Il riferimento allo spettacolo XXX si inquadra, nel contesto dell’articolo in contestazione, nell’esemplificazione della cattiva gestione dell’Ente Teatro di Messina. La circostanza per cui lo spettacolo “non sta andando bene” e “ha dovuto annullare alcune tappe della tournée” viene richiamata dal giornalista come ennesima defaillance della gestione dell’Ente predetto. Non si tratta, pertanto, di valutazioni critiche circa la qualità dell’opera artistica, ma di propalazioni di fatti obiettivi, destinate a supportare una polemica nei confronti della gestione del teatro. In questo quadro il presunto modesto successo dello spettacolo serve ad avvalorare l’assunto per cui le scelte artistiche dell’Ente Teatro avevano comportato un crollo degli abbonamenti (“spettatori in fuga”) e perdite economiche.

Il predetto riferimento ha, su un piano obiettivo, portata diffamatoria e nei confronti del querelante P.M. – legale rappresentante della società di produzione e regista del musical – e nei confronti dell’Ente Teatro Messina. Affermare che uno spettacolo ha avuto una affluenza di pubblico estremamente modesta lede indubbiamente la reputazione artistica dei soggetti che lo hanno realizzato in quanto si traduce nella diffusione di dati obiettivi che dimostrano la scarsa qualità dell’opera e il generalizzato mancato apprezzamento della stessa. Giova ribadire che nella specie il giornalista non ha formulato legittimi apprezzamenti sullo spettacolo, ma ha dato notizia di fatti obiettivi per dimostrare che in varie parti d’Italia il musical non era stato apprezzato dal pubblico.

Ciò premesso, la verità dei fatti richiamati si configura come limite della scriminante dei diritti di critica e di cronaca rispetto alla diffamazione. Nel caso in esame, tuttavia, le indagini espletate hanno dimostrato l’assoluta infondatezza di quanto riportato nell’articolo. D.D. ha scritto che lo spettacolo aveva dovuto annullare alcune tappe della tournée e che aveva abbandonato anzitempo il Teatro Smeraldo di Milano per mancanza di pubblico. L’una e l’altra circostanza trovano smentita in atti. Rispetto al cartellone previsto lo spettacolo non è stato tenuto unicamente al teatro Pedretti di Sondrio a causa, non della mancanza di pubblico, ma della valutazione dell’ente gestore circa l’eccessivo costo della rappresentazione (v. dichiarazioni di D.P.). L’annullamento ha perciò riguardato una tappa, e non “alcune tappe” della tournée, ed è avvenuto per motivi affatto diversi rispetto a quelli che il giornalista ha lasciato intendere nel suo articolo. In nessuno degli altri teatri, per contro, sono state annullate repliche. Per quanto riguarda il teatro Smeraldo risulta che lo spettacolo è rimasto in cartellone dal 13 ottobre al 7 novembre 1998 (v. dichiarazioni di D.P.) con prolungamento di una settimana rispetto al tempo originariamente previsto. D.D. ha affermato che, non rinvenendo sul sito Internet ufficiale dello spettacolo il riferimento alla data finale, aveva ritenuto che lo spettacolo fosse “a data aperta” e, pertanto, aveva “dedotto che la limitata affluenza di pubblico ha impedito un’ulteriore prosecuzione del musical oltre il 31.10.1998”. L’assunto è privo di logica consistenza. Il riferimento all’abbandono “prima del tempo, per mancanza di pubblico”, come espresso nell’articolo, presupponeva che una data finale fosse stata stabilita e che l’insuccesso dello spettacolo avesse determinato l’annullamento delle repliche già previste. Se, invece, come afferma lo stesso indagato, una data finale non era prevista, si potrà ampiamente e legittimamente argomentare sul numero degli spettatori che hanno assistito al musical, ma in nessun caso si potrà parlare di “abbandono” della piazza prima del tempo. Rimane, pertanto, del tutto irrilevante stabilire se, a fronte della capienza del teatro Smeraldo, lo spettacolo abbia o meno registrato un successo di pubblico. Comunque sia stata valutata l’affluenza da parte dei gestori dei teatri, dato indiscutibile è che non una replica è stata cancellata per mancanza di pubblico tantomeno al teatro Smeraldo di Milano.

I fatti propalati dal giornalista, in conclusione, appaiono obiettivamente diffamatori, mentre la loro assoluta difformità dal vero impedisce di ravvisare nella fattispecie le scriminanti del diritto di critica e di cronaca.

P. Q. M.

Visti gli artt.. 409, co. 5 c.p.p.

Non accoglie la richiesta di archiviazione e ordina la restituzione degli atti al P.M., disponendo che, entro dieci giorni, formuli l’imputazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al P.M., per la notifica agli indagati, ai loro difensori e alla parte offesa e per quant’altro di competenza.

Messina, li 27 dicembre 1999

IL GIUDICE

(dott. Alfredo Sicuro)

Depositata in Cancelleria il _______________