Testimonianza penale - Ricettazione – incauto acquisto – indagato destinatario di provvedimento di archiviazione – audizione in qualità di teste

 

Fatto e diritto

Con decreto di citazione in data 17/11/2001, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio R.A, R.G., M.F. dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Con la costituzione di parte civile di D. C., a seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Con denuncia del 12/7/2001 D. C. rappresentava di avere subito il furto di diversi preziosi che custodiva nella propria abitazione. La stessa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, confermando la denuncia, rappresentava come il 12 luglio, dovendo accompagnare la figlia maggiore impegnata negli esami di stato, aveva aperto il cassetto della camera da letto, dove teneva i preziosi di uso quotidiano, constatando l’ammanco di diversi gioielli giornalieri, nonché di altri di particolare valore che aveva riposto accanto ai primi. Precisava, sul punto, che dall’ultima volta che il cassetto in questione era stato aperto, era trascorsa una decina di giorni. Da un successivo più appurato controllo, quindi, aveva constatato la mancanza: di un bracciale in platino con due file in pietre importanti, del valore di circa 80, 90 milioni e di un anello con brillante di 5 carati anch’esso del valore di 90 milioni, preziosi che, entrambi, sosteneva di avere indossati per una cena importante verso la fine di giugno; nonché di un filo di corallo a degradare color moro, del valore di 24 milioni; di un anello contrarier del valore di 4 milioni; di un anello pavé ovale con la stessa collana; di un paio di orecchini a pavé ovali; di un anello a fascia a pavé; di una collana più bracciale di oreficeria; di una collana, marca Chimento – della quale riferiva di essere ancora in possesso dell’omologo bracciale; di una collana di perle di 8 mm; di un bracciale a lingottino; di un bracciale di perle a quattro fili; nonché altri gioielli. Il tutto per un valore di circa £. 220.000.000, come in precedenza stimato dal gioielliere XX, con negozio in via XX.

Riferiva, quindi, che in quel periodo la figlia minore, S., da qualche tempo intratteneva una relazione con un ragazzo, tale M. M., il quale, come ella aveva scoperto anche ascoltando alcune telefonate, in più di una occasione aveva invitato la ragazza a sottrarre da casa del denaro, dell’oro o degli assegni da firmare falsamente, ovvero ad acquistargli un motorino o un telefono cellulare. Per tale ragione ella aveva, vanamente, tentato di impedire la prosecuzione di tale rapporto, a tal fine interloquendo anche con il ragazzo che, in una occasione, aveva anche minacciato di denuncia.

Sicchè, constatata la scomparsa dei monili per prima cosa aveva sospettato della figlia, la quale, interrogata in merito, dopo avere negato ogni responsabilità, a seguito di insistenza, aveva ammesso il fatto, confessando di avere prelevato tali gioielli onde consegnarli al M., che altrimenti l’avrebbe lasciata. La ragazza, quindi, aveva contattato il fidanzato chiedendogli di restituire i preziosi, ma questi le aveva risposto con un messaggio SMS dicendo che non avrebbe mai rivelato la destinazione dei gioielli onde non inguaiare un amico.

In conseguenza – proseguiva la D. – ella personalmente aveva contattato il giovane, il quale, dopo avere ammesso il fatto, aveva rivelato che i gioielli erano stati portati in un’oreficeria – successivamente individuata in quella di proprietà del M. – vicino al venditore di biciclette XX… in via XXX e che se voleva poteva andare personalmente, con un assegno di 3 milioni e mezzo onde chiederne la restituzione, genericamente affermando che tali gioielli: «…li abbiamo portati tutti, sono stati portati tutti».

Presentata la denuncia, il successivo 14 luglio era stata chiamata da personale della Questura al fine di portarsi presso il gioielliere in questione, dove, a seguito di perquisizione, era stata trovata una modesta parte della refurtiva. In tale circostanza l’imputato, alla richiesta di riconsegnare le cose molto più eclatanti, aveva risposto di non averne visto neanche l’ombra, con l’eccezione dell’anello contrarier, in relazione al quale le aveva detto: «L’ho venduto proprio ieri, se vuole vediamo se posso farglielo avere in tempo da un mio cliente».

Confermava, quindi, di avere riconosciuto con certezza il materiale in sequestro, consistente, come risulta dal verbale in atti, in: un filo di n. 78 perle coltivate del diametro di mm. 8; un filo di n. 81 perle coltivate dal diametro di mm. 4; un filo di n. 80 perle coltivate del diametro di mm. 4; un bracciale in lingottini in oro giallo e bianco della lunghezza di cm. 20,5; un bracciale "tennis" in oro bianco e zirconi della lunghezza di cm 18,5, quest’ultimo collocato già in esposizione, mentre gli altri parzialmente smontati. Stimava il valore dei preziosi rinvenuti in circa £. 10.000.000, ed in particolare: riteneva che la collana di perle avesse il valore di 4 milioni e mezzo; il bracciale in lingottino di 500 mila lire; il bracciale di perle intorno ai due milioni; mentre il bracciale piccolo "tennis" riferiva di averlo acquistato per 300 mila lire. Sicchè il grosso della refurtiva, ed in particolare i pezzi di maggiore valore, non erano stati rinvenuti.

