Sentenza 2 luglio 1999, n. 1002.

EST. MINUTOLI

 

REVOCATORIA FALLIMENTARE – CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE – REQUISITI.

 

In tema di azione revocatoria fallimentare, la effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari, quali i  protesti  e le procedura esecutive, soprattutto quando i titoli protestati siano stati rilasciati  allo stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive siano state, ancora, dal medesimo promosse, sì da essere caratterizzati dai requisiti della  gravita',  precisione e concordanza. In tali casi, il giudice dovrà compiere un’approfondita valutazione di tutti gli  aspetti  della vicenda processuale a lui sottoposta, come il numero dei protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti, l'ammontare  di essi, la loro collocazione cronologica, la eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del  soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale e l’eventuale organizzazione del  medesimo  (per  la differenziazione che questo può comportare in ordine alla  valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata attenuazione  dell'onere di conoscenza nei confronti del "quisque de populo" ed accentuazione  di  esso con riferimento all'operatore economico qualificato).

 

TRIBUNALE DI MESSINA

Terza Sezione civile

REPUBBLICA   ITALIANA

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

 

Il Giudice Istruttore,

Dott. Giuseppe MINUTOLI, in funzione di Giudice Unico

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n° _______ R.G., posta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 24 aprile 1999, previ gli incombenti di cui all’art. 190 bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c.,  e vertente

T R A

·        XX, nella qualità di curatore del fallimento XX;

ATTORE

CONTRO

·        XX;

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 1996 l’Avv. XX nella qualità di curatore del fallimento XX, , conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la ditta XX, in persona del titolare, chiedendo che venisse dichiarata nei confronti di quest’ultimo l’inefficacia ex art. 67, II^ comma, legge fall., del pagamento di lire 1.104.220 effettuato dalla società fallita alla convenuta medesima nell’anno antecedente alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, poi sfociata nel fallimento.

Nella contumacia del XX, all’udienza del 22 aprile 1999, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            In primo luogo deve dichiararsi la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.

Nel merito, a parere di chi scrive l’azione promossa dalla curatela è infondata e, conseguentemente, dev’essere rigettata.

Infatti, va premesso in punto di diritto che essa si inquadra nell’ambito della fattispecie (azione revocatoria fallimentare, avente natura costitutiva: Cass. SS.UU., 13 giugno 1996, n. 5443) disciplinata dall’art. 67, II^ comma, legge fall., che, com’è noto, richiede:

1)            un atto a titolo oneroso, compiuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la precisazione che, qualora la dichiarazione di fallimento venga pronunziata, come nel caso in esame, nel corso della procedura di concordato preventivo, i termini per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare retroagiscono al momento dell'ammissione alla procedura medesima (cfr. Cass., sez. I, 27 ottobre 1995, n. 11216), essendo incontestabile che il pagamento in oggetto rientri nel periodo sospetto indicato dall’art. 67, II^ comma, legge fall.;

2)            il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori dall’atto revocando (depauperamento del patrimonio che costituisce la garanzia dei creditori), ricavato in via presuntiva dallo stato di insolvenza in cui si trovava il debitore al momento della stipula;

3)            lo stato di insolvenza, sussistente, per una sorta di presunzione assoluta (Cass. 9 novembre 1985, n. 5953) nel periodo indicato dalla legge,

4)            la conoscenza di siffatto stato in capo all’acquirente, da provare ad opera del curatore. Si richiede al riguardo la conoscenza effettiva e non meramente potenziale, pur non escludendosi il ricorso a presunzioni di tale spessore, univocità e concordanza da far presumere come inverosimile la possibilità di un’ignoranza e, nel concorso dei requisiti indicati dall’art. 2729 c.c., evidenzino l’effettiva scientia decoctionis ragionevolmente desumibile da parte di qualsiasi creditore di ordinaria avvedutezza e prudenza (Cass. 28 maggio 1997, n. 4731; Cass. 29 giugno 1981, n. 4207; Cass. 9 maggio 1991, n. 5153).

