È pacifico in atti che, a fronte della constatazione del reato urbanistico ascrivibile a tale R.P. avvenuta con verbale del 25 agosto 1998, nessuna iniziativa è stata assunta dagli organi comunali i quali non hanno dato attuazione alla minacciata demolizione dell’opera abusiva, consistente nella seconda elevazione fuori terra di un fabbricato preesistente.
Prescindendo dai profili afferenti alla responsabilità individuale degli odierni imputati e da quello relativo alla palese mancanza di qualsiasi prova del dolo intenzionale, il fatto non integra il reato di abuso di ufficio.
L’art. 4, co. 3° l. 47/85 prevede che, in caso di constatata violazione di norme urbanistiche, il sindaco ordini la sospensione dei lavori e, nei 45 giorni successivi, ingiunga la demolizione delle eventuali opere eseguite, come nel caso che ci occupa, in assenza di concessione o in variazione essenziale (art. 7, co. 2° l. 47/85). Ove il responsabile della violazione non provveda nei 90 giorni dalla notifica di tale ingiunzione, il bene e l’area di sedime, ai sensi dell’art. 7, co. 3° “sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”. L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (art. 7, co. 4° l. cit.). Il quinto comma dello stesso art. 7, infine, stabilisce che l’opera abusiva deve essere demolita a spese del contravventore, salvo che una delibera del consiglio comunale dichiari il preminente interesse pubblico del manufatto.
Dall’esame di tale disciplina si desume, in primo luogo, che, in presenza di un’acclarata violazione della disciplina urbanistica, l’unico obbligo che la legge impone all’amministrazione in maniera precisa, determinando modi e tempi dell’intervento, è quello di sospendere i lavori e di ingiungere la demolizione del manufatto abusivo. A tale obbligo il comune di XXXX ha pacificamente ottemperato come affermato dallo stesso capo di imputazione.
A fronte dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, viceversa, sussiste piena discrezionalità da parte dell’amministrazione in relazione alle modalità e ai tempi dei successivi interventi. L’effetto acquisitivo si produce di diritto senza che sia necessario che gli organi comunali emettano provvedimenti formali. La redazione di un semplice verbale di constatazione dell’inottemperanza adempie alla funzione certificativa di un fatto cui la legge riconosce efficacia costitutiva del diritto di proprietà (v. da ultimo Cass. 23 novembre 2000, Mereu). La trascrizione di tale verbale svolge, poi, per principio generale, una funzione di pubblicità del trasferimento del diritto dominicale.
Nella specie, pertanto, pur nell’inerzia del comune, l’opera abusiva è già transitata nel patrimonio dell’ente. Quanto alla trascrizione, la legge non pone al riguardo termini, limitandosi a stabilire che la stessa deve avvenire solo dopo la notifica all’interessato della constatazione dell’inottemperanza.
Neppure sono stabiliti termini per l’acquisizione del possesso del manufatto abusivo. Ciò è coerente con l’alternativa che la legge rimette all’amministrazione tra la demolizione e la destinazione dell’opera a “prevalenti interessi pubblici”, il cui apprezzamento è rimesso all’organo consiliare il quale deve tenere conto di eventuali “rilevanti interessi urbanistici o ambientali”. Non esiste, pertanto, alcuno specifico obbligo di demolizione dell’opera abusiva. La demolizione è una delle scelte che, secondo la sua valutazione discrezionale, il comune può adottare nella situazione descritta e a fronte di un bene che è già entrato nel suo patrimonio. Quando e in che termini risolvere l’alternativa tra demolizione e mantenimento della disponibilità del bene afferisce a una scelta amministrativa, in parte coinvolgente peraltro l’organo assembleare, non sindacabile da parte dell’Autorità giudiziaria.
Se così è, si spiega la ragione per la quale la legge, da una parte offre al comune uno strumento per togliere al privato la disponibilità dell’area, dall’altra gli lascia ampia possibilità di determinarsi nella valutazione dell’impatto urbanistico del manufatto. Nulla esclude, pertanto, che, nelle more dell’adozione della scelta sopra indicata, l’Amministrazione decida di consentire al privato di conservare il possesso dell’immobile, non attivando la materiale ablazione di un bene rispetto al quale può non avere, in un determinato momento storico, alcuno specifico interesse.
Ciò che conta, per quanto qui rileva, è che l’art. 7 cit. non stabilisce che, spirato vanamente il termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione, il sindaco o chi per lui sia obbligato ad attivarsi immediatamente per constatare l’inottemperanza, notificare il relativo verbale e procedere all’immissione nel possesso e alla trascrizione del titolo di proprietà. Fermo l’effetto traslativo automaticamente prodottosi, tutto il resto è rimesso alla discrezionalità dell’organo amministrativo. Ne consegue l’insussistenza della violazione di legge e, correlativamente, del contestato abuso di ufficio.
Per completezza va poi rilevato che neppure il reato di cui all’art. 328 c.p. è configurabile nella specie. A parte le considerazioni di cui sopra, la demolizione e tanto meno l’immissione in possesso non costituiscono certamente atti da compiere senza ritardo per alcuna delle ragioni di cui all’art. 328, co. 1° c.p. Proprio la possibilità per il comune di conservare comunque, a determinate condizioni, il manufatto abusivo dimostra che la demolizione non è, in questo contesto, funzionale a ragioni di giustizia, ma serve a ripristinare l’assetto urbanistico violato.
P.
Q. M.
Visto l’art. 425 c.p.p.
Dichiara non luogo a procedere nei confronti di XXX e YYY per il reato loro ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Messina li 9 luglio 2002
IL GIUDICE
(dott. Alfredo Sicuro)