Riteneva, infine, che la sottrazione fosse stata operata in un’unica soluzione, dal momento che qualche giorno prima della scoperta aveva visto ed indossato alcuni di tali gioielli, che poi non aveva collocato nella cassaforte, di cui pure disponeva, ritenendo il cassetto della stanza da letto luogo comunque sicuro.

Come risulta dai verbali in atti il giorno 14/7/2001 personale della Squadra Mobile, a seguito di decreto emesso dalla Procura della Repubblica, eseguiva perquisizione domiciliare presso la gioielleria sita in via XXX n. 391, denominata XXX s.r.l., gestita da M. F.. Nel corso delle operazioni veniva rinvenuto il materiale elencato nel verbale, che era riconosciuto dalla D. C..

Analoga perquisizione veniva eseguita presso l’abitazione di R. G. sita in via S. Paolo Apostolo is. 120, però con esito negativo.

Risulta, inoltre, dal registro di carico della gioielleria, acquisito in copia agli atti, che nelle date 18, 22 giugno e 2 luglio 2001, venivano acquistati da R. G. diversi preziosi. In particolare, alla data del 18 giugno, risulta annotato l’acquisto, per la somma di £. 1.185.000, di: «1 giro + 2 bracc. + 1 coll. in oro 18 kt. gr. 107,70»; alla data del 22 giugno risulta annotato l’acquisto, per la somma di £. 470.000 di: «1 giro + 1 bracc. + 1 anello in oro 18kt. gr. 45,50»; alla data del 2 luglio, infine, veniva annotato l’acquisto, per la somma di £. 2.000.000, di: «og. vari in oro 18 kt. gr. 130,00 + coll e bracc. perle».

Profondamente in contrasto tra loro le dichiarazioni dei diversi protagonisti della vicenda.

Innanzitutto si procedeva all’esame, in qualità di teste, di C. S., asseritamente autore materiale della prima sottrazione, a suo tempo indagata e nei confronti della quale sarebbe stato emesso decreto di archiviazione per difetto di procedibilità.

In proposito deve osservarsi come l’incompatibilità con l’ufficio di testimone prevista dall’art. 197 c.p.p., a maggior ragione a seguito della nuova formulazione, ha carattere eccezionale rispetto al principio della generale capacità di testimoniare affermato dall’art. 196 c.p.p. Ne consegue che la stessa deve essere letta in base al suo significato letterale e non può essere soggetta ad interpretazione estensiva e tanto meno analogica (cfr. Cass. I, 11/12/92, 11837). Pertanto, poiché l’incompatibilità è prevista esclusivamente per l’imputato e, in conseguenza dalla disciplina di cui all’art. 61 c.p.p., della persona sottoposta alle indagini, la stessa non può trovare applicazione nei confronti di chi, originariamente indagato, sia stato poi destinatario di un provvedimento di archiviazione (cfr. Cass. VI, 2/3/2001, 15164; Cass. 11/12/92, 11837). Ed infatti, anche dalla lettura del novellato art. 197 o dell’art. 197 bis c.p.p., appare evidente come nessun riferimento venga effettuato, né in positivo, né in negativo, nei confronti del soggetto nei cui confronti venga pronunciato provvedimento di archiviazione, con la conseguenza che, non essendo lo stesso equiparabile all’indagato, in difetto di una previsione specifica, la relativa ipotesi deve ricondursi a quella generale. Deve, infatti, ritenersi che l’incompatibilità persista solo in pendenza del procedimento a carico della persona chiamata a testimoniare, venendo meno con la conclusione di tale procedimento (cfr. C. Cost. 294/2000).

Né appare pertinente obiettare che l’archiviazione non è provvedimento definitivo, potendo in qualunque momento essere disposta la riapertura delle indagini. Tale motivazione, infatti, sarebbe applicabile a maggior ragione nei confronti di colui che non abbia mai rivestito la posizione di indagato, dal momento che nei suoi confronti, in qualunque momento, potrebbe essere avviata una indagine per i fatti in relazione ai quali è chiamato a deporre.

Tanto premesso, C. S. – la quale si presentava in condizioni di palese instabilità psichica ed assistita da una psicologa – ammetteva di avere frequentato nel 2001 il minore M. M., conosciuto nel mese di marzo, con il quale asseriva di avere instaurato una relazione sentimentale. Ammetteva, quindi, di essersi impossessata, all’insaputa della madre, di una cinquantina di gioielli, che quest’ultima custodiva in un cassetto della camera da letto, di cui, tuttavia, a parte una collana di perle con ciondoli, non sapeva, nemmeno sommariamente, riferire le caratteristiche e la natura. Una volta asportati i preziosi sosteneva di averli inseriti in una busta che, a sua volta, aveva occultato all’interno di una bandana collocata, quindi, nella borsa, per poi consegnarli al M., con il quale aveva concordato un appuntamento nei pressi del bar XXX.

Non era in grado, però, di riferire in che data avesse compiuto il gesto, salvo collocarlo, genericamente, circa dieci o quindici giorni prima che la madre se ne accorgesse e le contestasse il fatto. Parimenti non sapeva dire che uso avesse fatto il M. della refurtiva, sebbene lo stesso, in passato, le avesse riferito di avere bisogno di 20 kg. di oro per ricavarne 30 milioni.

