Con decreto dell’8 luglio 1994, il G.U.P. presso il Tribunale di Messina disponeva il giudizio dinanzi a questa Corte per i reati indicati in epigrafe a carico degli imputati BATTAGLIA Santi , CAPUTO Luigi , CASTORINA Pasquale , CRUPI Luciano , CUCE’ Giovanni , ERBA Ignazio , FERRANTE Santi , FRENI Paolo , GENOVESE Antonino , GENOVESE Raffaele , GENTILE Bruno , GUARNERA Lorenzo , INSANA Romualdo , IRRERA Paolo , LA BOCCETTA Emanuele , LENTINI Stellario , LICCIARDELLO Antonino , MAZZITELLO Pietro , MOSCHITTA Giovanni , NACCARI Francesco , NACCARI Giuseppe , NUNNARI Gioacchino , PIETROPAOLO Pasquale , PULEO Francesco , RUSSO Antonino , SETTINERI Vincenza , SPARACIO Rosario , TAVILLA Nicola , TRISCHITTA Pietro , VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , VADALA’ CAMPOLO Pietro , VINCI Rosario , VITALE Giovanni , ZIMBARO Placido , APRILE Natale , BONASERA Angelo , CALAFIORE Carmelo , CALOGERO Placido , CAMBRIA SCIMONE Antonio , CAMBRIA SCIMONE Giuseppe , CENTORRINO Salvatore , CIRAOLO Claudio , CORDIMA Franco , DE DOMENICO Giuseppe , GALLETTA Nicola , MULE’ Giuseppe , PUGLISI Antonio , ROMEO Carmelo , GALLI Luigi , BONANNO Orazio , BONANNO Rosario , CALABRO’ Salvatore , COTUGNO Giovanni , DALL’AGLIO Antonino , FEDERICO Francesco , GATTO Giuseppe , MANCUSO Antonino , MAROTTA Gaetano , MAURO Carmelo , MAURO Orazio , MAURO Santo , MICALIZZI Lorenzo , PAGANO Antonino , PAPALE Domenico , PARATORE Giovanni , PARATORE Giuseppe , RAGUSEO Peppino , RAGUSEO Vincenzo , RIGANO Antonino , RIZZO Rosario , SQUADRITO Pietro , MANCUSO Giorgio , ALESSANDRO Simone , AMANTE Orazio , BRIGANDI’ Antonio , CALARESE Antonio , CALARESE Aurelio , CALARESE Giuseppe , CALARESE Salvatore , CARDUBBO Carmelo , CATANZARO Franco , COSENZA Letterio , COSTANTINO Giovanni , COSTANTINO Pietro , COSTANTINO Sostine , CRUPI Luigi , CUCINOTTA Giuseppe , D’ARRIGO Marcello , DELLE ROCCHE Gaetano , FERNANDEZ Giuseppe , GIACOBBE Tommaso , LA SPADA Antonino , LEO Domenico  (nato a Messina il 28-5-1951), LEO Giovanni , LEONARDI Antonino , MANCUSO Daniele , MOSCHELLA Giovanni , PANTO’ Nunzio , PANTO’ Pietro , PISTONE Giuseppina , PREVITERA Antonino , PULLIA Carmelo , SAMPERI Paolo , SARNATARO Santo , TAVELLA Mario , TROVATO Salvatore , VENTURA Carmelo , VENTURA Salvatore , VENUTO Giuseppe , ARENA Giuseppe , COMANDE’ Salvatore , CURATOLA Giuseppe , DI DIO Domenico , MAGAZZU’ Angelo , MAIMONE Pasquale , MANGANARO Salvatore , MANGANARO Rosario , PAONE Francesco , SANTORO Angelo , TAMBURELLA Rosario , ZOCCOLI Giuseppe , AMANTE Giuseppe , ANASTASI Antonino , BITTO Vincenzo , CANCELLIERE Francesco , CANNIZZARO Francesco , COLAFATI Vincenzo , CUTE’ Giovanni , DAVI’ Giorgio , DE TULLIO Alessandro Almidoro , GULLI’ Domenico , LEONE Clemente Alberto , MAROTTA Giovanni , MORGANTE Giulio , MORGANTE Rosario , TRISCHITTA Giuseppe , TROVATO Alfredo , TROVATO Giovanni , SPASARO Giuseppina , STRANGIO Giuseppe , VINCI Giovannino , CROCE Pietro  e LEO Domenico  (nato a Messina il 13-3-1956), CARIOLO Placido.

