Giudice monocratico, sez. II, 26 novembre 1999, est. dott. Giovanni  De Marco

edilizia – concessione edilizia – natura – falso ideologico – induzione in errore – idoneità – truffa edilizia – danno

Con decreto di citazione in data 18/11/98, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio X1  e X2  dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Accadeva che X1  presentava al Comune progetto, a firma di X2 , per la ristrutturazione di un vecchio fabbricato a due elev. f.t. sito in vill. Castanea. Sulla base di tale progetto veniva ottenuto nulla osta della Soprintendenza BB.CC., autorizzazione del genio Civile, parere della Commissione Edilizia.

A seguito di denuncia, tuttavia, personale dei VV.UU. e della ripartizione urbanistica del comune si portava sui luoghi constatando che i lavori erano in corso e che lo stato di fatto riportato negli elaborati grafici non era conforme alla realtà.

In particolare, come riferito dal tecnico Scinaldi e dal vigile De Salvo che hanno eseguito il sopralluogo, mentre in progetto l’altezza della prima elevazione (come si rileva anche dalla documentazione in atti) era stata rappresentata -come stato di fatto- di mt. 2,70, essa, in realtà, risultava di mt. 2,20. Ciò era agevolmente rilevabile dalle evidenti tracce delle travi ancora presenti sul posto al momento del sopralluogo che individuavano inequivocabilmente l’originario punto di posa del soffitto. Analogamente si poteva constatare che la copertura del fabbricato, rappresentata in progetto –come stato di fatto- ad una falda, era in realtà a due falde, come risultava visibile dalla copertura ancora esistente.

Ciò conferma quanto segnalato dal denunciante, De Francesco Giovanni, che, ribadendo nel corso dell’istruttoria dibattimentale il contenuto dell’esposto, evidenziava  che il progetto redatto dagli imputati e depositato presso il Comune e presso gli altri enti interessati (Genio Civile e Soprintendenza) presentava dei falsi nella riproduzione dello stato di fatto. Lo stesso aggiungeva che gli imputati avevano anche rappresentato il fabbricato contiguo a quello oggetto di intervento edilizio, come una costruzione a tre elevazioni f.t., mentre in realtà esso era a due elevazioni f.t. e molto più basso.

Sulla esistenza delle difformità tra stato di fatto ed elaborati progettuali, pertanto, non può esistere alcun dubbio, dal momento che le stesse sono state verificate dai vigili urbani e dal tecnico comunale che hanno potuto prendere visione della situazione reale, al momento dell’inizio dei lavori.

Del resto lo stesso imputato X2 , sottoponendosi all’esame su richiesta della difesa, ha ammesso gli addebiti, imputandoli, però, a meri errori materiali asseritamente non significativi.

In conclusione si può affermare che gli imputati hanno presentato presso gli enti competenti un progetto per il rilascio di concessione edilizia in cui lo stato di fatto veniva rappresentato falsamente: in cui, cioè, la copertura era rappresentata a una sola falda, piuttosto che due, e in cui l’altezza della prima elevazione era rappresentata di mt. 2,70, piuttosto che mt. 2,20, con conseguente maggiore altezza di tutto l’edificio. In base a tale rappresentazione dello stato di fatto, e sul presupposto della conservazione dell’esistente, hanno ottenuto pareri favorevoli ed autorizzazioni per la realizzazione di opere di ristrutturazione, che di fatto avrebbero consentito di realizzare un edificio con copertura a falda unica e piano terra di altezza mt. 2,70, cioè abitabile.

Una volta accertati gli elementi fattuali della condotta, occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla natura ed alla configurabilità dei reati contestati.

In primo luogo è evidente che le dichiarazioni rese dall’imputato non appaiono particolarmente credibili quanto alla asserita buona fede dello stesso. Invero non è possibile che un tecnico professionista commetta errori tanto “grossolani”, come il riportare l’edificio confinante a due piuttosto che a tre elevazioni, ovvero rappresentare la copertura a una, piuttosto che a due falde, o, infine, indicare l’altezza di un piano in misura diversa dal reale.

Ciò premesso, per quanto concerne il capo a) della rubrica, pur con qualche riserva questo decidente non può non adeguarsi all’orientamento ormai assimilato dalla Corte di Cassazione secondo cui la concessione edilizia deve rientrare, ai fini penali, nella categoria delle autorizzazioni (cfr. Cass. SS.UU. 20/11/96).

