Giudice monocratico, sez. II, 23 novembre 1999, est. dott. Giovanni De Marco
oltraggio – ingiuria – provocazione
Con decreto di citazione in data 2/5/98, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio XX dinanzi a questo Pretore, per rispondere dei reati di cui in rubrica. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Con querela del 31 dicembre 1996 il dott. YY, allora (…), denunciava che il giorno 13 dicembre dello stesso anno, XX , introdottosi nella stanza occupata dallo stesso YY, gli aveva sputato in faccia lasciando, quindi, sul tavolo della scrivania un biglietto, che allegava alla querela, in cui era scritto: scherzo di XX.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale il magistrato precisava i contenuti ed i retroscena della querela. Affermava che qualche giorno prima del 13 dicembre, in particolare il giorno 30 novembre del 1996, essendo giunta in ufficio la dottoressa **, uditore giudiziario con funzioni, i magistrati ed il personale, come era usanza, le avevano organizzato uno scherzo. In sostanza era stato organizzato una finta udienza in camera di consiglio, di fronte ad un Gip compiacente, alla quale era stata inviata la dott.ssa ** con funzioni di (**). In detta udienza avrebbe dovuto celebrarsi un processo con il rito abbreviato e vari componenti dell’ufficio si erano prestati per interpretare i vari ruoli di imputati, difensori, parti private ecc., a ciascuno dei quali era stato attribuito un nome di fantasia volutamente allusivo e grottesco, come tale Jolanda Sbardasciata o tale Crastello. Il YY non aveva preso parte alla burla, pur avendo contribuito all’organizzazione della stessa.
Lo scherzo aveva avuto buon esito e, a detta del dott. YY, era stato gradito dalla giovane collega.
Non altrettanto, però, era stato gradito dal fidanzato della **, appunto l’imputato XX. Questi, evidentemente interpretando lo scherzo come offensivo nei confronti suoi e della **, si era presentato presso l’ufficio del dott. YY. Qui aveva suonato al citofono ed era stato ammesso dal magistrato in quanto dallo stesso già conosciuto. Quindi alla presenza della sig.ra C., dopo avere fatto un brevissimo accenno allo scherzo di cui la ** era stata vittima, si avvicinava al dott. YY che lo salutava, e gli sputava in faccia. Quindi appoggiava sulla scrivania il biglietto di cui si è detto, andando via, mentre il YY lo minacciava dicendogli che l’avrebbe denunciato.
La versione fornita dal magistrato è stata puntualmente riscontrata dalla sig.ra C., dipendente della Procura, che all’epoca dei fatti si trovava appunto nella stanza del dott. YY. Ella, infatti, ha riferito di avere visto il XX introdursi nella stanza del procuratore facente funzioni, dopo che questi aveva aperto la porta, quindi dirigersi verso il YY e sputargli in faccia, lasciando sulla scrivania il biglietto. Pur non avendo visto materialmente il XX nell’atto di sputare, era certa che il fatto fosse avvenuto perché aveva visto gli occhiali del magistrato bagnati di saliva.
Alla luce della superiore attività istruttoria non può minimamente dubitarsi circa la esistenza e la consistenza dei fatti oggetto del presente processo. Occorre tuttavia soffermarsi su alcune valutazioni giuridiche.
In primo luogo va osservato che la Procura, con il decreto di citazione, ha contestato all’imputato la fattispecie di cui all’art. 341 c.p., partendo, ovviamente, dal presupposto che l’offesa era stata arrecata ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzione.
Accade, tuttavia, che con legge 205/99, la norma in questione è stata abrogata, sicchè la condotta descritta nella rubrica non costituisce più reato a norma del citato art. 341 c.p. Ciò non toglie che essa continua ad avere una rilevanza penale potendosi comunque ricondurre alla fattispecie, sopravvissuta alla riforma, descritta all’art. 594 c.p.