Con secondo decreto del 26 luglio 1994, il G.U.P. presso il Tribunale di Messina disponeva il giudizio dinanzi a questa Corte per i reati indicati in epigrafe a carico degli imputati CARIOLO Antonino , LEARDO Luigi , CUSCINA’ Francesco , DE LUCA Antonino , LA ROSA Francesco , FERRARA Sebastiano  e RAGNO Antonio .

Con terzo decreto del 20 dicembre 1994, il G.U.P. presso il Tribunale di Messina disponeva il giudizio dinanzi a questa Corte per i reati indicati in epigrafe a carico degli imputati COSTA Gaetano , GIORGIANNI Salvatore , MARCHESE Mario  e SPARACIO Luigi . Al fascicolo processuale nascente da tale decreto è stato attribuito dalla Cancelleria della Corte di Assise un numero di registro (N. 1/95 R. Assise) diverso da quello attribuito al fascicolo o, meglio, ai fascicoli derivanti dagli altri due decreti, contrassegnati con il N. 19/94 R. Assise

Tutti i tre decreti di rinvio a giudizio si riferivano al procedimento cosiddetto “PELORITANA 1”, le cui fonti di accusa erano costituite, almeno inizialmente, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario, sulla cui base, in data 5-5-1993, era stata emanata dall’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari di Messina, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 127 persone indagate dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di più delitti di omicidio aggravato, di tentato omicidio aggravato, di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di commercio e spaccio di sostanze stupefacenti, di più delitti di detenzione e porto abusivo di armi, fatti commessi, in prevalenza, in un arco di tempo compreso tra il 1986 ed il 1989 e, in parte, al di fuori di esso, ma connessi con i primi per gli stretti collegamenti probatori esistenti.

Compiuto, alla prima udienza dibattimentale, l’accertamento relativo alla costituzione delle parti nei tre procedimenti nascenti dai suddetti decreti, chiamati tutti davanti a questa Corte alla medesima udienza, il Pubblico Ministero ed i difensori degli imputati proponevano, nel corso delle udienze del 3 e del 4 aprile 1995, ai sensi dell’art. 491 c.p.p., varie questioni preliminari decise, poi, con ordinanza del 7 aprile 1995, con la quale veniva, in particolare, rigettata l’eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso in data 8 luglio 1994 e veniva disposta la riunione al procedimento nascente da detto decreto degli altri due procedimenti, che avevano avuto origine a seguito dei decreti di rinvio a giudizio emessi in data 26 luglio e 20 dicembre 1994. Con la medesima ordinanza, veniva, invece, dichiarata la nullità di altro decreto di rinvio a giudizio a carico di MINNELLA Sergio, emesso dal G.U.P. presso il Tribunale di Messina in data 20 ottobre 1994, relativo ad un procedimento per il quale talune delle parti avevano, parimenti, posto la questione della riunione al presente procedimento. Veniva, inoltre, rigettata l’eccezione di inutilizzabilità dei verbali dell’esame, reso, in sede di incidente probatorio, da SANTACATERINA Umberto, collaboratore di giustizia sentito ai sensi dell’art. 210 c.p.p., che si trovavano inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi della lettera “d” dell’art. 431 c.p.p..

Su sollecitazione della difesa degli imputati, i quali numerosi avevano chiesto, nel corso dell’udienza preliminare, di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato, la Corte acquisiva i verbali relativi a detta udienza per le opportune valutazioni.

Con ordinanza del 10 aprile 1995, venivano, infine, rigettate ulteriori istanze preliminari relative al contenuto del fascicolo del dibattimento, alla separazione della posizione processuale dell’imputato GENTILE Bruno ed alla riunione al presente procedimento di quelli n. 5/94 (omicidio in danno di LEO Giuseppe), 10/94 (omicidio in danno di PATTI Antonino), 9/94 e 11/94 (omicidio in danno di VENTO Giuseppe), 14/94 (omicidio in danno di BONAFFINI Antonino).