Spiegava, quindi, che, una volta ricevute le contestazioni dalla madre, aveva contattato il ragazzo dicendogli che, se non avesse riconsegnato i gioielli, sarebbe stato denunciato. Per tutta risposta il M. le aveva inviato un sms – che tanto la madre quanto il personale di polizia avevano avuto modo di visionare – con cui la informava che non avrebbe mai rivelato la fine dei gioielli, altrimenti avrebbe posto in pericolo il suo amico.

Affermava, infine, di avere visto il M. in compagnia di un giovane di nome A., che in aula riconosceva nell’imputato R.. Escludeva, invece, di avere mai visto il gioielliere M. F. che, tuttavia, era in grado di riconoscere in aula essendogli stato, a sua volta, indicato dalla madre.

M. M., imputato del reato presupposto, sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale per i Minori, sentito a norma dell’art. 210 c.p.p., ammetteva di avere ricevuto da C. S., con la quale aveva una relazione, dei gioielli, asseritamente nella convinzione che si trattasse di oggetti di proprietà della stessa. Riferiva, tuttavia, che la consegna era avvenuta non in unica soluzione, ma in tre occasioni, tra la metà di giugno ed i primi di luglio. In tutte le circostanze sosteneva di essersi incontrato all’inizio della via XX con la ragazza, per poi appartarsi con la stessa.

Una volta ricevuti i gioielli asseriva di avere contattato l’amico, R. A., portandosi con questi, nella prima occasione, presso una gioielleria sita sulla via XXX. Qui il R. aveva tentato di vendere i monili, senza, tuttavia, riuscirvi poiché il titolare aveva riferito di non acquistare da minorenni.

Per tale motivo avevano deciso di chiamare in causa la sorella maggiore del R., G., alla quale aveva consegnato tutti i gioielli ricevuti nelle tre circostanze. La ragazza, quindi, si era portata presso un’altra gioielleria, ubicata sempre sulla via XXX, all’altezza del negozio di biciclette XX, dove era riuscita nell’intento di smerciare i preziosi, consegnandogli, complessivamente, la somma di circa £. 3.000.000, e trattenendo per sé ed il fratello una ulteriore somma della quale non ricordava l’importo.

Sosteneva di avere ricevuto i gioielli sempre raccolti in una bandana e di non averli mai visionati, anche se per le dimensioni dell’involucro riteneva che in ogni occasione gli fossero stati consegnati una decina di pezzi, certamente più di tre. Sosteneva, altresì, di avere sempre consegnato l’intero involucro alla R. G., la quale, a sua volta, per quanto aveva potuto constatare, li aveva venduti tutti presso la gioielleria in questione.

Infine confermava di avere rivelato alla madre della C. il luogo in cui tutti i gioielli erano stati venduti e la somma, di £. 3.000.000, necessaria per riacquistarli.

R. A., sottoponendosi ad esame, sosteneva di avere conosciuto e frequentato il M., da quando questi aveva nove anni. Escludeva, tuttavia, di avere saputo che lo stesso aveva una ragazza, circostanza che aveva appreso solo quando l’amico gli aveva consegnato i gioielli. In tale occasione, in particolare, sosteneva di avere accompagnato il M. sulla via torrente XXX dove l’aveva atteso all’altezza dell’incrocio con il viale R.. L’amico si era allontanato ritornando dopo un’ora con una bandana e dei gioielli, salvo precisare che, però, egli non aveva mai visto la bandana con i gioielli dentro. Con lo stesso, quindi, avevano cercato la sorella R. G., la cui presenza era necessaria per vendere i gioielli, occorrendo avere più di 21 anni come riferitogli dal M.. Alla donna quest’ultimo aveva consegnato la bandana contenente i gioielli, senza aprirla, garantendole la lecita provenienza, quindi la stessa si era recata presso la gioielleria "XXX" dove aveva effettuato la vendita.

In cambio della collaborazione sosteneva di avere ricevuto, direttamente dal M., complessivamente, nelle tre occasioni, la somma di £. 300.000.

Precisava che nella prima occasione la sorella era tornata dalla gioielleria riferendo di avere venduto solo due gioielli, restituendo al M. gli altri unitamente alla somma di £. 1.000.000 (e non di £. 3.000.000 come riferito in sede di indagine). Nella circostanza il M. li aveva compensati con la somma di £. 100.000 ciascuno.

La seconda volta i gioielli erano contenuti in una bandana rosa e la sorella, tornando dalla gioielleria, aveva affermato di averli venduti per la somma di £. 1.500.000 circa. Il M., in cambio, aveva consegnato la somma di £. 100.000 ciascuno.

La terza volta, infine, sosteneva che la sorella avesse riferito di avere venduto tutti i gioielli, ricevendo la somma di £. 2.500.000 – 3.000.000.

R. G., sottoponendosi ad esame, ammetteva di avere conosciuto M. M. tramite il fratello A.. Parimenti ammetteva di avere conosciuto il M. quando, presso la gioielleria gestita dallo stesso, aveva commissionato delle fedi nuziali, che, peraltro, pur essendosi sposata, mai aveva ritirato non avendo finito di pagarle. Per tale ragione, successivamente, circa un mese dopo avere commissionato le fedi, quando il M. le aveva chiesto il favore di vendere per suo conto dell’oro che la sua ragazza gli aveva regalato, e che egli non poteva commercializzare in quanto minorenne, per tre volte consecutive si era portata presso tale gioielleria dove, aveva trattato con il M. e con la commessa, C. D., i quali le avevano richiesto un documento.