In merito occorre osservare che le norme in questione, gli l’art. 341 c.p. da un lato, e l’art. 594 c.p. dall’altro, hanno sostanzialmente una medesima oggettività giuridica: entrambe descrivono un’offesa arrecata ad una persona, e si distinguono esclusivamente per il diverso bene giuridico tutelato: nel primo viene tutelata la persona non in quanto tale, ma in quanto esercente una pubblica funzione; nel secondo caso si tutela la dignità e il decoro della persona in generale. Sicchè tra le due norme può configurarsi una sorta di rapporto di specialità rientrando la più specifica condotta punita dall’art. 341 c.p. in quella più generale descritta dall’art. 594 c.p., con la conseguenza che, una volta abrogato l’art. 341 c.p., la relativa fattispecie viene a ricadere nella più generale disciplina prevista dall’art. 594 c.p.
Si verte, in sostanza, in un’ipotesi di successione di leggi nel tempo, disciplinata dall’art. 2 c.p., con la conseguenza della applicabilità all’imputato della disciplina a lui più favorevole, nel caso di specie individuabile nell’art. 594 c.p., procedibile a querela di parte.
Nel caso di specie, pertanto, la condotta andrà riqualificata, a norma dell’art. 521 c.p.p., sub artt. 594 e 61 n. 10 c.p. (in considerazione della funzione pubblica esercitata dalla persona offesa al momento dell’evento) e, atteso che in atti risulta la querela proposta per la vicenda in questione dal dott. YY, si dovrà ritenere ritualmente procedibile l’azione penale.
Sul punto va precisato che, a differenza dalle ipotesi contemplate negli artt. 516 – 520 c.p.p., nel caso di specie non si verte in materia di modifica del fatto contestato. In sostanza, con la riqualificazione a norma dell’art. 521 c.p.p. si incide solo sulla definizione giuridica, cioè sulla individuazione della norma che si assume violata, e non sugli elementi fattuali dell’azione attribuita all’imputato, che rimangono quelli descritti nella rubrica (nel caso di specie l’atto offensivo e la funzione pubblica svolta dalla vittima).
Fatta questa premessa si deve rilevare la perfetta coincidenza tra la condotta attribuita all’imputato e ricostruita in esito all’istruttoria dibattimentale, e la fattispecie normativa descritta dall’art. 594 c.p. aggravato a norma dell’art. 61 n. 10.
L’ingiuria, infatti, è costituita dalla offesa all’onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona o al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale. Lo sputo, a maggior ragione se diretto in faccia, incide indubbiamente sul decoro costituendo, soprattutto nella cultura siciliana, chiara ed eloquente manifestazione di indignato disprezzo nei confronti della vittima, equivale ad affermare che il destinatario è privo di onore e di dignità (cfr. Cass. 30/11/88).
Parimenti appare integrata l’aggravante di cui all’art. 61 n. 10 c.p. Invero risulta pacificamente che la vittima, al momento del fatto, rivestiva la carica di pubblico ufficiale ed era intenta allo svolgimento delle sue funzioni. Ciò non poteva certamente sfuggire all’imputato, dal momento che egli, per commettere il fatto, si è recato all’interno dell’ufficio del dott. YY, luogo dove questi non poteva che esplicare la propria attività lavorativa, e, quindi, esercitare le sue funzioni. Nessuna rilevanza può avere la circostanza che l’imputato abbia agito per motivi personali, come pare desumersi da quanto emerso nel corso dell’istruttoria, atteso che la norma in questione, ai fini del riconoscimento dell’aggravante, non attribuisce alcuna valenza alle ragioni che abbiano determinato il gesto se questo sia stato compiuto nei confronti del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. E ciò appare ovvio in quanto la norma si pone chiaramente l’obiettivo di tutelare il prestigio delle istituzioni, che non può non essere intaccato da un atto offensivo, sia pure diretto contro la persona, ma compiuto mentre questa è vestita delle pubbliche attribuzioni.
