2.3.1.1. I clan "Costa" e "Cariolo"

Con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina in data 16-6-1984 nel procedimento cosiddetto “dei 69” (dal numero degli originari imputati, poi ridottisi, in sede di rinvio a giudizio, a 39), si concluse il primo grado di giudizio del primo importante processo per reati associativi svoltosi a Messina, nel quale 37 persone vennero ritenute colpevoli del reato di cui all’art. 416 c.p. per essere appartenute fino al 5 agosto 1981 ad una delle due distinte e contrapposte associazioni delinquenziali affermate come operanti, all’epoca, nella città di Messina ed ai cui vertici si trovavano da una parte COSTA Gaetano , inteso “facci i’ sola”, a fianco del quale aveva una posizione di prestigio DI BLASI Domenico, inteso “occhi i’ bozza”, e dall’altra CARIOLO Placido e RIZZO Letterio, inteso “ u’ ferraiolo”.

Con sentenza della Corte di Assise di Messina del 26-2-1985 si concluse il primo grado di giudizio di un altro procedimento nel quale 11 imputati vennero condannati per aver fatto parte di una delle due associazioni criminose operanti in città e facenti capo la prima a CAVO’ Domenico e ZAGARELLA Melchiorre e la seconda a CAMBRIA Antonino, BADESSA Nicola e BADESSA Giuseppe.

I due suindicati procedimenti penali vennero riuniti in grado di appello e definiti in data 28-11-1985 con sentenza che riformò parzialmente quelle di primo grado. Su ricorso per cassazione proposto avverso quest’ultima sentenza sia dal Procuratore Generale della Repubblica che dagli imputati, la Suprema Corte annullò parzialmente l’impugnata sentenza, ma la mantenne ferma nella parte in cui veniva riconosciuta l’esistenza a Messina di due associazioni criminose in lotta tra loro, denominate una clan “COSTA” e l’altra clan “CARIOLO”, aventi disponibilità di armi, giubbetti antiproiettile, radio ricetrasmittenti, una rete organizzativa volta a reperire nuovi adepti e come finalità lo sfruttamento del territorio mediante rapine, estorsioni ed il controllo delle bische clandestine.

Il 27 dicembre 1984 INSOLITO Giuseppe, condannato in primo grado per il delitto di associazione per delinquere nel procedimento cosiddetto “dei 69”, iniziò spontaneamente a riferire al Procuratore della Repubblica di Messina quanto era a sua conoscenza in ordine a fatti noti o ancora ignoti alla giustizia, relativi all’attività delinquenziale posta in essere dalla criminalità organizzata nella città di Messina. Le indagini scaturite dalle dichiarazioni dell’INSOLITO consentirono alla pubblica accusa di chiedere l’emissione di decreto di citazione a giudizio nei confronti di 283 imputati, tutti accusati di aver partecipato ad associazioni criminose operanti a Messina e nella provincia. Il dibattimento di primo grado di tale processo, denominato, dal numero degli imputati “dei 290”, ebbe inizio il 5 marzo 1986, dopo la costruzione di un’apposita aula d’udienza e si concluse il 3 aprile 1987 con sentenza nella quale venne riconosciuta la permanente vitalità nella città di Messina delle due associazioni denominate famiglia “COSTA” e clan “CARIOLO”, ritenute sussistenti anche dopo il periodo preso in considerazione nel processo cosiddetto “dei 69” e fino al giugno 1985 (nel processo c.d. “dei 69” il reato associativo venne contestato fino al 5 agosto 1981, data in cui furono eseguiti gli arresti degli imputati). Con detta sentenza venne, altresì, riconosciuta l’esistenza di una famiglia “MILONE” operante, però, nel territorio di Barcellona P.G., mentre venne negata l’esistenza di un altro clan ipotizzato dall’accusa come operante a Messina e capeggiato da INGEMI Lorenzo. Per quanto riguarda il clan “COSTA”, a differenza che per gli altri due clan, venne affermata la natura di associazione mafiosa ai sensi dell’art. 416 bis c.p. mentre venne negata la natura di associazione finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dagli artt. 71, 72 e 73 della legge 22-12-1975 n. 685.

Con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23 aprile 1990 venne parzialmente riformata la succitata sentenza e, in particolare, anche alla famiglia “COSTA”, così come agli altri gruppi criminosi, venne negata la natura di associazione di stampo mafioso.

Le dichiarazioni dell’INSOLITO poste a base della suddetta sentenza appaiono ancora oggi di grande rilievo poiché consentirono di acquisire rilevanti elementi di conoscenza sulla vita dei due clan “COSTA” e “CARIOLO”, pur nelle difficoltà di prova che sono proprie di siffatti sodalizi criminosi, la cui funzionalità interna è un settore solitamente impermeabile all’attività di investigazione.

