In data 7 maggio 1999 il settimanale <settimanale>, sotto il titolo “Catania, indovina chi viene a cena”, riportava degli stralci di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania contro gli amministratori pubblici P.F., N.C., G.C. e altre persone. Il giornalista, l’odierno imputato F.G., concentrava la propria attenzione sulla vicenda afferente ai lavori per realizzazione della c.d. Cittadella dello sport di Nesima. Riportava, quindi, tra virgolette, dichiarazioni di S.M. e R.G., come trascritte nella citata ordinanza, dalle quali si desumeva, in primo luogo, che la sera dell’inaugurazione dell’opera vi era stata una cena cui avevano partecipato imprenditori e politici. Tale incontro conviviale veniva messo in relazione con l’approvazione della “perizia di variante e suppletiva” relativa ai lavori predetti, approvazione asseritamente intervenuta in epoca successiva alla cena (“l’inaugurazione avvenne due settimane prima che giungesse l’approvazione della perizia suppletiva che avrebbe sanato i ritardi nella realizzazione dell’opera, cancellato le penali conseguenti ed autorizzato un esborso ulteriore di dieci miliardi”). Di qui la considerazione del giornalista per cui “i vertici del comune di Catania erano certi che quella perizia sarebbe stata approvata”, a supporto dell’assunto, emergente dalle dichiarazioni riprodotte, di una collusione tra politici e imprenditori. Nell’ultima parte dell’articolo, poi, era riportata una dichiarazione del R.G. relativa ai medesimi lavori e ai rapporti tra questo e B.P., vice sindaco di Catania (“E poi, quando mi incontravo con il prof. Berretta, io ribadivo anche a lui che, in presenza di un progetto non esecutivo, come invece avrebbe dovuto essere sin dall’appalto, l’impresa si stava prodigando comunque per cercare di riuscire a portare avanti l’opera. Poiché si trattava di un’opera che poteva rappresentare un bellissimo fiore all’occhiello sia per noi che per l’Amministrazione comunale”).

In data 2 agosto 1999 B.P. depositava atto di querela lamentando il carattere diffamatorio nei suoi confronti della predetta pubblicazione. Nell’ammettere di aver preso parte alla cena in occasione dell’inaugurazione dell’opera, B.P. sosteneva che il giornalista aveva indebitamente messo in relazione tale incontro con l’approvazione della perizia suppletiva, posto che detta approvazione non era in effetti mai avvenuta. Altrettanto arbitrario doveva, poi, ritenersi il riferimento ai suoi rapporti con il R.G. laddove egli aveva sempre sollecitato l’impresa al rispetto dei termini previsti dal contratto di appalto.

In esito alle indagini preliminari, in data 17 novembre 1999, il P.M. depositava richiesta di rinvio a giudizio di F.G. con riferimento al reato in epigrafe. All’udienza dell’11 gennaio 2000 questo giudice emetteva ordinanza ex art. 421-bis c.p.p. con la quale disponeva il completamento dell’indagine attraverso l’acquisizione dell’ordinanza di custodia cautelare menzionata nell’articolo di stampa. Espletata dal P.M. l’indagine suppletiva, all’udienza odierna F.G. rendeva dichiarazioni come da verbale in atti. In esito alla discussione questo giudice emetteva la presente sentenza di non luogo a procedere dando lettura del dispositivo.

Il reato contestato è scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca. F.G. non ha fatto altro che sintetizzare il contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Catania del 22 aprile 1999, riportando peraltro ampi stralci delle dichiarazioni ivi trascritte. Il capo di imputazione si fonda essenzialmente sul profilo afferente alla circostanza, chiaramente espressa nell’articolo, per cui B.P. aveva partecipato a una cena nel corso della quale si festeggiava, fra l’altro, una perizia di variante e suppletiva che doveva ancora essere approvata. Dagli atti emerge, in effetti, in maniera pacifica che detta perizia non è mai stata approvata. Dalle dichiarazioni di G.T. del 22 ottobre 1999 e dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che la perizia in questione, in data 11 luglio 1997, era stata trasmessa all’Assessorato regionale al turismo per l’inoltro al Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR), competente per il rilascio del parere tecnico. Il CTAR aveva restituito la perizia per due volte, il 30 ottobre 1997 e il 16 aprile 1998, rispettivamente, sollecitando chiarimenti e chiedendone una rielaborazione. Il 1° marzo 1999 il Genio civile, divenuto nel frattempo competente in materia in forza della l. reg. 21/98, aveva restituito la perizia senza alcun provvedimento. Contro tale determinazione il Comune aveva proposto ricorso al T.A.R. che, nell’ottobre 1999, non era stato ancora deciso.