Per completezza occorre esaminare l’ulteriore profilo delle esimenti. Invero la difesa ha chiesto che venisse pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, sul presupposto che l’imputato avrebbe agito in conseguenza della provocazione subita ad opera del dott. YY, mediante lo scherzo effettuato nei confronti della propria compagna.
In proposito si osserva che l’art. 599 c.p. prevede due ipotesi di non punibilità per il reato previsto dall’art. 594 c.p. consistenti nella ritorsione e nella provocazione.
La prima sussiste nel caso in cui le offese siano state reciprocamente rivolte. A tal fine è sufficiente la sussistenza di più ingiurie reciprocamente pronunciate, a prescindere dalla proporzionalità tra le stesse o dalla cronologia. In tal caso, infatti, si assiste ad una rinuncia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell’altra e quindi non è più necessaria l’applicazione di una pena per ristabilire l’ordine violato (cfr. Cass. 13/11/91). Anche per tale ragione detta causa di non punibilità può essere applicata anche quando le ingiurie non siano contemporanee ed immediate (cfr. Cass. 21/10/81).
La seconda (provocazione) sussiste ogniqualvolta il fatto sia stato commesso nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.
Per l’applicabilità dell’esimente è pertanto sufficiente l’esistenza di un fatto ingiusto altrui, ingiustizia che non può essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, bensì con criteri più ampi comprendendo anche fatti che risultino riprovati dalla coscienza etica della collettività (cfr. Cass. 25/10/74; Cass. 19/12/78).
E’ tuttavia necessario che la reazione consegua immediatamente al fatto ingiusto. Sebbene l’immediatezza non possa essere intesa come contemporaneità o simultaneità, è tuttavia necessario che tra l’ingiustizia e la reazione sussista un nesso di consequenzialità e di correlazione, non potendosi qualificare come sfogo di un’ira subitanea la manifestazione di un covato rancore o di una meditata vendetta (cfr. Cass. 2/3/65).
Essa è applicabile non solo tra le parti direttamente interessate, ma anche tra altri soggetti, purchè fra le parti sussistano rapporti tali da giustificare, in base alle comuni norme, lo stato d’ira e quindi la reazione offensiva (cfr. Cass. 3/12/56; Cass. 14/1/66; cas. 1/6/79). Invero il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata (cfr. Cass. 12/2/92)
Si pone dunque il problema se, nel caso di specie, possano ravvisarsi gli estremi dell’applicabilità dell’esimente in questione. Ma la risposta non può che essere negativa. Invero, come si è sopra detto, anche se appare astrattamente possibile che l’esimente venga invocata dal terzo, legato sentimentalmente alla persona provocata, è pur vero che la reazione deve risultare in qualche modo contestuale alla provocazione. In altre parole è possibile scriminare una condotta ingiuriosa in quanto la stessa venga posta in essere d’impulso, per un atto di rabbia conseguente all’altrui indebita provocazione. Nel caso di specie, tuttavia, si assiste non ad una reazione, bensì ad una vendetta, ad un gesto offensivo, verosimilmente ritenuto dall’imputato come il corrispettivo di un torto - sia pure indirettamente - subito, ma non espresso in un contesto di immediatezza, bensì meditato lungamente, per ben tredici giorni, quindi frutto di una ponderata vendetta.
Tuttavia l’esame della vicenda impone di estendere l’indagine anche a monte. Infatti l’esimente in questione presuppone l’esistenza di un fatto ingiusto altrui, quindi di una condotta che abbia determinato, quanto meno secondo una coscienza collettiva, un torto in capo all’agente.