In particolare sosteneva di avere venduto, la prima volta, un girocollo e un braccialetto, ricevendo, in corrispettivo, l’importo di circa £. 1.000.000 che aveva immediatamente consegnato al M., il quale, a sua volta, aveva regalato a lei ed al fratello la somma di £. 100.000.

La seconda volta, invece, aveva venduto degli orecchini e degli anelli, a fronte dei quali le era stata corrisposta la somma di circa £. 1.500.000 che aveva consegnato al M., ricevendo quale compenso circa £. 100.000 per lei e altrettanto per il fratello che l’aveva aspetta fuori del negozio.

Nella terza ed ultima occasione aveva venduto due collane in pietre dure e qualche bracciale di poco spessore che il M. le aveva consegnato, ricevendo in corrispettivo la somma di circa £. 1.800.000, anche questa consegnata al M. che, in cambio, le aveva regalato £. 200.000 per lei ed il fratello.

Precisando di essere in grado di riconoscere i gioielli, escludeva di avere mai venduto dei fili di perle coltivate; un bracciale in oro giallo e bianco; un bracciale tennis in oro bianco e zirconi; un filo di 80 perle coltivate; o diamanti.

In ordine alle modalità con cui le erano stati consegnati, riferiva di avere ricevuto dal M. una bandana nera, contenente una dozzina tra orecchini, braccialetti e qualche collana, salvo precisare: «…non me li ha dati tutti in una volta perché lui mi diceva che glieli aveva regalati la sua ragazza però glieli regalava poco alla volta, non glieli ha dati tutti insieme»; poi contraddirsi affermando di avere venduto nella prima occasione solo due pezzi in quanto «…mi ha dato a me quelli da vendere ma poi io ho restituito tutto a lui, non mi interessava niente dei gioielli…»; ed infine correggersi riferendo che era stato il M., di volta in volta, a prelevare i gioielli dalla bandana ed a consegnarglieli per venderli, con la specificazione che i gioielli consegnatile la terza volta erano diversi da quelli che aveva visto nella bandana in occasione della prima vendita.

Sosteneva, infine, di non avere dubitato della lecita provenienza dei gioielli in quanto conosceva di nome la ragazza del M., che sapeva benestante.

M. F. riferiva di essere titolare di una gioielleria abilitata all’acquisto di gioielli, con annesso laboratorio per riparazioni e creazioni di oreficeria. Presso tale esercizio, in una occasione, si era portata la R. che aveva commissionato una coppia di fedi del valore di circa £. 200.000, lasciando un acconto di circa £. 50-60.000. Le fedi, tuttavia, non erano state mai ritirate. Successivamente alla commissione delle fedi la donna si era ripresentata per tre volte al fine di vendere dei gioielli, che riferiva appartenenti alla cognata in difficoltà finanziarie. In una di queste occasioni aveva anche proposto la vendita di una collana e di un bracciale di perle che egli, inizialmente, non voleva acquistare essendo interessato solo al metallo, e convincendosi solo a seguito dell’insistenza della R.. Sosteneva, quindi, che tutti i gioielli esibitigli dalla R. erano stati acquistati e che gli stessi non erano contenuti in una bandana.

Ammetteva, infine, di avere riferito alla D., in occasione della perquisizione, di avere acquistato anche un anello contrarier, già rivenduto la sera prima ad un cliente per la somma di circa £. 200.000 e che, nuovo, poteva valere non più di £. 400.000. Escludeva, invece, di avere avuto offerti dalla R. un bracciale in platino con due file in pietre importanti o un anello con brillante di 5 carati.

Conformi alle dichiarazioni del M. quelle della dipendente, C. D., la quale, confermando che presso tale esercizio si procedeva all’acquisto di gioielli usati, riferiva di avere ricevuto dal titolare le direttive in merito alle procedure da utilizzare. In particolare l’acquisto veniva effettuato solo nei confronti di clienti o, comunque, di persone conosciute e non da estranei, inoltre veniva chiesto un documento di identità e, valutata la merce, in caso di acquisto, questa veniva registrata. La valutazione, poi, avveniva in base alle valutazioni indicate in apposite riviste specializzate. In particolare l’oro veniva valutato intorno a £. 10.000 al grammo, sicchè l’oggetto veniva pesato ed effettuata la stima con riferimento al peso in oro. La registrazione, inoltre, avveniva con descrizione sommaria dell’oggetto, salvo che non trattavasi di rottami. L’indicazione oggetti vari veniva effettuata in presenza di monili di modesto valore ed importanza.

Asseriva di conoscere la R. G. in quanto, prima del fatto, aveva commissionato la realizzazione di un paio di fedi. Successivamente la stessa era tornata un paio di volte offrendo in vendita dei monili, che, effettivamente, erano stati acquistati con registrazione del nome della donna e descrizione degli oggetti, annotazioni che ella stessa aveva curato su indicazione del M.. Escludeva che alcuni oggetti potessero essere stati acquistati in assenza di registrazione, così come escludeva che tra i gioielli offerti dalla R. ci fosse stato un bracciale in platino con due file in pietre importanti, o un anello con brillante di 5 carati – che avrebbe certamente ricordato per il valore – o, infine, un filo di corallo.

Sosteneva di essere, abitualmente, sempre presente in negozio, anche se non poteva escludere di essersi talora allontanata e che in sua assenza potessero effettuarsi degli acquisti.