Dichiarato, quindi, aperto il dibattimento, il Pubblico Ministero procedeva, ai sensi dell’art. 493 c.p.p., all’esposizione dei fatti oggetto delle imputazioni. Rappresentava alla Corte che i reati da provare riguardavano l’attività di consorterie criminali operanti nel territorio di Messina a decorrere dall’anno 1986 e che rilevante importanza per lo svolgimento delle indagini preliminari avevano avuto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali avevano consentito, “per la prima volta dopo il 1985, di ricostruire una mappa approfondita ed esauriente della nascita, dello sviluppo e della pericolosissima efficienza di cinque diverse associazioni criminali [...] con caratteristiche strutturali e organizzative di chiaro stampo mafioso, finalizzate all’illecito accumulo di capitali attraverso la consumazione di gravissimi reati contro la persona ed il patrimonio: omicidi, estorsioni, rapine, controllo di bische clandestine, traffico di sostanze stupefacenti, usura ed altro, con disponibilità di armi; tali associazioni [avevano stabilito] una capillare ripartizione del territorio mediante un controllo rigoroso delle zone di influenza ed uno spietato assoggettamento della collettività per la realizzazione delle loro illecite attività”. Sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori e dei concordanti elementi emersi dagli accertamenti operati dagli organi di Polizia Giudiziaria sia prima che dopo le deposizioni dei primi, era stato possibile dedurre, ad avviso della pubblica accusa, “che nel periodo immediatamente successivo agli arresti ed al maxiprocesso [cosiddetto “dei 290”, dal numero delle persone raggiunte da ordine di cattura, emesso dalla Procura della Repubblica il 19 giugno 1985, negli] anni 1985/1986, si stabilirono nell’ambito della malavita messinese nuove situazioni determinate da gravissime tensioni e da netti contrasti all’interno del clan capeggiato da COSTA Gaetano . Per effetto di tali contrasti [il carisma del COSTA  non fu più] in grado di garantire [...] il controllo monolitico e unitario del fenomeno criminale e, [...] per effetto di una sostanziale disgregazione della famiglia COSTA , [si era verificata la nascita] di più gruppi criminali che aveva poi provocato [...] una cruenta guerra tra clan contrapposti, finalizzata ad accaparrarsi e a controllare zone di territorio quanto più estese possibile”.

Sulle richieste di prova avanzate dalle parti, la Corte provvedeva, ai sensi dell’art. 495 c.p.p., con ordinanza emessa in data 28 aprile 1995, ad ammettere l’escussione dei testi indicati dal Pubblico Ministero nella lista tempestivamente depositata in Cancelleria il 13 dicembre 1994; l’escussione degli altri testi indicati, nelle rispettive liste, dagli avvocati TRACLO’, RASPAOLO, AGNELLO, AMENDOLIA, AMATA e FRENI; l’escussione, quali testi de relato, delle persone indicate da SANTACATERINA Umberto nel corso dell’incidente probatorio, quali fonti delle sue conoscenze; l’esame degli imputati e degli imputati di reato connesso chiesti dalle parti e l’acquisizione di sentenze e documentazione varia prodotte dalle parti. Su istanza della difesa, veniva disposta perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato MAROTTA Gaetano  nel periodo dal 1986 al 1992. Il perito all’uopo nominato, dott. SETTINERI Salvatore, accettava l’incarico all’udienza del 2-5-1996 e depositava relazione scritta, alla quale, nell’udienza del 26-6-1995, si riportava interamente.

Con ordinanza del 15 maggio 1995, la Corte disponeva, ai sensi dell’art. 304, 2° comma c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare complessivi, intermedi e di fase, per tutta la durata del dibattimento, compresi i giorni non utili allo svolgimento di attività processuali, nei confronti dei sessantanove imputati detenuti, dichiarando, nel contempo, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione alla normativa applicata.

A seguito di istanza presentata, in data 21 aprile 1995, dal difensore di CALARESE Giuseppe, che sosteneva la totale estraneità ai fatti del suo assistito, il quale sarebbe risultato essere persona diversa da quella omonima indicata dal collaborante SANTACATERINA Umberto, la Corte separava la posizione processuale del CALARESE e, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato, all’esito dell’udienza camerale del 21 luglio 1995, pronunciava sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., assolveva CALARESE Giuseppe in ordine ai reati allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto.