Invero, anche a seguito delle sentenze n. 5/80 e 127/83 della Corte Costituzionale, si deve ritenere che, pur con l’entrata in vigore della l. 10/77, il diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà ed alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire, risultando incompatibile con l’art. 42 Cost. lo scorporo dello ius aedificandi dal diritto di proprietà. Ne consegue che l’autorità, mediante la concessione edilizia, non attribuisce al cittadino nuovi diritti, ma si limita ad accertare l’esistenza delle condizioni previste per l’esercizio di un diritto preesistente. La concessione edilizia costituisce, pertanto, un atto dovuto, come tale non discrezionale, irrevocabile e connesso al diritto di proprietà.

Così ricostruito il fenomeno della concessione edilizia, appare evidente la coincidenza di questa figura con la categoria delle autorizzazioni amministrative che, appunto, si caratterizzano per l’assenza di discrezionalità e per lo svolgimento della funzione di rimozione di un limite all’esercizio di un diritto già esistente nel patrimonio giuridico del soggetto.

Ciò detto si deve osservare che la concessione edilizia rientra nella categoria degli atti pubblici aventi natura dispositiva, cioè negoziale, trattandosi di provvedimento che, come già detto, manifesta la volontà dell’amministrazione. Malgrado questa sia la natura predominante dell’atto, ciò non esclude che in esso converga anche una funzione dichiarativa, cioè descrittiva di uno stato di fatto, che costituisce il presupposto della volontà della pubblica amministrazione, e pertanto assume una funzione probatoria ed è quindi investita dell’obbligo di veridicità del pubblico ufficiale. Si tratta, in sostanza, di quella parte dell’atto, indissolubilmente connessa al suo contenuto negoziale, in cui viene descritta la situazione di fatto da cui discendono le determinazioni dell’amministrazione, e rispetto alla quale l’atto assume sempre una funzione probatoria, affermandone, anche implicitamente, la verità, dal momento che essa costituisce la condizione logica e giuridica per l’emanazione dell’atto stesso. In altre parole quell’atto pubblico non potrebbe essere emanato con quel determinato contenuto dispositivo se la situazione di fatto fosse diversa: pertanto esso ha anche un contenuto, implicitamente, ma necessariamente, certificativo nella misura in cui afferma esistente una situazione di fatto e da questa fa discendere determinati effetti giuridici.

Si può pertanto affermare che la concessione edilizia ha natura autorizzatoria ed assomma ad un contenuto dispositivo, una parte dichiarativa, nella misura in cui riproduce lo stato di fatto e di progetto, elementi necessari per valutare l’idoneità tecnica delle opere da realizzare e la compatibilità ambientale.

Ne consegue, più in generale, che anche con riferimento a questa categoria di atti, è possibile configurare il reato di falso ideologico, quando la falsità concerna, appunto quella parte descrittiva in esso contenuta, ancorchè la stessa non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, ma sia desumibile implicitamente, risultando funzionale rispetto all’economia dell’atto e rilevante rispetto al contenuto, e come tale ineludibile (cfr. Cass. SS.UU. 3/2/95; Cass. 30/9/83; Cass. 11/10/85).

Del resto tutti i reati in materia di falso ideologico distinguono tra l’atto e l’attestazione che esso contiene, con la conseguenza che ai fini della configurazione del reato non è necessaria la falsità dell’intero atto, che, tra l’altro, determinerebbe una falsità materiale, ma della sola attestazione che l’atto contiene.

In particolare nella concessione edilizia, accanto alla parte dispositiva, con cui il sindaco, o chi per lui, esprime la volontà di autorizzare l’attività edilizia, vi è una parte descrittiva, direttamente contenuta nell’atto, oppure richiamata per relationem, (e consistente nella descrizione dell’area oggetto di intervento; nella attestazione circa la condizione giuridica dell’immobile; negli elaborati progettuali che descrivono lo stato di fatto e quello di progetto; ecc.) che fa parte integrante della concessione, elemento essenziale della stessa, trattandosi di un presupposto indispensabile per l’emanazione dell’atto. Ne consegue che una falsa rappresentazione della situazione oggetto di intervento, si riflette immediatamente in una falsa rappresentazione della realtà nella concessione edilizia, determinando il falso ideologico nella stessa (Cass. 22/11/88; Cass. 18/2/92; Cass. 6/7/94).

