2.1.2 Chiamata in correità

Nel presente procedimento, accanto alle prove testimoniali ed a quelle documentali, assumono fondamentale importanza le dichiarazioni di coimputati o di imputati in procedimento connesso o di reato collegato, i quali hanno assunto la particolare veste di collaboratori di giustizia, manifestazione di un fenomeno sempre più diffuso in questi ultimi anni, durante i quali i cosiddetti pentiti o collaboratori di giustizia hanno svolto un ruolo centrale nell’azione dello stato di contrasto alla criminalità organizzata. L’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale apertosi su questi temi, che ha portato all’individuazione di alcuni principi guida per l’attività del giudice, ampiamente accettati e sovente richiamati nelle sentenze che utilizzano questo mezzo di prova, permette che in questa sede ci si soffermi solo brevemente a richiamare i risultati di tale dibattito, che possono considerarsi, ormai, come dati acquisiti al comune patrimonio giuridico.

L’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. stabilisce che le dichiarazioni dei cosiddetti chiamanti in correità sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. Si tratta di una regola che, stabilendo le condizioni per la valutazione di tali dichiarazioni, tra le quali vanno annoverate, di regola, quelle dei collaboratori di giustizia, pone un limite alla libertà di giudicare, ma non si pone in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice, poiché non stabilisce un criterio di inferenza normativo, che è tipico delle prove a valutazione legalmente predeterminata, bensì positivizza l’esigenza di un più rigoroso percorso mentale, circondando di maggiori cautele la valutazione dell’accusa fondata su elementi ai quali non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva di altre prove. Sotto questo profilo appare defatigante indugiare sul contrasto di opinioni in ordine alla qualificazione giuridica della chiamata di correo come prova o come indizio, che sconta gli equivoci terminologici prima accennati e che non appare utile per la comprensione del fenomeno in esame, mentre è sufficiente precisare che il legislatore non ha creato una gerarchia tra le fonti di prova rappresentativa ma ha positivizzato una regola di giudizio già esplicitata dalla giurisprudenza di legittimità[1] sotto l’impero dell’abrogato codice di rito, secondo la quale occorreva distinguere i fatti su cui la parola del coimputato o del dichiarante sentito in sede di “interrogatorio libero” fossero l’unica prova, da quelli rispetto ai quali essa fosse “corroborata” o “vestita” da riscontri esterni logicamente pregnanti.

Giova premettere che varie sentenze della Corte di Cassazione[2] limitano l’ambito soggettivo di operatività della suddetta disciplina, precisando che la chiamata di correo consiste nelle dichiarazioni autoaccusatorie e insieme accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato ovvero da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 nuovo c.p.p. mentre non hanno tale valore le dichiarazioni di persone bensì imputate di reati per cui si procede unitariamente, ma non realizzati in concorso ai sensi degli articoli 110 e seguenti c.p. e neppure connessi per concorso causale o per concorso formale o per concorso occasionale o per concorso teleologico (ex art. 12 citato). La semplice unità processuale per ragioni di maggiore speditezza (art. 17 c.p.p.) o anche per le ragioni che precedentemente consentivano la connessione (art. 45 c.p.p. 1930) non determina la situazione di “chiamata in correità”; non sussiste quindi la necessità del riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie degli imputati con altri elementi esterni come previsto dall’art. 192 comma 3 c.p.p., sicché tali dichiarazioni vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti, soggette al solo limite ordinario della attendibilità.

Tale orientamento non appare, tuttavia, condivisibile poiché la differenza tra la testimonianza e l’esame della persona coimputata del medesimo reato o imputata in procedimento connesso o di reato collegato non sta nelle cose narrate, potendo anche la testimonianza avere ad oggetto un fatto comune al dichiarante (ad esempio la testimonianza dell’offeso), bensì nella veste del narrante che nel primo caso è obbligato, deponendo, a dire la verità, mentre nel secondo caso, ai sensi degli artt. 197 e 210 c.p.p., non assume tale obbligo proprio allo scopo di salvaguardare il principio del nemo tenetur se detegere[3] che potrebbe restare compromesso laddove il soggetto renda dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri che si trovino in una posizione processuale in vario modo legata alla sua anche se non ricorra un’ipotesi di concorso o connessione. D’altronde, la stessa Corte Suprema ha sottolineato[4] che, ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto, non può prescindersi dalla qualificazione formale da lui assunta nel processo in cui sono state rese ed ha affermato, in pronunce più recenti[5] e di chiaro segno opposto rispetto a quelle prima citate, che agli effetti processuali e penali, la figura di chi rende dichiarazioni all’autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato testimone in relazione a talune dichiarazioni e coimputato o imputato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni, giacché la qualità di imputato e/o di coimputato ha carattere assorbente. Pur essendo tanto la dichiarazione dell’uno che quella dell’altro valutabili nella prospettiva decisoria, risulta allora evidente che l’esclusione di forme sacrali e del conseguente obbligo di risposta veridica per le dichiarazioni del coimputato o dell’imputato in procedimento connesso o di reato collegato, importa la necessità di un loro vaglio diffidente, senza la possibilità di distinguere tra fatto proprio e fatto del terzo. Il fondamento giustificativo della citata disciplina, applicabile a tutti i casi di chiamata in correità e non ai soli casi di dichiarazioni rese da collaboranti, risiede perciò nel dubbio sul disinteresse della chiamata, in quanto proveniente da soggetti coinvolti in vario grado nel fatto per cui si procede e, soprattutto, nella limitata responsabilità che impegna l’autore della dichiarazione, incriminabile, in caso di mendacio, per il reato di calunnia ma non per quello di falsa testimonianza.

