2.1.2.1. La credibilità del chiamante. La chiamata indiretta o "de relato"

L’attendibilità soggettiva del dichiarante viene tradizionalmente fondata, anzitutto, sulla sua personalità e sulle sue qualità morali, tanto che già nell’antichità si affermava che in testimoniis dignitas, fides, mores, gravitas examinanda sunt. Nel caso in cui, però, chiamante in correità sia un collaboratore di giustizia, appare evidente che l’indagine sulla personalità del dichiarante non potrà mai condurre a risultati rassicuranti, poiché si tratta, nella generalità dei casi, di soggetti macchiatisi di delitti gravissimi, cresciuti nel mondo del crimine e intimamente partecipi di una scala di valori che sovverte quella comunemente accolta dai consociati. A ciò si aggiungono i problemi, da sempre avvertiti nella dottrina penalistica, connessi al ricorso ad una legislazione premiale, sia in relazione alle finalità della pena, sia, conseguentemente, in relazione alla pregnanza della prova, che hanno costituito oggetto di vivace dibattito tutte le volte in cui il legislatore, prima nella lotta alla criminalità terroristico politica degli anni settanta e dopo nella lotta alla criminalità mafiosa, ha utilizzato il “premio” per la collaborazione prestata come fondamentale strumento per arginare fenomeni criminali di vaste proporzioni. Non potrà, pertanto, essere mai del tutto fugato il dubbio che il collaborante, specie se abbia continuato a delinquere dopo la collaborazione (come si è constatato in qualche caso anche per collaboratori che hanno deposto nel presente processo) porti nelle sue dichiarazioni il bagaglio di precedenti retaggi, i residui della sua precedente vita di relazione con amicizie e inimicizie, solidarismi di gruppo e rancori non sopiti che spingono alla vendetta attraverso l’utilizzazione perversa dello strumento giudiziario. Tale rischio appare particolarmente elevato anche per quei collaboratori che capeggiarono gruppi delinquenziali, poiché, se è vero che ciò li poneva in una posizione privilegiata, dalla quale avevano la possibilità di osservare i fatti in una prospettiva più ampia e di comprenderne, così, le motivazioni recondite, è vero anche che risulta oggi maggiormente elevato il pericolo che non si siano totalmente emancipati dalle perverse logiche malavitose, che hanno pienamente condiviso per anni, riuscendo particolarmente difficile la piena accettazione dei diversi valori sottesi alla scelta collaborativa Passando dalla astrattezza dei principi alla concretezza delle situazioni, il problema dell’affidabilità dei “pentiti” finisce spesso con l’essere fondato su tautologie o falsi sillogismi poiché la valutazione soggettiva dell’attendibilità del chiamante non può che apparire, comunque, largamente deficitaria. Numerosi sono gli esempi di questo modo di procedere, come quando si è cercato in taluni provvedimenti giudiziari di fondare la credibilità del collaborante sulla verifica di un effettivo pentimento e a tal fine si sono indagate a fondo le ragioni che potevano averlo indotto alla collaborazione con gli organi di giustizia per verificare se esse fossero sintomo di una sorta di catarsi dell’animo, o come quando, in altri casi, si è attribuito un precipuo rilievo alla confessione di gravi delitti, quale segnale di un ravvedimento, secondo un sillogismo fideistico per il quale alla espiazione segue la redenzione. E’ sufficiente, però, un esame della legislazione premiale sui collaboranti di giustizia nei processi di mafia (D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82; D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203; D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356; D.M. 24 novembre 1994 n. 687) per comprendere quanto sia difficile distinguere tra sincero pentimento e scelta opportunistica finalizzata a sfruttare tutti i vantaggi che lo status di collaborante importa (sconti di pena, benefici penitenziari, protezione alla persona ed alla famiglia, aiuto economico), quanto poco significativa sia la confessione quando si apre la prospettiva dell’irrogazione di una pena sensibilmente ridotta o le cui modalità esecutive la rendono scarsamente afflittiva e come sia, in definitiva, illusorio il tentativo di pervenire in tal modo a ragionevoli conclusioni.