Con provvedimento del 22 settembre 1995, la Corte, sulla richiesta del Pubblico Ministero avanzata in data 12 luglio 1995, dichiarava la nullità del decreto emesso dal G.U.P. di Messina l’8 luglio 1994, che ha disposto il giudizio nei confronti di CARIOLO Placido, limitatamente alla posizione di costui, risultando del tutto mancante, per un evidente errore materiale, l’indicazione delle imputazioni allo stesso ascritte.

Nel corso della lunga istruttoria dibattimentale che seguiva, venivano sentiti i testimoni oculari dei fatti contestati, le persone offese, gli ufficiali e gli agenti di P. G. autori delle indagini sugli episodi delittuosi oggetto del giudizio, anche con riferimento all’attività svolta dopo l’acquisizione delle deposizioni dei collaboratori di giustizia e diretta alla ricerca dei riscontri. Accettavano di sottoporsi all’esame gli imputati MAROTTA Giovanni , CURATOLA Giuseppe , DE DOMENICO Giuseppe , LEO Domenico (1956) , GALLI Luigi , FRENI Paolo , BONASERA Angelo , LA ROSA Francesco , CIRAOLO Claudio , CAMBRIA SCIMONE Antonio , DI DIO Domenico , RAGNO Antonino, MICALIZZI Lorenzo , CUSCINA’ Francesco , CALOGERO Placido , FEDERICO Francesco , D’ARRIGO Marcello , CALARESE Aurelio , MORGANTE Rosario , MOSCHITTA Giovanni , CALAFIORE Carmelo , PAPALE Domenico , TAVILLA Nicola , PANTO’ Pietro , CUCE’ Giovanni , VENTURA Carmelo , VENUTO Giuseppe , MAURO Carmelo , TRISCHITTA Pietro , COSTANTINO Pietro , RAGUSEO Vincenzo , COTUGNO Giovanni , GALLETTA Nicola , LA SPADA Antonino , LEONARDI Antonino , DE LUCA Antonino , VADALA’ CAMPOLO Ferdinando , GENTILE Bruno , BONANNO Rosario , PARATORE Giovanni , MULE’ Giuseppe , CALABRO’ Salvatore , MANCUSO Antonino , nonché gli imputati collaboratori di giustizia PIETROPAOLO Pasquale , LEO Giovanni , COSTA Gaetano , FERRARA Sebastiano , CASTORINA Pasquale , GULLI’ Domenico , COLAFATI Vincenzo , VENTURA Salvatore , LEONE CLEMENTE Alberto , CROCE Pietro , RIZZO Rosario , ROMEO Carmelo , MANCUSO Giorgio , CARIOLO Antonio , SANTORO Angelo , COSTANTINO Giovanni , VITALE Giovanni , GIORGIANNI Salvatore , MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi  e ZOCCOLI Giuseppe . Altri imputati si avvalevano, invece, della facoltà di non rispondere o non si presentavano a rendere l’esame nell’udienza stabilita e, su richiesta del Pubblico Ministero, veniva disposta l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dagli stessi rese nella fase delle indagini preliminari al P.M., alla P.G. su delega del P.M., al G.I.P. o al G.U.P.. In vari momenti del dibattimento rendevano dichiarazioni spontanee diversi imputati, tra i quali FEDERICO Francesco , GATTO Giuseppe , CUCINOTTA Giuseppe , CALAFIORE Carmelo , MOSCHITTA Giovanni , MULE’ Giuseppe  e TRISCHITTA Pietro . Venivano, inoltre, sentiti, ai sensi dell’art. 210 c.p.p., i collaboratori di giustizia PARATORE Vincenzo, DI NAPOLI Pietro, LA TORRE Guido, FRESCO Alfredo, ARNONE Marcello, FERRARA Carmelo e ALIQUO’ Ignazio.

All’udienza del 22 dicembre 1995, l’imputato MULE’ Giuseppe  esibiva, per il tramite del suo difensore, una videocassetta, della quale chiedeva l’acquisizione. La Corte disponeva, con ordinanza in pari data, che la videocassetta fosse repertata e, quindi, trascritta dal perito fonico all’uopo nominato, CURRELI Marcello, il quale, in data 4 gennaio 1996, depositava in Cancelleria la relativa relazione, dalla quale si evince che la videocassetta, prodotto di diverse duplicazioni, conteneva la registrazione di una sorta di “intervista” resa da tale CURRO’ Luigi.

