2.2.2. La circostanza attenuante prevista dall’art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152

L’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 prevede che “per i delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà”.

Il primo requisito richiesto per l’applicazione della diminuente è quello della “dissociazione” che, nella legge 18 febbraio 1987 n. 34 sui terroristi politici, assumeva, come si è visto, un’accezione ideologica di tipo eticizzante, come risulta palese dalla necessità che il “dissociato” ripudi la violenza quale metodo di lotta politica. Poiché, però, la realtà nella quale deve operare la diminuente di cui all’art. 8 non è più una realtà ideologicamente orientata, sembra corretto recuperare il significato originario del termine che equivale a quello di “recedere dalla associazione” e tale requisito può, pertanto, ritenersi implicito nella stessa confessione di aver fatto parte di un determinato sodalizio criminoso, quale atto di rottura del pactum sceleris con i concorrenti, accompagnato dalla volontà di allontanarsene.

Il secondo requisito è quello della condotta di collaborazione, la quale, secondo la giurisprudenza formatasi sull’art. 630 comma 5 c.p., che può essere richiamata stante la similitudine delle formule normative utilizzate, richiede che l’aiuto prestato all’autorità sia sostanziale e decisivo (così interpretandosi il termine “concretamente”), che la collaborazione abbia come obiettivo la raccolta delle prove e non la loro mera ricerca, ed infine che le prove così raccolte appaiano decisive. La lettura dell’art. 8 evidenzia, tuttavia, una novità rispetto alla formula usata nell’art. 4 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625. Mentre nel modello preesistente erano contemplate, come si è visto, due forme alternative di collaborazione unite tra di loro dalla congiunzione disgiuntiva “ovvero”, nella nuova norma viene ritenuto meritevole di trattamento sanzionatorio di favore l’imputato che si adopera per evitare che l’attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori “anche” aiutando concretamente l’autorità nella identificazione o nella cattura dei concorrenti. Secondo la formula da ultimo usata, la cosiddetta collaborazione probatoria  assume, pertanto, rilievo non in sé, ma in quanto suscettiva di interrompere l’iter criminoso e ciò risponde ad un preciso disegno normativo, non solo perché la lettera della legge appare chiaramente innovativa, ma anche perché essa intese evidentemente sottrarre la disciplina premiale alla critica di non tenere in adeguata considerazione il profilo dell’offesa. La novità, che è meramente apparente in relazione al reato associativo, poiché la collaborazione probatoria implica, di per sé, un “adoperarsi” perché l’attività criminosa non sia portata a conseguenze ulteriori, diviene, invece, particolarmente significativa con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., nonché ai delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, poiché la condotta di dissociazione e quella consistente in una sorta di ravvedimento operoso, prevista nella prima parte dell’art. 8, riferibili esclusivamente al reato associativo, costituiscono un elemento ulteriore, richiesto dalla norma, rispetto alla semplice collaborazione probatoria, riferibile ai singoli delitti commessi avvalendosi delle suddette condizioni o con le suddette finalità.

La valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di particolare favore contemplata nella suddetta norma è, pertanto, particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza (a prescindere dalla circostanza che tale dissociazione sia stata ufficialmente riconosciuta con l’ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia), ma anche se questi abbia svolto una concreta attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, al fine di evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Il contributo offerto dal collaboratore in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale non appare, pertanto, presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche per un’efficace lotta al fenomeno mafioso nel suo complesso.

Parallelamente, il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione della suddetta attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale. Con riferimento a quest’ultimo profilo sono state prospettate due opzioni interpretative, la prima secondo la quale la particella copulativa “anche”, utilizzata dal legislatore, ha introdotto una sorta di esemplificazione di condotte mediante le quali il soggetto si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, la seconda per la quale la detta particella introduce, viceversa, un requisito ulteriore, che si aggiunge a quello indicato nella prima parte della norma. La seconda interpretazione appare  a questa Corte preferibile, sia perché più rispettosa della lettera della legge (avendo il termine “anche” il significato di aggiungere o accrescere ciò che si è già affermato; tale termine, poi, viene talvolta utilizzato per accennare eventualità o possibilità), sia perché non si spiegherebbe, altrimenti, per quale motivo il legislatore non abbia arricchito l’esemplificazione di altre condotte, sia, infine, perché essa si inserisce armonicamente nel sistema normativo previsto dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Occorre, in proposito, ricordare che nel 3° comma del citato art. 8 è previsto che “quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della Corte di Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima”. Il rilievo che è stato attribuito alle dichiarazioni reticenti sta, infatti, a significare che il collaboratore non può limitarsi ad agire per evitare che l’attività delittuosa attinente al reato associativo sia portata a conseguenze ulteriori, ma deve anche aiutare concretamente, se ne ha la possibilità (la circostanza che si tratti di una mera eventualità potrebbe giustificare l’utilizzazione del termine “anche” al posto della congiunzione “e”), l’autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. Discende, inoltre, dalla combinazione ermeneutica del 1° e del 3° comma del citato art. 8 la regola secondo cui il collaboratore deve rendere un contributo veridico e completo, non potendo, ad esempio, considerarsi meritevole del trattamento premiale chi, nella ricostruzione del fatto, abbia sottaciuto la responsabilità di concorrenti o abbia trascurato di indicare elementi che avrebbero potuto qualificare diversamente la condotta o, addirittura, sostanziare circostanze aggravanti (quali la premeditazione) incidenti sul trattamento sanzionatorio delle persone accusate. E’, d’altronde, proprio alla stregua dei principi suesposti che la giurisprudenza di legittimità[1] ha escluso l’operatività dell’attenuante quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l’attenuante si invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito, con riferimento al singolo fatto, l’individuazione dei responsabili del reato, nonostante che il contributo appaia, viceversa, di grande rilevanza o anche determinante per la ricostruzione di fatti diversi. Da ciò discende che l’attenuante possa essere riconosciuta ad un collaboratore in relazione a reati per i quali egli, oltre ad essersi adoperato per un’efficace lotta al fenomeno mafioso, abbia anche dato un rilevante contributo probatorio con riferimento al singolo fatto, e possa essere, viceversa, negata al medesimo collaboratore in relazione ad altri reati riguardo ai quali il contributo da lui offerto si sia rivelato insufficiente o, addirittura, abbia palesato l’intento di inquinare il quadro probatorio. Ciò non deve, peraltro, sorprendere essendo pacifico che, almeno in caso di procedimenti separati nei confronti di un medesimo collaboratore, il giudizio di meritevolezza dell’attenuante possa essere frazionato e vada effettuato con esclusivo riferimento ai fatti oggetto di esame in ciascun procedimento.

