Il 12 maggio 1999 G.A., militare della Guardia di Finanza, riferiva al proprio superiore di aver appreso dal figlio di tredici anni, che un individuo non identificato era solito adescare i minori davanti alla scuola media XXX, offrendo loro somme di denaro.

Trasmessa la predetta relazione al Procuratore della Repubblica, il 18 giugno 1999 veniva sentito G.A. il quale spiegava che alcuni suoi compagni di scuola gli avevano raccontato che un uomo – che viaggiava a bordo di una XXXX – era solito invitare a casa sua i ragazzi per mostrare loro film pornografici. A detta del minore della vicenda era stato informato il vicepreside della scuola, prof. V.G..

V.G., sentito il 18 giugno 1999, dichiarava che un tale C.G., conoscente di M.G., applicato di segreteria in servizio nella scuola media, nel 1998 era stato autorizzato a riprendere i lavori di drammaturgia degli allievi. Allorché i docenti avevano manifestato insofferenza per la presenza del C.G. durante le ore di lezione e si erano diffuse voci circa l’abitudine del predetto di dare passaggi in macchina ai ragazzi e di mostrar loro film pornografici, l’autorizzazione suddetta era stata revocata e all’odierno imputato non era stato più consentito l’accesso all’istituto.

Nel corso della perquisizione del 7 luglio 1999 venivano rinvenute e sequestrate nell’abitazione del prevenuto cinque videocassette, di cui due pornografiche e tre riproducenti le recite dei ragazzi.

Nel prosieguo delle indagini venivano sentiti alcuni dei minori ritenuti oggetto delle attenzioni del C.G.. Costoro riferivano in maniera sostanzialmente concorde che, invitati dall’imputato, si erano recati varie volte a casa sua, sempre in gruppo, a vedere film pornografici. Nel corso della visione l’imputato era solito masturbarsi, imitato da alcuni dei minori.

Sulla scorta di tali risultanze investigative, in data 21 luglio 1999 il P.M. chiedeva l’applicazione nei confronti di C.G. della misura della custodia in carcere ipotizzando il reato di cui agli artt. 609-quater n. 1 e 609-septies n. 2 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 11 c.p.  Con ordinanza del 26 luglio 1999 il G.I.P. rigettava la richiesta, escludendo la gravità indiziaria con riferimento alle ipotizzate aggravanti e ritenendo conseguentemente non procedibile l’azione per mancanza di querela.

In data 16 maggio 2000 il P.M. depositava richiesta di rinvio a giudizio, qualificando il fatto negli stessi termini già oggetto della richiesta di misura cautelare. All’udienza preliminare dell’11 luglio 2000, C.G., contumace ma rappresentato dal suo difensore e procuratore speciale, chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Ammesso il rito in conformità della richiesta e udite le conclusioni delle parti, questo giudice emetteva un’ordinanza con la quale restituiva gli atti al P.M., ritenendo che il fatto emergente dagli atti consistesse in atti sessuali in presenza di minorenni e fosse diverso da come contestato.

In data 25 ottobre 2000 il P.M. emetteva decreto di citazione a giudizio davanti al giudice monocratico, rubricando il reato di cui al capo B) in epigrafe, qualificato ai sensi dell’art. 609-quinques c.p. All’udienza dibattimentale del 23 gennaio 2001, decidendo su una richiesta di applicazione pena avanzata dall'imputato, il giudice disponeva la restituzione degli atti al P.M., ritenendo il reato diverso da come contestato in quanto il prevenuto, oltre a compiere atti sessuali in presenza dei minori, avrebbe costretto questi ultimi a compierli su se stessi.

In data 2 febbraio 2001 il P.M. depositava “atto di imputazione” recante la rubrica trascritta in epigrafe. All’odierna udienza preliminare l’imputato, sempre a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, formulava una nuova richiesta di giudizio abbreviato. Disposto in conformità, questo giudice, in esito alla discussione, emetteva la presente sentenza dando lettura del dispositivo.

I minori, tutti infraquattordicenni all’epoca dei fatti, escussi nel corso delle indagini preliminari hanno fornito indicazioni sostanzialmente coincidenti che consentono di ricostruire con chiarezza che tipo di condotta abbia tenuto C.G. nei loro confronti.

Tutti hanno riferito di essersi recati in casa dell’imputato, per una o più volte, spontaneamente, sempre insieme ad altri coetanei, per vedere film pornografici. Poco dopo l’inizio del film il prevenuto iniziava a  masturbarsi e i ragazzi lo imitavano. In questi termini il fatto deve ritenersi pienamente provato perché emerso in maniera concorde da testimoni sicuramente disinteressati e riscontrato dal rinvenimento delle cassette pornografiche poi sottoposte a sequestro.