In esito all’istruttoria dibattimentale gli imputati devono essere riconosciuti colpevoli dei reati ascritti, tuttavia con significative limitazioni.

Occorre, in proposito, scorporare la refurtiva, distinguendo tra il materiale rinvenuto presso la gioielleria del R. – per il quale, dunque, esistono prove dirette – ed il materiale, invece, non rinvenuto, la cui attribuzione agli imputati può avvenire solo in via indiziaria.

Va subito evidenziato come gli imputati – con significative contraddizioni quanto ai fratelli R. – hanno ammesso di avere ricevuto almeno una parte dei monili in questione. Una parte della refurtiva, del resto, venne rinvenuta in possesso del M., il quale, inoltre, spontaneamente, ha riferito di essere venuto in possesso anche di un anello contrarier, che tuttavia, era riuscito a commercializzare il giorno prima della perquisizione. Sicchè per tale oggetti la materialità degli leciti può ritenersi provata, salvo approfondire, in seguito, la natura giuridica e la consistenza psicologica.

La questione più controversa, invece, riguarda la sottrazione degli altri gioielli, che, peraltro, costituiscono la parte più significativa della merce rubata.

In merito il processo diventa meramente indiziario, costruito su dichiarazioni, per di più niente affatto lineari e provenienti dagli stessi soggetti coinvolti, e su prove logiche. Tale refurtiva, infatti, non è stata rinvenuta nel possesso del M. in occasione della perquisizione, sicchè non vi è prova diretta della consegna della stessa. A ciò aggiungasi che, in realtà, in relazione a tali gioielli, apparentemente, non sono stati esperiti tutti i mezzi di ricerca della prova. Non risulta, infatti, che analoghe perquisizioni siano state effettuate presso altri locali nella disponibilità degli imputati. Né argomenti possono essere tratti dal confronto tra le annotazioni effettuate nel registro di carico dell’oro ed i monili rinvenuti. La modesta rilevanza di questi, per un verso, e la genericità di alcune indicazioni, rendono infatti impossibile un confronto puntuale, potendosi solo ammettere la sussistenza di una generica corrispondenza.

È dunque evidente che l’assenza o l’impossibilità di prova, positiva o negativa, non può trasformarsi in prova a carico.

Ciò posto, come questione di metodo, deve osservarsi che, in assenza di prove dirette, l’esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza consolidate ed affidabili, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall’art. 192 c. 2 c.p.p., e quindi a condizione che gli indizi siano gravi, cioè resistenti alle obiezioni e, perciò, convincenti; precisi, cioè non suscettibili di diversa interpretazione; concordanti, cioè non contrastanti tra loro o con altri elementi certi (cfr. Cass. 21/12/99, 1718; Cass. 14/3/95; Cass. SS.UU. 4/2/92).

Nel caso in esame appare evidente come fondamento dell’accusa è rappresentato dalle dichiarazioni della persona offesa, D. C., e di C. S..

Invero la D. ha riferito di avere constatato il furto dei monili più importanti (un bracciale in platino con due file di pietre importanti, del valore di circa 80, 90 milioni; un anello con brillante di 5 carati del valore di 90 milioni; un filo di corallo a degradare color moro, del valore di 24 milioni) nella mattinata del 12 luglio. Collocava, quindi, la sottrazione in un arco di tempo assai breve, in quanto sosteneva di avere indossato il bracciale in platino e l’anello con brillanti verso la fine di giugno, riponendoli nel cassetto proprio in tale circostanza. In base a tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, deve ritenersi che tali gioielli siano stati asportati tra la fine di giugno ed il 12 luglio.

Sempre in base alle dichiarazioni della D. deve ritenersi che tali monili siano stati sottratti dalla figlia C. S.. Circostanza che la D. avrebbe dedotto in base all’atteggiamento della ragazza – che da tempo veniva invitata a commettere gesti del genere dal fidanzato M. M. – nonché, di poi, in base alla confessione ricevuta dalla stessa e, quindi, dal M.. Sul punto, tuttavia, occorre evidenziare come né l’una, né l’altro, abbiano riferito alla D. di avere sottratto i gioielli più importanti. Anzi il M., secondo il racconto della D., avrebbe, alla fine, ammesso di avere venduto i gioielli al R., indicandole la somma che sarebbe stata necessaria per il riacquisto, pari a £. 3.500.000 circa, importo assolutamente non proporzionato al valore degli oggetti descritti dalla persona offesa.

In merito, peraltro, neppure soccorrono le dichiarazioni della C. S., la quale, escussa in sede di istruttoria, al di là della posizione processuale e del suo coinvolgimento in ordine ai fatti, si è dimostrata assai poco attendibile – verosimilmente a causa di problemi psicologici – non essendo in grado di riferire, sostanzialmente, alcun particolare significativo della vicenda. Non sfugge, infatti, come la stessa non abbia saputo (o voluto) dire in che periodo, esattamente, il furto sarebbe stato commesso, né la natura ed il numero dei gioielli sottratti, circostanza sulla quale la teste ha affermato di non essere in grado di rispondere, tesi che, per vero, lascia qualche perplessità, non apparendo verosimile che una persona possa appropriarsi di oggetti, senza nemmeno, sia pure sommariamente, esaminarli.

