Intorno alle 12,55 del 12 novembre 1999 agenti della Squadra mobile della Questura di Messina intervenivano nella filiale della Banca di Roma sita in via Garibaldi a Messina, ove era stato segnalato un tentativo di rapina. Sul posto sentivano alcune delle persone presenti le quali riferivano quanto accaduto nei minuti precedenti.
In particolare, A.R., cliente della banca, dichiarava che, intorno alle 12,15, uscendo dall’istituto, aveva notato un giovane dall’atteggiamento sospetto che si guardava freneticamente intorno. A breve distanza, un altro giovane stava calzando o togliendo un passamontagna. Per timore si essere coinvolta si era allontanata senza assumere alcuna iniziativa.
M.R.E., altra cliente, riferiva di aver notato, intorno alle 12,45 dello stesso giorno, davanti all’istituto e nei pressi della propria autovettura un giovane seduto su un ciclomotore. Poco dopo, un altro giovane era sopraggiunto e, immediatamente salito sullo stesso mezzo, si era dileguato insieme al primo.
R.S., direttore della suddetta filiale, dichiarava che, nel medesimo contesto di tempo sopra indicato, alcuni clienti avevano segnalato al personale della banca la presenza all’esterno di un individuo travisato con una calzamaglia. A questo punto erano state allertate le forze di polizia e bloccate le porte a consenso.
Be.G., gestore di un distributore di carburante sito nei pressi della banca, sosteneva di aver notato due giovani a bordo di un ciclomotore che, con fare sospetto, lanciavano occhiate in direzione e del distributore e della banca. Dopo circa cinque minuti i due erano ritornati in compagnia di altri due giovani anch’essi a bordo di un motociclo. Successivamente la prima coppia di giovani si era accostata nei pressi della banca. In un contesto temporale pressoché contiguo aveva appreso che era in corso un tentativo di rapina in danno della Banca di Roma.
Visionando la registrazione dell’impianto a circuito chiuso della filiale, gli operanti ritenevano di individuare in B.G. la persona avvicinatasi alle porte, la quale aveva indossato e successivamente tolto un passamontagna.
Intorno alle 16 dello stesso 12 novembre, B.G. veniva notato a bordo di un ciclomotore condotto da un giovane successivamente identificato per l’odierno imputato I.S.. I due non si fermavano all’alt intimato loro dagli operanti e venivano raggiunti dopo un breve inseguimento.
In sede di dichiarazioni spontanee, non confermate alla presenza del difensore, B.G. ammetteva di aver perpetrato il tentativo di rapina insieme a una persona che non intendeva nominare, utilizzando un taglierino precedentemente acquistato. Sulle ragioni della mancata consumazione del reato sosteneva che, dopo che il suo complice aveva già indossato il passamontagna, quando anche lui stava per farlo, si era reso conto “che le porte della banca non si aprivano, per cui abbiamo destistito e, viste le difficoltà incontrate, per paura di essere presi, siamo fuggiti, separandoci immediatamente per vie diverse”. Sosteneva, inoltre, di aver incontrato I.S. poco prima del fatto e di essersi nuovamente incontrato con questo nel corso del pomeriggio. Aveva invitato l’amico a riferire, in caso di controlli, che era rimasto insieme a lui per tutto il corso della giornata. Circostanza quest’ultima, effettivamente confermata da I.S., in sede di dichiarazioni spontanee.
Con ordinanza del 23 novembre 1999 a B.G. veniva applicata la misura della custodia in carcere, successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari, quindi revocata in data 30 giugno 2000.
In data 26 aprile 2000 il P.M. depositava richiesta di rinvio a giudizio di B.G. e I.S. quali concorrenti nei reati in epigrafe. All’udienza del 27 giugno 2000 B.G. chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Stralciata la posizione di I.S., questo giudice disponeva in conformità e, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, disponeva l’audizione testimoniale, ai sensi dell’art. 441, co. 5 c.p.p., di M.R.E. e R.S.. All’odierna udienza, sentiti i predetti testimoni, P.M. e difensori concludevano come in atti e questo giudice pronunciava la presente sentenza dando lettura del dispositivo.