Orbene nel caso di specie il torto sarebbe stato ravvisato dalla difesa nella burla operata ai danni della fidanzata dell’imputato, dott.ssa **. Sul punto è necessario precisare che di tale scherzo si conosce solo la versione fornita dal querelante, dal momento che non è stata indicata tra i testi la dott.ssa ** e che l’imputato non ha ritenuto di comparire per fornire la sua eventuale versione dei fatti. Pertanto per un giudizio sul punto ci si deve fondare su quanto dichiarato dal dott. YY, della cui attendibilità, peraltro, non vi è motivo di dubitare.
Ora, secondo quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, lo scherzo in questione sarebbe consistito nella organizzazione di una falsa udienza celebrata in camera di consiglio, alla presenza di soggetti coreografici con nomi grotteschi ed allusivi. Ebbene, se ciò ha costituito lo scherzo, ancorchè i nomi degli imputati potessero apparire volgarmente allusivi, non si comprende francamente in cosa potesse ravvisarsi l’offesa o, comunque, l’atto ingiusto, nei confronti della dott.ssa ** e, indirettamente, nei confronti dell’imputato, trattandosi evidentemente di una burla innocua, anche se un colorita. Si deve pertanto ritenere che già in limine difetta il requisito della provocazione e, dunque, del fondamento di qualsiasi scriminante, dovendosi ritenere il comportamento dell’imputato evidentemente sproporzionato ed ingiustificato.
Ne consegue che l’imputato deve essere giudicato penalmente responsabile per il fatto attribuitogli.
Ai fini della determinazione della pena occorre avre riguardo a tre elementi.
Per un verso non può non cogliersi l’oggettiva offensività della condotta, idonea a ledere concretamente l’onore ed il decoro della persona. E ciò, non tanto, per lo sputo in sé, quanto per le modalità e soprattutto per il luogo in cui l’offesa si è consumata: cioè nell’ufficio della Procura, in presenza di persone dell’ufficio, quindi, in sostanza, in modo che di esso si potesse avere cognizione nell’ambito dell’ambiente di lavoro, tra i colleghi e, potenzialmente, anche tra il pubblico.
Per altro verso occorre tenere presente le motivazioni che hanno indotto l’imputato ad agire. Si è già detto che lo scherzo messo in atto nei confronti della dott.ssa Jolanda ** non appare oggettivamente offensivo. Tuttavia, e ciò è stato riconosciuto dallo stesso querelante, l’imputato ha agito, verosimilmente, mosso dalla convinzione (ancorchè erronea) di essere stato a sua volta offeso. Tale convinzione, che in quanto oggettivamente infondata non può dare luogo neppure alla applicazione del regime delle scriminanti putative, deve essere valutata ai fini della determinazione della pena.
Infine occorre tenere presente che l’imputato è incensurato, pertanto non si può non riconoscergli le attenuanti generiche che, nel complessivo giudizio di comparazione, devono essere valutate come prevalenti sulla aggravante di cui all’art. 61 n. 10 c.p.
Pertanto appare congruo determinare la pena in mesi uno di reclusione, da ridurre per le generiche a giorni 20 di reclusione.
Alla condanna penale consegue la condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile. Allo stato degli atti, tuttavia, non è possibile quantificare in alcuna maniera la consistenza di tale danno, dal momento che ciò presupporrebbe lo svolgimento di indagini in ordine alle conseguenze dell’offesa, anche con riferimento alla diffusione della notizia all’interno dell’ambiente di lavoro e tra il pubblico. Ne consegue che allo stato può solo pronunciarsi una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, rinviando per la quantificazione degli stessi al giudice civile. Per analoghe ragioni non può pervenirsi alla condanna di una provvisionale, dal momento che ciò implicherebbe la quantificazione quanto meno parziale del danno, cosa che, per quanto sopra detto, non appare allo stato possibile.
L’imputato deve essere comunque condannato alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile. Le stesse, in considerazione della natura e della durata del processo, e della distanza del luogo di celebrazione dalla sede del difensore, avuto riguardo alle tariffe forensi approvate con D.M. 5/10/94, 585 vanno liquidate in ….