Dalle medesime dichiarazioni emerge, tuttavia, che C.G. non ha mai toccato i minori, né si è fatto toccare da questi. Nessuna delle persone escusse, infatti, ha affermato la circostanza, mentre si rinvengono in atti esplicite smentite al riguardo. Così E., su specifica domanda della P.G., ha affermato in maniera inequivoca: “Il C.G. non toccava nessuno; si limitava solo a masturbarsi e basta”. Analogamente, F. ha escluso di essersi mai fatto masturbare dal prevenuto.

Allo stesso modo da escludere è che il C.G. abbia sollecitato i minori ad atti di autoerotismo altrimenti che provocando la loro eccitazione con la visione degli spettacoli pornografici ed esibendo la propria masturbazione. L’unico dei testi ad avere attribuito all’imputato un’attività suscettibile di essere considerata come “induzione” a compiere atti sessuali è S. il quale sostiene di essersi determinato alla masturbazione collettiva “dopo che lui ci ha convinto”. Il S., però, non spiega in che modo l’imputato avrebbe effettuato tale opera di convincimento, esclusa da tutti gli altri i quali, più plausibilmente, attribuiscono tali pratiche di autoerotismo di gruppo all’eccitazione provocata dalla situazione creatasi (v. dichiarazioni di C.) e riducono l’incoraggiamento da parte del C.G. al “tacito silenzio” (v. dichiarazioni di F.).

Così ricostruita la condotta dell’imputato, è da escludere che il fatto possa essere qualificato ai sensi dell’art. 609-quater c.p. Detta norma sanziona colui che “compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici”, prescindendo da qualsiasi forma di costrizione o violenza. C.G. non ha compiuto atti sessuali con alcuno dei ragazzi che hanno visitato la sua abitazione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale che a questo giudice appare più coerente con il quadro complessivo delle norme in tema di libertà sessuale, “nella definizione di atto sessuale ... rientra  ogni comportamento che, nell’ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia  manifestazione dell’intento di dare soddisfacimento all'istinto, collegato  con  i  caratteri  anatomico  genitali  dell'individuo. Ne deriva che la condotta deve consistere, quantomeno, in toccamenti di quelle parti del corpo altrui suscettibili  d'essere    nella normalità dei casi – oggetto dei prodromi diretti al conseguimento della  piena  eccitazione  o dell'orgasmo” (così Cass. 11 novembre 1996, Rotella). Ciò che deve essere valorizzato in questo contesto è che non vi può essere atto sessuale senza una relazione fisica interpersonale. L’assunto è agevolmente desumibile dal tenore letterale della disposizione dell’art. 609-quater c.p. (“compie atti sessuali con persone”), laddove si fa esplicito riferimento a una condotta dell’agente che si estrinseca direttamente, e su un piano necessariamente fisico, su quella della persona offesa. Cosa che nella specie non è manifestamente avvenuta. È da rilevare, peraltro, che la condotta descritta dalla norma in esame, a differenza di quanto prevede l’art. 609-bis, non contempla l’induzione del minore a subire atti sessuali. Il che fornisce una ulteriore conferma dell’assunto per cui, senza contatto tra agente e minorenne, il reato di cui all’art. 609-quater c.p. non è configurabile.

Da escludere è del pari che il prevenuto abbia indotto o costretto i minori a compiere atti sessuali su se stessi, realizzando un comportamento suscettibile di essere inquadrato nel co. 2 dell’art. 609-bis c.p. “L’induzione  punibile, attuata mediante  l’abuso nei confronti del soggetto che si trovi in stato di inferiorità  fisica  o  psichica, non si configura come attività di persuasione,  cui  corrisponde  la volontaria adesione del soggetto più  debole,  bensì  come  vera e propria sopraffazione nei confronti della  vittima;  la  quale non è in grado di aderire perché convinta, ma  soggiace  al  volere  del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione  delle  sue  voglie” (così Cass. 28 febbraio 1997, Masu). Si richiede, perciò, un comportamento che, facendo leva su una situazione di inferiorità psichica quale potrebbe essere quella di un soggetto giovane, finisce per consistere in una coartazione della altrui volontà. Da quanto sopra esposto emerge, invece, con estrema chiarezza, che C.G. non ha fatto altro che creare, attraverso la visione degli spettacoli pornografici e la propria masturbazione pubblica, una situazione che ha eccitato i minori i quali, rispondendo a una pulsione naturale, si sono spontaneamente lasciati andare, imitando l’adulto, all’autoerotismo. Che ciò abbia provocato anche l’eccitazione sessuale del C.G. è irrilevante in quanto, come si è ripetutamente osservato, il prevenuto nulla ha fatto per realizzare quella “vera e propria sopraffazione” della quale parla la giurisprudenza sopra citata. Risulta, del resto, da alcune delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che alcuni dei ragazzi non avevano partecipato al rito collettivo (v. dichiarazioni di E.) o addirittura, poiché non interessati alla cosa, si erano allontanati (v. dichiarazioni di F.), senza che l’imputato abbia fatto alcunché per indurli o costringerli alla masturbazione o quantomeno per convincerli a rimanere insieme agli altri.

