2.3.2.8. L’associazione Marchese
La pubblica accusa ha sostenuto l’esistenza anche di una associazione “MARCHESE”, identificandola per quella indicata ai capi “30” e “31” dei tre decreti che hanno disposto il presente giudizio. Nell’esaminare il materiale probatorio relativo a tale sodalizio criminoso, va, anzitutto notato che anche in tal caso, così come per l’associazione “SPARACIO”, le conoscenze in ordine alla nascita del clan, alla sua struttura organizzativa, alle attività criminose svolte per l’acquisizione di illeciti guadagni e per contrastare gli altri gruppi delinquenziali, sono state fornite essenzialmente dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, prime fra tutte quelle rese dallo stesso MARCHESE Mario , additato come capo indiscusso del clan. Occorre, nondimeno, osservare che il MARCHESE fu pressoché ininterrottamente detenuto per tutto il periodo relativo alla contestazione del reato associativo, sicché le sue affermazioni, pur di grandissimo rilievo, aiutano in misura minore di quanto ci si potrebbe attendere a comprendere quale fosse la vita interna del clan, della quale il collaboratore fu a lungo più uno spettatore che un protagonista.
Un’altra circostanza che va posta nel dovuto rilievo riguarda il tempo nel quale il sodalizio criminoso in esame nacque come clan autonomo. L’inversione logica che è insita nell’immediato esame di questo tema di indagine, prima ancora dell’analisi degli elementi posti a fondamento dell’accusa in ordine alla sussistenza dello stesso clan, appare giustificata dal fatto che spesso i diversi dichiaranti (ufficiali di P.G., collaboratori di giustizia), parlando del clan “MARCHESE”, hanno inteso far riferimento alla struttura criminosa operante a Messina in quella particolare congiuntura nella quale, come si è visto, il MARCHESE, subito dopo le scarcerazioni del luglio 1986, divenne il responsabile esterno del clan “COSTA”, piuttosto che al gruppo autonomo, del quale si assume che egli fu il capo e che, in realtà, sorse solo in un momento successivo. Nell’esposizione storica delle vicende della criminalità organizzata messinese (vedi pag. 201 e segg.) si è, infatti, rilevato che il clan “MARCHESE”, così come si è già visto per il clan “SPARACIO”, nacque approssimativamente nel marzo 1987, quando, a seguito di riunioni avvenute in carcere tra i maggiorenti della famiglia “COSTA”, venne deciso l’esautoramento di COSTA Gaetano ed i diversi responsabili di quel sodalizio criminoso, ottenuta nel marzo 1987 la libertà, si posero a capo di propri gruppi. Contro tale ricostruzione si potrebbe obiettare che MARCHESE Mario venne scarcerato in epoca antecedente rispetto agli altri responsabili della famiglia “COSTA”, precisamente il 31 luglio 1986, e nel periodo di libertà di cui godette fino al 19 novembre 1986 ebbe la possibilità di dar vita ad un proprio clan, come si potrebbe, pure, ritenere che, viceversa, MARCHESE Mario , non essendo stato scarcerato, al pari degli altri maggiorenti della famiglia “COSTA”, nel marzo 1987, non ebbe mai la possibilità, a differenza degli altri, di crearsi un proprio clan autonomo. Entrambe le suddette prospettazioni appaiono, però, contraddette dagli elementi probatori agli atti del processo. Si è in precedenza evidenziato e non occorre, pertanto, soffermarsi oltre, che il potere di COSTA Gaetano , anche dopo le scarcerazioni del 31 luglio 1986, sia da un punto di vista formale che sostanziale, per opportunismo o per paura, non poteva ritenersi ancora sostanzialmente intaccato, pur potendosi già ravvisare i germi della prossima rovina, mentre la nascita di un autonomo clan diretto da MARCHESE Mario nel marzo 1987, favorita, senza dubbio, dalla posizione di forza assunta da quest’ultimo alla fine dell’anno 1986, quando si avvicinarono a lui, nel periodo in cui stette in libertà, numerosi giovani affiliati (ad esempio, ROMEO Carmelo ), oltre ad essere stata affermata da diversi collaboratori di giustizia, si esteriorizzò inequivocabilmente, ricevendo una sorta di riconoscimento formale, attraverso il già ricordato gesto di elevato valore simbolico compiuto da MARCHESE Mario in carcere, consistente nel suo plateale allontanamento, insieme agli uomini a lui più vicini, in data 14 marzo 1987, dal reparto “cellulari”, tradizionalmente occupato dagli affiliati al clan “COSTA”, al reparto “camerotti”. Va, comunque, osservato che, fino al momento in cui CAVO’ Domenico venne ucciso, in data 1 marzo 1988, il clan “MARCHESE” non si distingueva in alcun modo da quell’organizzazione criminosa sostanzialmente unitaria, che era diretta da quest’ultimo insieme al MARCHESE, esistendo tra i due capi ed i rispettivi uomini una coesione ben maggiore di quella che pure era riscontrabile con riferimento agli altri gruppi alleati del CAVO’. MARCHESE Mario ha, infatti, affermato (vedi udienza del 23-9-1996) che egli affidò tutti i suoi uomini al CAVO’, il quale, essendo in quel periodo libero, curò gli interessi di tutto il gruppo, provvedendo anche ad attribuire la parte di guadagni illeciti spettante al MARCHESE (vedi udienza del 2-10-1996: “non poteva stabilire lui [CAVO’] di darmi un milione, non so, questo lo poteva fare con gli altri quando gli dava...[...]. A fine mese quando lui faceva i suoi conti se gli rimaneva quattro milioni a lui certamente quattro milioni me li doveva portare a me, o due milioni, o niente; può essere pure che non arrivava a dare ..., perché ci sono delle spese. [...] Comunque mi portava i soldi, me li portava”). E’, allora, evidente che sia coloro i quali erano affiliati al MARCHESE o che erano a questo più vicini, sia coloro che erano affiliati al CAVO’ appartenevano, in realtà, ad un medesimo gruppo criminoso, poiché comuni erano tutte le attività illecite e sostanzialmente unica anche la direzione del gruppo, specie se si considera che MARCHESE Mario , trovandosi in carcere, non poteva certo controllare o interferire sull’operato del CAVO’, il quale, pertanto, pur non esautorando del tutto il MARCHESE, assunse agevolmente una posizione di preminenza all’interno di tale sodalizio.