Risulta con certezza dagli elementi disponibili che, intorno alle 12,50 dell’11 novembre (le imprecise dichiarazioni dei testimoni circa l’ora del fatto sono superabile sulla scorta dell’indicazione oraria registrata dall’impianto a circuito chiuso), B.G. si è portato nei pressi della sopra citata filiale della Banca di Roma in compagnia di un altro giovane e che, ivi giunto, ha indossato un passamontagna, salvo toglierlo subito dopo senza neppure tentare di fare ingresso nell’istituto. In sede di dichiarazioni spontanee l’imputato ha sostenuto, come detto, di non essere entrato nella banca a causa della mancata apertura delle porte a consenso. Il che appariva in linea con quanto affermato da R.S. nell’immediatezza del fatto. Questi, infatti, aveva dichiarato che, ricevuta la segnalazione da alcuni clienti della presenza di rapinatori che tentavano di introdursi nel locale, aveva ordinato il blocco delle porte. Tale operazione poteva aver determinato l’ostacolo che il B.G. sostiene di aver riscontrato al momento di entrare nella banca. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso dell’odierna udienza, tuttavia, tale ricostruzione deve ritenersi errata. R.S. ha chiarito che la chiusura delle porte a consenso era stata effettuata subito dopo che una cliente, uscendo, aveva segnalato dei movimenti anomali. Non ha potuto, in ogni caso, riferire alcunché circa un tentativo di intrusione da parte dei rapinatori.
L’elemento certo che esclude l’esistenza di un movimento di questo genere proviene, tuttavia, da M.R.E. Questa ha dichiarato che, non appena uscita dalla banca, aveva notato una persona vicina alla sua autovettura. Temendo che la stessa intendesse sottrarle il mezzo, aveva gridato, provocando la fuga dello sconosciuto, subito raggiunto dal complice. Posto che tutto ciò è avvenuto in stretta contiguità temporale con l’uscita dalla banca della M.R.E., è evidente, innanzitutto, che la fuga dei due giovani è avvenuta prima della chiusura delle porte a consenso. Dette porte, infatti, erano certamente aperte nel momento in cui la teste le ha utilizzate per uscire e B.G. e il suo complice, fuggiti alla vista della M.R.E., non hanno certamente tentato di forzarle per come espressamente affermato dalla teste. D’altra parte è proprio l’urlo di quest’ultima ad aver messo sull’avviso gli impiegati della banca e provocato la chiusura delle porte a consenso. Tant’è che la M.R.E., nelle dichiarazioni del 12 novembre 1999, aveva espressamente affermato di non essere riuscita a rientrare nel locale per il blocco delle porte.
In secondo luogo, alla luce della predetta ricostruzione, deve ritenersi che i due abbiano desistito dall’azione – in particolare togliendo il passamontagna già indossato e allontanandosi dalla banca – prima ancora di essere notati dalla M.R.E.. Dalla videocassetta in atti risulta che, in un arco temporale di pochissimi secondi (dalle 13.54.26 alle 13.54.34), uno dei giovani ha calzato un passamontagna avvicinandosi alla banca, ha tolto il cappuccio e si è allontanato velocemente insieme al complice in direzione della strada. È a questo punto che la M.R.E. ha notato uno dei due, probabilmente intento ad avviare il ciclomotore e subito raggiunto dall’altro. A.R., del resto, è certamente uscita dalla banca subito prima della M.R.E. tanto che, essendosi allontanata subito dopo aver notato l’individuo calzare o togliere il passamontagna, non ha colto alcuna delle fasi successive della vicenda.
L’identificazione di uno dei responsabili del fatto nell’odierno imputato deve ritenersi certa alla luce del riconoscimento effettuato dagli operanti attraverso la visione della videocassetta, non inficiato da alcun elemento in atti e suffragato dalle ammissioni del prevenuto.
Sembra dunque chiaro che B.G., dopo una probabile perlustrazione della zona alla ricerca dell’obiettivo migliore per una rapina (v. dichiarazioni di Be.G.), prescelta a tal fine la Banca di Roma, si è portato nei pressi dell’istituto salvo desistere dal portare a termine il delitto per ragioni non emergenti dagli atti, ma che certamente non sono rappresentate da un intervento esterno (allarme dato dalla M.R.E. o dalla A.R.) o dal blocco delle porte al consenso.
