DOCUMENTO DI PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE DEL

 TRIBUNALE DI  MESSINA

 

ord. n. 000 del 18 maggio 1999

Sezione Terza Civile – Ufficio fallimenti

 

Pres.  SAVOCA

Est.    MINUTOLI

 

FALLIMENTO – DICHIARAZIONE - COMPETENZA – SEDE LEGALE DELLA SOCIETA’ – PRESUNZIONE DI CONCIDENZA CON LA SEDE EFFETTIVA – LIMITI – TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE - RILEVANZA.

 

rifer. normativi

art. 9 legge fall.  (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

 

RAGIONI DELLA DECISIONE:

il trasferimento della sede legale della società è irrilevante, quando ad esso non corrisponda un reale trasferimento del centro propulsore dell’impresa, ovvero quando intervenga nell’imminenza della dichiarazione di fallimento, in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quantomeno imminente, la crisi economica dell’impresa od, infine, nell’ipotesi in cui al compimento degli atti formali di esso non si accompagni l’effettivo esercizio di un’attività d’impresa nella nuova sede.

 

GIURISDIZIONE E COMPETENZA – FALLIMENTO – DICHIARAZIONE - CONFLITTO POSITIVO VIRTUALE DI COMPETENZA – RILEVABILITA’ D’UFFICIO – AMMISSIBILITA’ 

 

rifer. normativi

art. 45 c.p.c.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE:

          E’ ammissibile la proposizione d’ufficio del conflitto positivo c.d. virtuale di competenza, che si verifica quando, di due giudici investiti di istanze di fallimento proposte contro lo stesso imprenditore, uno ne dichiari il fallimento, mentre l’altro, pur ritenendosi astrattamente competente per territorio a sua volta, demandi la risoluzione della questione alla Suprema Corte.

 

 

TRIBUNALE  DI  MESSINA

Terza Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

1.        dott.  Giuseppe    SAVOCA             Presidente

2.        dott.  Giuseppe    MINUTOLI                     Giudice rel.

3.        dott.  Carmelo      BLATTI                          Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IN   FATTO

Con ricorso depositato il 27 luglio 1998 il Banco di Sicilia S.p.A. chiedeva che questo Tribunale dichiarasse il  fallimento della XXX, nonché dell’ing. XXX, quale fideiussore e dominus tiranno delle predette società.

Nel corso dell’istruttoria prefallimentare, il Tribunale di Siena in data 31 luglio 1998, su istanza di autofallimento ex art. 6 legge fall., dichiarava il fallimento della XXXX trasferitasi nel circondario di quell’Ufficio giudiziario che, peraltro, con sentenza del 4 novembre 1998 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze relativamente all’istanza proposta dal curatore fallimentare per l’estensione della procedura concorsuale alla XXX S.r.l.

Quest’ultimo Ufficio in data 20 gennaio 1999 dichiarava il fallimento della seconda società.

All’udienza dell’8 marzo 1999 innanzi al giudice istruttore di questo Tribunale il procuratore dei resistenti chiedeva la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati contro le società di capitali già fallite ed il rigetto delle istanze di fallimento contro l’ing. XXX in proprio, mentre i procuratori dei creditori istanti contestavano l’eccezione di incompetenza sollevata da controparte e insistevano nelle domande di fallimento rispettivamente formulate.

Con ordinanza collegiale del 31 marzo 1999 veniva disposta l’acquisizione della documentazione relativa alle procedure pendenti innanzi ai Tribunali di Siena e Firenze e dei fascicoli camerali relativi alle società di capitali in epigrafe.

IN DIRITTO

Ritiene il Collegio di dover sollevare conflitto di competenza con i Tribunali di Siena e Firenze, proponendo regolamento d’ufficio innanzi alla Corte di Cassazione.

Trattasi di conflitto positivo c.d. virtuale di competenza, che si verifica quando, di due giudici investiti di istanze di fallimento proposte contro lo stesso imprenditore, uno ne dichiari il fallimento, mentre l’altro, pur ritenendosi astrattamente competente a sua volta, demandi la risoluzione della questione alla Suprema Corte. Al riguardo, va osservato che, in presenza di un quadro giurisprudenziale che presuppone (implicitamente) in materia fallimentare l’esistenza di una norma formulata nel senso dell’ammissibilità del regolamento d’ufficio in ipotesi di conflitto positivo reale fra due giudici che abbiano pronunciato fallimento dello stesso soggetto, risponde ad imprescindibili esigenze di economia processuale ed alla coerenza sistematica ritenere ammissibile il conflitto ex art. 45 c.p.c. in presenza di conflitto virtuale positivo, posto che “in materia fallimentare, dichiarato da un Tribunale il fallimento di un imprenditore, è ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio proposto da altro Tribunale – richiesto autonomamente della dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore – che si ritenga competente, ai sensi dell’art. 9 l. fall., a provvedere sull’istanza” (così testualmente Cass. SS.UU., 17 maggio 1991 n. 5527).