Una volta affermata l’astratta configurabilità del reato di falso ideologico in relazione alla concessione edilizia, ne consegue che, ove il falso nell’atto pubblico sia determinato dall’inganno del privato, a norma dell’art. 48 c.p., del falso sarà quest’ultimo a rispondere (cfr. Cass. 28/1/97).

Come noto, secondo la disciplina del citato art. 48 c.p., quando il reato sia commesso per errore di fatto, l’agente non ne risponde. Tuttavia se l’errore sia stato determinato dall’altrui inganno, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo. Sicchè, nel caso di specie, pur trovandoci in presenza di un reato proprio, che, cioè, può essere commesso dal solo pubblico ufficiale, di esso risponderà il privato nella misura in cui la falsificazione sia ad esso imputabile mediante la dolosa induzione in errore e sempre che i mezzi usati da quest’ultimo siano idonei a trarre in inganno il primo (cfr. Cass 27/3/85).

In tali casi, infatti, colui che compie l’atto falso opera in base ad una volontà viziata dall’inganno adoperato su di lui. Ne consegue che, ai fini della configurazione della fattispecie criminosa, è necessario che il fatto tipico venga posto in essere dal soggetto qualificato, mentre l’elemento psicologico ed il fine dell’azione, si dovranno ricercare in capo a colui che ha realizzato l’inganno, cioè, in ultima istanza, nel privato determinatore (cfr. Cass 28/10/80; Cass 11/2/83; Cass. 14/3/96).

Nel caso in esame non può sussistere alcun dubbio sull’astratta idoneità della condotta del privato ad indurre in inganno gli organi comunali competenti al rilascio della concessione edilizia. Invero in sede di rilascio della concessione edilizia l’attività di verifica espletata dai funzionari comunali è pressoché interamente documentale, cioè svolta sugli atti prodotti dalle parti istanti, mentre il controllo della veridicità di quanto asserito nelle domande, mediante ispezioni ed altre verifiche, non si configura come un obbligo, e nella prassi è evento estremamente eccezionale (come anche ammesso dall’imputato X2), sicchè la pubblica amministrazione fonda, normalmente, il proprio iter decisionale sulle sole dichiarazioni degli istanti, con la conseguenza che la falsa rappresentazione, a meno che non sia assolutamente grossolana, si rivela condotta tipicamente idonea, in rapporto alla natura e all’organizzazione dell’autore immediato, ad ingenerare l’errore (cfr. Cass 29/10/97). Ed il falso sarebbe passato inosservato anche nel caso in questione se non fosse intervenuta la denuncia del proprietario del fabbricato contiguo.

Del resto esiste un affidamento dell’amministrazione sulla lealtà del progettista che deve redigere gli elaborati. Costui è tenuto in base allo statuto professionale, ed allo stesso regolamento edilizio, a riprodurre fedelmente lo stato dei luoghi. Per esempio l’art. 3 del vigente R.E. comunale prescrive che la richiesta di concessione edilizia debba essere corredata da una planimetria di insieme estesa ad una fascia di almeno 40 metri esternamente al lotto, riproducente la situazione originaria dei luoghi ivi compresi ... le altezze degli edifici circostanti e le relative distanze dai confini ... le recinzioni ... quant’altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l’opera ed il suolo circostante, nonchè gli alzati schematici degli edifici circostanti con le indicazioni delle eventuali aperture e vedute prospettanti sull’immobile, in applicazione del Decreto Interministeriale 2/4/68 art. 9. La P.A., dunque, legittimamente può ritenere veri gli elaborati progettuali che le vengono esibiti e fondare su di essi le proprie scelte. Sicchè la falsa rappresentazione nel progetto diviene condotta idonea a trarre in inganno i pubblici amministratori.

Per completezza va detto che la condotta in esame appare correttamente ricondotta alla fattispecie di cui agli artt. 48 e 480 c.p., piuttosto che a quella di cui all’art. 483 c.p. Invero è evidente la differenza tra il falso per induzione e il falso del privato in atto pubblico, sussistendo quest’ultimo solo allorchè la falsità nell’attestazione sia relativa a fatti che vengono dichiarati al pubblico ufficiale che si limita a riportarli nell’atto come provenienti dal privato; se invece tali fatti contribuiscono alla formazione di un atto autonomo dello stesso pubblico ufficiale, la falsità su di essi si trasferisce all’intero contenuto dell’atto, determinando la configurazione del reato di cui all’art. 480 c.p.

