La prima contestazione, mossa a
tutti i componenti della Commissione edilizia di XXXX, afferisce al parere
favorevole espresso sulla richiesta di concessione per l’ampliamento
dell’hotel XXXXX. L’art. 36 l. reg. 37/85, con specifico riferimento agli
impianti alberghieri, consente ai richiedenti di effettuare lavori di
ampliamento fino
al 30% “della superficie in atto coperta degli impianti”,
purché realizzati nel rispetto di tutti i parametri edilizi prescritti dalle
norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Nella concessione n.
3/98, rilasciata previa acquisizione del parere oggi in contestazione, il
computo dell’ampliamento è stato effettuato, non sulla superficie, ma sul
volume esistente calcolato per singoli piani.
La relazione di perizia in atti interpreta il concetto
di “superficie in atto coperta” ai sensi del citato art. 36, facendo
riferimento all’art. 5 dello strumento urbanistico del comune di XXXX secondo
il quale l’area coperta è “la proiezione orizzontale del
fabbricato fuori terra, comprese le eventuali costruzioni annesse al fabbricato
stesso, le logge coperte aventi un solo lato libero e gli altri eventuali
fabbricati già esistenti sul lotto”. Di qui la pretesa illegittimità di un
criterio di calcolo dell’ampliamento che, fondato esclusivamente sul volume,
aveva determinato un significativo sfondamento del limite previsto dalla legge.
Risulta, tuttavia, dalla documentazione in atti che la
Commissione edilizia, nel determinarsi nel modo descritto, non ha fatto altro
che recepire la linea interpretativa sostenuta dal competente Assessorato
regionale. Le difese, infatti, hanno prodotto un parere datato 15 dicembre 1988,
che, affermando che l’ampliamento “può essere realizzato anche
in varie elevazioni nel rispetto, però, di tutti i rimanenti parametri edilizi”,
introduce significativi elementi di incertezza rispetto alla corretta
interpretazione della norma. Incertezza che nella specie è vieppiù accresciuta
considerando che il citato parere era stato emesso proprio su sollecitazione del
Comune di XXXX il quale aveva richiesto all’Assessorato di esprimersi, fra
l’altro, sulla definizione di ampliamento, sul metodo di calcolo e sul
significato del termine “superficie in atto coperta”.
In termini del tutto coincidenti l’organo regionale si è poi espresso nella
circolare del 20 luglio 1992.
Non è inutile rilevare, inoltre, che l’ampliamento
di che trattasi era originariamente consentito, nel testo originario della l.
37/85, per soddisfare le esigenze degli insediamenti produttivi esistenti
rispetto ai quali il riferimento alla superficie costituisce, quantomeno nella
grande maggioranza dei casi, un parametro di ampliamento significativo. Estesa
agli alberghi la medesima disciplina con la l. reg. n. 26/86, è comprensibile
che gli organi comunali si siano posti il problema di valutare l’applicabilità
della disposizione a fronte di “impianti produttivi” di regola estesi su più
piani, rispetto ai quali un ampliamento semplicemente parametrato alla
superficie ha poco senso. Con specifico riferimento al comune di XXXXX, poi, le
difese hanno ben spiegato come ci si fosse posto il problema di armonizzare la
predetta disposizione con quella dello strumento urbanistico che, per gli
alberghi, consentiva un ampliamento di volumetria del 15 o del 20% a seconda
delle zone.
In conclusione ritiene il giudicante che gli elementi
disponibili in atti consentano di ritenere che la Commissione edilizia di XXXXX,
nell’interpretare la norma in questione, forte delle richiamate prese di
posizione dell’Assessorato regionale o quantomeno dei dubbi che questo
lasciava aperti, si sia dimostrata incline a forzare la norma per piegarla a
esigenze obiettive quali quelle descritte; le stesse che avevano indotto gli
organi comunali a investire della questione l’Assessorato. In questi termini,
tuttavia, anche a ritenere sussistente la violazione di legge, difetta
evidentemente il dolo intenzionale previsto dalla norma. Nessun elemento,
infatti, autorizza a ritenere che, in un quadro normativo come quello descritto,
la Commissione edilizia fosse consapevole di violare norme di legge e,
soprattutto, volesse favorire soggetti individuati. A quest’ultimo proposito
va comunque segnalata la totale assenza di prova di rapporti tra gli odierni
imputati e il presunto favorito, rimasto addirittura estraneo alla
contestazione.
Esclusa la possibilità di ravvisare profili di rilevanza penale sulla scorta dell’interpretazione recepita dalla Commissione edilizia della norma sopra menzionata, nessuna rilevanza può essere attribuita agli ulteriori profili di presunta illegittimità evidenziati in rubrica.
