2.2.3.1. Santacaterina Umberto

E’ nato a Messina il 15 giugno 1955. Arrestato il 23 ottobre 1992 con l’accusa di omicidio in persona di tale GENOVESE Giuseppe, decise di collaborare con la giustizia. Ha dichiarato (vedi dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, agli atti del fascicolo del dibattimento) di aver fatto inizialmente parte del gruppo “COSTA” che esercitava in regime di predominio, anche se in antagonismo con il gruppo “CARIOLO”, l’attività delinquenziale nel territorio della città di Messina (circostanza che trova una conferma documentale nella sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3-4-1987 e nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990, a conclusione dei dibattimenti di primo e di secondo grado nel procedimento penale contro AFFE’ Nunzio + 282 - c.d. “dei 290” -, divenute ormai definitive). La rituale affiliazione al gruppo “COSTA” avvenne nel carcere di Gazzi a Messina nel 1979, attraverso Domenico DI BLASI, inteso “occhi i bozza”, personaggio a lui noto da molti anni e del quale era grande amico tanto da fargli il “favore” di sparare a tale Luigi MAZZITELLI. Ottenne il grado di “camorrista”, secondo dal basso nella scala gerarchica della malavita, ma non ebbe “avanzamenti” nella carriera criminale. Conobbe personalmente il capo COSTA Gaetano  solo in occasione del processo “dei 69” in Corte di Assise (il dibattimento di primo grado si è svolto dal 16 aprile al 13 giugno 1984), poiché questi si trovava detenuto per rapina e per l’omicidio di TIMPANI Antonino, ma anche prima aveva avuto contatti con lui per via epistolare. Quando all’interno del clan “COSTA” acquistò autonomia il gruppo capeggiato da LEO Giuseppe, egli fece parte di quest’ultimo gruppo. Alla morte del LEO, avvenuta alla fine del 1990, tramite il DI BLASI si avvicinò, senza però entrarvi a far parte, al gruppo capeggiato da SPARACIO Luigi. Arrestato per gravi reati, quali estorsione, spaccio di droga, porto d’arma, furto, associazione per delinquere, subì vari periodi di carcerazione e, in particolare, fu ininterrottamente detenuto dal 1985 al 1989 (più in particolare - vedi tabulati forniti dal D.A.P. - venne arrestato il 13-3-1979 e scarcerato il 7-3-1980; arrestato il 26-6-1981 e scarcerato il 30-6-1981; arrestato il 18-10-1982 e scarcerato il 18-11-1982; arrestato il 27-12-1982 e scarcerato il 21-12-1984; arrestato l’11-4-1985 e scarcerato il 15-4-1985; arrestato il 29-11-1985 e scarcerato il 31-3-1989; arrestato il 2-6-1992 e scarcerato il 28-1-1993). Ha dichiarato di non aver fatto mai uso di sostanze stupefacenti, ma viene smentito sul punto dalla certificazione acquisita con l’ordinanza di questa Corte del 19 luglio 1997 (documento di cui al n. 172), da dove risulta che egli, almeno fino al 1992, è stato sottoposto a trattamento contro gli oppiacei presso il locale S.E.R.T.. Egli è, in ordine di tempo, il primo collaboratore di giustizia che ha dato il suo contributo nel presente processo e le sue dichiarazioni assumono, pertanto, particolare rilievo, sia perché hanno in qualche modo favorito e forse determinato l’analoga scelta di collaborazione compiuta da numerosi altri soggetti sentiti in udienza, sia perché non risultano precedute da quelle di altri collaboranti, sicché appare ridotto per le accuse in esse contenute il pericolo di “circolarità” prima evidenziato.

Sono state acquisite al fascicolo del dibattimento (documenti indicati al punto 47 dell’ordinanza emessa da questa Corte in data 19 luglio 1997, ai sensi dell’art. 507 c.p.p.) copie dei verbali di dichiarazioni rese da CURRO’ Luigi e SANTACATERINA Umberto nel corso del dibattimento di primo grado del procedimento penale n. 254/95 R.G. (cosiddetta “Operazione Mangialupi”), celebrato davanti al Tribunale di Messina, che gettano, tuttavia, non poche ombre sulla condotta del SANTACATERINA, perché rivelano inquietanti cedimenti alla tentazione di strumentalizzare il ruolo assunto in conseguenza della scelta di collaborare con la giustizia. Analoghe dichiarazioni ha, peraltro, reso il CURRO’ nella cosiddetta “intervista” contenuta in una videocassetta prodotta all’udienza del 22 dicembre 1995 dalla difesa dell’imputato MULE’ Giuseppe .

CURRO’ Luigi, che per un breve periodo ha beneficiato del programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia con trasferimento in una località segreta, ha riferito, infatti, che in detto periodo, eludendo i controlli cui era sottoposto, ebbe modo di incontrarsi a Pisa col collaboratore SANTACATERINA Umberto, suo amico da vecchia data, e che quest’ultimo gli confidò in quell’occasione di aver ricevuto da tale ORLANDO Giovanni, in cambio della ritrattazione di alcune accuse mosse da SURACE Salvatore nei suoi confronti, dei vaglia telegrafici intestati alla propria moglie per la somma di £ 5.000.000, che egli aveva poi provveduto a consegnare al SURACE.

SANTACATERINA Umberto ha parzialmente confermato il superiore racconto, ammettendo di aver ricevuto i vaglia, ma negando di aver mai consegnato il denaro al SURACE. Ha, invero, sostenuto che quel denaro era una regalia che ORLANDO Giovanni gli aveva elargito in considerazione del rapporto sentimentale che legava il figlio di questo con sua figlia e del “rispetto” diffuso in ambienti malavitosi. Ha aggiunto, però, di aver saputo successivamente che SURACE Salvatore aveva ritrattato alcune accuse ingiuste originariamente mosse nei confronti di ORLANDO Giovanni, quando quest’ultimo, venutolo a trovarlo a Messina, all’hotel Europa, dove si trovava alloggiato insieme ad altri collaboratori, fece al SURACE, che si trovava pure lì presente, l’omaggio di un telefono cellulare, in segno di gratitudine per la ritrattazione.

Sulla vicenda, che appare in diretta connessione con accuse mosse dal SURACE nell’ambito del procedimento sopra citato, non è possibile per questa Corte esprimere un giudizio definitivo, poiché la conoscenza delle fonti di prova è molto parziale, mentre la sentenza emessa a conclusione del dibattimento suindicato (documento acquisito e indicato al n. 3 dell’ordinanza citata del 19 luglio 1997), dove viene effettuata un’ampia ed esaustiva analisi dei fatti e delle prove (vedi pag. 69 e segg.) non può essere posta a fondamento del proprio convincimento, in quanto tuttora sottoposta ad impugnazione. Non possono, tuttavia, che condividersi, già sulla base dei soli verbali acquisiti, le osservazioni contenute in detta sentenza sulle dichiarazioni del SANTACATERINA, che appaiono palesemente “inconsistenti e poco credibili” quando cercano di fornire una giustificazione all’invio di una consistente somma di denaro da parte di ORLANDO Giovanni al SANTACATERINA (si rileva nella citata sentenza che è “del tutto illogico che un soggetto indicato come vicino ad ambienti criminali invii del denaro a un conclamato collaboratore di giustizia, libero, stipendiato dal servizio di protezione e residente in località segreta, per ragioni di solidarietà criminale, concepibili tra appartenenti ad una medesima organizzazione quando uno di essi si trovi in carcere, ma non certamente nei termini esposti”) e, comunque, rivelano contatti poco limpidi tra collaboratori di giustizia e soggetti ancora vicini ad ambienti criminali.