Sentenza
2 luglio 1999, n. 1002.
EST.
MINUTOLI
REVOCATORIA FALLIMENTARE – CONOSCENZA DELLO STATO
DI INSOLVENZA DEL DEBITORE – REQUISITI.
In
tema di azione revocatoria fallimentare,
la effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del
debitore può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari, quali i
protesti e le procedura esecutive, soprattutto quando i titoli protestati siano stati rilasciati
allo stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive
siano state, ancora, dal medesimo promosse, sì da essere caratterizzati dai
requisiti della gravita',
precisione e concordanza. In tali casi, il giudice dovrà compiere
un’approfondita valutazione di tutti gli
aspetti della vicenda
processuale a lui sottoposta, come il numero dei protesti stessi, la qualità
dei titoli insoluti, l'ammontare di
essi, la loro collocazione cronologica, la eventuale diversità del luogo della
pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del
soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale e l’eventuale organizzazione del
medesimo (per
la differenziazione che questo può comportare in ordine alla
valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata
attenuazione dell'onere di
conoscenza nei confronti del "quisque
de populo" ed accentuazione di
esso con riferimento all'operatore economico qualificato).
TRIBUNALE
DI MESSINA
Terza
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore,
ha pronunciato la seguente:
nella
causa civile iscritta al n° _______ R.G., posta in decisione all’udienza di
precisazione delle conclusioni del 24 aprile 1999, previ gli incombenti di cui
all’art. 190 bis c.p.c.
cbn. disp. art. 190 c.p.c., e
vertente
·
XX,
nella qualità
di curatore del fallimento XX;
ATTORE
·
XX;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO:
azione revocatoria fallimentare.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 1996 l’Avv. XX
nella qualità di curatore del fallimento XX, , conveniva in giudizio innanzi a
questo Tribunale la ditta XX, in persona del titolare, chiedendo che venisse
dichiarata nei confronti di quest’ultimo l’inefficacia ex art. 67, II^ comma, legge fall., del pagamento di lire 1.104.220
effettuato dalla società fallita alla convenuta medesima nell’anno
antecedente alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, poi
sfociata nel fallimento.
Nella
contumacia del XX, all’udienza del 22 aprile 1999, precisate le conclusioni,
la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
In primo luogo deve dichiararsi la contumacia del convenuto, regolarmente
citato e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, a parere di chi scrive l’azione promossa dalla curatela è
infondata e, conseguentemente, dev’essere rigettata.
Infatti, va premesso in punto di diritto che essa si inquadra
nell’ambito della fattispecie (azione revocatoria fallimentare, avente natura
costitutiva: Cass. SS.UU., 13 giugno 1996, n. 5443) disciplinata dall’art. 67,
II^ comma, legge fall., che, com’è noto, richiede:
1)
un atto a titolo oneroso, compiuto nell’anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, con la precisazione che, qualora la dichiarazione
di fallimento venga pronunziata, come nel caso in esame, nel corso della
procedura di concordato preventivo, i termini per la proposizione dell’azione
revocatoria fallimentare retroagiscono al momento dell'ammissione alla procedura
medesima (cfr. Cass., sez. I, 27 ottobre 1995, n. 11216), essendo incontestabile
che il pagamento in oggetto rientri nel periodo sospetto indicato dall’art.
67, II^ comma, legge fall.;
2)
il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori dall’atto revocando
(depauperamento del patrimonio che costituisce la garanzia dei creditori),
ricavato in via presuntiva dallo stato di insolvenza in cui si trovava il
debitore al momento della stipula;
3)
lo stato di insolvenza, sussistente, per una sorta di presunzione
assoluta (Cass. 9 novembre 1985, n. 5953) nel periodo indicato dalla legge,
4)
la conoscenza di siffatto stato in capo all’acquirente, da provare ad
opera del curatore. Si richiede al riguardo la conoscenza effettiva e non
meramente potenziale, pur non escludendosi il ricorso a presunzioni di tale
spessore, univocità e concordanza da far presumere come inverosimile la
possibilità di un’ignoranza e, nel concorso dei requisiti indicati
dall’art. 2729 c.c., evidenzino l’effettiva scientia
decoctionis ragionevolmente desumibile da parte di qualsiasi creditore di
ordinaria avvedutezza e prudenza (Cass. 28 maggio 1997, n. 4731; Cass. 29 giugno
1981, n. 4207; Cass. 9 maggio 1991, n. 5153).