Provato deve, del pari, ritenersi che, nel frangente descritto, B.G. avesse con sé un taglierino da utilizzare come arma nella perpetrazione della rapina. La circostanza, coerente con il quadro complessivo dei fatti, è stata ammessa dall’imputato nelle dichiarazioni spontanee delle 11,30 del 13 novembre 1999, non confermate davanti al difensore, ma mai ritrattate nelle fasi successive. La giurisprudenza anteriore alla l. 479/99 affermava in maniera costante che le dichiarazioni spontanee dell’imputato, utilizzabili nel dibattimento solo nei limiti stabiliti dall’art. 350, co. 7 c.p.p., lo sono pienamente nel giudizio abbreviato in quanto tale scelta processuale “implica la rinuncia a sollevare eccezioni sulla ritualità degli atti in base ai quali è documentato, anche se trattasi di atti compiuti dalla polizia giudiziaria che non sarebbero di per sé utilizzabili in eventuale accertamento dibattimentale” (così Cass. 31 gennaio 1997, Pedullà. Cfr. Cass. 8 gennaio 1997, Zotka; Cass. 20 aprile 1994, Mazzaraco; Cass. 21 settembre 1993, Hrichi). Non pare in proposito che le recenti innovazioni legislative giustifichino una diversa interpretazione. L’unico problema nasce da un inciso contenuto nel comma 5 dell’art. 438 c.p.p. laddove, indicando i presupposti per l’ammissione del giudizio abbreviato subordinato, si dice che il giudice deve tenere conto degli atti “già acquisiti ed utilizzabili”. Sembra, tuttavia, evidente che tale categoria di utilizzabilità non può coincidere con quella che conduce alla rilevanza dibattimentale della fonte di prova. Diversamente si verrebbe a svuotare di qualsiasi significato l’intero rito abbreviato che, in ultima analisi, si risolve nell’attribuzione di dignità di prova ad atti che nel dibattimento non potrebbero averla in alcun modo. L’utilizzabilità va invece riguardata in relazione alle norme sull’udienza preliminare, richiamate espressamente dall’art. 441, co. 1 c.p.p. e implicitamente da tutte le disposizioni che fanno riferimento al fascicolo trasmesso ex art. 416, co. 2 c.p.p. Ne consegue che le dichiarazioni spontanee, legittimamente acquisite ex art. 350, co. 7 c.p.p., sono pienamente utilizzabili anche se non confermate alla presenza del difensore.
Rispetto al fatto così accertato va valutata la configurabilità del tentativo punibile. Com’è noto il codice vigente, superando la distinzione del codice Zanardelli tra atti preparatori e atti esecutivi, sanziona a titolo di tentativo tutti gli atti diretti univocamente alla commissione del reato, purché idonei alla perpetrazione di questo. Nel caso in esame l’attività posta in essere dal B.G. era certamente idonea: egli e il suo complice sono giunti sulla soglia della banca, attrezzati in maniera adeguata per la commissione del delitto e con il sicuro intento di porre in essere la rapina. Il fatto stesso che essi siano stati ripresi dall’impianto di videoregistrazione a circuito chiuso, puntato sul tratto di marciapiede prospiciente l’ingresso dell’istituto, elimina ogni possibile discussione circa l’univocità del comportamento dei prevenuti in funzione dell’esecuzione del delitto. Un comportamento siffatto era idoneo, secondo una valutazione ex ante, fatta al momento in cui essi si sono avvicinati alla banca come sopra attrezzati, a determinare una situazione di pericolo concreto per l’interesse protetto. Sono dunque integrati, a tutti gli effetti, gli estremi del tentativo punibile. La giurisprudenza, con riferimento a una situazione identica a quella oggi in esame, ha affermato: “Anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, cioè quando abbia la capacità, valutabile ex ante, di raggiungere il risultato prefisso, in relazione alle circostanze del caso, e sia inoltre univocamente diretto alla consumazione del reato (nella specie, si è ritenuto che sia configurabile il tentativo di rapina quando l'agente viene sorpreso con armi, o altri strumenti idonei a commettere tale delitto nell'approssimarsi a una banca, ed esiste la prova, desumibile anche dalla sua confessione, che egli intendeva commettere una rapina ai danni della stessa banca)” (così Cass. 7 febbraio 1992, Mazza)
Ricorre, tuttavia, nella fattispecie l’ipotesi della desistenza volontaria di cui all’art. 56, co. 3 c.p. È bene ricordare che tale figura viene generalmente considerata come una causa di non punibilità che, innestandosi su un’azione penalmente rilevante per avere già raggiunto gli estremi del tentativo, ne esclude l’antigiuridicità per effetto di un comportamento susseguente (v. Cass. 3 marzo 1998, Bakhshkon). Ricorre la desistenza allorché l’agente, pur avendo la possibilità di proseguire l’azione e di portare a consumazione il reato, sceglie di abbandonare il proposito criminoso: “Pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell'agente menomandone la libera determinazione” (così Cass. 8 aprile 1997, Sannino).
