 c.c. e delle variazioni  disposte dal Ministro del Tesoro.

            Come prima accennato, va invece disattesa la domanda relativa alla trattenuta effettuata dall’INPS in sede di liquidazione alla lavoratrice del TFR da parte del Fondo di garanzia: in tal caso, infatti, vige il summenzionato effetto preclusivo derivante dall’esecutività dello stato passivo, in difetto di rituale opposizione, avendo, peraltro, il giudice delegato accolto la domanda così come formulata.

            Attesa la parziale soccombenza e la complessità delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese processuali, ponendo il residuo a carico della curatela, liquidato, in mancanza di nota, nella misura indicata in dispositivo, conformemente alle tariffe legali.

P.Q.M.