Passando poi al capo b) della rubrica va osservato che il reato di truffa sussiste ogniqualvolta l’agente, mediante artifici e raggiri, induca in errore taluno, conseguendo da ciò un ingiusto profitto con altrui danno.

Nel caso della concessione edilizia (così come per l’autorizzazione della Soprintendenza)  conseguita mediante una falsa rappresentazione dello stato di fatto in progetto, non può esservi dubbio in ordine alla esistenza di artifici, consistenti, appunto, nella falsa rappresentazione dello stato dei luoghi che ha indotto la commissione edilizia, i funzionari comunali, il sindaco, la Soprintendenza a rilasciare una concessione che altrimenti sarebbe stata negata o, comunque, attribuita a condizioni diverse. Si pensi al caso di scuola della omessa rappresentazione di una parete finestrata con conseguente possibilità di costruire senza il prescritto distacco.

Né esclude l’esistenza e l’idoneità degli artifici il fatto che l’amministrazione abbia la possibilità di controllare la veridicità di quanto asserito nelle domande di concessione. Tale potere, infatti, esiste solo in astratto e non si configura come un obbligo. Nella prassi, inoltre, una simile eventualità è pressochè totalmente esclusa,  sicchè la falsa rappresentazione, a meno che non sia assolutamente grossolana, si rivela quasi sempre condotta idonea ad ottenere il rilascio della concessione edilizia e quindi adeguata ad ingenerare l’errore.

Del resto la fattispecie di cui all’art. 640 c.p. non richiede per la sua verificazione né una particolare, sottile ed astuta messa in scena, nè la massima diligenza da parte della vittima (che, tra l’altro, potrebbe essere determinata dalla fiducia), essendo sufficiente qualsiasi simulazione, dissimulazione o espediente potenzialmente idoneo a ingenerare l’errore (cfr. Cass. 12/10/71; Cass. 12/12/83; Cass. 23/6/87; Cass. 17/3/93) anzi, più in generale, la questione della astratta idoneità dell’artificio o del raggiro può ritenersi superata in tutti quei casi in cui l’errore si sia di fatto determinato, apparendo dimostrata l’idoneità della condotta dall’effetto raggiunto (cfr. Cass. 5/2/65; Cass. 4/4/78; Cass. 23/6/87; ecc.)

Pacifica è poi l’esistenza di un profitto ingiusto in capo all’agente: questi, infatti, mediante gli artifici, ottiene il rilascio di una concessione edilizia (così come di un’autorizzazione della Soprintendenza) e di un conseguente potere edificatorio, che altrimenti non avrebbe potuto ottenere nelle stesse forme, modi e condizioni: si tratta, pertanto di un vantaggio (anche di ordine economico) indebito, in quanto in contrasto con le normative in materia urbanistica.

La questione più controversa sul punto resta, pertanto, la sussistenza di un danno in capo al Comune o agli altri enti interessati alla vicenda. Eppure, malgrado l’esistenza di tesi non univoche sul punto, non può non convenirsi sul fatto che il rilascio di una concessione edilizia sul presupposto di una falsa rappresentazione della realtà determina, per il Comune, un danno tanto di natura patrimoniale che extrapatrimoniale.

Invero l’ente comunale è titolare di un diritto alla integrità della sfera funzionale e alla tutela dell’interesse specifico al perseguimento del fine istituzionale della programmazione dell’uso e dello sviluppo del territorio. Il comune ha, cioè, il “diritto” a che l’edificazione avvenga in conformità alle leggi ed agli strumenti di pianificazione urbanistica. Sicchè l’edificazione abusiva, comunque realizzata, determina una lesione a tale diritto (v. però, per l’insufficienza di tale solo danno: Cass 6/10/89).

D’altro canto l’edificazione in contrasto con la normativa vigente determina l’obbligo per il Comune di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e, comunque, di intervenire con gli strumenti a sua disposizione, con conseguenti costi che il comune dovrà affrontare di ordine burocratico e materiale. A ciò si aggiunge che l’opera “abusiva” determinerà un’obiettiva incidenza tanto sul carico urbanistico, quanto sui costi accessori (inerenti le opere di urbanizzazione, l’organizzazione dei servizi, la eventuale modifica degli strumenti urbanistici, ecc.).

