Trib. Messina, decr. 13 marzo 2000

Giud. del. MINUTOLI

 

FALLIMENTO – AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE – ANTERIORITA’ DEL CREDITO AL FALLIMENTO – PRESUPPOSTI – SENTENZA PENALE DI CONDANNA – NATURA COSTITUTIVA – CONSEGUENZE SUL CONCORSO FALLIMENTARE.

 

 

TRIBUNALE DI MESSINA

Terza Sezione civile

 

 

Il giudice istruttore

            esaminati gli atti e sciogliendo la riserva;

            considerato che, come già evidenziato nell’ordinanza del 14 dicembre 1999, il credito di cui l’Amministrazione finanziaria dello Stato chiede l’ammissione al passivo del fallimento di xxx attiene alle spese di giustizia conseguenti al processo penale a carico della fallita conclusosi in primo grado con sentenza di questo Tribunale penale del 14 dicembre 1994 (passata in giudicato a seguito del rigetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione del 14 aprile 1995);

            ritenuto che trattasi di credito sorto in data successiva al fallimento (dichiarato il 17 gennaio 1992);

            che per poter partecipare al concorso fallimentare, un credito dev’essere anteriore al fallimento a norma dell’art. 52 legge fall. (v. Cass. 20 febbraio 1970, n. 432;

che, la Corte di Appello di Messina, con sentenza 11 giugno 1999, n. 296 (che ha confermato la sentenza di questo Tribunale 19 novembre 1997 n. 1130), nel rigettare l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria dello Stato, ha affermato che “la sentenza penale di condanna non ha natura di mero accertamento, perché non si limita a dichiarare che l’imputato ha commesso un reato, ma ha altresì efficacia costitutiva per ciò che attiene alle statuizioni consequenziali, quali appunto l’irrogazione della pena e delle sanzioni civili, la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese a favore della parte civile, nonché la condanna alle spese processuali. Si tratta, in definitiva, di una sentenza di accertamento costitutivo, che, creando una situazione nuova, prima inesistente, opera non ex tunc, ma ex nunc, e che integra per se stessa il titolo delle obbligazioni che ne derivano, donde il corollario che i corrispondenti crediti, traendo diretta origine dalla sentenza stessa, sorgono al momento del suo passaggio in giudicato e non possono essere retrodatati a quello della commissione del reato;

che nel caso di specie il credito in oggetto è indubitabilmente posteriore alla sentenza di fallimento (nascendo dalla pronuncia di rigetto del ricorso in cassazione e dalla conseguente condanna della xxx al pagamento della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende);

che, in presenza della persistente domanda della P.A., deve procedersi oltre nella fase contenziosa del giudizio di insinuazione tardiva;

che con separato decreto si provvede alla nomina del legale della curatela;

P. Q. M.

            RINVIA all’ udienza di prima comparizione del 15 giugno 2000, ore 10,00, avvertendo le parti che – ove lo ritengano – potranno costituirsi in giudizio nei termini di legge;

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all’Amministrazione ricorrente ed all’avv. xxx, curatore del fallimento.

Messina, 13 marzo 2000.

Il GIUDICE

(dott. Giuseppe Minutoli)