L’unica condotta ascrivibile all’imputato, allora, consiste nell’aver compiuto, su se stesso, atti sessuali in presenza di persone infraquattordicenni, integrando in pieno l’ipotesi di reato di cui all’art. 609-quinques c.p. Poiché tale condotta è esattamente descritta nei capi di imputazione in epigrafe, è possibile una riqualificazione dei fatti, con unificazione delle due rubriche, per pronunciare condanna del prevenuto per il reato sopra indicato. Sembra, infatti, indiscutibile che C.G., nelle varie occasioni riferite dai minori, ha dato luogo alla masturbazione, subito dopo aver inserito la videocassetta pornografica, con lo scopo di far assistere il suo improvvisato pubblico, traendo eccitazione sia dalla presenza di altre persone, sia dalla visione della masturbazione dei minori, inevitabilmente sollecitata dalla situazione così creata.

Manifestamente insussistenti sono tutte le aggravanti contestate. C.G. non aveva alcun rapporto con la scuola media XXX. Sfruttando l’amicizia di una persona che lavorava nell’istituto, per scopi suoi, con ogni probabilità da ricollegare alle sue tendenze sessuali, si era fatto autorizzare a riprendere le recite degli alunni. Per questa ragione aveva la possibilità di accedere all’istituto e di venire in contatto con i ragazzi. Ne consegue che egli non ha abusato né di relazioni di ufficio, né di prestazioni d’opera, per la semplice ragione che tali relazioni risultano indiscutibilmente insussistenti alla luce delle inequivoche affermazioni di V.G.. Neppure è sostenibile che i minori fossero affidati all’imputato per ragioni di istruzione o di educazione in quanto, comunque si voglia considerare l’autorizzazione ricevuta, C.G. aveva la facoltà unicamente di riprendere con una telecamera gli allievi e non certamente di interferire o supportare l’attività didattica.

Non sono concedibili al C.G. le attenuanti generiche in quanto il precedente per reati contro il patrimonio e le modalità complessive del fatto, caratterizzato da una reiterazione di condotte analoghe in un lasso temporale relativamente breve, costituiscono elementi che inducono a una sfavorevole valutazione della personalità del prevenuto, senza alcun contrappeso di segno positivo emergente dagli atti.

I vari episodi accertati possono essere unificati nella continuazione, essendo stati posti in essere secondo identiche modalità, nei confronti di soggetti appartenenti alla stessa cerchia e nello stesso contesto temporale.

Valutati comparativamente tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., con particolare riferimento al citato precedente penale, alle modalità e alle conseguenze del fatto, alla natura degli atti sessuali esibiti, alla reiterazione della condotta, alle modalità attraverso le quali il prevenuto si è avvicinato all’ambiente della scuola, si stima pena equa quella di mesi sei di reclusione (p.b. mesi otto, aumentata a mesi nove per la continuazione, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato).

Tenuto conto della effettiva offensività del fatto anche in rapporto al precedente non specifico, al C.G. può essere concessa la sospensione condizionale della pena, nell’auspicio che la presente vicenda giudiziaria costituisca nei suoi confronti uno stimolo per un maggiore controllo delle pulsioni sessuali e prevenga, per tal via, ulteriori manifestazioni criminali.

Ai sensi dell’art. 609-nonies c.p., alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla curatela.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

Dichiara C.G. responsabile dei reati ascrittigli in rubrica, qualificati ai sensi dell’art. 609-quinquies c.p., e, così modificate e unificate le originarie imputazioni, escluse tutte le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visto l’art. 609-nonies c.p.

Dichiara l’imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela.

Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Messina li 3 luglio 2001

                                                              IL GIUDICE

    (dott. Alfredo Sicuro)