2.1.3. L’efficacia probatoria delle sentenze divenute irrevocabili

Nel presente procedimento sono state acquisite, su richiesta delle parti o d’ufficio ai sensi dell’art. 507 c.p.p., numerosissime sentenze penali, divenute irrevocabili, emesse nei confronti degli odierni imputati. Occorre, pertanto, soffermarsi brevemente sul valore probatorio di tali documenti, anche in considerazione dei dubbi interpretativi che ha suscitato l’introduzione nel codice di rito dell’art. 238 bis ad opera della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Stabilisce la predetta norma che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato, divenendo così una delle fonti del convincimento del giudice, e che la loro valutazione deve essere effettuata a norma degli artt. 187 e 192. Si tratta di una disciplina correttamente inserita dal legislatore all’interno di quella riguardante i mezzi di prova documentale e non di quella relativa al giudicato in genere e all’efficacia delle sentenze penali o civili nel giudizio penale in particolare, poiché essa non attiene a nessuno degli effetti tipici del giudicato, riassumibili nel binomio preclusione - vincolo, bensì squisitamente al tema della prova. Nell’impianto originario del codice, teso a garantire in modo rigoroso l’oralità e l’immediatezza del dibattimento, le sentenze irrevocabili non potevano essere acquisite se non ai limitati fini del giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona offesa dal reato, ma a seguito della riforma del 1992 si è notevolmente incrementato il fenomeno della circolazione probatoria tra processi diversi, attraverso, soprattutto, una incisiva modifica dell’art. 238 c.p.p., che non poteva non avere conseguenze anche sull’efficacia probatoria delle sentenze. Parallelamente, infatti, ad un notevole ampliamento della possibilità di utilizzare, in deroga ai principi dell’oralità e dell’immediatezza, la documentazione di atti probatori formatisi in altro processo, il legislatore ha voluto che gli accertamenti compiuti in altra sede processuale, sulla base di prove in quella raccolte, potessero essere vagliati dal giudice ai fini della prova dei fatti, realizzando così un ampliamento dell’orizzonte probatorio del giudizio[1], che è cosa ben diversa dal vincolo derivante da un precedente giudicato (vincolo, peraltro, che non troverebbe alcun argomento di diritto positivo su cui essere fondato, poiché non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine all’efficacia del giudicato nell’ambito di un altro procedimento penale, con l’unica eccezione del giudicato civile che decide una questione sullo stato di famiglia o cittadinanza, ex art. 3 comma 4 c.p.p.).

Una chiara conferma di quest’ultimo assunto può trarsi, d’altronde, dal riferimento, contenuto nella seconda parte della norma, all’art. 187 c.p.p. ed al criterio valutativo di cui all’art. 192, comma 3 c.p.p., poiché sarebbe del tutto incomprensibile la necessità di un elemento di riscontro per confermare l’attendibilità non già di un mezzo di prova, bensì di un accertamento giurisdizionale. D’altronde la formula legislativa che consente l’utilizzazione della ricostruzione storica e naturalistica dell’evento contenuta nella sentenza irrevocabile, attraverso una verifica rimessa al libero convincimento del giudice, dà luogo a un meccanismo che si differenzia chiaramente da quello della pregiudizialità penale cui è connessa l’automatica efficacia erga omnes del giudicato penale e anche sotto questo profilo tale disciplina non appare in contrasto con il principio stabilito dall’art. 2 comma 2 c.p.p..

Cruciale nodo interpretativo è costituito dalla corretta definizione dell’oggetto della prova e dal significato che è da attribuire all’espressione “fatto in esse accertato”, usata dal legislatore. Un orientamento restrittivo sostiene che la norma vuole alludere al solo fatto ritenuto in sentenza ed argomenta che una diversa interpretazione renderebbe vane le previsioni dell’art. 238 c.p.p., che pone limiti all’acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti. Secondo un diverso orientamento, seguito dalla giurisprudenza di legittimità[2] ed al quale questa Corte intende richiamarsi, l'art. 238 bis c.p.p. consente l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili in vista della utilizzazione, ai fini del decidere, di risultanze di fatto emergenti anche dalla loro motivazione, e non dal solo dispositivo, dovendosi intendere per “fatto” ogni elemento concernente i nudi fatti storici scevri di ogni qualificazione giuridica, riconducibile o meno a quelli enunciati nell’imputazione, sui quali il giudice, al fine di fondare la pronuncia conclusiva, abbia espresso il proprio giudizio storico affermandone o negandone l’esistenza. Questa interpretazione appare la più aderente al dettato normativo, poiché distingue chiaramente tutti i fatti dei quali si discute nella sentenza, da quelli sui quali viene compiuto un accertamento funzionale per la decisione e, come è stato rilevato in giurisprudenza[3], appare coerente con la presunzione di pertinenza della motivazione di cui all’art. 546, lett. e c.p.p.. Essa trova, inoltre, una chiara conferma nella stessa lettera della legge, dove viene fatto riferimento all’art. 187 c.p.p., poiché il richiamo operato ad una norma che indica l’oggetto della prova senza porre alcuna regola di valutazione apparirebbe inutile o impreciso, ove non fosse funzionale a definire l’ambito di rilevanza della prova quale criterio per definire i fatti oggetto di accertamento. Non si colgono, infine, differenze significative tra l’interpretazione qui accolta e quella contrapposta in relazione a possibili interferenze con la disciplina di cui all’art. 238 c.p.p. che pone limiti normativi per l’acquisizione di prove di altri procedimenti e, peraltro, si tratta di una preoccupazione infondata, perché la sentenza è una realtà complessa avente natura certamente non omogenea a quella delle prove utilizzate dal giudice in funzione dimostrativa dei fatti accertati.

Proprio le peculiarità della sentenza irrevocabile, quale prova dei fatti che hanno costituito oggetto di accertamento, determinano, tuttavia, un livello di affidabilità più basso rispetto a quello di altre prove rappresentative, poiché in essa i fatti sono ricostruiti sulla base di prove non direttamente verificabili dal giudice e sono inseriti all’interno di una più complessa costruzione logica nella quale acquistano pregnanza, ma che potrebbe non essere validamente proponibile in un diverso giudizio. E’ per questo motivo che il giudice non può sottrarsi, con riferimento ai fatti accertati in altre sentenze, al dovere di esercitare un rigoroso vaglio critico dell’efficacia probatoria del documento e che, comunque, il legislatore gli richiede la verifica dell’esistenza di elementi esterni di riscontro, secondo un meccanismo già sperimentato per la chiamata in correità e in ordine al quale è sufficiente richiamare i canoni ermeneutici in precedenza esposti, anche ai fini di ammettere l’utilizzabilità di più sentenze irrevocabili in funzione vicendevolmente complementare.



[1] Cass. pen. sez. II, 10-6-1994 n. 6755.

[2] Cass. pen. sez. I, 26-5-1995 ric. Ronch.

[3] Trib. Marsala, 12-7-1995 imp. Alfano e altri.