In data 19 ottobre 1997 veniva pubblicato sul quotidiano <quotidiano> un articolo a firma di S.L. intitolato “L’accusa: un’associazione che ha fatturato parecchi miliardi”. La notizia contenuta nell’articolo afferiva a una richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro nei confronti di L.G., nella sua qualità di Assessore al Turismo della Regione Calabria, e altre sedici persone per i reati di associazione per delinquere, abuso d’ufficio e altro. In seguito a querela del L.G., esperite le indagini preliminari, il P.M. rubricava a carico dell’articolista e di C.A., direttore responsabile del quotidiano, i reati indicati in epigrafe.
Il reato sub A) è insussistente. È, in effetti, pacifico che nel momento in cui la notizia è stata pubblicata sul quotidiano non era stato notificato ad alcuno degli indagati l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare con allegata la richiesta di rinvio a giudizio che il giornalista ha sintetizzato. Secondo quanto risulta dagli atti, infatti, la richiesta è stata depositata l’11 ottobre 1997 e il G.I.P. ha fissato l’udienza il successivo 13 ottobre, ma solo il 15 novembre, quasi un mese dopo l’articolo di che trattasi, la Cancelleria ha predisposto l’avviso ex art. 419 c.p.p. Anche prima della notifica, tuttavia, la richiesta di rinvio a giudizio non può considerarsi atto coperto da segreto investigativo. L’art. 329 c.p.p. stabilisce che “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. La richiesta di rinvio a giudizio si pone, ai sensi dell’art. 405, co. 1 c.p.p., come atto di chiusura dell’indagine preliminare e, di conseguenza, nel momento stesso in cui viene depositata nella Cancelleria del G.I.P. fa venir meno il segreto su tutti gli atti di indagine, ivi inclusa, ovviamente, se stessa. Siffatta richiesta, inoltre, a rigore, non rappresenta un “atto di indagine” e non è pertanto, anche per questa ragione, coperta da segreto. Potrebbe sussistere, invece, il divieto di pubblicazione ex art. 114 c.p.p. Anche tale norma, tuttavia, conformemente alla sua ratio, agevolmente desumibile dal suo esame complessivo e dai lavori preparatori del codice, riguarda atti suscettibili di lettura o acquisizione dibattimentale e non tutti gli atti esistenti nel fascicolo (v. Cass. 2 marzo 1990, Cavalieri). Lo scopo del divieto di pubblicazione è, infatti, quello di assicurare che la conoscenza di tali atti da parte del giudice del dibattimento avvenga solo all’interno del processo. Tant’è che, man mano che il procedimento si sviluppa, il divieto assume portata via via minore fino a cessare del tutto. Nel caso della richiesta di rinvio a giudizio un’esigenza di tal genere manca in radice, trattandosi di atto che, per la parte contenente i capi di imputazione deve necessariamente essere conosciuto dal dibattimento, per l’eventuale parte motiva può sempre avere ingresso nel giudizio nel contesto dell’esposizione introduttiva o sotto forma di memoria. L’art. 114, co. 7 c.p.p., per altro verso, chiarisce che il divieto di pubblicazione afferisce all’atto in sé e non al suo contenuto. Anche sotto questo profilo, pertanto, una pubblicazione che, come nella specie, dia conto dell’intervenuta richiesta di rinvio a giudizio, chiarendo le ragioni che la supportano dal punto di vista dell'accusa, non viola il divieto di pubblicazione.
Riguardo alla diffamazione, contestata al giornalista e al direttore responsabile in concorso, ritiene questo giudice che il reato sia scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca. La notizia contenuta nell’articolo non è rappresentata dalla commissione da parte di L.G. e degli altri dei fatti riportati nella richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, ma dall’esistenza stessa di tale richiesta. Il giornalista, cioè, ha informato i suoi lettori che determinate persone erano state accusate di specifici reati, spiegando nel contempo il contenuto dell’accusa quale emergeva dalla lettura dei capi di imputazione e dall’elencazione delle fonti di prova contenuta nel corpo dell’atto. Nel contempo egli si è preoccupato di chiarire che i fatti così esposti, lungi dall’essere stati definitivamente accertati, dovevano ancora essere vagliati da un giudice (“È bene precisare tuttavia che l’indagine è nella fase preliminare e si tratta per ora solo di ipotesi investigative che dovranno essere vagliate dal giudice per le indagini preliminari Nicola Durante”). In questi termini la notizia era certamente vera. Era vero cioè che il P.M. aveva depositato una richiesta di rinvio a giudizio contro le persone nominate nella pubblicazione, accusate dei fatti esposti per riassunto dal giornalista. Altro profilo, naturalmente, è la verifica dell’effettiva responsabilità di costoro nei medesimi fatti. Su tale aspetto, tuttavia, l’articolo non si pronuncia, limitandosi a dare legittima e doverosa notizia dell’esistenza di un’accusa. Notizia di certo interesse pubblico, tenuto conto che l’inchiesta coinvolgeva politici, chiamati a rispondere di fatti commessi nell’esercizio di funzioni pubbliche. Diversamente da quanto riportato in rubrica, infine, non si riscontrano commenti “tendenziosi e sfavorevoli” nei confronti del querelante. Il tono dell’articolo è in linea con uno stile giornalistico neppure aggressivo. Anche ammesso che dalla costruzione di certe frasi possa desumersi un convincimento personale del giornalista della fondatezza dell’accusa veicolata dalla citata richiesta di rinvio a giudizio, ciò non inficerebbe il significato dell’informazione fornita, chiaramente identificabile, per tutto quanto esposto, nel fatto storico di un’accusa ancora da sottoporre a un vaglio preliminare. S.L. e C.A., in conclusione, per tutto quanto esposto, vanno prosciolti dall’imputazione sub B) perché il fatto non costituisce reato, avendo esercitato il diritto di cronaca.
P.
Q. M.
Visto l’art.
425 c.p.p.
Dichiara non
doversi procedere nei confronti di S.L. per il reato di cui al capo A) perché
il fatto non sussiste e nei confronti di entrambi gli imputati per
l’imputazione di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato.
Messina li 6 ottobre 1998
IL GIUDICE
(dott. Alfredo Sicuro)