Le conoscenze in possesso degli organi investigativi in ordine al clan capeggiato da MARCHESE Mario sono state riferite al dibattimento, così come per il clan “SPARACIO”, dal maresciallo PUGLISI Salvatore, che ha partecipato personalmente alle indagini svolte dal suo ufficio nel periodo in esame, prima dell’avvento dei collaboratori di giustizia, nonché dal capitano CONIO Mario e dal maresciallo SCIBILIA Giuseppe, i quali hanno, viceversa, ricercato negli atti in possesso delle forze dell’ordine tutti quegli elementi che potevano fornire riscontro alle parole dei collaboratori di giustizia. Il capitano CONIO, comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, escusso all’udienza del 20-11-1995, si è, invero, limitato a riassumere il tipo di attività svolta dal proprio ufficio e non ha fornito particolari di rilievo, ma ha precisato di avere verificato se corrispondevano al vero le affermazioni di alcuni collaboratori di giustizia in ordine ad eventuali codetenzioni carcerarie nonché in ordine alla distribuzione dei detenuti all'interno della Casa Circondariale, circostanza che, verosimilmente, avrebbe dovuto porsi in relazione alla loro appartenenza ai diversi clan (analogamente a quanto ha affermato PARATORE Vincenzo, nelle dichiarazioni sopra più ampiamente esposte, con riferimento alla collocazione in carcere degli adepti al clan “SPARACIO”), benché, naturalmente, come ha specificato il teste, spettasse esclusivamente all’amministrazione carceraria, in ragione delle esigenze di sicurezza e di tutela, l’assegnazione dei detenuti alle varie celle. Di ridotta utilità risulta, parimenti, la deposizione del maresciallo SCIBILIA, il quale, sentito all’udienza del 4-12-1995, ha ricordato esclusivamente, in modo, peraltro, alquanto generico, i risultati dell’attività di indagine svolta alla fine del 1986 sulla criminalità organizzata messinese, che ricevette particolare impulso a seguito di un attentato eseguito nei confronti di CAVO’ Salvatore. Quest’ultimo fornì, infatti, agli inquirenti, in occasione di tale fatto delittuoso, delle notizie che evidenziavano uno scollamento all’interno del clan “COSTA”, circostanza che appare certamente di notevole interesse per valutare il ruolo del MARCHESE al tramonto della famiglia “COSTA”, ma che, comunque, va temporalmente collocata in un’epoca anteriore rispetto a quella in esame. Allo stesso modo, le dichiarazioni del maresciallo PUGLISI, escusso all’udienza del 27-11-1995, ancorché più precise, appaiono chiaramente riferirsi alle sopra indicate indagini svolte dal suo ufficio alla fine del 1986, a seguito dei numerosi fatti di sangue, tra i quali vi fu anche l’attentato nei confronti di CAVO’ Salvatore, avvenuti in quel periodo, le quali condussero all’arresto di MARCHESE Mario , avvenuto il 19 novembre 1986, e di altre venti persone, imputate di aver fatto parte di un’associazione di stampo mafioso e di aver commesso numerosi altri reati, mentre nulla ha detto il teste in ordine ad eventuali ulteriori indagini sulla vita e sull’operatività di un sodalizio criminoso diretto dal MARCHESE nel periodo successivo durante il quale questi fu detenuto. Il teste ha affermato di avere anche accertato l’esistenza di frequentazioni tra il MARCHESE ed altre persone malavitose ritenute a lui vicine, ma per una più precisa collocazione temporale di tale attività di indagine al fine di verificarne la pertinenza è sufficiente rilevare che il MARCHESE fu detenuto durante tutto il periodo in contestazione, cosicché può agevolmente concludersi che dette frequentazioni, delle quali, peraltro, non è stato specificato chi furono i protagonisti, dovevano certamente risalire ad un tempo anteriore o successivo a quello in esame e, come tali, non può attribuirsi ad esse eccessivo rilievo.
