Giudice monocratico – sezione I penale – sentenza 10 maggio 2001 – estensore Conti

Calunnia – mediante esposto al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori -sussistenza

 

Svolgimento del processo

Con decreto del 31 maggio 2000, Imputato veniva citato davanti a questo Giudice per rispondere del reato previsto dall’art. 368 c.p. perché aveva incolpato l'avv. PersonaOffesa, con esposto proposto al consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori legali di Messina, del reato di patrocinio infedele per avere favorito la controparte facendo scadere intenzionalmente i termini per la proposizione dell’appello avverso la sentenza pretorile che aveva condannato al pagamento di una somma di ammontare inferiore a quello richiesto, il tutto pur sapendolo innocente.

Previa costituzione di parte civile, all’udienza dell’8 marzo 2001, udite le richieste delle parti, venivano sentiti quali testimoni la persona offesa avv. PersonaOffesa e gli avv. Testimone01 e Testimone02. Veniva altresì esaminato l’imputato.

All’odierno dibattimento le parti hanno concluso come da verbale.

Motivi della decisione

Va innanzitutto verificata la sussistenza degli elementi materiali del delitto di calunnia.

Dall'esposto al Consiglio dell'ordine si ricava che PersonaOffesa, avendo seguito per intero una causa di Imputato contro la “NomeAzienda” presso la sezione staccata di Taormina della pretura di Messina, avrebbe adottato “alcune iniziative incomprensibili” come quella di convincere Imputato ad “abbandonare la causa avendo la società resistente, a suo dire, scarsa consistenza patrimoniale ed essendo sprovvista anche di liquidità”, e avrebbe adottato tecniche dilatorie al fine di fare scadere il termine per l'appello. Il documento conclude testualmente come segue: “sono convinto che l’avv. PersonaOffesa mi ha scientemente fatto scadere i termini validi per proporre appello al fine di favorire la parte avversaria, provocandomi così un notevole danno”.

I fatti descritti in tale documento, se provati, avrebbero indubbiamente comportato la condanna di PersonaOffesa per il delitto di cui all’art. 380 c.p. aggravato ai sensi del comma 2 n° 1 per la collusione con l’avversario. Non v'è dunque dubbio che PersonaOffesa venne incolpato di un reato, e che lo scritto in parola costituisca denuncia, per tale intendendosi dichiarazione di scienza sulla sussistenza di fatto penalmente rilevante.

Il fatto si presenta conforme all'astratta previsione legislativa anche in relazione al soggetto cui la denuncia venne indirizzata, e cioè il Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori legali di Messina. Tale autorità ha un obbligo legale (R.D. n° 1578 del 1933) di riferire alla procura della Repubblica la sussistenza di reati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio potere disciplinare.

La difesa ha fatto presente che tale obbligo scatta solo una volta che sia stata formulata l’incolpazione, ciò che nel caso di specie non avvenne dato che il procedimento fu archiviato dallo stesso Consiglio: si tratta tuttavia di una circostanza irrilevante ai fini del presente processo. In dottrina come in giurisprudenza, è pacificamente escluso che, ai fini della consumazione del delitto di calunnia, sia necessario che il procedimento penale venga instaurato: requisito necessario e insieme sufficiente è la mera possibilità che questo inizi, trattandosi di reato di pericolo. La falsa denuncia deve essere dunque idonea a determinare eventuali indagini, e l'idoneità va accertata con criterio oggettivo, considerando la denuncia in sé e per sé e senza tenere conto delle circostanze posteriori (cfr. D. Pulitanò, voce Calunnia e autocalunnia in Digesto delle discipline penalistiche Torino 1988).

Sussiste infine il requisito dell'innocenza della persona offesa. L'avv. PersonaOffesa ha agevolmente dimostrato che, nell'ambito della causa fra Imputato e la "NomeAzienda", il proprio ruolo fu quello di mero domiciliatario, e che la procura ad litem era stata rilasciata allo studio NomeTestimoni. Mette conto rilevare che tali circostanze, oltre ad essere oggetto di prova documentale (cfr. in particolare le copie degli atti della causa civile e dei verbali di udienza) e di attendibile riscontro testimoniale (gli stessi avvocati NomeTestimoni), è oggetto di sostanziale confessione da parte dell'imputato, che ha candidamente sostenuto di non avere mai incaricato l'avv. PersonaOffesa e che manco si ricordava dove questi avesse studio.