Nel caso in esame non è in alcun modo dimostrabile che la determinazione di B.G. di abbandonare il proposito criminoso sia stata influenzata da fattori esterni che abbiano significativamente inciso sulla sua scelta. Come si è detto, è da escludere che l’allarme dato dalla M.R.E. o la chiusura delle porte a consenso abbiano influenzato tale decisione perché questa era stata sicuramente già assunta in precedenza. L’ipotesi che emerge dagli atti, e che R.S. ha ribadito nel corso dell’odierna udienza, è quella per cui, di fronte all’imprevisto affollamento della filiale, i rapinatori si siano spaventati e abbiano deciso di abbandonare l’azione. In cosa consistesse in concreto l’anomalia dell’affollamento di cui si discute, tuttavia, non emerge in alcun modo dagli atti che non consentono a questo giudice di apprezzare se e come tale situazione abbia inciso sulla volontà dei prevenuti. Lo stesso B.G., nelle sue dichiarazioni spontanee, ha ricondotto la desistenza al blocco delle porte a consenso – circostanza da escludere alla luce dei dati obiettivi sopra richiamati – senza fare alcun riferimento ad altri fattori. L’unico elemento che va valutato è, allora, che, pochi attimi prima di fare ingresso all’interno della banca, l’imputato e il suo complice hanno abbandonato l’azione, senza che le ragioni di tale comportamento siano compiutamente apprezzabili. A tutto concedere, del resto, quale che fosse la presenza di clienti nell’istituto, non emergendo in alcun modo che i prevenuti abbiano colto la contemporanea presenza di soggetti armati o di forze di polizia, la desistenza, anche se eventualmente non spontanea, è stata comunque volontaria, poiché la situazione di fatto esistente lasciava ampio margine ai prevenuti per una determinazione in un senso o nell’altro. L’eventuale dubbio sui presupposti dell’esimente, in ogni caso, determinerebbe allo stesso modo l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, co. 3 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 56, co. 3 c.p., la desistenza volontaria comporta la non punibilità del tentativo e la condanna per i soli atti compiuti ove questi costituiscano autonomo reato. Poiché, a parte la detenzione del taglierino, nessun illecito di rilevanza penale diverso dal tentativo di rapina è ravvisabile nel comportamento posto in essere da B.G. e dal suo complice, la conseguenza della decisione di cui sopra è l’assoluzione del prevenuto. Non può essere accolta la richiesta del P.M. di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, trattandosi di misura non prevista dalla legge per il caso di cui si discute. L’applicazione di una misura di sicurezza è prevista dall’art. 49, co. 4 c.p. per l’ipotesi del tentativo inidoneo che è situazione del tutto diversa da quella in esame, caratterizzata da un tentativo idoneo e da una desistenza volontaria.
Per le ragioni sopra esposte, sulla base della sua stessa confessione, B.G. va invece dichiarato responsabile del reato sub B). Corretta è, infatti, la qualificazione di tale fatto ai sensi dell’art. 4 l. 110/75, avendo il prevenuto portato fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo e anzi per un motivo illecito, uno strumento da taglio (il taglierino del quale ha parlato) idoneo all’offesa alla persona.
Tenuto conto dei precedenti penali dell’imputato e dei motivi del delinquere non sono concedibili, con riferimento al reato per il quale si pronuncia condanna, le attenuanti generiche. Tali attenuanti non vanno concesse neppure in relazione alla confessione resa nel corso delle citate dichiarazioni spontanee in quanto la mancata successiva conferma costituisce elemento di segno negativo nella prospettiva in esame e, in rapporto con gli altri dati evidenziati, non consente di ravvisare una situazione rilevante ai fini e per gli effetti dell’art. 62-bis c.p.
Il contesto nel quale la detenzione del taglierino è avvenuta e i motivi della stessa impediscono di ritenere l’ipotesi lieve di cui all’art. 4, co. 3°, seconda parte l. 110/75.
Valutati comparativamente tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., con particolare riferimento ai precedenti del B.G., al suo comportamento processuale, alla natura dello strumento oggetto della contestazione, alle circostanze del fatto, si stima pena equa quella di mesi due di arresto e £. 200.000 di ammenda (p.b. mesi tre e £. 300.000, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato).
I precedenti penali del prevenuto ostano alla concessione della sospensione condizionale della pena.
La videocassetta in sequestro può essere restituita all’istituto bancario previa estrazione di copia.
P.
Q. M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.
Dichiara B.G. responsabile del reato ascrittogli al capo B) della rubrica e lo condanna alla pena di mesi due di arresto e £. 200.000 di ammenda, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 442 e 530 c.p.
Assolve B.G. dall’imputazione ascrittagli al capo A) della rubrica, perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 56, co. 3° c.p.
Ordina la restituzione alla Banca di Roma della videocassetta in sequestro previa estrazione di copia.
Indica il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Messina li 7 novembre 2000
IL GIUDICE
(dott. Alfredo Sicuro)