2.1.1 Criteri di giudizio

Le enunciazioni di principio contenute nella requisitoria, coerenti con le prospettive metodologiche dell’accusa, e le argomentazioni svolte dai difensori, nei loro interventi conclusivi, a sostegno delle proprie rispettive tesi meritano alcuni preliminari rilievi sugli aspetti logici che presiedono al giudizio storico dei fatti attraverso la valutazione delle prove, con riferimento al principio del libero convincimento del giudice ed al tema dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni collaborative e delle sentenze divenute irrevocabili.

La conoscenza scientifica dei fenomeni, così come quella che si ottiene nel processo penale, muove dalla postulazione di un ordine negli accadimenti attraverso il quale è possibile risalire da ciò che è noto a ciò che è ignoto. Gli atti o i fatti con i quali si cercano di ricostruire, nel processo, i fatti rilevanti per la decisione, attraverso il suddetto procedimento logico, sono le prove.

Una tradizionale distinzione, in parte recepita dal codice di rito vigente (a differenza di quello del 1930), è quella che si pone tra le prove storiche o dirette o rappresentative e le prove critiche o indirette o indiziarie. Le prime sono quelle che rappresentano il fatto da provare e vengono efficacemente definite da certa dottrina processuale penalistica come dichiarazioni di prova (tali sono, ad esempio, il documento, la testimonianza, la dichiarazione del coimputato), mentre le seconde sono quelle che non rappresentano il fatto ma che consentono di ricostruirlo induttivamente, attraverso il ricorso a massime di esperienza. Sebbene la distinzione venga talora richiamata al fine di attribuire un maggiore valore processuale alle prime piuttosto che alle seconde, non può contestarsi che alcune prove rientranti nella categoria delle prove “critiche o indiziarie” abbiano un rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientrano in quella delle prove “storiche o rappresentative”. Si è osservato, infatti, che, se la relazione tra due fatti è tale che al primo segua necessariamente il secondo, il quale non possa seguire da nient’altro che dal primo, e se la massima di esperienza che consente l’illazione è fondata, la prova dell’uno implica che esiste l’altro (ad esempio un’impronta digitale è idonea ad identificare una persona se vi sono un certo numero di punti eguali), viceversa, una dichiarazione, in sé, non costituisce prova del fatto riferito e richiede sempre un controllo, attraverso il ricorso a massime di esperienza, sulla attendibilità di colui che la rende sia sotto il profilo soggettivo, non potendosi escludere il mendacio, che sotto il profilo oggettivo, potendo il dichiarante essere incorso in errore nell’interpretare il fatto e nel tradurlo in parole o aver conservato un ricordo inesatto di esso.

Sovente, comunque, nelle prove critiche o indiziarie, la relazione tra due fatti è tale che al primo segue il secondo ma non è vero l’inverso, sicché la prova di quest’ultimo fornisce una semplice probabilità del primo. In tali casi, un giudizio in termini di certezza può essere formulato solo circoscrivendo progressivamente le ipotesi ricostruttive, attraverso l’eliminazione di quelle smentite dai dati certi della situazione sottoposta ad esame e seguendo un procedimento al quale allude l’art. 192, comma 2 c.p.p. quando afferma, con una formula che trae spunto dall’esperienza civilistica, che l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. Le sezioni unite della Corte di Cassazione[1], coerentemente con quanto sinora detto, hanno precisato che nella valutazione di siffatta prova indiziaria occorre seguire un procedimento logico che si articola in due momenti: il primo diretto ad accertare il livello di gravità e di precisione degli indizi, direttamente proporzionale alla forza di necessità logica che lega gli indizi al fatto da dimostrare e inversamente proporzionale alla molteplicità degli accadimenti che si possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo costituito dalla valutazione complessiva nella quale ciascun indizio si integra con gli altri, dissolvendo l’ambiguità di ognuno nel pregnante ed univoco significato dimostrativo dell’insieme.

Le suesposte considerazioni hanno costituito la premessa logica in base alla quale la stessa giurisprudenza di legittimità[2] ha ritenuto superata la suddetta tradizionale distinzione, dovendo riconoscersi alle prove “indirette” o “critiche” e a quelle “dirette” o “rappresentative” identica attitudine alla dimostrazione e non potendo il giudice sottrarsi, sia per le une che per le altre, al dovere di accertare, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneità a dare dimostrazione della responsabilità dell’imputato, dando poi conto dell’iter argomentativo seguito ai fini della formazione del convincimento raggiunto attraverso una motivazione che, se corretta logicamente e giuridicamente, si sottrae a censure nella sede del controllo di legittimità.

