A P.S. viene contestato il reato di calunnia per avere portato alla cognizione dell’Autorità giudiziaria, nelle forme descritte in rubrica, il provvedimento di comando di D.S. presso il Consorzio Messina – Catania – Siracusa e per averne sostenuto, nelle medesime forme, l’illegittimità, denunciando nella sostanza per abuso di ufficio i firmatari e il beneficiario del provvedimento.
In questi termini il reato contestato non è configurabile. La falsa incolpazione che integra la calunnia presuppone che taluno porti alla cognizione dell’autorità inquirente un fatto materiale, astrattamente costituente reato, e che le circostanze così prospettate si rivelino false. Cosa diversa è, invece, riferire un fatto che nella sua realtà fenomenica è vero, sostenendone nel contempo una qualificazione giuridica che si rivela infondata. In questo caso all’autorità giudiziaria vengono forniti dati reali sui quali essa può fondare il proprio convincimento, mentre le valutazioni espresse dal denunciante, per quanto capziose e dolosamente artificiose vogliano considerarsi, non sono in nessun caso idonee a influenzare le modalità attraverso le quali il pubblico ministero si determina nell’esercizio dell’azione penale. La giurisprudenza afferma, infatti, che “la sola denuncia di un fatto realmente accaduto, che non contenga gli estremi di un reato, di per sé non costituisce calunnia, essendo necessario, perché questo reato possa configurarsi, l'alterazione in tutto o in parte della verità dalla quale possa derivare incolpazione per il denunciato. Né tale incolpazione deve nascere dalla qualificazione giuridica data ai fatti dal denunciante, ma deve essere contenuta negli elementi portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di organi che abbiano obbligo di riferire a questa” (Cass. 21 ottobre 1993, Guercia).
Nel caso in esame P.S. non ha portato alla cognizione del Procuratore della Repubblica alcun fatto concreto che possa essere apprezzato come difforme dal vero. Era vero, infatti, che il provvedimento di comando era stato emesso secondo le modalità indicate dal denunciante. La contestazione afferisce, invece, alla valutazione che di tale fatto l’imputato ha dato. Avrebbe cioè sostenuto l’illegittimità dell’atto, pur nella consapevolezza della piena corrispondenza dello stesso alla legge. In tali limiti, tuttavia, la denuncia non è apprezzabile come vera o falsa, ma semmai come fondata o infondata. Sulla scorta dei medesimi elementi forniti dall’imputato l’inquirente era pienamente in grado di determinarsi autonomamente per valutare la legittimità del provvedimento, senza che l’opinione espressa da un privato cittadino potesse in qualche modo incidere sull’esito del procedimento penale. Ne consegue che il comportamento del prevenuto – dando per scontata la legittimità del provvedimento e la consapevolezza di tale circostanza in capo al denunciante – non ha integrato una falsa incolpazione, ma una infondata e interessata sollecitazione della Procura della Repubblica alla verifica sul piano giuridico di un determinato fatto. Attività questa, comunque legittima e non suscettibile di integrare l’oggettività giuridica della calunnia.
Si impone conseguentemente la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. Tale decisione rende superfluo l’approfondimento in fatto richiesto dall’imputato in relazione alla sollecitazione che lo stesso avrebbe avuto da un magistrato del pubblico ministero per inviare in Procura la videocassetta contenente la registrazione del telegiornale nel corso del quale egli aveva sostenuto l’illegittimità del provvedimento predetto. Circostanza questa che, verificata in fatto, porterebbe ad escludere la stessa esistenza di una denuncia rilevante ai fini del reato di cui all’art. 368 c.p.
P.
Q. M.
Visto l’art. 425 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di P.S., per il reato ascrittogli al capo F) della rubrica, perché il fatto non sussiste.
Messina li 31 ottobre 2000
IL GIUDICE
(dott. Alfredo Sicuro)