Va, infine, rilevato che la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 263 del 14 giugno 1995, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale davanti a lei sollevata, ha ritenuto la diminuzione di pena di cui all’art. 8 non una semplice “diminuente”, ma una vera e propria “attenuante”, che va sottoposta, come tale, al giudizio di bilanciamento con le eventuali altre circostanze aggravanti. La non bilanciabilità, infatti, operando in deroga della disciplina ordinaria, avrebbe dovuto essere espressamente contemplata, mentre il legislatore, pur avendo utilizzato espressioni che sembrano far propendere per tale tesi (che sarebbe, peraltro, coerente con la ricostruzione delle circostanze del reato come elementi accidentali del fatto che operano sul piano dell’offesa), non ha, tuttavia, chiaramente affermato tale principio. Da ciò discende la non ammissibilità, affermata con la suddetta ordinanza, del giudizio abbreviato ogni qual volta il reato sia punibile con la pena dell’ergastolo a seguito dell’applicazione di circostanze aggravanti ritualmente contestate, poiché l’attenuante di cui all’art. 8 potrebbe essere ritenuta minusvalente rispetto alla circostanza aggravante in ragione della quale è prevista la pena dell’ergastolo. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato[2] che, a seguito della dichiarazione di illegittimità incostituzionale, fatta con la sentenza della Corte Cost. n. 176 del 23-4-1991, della norma che prevedeva la applicabilità del rito abbreviato anche ai procedimenti relativi a reati puniti con la pena perpetua, né il G.U.P. all’udienza preliminare né, a maggior ragione, il giudice del dibattimento, sia pure con giudizio successivo, possono applicare in simili casi il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto per il rito di cui sopra, senza svuotare di significato tale dichiarazione di incostituzionalità.

Questione in qualche modo collegata alla precedente è, poi, quella relativa ai criteri alla stregua dei quali il giudice dovrebbe operare il giudizio di bilanciamento e, parallelamente, dovrebbe determinare la misura della diminuzione tra il minimo ed il massimo della pena previsti in caso di applicazione dell’attenuante. Il riferimento ai soli ordinari indici di cui al’art. 133 c.p. non appare, infatti, adeguato, poiché l’attenuante di cui all’art. 8 si incentra e attribuisce esclusivo rilievo alla collaborazione, della quale dovranno, pertanto, essere valutati il grado e la consistenza al fine di definire il trattamento sanzionatorio. Non può essere, inoltre, sottaciuto che il compito del giudice si presenta il più delle volte arduo poiché, alla luce delle superiori considerazioni, occorrerà soppesare comparativamente due realtà eterogenee come il rilievo della collaborazione e la gravità del reato, per le quali non può sussistere un comune metro di valutazione. Per non tradire, tuttavia, lo spirito della legge, che attribuisce rilievo alla collaborazione, sganciandola totalmente dalla gravità del reato e dalla capacità a delinquere del colpevole, sembra opportuno, nel giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p., attribuire di regola la prevalenza all’attenuante speciale, quando positivamente accertata, rispetto alle altre circostanze aggravanti, e rimettere al successivo giudizio per la concreta determinazione della pena il compito di commisurare la diminuzione in relazione alla gravità del reato ed alla consistenza della collaborazione, attraverso un giudizio nel quale potranno essere recuperati tutti gli ordinari indici di cui all’art. 133 c.p., anche attribuendo rilievo alla motivazione dell’atteggiamento collaborativo.


[1] Cass. pen. sez. II, 23-1-1997 ric. Settineri e altri.

[2] Cass. pen. sez. I, 28-4-1997 ric. Matrone ed altri.