2.1.2.2. L'attendibilità intrinseca della chiamata
Rilievo decisamente maggiore assume la valutazione della intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri che l’esperienza giurisprudenziale[1] ha elaborato già con riferimento alla testimonianza, quali la precisione, la ragionevolezza, la coerenza interna, la costanza e la spontaneità della chiamata. Come ha acutamente rilevato la Suprema Corte[2], il punto di rilevanza ermeneutica della chiamata in correità non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa secondo un percorso conoscitivo in grado di assegnare alla dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell’ambito del contesto motivazionale, individui gli indici di sequenze logiche sufficientemente approfondite.
La “precisione” delle dichiarazioni e la ricchezza dei particolari riferiti attribuisce, infatti, particolare attendibilità alla fonte perché è indice di una fedele ricostruzione dei fatti ed offre un più ampio ventaglio di possibilità di verifica[3]. Meno univoco è, invece, il significato dei requisiti della “coerenza logica” e della “costanza”, indicati come essenziali da talune pronunce[4], sul presupposto che sia più facile per chiunque ricordare fatti realmente percepiti in luogo di circostanze menzognere, e, viceversa, sostanzialmente disattesi da altre, nelle quali, ad esempio, si è affermato[5] che la ritrattazione non solo non ha alcun effetto pregiudizievole sulla chiamata, ma è addirittura suscettibile ad essere elevata, se inattendibile, a nuovo ed ulteriore elemento di accusa. Invero, si tratta di requisiti che assumono un valore tendenziale e relativo[6], che vanno considerati nell’insieme delle circostanze processuali, tenendo conto sia delle caratteristiche del soggetto e della sua capacità elaborativa ed espositiva, sia di tutti quegli altri elementi oggettivi che possono in vario modo incidere su di essi, come la distanza di tempo intercorsa tra la dichiarazione ed il fatto riferito, che può giustificare un difetto di memoria specie se le vicende narrate presentano una rilevante complessità, e tutti quei diversi elementi che hanno in vario modo favorito eventuali sopravvenute ritrattazioni, aggiunte espositive, contraddizioni, da analizzare in un quadro unitario, prestando particolare attenzione alla dialettica della cross examination ed alla naturale tendenza dell’esaminato di superare determinati contrasti e conciliare antinomie espositive.
Il requisito più importante da valutare è però quello della “spontaneità”, come segno di assenza di condizionamenti da fattori interni o esterni.
Oltre a quanto si è già detto sulla possibilità che la fonte di prova risulti inquinata per i rapporti tra il dichiarante e l’accusato, che sono stati entrambi parti, fino a poco tempo prima, di un medesimo mondo criminale, non può essere sottaciuto il rischio che il collaborante formuli delle accuse in base a congetture su circostanze da lui non percepite o delle quali non ha cognizione o addirittura indichi scientemente persone innocenti sia per il semplice desiderio di notorietà e per la sicurezza che infonde in ciascuno il sentirsi arbitro dei destini altrui (rischio particolarmente elevato riguardo a quei collaboranti che hanno iniziato tra i primi il loro rapporto con gli organi giudiziari, quando ancora non era prevedibile che altri, seguendo la loro stessa scelta, li avrebbero potuti contraddire), sia per le stesse norme che, regolando le condizioni di ammissione al programma di protezione in termini sinallagmatici con l’impegno collaborativo, richiedono (art. 1 comma 2 D.M. 687/94) l’importanza del contributo offerto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale, che può sollecitare a conferire un maggior peso al contenuto delle dichiarazioni (rischio certamente grave per i collaboratori di minor livello criminale, depositari, come tali, di un ridotto patrimonio di conoscenze), sia per la possibilità che l’esaminato presti, consciamente o inconsciamente, un’adesione intuitiva, se non addirittura suggestiva, alle aspettative di chi lo sta interrogando, il quale dovrà poi valutare la rilevanza del contributo prestato (art. 11 D.L. 8/91; art. 1 D.M. 687/94).
