2.1.2.3. Gli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della chiamata

Aspetto qualificante della disciplina della chiamata in correità è, però, come si è già accennato, quello che impone un controllo dell’attendibilità della dichiarazione da esercitarsi all’esterno di questa. Si tratta, come si è detto, della positivizzazione di un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sotto l’impero dell’abrogato codice di rito e che, a prescindere dal suo riconoscimento normativo, appare il rimedio concettuale al quale è d’obbligo ricorrere tutte le volte in cui la prova rappresentativa riveli un più basso livello di affidabilità, come già in astratto deve dirsi per le dichiarazioni rese da coimputati, da imputati in procedimento connesso o di reato collegato. La norma succitata è, tuttavia, opportuna perché è proprio sul piano della valutazione delle chiamate in correità che si è talvolta realizzato un uso distorto del principio del “libero convincimento” del giudice mediante argomentazioni induttive logicamente scorrette che hanno finito con il rinvenire nella stessa dichiarazione del chiamate in correità gli elementi sui quali fondare quel grado di attendibilità che la rende prova sufficiente dimostrativa del fatto da provare.

Occorre, inoltre, sottolineare il collegamento logico e sistematico che vi è tra il 3° comma dell’art. 192 c.p.p. e l’art. 546 lett. e c.p.p., poiché, proprio per il vincolo discendente da quest’ultima norma, il giudice deve, nel suo percorso argomentativo diretto alla ricostruzione del fatto storico, procedere sia al vaglio positivo che a quello negativo del materiale probatorio in atti e ciò anche con riferimento agli “altri elementi di prova” indicati nell’art. 192 comma 3 c.p.p, atteso che il legislatore non indica una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie e il giudice non può, pertanto, ritenersi sottratto all’obbligo di una completa analisi comparativa e critica di tutti gli elementi probatori.

Si deve, infine, precisare che la verifica intrinseca ed estrinseca della chiamata, pur costituendo due momenti logicamente distinguibili, tanto che si è talvolta sottolineata l’utilità che l’indagine segua la progressione suddetta, rappresentano sempre due aspetti del medesimo ed unitario tema di valutazione avente ad oggetto l’attendibilità della chiamata di correo,[1] nella considerazione complessiva di tutti gli elementi probatoriamente rilevanti. Da ciò deriva che i tre momenti del percorso valutativo, distinti, per comodità di analisi, nella verifica della credibilità soggettiva, in quella dell’attendibilità intrinseca e, infine, nella ricerca dei riscontri esterni alla dichiarazione, si pongono tra loro in termini di reciproca compensabilità, di talché se è vero che sono sempre necessari dei riscontri oggettivi esterni che, convalidando la chiamata, le diano fondamento, la loro consistenza può essere mutevole perché i risultati non del tutto tranquillizzanti del giudizio che procede ab intrinseco sulla credibilità del dichiarante o sull’attendibilità della dichiarazione possono essere compensati dalla presenza di puntuali elementi di riscontro idonei a superare ogni dubbio e, viceversa, un giudizio di sicura attendibilità intrinseca della dichiarazione può alleviare, anche se non escludere, l’onere di ricerca di “altri elementi di prova” a sostegno dell’accusa[2].

Nel presente processo, a fronte di una verifica ab intrinseco dell’attendibilità del contributo collaborativo che, come si è rilevato, già in linea generale ed a prescindere dai problemi che verranno evidenziati nell’esame delle dichiarazioni dei singoli collaboranti, appare per molti aspetti largamente insoddisfacente, è conforme alle premesse formulate che debbano essere valorizzati quanto più possibile i riscontri esterni, sulla cui natura e oggetto si sono constatate le maggiori incertezze applicative.

Quanto alla natura dei riscontri, secondo giurisprudenza ormai consolidata[3] gli “altri elementi di prova” possono essere di qualsiasi tipo e natura purché logicamente idonei alla conferma dell’attendibilità della chiamata, secondo un principio di libertà dei riscontri che rende arbitraria qualsiasi tipizzazione, dovendosi attribuire al termine “altri” utilizzato dalla norma un significato eminentemente quantitativo, nel senso di “elementi che vengono ad aggiungersi a quelli già esistenti”, e non qualitativo.

