Trib. Messina, decr. 13 marzo 2000
Giud. del. MINUTOLI
FALLIMENTO
– AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE – ANTERIORITA’ DEL CREDITO AL
FALLIMENTO – PRESUPPOSTI – SENTENZA PENALE DI CONDANNA – NATURA
COSTITUTIVA – CONSEGUENZE SUL CONCORSO FALLIMENTARE.
TRIBUNALE DI MESSINA
Terza Sezione civile
Il giudice istruttore
esaminati
gli atti e sciogliendo la riserva;
considerato che, come già evidenziato nell’ordinanza del 14 dicembre 1999, il credito di cui l’Amministrazione finanziaria dello Stato chiede l’ammissione al passivo del fallimento di xxx attiene alle spese di giustizia conseguenti al processo penale a carico della fallita conclusosi in primo grado con sentenza di questo Tribunale penale del 14 dicembre 1994 (passata in giudicato a seguito del rigetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione del 14 aprile 1995);
ritenuto che trattasi di credito sorto in data successiva al fallimento
(dichiarato il 17 gennaio 1992);
che per poter partecipare al concorso fallimentare, un credito
dev’essere anteriore al fallimento a norma dell’art. 52 legge fall. (v.
Cass. 20 febbraio 1970, n. 432;
che,
la Corte di Appello di Messina, con sentenza 11 giugno 1999, n. 296 (che ha
confermato la sentenza di questo Tribunale 19 novembre 1997 n. 1130), nel
rigettare l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria dello Stato,
ha affermato che “la sentenza penale di
condanna non ha natura di mero accertamento, perché non si limita a dichiarare
che l’imputato ha commesso un reato, ma ha altresì efficacia costitutiva per
ciò che attiene alle statuizioni consequenziali, quali appunto l’irrogazione
della pena e delle sanzioni civili, la condanna al risarcimento dei danni e alla
rifusione delle spese a favore della parte civile, nonché la condanna alle
spese processuali. Si tratta, in definitiva, di una sentenza di accertamento
costitutivo, che, creando una situazione nuova, prima inesistente, opera non ex
tunc, ma ex nunc, e che integra per se stessa il titolo delle obbligazioni che ne
derivano, donde il corollario che i corrispondenti crediti, traendo diretta
origine dalla sentenza stessa, sorgono al momento del suo passaggio in giudicato
e non possono essere retrodatati a quello della commissione del reato;
che nel caso di specie il credito in oggetto è indubitabilmente posteriore alla sentenza di fallimento (nascendo dalla pronuncia di rigetto del ricorso in cassazione e dalla conseguente condanna della xxx al pagamento della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende);
che,
in presenza della persistente domanda della P.A., deve procedersi oltre nella
fase contenziosa del giudizio di insinuazione tardiva;
che
con separato decreto si provvede alla nomina del legale della curatela;
P. Q. M.
RINVIA all’ udienza di prima
comparizione del 15 giugno 2000, ore 10,00, avvertendo le parti che – ove
lo ritengano – potranno costituirsi in giudizio nei termini di legge;
manda
alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento
all’Amministrazione ricorrente ed all’avv. xxx, curatore del fallimento.
Messina, 13 marzo 2000.
Il
GIUDICE
(dott.
Giuseppe Minutoli)