2.2.3.30. Pagano Antonino

E’ nato a Messina il 21 aprile 1970 ed iniziò a collaborare con la giustizia nel 1994. Ha dichiarato (escusso all’udienza del 5-11-1996) di essersi affiliato nel 1986 ad un gruppo associativo capeggiato da PIMPO Salvatore, suo cugino, che era alleato di GALLI Luigi . Di tale gruppo faceva parte anche suo zio, RIZZO Letterio, che poteva disporre di talune persone per lo svolgimento di attività illecite, e al quale rimase associato dopo la morte del PIMPO. Venne arrestato ancora minorenne nel 1985 (il 1-12-1985) e rimase detenuto fino al 1987 (in realtà fino al 1-7-1988, quando ottenne gli arresti domiciliari, mentre fu completamente liberato il 30-9-1988 - vedi tabulato D.A.P.), per essere poi nuovamente arrestato nel 1989 (arrestato il 23-6-1989 e scarcerato il 20-12-1989 - vedi tabulato D.A.P.). Ha affermato di essersi reso responsabile per conto dell’organizzazione criminosa di alcune estorsioni e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli imputati GATTO Giuseppe  e CUCINOTTA Giuseppe  hanno dichiarato, all’udienza del 29-9-1995, che nella Casa Circondariale di Messina, dove si trovavano ristretti nella medesima cella e isolati dagli altri detenuti in quanto trasferiti in quella struttura da poche ore, ebbero, il 30 novembre 1994, un breve colloquio con PAGANO Antonino  e CROCE Pietro , ristretti insieme in una cella vicina, i quali dissero che stavano collaborando con la giustizia e che non avrebbero accusato PARATORE Giovanni  del duplice omicidio dei fratelli AMANTE, perché sapevano che era innocente.

Appare del tutto verosimile che in effetti sia avvenuto, così come riferito, un colloquio tra i quattro detenuti, perché dagli accertamenti compiuti presso la Casa Circondariale di Messina (vedi documentazione acquisita al n. 52 dell’ordinanza del 19 luglio 1997), è emerso che in data 30 novembre 1994 GATTO Giuseppe  e CUCINOTTA Giuseppe  furono insieme collocati in una cella vicina a quella in cui si trovavano ristretti CROCE Pietro  e PAGANO Antonino , così da rendere possibile dei colloqui tra loro. Lo stesso CROCE Pietro , peraltro, pur negando di aver mai discusso con i due sui fatti oggetto di giudizio, ha ammesso, all’udienza del 5-11-1996, di aver iniziato a collaborare lo stesso giorno di PAGANO Antonino , il 28 novembre 1994, solo un paio di giorni prima rispetto al fatto riferito. Si tratta, d’altronde, di una circostanza che, se non fosse vera, non avrebbe potuto neppure essere riferita dai due imputati con la precisione adoperata, in considerazione della segretezza che copre gli spostamenti, anche in strutture penitenziarie, dei collaboratori di giustizia.

Quanto al contenuto del colloquio, non vi sono elementi per potere affermare con certezza che esso abbia avuto il tenore suindicato, poiché risponde all’interesse del GATTO e del CUCINOTTA screditare i collaboratori di giustizia, dai quali provengono le principali accuse nei loro confronti, e perché il CROCE ed il PAGANO hanno, viceversa, decisamente smentito di aver parlato con i due dei fatti di causa. Nondimeno va rilevato che, quand’anche la vicenda denunciata fosse vera, essa evidenzierebbe il pericolo, da tenersi sempre presente, che il collaboratore di giustizia, suggestionato dall’importanza attribuita alle sue dichiarazioni, interpreti in modo distorto il suo ruolo e si senta autorizzato a distinguere al posto del giudice quali comportamenti e quali persone siano meritevoli di pena e quali, viceversa, non vadano sanzionati. Si deve, comunque, osservare che, da quello che risulta in atti, tanto CROCE Pietro  che PAGANO Antonino  non hanno mai avuto remore di alcun tipo nell’accusare PARATORE Giovanni  quale complice nel duplice omicidio dei fratelli AMANTE, ed hanno descritto il ruolo da questo avuto nel fatto, con dichiarazioni che, come si vedrà, trovano almeno parziale conferma nelle ammissioni dello stesso PARATORE. Il pericolo sopra prospettato non ha, pertanto, assunto, nel caso in esame, alcuna concretezza essendo rimasto, a tutto concedere, nella mera intenzione dei due collaboratori il proposito di alleggerire la posizione del PARATORE e ciò induce la Corte a ritenere che, comunque vengano interpretati i fatti, non possa in alcun modo considerarsi inficiata la pregnanza del contributo fornito dai due collaboratori all’accertamento della verità.