Ciò premesso, a parere del Collegio competente territorialmente a valutare lo stato di insolvenza delle società di capitali in epigrafe indicate è il Tribunale di Messina.

L’art. 9 della legge fallimentare, infatti, stabilisce che la competenza per territorio spetta al Tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa e tale competenza è funzionale ed inderogabile. La ratio della disposizione legislativa si fonda sulla considerazione che gli interessi coinvolti nel fallimento sono meglio tutelati se la procedura venga affidata al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore, esercitandovi l’attività commerciale, è meglio conosciuto. Va poi precisato che per sede principale dell’impresa deve intendersi il luogo in cui l’imprenditore stabilisce il centro direttivo dei propri affari e si identifica con la località in cui si svolge l’attività amministrativa e operativa, e cioè quella direttiva e organizzativa dell’impresa (Cass. 24 dicembre 1994 n. 11143), senza che rilevi il luogo di ubicazione dei fattori di produzione. Per le società di capitali, inoltre, la sede effettiva dell’impresa normalmente coincide con la sede legale della stessa; tale coincidenza è, però, solo presuntiva, potendosi verificare l’ipotesi di una divergenza tra sede legale e sede effettiva: in tal caso, competente è il Tribunale del luogo in cui si trova la sede reale.

Va ulteriormente osservato, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, che, ai fini della determinazione del Tribunale competente a dichiarare il fallimento ai sensi dell’art. 9 della legge fall., il trasferimento della sede legale della società è irrilevante, quando ad esso non corrisponda un reale trasferimento del centro propulsore dell’impresa, ovvero quando intervenga nell’imminenza della dichiarazione di fallimento od, infine, nell’ipotesi in cui al compimento degli atti formali di esso non si accompagni l’effettivo esercizio di un’attività d’impresa nella nuova sede. Infatti, “in tema di fallimento (...), la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell’ente opera, in caso di trasferimento, con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino alla istanza di fallimento (e, quindi, ricompreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quantomeno imminente, la crisi economica dell’impresa), in quanto, in tale evenienza, il mutamento del centro direttivo della società, carenti i presupposti naturali connessi all’evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio” (v. ex plurimis Cass. 8 aprile 1998 n. 3652).

Nella fattispecie in esame, le due società di capitali fino ai primi mesi del 1998 avevano entrambe sede legale in Messina, , trasferendosi poi in Toscana, in due distinte località, nell’imminenza di una procedura prefallimentare instaurata innanzi a quest’Ufficio giudiziario e nella consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versavano.

Ciò può agevolmente desumersi dall’esame degli atti acquisiti al fascicolo d’ufficio.

1)     La XXX S.r.l.” con delibera del 6 febbraio 1998, omologata il successivo 23 marzo, ha trasferito la propria sede legale da Messina a Monteriggioni (Siena); in data 13 luglio 1998, poi, a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria del 29 giugno 1998, ha chiesto al Tribunale di Siena il proprio fallimento, dichiarato con sentenza del successivo 31 luglio.

Al trasferimento formale della sede della società non può dirsi corrispondere il trasferimento effettivo della stessa, situato presso uno studio professionale di commercialisti, ove non aveva alcun dipendente; peraltro, l’unico ufficio dell’impresa funzionante in Toscana era sito in Colle Val D’Elsa (SI), contava un solo lavoratore, comunque esterno all’organizzazione del lavoro della società, ed era stato chiuso sin dal luglio 1996 (v. comunicazione del curatore fallimentare rag. XXX del 4 maggio 1999). Né può dirsi che quel trasferimento era giustificato dai lavori svolti in Toscana, in quanto dagli atti risulta che le opere pendenti erano le seguenti (OMISSIS):