Le suaccennate ragioni di preoccupazione e perplessità non possono, nondimeno, autorizzare la rinuncia, per ciò solo, ad avvalersi di tali fonti di prova che lo stesso legislatore ha ritenuto indispensabili nella lotta alla criminalità organizzata, tanto da elaborare una normativa sul trattamento giudiziario, amministrativo e penitenziario dei collaboranti di giustizia, ma impongono al giudice di osservare la massima cautela nella valutazione delle dichiarazioni provenienti da tali soggetti. Le ragioni che possono aver indotto alla collaborazione ed i rapporti tra il chiamante in correità e le persone accusate potranno, allora, venire in rilievo per mettere in discussione l’attendibilità intrinseca del collaborante,[1] ogni qual volta la dichiarazione appaia ispirata da sentimento di vendetta, dall’intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi inquirenti assecondandone l’indirizzo investigativo e sia, pertanto, incapace di superare un vaglio seppur minimo di attendibilità. Il ruolo ricoperto dal collaboratore di giustizia nel contesto criminale nel quale i fatti riferiti sono maturati dovrà, parimenti, essere attentamente esaminato al fine di appurare se egli abbia conoscenza degli stessi in virtù del fatto che ne sia stato un diretto protagonista, ovvero in forza di particolari rapporti con i responsabili, ed al fine di escludere, viceversa, dal giudizio le dichiarazioni di chi non riesca a dar conto di come sia venuto a conoscenza dei fatti, essendo sempre latente il rischio che, pur in assenza di un intento calunnioso, il collaborante si faccia portatore di semplici voci circolanti nell’ambiente delinquenziale, le quali non possono in un modo surrettizio aver ingresso nel processo penale.

E’ opportuno, infine, accennare alla distinzione tra “chiamata in correità”, che si ha quando il chiamante, confessandosi autore del delitto attribuitogli, affermi la corresponsabilità di altri nella commissione di quel reato, e “chiamata in reità”, che si ha quando il chiamante accusa altri disconoscendo le proprie responsabilità. Questa classificazione non ha un fondamento normativo poiché l’art. 192 comma 3 c.p.p., nel codificare la regola della utilizzazione come fonti di prova delle “chiamate di correo”, non distingue in relazione al contenuto confessorio o meno delle dichiarazioni. La giurisprudenza ha, di conseguenza, più volte ribadito[2] che la mancanza totale o parziale di tale carattere non può mai costituire ragione di inutilizzabilità di quelle dichiarazioni e neppure di aprioristico giudizio di inattendibilità delle stesse. Nondimeno si è talora affermato, in una prospettiva non più etica come quella già esaminata, bensì utilitaristica, che[3] per colui che confessa innanzitutto la propria responsabilità dovrebbe essere attenuato, se non del tutto neutralizzato, l’interesse a mentire, mentre dovrebbe mancare l’interesse ad accusare calunniosamente perché è pericoloso ledere interessi notoriamente intangibili nella fenomenologia della criminalità organizzata; si è sostenuto, poi, che[4] il regime premiale riservato ai collaboranti non possa inficiare la genuinità delle relative dichiarazioni, poiché è proprio la veridicità di esse a condizionare la concessione di un trattamento di favore nei loro confronti. L’astrattezza delle suddette affermazioni non può, però, essere condivisa per le medesime ragioni già espresse quando si è discusso del rilievo che può assumere la confessione nella valutazione della credibilità del dichiarante, sicché appare imprescindibile un’analisi che tenga conto di ogni specifica situazione e di tutte le circostanze del caso, senza che possano effettuarsi, sulla base della sola confessione, aprioristiche e incondizionate affermazioni di attendibilità. La distinzione può, tuttavia, acquistare un preciso significato ed avere un rilievo generale se utilizzata per sottolineare il divario, naturalistico e psicologico oltre che giuridico, che vi è tra la dichiarazione di colui che, confessando o meno la propria responsabilità, narra circostanze che sono cadute sotto la sua diretta percezione e la dichiarazione di colui che descrive fatti senza averne una conoscenza diretta, ma appresi, come si suole dire, de relato proprio perché il dichiarante rinvia ad un’altra fonte probatoria sotto la cui osservazione è caduto il fatto storico rappresentato (per tale motivo appare preferibile porre la distinzione tra “dichiarazione diretta” e “dichiarazione indiretta” o “de relato”, anziché tra “chiamata in reità” e “chiamata in correità”). Non può essere, infatti, revocato in dubbio che le dichiarazioni de relato hanno una minore affidabilità intrinseca[5] poiché al generale problema relativo all’attendibilità della fonte immediata si aggiunge il problema dell’attendibilità della fonte primigenia o mediata, potendo anche verificarsi il caso che quest’ultima non abbia percepito correttamente o non abbia rappresentato esattamente, per i motivi più disparati, involontariamente o volontariamente, il fatto da provare. Le dichiarazioni “de relato” sono, comunque, da valutare in un quadro complessivo che tenga conto del contesto circostanziale nel quale la comunicazione sarebbe avvenuta. Talvolta, infatti, la conoscenza acquisita dal collaborante e rivelata attraverso le accuse dallo stesso avanzate si muove in un contesto relazionale caratterizzato da nette compartimentazioni per la segretezza che caratterizza ogni sodalizio ed avvolge i delitti che vengono commessi e ciò impone l’effettuazione di un rigoroso controllo dell’attendibilità non solo del dichiarante ma anche del soggetto di riferimento dal quale i fatti oggetto delle dichiarazioni sarebbero stati appresi, al fine di verificare se questi aveva effettivamente con il dichiarante i rapporti sostenuti da quest’ultimo nonché il patrimonio di conoscenze che gli viene attribuito[6]. Il problema dell’affidabilità della chiamata di correo indiretta appare, invece, attenuato[7] tutte le volte in cui il dichiarante riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti alla vita ed alle attività di un sodalizio criminoso, dei quali sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente in posizione di vertice al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune.