Infine si deve aggiungere il mancato guadagno conseguente al mancato pagamento di eventuali oneri di urbanizzazione e di costruzione.

Analoghe considerazioni valgono per gli altri enti interessati, tutti costretti a subire dei costi in conseguenza della realizzazione di opere non conformi al dovuto.

Si deve concludere, pertanto, per l’esistenza di un danno materiale in capo al comune ed all’Assessorato BB.CC. ai fini della configurabilità del reato di truffa (v. da ultimo, per una tesi conforme: Cass 28/1/97) che, essendo commessa ai danni di un ente pubblico, risulta aggravata ai sensi del cpv. n. 1 dell’art. 640 c.p..

Del resto la sussistenza di un danno di natura patrimoniale come conseguenza dell’indebito conseguimento di una concessione edilizia, è dimostrato dall’ammissibilità, pacificamente ritenuta, della costituzione di parte civile del Comune nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati urbanistici, dal momento che il danno risarcibile, in tali casi, è conseguenza della violazione di un diritto soggettivo pubblico funzionale dello stesso comune (cfr. Cass. SS.UU. 21/4/79).

Resta da esaminare il profilo della rilevanza del falso, tanto ai fini del reato di cui al capo a), quanto ai fini dell’ingiusto profitto e, dunque, della truffa.

In proposito occorre ricordare che, secondo l’ormai costante giurisprudenza della cassazione, la falsità non è punibile quando si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio (cfr. Cass., sez. V, 04-11-1993). Allo stesso modo, ove la falsa rappresentazione non avesse inciso sulle determinazioni della P.A., anche l’ingiusto profitto verrebbe meno.

Nel caso di specie, già preliminarmente, va ricordato l’obbligo gravante sui progettisti a norma del citato art. 3 R.E. di riprodurre fedelmente lo stato dei luoghi.

Pertanto già la sola falsa (o incompleta) rappresentazione è idonea ad impedire il rilascio della Concessione edilizia, e pertanto costituirebbe, di per sé, falso rilevante.

Nel caso di specie, tuttavia, vi è di più. Come sopra si è osservato, gli imputati hanno richiesto una concessione edilizia finalizzata alla ristrutturazione di un fabbricato preesistente. Ed hanno ottenuto pareri e autorizzazioni per l’esecuzione di lavori che avrebbero prodotto la realizzazione di un fabbricato avente copertura ad una falda (quindi con un sottotetto meglio utilizzabile) ed altezza della prima elevazione di mt. 2,70. Ma ciò hanno ottenuto sul presupposto che tale risultato fosse conforme al preesistente, che cioè l’immobile su cui intervenire avesse già dette caratteristiche, mentre si è visto che nel preesistente l’altezza della prima elevazione era di mt. 2,20, quindi l’altezza di tutto l’edificio era inferiore, mentre la copertura era a due falde. E’ dunque chiaro che l’avere rappresentato falsamente lo stato di fatto ha inciso sulle determinazioni degli uffici competenti.

Quanto alla Soprintendenza ciò appare di immediata evidenza dal momento che, ove il tipo di intervento fosse stato rappresentato correttamente, si sarebbe avuta una immutazione dello stato dei luoghi (con trasformazione della copertura da due ad una falda), come tale incisiva sul vincolo paesaggistico e pertanto suscettibile di un diniego.

E ciò vale anche per il Comune: infatti quelle opere che sono state indicate come conservative di un fabbricato preesistente, costituivano, in realtà, modifiche dell’esistente che il Comune avrebbe potuto vietare, infatti l’avere modificato il tipo di copertura dell’edificio e l’avere aumentato l’altezza della prima elevazione, e quindi di tutto l’edificio, ha un’evidente incidenza urbanistica, dal momento che viene realizzato un edificio tipologicamente diverso dal preesistente e viene aumentata la cubatura, in quanto i locali della prima elevazione vengono resi di fatto abitabili, come del resto riconosciuto dall’imputato X2. Infatti, come noto, perché un locale possa essere utilizzato a fini abitativi è, tra l’altro, necessario che questo presenti un’altezza almeno pari a mt. 2,70. Ne consegue che, ove fosse stato rappresentato lo stato di fatto reale, per ottenere l’abitabilità del piano terra, portandolo a mt. 2,70, gli imputati avrebbero dovuto chiedere l’autorizzazione all’innalzamento del fabbricato, cioè alla realizzazione di interventi edilizi tipologicamente diversi, ben più pregnanti, e che, tra l’altro, avrebbero comunque determinato maggiori oneri concessori.