Da quanto precede appare di tutta evidenza che la domanda di autofallimento, che evidentemente presuppone la consapevolezza del proprio stato di insolvenza, è stata presentata appena qualche mese dopo il trasferimento della sede sociale da Messina a Monteriggioni e pochi giorni prima che venisse presentata istanza di fallimento presso questo Tribunale (v. negli esatti termini e per un caso analogo Cass. 10 gennaio 1991 n. 156). Ma v’è di più: quel trasferimento appare strumentale all’intenzione della società di scegliere un diverso  giudice della procedura concorsuale, sfuggendo al giudice naturale, individuabile nel Tribunale di Messina. Indizi inequivoci di tale volontà sono da un lato la dichiarazione dell’amministratore della società, ing. XX, il quale ha dichiarato, il 29 luglio 1998 al g.i. del Tribunale di Siena, che “….tra l’altro, il Tribunale di Messina ratifica una tesi portata avanti dalle banche che è quella di sostenere l’esistenza di una società di fatto tra le società di capitali e soci fideiussori”; dall’altro la consapevolezza del proprio stato di insolvenza, atteso che già dal bilancio al 31 dicembre 1997, pur se approvato nel giugno 1998, risultavano perdite per lire 4.630.906.259, che avevano azzerato il capitale sociale.

Non è dubbio, quindi, che a determinare il trasferimento della sede (deliberato il 6 febbraio 1998), come già rilevato meramente fittizio, sia stato proprio lo stato di decozione della società, confermato dalle domande di fallimento presentate successivamente a questo Tribunale, a decorrere dal 27 luglio 1998.

2)   La YYY s.r.l.” già S.p.A., con delibera assembleare del 9 luglio 1998, trasferiva la propria sede da Messina, a Firenze, , mantenendo una filiale a Messina nella vecchia sede, trasformandosi contestualmente in S.r.l.

La società era dichiarata fallita il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Firenze, al quale gli atti erano stati trasmessi dal Tribunale di Siena che si era dichiarato incompetente per territorio sulla richiesta del curatore del fallimento della XXX S.r.l.” di estensione del fallimento.

Anche questo trasferimento è da considerarsi fittizio e strumentale, nella consapevolezza del proprio stato di crisi, alla volontà della debitrice di scegliersi il giudice.

Infatti, dalla documentazione acquisita risulta che la sede fiorentina si trova presso uno studio professionale che assisteva la società, senza alcun dipendente, mentre alla data del fallimento erano sospesi i seguenti lavori in appalto: (OMISSIS)

Analogamente a quanto evidenziato per la prima società, anche in questo caso, all’epoca del trasferimento della sede sussisteva già la consapevolezza dello stato di crisi, in quanto il bilancio al 31 dicembre 1997, approvato il 26 giugno 1998, cioè precedentemente alla delibera di trasferimento del 9 luglio 1998, era stato chiuso con perdite per lire 2.216.701.000.

In proposito è sufficiente ricordare l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “a maggior ragione lo spostamento della sede legale in presenza dello stato di crisi che porterà alla dichiarazione di fallimento non dà affidamento di coincidenza della nuova situazione legale e formale con quella effettiva, essendo prassi ricorrente di fatto gli spostamenti, anche plurimi, della sede legale in presenza della crisi imprenditoriale, spostamenti tendenti a sottrarsi alle azioni esecutive dei creditori ed a ritardare l’evidenziazione dell’insolvenza ai fini concorsuali. In tali ipotesi, quindi, non si radica la presunzione della nuova sede legale con quella effettiva dell’impresa, salva la dimostrazione in concreto dell’esercizio dell’attività degli amministratori nella nuova sede” (Cass. 26 maggio 1995 n. 5872).

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo Collegio che i trasferimenti della sede legale delle società in questione non possano determinare alcun valido spostamento della competenza per territorio in favore dei Tribunali di Siena e Firenze, rimanendo la stessa radicata al Tribunale di Messina.

In conclusione, è necessario sollevare conflitto positivo virtuale di competenza, disponendo la trasmissione degli atti per la sua risoluzione alla Suprema Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 45 e ss. c.p.c., solleva conflitto positivo virtuale di competenza rispettivamente con il Tribunale di Firenze in ordine alla procedura fallimentare nei confronti della XXX, dichiarata fallita da quel Tribunale con sentenza 20 gennaio 1999, n.  15  e con il Tribunale di Siena, in ordine alla procedura fallimentare nei confronti della XXX, dichiarata fallita da quell’Ufficio in data 31 luglio 1998 n. 21 e, per l’effetto, dispone la trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo alle istanze nn. _______R.R.F. alla Corte Suprema di Cassazione per la conseguente decisione del conflitto e la sospensione della procedura pre-fallimentare pendente innanzi a quest’Ufficio giudiziario;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai legali dei creditori istanti e delle società debitrici, nonché ai giudici delegati dei Tribunali fallimentari di Firenze e di Siena.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del Tribunale, il 5 maggio 1999.

IL PRESIDENTE                                               IL GIUDICE est.

(Giuseppe Savoca)                                         (Giuseppe Minutoli)