Gli imputati hanno sostenuto, sulla scorta di articolate argomentazioni di ordine tecnico, che, così come sostenuto dalla Commissione edilizia nel parere in contestazione, la variante richiesta dalla ditta XXXX non aveva comportato alcun aumento di volumetria, ma addirittura una riduzione. L’assunto è smentito dalla perizia che sostiene che, per effetto della variante, la cubatura fuori terra era passata dai 740,61 mc del progetto originario a 795,45 mc, rimanendo comunque nei limiti del 30% previsto dalla disposizione citata. Un approfondimento tecnico in tal senso appare superfluo in quanto, esclusa la rilevanza del dato per sostenere l’illegittimità del parere, anche a recepire quanto riportato in perizia, ci si troverebbe in presenza di una mera svista della Commissione edilizia, priva di qualsiasi rilevanza ai fini dell’art. 323 c.p.
Non del tutto provato è, poi, l’assunto per cui la documentazione fotografica richiesta nella seduta del 21 marzo 1995 era pervenuta dopo che il parere era già stato rilasciato. Il fatto che i documenti siano stati assunti al protocollo quattro giorni dopo la seduta non esclude che, così come sostenuto dagli imputati, le fotografie fossero state prese in considerazione. Sfuggono, del resto, le ragioni per le quali, dopo aver atteso oltre un anno, la Commissione edilizia dovesse imprimere una accelerazione alla pratica per rendere il proprio parere quattro giorni prima della formale ricezione della documentazione.
Va, peraltro, segnalato che, alla data del 21 marzo 1995, il citato art. 36 non era in vigore, essendo stato abrogato con decorrenza dall’8 giugno 1994 dalla l. reg. 17/94 e reintrodotto con decorrenza dal 22 maggio 1996 dalla l. reg. n. 34/96. La richiesta di documentazione fotografica aveva dunque rappresentato un espediente tecnico che, nell’ovvia consapevolezza delle discussioni in corso davanti all’Assemblea regionale, consentiva di tenere viva la pratica in attesa del mutamento del quadro normativo di riferimento. Il tutto in linea con un evidente favore politico, condiviso all’interno della Commissione edilizia, finalizzato ad agevolare l’accesso delle imprese alberghiere del territorio alla deroga in questione. Il che toglie gran parte della rilevanza alla richiesta di acquisizione della documentazione ed è, in ogni caso, manifestamente irrilevante sul piano penale. Va evidenziato, in ultimo, che nei termini descritti in rubrica, escludendo ipotesi di falso neppure ipotizzate dal P.M., la decisione precedente l’acquisizione della documentazione non integrerebbe alcuna violazione di legge e sarebbe irrilevante ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 323 c.p.
Per quanto riguarda, infine, la contestazione afferente alla mancata motivazione in contrasto al parere negativo espresso dall’Ufficio tecnico comunale, per giurisprudenza ormai pacifica, l’illegittimità di un atto amministrativo per violazione di un obbligo di legge di portata generale quale l’obbligo di motivazione non è rilevante per ritenere il reato di cui all’art. 323 c.p. Ciò posto, non è chiaro, neppure alla luce della perizia in atti, se le violazioni degli standard urbanistici riscontrate dall’Ufficio tecnico derivassero dalla variante o riguardassero, invece, il progetto originario. La Commissione, del resto, ha fatto riferimento alla diminuzione della volumetria, per ritenere “globalmente” inaccoglibile il parere dell’Ufficio tecnico. Valgono quindi, anche per tale aspetto della contestazione, le considerazioni sopra svolte e, in particolare, la ritenuta impossibilità di affermare l’esistenza del dolo intenzionale in assenza di qualsiasi elemento per affermare che, al di là della volontà di agevolare su un piano generale l’ampliamento delle strutture alberghiere, gli odierni imputati abbiano voluto favorire la ditta che gestisce l’hotel XXXX
Le argomentazioni di cui sopra, rilevanti per escludere il dolo intenzionale in capo ai componenti della Commissione edilizia, valgono, e a maggior ragione, per l’imputato M.A. il quale, da Assessore all’urbanistica, non ha fatto altro che recepire nella concessione il parere in questione.
P.
Q. M.
Visto l’art. 425 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei
confronti di XXXXX per le imputazioni loro rispettivamente ascritte in rubrica
perché il fatto non costituisce reato.
Messina li 28 maggio 2001
IL GIUDICE
(dott. Alfredo Sicuro)