A ciò deve aggiungersi come la stessa sia oggettivamente coinvolta nella vicenda, sicchè, benchè non punibile, pur potendo essere escussa in qualità di teste, comunque le relative dichiarazioni non possono avere la stessa valenza di quelle rese da un soggetto disinteressato. Ed invero la dichiarazione resa quale testimonianza in dibattimento, proveniente da soggetto che non ha mai assunto la veste formale di indagato, sebbene oggettivamente coinvolto nel fatto-reato, non può essere considerata assolutamente inutilizzabile. Se è vero, infatti, che a norma dell’art. 63 c.p.p. le dichiarazioni della persona che doveva essere sentita fin dall’inizio come indagata o imputata non possono essere utilizzate nemmeno nei confronti di terzi (cfr. Cass. SS.UU. 9/10/96), è pur vero che tale sanzione non può prescindere dalla posizione processuale effettivamente e formalmente assunta dal dichiarante. Tale sanzione, infatti, come si evince dal tenore della norma (e dagli stessi artt. 197 e 198 sull’incapacità a testimoniare) è collegata alla effettiva assunzione da parte del dichiarante della posizione di indagato o imputato.

In caso contrario, non avendo rilievo l’eventualità astratta e ipotetica di una sua imputazione, le dichiarazioni saranno certamente utilizzabili. Tuttavia non può ignorarsi che le stesse possano essere compiacenti, negoziate, o, comunque, interessate, in quanto provenienti da soggetto che può avere interesse a presentare una situazione processuale diversa da quella storica. Sicchè esse non possono assumere il valore sostanziale di deposizione che, per principio, può costituire ex se, anche da sola, prova del fatto e della responsabilità altrui, ma devono essere equiparate alle dichiarazioni accusatorie del coimputato e devono essere rigorosamente valutate secondo la disciplina stabilita dall’art. 192 c.p.p. (cfr. Cass. 4/6/99, 474).

Malgrado queste considerazioni in ordine all’attendibilità ed al valore probatorio delle dichiarazioni della C., appare ragionevole ritenere che la sottrazione dei preziosi sia stata operata proprio da quest’ultima, e che tali gioielli siano stati, poi, consegnati al M.. Circostanza che si desume dalle modalità della sottrazione e dall’epoca. Invero la D., oltre a fornire una collocazione temporale abbastanza circoscritta, ha anche riferito di non avere subito alcun furto in quel periodo, anzi di essere stata sempre in casa per assistere l’altra figlia, la quale doveva sostenere gli esami di stato. Poiché la C. S. ha ammesso di avere sottratto dei gioielli dal cassetto in cui erano custoditi anche quelli più importanti, è dunque ragionevole ritenere che la stessa si sia impossessata anche di questi ultimi. E poiché è circostanza acclarata che nel medesimo periodo la C. consegnava dei gioielli al M., così come ammesso dallo stesso, appare altrettanto ragionevole ritenere che tra tali gioielli vi fossero anche quelli, per così dire, più importanti.

Qui, però, si interrompe la concatenazione logica. Non può, infatti, ritenersi sussistente la prova degli ulteriori passaggi ipotizzati dall’accusa: che, cioè, tali gioielli siano stati, poi, consegnati dal M. agli altri imputati.

In proposito l’unico elemento di accusa deriva proprio dalla chiamata in correità operata da quest’ultimo.

Ora, come noto, nel caso di chiamata in correità, le dichiarazioni rese a norma degli artt. 192 c. 3 e 210 c.p.p., per assurgere al rango di prove pienamente valide, devono essere riscontrate sia intrinsecamente, che estrinsecamente. Va cioè verificata in primo luogo l’attendibilità astratta del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti col chiamato in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa nei confronti dei coautori e complici, nonché in relazione al contenuto delle dichiarazioni, cioè alla precisione, alla costanza, alla coerenza ed alla spontaneità delle stesse.

Quindi occorre ricercare i riscontri esterni, oggettivi, individualizzanti, da cogliere in elementi che riguardano direttamente la persona dell’incolpato in relazione a tutti gli specifici fatti che gli vengono addebitati, non essendo all’uopo sufficienti riferimenti generici, e come tali opinabili e congetturali (cfr. Cass. 8/3/90, 395; Cass. 5/7/90, 2247; Cass. 26/1/93, 682; Cass. 17/6/98, 7240; Cass. VI, 24/1/200, 4261). Tali altri elementi di prova non devono necessariamente riguardare la prova in sé della colpevolezza dell’imputato, quanto piuttosto costituire un riscontro dell’attendibilità del dichiarante, sia pure avente riferimento specifico all’imputato ed al fatto attribuito, essendo a tal fine sufficienti anche quei fattori, di qualsiasi natura, storica o logica, che compatibili con le altre emergenze processuali, siano idonei ad avvicinare l'accusato al reato e a qualsiasi momento dell’iter criminis (cfr. Cass. 22/1/97; Cass. 22/9/99, 13885; Cass. 8/10/99, 14272) .

Nel caso in esame le dichiarazioni del M. non superano il vaglio critico. Lo stesso, in sostanza, pur ammettendo di avere ricevuto, in tre occasioni, dei gioielli dalla C. (questa però parla di un’unica dazione), sostiene di non sapere di cosa si trattasse, dal momento che tutte e tre le volte i gioielli erano chiusi in una bandana che egli non si sarebbe curato nemmeno di aprire, e che avrebbe consegnato per intero alla R. G..