Esigenza di completezza suggerisce poi di accennare in questa sede al problema della dichiarazione de relato del collaborante nei suoi rapporti con la disciplina contenuta nell’art. 195 c.p.p., pur non attenendo tale argomento strettamente al tema principale di discussione costituito dai criteri di valutazione della prova.

L’art. 210 comma 4 c.p.p. stabilisce che anche all’esame di persona imputata in procedimento connesso si applica la disposizione prevista dall’art. 195 c.p.p.. Ciò significa che se un collaboratore di giustizia riferisce su di un fatto da lui non direttamente percepito ma appreso da altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dovrà disporre che queste siano chiamate a deporre a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni relative, salvo che l’esame delle persone di riferimento risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Naturalmente, il teste di riferimento dovrà essere sentito, su richiesta di parte, in ordine ai fatti oggetto della testimonianza, perché è su questi che occorre effettuare un controllo della fonte di conoscenza del dichiarante a pena di inutilizzabilità della deposizione resa de relato, e non in ordine alla circostanza, sulla quale, comunque, il dichiarante è teste diretto, relativa alle modalità della comunicazione. Tale disciplina merita alcune precisazioni rese necessarie dai rilievi mossi da numerosi difensori circa l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti per le quali tale verifica non sia stata effettuata e circa il valore da attribuire alle dichiarazioni quando il teste di riferimento non abbia confermato l’accusa. Quanto al primo punto, sebbene il giudice possa disporre anche d’ufficio l’esame delle persone cui il chiamante de relato si riferisce (e questa Corte ha fatto largamente uso di tale facoltà), occorre ribadire che la sanzione di inutilizzabilità è comminata dal legislatore soltanto quando vi sia la richiesta di una delle parti di sentire la terza persona e questa non venga chiamata a deporre. La richiesta di parte, essendo funzionale ad attivare un controllo diretto della fonte di conoscenza del dichiarante, pur non dovendo rivestire forme particolari, deve essere, tuttavia, idonea a conseguire lo scopo di porre in condizione il giudicante di effettuare la verifica sollecitata attraverso una specifica e possibilmente tempestiva indicazione della persona o delle persone delle quali si chiede l’audizione. Quando, viceversa, la richiesta sia stata formulata in termini assolutamente generici, quale è quella avanzata da taluni difensori a conclusione dell’istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto l’audizione di tutte le persone indicate dai collaboratori di giustizia quali fonti delle loro conoscenze, essa appare del tutto inidonea allo scopo, specie se si considera il gran numero di collaboratori sentiti nel presente procedimento e la lunghissima serie di udienze nelle quali si è svolto il loro esame, elementi che hanno determinato la pratica impossibilità di attribuire alla richiesta un contenuto concreto e che la rendono come tale insuscettibile di provocare quegli effetti sanzionatori che i difensori vi riconnettono.

Risponde, peraltro, a questa stessa esigenza ed appare coerente con le conclusioni cui è giunta questa Corte, l’ancora più rigorosa massima giurisprudenziale[8] secondo la quale la richiesta di parte finalizzata all’esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l’udienza istruttoria conclusa, essendo tale norma, come si deduce dal suo tenore letterale, all’evidenza ispirata alla ratio di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.