Diversa è, invece, la questione relativa ai presupposti richiesti per l’applicabilità dell’art. 210 c.p.p., e che vanno individuati nella sussistenza di connessione ai sensi dell’art. 12 c.p.p. tra il procedimento nel quale la persona è chiamata ad essere esaminata e quello nel quale è imputata (art. 210 comma 1 c.p.p.), ovvero nella sussistenza di un collegamento probatorio (art. 210 comma 6 c.p.p.), tale che le risultanze acquisite in un processo possano avere un’influenza diretta sulla prova dei fatti oggetto del procedimento nel quale la persona esaminata è imputata[6]. Un problema di accertamento della sussistenza dei presupposti di applicabilità della disciplina di cui all’art. 210 c.p.p. si può porre, nondimeno, solo nel caso in cui in dibattimento sia controversa la veste da attribuire al dichiarante, ovvero quando sia stato sentito con le forme della testimonianza un soggetto che avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all’art. 210 c.p.p., perché ciò determinerebbe l’inutilizzabilità della dichiarazione stessa come deposizione testimoniale e darebbe luogo ad una causa di nullità,  ma non certamente nel caso inverso in cui un soggetto che avrebbe potuto essere sentito come testimone sia stato invece sentito, per scelta di chi ne ha chiesto l’esame e senza opposizione delle altre parti, con le forme indicate nell’art. 210 c.p.p., poiché in tal caso non potrà ravvisarsi alcun pregiudizio del diritto di difesa e si avrà solo la conseguenza di un’efficacia probatoria depotenziata della dichiarazione.

Nel presente procedimento il Pubblico Ministero ha scelto di sentire tutti i collaboranti, senza distinzione alcuna, come coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato e non come testimoni, probabilmente sul presupposto della unitarietà del fenomeno mafioso e per evitare di incorrere in errori che avrebbero potuto irrimediabilmente inficiare la validità della dichiarazione. Tale scelta rientra nei poteri delle parti e questa Corte deve, pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, prenderne atto per adottare i criteri di valutazione indicati nell’art. 192 comma 3 c.p.p., senza possibilità di distinguere se, in relazione ai fatti narrati, il soggetto non fosse inquadrabile tra quelli di cui ai commi 3° e 4° del citato art. 192 c.p.p..

Se è vero che la necessità del riscontro distingue il regime della chiamata in correità da quello delle altre prove rappresentative, poiché il legislatore impone al giudice di effettuare un controllo ulteriore mediante la ricerca degli altri elementi di prova idonei a confermare l’attendibilità del dichiarante, tanto che da taluno si parla di “prova a struttura complessa”, ciò non toglie che per la chiamata in correità è essenziale una verifica che è comune alla testimonianza, inerente alla attendibilità cosiddetta “intrinseca” (per distinguerla da quella “estrinseca” derivante dal positivo vaglio dei riscontri esterni) soggettiva del chiamante e oggettiva della dichiarazione. Così come si richiede normalmente che tale verifica di attendibilità sia particolarmente rigorosa tutte le volte in cui la deposizione testimoniale non appaia del tutto disinteressata, per essere stata resa, ad esempio, dalla persona offesa o dalla parte civile, anche nella chiamata in correità, per definizione resa da un soggetto interessato, si impone un simile vaglio.

E’ stato, infatti, precisato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione[7] che il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità



[1] Cass. pen. sez. un., 18-2-1988.

[2] Cass. pen. sez. I, 20-11-1991 ric. Rappa; Cass. pen. sez. VI, 10-10-1992 ric. Lucchese; Cass. pen. sez. III, 10-9-1993 n. 1822 ric. Vincenti.

[3] Cass. pen. sez. un. 9-10-1996 ric. Carpanelli e altro.

[4] Cass. pen. sez. VI, 20-9-1991 ric. Fontana.

[5] Cass. pen. sez. II, 18-3-1993 ric. P.G. in proc. Di Salvo e altro; Cass. pen. sez. I, 14-4-1994 ric. Mirabella.

[6] Cass. pen. sez. un., 6-12-1991 imp. Scala e altri.

[7] Cass. pen. sez. un., 21-10-1992 ric. Marino