All’udienza del 17 gennaio 1996, nel corso dell’esame del collaboratore di giustizia PARATORE Vincenzo, gli avvocati presenti in aula in difesa degli imputati non collaboranti dichiaravano di rinunciare al mandato difensivo, sicché si provvedeva alla nomina, in loro sostituzione, di difensori d’ufficio, i quali esercitavano il mandato difensivo loro conferito sino al momento in cui i difensori di fiducia degli imputati, cessata, all’udienza del 22 marzo 1996, la suddetta forma di protesta, assunsero nuovamente la difesa dei loro assistiti.

Con istanza del 29 marzo 1996, GALLI Luigi , MANCUSO Antonio, MAURO Orazio , MAROTTA Gaetano , COTUGNO Giovanni , GATTO Giuseppe , GALLETTA Nicola , CUSCINA’ Francesco , MULE’ Giuseppe , FERRANTE Santo , PULEO Francesco , CUCE’ Giovanni , D’ARRIGO Marcello , CALABRO’ Salvatore , CIRAOLO Claudio , VENTURA Carmelo , CALAFIORE Carmelo , GUARNERA Lorenzo , SQUADRITO Pietro , CALARESE Antonio , VINCI Rosario , CAMBRIA SCIMONE Antonio , CUCINOTTA Giuseppe , BONANNO Orazio , SAMPERI Paolo , PULLIA Carmelo , FEDERICO Francesco , LENTINI Stellario , TRISCHITTA Pietro , CALOGERO Placido , LA ROSA Francesco , DE LUCA Antonino , GENOVESE Antonino , MAZZITELLO Pietro , LEARDO Luigi , MICALIZZI Lorenzo  ricusavano il giudice a latere della Corte di Assise, dott. Maurizio SALAMONE, assumendone la incompatibilità a giudicare per avere costui fatto parte della Corte di Assise di Messina che aveva pronunciato la sentenza del 30-4-1994 n. 16, essendone anche l’estensore, con la quale fu ritenuta operante un’associazione per delinquere denominata “clan GALLI Luigi ”, i cui compartecipi, insieme con il capo, risultavano imputati nel presente procedimento, con la conseguenza che il predetto dott. SALAMONE avrebbe già espresso il proprio convincimento su temi fondamentali comuni ai due processi. La Corte d’Appello di Messina dichiarava inammissibile l’istanza con ordinanza in data 18-4-1996, avverso la quale i predetti imputati proponevano ricorso per Cassazione, denunciando carenza e illogicità manifesta della motivazione, nonché disapplicazione sia dell’art. 34 c.p.p., sia dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 27 Cost.. La Corte di Cassazione, con sentenza del 5-23 dicembre 1996, prendendo in considerazione il contenuto della sentenza n. 371/96 della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2° c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio nei confronti dell’imputato il giudice che avesse pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione dello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale fosse già stata comunque valutata, annullava l’impugnata ordinanza senza rinvio e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina, la quale, con ordinanza del 19 marzo 1997, accoglieva la dichiarazione di ricusazione del giudice dott. Maurizio SALAMONE, che veniva, di conseguenza, sostituito dal dott. Corrado BONANZINGA.

Con due distinte ordinanze in pari data del 25 marzo 1997, il Collegio, nella nuova composizione, rigettava, siccome manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1996 n. 652, intervenuta al fine di prevenire le difficoltà pratiche seguite alla nota sentenza della Corte Costituzionale 17-24 aprile 1996 n. 131 in tema di incompatibilità dei giudici e, in applicazione della predetta normativa, indicava come utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ad eccezione dei verbali di dichiarazioni, dei quali, sulla richiesta vincolante dei difensori degli imputati, veniva disposta l’integrale lettura, che impegnava la Corte per numerose udienze.

Con ordinanze del 7 e del 9 luglio 1997 veniva dichiarata cessata, per decorrenza dei termini di fase, l’efficacia della custodia cautelare, cui ancora si trovavano sottoposti diversi imputati (per tutti gli altri la misura custodiale applicata era stata in precedenza revocata) e, per l’effetto, veniva ordinata la loro liberazione se non detenuti per altra causa.