Del resto non giova ad escludere la rilevanza del falso la circostanza che gli imputati abbiano presentato un progetto in “sanatoria”, sulla base di una più corretta rappresentazione dei luoghi, assentito con concessione n. 14173 del 1997.

L’imputato, infatti, in sede di esame ha prodotto concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Messina, su richiesta avanzata in epoca successiva all’accertamento. Negli elaborati allegati a tale istanza lo stato di fatto, secondo quanto affermato dall’imputato, sarebbe stato riprodotto correttamente, e cioè in conformità a quanto rilevato dai VV.UU. e dal tecnico Scinaldi.

Ad un più attento esame, tuttavia, si rileva che l’altezza della prima elevazione f.t. del fabbricato, rilevata in sede di accertamento in mt. 2,20, è stata rappresentata di mt. 2,50.

Ma a prescindere da questa ulteriore discrepanza, dall’esame di tale ultimo progetto si rileva che le opere approvate non sono uguali a quelle indicate nel primo progetto, assentito in base alla falsa rappresentazione dei luoghi. In particolare con l’ultimo progetto gli imputati realizzano una copertura a due falde e non a una falda; inoltre portano a mt. 2,70 il piano terra (senza dovere aumentare l’altezza dell’intero edificio) mediante la riduzione dell’altezza del piano primo e abbassando la quota di imposta del piano terra, al di sotto del piano di campagna, a mt. - 0,30.

A ciò deve aggiungersi che, come si evince dal progetto redatto sulla base della esatta rappresentazione dei luoghi, il reale volume preesistente era pari a mc. 172,08, inferiore (a causa della minore altezza della prima elevazione e, quindi, di tutto l’edificio) a quello calcolato nel progetto fondato sulla falsa rappresentazione dei luoghi, pari a mc. 186,73: con la conseguenza che gli imputati, ove avessero rappresentato correttamente lo stato dei luoghi, al fine di portare il volume finale a mc. 186,73, come anche affermato dal teste Scinaldi, avrebbero dovuto corrispondere maggiori oneri concessori.

Si può pertanto concludere per la rilevanza del falso e della truffa, e per la conseguente punibilità degli stessi.

Va tuttavia osservato che  la concessione, al momento dell’intervento, non era stata ancora rilasciata, ma era stato solo espresso il parere favorevole della Commissione edilizia. Detto parere non è sostitutivo della concessione, né ha autonoma rilevanza, trattandosi di atto interno. Esso testimonia dell’errore in cui erano caduti gli organi del comune, ma non è idoneo a qualificare come consumato il reato. E’ pertanto necessario riqualificare il fatto, a norma dell’art. 521 c.p.p., quanto al capo a), come tentativo.

Analoghe considerazioni valgono per il reato di truffa contestato al capo b), e che va riqualificato, limitatamente all’ipotesi relativa al parere della commissione edilizia, come tentativo.

Il reato appare, invece, consumato con riferimento al rilascio della autorizzazione della Soprintendenza BB.CC. (in data 9/10/93 n. 3412).

Considerazioni a parte merita la questione del rilascio del nulla-osta del Genio Civile, individuato come ulteriore evento atto ad integrare autonomo reato di truffa.

In proposito si evidenzia che, nel caso di rilascio di autorizzazione da parte del Genio Civile, nessuna rilevanza ha lo stato di fatto preesistente. L’autorizzazione del Genio Civile, infatti, concerne solo la realizzazione delle nuove strutture, così come rappresentate nello stato di progetto: pertanto ai fini della realizzazione di un edificio, che lo stesso in precedenza avesse una copertura a due o ad una falda, che l’altezza di un piano fosse di mt. 2,20 o 2,70, sono circostanze sostanzialmente prive di rilevanza, dovendo solo avere riguardo alle strutture finite, cioè al progetto finale.

Ne consegue che, con riferimento al rilascio del nulla osta del Genio Civile, di cui al capo b) della rubrica gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste.

In conclusione gli imputati devono essere condannati per i reati contestati, salvo la riqualificazione di cui si è detto e con esclusione del reato di truffa per l’ottenimento del nulla-osta del Genio Civile, di cui al capo b).