         Ciò posto, non potendo sorgere serio dubbio circa la sussistenza dei requisiti indicati ai nn. 1), 2) e 3), quanto alla prova della conoscenza in capo all’accipiens dello stato di insolvenza, la curatela ha prodotto documentazione dalla quale risultano a carico della XX una nutrita serie di protesti relativi al periodo considerato.

            Osserva questo giudice che, a parziale modifica di un pregresso orientamento estremamente rigoroso (v., tra le ultime,  Cass. 21 febbraio 1997, n. 1612), la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente affermato, con motivazione condivisibile alla quale si rinvia integralmente, che la effettiva conoscenza, da parte del creditore,  dello  stato  di insolvenza del debitore (la cui dimostrazione é onere  della  curatela), può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari, quali i  protesti  e le procedura esecutive, soprattutto quando i titoli protestati siano stati rilasciati  allo stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive siano state, ancora, dal medesimo promosse, sì da essere caratterizzati dai requisiti della  gravità,  precisione e concordanza. (Cass. 28 aprile 1998, n. 4318; Cass. 4 novembre 1998, n. 11060). Peraltro, il carattere non già di presunzione "iuris et de  iure",  bensì  di mera presunzione semplice di detti protesti ne impone una concreta e puntuale analisi, "quoad probationem", da parte del giudice  di  merito, da compiersi, in ossequio al disposto degli artt. 2727 e 2729  cod. civ., attraverso una compiuta ed approfondita valutazione di tutti gli  aspetti  della vicenda processuale a lui sottoposta, nella quale possa trovare ampio spazio ed adeguata  rilevanza  (qualora, appunto, i protesti  non  siano riferibili a titoli rilasciati  proprio  al  medesimo convenuto in revocatoria) il numero dei protesti  stessi,  la qualità dei titoli insoluti, l'ammontare  di essi, la loro collocazione cronologica, la eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del  soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale e l’eventuale organizzazione del  medesimo  (per  la differenziazione che questo può comportare in ordine alla  valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata attenuazione  dell'onere di conoscenza nei confronti del "quisque de populo" ed accentuazione  di  esso con riferimento all'operatore economico qualificato).

Tenendo presenti i summenzionati principi ed alla luce degli elementi di fatto acquisiti al processo, a parere di chi scrive nella fattispecie in esame appare insufficiente la prova fornita dall’attore circa la sussistenza dell’elemento psicologico, avuto riguardo, da un lato all’esiguità della somma oggetto del pagamento, dall’altro alla non dimostrata qualità dell’ accipiens e  natura dei rapporti relativi al credito in esame, non essendo stata data peraltro dimostrazione di una continuità di relazioni commerciali con la XX (potendo trattarsi di rapporto occasionale) e di eventuali pregressi inadempimenti o dilazioni o irregolarità nei pagamenti da parte di quest’ultima, al di là della mera affermazione circa il mancato adempimento alla scadenza pattuita. I summenzionati elementi, in difetto di dati contrari non dedotti, considerati nella loro connessione logica conducono a ritenere che quel pagamento non era idoneo a suscitare particolare attenzione o sospetto circa la solvibilità del debitore, sì da non potersi rimproverare al creditore soddisfatto di non avere controllato il bollettino dei protesti, secondo normali criteri di prudenza e perizia.

Stante la contumacia del convenuto, nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese, dovendo la curatela sopportare quelle sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 9 dicembre 1996, dall’Avv. XX, nella qualità di curatore del fallimento XX, nei confronti della ditta XX:

1)       dichiara la contumacia del convenuto;

2)       rigetta la domanda proposta dalla curatela;

3)       dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del Tribunale, addì 30 giugno 1999.

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico

(Dott. Giuseppe  Minutoli) 
depositato in cancelleria il 2 luglio 1999