L'avv. PersonaOffesa non poteva dunque essersi macchiato di patrocinio infedele per il semplice motivo che un vero e proprio patrocinio egli non l'aveva mai svolto. In ogni caso, il fatto principale di cui PersonaOffesa veniva ritenuto responsabile, e cioè l'avere fatto spirare il termine per proporre appello, è stato acclarato insussistente, dato che tale termine non era, come erroneamente presupposto dall'autore dello scritto, quello breve decorrente dalla notifica della sentenza, ma quello lungo di un anno e quarantacinque giorni, ancora in corso all'epoca della compilazione della denuncia. 

Il fatto materiale per cui si procede ricade dunque senz'altro nella previsione dell’art. 368 c.p.

Imputato si è difeso sostenendo che la lettera non fu frutto della sua volontà ma fu predisposta dall’avv. NomeIstigatore il quale, subentrato nell’incarico di difendere Imputato nella controversia contro la “NomeAzienda”, avrebbe carpito la sua buona fede facendogliela frettolosamente firmare senza neanche metterlo al corrente del contenuto della stessa.

A riprova di tale affermazione, per il resto apodittica, l'imputato ha potuto peraltro indicare soltanto la circostanza della palese differenza fra la grafia di colui che realizzò la denuncia e quella della firma in calce, quest'ultima sola da lui riconosciuta propria. Tale circostanza dimostra tuttavia solo che Imputato venne materialmente aiutato da qualcun altro: ben diverso è ipotizzare che questo qualcuno avesse pure progettato il contenuto della denuncia. Va anzi rilevato, in ciò concordandosi con la tesi della parte civile, che l'avv. NomeIstigatore non poteva certamente conoscere la storia della causa civile di Imputato, sicchè non poteva essere stato che quest'ultimo a narrargliela.

Ma, anche volendo accogliere l'ipotesi difensiva e ritenendo che l'avv. NomeIstigatore avesse predisposto unilateralmente l'atto, è inverosimile che Imputato non si rendesse conto di quel che firmava: la denuncia consta infatti di due facciate manoscritte in grafia ben leggibile, non contiene periodi complessi o particolari tecnicismi, e, proprio vicino alla firma dell'imputato, contiene le espressioni più aggressive, ed in particolare quel "sono convinto che l’avv. PersonaOffesa mi ha scientemente fatto scadere i termini .." che è poi il cuore stesso della calunnia. L'imputato, per sua stessa ammissione, non è inoltre persona incolta essendo in possesso di titolo di studio superiore e avendo esercitato attività di responsabilità nel settore amministrativo, e dunque nessuno sforzo particolare di comprensione gli era richiesto in relazione al contenuto dell'atto.

La consapevolezza di Imputato in ordine alla falsità delle accuse è poi implicitamente confessata al momento in cui egli disconosce la paternità delle stesse. In ogni caso, egli ha affermato nel corso del proprio esame che, dopo la conclusione della causa civile in primo grado, non chiese mai a PersonaOffesa di procedere all'appello né lo interessò della causa, ha ammesso di avere incaricato professionalmente l'avv. Testimone01 e non l'avv. PersonaOffesa, e non ha fatto alcun riferimento nemmeno implicito a suoi sospetti di collusione fra PersonaOffesa e "NomeAzienda" sussistenti all'epoca dei fatti o anche dopo. Così stando le cose, incontestabile è la riprovevolezza dell'avere sostenuto la propria contraria convinzione nello scritto inviato al Consiglio dell'ordine.

Imputato ha poi dichiarato di non avere pensato neppure che i comportamenti denunciati potessero costituire reato, ritenendo che tutt'al più ne sarebbe potuto scaturire un procedimento disciplinare. È tuttavia ius receptum che il delitto di calunnia non necessita di un dolo specifico, bastando la consapevolezza dell'altrui innocenza e la coscienza e volontà nel formare la denuncia, sicché commette calunnia anche chi accusi l'innocente di un fatto erroneamente non ritenuto integrare reato. Anche se si volesse con certa dottrina ritenere che in questo caso si versi in ipotesi di errore su legge extrapenale, è comunque evidente che l'errore sarebbe totalmente inescusabile: il delitto di patrocinio infedele posto in essere attraverso accordi con la controparte a danno dell'assistito ha infatti una connotazione penale già secondo l'id quod plaerumque accidit, e costituisce anzi una delle figure tipiche e universalmente riconoscibili di reato proprio della categoria degli avvocati. Un soggetto di non minima cultura come Imputato, se anche si fosse errato, si sarebbe inescusabilmente errato.

L'imputato è pertanto responsabile del reato  in epigrafe.

- omissis -