I rischi suesposti impongono allora di valutare la “spontaneità” in connessione con l’immediatezza e la completezza delle accuse. Risulta, infatti, sospetta, in un contesto di collaborazione con la giustizia protrattasi per lungo tempo, la dichiarazione accusatoria frazionata, purtroppo spessissimo adottata dai collaboratori sentiti nel presente processo, resa possibile dall’assunzione di numerose “riserve” sciolte successivamente, anche in tempi di molto posteriori rispetto alla prima dichiarazione. Se è vero che la scelta di collaborare con la giustizia è un evento traumatico per chi ha fondato l’intera propria esistenza su un sistema di valori che gli viene chiesto di rinnegare e possono, di conseguenza, sussistere comprensibili remore ad affidarsi immediatamente ad un apparato che fino a poco tempo prima è stato ostile e che comunque chiederà anche al collaboratore, pur con i vantaggi derivanti dalla legislazione premiale, di rendere conto dei reati commessi, non si può, tuttavia, prescindere da un rapporto di collaborazione improntato a linearità e correttezza, che costituiscono fondamentali garanzie contro possibili strumentalizzazioni. Invero, i ricordi improvvisi di particolari e di nomi prima sottaciuti solo raramente si possono ritenere conseguenza di inganni della memoria, mentre il più delle volte o rivelano i limiti delle conoscenze del dichiarante, artificiosamente arricchitesi nel corso del procedimento, o nascondono originarie parziali reticenze che lasciano profondi dubbi sul reale intento collaborativo, o ancora, nei casi più gravi, sono sintomo dell’utilizzazione della dichiarazione “collaborativa” come strumento ricattatorio o mezzo per occultare la responsabilità di taluni e per aggravare quella di altri, in un quadro che non può vedere esclusa anche la possibilità di una concertazione delle accuse con altri soggetti.
Un ruolo delicatissimo, al fine di assicurare la spontaneità della dichiarazione, viene affidato a chi gestisce il collaboratore, dovendo egli impedire che i pericoli latenti prima evidenziati divengano attuali. I collaboranti, infatti, per tutta la durata delle indagini sono nell’esclusivo dominio dell’accusa e le dichiarazioni rese in questa fase, al di fuori del dibattimento, finiscono con il diventare il canovaccio sul quale verrà reso l’esame nella pubblica udienza, sia per le parti, Pubblico Ministero e difensori, che porranno le domande spesso ripercorrendo in modo puntiglioso ciò che è stato già detto, sia, soprattutto, per l’esaminato. Inoltre il giudice del dibattimento viene a conoscere delle modalità della collaborazione, in relazione al contenuto ed ai tempi delle dichiarazioni, solo a seguito delle contestazioni, in caso di difformità tra quanto dichiarato al dibattimento e le circostanze riferite in precedenza, sicché ben può verificarsi il caso che particolari rilevanti (come, ad esempio, il tempo in cui un soggetto ha iniziato a formulare determinate accuse, al fine di porre in relazione tale circostanza con il tempo in cui le medesime accuse sono state formulate da altri soggetti) non giungano mai alla sua attenzione, perché le parti hanno omesso di effettuare contestazioni o l’esaminato ha riferito i fatti in modo perfettamente conforme a quanto in precedenza dichiarato. In verità, il rito accusatorio scelto dal nostro legislatore richiede a tutti gli operatori della giustizia, specie con riferimento al tema della gestione dei cosiddetti “pentiti”, altissima professionalità al fine di far emergere al dibattimento tutti gli elementi rilevanti per la decisione ed evitare che l’udienza pubblica finisca col diventare sterile apparenza o, peggio ancora, occasione di impoverimento delle conoscenze, anziché, come dovrebbe essere, luogo nel quale la prova si forma ed acquista pregnanza, attraverso il contributo delle parti in contraddittorio.
