2.3.2.6. Identificazione delle associazioni contestate e prove della loro esistenza

Il Pubblico Ministero ha contestato a numerosissimi imputati il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Tale accusa, come si è anticipato, appare riferibile a cinque associazioni di stampo mafioso le quali avrebbero operato anche nel settore del traffico di stupefacenti, esistenti nella città di Messina dal 1986 al 1989. Si è obiettato dai difensori di alcuni imputati che la tecnica di descrizione delle fattispecie nei tre decreti che dispongono il giudizio non consente di ravvisare alcuna diversità tra i più reati associativi ivi contemplati, sicché sarebbe arbitrario affermare che essi individuino proprio cinque associazioni criminose e non, in ipotesi, un numero inferiore (ritenendo che i reati associativi contemplati in distinti capi di imputazione si riferiscano alla medesima associazione) o superiore (ritenendo che i reati associativi contemplati in distinti capi di imputazione si riferiscano tutti ad associazioni diverse). Il rilievo appare, tuttavia, infondato, poiché già l’elenco dei soggetti imputati di ciascun reato associativo e l’indicazione dei soggetti accusati di aver promosso, diretto ed organizzato l’associazione, consentono di distinguere, con buona approssimazione, cinque diversi gruppi associativi anche se, naturalmente, non è possibile dare ad essi una denominazione che valga ad identificarli. La perfetta corrispondenza dei soggetti imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché dei riferimenti spaziali e temporali di commissione dei suddetti delitti consentono, inoltre, di affermare agevolmente, pur in assenza di ulteriori specificazioni, che, nell’ipotesi dell’accusa, la medesima associazione aveva le caratteristiche sia dell’associazione di stampo mafioso che dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Ciò che, però, fuga ogni dubbio è il rilievo che il Pubblico Ministero sin dalla sua esposizione introduttiva e per tutto il corso del processo fino alle conclusioni orali ha chiaramente affermato che l’accusa in giudizio si riferisce all’attività di cinque diverse associazioni criminali denominate “associazione SPARACIO”, “associazione MARCHESE”, “associazione GALLI”, “associazione LEO” e “associazione FERRARA”, con caratteristiche strutturali ed organizzative di chiaro stampo mafioso, finalizzate all’illecito accumulo di capitali attraverso la consumazione di gravissimi reati, anche attinenti al traffico di sostanze stupefacenti (vedi il breve stralcio dell’esposizione introduttiva del Pubblico Ministero riportato per esteso all’inizio della presente sentenza).

Gli imputati sono, pertanto, chiamati a rispondere delle suddette associazioni, la cui esistenza occorre ora verificare, attraverso un accertamento compiuto sulla base delle prove raccolte durante la lunga istruttoria dibattimentale. Va, d’altronde, osservato che il fatto oggetto di imputazione è, per costante giurisprudenza[1], quello che emerge non solo dalla descrizione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, ma anche da tutte le integrazioni e specificazioni risultanti dagli atti del processo e sul quale l’imputato ha avuto modo di difendersi. Di conseguenza, legittima ed opportuna appare la precisazione dell’accusa che il Pubblico Ministero ha effettuato in dibattimento, sia con l’esposizione introduttiva che con i successivi atti, che ha reso possibile una più accurata identificazione delle associazioni alle quali avrebbero partecipato i numerosi imputati.

Un attento esame delle integrazioni e precisazioni delle imputazioni per reato associativo effettuate dalla pubblica accusa al dibattimento, disvela, peraltro, alcune ulteriori note relative ai fatti oggetto di contestazione, non immediatamente percepibili attraverso la lettura dei tre decreti che dispongono il giudizio, sulle quali è opportuna qualche riflessione.

Il Pubblico Ministero ha, infatti, affermato che oggetto di accertamento nel presente processo sono specificamente alcuni gruppi criminali nati a seguito della disgregazione della famiglia “COSTA” nel periodo immediatamente successivo agli arresti ed al maxiprocesso cosiddetto “dei 290”. Esulano, di conseguenza, dalla contestazione mossa agli odierni imputati, quei gruppi criminosi che, come si è visto nella parte dedicata ad una descrizione delle vicende della criminalità organizzata messinese, operavano, anche con notevole autonomia, all’interno del clan “COSTA”, ma che ne costituivano, comunque, delle articolazioni, strumenti di un’unica direzione, tanto che se fossero venuti meno sarebbe, verosimilmente, scomparso lo stesso clan “COSTA”.