La parola “indizio” in opposizione a “prova” viene, nondimeno, usata frequentemente nella pratica forense e giudiziaria anche con una diversa accezione (che trova un aggancio normativo sia nell’art. 192 comma 2 c.p.p. citato, che nell’art. 273 c.p.p., il quale indica, tra le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza) per definire quegli argomenti di prova che forniscono una semplice probabilità del fatto da provare, insufficienti, come tali, a determinare, da soli, il contenuto della decisione, che richiede, invece, la “prova” intesa quale conoscenza del fatto. L’uso promiscuo del termine nei due distinti significati si presta, però, ad equivoci, poiché anche una tipica prova rappresentativa, quale la testimonianza, dovrebbe definirsi, secondo quest’ultima accezione, un “indizio”, quando il giudice dubiti della veridicità del testimonio e cerchi un riscontro alla sua dichiarazione in ulteriori elementi di prova. Ciò, peraltro, spiega l’uso talora effettuato dalla giurisprudenza del termine “indizio” con riferimento a dichiarazioni di coimputati - tipica prova rappresentativa - che, in ragione di un accertamento sulla credibilità e sull’attendibilità intrinseca del dichiarante non del tutto rassicurante (alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere l’imputato, alla stregua del tipo di conoscenza acquisita dal chiamante secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o assistito ovvero che abbia appreso de relato[3], alla stregua del contenuto poco preciso e dettagliato della dichiarazione[4]), impongono la ricerca di “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” (i cosiddetti “riscontri” richiesti ai sensi dell’art. 192 comma 3 c.p.p.), che siano dotati di una particolare consistenza.

Sia le prove rappresentative che le prove critiche consentono, comunque, al giudice di pervenire alla conoscenza dell’ignoto dal noto, seguendo un procedimento induttivo, che si avvale di leggi causali e di massime di esperienza. E’, invece, ripudiato, nel nostro ordinamento processuale penale, l’uso di regole legali di inferenza vincolanti per il giudice, le quali si scontrerebbero con l’esigenza, anzitutto morale, di una compiuta ricerca della verità storica dei fatti. Questo è il fondamento del principio del cosiddetto “libero convincimento del giudice”, che sta a significare che le prove sono valutabili liberamente, fuori da canoni legalmente prestabiliti. La procedura ricostruttiva del fatto non è, pertanto, rigidamente determinata ma è affidata ai principi della logica, quale quello di “compatibilità” e, soprattutto, quello di “coesione”, dovendosi ricercare quella “chiave di lettura” delle premesse argomentative, che consenta di unificare la serie di dati, di concatenarli in modo coerente e di farli convergere verso una specifica conclusione. Il principio del libero convincimento del giudice rivela, così, la sua componente razionale ed il suo contenuto tecnico scientifico, che sono tali da non renderlo degradabile ad atto soggettivo, dal fondamento prevalentemente intuitivo e psicologico o addirittura emozionale, insofferente di ogni regola e controllo, ma che rispondono a precisi criteri direttivi, desumibili dal complesso di norme che regolano il processo e, in primis, dalla necessità, espressa nel 1° comma dell’art. 192 c.p.p., di dar conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, secondo una formula nella quale, significativamente, manca ogni riferimento al termine “libertà” e l’attività del giudice è delineata in termini di “dovere” di giustificare razionalmente la valutazione delle prove. Naturalmente il “libero convincimento” riguarda solo il profilo gnoseologico della prova e non quello giuridico, quale atto regolato dal diritto che ne fissa le condizioni di ammissibilità ed il modo di formazione, avendo esso esclusivamente il significato di rifiuto del regime delle cosiddette prove legali e non anche quello di affermazione di un sistema a prova libera.



[1] Cass. pen. sez. un., 4-2-1992, ric. Ballan ed altri.

[2] Cass. pen. sez. I, 21-10-1991, ric. Cosseddu.

[3] Cass. pen. sez. IV, 3-9-1996 ric. Franco.

[4] Cass. pen. sez. IV, 15-4-1994 imp. Rossit