Tra le ipotesi nelle quali risulta impossibile l’esame delle persone di riferimento, oltre a quelle espressamente indicate dalla legge e per le quali non sorgono dubbi di sorta, va poi annoverata (e tale tesi ha il conforto della giurisprudenza di legittimità[9]) anche quella in cui il soggetto nel quale si identifica l’originaria fonte della notizia dei fatti, essendo imputato o persona indagata, sottoposto ad esame, si avvale del diritto di non rispondere, circostanza questa ripetutasi più volte nel presente procedimento e che certamente non preclude al giudice di valutare liberamente ai fini del proprio convincimento quanto riferito. Va, in proposito, osservato che, per giurisprudenza costante[10], non osta all’utilizzazione della deposizione del chiamante in correità che affermi di aver saputo circostanze rilevanti del fatto dallo stesso imputato nel corso del procedimento, il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato sancito dall’art. 62 c.p.p., poiché esso, opera solo rispetto alle dichiarazioni rese “all’interno del procedimento”, vale a dire ricevute da soggetti investiti di una qualifica processuale e per una ragione connessa al procedimento, con conseguente divieto di fonti testimoniali surrogatorie o sostitutive dell’eventuale carenza di documentazione formale, mentre non è applicabile con riguardo alle dichiarazioni rese “durante il procedimento” ricevute da altri soggetti o per ragioni estranee al procedimento. Si deve, comunque, rilevare che la disposizione di cui all’art. 195 c.p.p. rappresenta la trasposizione normativa di un criterio di valutazione della prova di portata generale, secondo cui il valore probatorio da attribuire alla dichiarazione “de relato” dipende strettamente dalla possibilità di controllare la sua conformità alla fonte originaria, sicché nei casi in cui risulti impossibile escutere la fonte primigenia, la dichiarazione, pur formalmente utilizzabile, avrà un valore necessariamente ridotto. E’ facile, infatti, osservare che l’accusa “de relato”, tutte le volte in cui indica quale fonte mediata la spessa persona accusata o anche altre persone delle quali sia divenuta impossibile (ad esempio per morte sopravvenuta) l’escussione, diventa una facile arma nelle mani di persone senza scrupoli, poiché l’accusato falsamente molto difficilmente potrà opporre contro di essa una valida difesa e lo stesso spazio di controllo affidato al Giudice appare molto angusto. Risponde, allora, alla logica probatoria che si adoperi la massima cautela nella valutazione di una simile prova, in un esame complessivo di tutte le circostanze del caso, poiché non può, senza dubbio, essere attribuito grande peso a quelle fonti di accusa che, per la loro particolare conformazione strutturale, risultino sostanzialmente inconfutabili dall’accusato.

In ordine al secondo punto, infine, è conforme al principio del libero convincimento del giudice, oltre che sostanzialmente pacifico in giurisprudenza[11] (vi è solo un isolato precedente contrario[12]), che ove la persona alla quale ha fatto riferimento il dichiarante de relato, una volta chiamata a deporre, affermi la non veridicità di quanto riferito da quest’ultimo, il giudice potrà comunque valutare le due deposizioni e ritenere attendibile quella de relato anziché quella della persona a cui è stato fatto riferimento, purché sostenga tale scelta con adeguata motivazione.



[1] Cass. pen. sez. II, 1-10-1996 ric. Pagano ed altri.

[2] Cass. pen. sez. IV, 3-7-1991 ric. Spanò; Cass. pen. sez. II, 1-10-1996 ric. Pagano ed altri.

[3] Trib. Catanzaro, 9-5-1995 imp. Iozzo.

[4] Cass. pen. sez. VI, 18-2-1994 ric. Goddi.

[5] Cass. pen. sez. un., 21-4-1995 ric. Costantino e altro.

[6] Cass. pen. sez. I, 12 novembre 1993; Cass. pen. sez. I, 27-2-1993 ric. Cusimano ed altri.

[7] Cass. pen., 10-5-1993 ric. Algranati.

[8] Cass. pen. sez. II, 1-3-1996 ric. Esposito.

[9] Cass. pen. sez. V, 4-2-1993 ric. Bevilacqua.

[10] Cass. pen. sez. I, 29-9-1994 ric. P.G. Mil. In proc. C. Bruno; Cass. pen. sez. I, 10-2-1994 n. 1707 ric. Morgante

[11] Cass. pen. sez. VI, 9-7-1993 ric. Rizzo.

[12] Cass. pen. sez. I, 4-6-1996 ric. P.M. in proc. Scarriglia.