Conclusa la lettura degli atti e l’assunzione dei residui mezzi di prova ammessi, sui quali non era intervenuta rinuncia delle parti, la Corte, con ordinanza del 19 luglio 1997, disponeva, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., l’acquisizione di copiosa documentazione e di numerose sentenze, oltre che l’audizione di ulteriori testimoni, l’esame, ai sensi dell’art. 210 c.p.p., dei collaboratori di giustizia GRANCAGNOLO Carmelo, BARRECA Filippo, CISCO Antonino e SURACE Salvatore, l’esame degli imputati LA BOCCETTA Emanuele  e SETTINERI Vincenza  nonché, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., trattandosi di persone indicate da altri dichiaranti quali fonti della loro conoscenza, ovvero per riferire su fatti diversi da quelli loro contestati, ovvero, ancora, per precisare quanto in precedenza dichiarato, l’esame degli imputati GENTILE Bruno , CORDIMA Franco , AMANTE Giuseppe , CANCELLIERE Francesco , BONASERA Angelo , VINCI Rosario , INSANA Romualdo , CALABRO’ Salvatore  e LENTINI Stellario . Veniva, inoltre, ammesso ed espletato il confronto tra SPARACIO Luigi  e SPASARO Giuseppina , tra SPARACIO Luigi  e CIRAOLO Claudio , tra LEO Giovanni  e GALLI Luigi , tra RIZZO Rosario  e DI NAPOLI Pietro, tra RIZZO Rosario  e GALLI Luigi , tra RIZZO Rosario  e PAPALE Domenico , tra ROMEO Carmelo  e DE DOMENICO Giuseppe , mentre non poteva farsi luogo al disposto confronto tra MARCHESE Mario  e APRILE Natale , poiché quest’ultimo risultava assente all’udienza fissata per l’espletamento del suddetto mezzo istruttorio. Rendeva, infine, spontanee dichiarazioni MOSCHELLA Giovanni .

Esaurita l’istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero e le parti private formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come in atti. Nel corso della discussione, il Pubblico Ministero dichiarava di voler rideterminare la numerazione dei capi di imputazione del decreto di rinvio a giudizio dell’8 luglio 1994, che si presentava diversa da quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio e utilizzata nelle conclusioni scritte formulate al dibattimento dal rappresentante dell’ufficio di Procura per l’indicazione dei reati. Gli imputati presenti in aula chiedevano, allora, un termine a difesa e il Presidente della Corte, rilevato che la numerazione dei capi di imputazione assumeva un precipuo rilievo nei casi in cui vi era un esplicito riferimento ad essa nella descrizione del fatto o delle aggravanti, disponeva, ai sensi dell’art. 519 c.p.p., la sospensione del dibattimento per il tempo stabilito dalla legge, la citazione delle persone offese interessate e la notificazione per estratto agli imputati contumaci o assenti del verbale del dibattimento nel quale era stata inserita la dichiarazione del Pubblico Ministero. Non avendo sul punto la Corte espresso il proprio pensiero con un’esplicita ordinanza, appare, però, opportuno soffermarsi brevemente, in questa sede, sui problemi connessi all’iniziativa del Pubblico Ministero, che hanno, comunque, costituito oggetto di implicita valutazione da parte di questa Corte, per la necessità di adempiere il dovere di rilevare, anche d’ufficio, la eventuale sussistenza di nullità di ordine generale.