L’INSOLITO, in particolare, riferì, secondo quanto può leggersi nelle citate sentenze e formò in esse oggetto di positivo accertamento, che l’associazione di COSTA Gaetano  venne a costituirsi agli inizi degli anni ’70, allorquando il COSTA si staccò dal gruppo delinquenziale di cui era figura di primo piano INGEMI Lorenzo, e, nel corso degli anni, moltiplicò il numero dei propri affiliati, assumendo la denominazione di “crimine organizzato messinese” e dandosi struttura gerarchica e fisionomia particolari sul modello della ‘ndrangheta calabrese, da cui era stata riconosciuta e con la quale rimase sempre in stretti rapporti di delinquenziale collaborazione. In proposito si deve sottolineare che, secondo quanto riferì l’INSOLITO, il COSTA divenne il capo dell’organizzazione proprio su richiesta della ‘ndrangheta calabrese, che venne inoltrata a DE TULLIO Alessandro Almidoro , personaggio di spicco della malavita messinese. L’INSOLITO rivelò, inoltre, che l’accesso di nuovi affiliati alla famiglia veniva “garantito” da uno dei maggiorenti di essa e sancito da riti e formule sacramentali richiamanti il modello criminale di riferimento, che la gerarchia interna dell’organizzazione si basava sull’attribuzione ai vari affiliati di diverse qualifiche (picciotto, camorrista, sgarrista, santista) proprie della ‘ndrangheta calabrese, ed ancora che i profitti provenienti dalle attività illecite degli affiliati venivano raccolti, almeno in parte, in “bacinelle” e utilizzati per il finanziamento di ulteriori imprese criminose o per sovvenzionare le famiglie degli associati.

Il gruppo delinquenziale capeggiato da CARIOLO Placido venne a costituirsi nello stesso periodo in cui COSTA Gaetano  si affermava come capo del “crimine organizzato messinese” e ad esso aderirono gli appartenenti ad altra piccola organizzazione guidata da RIZZO Letterio. Esso nacque esclusivamente per rendere delle vendette personali, mentre solo successivamente divenne un’associazione dedita alla gestione di attività illecite. A differenza del clan “COSTA” tale gruppo aveva struttura a carattere familiare, priva di cariche o gradi e con semplice distinzione di funzioni.

Gli elementi di conoscenza sui gruppi associativi operanti a Messina, desumibili dalle sentenze definitive emesse all’esito dei procedimento cosiddetti “dei 69” e “dei 290”, trovano sicuro e imponente riscontro nelle parole di alcuni protagonisti della vita delinquenziale di quegli anni, divenuti oggi collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni confermano le conclusioni alle quali giunsero i giudici in ordine all’esistenza ed operatività a Messina di due pericolosi ed agguerriti gruppi criminali, sovente in lotta tra loro. Può in questa sede solo accennarsi alle dichiarazioni più significative in relazione ai soggetti da cui promanano.

COSTA Gaetano  ha affermato (vedi udienza del 26-7-1996) di aver fatto parte della ‘ndrangheta calabrese sin dal 1972 e di avere costituto l’associazione della quale fu a lungo il capo come struttura satellite della ‘ndrangheta, dalla quale mutuò regole e rituali. In particolare, esisteva un rituale di affiliazione, secondo formule antiche ed immutabili, con il quale il singolo veniva accettato dal gruppo, e vi era un assoluto rispetto della gerarchia (sia SPARACIO Luigi  che SANTACATERINA Umberto hanno, come si è visto, confermato, di essere stati affiliati al clan “COSTA” mediante un rituale che si ispira alle formule di iniziazione della ‘ndrangheta calabrese).

RIZZO Rosario  ha riferito di aver fatto parte del gruppo “CARIOLO”, che a quel tempo era in lotta con il gruppo “COSTA” e di essersi reso autore di numerosi fatti sangue (omicidio LICANDRO, omicidio ZAGARELLA, tentato omicidio DI BLASI) commessi in conseguenza di tale contrasto. Egli ha accennato, inoltre, alle ragioni di astio tra suo fratello Letterio e COSTA Gaetano  che sarebbero riconducibili (vedi udienza del 4-6-1996) ad una chiamata di correo da parte di RIZZO Letterio per una rapina commessa nel 1973 insieme al COSTA (nella sentenza di primo grado del processo c.d. “dei 69” viene  ricordato che detta rapina venne consumata il 13-12-1973 e che essa aveva aumentato una rivalità ancora più antica derivante dal pestaggio subito in carcere, alcuni anni prima, da CARIOLO Santi, padre di CARIOLO Placido - vedi pag. 13 della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13-6-1984). Le dichiarazioni di RIZZO Rosario  hanno trovato conferma in quelle di FERRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996) il quale ha affermato che RIZZO Letterio nutriva sentimenti di rivalsa nei confronti del gruppo COSTA che gli aveva fatto pagare il prezzo della chiamata in correità effettuata nei confronti di COSTA Gaetano  attraverso condizioni di vita in carcere particolarmente dure. Analogo contrasto vi era, poi, tra CAMBRIA Antonino e COSTA Gaetano , poiché il primo aveva accusato il secondo dell’omicidio avvenuto nel carcere di Reggio Calabria di TIMPANI Antonino, fatto per il quale il COSTA venne poi condannato all’ergastolo. Parimenti un contrasto di tipo personale vi era tra lo stesso FERRARA e gli appartenenti del gruppo “COSTA”, derivante da un accoltellamento e un successivo pestaggio subiti dal fratello FERRARA Carmelo su mandato di DI BLASI Domenico e BITTO Vincenzo.