2.3.2.5. Esclusione della configurabilità del vincolo della continuazione con i delitti dell’associazione

Nel presente procedimento risultano contestati a diversi imputati, oltre al reato associativo, anche altri delitti che risultano essere stati commessi nell’ambito delle attività del gruppo criminoso al quale essi appartenevano, trattandosi di reati strumentali per la stessa efficienza dell’associazione, assicurando le condizioni necessarie per la sua sussistenza o per mantenere e consolidare quella capacità di intimidazione necessaria affinché si possa configurare la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., ovvero trattandosi di reati scopo, compiuti in attuazione del programma  delinquenziale dell’associazione. La continuazione tra tali reati ed il reato associativo presuppone  che si possa ravvisare un medesimo disegno criminoso ed è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che non sia concettualmente incompatibile, così come in precedenza affermato dalla Suprema Corte con riferimento all’associazione per delinquere semplice, il nesso della continuazione tra reato associativo e reati strumentali o reati programmati che siano stati poi effettivamente commessi, a condizione, però, che questi ultimi siano stati previsti e deliberati fin dalla costituzione del vincolo associativo, non potendosi identificare, per la concretezza che lo distingue, il disegno criminoso unico, con il programma dell’associazione criminosa che si connota, al contrario del primo, per la sua astrattezza e genericità[1]. Non vi è, tuttavia, prova in atti che per ciascun imputato l’adesione all’associazione ed il compimento di ogni singola attività criminosa siano riconducibili ad una stessa origine ideativa, non essendo sufficiente la semplice considerazione, mancante però di qualsiasi specificità, che le violazioni di legge sono state dal singolo commesse in relazione all’accertata sua collocazione all’interno di un gruppo criminoso. Si deve, al contrario osservare che l’imprevedibile e continuo adattamento delle strategie dell’associazione alle mutevoli situazioni e, soprattutto, come si vedrà, il carattere fortemente gerarchico dei sodalizi criminosi, nei quali le scelte operative dipendevano sovente in modo esclusivo dalla volontà dei capi, e l’impiego dei singoli affiliati in attività criminose molto diversificate costituiscono tutti elementi indiziari di rilevante pregnanza che fanno escludere la sussistenza dei requisiti richiesti per l’applicabilità, in tutti i casi suddetti, dell’art. 81 cpv. c.p..



[1] Cass. pen. sez. I, 11-12-1996, ric. Cucè; Cass. pen. sez. I, 23-3-1994, ric. Pulito e altro; Cass. pen. sez. I, 19-3-1992, ric. Vollaro.