Va, anzitutto, osservato che il Pubblico Ministero, ristabilendo la numerazione dei capi di imputazione indicata nella richiesta di rinvio a giudizio non ha, nella maggior parte dei casi, né modificato né rettificato il decreto di rinvio a giudizio dell’8 luglio 1994, non avendo inciso su alcuno degli elementi che, ai sensi dell’art. 429 c.p.p., il suddetto decreto deve contenere ma ha cercato, esclusivamente, di apportare maggiore chiarezza e ordine, anche in relazione alla diversa numerazione dei capi di imputazione utilizzata nelle sue conclusioni scritte, evitando, nel contempo, sovrapposizioni e duplicazioni numeriche, che una modifica solo parziale avrebbe inevitabilmente determinato. In tutti i casi nei quali, viceversa, vi era, nella enunciazione del fatto o delle circostanze aggravanti contenuta nel decreto di rinvio a giudizio, un riferimento espresso alla numerazione dei capi di imputazione, l’organo dell’accusa ha, in realtà, attraverso la modifica della suddetta numerazione, determinato indirettamente una modifica del fatto o degli elementi di fatto costitutivi delle aggravanti, con un risultato analogo a quello che si sarebbe realizzato attraverso la modifica del riferimento numerico utilizzato per la descrizione del fatto contestato. In quest’ultimo caso non può, invero, parlarsi di semplice correzione di errore materiale del decreto di rinvio a giudizio (cui avrebbe potuto, peraltro, provvedere, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., solo lo stesso giudice che aveva emesso tale provvedimento, vale a dire il G.U.P., ma non certamente l’organo dell’accusa), poiché, attraverso l’apparente “rettifica”, il Pubblico Ministero ha voluto raggiungere proprio il risultato di modificare l’atto nei suoi elementi essenziali, quali sono indubbiamente quelli indicati alla lettera c) dell’art. 429 c.p.p.. Bene ha fatto, pertanto, il Pubblico Ministero a effettuare tale modifica con dichiarazione in udienza inserita nel verbale, poiché egli non avrebbe potuto legittimamente raggiungere il medesimo scopo con un’istanza al G.U.P. intesa ad ottenere un provvedimento ai sensi dell’art. 130 c.p.p. e, conseguentemente, corretta appare l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 516 e segg. c.p.p., posta a tutela del diritto di difesa. Va, peraltro, rilevato, che la “correzione” in senso tecnico, non attuabile, per quanto si è detto, nel caso di specie, non avrebbe, comunque, determinato un regresso del procedimento alla fase dell’udienza preliminare, poiché tale procedura presuppone sempre un provvedimento valido e efficace, comunque idoneo a determinare il passaggio del procedimento alla fase dibattimentale.

Deve, parimenti, escludersi che, a seguito dell’iniziativa del P.M., si sia evidenziata una nullità del decreto che ha disposto il giudizio, ai sensi dell’art. 429 comma 3 c.p.p., per insufficiente indicazione dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) del citato articolo, in tutti quei casi nei quali la modifica della numerazione ha determinato, per quanto si è detto sopra, degli effetti di tipo sostanziale.

Orbene, va, in primo luogo, rilevato che nessuna delle parti ha sollevato la relativa eccezione ed essa sarebbe, pertanto, ormai intempestiva. Sebbene la dichiarazione effettuata dal Pubblico Ministero in udienza abbia potuto contribuire ad evidenziare un vizio di tal tipo, non possono, infatti, esservi dubbi che la nullità atterrebbe esclusivamente al decreto che ha disposto il giudizio e non anche all’atto con il quale il Pubblico Ministero ha modificato in udienza la contestazione, il quale, anzi, tendeva a precisare meglio i fatti contestati, né discende certamente da tale modifica, così da doversi ritenere che solo con essa sia sorta la necessità difensiva di avanzare la relativa eccezione. Nel caso di specie, conseguentemente, la dichiarazione del Pubblico Ministero non può rimettere in termini le parti, le quali non hanno dedotto l’eccezione, ai sensi del comma 3 dell’art. 181 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti ai sensi dell’art. 491 c.p.p., sicché l’eventuale nullità deve ritenersi sanata. L’osservanza della disposizione di cui alla lettera c) dell’art. 429 c.p.p., che richiede una sufficiente enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, non attiene, infatti, né all’intervento dell’imputato, né alla sua assistenza o rappresentanza, non potendosi, perciò, qualificare tra quelle di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., bensì tra quelle relative ex art. 181 comma 3 c.p.p., che devono essere dedotte nel termine suindicato[1].

Ma anche se dovesse ritenersi che la suddetta eccezione possa essere tempestivamente proposta anche oltre il termine suddetto, essa sarebbe, comunque, manifestamente infondata. L’art. 429 comma 2 c.p.p. che commina la nullità del decreto che contiene un’insufficiente indicazione dell’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza va, infatti, interpretato sistematicamente, considerando la centralità del dibattimento, i poteri conferiti al giudice, sia in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 c.p.p., sia in tema di ammissione di prove, e soprattutto la possibilità di procedere a contestazione suppletiva, ai sensi dell’art. 517 c.p.p. (di un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p. o di una circostanza aggravante), ed a modifica dell’imputazione, ai sensi dell’art. 516 c.p.p.[2].