Nel presente procedimento non sempre coloro che sono stati chiamati a svolgere la propria parte sono stati all’altezza dei compiti richiestigli e ciò va detto, in modo particolare, con riferimento alla gestione dei collaboratori di giustizia da parte degli organi investigativi, che si sono forse trovati impreparati ad affrontare problemi nuovi e di grandissimo rilievo, sia per le dimensioni assunte dal fenomeno del cosiddetto pentitismo, sia per i riflessi che l’attività svolta nella fase di indagine inevitabilmente ha avuto sull’uso processuale del collaborante. Si vuole qui fare riferimento non solo a tutti quei numerosi casi nei quali la risposta resa dal collaborante nella fase delle indagini, rivela, per come è stata verbalizzata, anteriori domande dal contenuto certamente suggestivo (ad esempio, all’udienza del 29-10-1996 è stato contestato a GIORGIANNI Salvatore il contenuto di un verbale reso l’11-2-1994, nel quale il collaborante dichiarava di non aver conosciuto un elenco di persone “che la signoria vostra mi partecipa essere affiliati al clan LEO”), ma soprattutto alla diffusa pratica delle cosiddette “riserve”. Illuminante è la deposizione del Maresciallo dei Carabinieri Biagio GATTO, escusso quale teste all’udienza del 13-11-1995, il quale ha affermato di avere raccolto le dichiarazioni di moltissimi collaboratori che sono stati sentiti nel presente procedimento ed ha ammesso di aver supinamente preso atto che almeno taluno di costoro fosse reticente per proteggere persone a lui vicine nell’ambiente criminale, dal quale non si era evidentemente del tutto distaccato: “MARCHESE mi aveva esternato la volontà di non accusare qualche suo affiliato, mi riferisco a GALLETTA e a MULE’ (pag. 163 delle trascrizioni)...[...]...aveva lasciato vuoto il ruolo svolto, se questo risponde a verità, il ruolo svolto nell’occasione da MULE’ (pag. 169 delle trascrizioni)”, per poi ritornare, in base a oscure motivazioni, su quella decisione iniziale indicando i nomi prima omessi: “a un certo punto il MARCHESE mette per iscritto questo suo desiderio iniziale di non volere accusare il duo MULE’ GALLETTA, o APRILE Natale , ora non mi ricordo chi erano i suoi affiliati più intimi, e lo scriviamo a verbale: è tutto verbalizzato. E quindi è stato fatto...un secondo verbale...(pag. 164 delle trascrizioni) [...] AVV. Io vorrei anche capire una cosa che è questa, cioè: il MARCHESE si decise autonomamente poi di dare la seconda dichiarazione? TESTE si è deciso nel momento in cui ha saputo dai suoi familiari dei soprusi che subivano ad opera del MULE' e del GALLETTA; AVV. Da chi l'ha saputa il MARCHESE questa circostanza? TESTE Ah, questo dalla moglie penso, ritengo dalla moglie e dai figli”. Il Mar. Biagio GATTO ha, altresì, dichiarato che veniva consentito al collaborante, per non meglio specificate ragioni di polizia giudiziaria (pag. 174 delle trascrizioni), che durante la verbalizzazione questi si riservasse di indicare i nomi di persone responsabili dei fatti delittuosi riferiti e ha finito col sostenere che si trattava di un metodo di lavoro (pag. 175 delle trascrizioni), lasciando il dubbio che gli addotti motivi di organizzazione di lavoro (pag. 179 delle trascrizioni) non fossero altro che l’esigenza di verbalizzare anzitutto quella parte di dichiarazione combaciante con quanto riferito in precedenza da altri collaboratori, per riservare ad un successivo verbale l’indicazione di nomi o circostanze sui quali il contributo era del tutto originale. Che questo fosse il modo di procedere trova, peraltro, univoco riscontro nelle dichiarazioni di alcuni collaboranti come, ad esempio, PARATORE Vincenzo, il quale ha confermato non solo che era consentito “riservarsi” di indicare taluni nomi, ma anche che le “riserve” avevano la funzione di distinguere i verbali nei quali veniva confermata l’accusa dei primi collaboranti, da quelli nei quali veniva formulata, per uno stesso fatto, un’accusa nuova (udienza del 9-4-1996):
“AVV. Nel
primo verbale del 29/11 del '93, la prima volta che lei parla di questo
omicidio, lei..
TESTE Sì, sì,
mi sono riservato di dire i nomi
omissis
AVV. E allora io
le chiedo: ma per quale motivo, avendo descritto dettagliatamente
l’episodio...[...]...lei non ha detto i nomi?
TESTE E infatti
oggi, oggi ne ho la prova, nel senso, diciamo, per non creare troppa confusione,
io giustamente ho scelto di collaborare, stavo collaborando e, giustamente,
quando mi è arrivato, non so come si chiama.., che io stavo al carcere di
Civitavecchia e mi è arrivato l’ord.., cioè, non so, diciamo un mandato di
cattura, ecco, mi esprimo così che è meglio...[...]. Quando, diciamo ho
collaborato, sono andato io stesso a parlare con i magistrati e gli ho detto che
alcune di quelle cose io sapevo e che alcune di quelle cose, diciamo, erano un
po’ sbagliate
AVV. Di quelle
cose che lei sapeva o di quelle cose che..?
TESTE Di quelle
cose che c'erano scritte là...
omissis
TESTE io diciamo, dicevo.., ecco usavo questa espressione, nel senso: le cose che io so le dico e va bene, quelle che io, diciamo, so e che magari non sono scritte, li dirò man mano”.