Posto quanto sopra, va comunque osservato che l’articolo di stampa coglie in pieno quanto espresso da R.G., con riferimento alla cena, nelle dichiarazioni testualmente riportate nell’ordinanza citata (v. pagg. 521-528). L’imprenditore, nell’interrogatorio del 18 febbraio 1999, per la parte che qui rileva, aveva messo in evidenza che la perizia di variante era stata trasmessa al CTAR oltre il termine originariamente previsto per l’ultimazione dei lavori. Nel contempo, poiché nell’ottobre 1997 dovevano essere sostituiti i componenti del Comitato, occorreva coprire il periodo tra la scadenza del termine e l’effettivo esame della perizia, onde evitare “il pagamento da parte dell’impresa delle relative penali, ammontanti a lire un miliardo e mezzo per ogni mese di ritardo”. Ciò avvenne attraverso una proroga richiesta dall’impresa e concessa dall’ente appaltante il 4 dicembre 1997. “L’inaugurazione per la consegna dei lavori venne fatta alla fine del novembre 1997 e quindi prima che l’ente appaltante accordasse la proroga”.

Emerge chiaramente da quanto esposto che F.G. nell’articolo in contestazione è semplicemente incorso in una svista nel sintetizzare le dichiarazioni recepite nell’ordinanza custodiale. L’imputato, infatti, ha riferito alla perizia di variante e suppletiva quanto R.G. aveva affermato riguardo alla proroga. Nel prosieguo dell’articolo, del resto, è riportato, ancora virgolettato, proprio il sopra riportato passaggio dell’interrogatorio di R.G. nel quale si parla espressamente di proroga come atto distinto dalla perizia di variante.

A parte ciò, è R.G. nelle dichiarazioni recepite in un atto giudiziario, e non F.G., a sostenere e sottolineare che la cena cui B.P. aveva partecipato era avvenuta prima della concessione della proroga la quale, sempre secondo R.G., avrebbe evitato il pagamento delle penali in attesa dell’approvazione della perizia di variante e suppletiva. Al di là dell’inesatta individuazione dell’atto, di conseguenza, F.G. ha reso fedelmente la prospettazione di R.G., recepita dal G.I.P. in un atto giudiziario non più coperto da segreto perché portato a conoscenza delle parti attraverso l’esecuzione e trasmesso al Senato della Repubblica per la concessione dell’autorizzazione ex art. 68, co. 2° Cost. nei confronti del sen. FI.G.

Verificare se quanto espresso nell’ordinanza sia fondato o meno non è compito di questo giudice in quanto non ha alcuna incidenza ai fini della valutazione di sostenibilità in giudizio dell’accusa per il reato di diffamazione. F.G., come ripetutamente evidenziato, si è espressamente riferito al contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare, con ciò rendendo edotti i suoi lettori sia della fonte della sua conoscenza, sia del contesto processuale nel quale le affermazioni in discussione erano state effettuate. La veridicità della notizia, pertanto, non va riguardata con riferimento ai fatti storici oggetto del procedimento sfociato nell’ordinanza custodiale, ma con riferimento all’esistenza e al contenuto di questa. È, infatti, evidente l’interesse pubblico alla conoscenza del contenuto di un atto giudiziario per vicende di grande rilevanza, locale e nazionale, e nei confronti di soggetti politici di importanza nazionale tra i quali un parlamentare. Avuta conoscenza di un atto di tal genere, nessuna specifica verifica del contenuto doveva fare il giornalista, trattandosi di una fonte, per così dire, autoreferenziale. La pubblicazione per sintesi di un’ordinanza custodiale di tal genere, per quanto diffamatoria possa essere nei confronti delle persone coinvolte, rappresenta comunque esercizio del diritto di cronaca perché fornisce un’informazione su un fatto (l’iniziativa giudiziaria intrapresa) di interesse per l’opinione pubblica, che è vero indipendentemente dalla verità – da accertare nella competente sede giudiziaria – dei fatti riportati nell’ordinanza medesima.

In linea con quanto sopra, del resto, la giurisprudenza afferma: “In  tema  di  cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un  provvedimento  giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art. 51 c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento  stesso, senza  alterazioni  o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare  la  rigorosa  corrispondenza  tra quanto narrato e quanto realmente   accaduto,  perché  il  sacrificio  della  presunzione  di innocenza  non  può  esorbitare  da  ciò  che  sia necessario ai fini informativi” (così Cass. 3 giugno 1998, Pendinelli). Nella specie, come si è visto, F.G. si è fedelmente attenuto al contenuto dell’atto giudiziario, salva la richiamata inesattezza, del tutto irrilevante nel contesto complessivo della pubblicazione, anche dal punto di vista dell’odierna parte lesa. Per il resto, lo spazio riservato ai commenti non riguarda specificamente la posizione del querelante ed è riempito più con chiose funzionali alla sintesi giornalistica che con asserzioni autonomamente considerabili come notizie suscettibili di assumere portata diffamatoria.

P. Q. M.

Visto l’art. 425 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di F.G. per l’imputazione ascrittagli in rubrica perché il fatto non costituisce reato.

Messina li 29 febbraio 2000

                                                              IL GIUDICE

    (dott. Alfredo Sicuro)