Proprio sotto questo profilo le dichiarazioni appaiono assai inverosimili. Non è credibile, infatti, che il M., avendo ricevuto i gioielli – in una o in più occasioni – non abbia avuto nemmeno la curiosità di verificare di che gioielli si trattasse. Tanto più che l’esame della refurtiva si rendeva necessario per due profili. Innanzitutto perché lo stesso M. ha sostenuto di avere tentato personalmente, una prima volta, in compagnia del R. A., di vendere i gioielli presso una gioielleria di via XXX. Sicchè, anche se lo stesso non fosse entrato personalmente nel negozio, comunque la conoscenza degli articoli era condizione necessaria per procedere nell’operazione.

Ma più in generale il M., che era protagonista principale della vicenda, avrebbe avuto la necessità di conoscere che cosa si apprestava a vendere, sia pure per il tramite di R. G.. E ciò sia per potere verificare l’operato dei soggetti che lo coadiuvavano; sia perché all’interno dell’involucro poteva anche non esserci alcunchè di valore. A ben vedere, infatti, secondo la ricostruzione del M., questi avrebbe inviato la R. presso la gioielleria con un involucro che solo in ipotesi doveva contenere gioielli, ma che benissimo poteva contenere cocci di bottiglia o pezzi di plastica.

Si desume, pertanto, l’intrinseca inattendibilità del M..

Del resto appaiono evidenti le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni di quest’ultimo e quelle rese dalla C., con particolare riferimento alle modalità della consegna dei gioielli, avvenuta in tre occasioni per il primo; in un’unica occasione per la seconda.

Dunque deve ritenersi che tutta la ricostruzione fornita dal M. sia essenzialmente protesa a sminuire la propria responsabilità e ad accreditare se stesso come persona sostanzialmente ingenua. Ingenuità che risulta, invece, assolutamente in contrasto con l’intera dinamica della vicenda.

Ne discende l’impossibilità di accogliere per intero la tesi accusatoria, e cioè che anche tali gioielli siano transitati dalle mani del M. a quelle dei R., ed infine a quelle del M..

Ed infatti non è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati abbiano ricevuto tali gioielli. Non può escludersi – ed appare invero compatibile con gli elementi emersi in istruttoria – che il M. abbia ricevuto tali gioielli in altra circostanza; ovvero che lo stesso, avendoli ricevuti assieme agli altri, li abbia poi trattenuti per sé, rendendosi conto del particolare valore degli stessi (cosa che non poteva sfuggire nemmeno al più sprovveduto, stante la natura, così come descritta dalla D.), per poi utilizzarli in altro modo.

Un elemento di conferma, in tal senso, si trae dal fatto che, sin dal primo momento, come confermato dalla stessa D., il M. ebbe a dire a quest’ultima che i gioielli potevano essere riacquistati al prezzo di £. 3.500.000. Cosa che induce a credere che tale fosse, approssimativamente, la somma ricevuta dal M. e dai R. per la vendita dei gioielli al M.. Sicchè: o i gioielli venduti corrispondevano, grosso modo, a tale valore; oppure il M. avrebbe pagato una cifra assolutamente irrisoria per del materiale di elevatissimo valore, approfittando di una condizione, in capo ai venditori, che andrebbe ben al di la della sprovvedutezza, ma che avrebbe dovuto indurre, in sede processuale, i coimputati, e soprattutto il M., a fare risultare tale circostanza, che rappresenterebbe una sorta di colossale truffa ai loro danni.

Naturalmente è possibile sviluppare tutta una serie di ricostruzioni alternative: che il M. sin dal primo momento abbia mentito al fine di precostituirsi una prova; che tutti gli imputati fossero d’accordo con il M. per lucrare sui gioielli più preziosi; e via discorrendo. Ma proprio l’impossibilità di trovare validi e univoci riscontri – di ordine materiale o logico – ad una delle possibili ricostruzioni, impone, a norma dell’art. 530 c. 2 c.p.p., di scegliere quella più favorevole agli imputati.

Questi, pertanto, devono essere assolti dal reato contestato, con riferimento a tali gioielli, per non avere commesso il fatto.

Quanto ai gioielli rinvenuti presso l’imputato M., nonché ad un anello contrarier, che lo stesso M. ha ammesso di avere ricevuto e rivenduto, gli imputati devono essere condannati per il reato ascritto.

Occorre, tuttavia, distinguere le relative posizioni. Quanto ai R. l’istruttoria dibattimentale ha provato, in maniera inequivocabile, che gli stessi non potessero non avere la consapevolezza della illecita provenienza dei gioielli.

Va osservato come il reato di ricettazione non richiede, per la sua configurazione, la conoscenza precisa e completa del delitto presupposto, essendo sufficiente la convinzione di acquistare cose di provenienza comunque delittuosa, sussistente in caso di consapevolezza, anche non assoluta, da parte dell’agente di acquistare cose che, per la loro natura o le caratteristiche, non possano che derivare da una precedente attività illecita, ancorchè di questa non si conoscano i dettagli o gli autori (cfr. Cass. 16/11/99, 1463; Cass. 7-12-1995; Cass. 13-3-1991; Cass. 18-3-1983).