Ancora più esplicito è GIORGIANNI Salvatore, il quale ha dichiarato, all’udienza del 25-10-1996:
AVV. Signor
GIORGIANNI, dovremmo chiarire un punto di una certa importanza....nella sentenza
del Giudice Ferdinando LICATA, che fra l'altro la assolve per l'omicidio di
Antonio COSTA, in questa sentenza, che è la numero 406/'94 GIP, Messina, io
leggo: il GIORGIANNI - si parla anche di altri collaboratori di giustizia - in
alcuni verbali di interrogatorio ha palesato delle riserve mentali, dicendo per
esempio: "mi riservo di indicare i nomi di alcune persone in
prosieguo", lei mi vuole chiarire che cosa significa questo?
IMP. Non
"mi riservo", è che noi dovevamo camminare con una custodia
cautelare, no?, indicare i nomi sulla custodia cautelare; quelli che non erano
nella custodia cautelare si verbalizzavano in seguito
AVV. Ho capito.
Quindi, praticamente, questo è un modo di verbalizzare? Cioè, lei era a
disposizione per fare tutti i nomi e poi veniva...
IMP. Sì, sì
AVV.
...verbalizzato: "mi riservo di fare questi nomi in seguito", nel
senso che erano gli inquirenti che gliel'avrebbero domandato in seguito, non che
lei non li voleva dire in quel momento
IMP. No, no, in
seguito avrei fatto altri verbali
AVV. Quindi, in
quei verbali, dove stava scritto che lei si riserva di fare dei nomi, lei in
quel momento era a disposizione.., cioè, era disposto a fare, non era una sua
riserva, era semplicemente un modo di procedere?
IMP. No, no, non
era una mia riserva, era un modo di procedere che stavano attuando in quella
maniera, che si doveva pre.., ecco, la custodia cautelare.
e ha poi ribadito, all’udienza del 29-10-1996:
IMP. Dovevamo
indicare i nomi sulla custodia cautelare
AVV. Sì, così
aveva dichiarato
IMP. Cioè, i
nomi che erano.., che non c'erano nella custodia cautelare, cioè su reati
specifici. Per esempio: la sparatoria al villaggio Aldisio erano imputate
inizialmente 3 persone nella custodia cautelare...allora c'ero io, PATTI e
PARATORE. Nella realtà in questa sparatoria non eravamo 3, ma eravamo 12
persone
AVV. E quindi
cosa accadeva?
IMP. Accadeva
che allora mi hanno detto: "allora si rifarà un verbale in cui farai la
dichiarazione sulle altre persone", perché...
AVV. E per quale
motivo le veniva detto che si doveva rifare questo verbale?
IMP. Perché
dovevamo camminare con la custodia cautelare, quello che si sapeva sulla
custodia cautelare
AVV. Chiedo
scusa, ma siccome erano dei verbali di interrogatorio, quindi lei riferiva,
tanto più che era collaborante, o avrebbe dovuto riferire quanto era a sua
conoscenza in genere, a prescindere dalla custodia cautelare. Perché veniva...
- se conosce il motivo ovviamente - le veniva detto che era per ragioni di
giustizia che doveva..?, giustificato in questo modo, era un modo di procedere
che le veniva..?
IMP. Era un modo
di procedere, sì, per giustizia.
Analoga spiegazione ha fornito LA TORRE Guido, il quale ha dichiarato, all’udienza del 7-5-1996, a differenza degli altri due, che l’effettuazione di “riserve” rispondeva ad una sua scelta e non ad una direttiva dell’ufficio procedente, ma ha confermato che si trattava di una prassi operativa :
AVV. Senta,
signor La Torre, mi dica una cosa: lei, nel corso dei suoi interrogatori, o
comunque quando ha reso delle dichiarazioni,...[...]..., assumeva la riserva di
indicare alcuni presunti autori di fatti criminosi dei quali riferiva. Mi
vorrebbe spiegare da cos'erano determinate queste riserve?
TESTE Ho scelto
io questa prassi di camminare, perché dovevo concentrarmi...
omissis
TESTE Perché
volevo andare con quella prassi per...
AVV. Dove voleva
andare, non ho capito?