Si è così ormai consolidato l’orientamento per il quale anche un’altra chiamata in correità può costituire valido elemento di riscontro[4] (cosiddetta mutual corroboration o convergenza del molteplice o dichiarazioni incrociate) e si è, in proposito, precisato che la convergenza delle accuse sussiste tutte le volte in cui appaiono identici i nuclei fondamentali delle diverse dichiarazioni, pur in presenza di eventuali smagliature e discrasie anche di un certo peso[5] e sempreché non muti lo specifico fatto materiale oggetto del narrato (sicché, ad esempio, andrebbe esclusa quando si sia in presenza di due chiamate nei confronti di uno stesso soggetto che però viene collocato in fasi diverse del delitto[6]).

Condizione logicamente essenziale affinché più dichiarazioni convergenti possano reciprocamente riscontrarsi è che si escluda la sussistenza di collusioni o condizionamenti di qualsiasi genere tra i soggetti che le rendono[7]. Quest’ultima affermazione, ricorrente nella giurisprudenza del Supremo Collegio, appare, invero, ad un’attenta osservazione, un monito autorevole all’uso della massima prudenza affinché si eviti la cosiddetta concertazione delle accuse piuttosto che l’indicazione di un percorribile metodo di lavoro. E’, infatti, arduo raggiungere la prova positiva che la coincidenza delle accuse sia frutto di accordo tra i dichiaranti o sia conseguenza di reciproche influenze (anche in considerazione del segreto che avvolge la vita dei collaboratori), così come eccezionalmente complesso è un giudizio che consenta di affermare con sufficiente sicurezza che i rischi di manipolazioni, in astratto probabilmente ineliminabili, nel caso concreto non sono fondati.

Quando, nondimeno, vi sono segnali che indicano come possibile o addirittura probabile la mancanza di autonomia delle fonti ed evidenziano, di conseguenza, l’esistenza di un concreto rischio di reciproci condizionamenti tra le diverse dichiarazioni, la doverosa cautela e attenzione che occorre sempre esercitare nella valutazione delle prove va, naturalmente, aumentata.

Nel presente procedimento è stato accertato, attraverso la documentazione acquisita presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell’Interno a seguito di ordinanza emessa da questa Corte ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19-7-1997 (documentazione di cui ai punti n. 135, n. 136 e n. 137 dell’ordinanza), che numerosi soggetti sentiti al dibattimento e sottoposti a regime speciale di protezione (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LA TORRE Guido, CARIOLO Antonio , COLAFATI Vincenzo, COSTA Gaetano , FERRARA Sebastiano , GIORGIANNI Salvatore , LEO Giovanni , SPARACIO Luigi , ZOCCOLI Giuseppe , LA BOCCETTA Emanuele ) hanno avuto in uso, nel periodo in cui si è svolta la loro collaborazione, utenze telefoniche cellulari, le quali possono aver senza dubbio facilitato eventuali contatti. E’, altresì, emerso dalla medesima documentazione (che ha dato conferma a circostanze già in parte desumibili dalle dichiarazioni rese dal maresciallo GATTO Biagio all’udienza del 13-11-1995 ed evidenziate, come si vedrà, anche da CURRO’ Luigi nella cosiddetta “intervista” contenuta nella videocassetta acquisita all’udienza del 22 dicembre 1995 - vedi quello che si dirà a pag. 150 e segg. della presente sentenza) che molti di loro sono stati ospitati contemporaneamente nelle stesse strutture carcerarie (vedi, in particolare, dati forniti dal D.A.P., suddivisi per anno e collaboratore, inseriti nell’apposita cartella degli atti acquisiti con la citata ordinanza) od extracarcerarie o hanno alloggiato nelle stesse strutture recettive alberghiere e hanno avuto così occasione di incontrarsi in contesti sostanzialmente privi di efficaci controlli e, comunque, in situazioni diverse da quelle derivanti dalla necessità di partecipare a comuni udienze. Tali circostanze, unite a quelle prima evidenziate sulle modalità di conduzione degli interrogatori, destano anzitutto preoccupazione, perché risulta notevolmente aumentato il rischio di manovre manipolative, come talune inquietanti vicende, che verranno meglio esaminate parlando di ciascun collaborante, sembrano confermare, e poi sconcerto, perché mettono in luce quanta poca attenzione gli organi preposti alla gestione dei collaboratori hanno riservato al problema delle conseguenze che simili situazioni possono avere sia sulla corretta amministrazione della giustizia, che potrebbe venire ingannata da prove non genuine, sia sugli sviluppi processuali delle indagini, che potrebbero rendere vani i risultati investigativi raggiunti a causa dell’irrimediabile scadimento della prova. I motivi di timore e perplessità appena evidenziati, pur fungendo da sprone a ricercare elementi di riscontro cosiddetti “reali” di sicura pregnanza e affidabilità al di fuori delle dichiarazioni incrociate, non possono, tuttavia, legittimare un’operazione ermeneutica, da taluno prospettata, che autorizzi o addirittura imponga di omettere l’esame di elementi probatori sulla cui pregnanza sorgono dei dubbi, ma al contrario sollecita l’impiego da parte del giudice di tutte le proprie risorse per un approfondito e severo giudizio di attendibilità intrinseca delle diverse e convergenti accuse, da compiere essenzialmente alla luce del suindicato criterio della “spontaneità” e attraverso un’analisi attenta del contenuto delle dichiarazioni, che è, probabilmente, lo strumento più efficace per cogliere l’autonomia e l’originalità della fonte di prova, poiché quanto più i racconti saranno ricchi di convergenti contenuti descrittivi tanto maggiore sarà la loro pregnanza probatoria.