Alcuni di tali gruppi (quello diretto da LEO Giuseppe, quello diretto da MARCHESE Mario e, in qualche misura, anche quello diretto da SPARACIO Luigi) appaiono, invero, almeno in parte, omogenei, per soggetti aderenti, anche con ruoli direttivi, e settori di attività illecite, a quelli che, nell’ipotesi dell’accusa, nasceranno a seguito della dissoluzione del clan “COSTA” ma, nonostante ciò, si distinguono nettamente, sia da un punto di vista logico che operativo, da questi ultimi, formatisi in relazione a situazioni nuove ed incompatibili con la perdurante vitalità del vecchio clan “COSTA” nel quale, viceversa, i primi in precedenza operavano. Benché, allora, in relazione a talune imputazioni, l’ipotesi storica, con riferimento a gruppi criminosi costituenti articolazioni del clan “COSTA”, appaia talvolta compatibile con la descrizione contenuta nel decreto che dispone il giudizio (per quanto riguarda l’indicazione dei correi, le modalità della condotta ed i riferimenti spaziali e temporali), essa è, in realtà, incompatibile con la fattispecie astratta di riferimento quale emerge attraverso le ulteriori specificazioni dell’accusa effettuate al dibattimento. In tali casi, la Corte, pur avendo accertato l’appartenenza di alcuni imputati a gruppi delinquenziali aventi le caratteristiche descritte nel decreto che dispone il giudizio ma che operavano all’interno del clan “COSTA”, non ha potuto, allora, per il principio di correlazione tra accusa e sentenza, stabilito dall’art. 521 c.p.p., pronunciare condanna, ma ha dovuto trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, ai sensi del secondo comma dell’articolo sopra citato, affinché procedesse nei loro confronti in relazione alla partecipazione a gruppi associativi diversi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio e nelle successive integrazioni dibattimentali dell’accusa. L’oggetto del processo e della decisione è, infatti, indisponibile per il giudice, il quale è obbligato a pronunciarsi esclusivamente sulla rappresentazione accusatoria. Questa Corte non poteva, peraltro, emettere, in considerazione dei rilievi suesposti, come è stato pure invocato da alcuni difensori, sentenza di assoluzione per il tempo in cui l’appartenenza all’associazione contestata dall’accusa non è risultata confermata, quando per lo stesso periodo di tempo è stato accertato lo svolgimento di una condotta integrante, eventualmente, il reato di partecipazione ad altra associazione. Nel caso di specie, non sembra, infatti, immaginabile un cumulo di accuse, che non appaiono tra loro compatibili, a carico della stessa persona, sicché il giudicato intervenuto sull’eventuale proscioglimento dall’accusa originaria avrebbe, probabilmente, ostato, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., all’instaurazione di un nuovo processo.

Va ulteriormente osservato che la chiara indicazione fornita dalla pubblica accusa in ordine alla necessaria riferibilità alla medesima associazione criminosa delle contestazioni, effettuate a coppia, relative al reato di cui all’art. 416 bis c.p. e al reato di cui all’art. 75 Legge 22-12-1975 n. 685, impone di verificare, caso per caso, se ci si trovi di fronte ad un unico sodalizio criminoso od a due distinti organismi delinquenziali e, di conseguenza, ritenere che si verta su temi di accertamento posti al di fuori dell’imputazione in tutti i casi nei quali il traffico di stupefacenti, come si vedrà,  è stato realizzato in autonomia, anche se con il contributo logistico e la protezione dell’associazione mafiosa, da gruppi, pur parzialmente coincidenti nella componente soggettiva, provvisti di una certa libertà operativa e di differenziate strutture organizzative[2], mentre si deve ritenere che costituisca oggetto di accertamento del presente processo il traffico di stupefacenti eseguito dall’associazione mafiosa nel suo complesso, anche se mediante particolari articolazioni funzionali prive però di reale autonomia.

Effettuate queste necessarie premesse, occorre ora esaminare gli elementi probatori in base ai quali la pubblica accusa ha sostenuto l’esistenza delle suddette cinque associazioni criminali, per poi verificare, nel caso in cui tale indagine dia un esito positivo, se tali associazioni abbiano, così come contestato, le caratteristiche dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e dell’associazione di tipo mafioso, venendosi in tal caso a realizzare, come si è visto, un’ipotesi di concorso formale tra reati. Verrà per prima trattata la cosiddetta associazione “SPARACIO”, con riferimento alla quale verranno esposte considerazioni ed argomentazioni che, pur apparendo comuni alle diverse associazioni, si avrà cura, per quanto possibile, di non ripetere quando, di seguito, verranno esaminati tutti gli altri sodalizi criminosi, ma che, proprio per il loro carattere generale, dovranno intendersi implicitamente richiamate.



[1] Cass. pen. sez. I, 26-5-1993 n. 5355 ric. Ceraso.

[2] Cass. pen. sez. I, 24-4-1996 ric. De Lorenzis.