Proprio con riferimento alle nuove contestazioni in sede dibattimentale, si è più volte rilevato, in dottrina e giurisprudenza, che l’attuale regolamentazione della materia si differenzia notevolmente dalla disciplina vigente sotto l’impero dell’abrogato codice di rito. Mentre quest’ultimo era fondato sul principio della immutabilità della contestazione, cosicché il giudice, qualora il fatto fosse risultato al dibattimento diverso da quello descritto nell’ordinanza di rinvio a giudizio o nella richiesta o nel decreto di citazione, doveva disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al P.M., l’attuale codice di procedura penale risulta fondato sul principio della fluidità dell’imputazione, stabilendo che l’organo dell’accusa può modificare l’imputazione in caso di diversità del fatto, così come può contestare il reato concorrente e la circostanza aggravante, con il solo limite del fatto nuovo, per il quale occorre il consenso dell’imputato. Né, d’altronde, possono effettuarsi distinzioni a seconda che il fatto diverso, il reato connesso o la circostanza aggravante emergano esclusivamente dagli accertamenti dibattimentali o derivino da una diversa e più attenta valutazione del materiale preesistente al dibattimento e a conoscenza dell’accusa, poiché tali distinzioni si verrebbero a scontrare con la logica dell’attuale codice di rito, nel quale il dibattimento è l’unica sede in cui si acquisisce la prova utilizzabile per la decisione e sulla base dei cui risultati può operarsi la modifica o l’integrazione dell’imputazione. In un sistema nel quale, come si è efficacemente affermato, sono stati abbandonati i vecchi formalismi e l’imputazione appare magmatica, suscettibile sempre di precisazioni, appare sufficiente che la contestazione contenga i tratti essenziali del fatto di reato attribuito all’imputato, tali da porre quest’ultimo in condizione di apprestare idonea difesa, mentre non sembra necessaria a pena di nullità una dettagliata imputazione.

Con riferimento, in particolare, alle circostanze aggravanti, sembra davvero illogico che il decreto di rinvio a giudizio nel quale venga totalmente omessa la contestazione della circostanza aggravante sia valido, mentre sia affetto da nullità il decreto nel quale la circostanza, pur contestata, presenta un qualche elemento di non sufficiente determinatezza e ancora più illogico appare il fatto che il Pubblico Ministero possa, comunque, nel primo caso, effettuare, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, la contestazione, mentre, nel secondo caso, non possa precisare una circostanza già contestata, per essergli inibito ciò dalla nullità del decreto.

L’intima contraddizione che si rileva accogliendo un’interpretazione ampia dell’art. 429 comma 2 c.p.p. induce allora a ritenere che sia affetto da nullità solo quel decreto nel quale l’insufficiente indicazione della circostanza aggravante si risolva in un’incertezza dell’intero fatto contestato ovvero nel quale il fatto non è dotato di quel minimo di specificità necessaria e sufficiente per consentire all’imputato di difendersi adeguatamente. Alla luce di quanto sopra, può, nel caso di specie, affermarsi con sicurezza che tutte le volte in cui nel decreto dell’8 luglio 1994 è stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. attraverso il riferimento al numero di altro capo di imputazione, l’erronea indicazione di quest’ultimo non ha certamente determinato alcuna incertezza della contestazione, anche in considerazione del fatto che l’aggravante cosiddetta “teleologica” attiene all’elemento psicologico e non è un fatto materiale che debba essere descritto, sicché non si può ritenere preclusa al P.M. la successiva modifica dell’imputazione attraverso la corretta indicazione del reato collegato al primo. Quanto ai reati indicati ai capi 48 e 79 del decreto di rinvio a giudizio, la condotta illecita contestata agli imputati è stata compiutamente descritta nel decreto di rinvio a giudizio anche nei suoi riferimenti spaziali e temporali e la modifica dell’imputazione ha esclusivamente precisato l’oggetto materiale della condotta (nel capo 48) o un elemento accessorio del fatto (nel capo 79), sicché, anche in tal caso, tale modifica appare del tutto legittima.

Alla ripresa del dibattimento, tutti i difensori, compresi quelli che avevano già concluso, formulavano ed illustravano nuovamente le loro conclusioni. Esaurita la discussione, all’udienza del 28 marzo 1998, la Corte si ritirava in camera di consiglio per decidere e, all’udienza dell’11 aprile 1998, pronunciava la presente sentenza, che pubblicava dando lettura del dispositivo.


[1] Cass. pen. sez. I, 21 febbraio 1994; Cass. pen. sez. III, 10 novembre 1992.

[2] Cass. pen. sez. III, 14 luglio 1996.