Altro tema dibattuto è quello della ammissibilità del cosiddetto “riscontro logico”. Deve senz’altro convenirsi con la giurisprudenza più recente[8] quando si afferma che il riscontro ad una chiamata in correità non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata al vaglio di attendibilità e l’assenza di riscontri non può essere certo colmata richiamando elementi di ordine puramente logico, che finiscono, per ciò solo, con l’assumere la valenza delle supposizioni e delle congetture. Con la massima sopra enunciata non si è inteso, però, bandire la prova logica o negare che essa possa costituire valida conferma della chiamata in correità, ma si è solo voluto ribadire che la verifica attraverso argomenti di carattere logico della intrinseca ragionevolezza del contenuto delle dichiarazioni, pur costituendo un necessario momento di giudizio quando non si fonda su arbitrarie congetture, attiene, comunque, alla valutazione della attendibilità intrinseca della dichiarazione e non può surrettiziamente surrogarsi agli elementi di riscontro esterni richiesti dalla legge. Quando però gli elementi integratori della dichiarazione sono riconducibili a fatti esterni al dichiarante ben può il giudice operare tutte quelle correlazioni logiche, sostenute da adeguata e convincente motivazione che ne pongono in evidenza la significatività al fine di confermare l’attendibilità dell’accusa, dovendo essere la sua verifica insieme oggettiva e logica e non potendo certo escludersi la logica dal giudizio. Muovendo da simili premesse, si è così autorevolmente affermato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte[9] che il riscontro può essere concretato non solo da elementi di prova rappresentativa, ma anche da elementi di prova logica. Una successiva pronuncia, applicando il suddetto principio, ha, quindi, specificato[10], in una particolare ipotesi di coesistenza di più chiamate in correità, che, qualora un collaborante renda dichiarazioni plurime l’integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto delle dichiarazioni direttamente riscontrate ed i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad esempio, gli uni prodromi degli altri.

La sussistenza di un elemento esterno che svolge, anche se attraverso argomentazioni di tipo logico, una specifica funzione di riscontro distingue, poi, nettamente la tesi sopra richiamata, che riconosce legittimità alla prova logica, da quella, giustamente stigmatizzata da dottrina e giurisprudenza[11], che ritiene possibile effettuare “inferenze totalizzanti”, con la conseguenza che la chiamata in correità concernente più fatti, può costituire prova anche riguardo a fatti privi di specifico riscontro, qualora l’esistenza di riscontri relativi a taluni dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi di complessiva attendibilità del dichiarante (cosiddetta efficacia traslativa interna), così seguendo un percorso logico che sovrappone e confonde il giudizio sull’attendibilità intrinseca con l’acquisizione dell’elemento esterno di riscontro.

Il tema del riscontro logico si interseca, infine, con la questione relativa all’oggetto dell’elemento esterno richiesto dalla legge. Sin dall’entrata in vigore del nuovo codice di rito si è giustamente osservato che gli “altri elementi di prova” che confermano l’attendibilità della chiamata non devono essere costituiti necessariamente da atti o fatti idonei a fornire una prova autosufficiente del fatto di reato e della colpevolezza dell’imputato[12], in quanto, se così fosse, risulterebbe interamente svuotata la forza rappresentativa della dichiarazione, definita esplicitamente dall’art. 192 c.p.p. “elemento di prova”, ma occorre che la chiamata di correo e il riscontro estrinseco si integrino reciprocamente e formino oggetto di un giudizio complessivo. Si è, di conseguenza, affermato che gli elementi di riscontro non devono necessariamente insistere sul tema di prova purché siano idonei a costituire una conferma indiretta che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile ab extrinseco la chiamata[13], mediante quella stessa procedura che si è prima illustrata quando si è discusso del riscontro logico. Ovviamente il percorso mentale seguito deve essere corretto e tale da giustificare l’inferenza, mentre, ad esempio, è apparente il riscontro fondato su un elemento che, pur essendo esterno alla chiamata, è del tutto generico o si riferisce ad aspetti della dichiarazione accusatoria non riconducibili al thema decidendum del processo.