In merito va altresì osservato che, se pacifica appare la responsabilità dell’imputato X2, il quale ha redatto e firmato gli elaborati, analoga responsabilità si estende al X1, committente dei lavori. Si deve ritenere, infatti, che questi fosse a conoscenza della falsa rappresentazione. Ciò in considerazione dell’evidente contrasto tra stato di fatto e di progetto, che non poteva sfuggire al proprietario dell’immobile. Ma soprattutto perché solo il proprietario poteva avere un interesse diretto alla falsificazione dello stato di fatto, atteso che solo a questi interessava realizzare un certo tipo di costruzione, piuttosto che altra.

Tra i reati appare certamente configurabile un concorso formale, dal momento che con un’unica azione vengono integrate contemporaneamente più condotte illecite, sicchè andrà applicata la disciplina di cui al c. 1 dell’art. 81 c.p.

In considerazione dell’incensuratezza degli imputati appare possibile riconoscere agli stessi le attenuanti generiche, riconoscendo queste equivalenti all’aggravante di cui al capoverso dell’art. 640 c.p.

Malgrado ciò il reato più grave deve essere ugualmente individuato nella truffa che, anche se semplice, viene punita con pena edittale massima maggiore rispetto all’ipotesi di cui all’art. 480 c.p.

Si ritiene congruo, pertanto, determinare la pena base per entrambi gli imputati in mesi otto di reclusione e £. 500.000 di multa, aumentata, a norma del citato art. 81 c.p., complessivamente di mesi due di reclusione.

Sussistendone le condizioni di legge deve essere concesso agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si rileva che il secondo degli imputati, X2 , ha commesso i reati nella qualità di progettista, cioè nell’esercizio della professione di ingegnere e con violazione dei doveri inerenti detta professione, pertanto alla condanna consegue, a norma dell’art. 31 c.p. l’interdizione dall’esercizio della relativa professione.

Si deve infine rilevare che non risultano contestati agli imputati i reati edilizi previsti dagli artt. 20 l. 47/85, 20 l. 64/74 e 1-sexies l. 431/85. E tuttavia è noto che, nel caso in cui la concessione edilizia sia il frutto dell’attività fraudolenta o, comunque illecita degli indagati l’atto amministrativo non è riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico e, correttamente, pertanto, il giudice penale può disapplicarlo, o, comunque, considerarlo inesistente (cfr. Cass. 31/1/87; Cass. 4/4/95; ecc.). Analoghe considerazioni valgono per l’altra autorizzazione per cui è processo.

Come noto, infatti, l’attività edilizia realizzata in base ad una concessione illegittima è equiparabile all’attività posta in essere in assenza di concessione edilizia tutte le volte che quest’ultima sia frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che la rilascia o del soggetto privato che la consegue, non essendo riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico: solo in questo caso, infatti, è dato al giudice penale di disapplicare un atto amministrativo, quando, cioè, l’illegittimità dell’atto amministrativo sia essa stessa elemento essenziale della fattispecie criminosa. (cfr. Cass. SS.UU. 3/87; Cass. 3392/89; ecc.).

A ciò va aggiunto che gli imputati hanno presentato un progetto in sanatoria, conseguendo la relativa concessione. In tale progetto l’altezza della prima elev. f.t. risulta rappresentata, come stato di fatto, a mt. 2,50, piuttosto che a mt. 2,20 come riscontrato dal tecnico comunale, ciò in quanto la quota d’imposta del piano terra, nello stato di fatto, viene indicata a –0,30, cioè trenta cenmtimetri al di sotto del piano di campagna (nella prima falsa rappresentazione la quota era posta a 0 e l’altezza indicata in mt. 2,70). Benchè il teste Scinaldi non sia stato in grado di riferire se il piano di calpestio del fabbricato, al momento dell’accertamento, fosse o meno al di sotto del piano di campagna, si suppone che, salvi gli opportuni accertamenti, gli imputati abbiano rappresentato anche in questo secondo elaborato, una circostanza non vera al fine di portare il piano terreno a mt. 2,70, con ulteriore reato di falso, mentre la concessione in sanatoria potrebbe essere disapplicata. Infatti appare strano che una simile condizione, indubbiamente conveniente, non fosse rappresentata nell’originario progetto e sia sfuggita al tecnico comunale.

omissis