La prova di tale conoscenza può desumersi da qualsiasi elemento utile e rilevante ai fini probatori. Essa, pertanto, sussiste quando i sospetti in ordine alla legittimità dell’origine siano così gravi ed univoci da ingenerare in chiunque la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da chi le detiene e le trasferisce o le offre (cfr. Cass. 22-5-1990; Cass., 20-11-1989; Cass., 29-04-1988)

A tal fine la prova dell’elemento psicologico può essere desunta anche da elementi indiretti, quali l’entità del prezzo effettivamente pagato dall’agente (se conosciuto), ovvero da altre circostanze di fatto (modalità dell’acquisto, natura delle cose, qualità o condizione del venditore, attività normalmente svolta dall'imputato, comportamento processuale etc.) tanto gravi ed univoche da determinare la ragionevole certezza che nel momento dell'acquisto egli sapeva che le cose offertegli in vendita fossero di provenienza illecita, o comunque, non fossero legittimamente possedute dal cedente (cfr. Cass., 5-6-1984; Cass., 22-2-1984).

Nel caso in esame già le modalità con cui il M. avrebbe consegnato ai R. la refurtiva erano inequivocabilmente indicative della provenienza illecita del materiale. Infatti, per stessa ammissione della R., i gioielli sarebbero stati numerosi (almeno una dozzina) ed asseritamente non di proprietà del M.. A ciò devono aggiungersi le modalità della vendita, anche queste univocamente sintomatiche di una condotta non lecita. E cioè della necessità di rivolgersi ad una terza persona; nel tenere, da parte del M., i gioielli occultati all’interno di una bandana; nel procedere alla vendita in più soluzioni; nel non porre alcun limite di prezzo.

E se ciò non bastasse si devono aggiungere le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese da R. G. e R. A.: in ordine alle modalità di consegna dei gioielli alla R. G.; in ordine alla modalità di contattare quest’ultima; in ordine alla conoscenza della fidanzata del M.. Sotto quest’ultimo profilo va osservato come R. G., nel tentativo di affermare la propria buona fede ha sostenuto di conoscere per nome la fidanzata del M. e di conoscerne le condizioni economiche. Circostanza sulla quale, però, veniva smentita clamorosamente dal fratello, il quale sosteneva di non avere nemmeno saputo – fino al giorno della vendita dei gioielli – che il M., suo amico, fosse fidanzato.

Affermata la responsabilità degli imputati, una volta riferita quest’ultima ai soli gioielli rinvenuti presso il M., appare congruo riqualificare il fatto come violazione dell’art. 648 cpv. c.p. Ciò sia in base al valore del materiale di cui è stata provata la ricezione, sia della complessiva modalità della condotta, invero assai grossolana. Certo a risultati differenti si perverrebbe ove fosse stato dimostrato che gli imputati avevano ricevuto anche i gioielli più preziosi. Ma, come sopra osservato, tale prova non è emersa.

Inoltre appare possibile riconoscere le attenuanti generiche al R. A., che risulta incensurato, ma non alla R. G. avente un precedente specifico.

A conclusioni analoghe non può pervenirsi con riferimento al M.. Invero, una volta ridotta la prova del fatto ai soli gioielli rinvenuti in sede di sequestro, deve ritenersi insussistente la prova del dolo in capo al gioielliere. Questi, infatti, esercitava il commercio dell’oro, al quale era autorizzato. Inoltre, secondo le risultanze dibattimentali, avrebbe regolarmente annotato gli estremi degli acquisti effettuati, non essendoci prova che lo stesso ne abbia operati di ulteriori. Né elementi a carico possono essere tratti dall’importo complessivamente corrisposto. Questo, invero, certamente era inferiore al valore dei gioielli nuovi. Tuttavia non può ritenersi tale importo sproporzionato, anche tenuto conto del fatto che i gioielli erano usati.

Tali circostanze appaiono idonee ad escludere il dolo. Non, tuttavia, ad escludere la colpa. L’imputato, infatti, per le modalità in cui la vendita veniva effettuata doveva prospettarsi quanto meno il sospetto della illecita provenienza dei beni e, ove avesse agito con la diligenza che dovrebbe essere propria della professione esercitata, avrebbe dovuto compiere accertamenti in ordine alla reale provenienza dei beni – per esempio informarsi presso quella che sarebbe stata indicata come titolare dalla R. – o, in difetto, rifiutare l’acquisto. Innanzitutto sospetti dovevano derivare dal prezzo di vendita. Il M. non poteva non conoscere il prezzo al quale, i gioielli che gli venivano sottoposti, erano stati acquistati da nuovi. Non poteva, pertanto, non insospettirsi dalla totale assenza di contrattazione a fronte di un’offerta chiaramente inferiore, condotta anomala per chi vende l’oro proprio.

Poi il M. avrebbe dovuto insospettirsi in ragione delle modalità in cui è proceduta la vendita. Innanzitutto, infatti, nessun rapporto di reale conoscenza vi era tra il M. e la R., la quale non era cliente, essendosi asseritamente limitata, prima del fatto, a commissionare delle fedi, peraltro mai ritirate. Un ulteriore profilo di stranezza doveva essere colto nella frequenza delle vendite. Secondo la ricostruzione operata dallo stesso M. la R. sarebbe venuta ben tre volte nel giro di una ventina di giorni a vendere gioielli sempre diversi. Una procedura che non poteva non destare quanto meno dei sospetti.

Sicchè appare opportuno riqualificare l’ipotesi contestata come violazione dell’art. 712 c.p. Anche al M., in ragione dell’incensuratezza, possono essere riconosciute le attenuanti generiche.

omissis