Ciò posto, non
potendo sorgere serio dubbio circa la sussistenza dei requisiti indicati ai nn.
1), 2) e 3), quanto alla prova della conoscenza in capo all’accipiens dello stato di insolvenza, la curatela ha prodotto
documentazione dalla quale risultano a carico della XX una nutrita serie di
protesti relativi al periodo considerato.
Osserva questo giudice che, a parziale modifica di un pregresso
orientamento estremamente rigoroso (v., tra le ultime,
Cass. 21 febbraio 1997, n. 1612), la giurisprudenza della Suprema Corte
ha recentemente affermato, con motivazione condivisibile alla quale si rinvia
integralmente, che la effettiva conoscenza, da parte del creditore,
dello stato
di insolvenza del debitore (la cui dimostrazione é onere
della curatela), può
legittimamente risultare fondata su elementi indiziari, quali i
protesti e le procedura
esecutive, soprattutto quando i titoli
protestati siano stati rilasciati allo
stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive siano state,
ancora, dal medesimo promosse, sì da essere caratterizzati dai requisiti
della gravità,
precisione e concordanza. (Cass. 28 aprile 1998, n. 4318; Cass. 4
novembre 1998, n. 11060). Peraltro, il carattere non già di presunzione "iuris
et de iure",
bensì di mera presunzione
semplice di detti protesti ne impone una concreta e puntuale analisi, "quoad probationem", da parte del giudice
di merito, da compiersi, in
ossequio al disposto degli artt. 2727 e 2729
cod. civ., attraverso una compiuta ed approfondita valutazione di tutti
gli aspetti
della vicenda processuale a lui sottoposta, nella quale possa trovare
ampio spazio ed adeguata rilevanza
(qualora, appunto, i protesti non
siano riferibili a titoli rilasciati
proprio al
medesimo convenuto in revocatoria) il numero dei protesti
stessi, la qualità dei
titoli insoluti, l'ammontare di
essi, la loro collocazione cronologica, la eventuale diversità del luogo della
pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del
soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale e l’eventuale organizzazione del
medesimo (per
la differenziazione che questo può comportare in ordine alla
valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata
attenuazione dell'onere di
conoscenza nei confronti del "quisque
de populo" ed accentuazione di
esso con riferimento all'operatore economico qualificato).
Tenendo presenti i summenzionati principi ed alla luce degli elementi di
fatto acquisiti al processo, a parere di chi scrive nella fattispecie in esame
appare insufficiente la prova fornita dall’attore circa la sussistenza
dell’elemento psicologico, avuto riguardo, da un lato all’esiguità della
somma oggetto del pagamento, dall’altro alla non dimostrata qualità dell’ accipiens
e natura dei rapporti relativi
al credito in esame, non essendo stata data peraltro dimostrazione di una
continuità di relazioni commerciali con la XX (potendo trattarsi di rapporto
occasionale) e di eventuali pregressi inadempimenti o dilazioni o irregolarità
nei pagamenti da parte di quest’ultima, al di là della mera affermazione
circa il mancato adempimento alla scadenza pattuita. I summenzionati elementi,
in difetto di dati contrari non dedotti, considerati nella loro connessione
logica conducono a ritenere che quel pagamento non era idoneo a suscitare
particolare attenzione o sospetto circa la solvibilità del debitore, sì da non
potersi rimproverare al creditore soddisfatto di non avere controllato il
bollettino dei protesti, secondo normali criteri di prudenza e perizia.
Stante la contumacia del convenuto, nessuna pronuncia va emessa in
ordine alle spese, dovendo la curatela sopportare quelle sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 9 dicembre 1996, dall’Avv. XX, nella qualità di curatore del fallimento XX, nei confronti della ditta XX:
1) dichiara la contumacia del convenuto;
2) rigetta la domanda proposta dalla curatela;
3) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così
deciso in Messina, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del
Tribunale, addì 30 giugno 1999.
(Dott.
Giuseppe Minutoli)
depositato in cancelleria il 2 luglio 1999