 La casistica giurisprudenziale relativa all’oggetto del riscontro è la più varia e in questa sede non è opportuno ricordarla neppure sinteticamente, in quanto gli elementi di riscontro coprono un’area indefinita e vastissima e, soprattutto, in quanto le massime di esperienza, delle quali il giudice si avvale nell’esercizio del libero convincimento e che gli consentono di dare valenza probatoria agli elementi offerti come riscontro alle dichiarazioni di accusa, sono strettamente dipendenti dal fenomeno in esame e non possono aprioristicamente valere in modo assoluto per tutti i fatti oggetto di accertamento. Vi sono, naturalmente, alcuni elementi di riscontro di portata più generale, validi con riferimento ad un gran numero di reati e, a titolo meramente esemplificativo, può osservarsi che, per consolidata esperienza giurisprudenziale, sono generalmente valorizzabili, come efficaci riscontri, il comportamento dell’imputato anteriore o successivo al reato, tale da destare sospetti; la non giustificata prossimità dell’accusato al luogo dove è stato commesso il delitto; le ammissioni dell’accusato o le contraddizioni nelle quali sia caduto; la sua difesa menzognera[14]; l’assenza dell’accusato dal luogo di lavoro e la mancanza di un’indicazione precisa che escluda la presenza sul luogo del delitto. Altri elementi hanno, viceversa, una portata più limitata e possono essere utilizzati come significativi elementi di riscontro solo con riferimento a specifiche accuse. Così, ad esempio, possono considerarsi elementi sintomatici dell’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso le precedenti condanne riportate per reati del tipo di quelli che il chiamante in correità ha indicato come oggetto dell’attività delinquenziale di quel sodalizio, specie quando si tratti di fatti delittuosi commessi in concorso con soggetti accusati di essere tra loro consociati o che presuppongono una predisposizione di mezzi ed il superamento di difficoltà di esecuzione che di per sé costituiscono indizio di una valida organizzazione; l’accertata frequentazione dell’imputato accusato di aver fatto parte del sodalizio con persone di cui sia stata riconosciuta l’affiliazione alla stessa consorteria malavitosa e molti altri elementi ancora, il cui esame va rinviato essendo opportuno trattarli in modo unitario all’interno del più ampio tema, che verrà affrontato in seguito, della prova della condotta punibile nel reato associativo (vedi pag. 273 e segg.). Con specifico riferimento all’attività di natura estortiva perseguita da sodalizi criminosi, le accuse del chiamante in correità vanno, naturalmente, confrontate, innanzi tutto, con le dichiarazioni della asserita parte offesa, poiché è evidente che, se quest’ultima dovesse confermare le accuse, la sua testimonianza non si porrebbe più semplicemente come elemento di riscontro, ma come primaria fonte di prova. Non può, tuttavia, ignorarsi che quando l’estorsione si configura come attività di racket (vedi, sugli elementi distintivi del racket, quanto si dirà ampiamente in seguito, quando verrà trattato il reato associativo), posta in essere da gruppi criminosi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente situazione di assoggettamento e di omertà delle vittime, non può meravigliare che queste ultime abbiano collaborato con la giustizia solo in casi del tutto sporadici ed abbiano, viceversa, reso solitamente agli organi inquirenti ed al dibattimento dichiarazioni vaghe e reticenti. In queste ipotesi possono trarsi utili elementi di riscontro anche da tali dichiarazioni, che vanno valutate nel complessivo contesto circostanziale nel quale esse si inseriscono, non perché la verifica esterna vada in tali casi condotta con minore rigore, ma in considerazione delle peculiarità della realtà criminosa in esame. Potranno, pertanto, essere valorizzabili le dichiarazioni della vittima quando, ad esempio, questa, pur non confermando l’accusa formulata dal collaboratore di giustizia, ammette di aver subito danneggiamenti o, addirittura, riconosce di aver ricevuto richieste vessatorie ovvero, pur negando di aver ricevuto intimidazioni, ammette che la persona accusata era nota come appartenente ad un certo ambiente criminoso nei cui confronti occorreva avere “rispetto”. Giova, infine, menzionare, per il rilievo delle questioni trattate sulle numerose fattispecie delittuose di natura omicidiaria, che verranno in seguito esaminate, una pronunzia, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, espressione di un orientamento sufficientemente consolidato, che ha distinto la “causale generica”, consistente nell’attribuzione a taluno dell’interesse a compiere un delitto e coincidente, nei delitti di mafia, con la risoluzione dei conflitti tra i clan, e il “movente” che costituisce la ragione storica del delitto e che nei delitti di mafia segna l’avvenuto mutamento del conflitto tra i clan da virtuale in attuale: mentre la causale non è un fatto ma un sospetto ed è come tale idonea solo a indirizzare le indagini, il movente integra un indizio e può essere considerato valido elemento di riscontro[15].