TESTE Volevo
fare un determinato episodio senza aggiungere persone e andare fuori dal
normale; più in là ho fatto altre dichiarazioni
omissis
TESTE Cioè, è
una cosa normale, mia, ho scelto io, camminando con la mia custodia, che ho
avuto quella custodia cautelare, e ho scelto di fare tutte.., quello che c’era
da fare, e basta...[...]...Io ho scelto.., io ho fatto questa cosa per non
confondermi, per no.., per parlare sempre di determinati episodi e basta, poi ho
detto: "più in là parlerò di altri episodi e di altre persone che
facevano parte"
Evidenti appaiono i pericoli insiti in questo modo di procedere, che non consente di verificare la spontaneità della dichiarazione del collaborante e che anzi può costituire rilevante elemento di inquinamento, poiché un esame così condotto finisce con l’essere subdolamente suggestivo e strumento fin troppo palese per sollecitare il dichiarante a confermare accuse in precedenza rese da altri collaboranti che erano a lui già note essendo state, ad esempio, come nei casi appena ricordati, riprodotte in provvedimenti cautelari dei quali egli stesso era stato destinatario, ovvero che ha potuto intuire nelle linee essenziali proprio dalle modalità di conduzione degli interrogatori. E’ opportuno a questo punto precisare che l’ordinanza di custodia cautelare del 5 maggio 1993, relativa ai fatti oggetto del presente giudizio, riporta, anche se sinteticamente, il contenuto del contributo collaborativo offerto da SANTACATERINA Umberto e da MARCHESE Mario, che sono i “pentiti” sulla base delle cui dichiarazioni l’ufficio di Procura ha effettuato le iniziali contestazioni nei confronti degli odierni imputati. E’, pertanto, evidente, che tutti i collaboratori di giustizia che sono seguiti a questi primi due hanno avuto l’opportunità di conoscere il tenore delle accuse in precedenza formulate e molti di loro hanno avuto anche la possibilità di assistere all’esame di SANTACATERINA Umberto in sede di incidente probatorio. Ne discende che la credibilità delle dichiarazioni da costoro rese agli organi di indagine o al giudice, pur non potendo considerarsi necessariamente esclusa[7] dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto acquisire delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto, viene ad essere sensibilmente ridotta, specie se si considerano i rilievi prima mossi ai discutibili metodi seguiti nell’esame dei collaboranti nella fase delle indagini, e impone l’uso della massima cautela nell’utilizzazione di tali dichiarazioni, al fine di valorizzare solo quelle che sono espressione di un’effettiva conoscenza dei fatti che il dichiarante ha per esserne stato protagonista diretto o che egli manifesta attraverso l’originalità del suo contributo.
Va, infine, ricordato che per giurisprudenza consolidata[8] è del tutto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, cosicché l’attendibilità di costui, anche se denegata per una parte del suo racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre parti che reggono alla verifica del riscontro esterno, ad ulteriore e significativa conferma della emarginazione del giudizio di attendibilità del chiamante a favore di un metodo ermeneutico che attribuisce alla dichiarazione ed ai suoi attributi fondamentale valenza dimostrativa.
Si tratta di un orientamento che tiene conto della constatazione di fatto che nella chiamata di correo possono esserci piccole difformità dal vero e financo piccole menzogne, che si devono attentamente esaminare nella loro genesi oggettiva e soggettiva. E’ evidente, però, che quanto più l’eventuale smentita di parte del racconto del collaborante riguardi aspetti centrali delle accuse e non appare in alcun modo giustificabile o addirittura riveli ragioni di astio o di rivalsa nei confronti di taluno degli imputati, tanto più il livello di attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni anche per le parti riguardanti le altre accuse si abbasserà essendo certamente più concreto il rischio che pure queste non rispondano al vero e non potendo escludersi che il difetto di una prova negativa dei fatti oggetto della dichiarazione dipenda da circostanze meramente casuali.
[1] Cass. pen. 15-4-1994 ric. Rossit; Cass. pen. 18-2-1994, ric. Goddi.
[2] Cass. pen. sez. IV, 1-8-1996 ric. De Stefano.
[3] Cass. pen., 30-1-1992 ric. Abbate.
[4] Cass. pen., 29-10-1990 ric. Di Giuseppe.
[5] Cass. pen., 2-7-1990 ric. Mongardi.
[6] Trib. Catanzaro, 9-5-1995 imp. Iozzo; Cass. pen. sez. V, 22-1-1997 ric. Bompressi e altri.
[7] Cass. pen. sez. VI, 17-2-1996 ric. Cariboni e altri.
[8] Cass. pen. sez. VI, 17-2-1996 ric. Cariboni e altri; Cass. pen. sez. VI, 6-4-1995 ric. Prudente e altri.