Occorre, da ultimo precisare che questa Corte, seguendo il prevalente indirizzo giurisprudenziale[16] costantemente affermato nelle pronunzie più recenti, ritiene che il riscontro deve specificamente riguardare la persona accusata in relazione allo specifico fatto contestato (cosiddetto “riscontro individualizzante”) e non solamente altre componenti soggettive ed oggettive del fatto criminoso dedotto nel capo di imputazione. L’accoglimento del contrapposto orientamento, pur autorevolmente sostenuto, finirebbe, infatti, con il far coincidere il riscontro con l’intrinseca attendibilità del chiamante, desumibile anche da elementi estranei all’attribuzione del fatto all’accusato, attraverso un’operazione logica analoga a quella prima stigmatizzata con riferimento alla cosiddetta “efficacia traslativa” della chiamata. Il suddetto principio non toglie però legittimità a quel modo di procedere, sul quale si è già discusso, che attraverso correlazioni logiche ritiene che possa affermarsi, in via deduttiva, attendibile la chiamata anche riguardo ad uno dei fatti complessivamente riferiti che non trovi negli atti uno specifico riscontro, sempreché, in concreto, siffatto giudizio appaia ancorato ad elementi esterni che, pur fungendo da specifico riscontro per altri fatti, rendano giustificata l’inferenza. Inoltre è stato correttamente osservato in giurisprudenza che[17] l’ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell’esito positivo di quello afferente al fatto perché, se non altro, rafforzativo dell’attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame, che può dunque prospettarsi anche in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo.



[1] Cass. pen. sez. I, 27-10-1994 ric. Marino e altri.

[2] Cass. pen. sez. V, 22-1-1997 ric. Bompressi e altri.

[3] Cass. pen. sez. un., 6-12-1991 ric. Scala e altri; Cass. pen. sez. V, 22-1-1997 ric. Bompressi e altri.

[4] Cass. pen. sez. II, 1-10-1996 ric. Pagano e altri; Cass. pen., 6-1-1992 ric. Baraldi e altri.

[5] Cass. pen. sez. I, 30-1-1992 ric. Altadonna; Cass. pen. sez. VI, 18-2-1994 ric. Goddi e altri.

[6] Cass. pen. sez. VI, 31-1-1996 ric. P.M. in proc. Alleruzzo e altri.

[7] Cass. pen. sez. I, 13-4-1992 ric. Tomaselli; Cass. pen. sez. I, 30-1-1992 ric. Abbate; Cass. pen. sez. II, 1-10-1996 ric. Pagano e altri.

[8] Cass. pen. sez. VI, 31-1-1996 ric. P.M. in proc. Alleruzzo e altri; Cass. pen. sez. un. 21-10-1992 ric. Marino e altri.

[9] Cass. sez. un., 21-4-1995 ric. Costantino e altro.

[10] Cass. pen sez. VI, 17-2-1996 ric. Cariboni e altri.

[11] Cass. pen. sez. II, 1-10-1996 ric. Pagano e altri; Cass. pen. sez. I, 30-1-1992 ric. Abbate.

[12] Cass. pen., 7-2-1991 ric. Vannini; Cass. pen., 18-2-1994 ric. Goddi.

[13] Cass. pen. 1-10-1996 ric. Pagano.

[14] Cass. pen. sez. I, 9-10-1993 ric. Rabito.

[15] Cass. pen. sez. fer., 24-8-1995 ric. Donno e Palagiano.

[16] Cass. pen. sez. I, 16-10-1990 ric. Andraous.

[17] Cass. pen. sez. I, 30-1-1992 ric. Abbate.