Dall’esame delle deposizioni degli ufficiali di P.G. escussi emerge, pertanto, che le conoscenze in possesso delle forze dell’ordine sull’esistenza di un clan capeggiato da MARCHESE Mario erano, prima dell’avvento dei collaboratori di giustizia, molto povere e ciò non può sorprendere sia perché è naturale che un siffatto sodalizio criminoso fosse circondato dalla massima segretezza tanto da divenire “invisibile” agli organi inquirenti, sia perché lo stato di detenzione del capo finiva con il rendere particolarmente difficoltose le indagini, le quali, come si è visto per il clan “SPARACIO”, si rivolgevano principalmente ad accertare l’esistenza di assidue frequentazioni, che potevano giustificarsi verosimilmente per ragioni di solidarietà criminale, tra i presunti affiliati del clan, nonché tra costoro ed il capo, il quale, però, nel caso di specie, trovandosi ristretto in carcere, era in una situazione personale che gli impediva di avere palesi contatti con persone in libertà che non fossero i suoi familiari.
Non mancarono, tuttavia, indagini di polizia giudiziaria che evidenziarono l’esistenza, a quel tempo, di contatti illeciti tra soggetti oggi accusati di aver fatto parte del clan “MARCHESE” o di attività criminose riconducibili, verosimilmente, a detto sodalizio, e delle quali si ha contezza attraverso la lettura di alcune sentenze emesse a carico di taluni soggetti odierni imputati. Vanno, in proposito, ricordate le pronunce del Tribunale di Messina in data 10-1-1996 e della Corte di Appello di Messina in data 19-2-1997 a carico di BONASERA Angelo e di GALLETTA Nicola (entrambe le sentenze si trovano inserite nelle cartelle delle sentenze relative ai due imputati), i quali vennero arrestati in flagranza di reato e condannati per la detenzione ed il porto illegale in luogo pubblico di diverse armi, un fucile a canne mozzate, una pistola calibro 38 special, una pistola calibro 32, e numerose cartucce, delle quali furono trovati in possesso, pronti all’uso, durante un controllo su strada della Guardia di Finanza avvenuto in Messina il 16 aprile 1988, mentre i due, evasi dagli arresti domiciliari, si trovavano a bordo di un’autovettura nei pressi del viale Giostra (tale vicenda verrà più approfonditamente esaminata quando verrà trattato il tentato omicidio di GALLI Luigi a pag. 1378 e segg., cui è strettamente connessa; in quella sede si approfondirà anche il tema controverso dell’effettiva riconducibilità di tale azione delittuosa al clan “MARCHESE”). Parimenti rilevante appare la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 30-9-1988 che condannò RIPINTO Giuseppe per i delitti di detenzione e porto di armi comuni e clandestine, nonché CALAFIORE Carmelo , INSANA Romualdo e FOTI Mario (anche questo documento trovasi inserito nella cartella delle sentenze relative ai predetti imputati), tutti soggetti ritenuti affiliati al MARCHESE o, comunque, a questo vicini (riguardo alla collocazione criminale dell’INSANA all’epoca dei fatti contestati in detta sentenza, vedi quello che si dirà in occasione dell’omicidio di MORGANA Natale, pag. 965 e segg., mentre riguardo ai rapporti tra FOTI Mario e MARCHESE Mario , vedi quello che si dirà a proposito del duplice omicidio BONSIGNORE e SPINA, pag. 1005 e segg. e a proposito dell’omicidio di CAVO’ Domenico, pag. 1240 e segg.) per un tentativo di estorsione compiuto in data 11 settembre 1987 ai danni di tale FIUMARA Giuseppe, titolare dell’Hotel Touring di Messina. Occorre, inoltre, menzionare il contenuto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 17-6-1988 a carico di CALOGERO Placido (trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a quest’ultimo), che venne condannato per alcune rapine eseguite nel territorio di Messina tra 6-11-1986 ed il 17-1-1987, poiché in detta pronuncia viene evidenziata l’esistenza di stretti rapporti di amicizia tra il predetto CALOGERO, CUSCINA’ Francesco e ARRIGO Salvatore, quest’ultimo ucciso il 7-3-1987, tutti soggetti, come si vedrà, ritenuti appartenenti al clan “MARCHESE”. Va, peraltro, osservato che le indagini per le dette rapine presero spunto da quelle sull’omicidio dell’ARRIGO, durante le quali emerse chiaramente l’esistenza di rapporti di amicizia anche tra l’ucciso e l’imputato DE DOMENICO Giuseppe , altro personaggio che si assume fosse affiliato al clan “MARCHESE”, tanto che il primo, poco prima di venire assassinato, aveva ricevuto in prestito l’autovettura del secondo e si era, successivamente, rivolto a quest’ultimo per avere in prestito anche del denaro necessario per pagare l’avvocato (vedi quello che in proposito si dirà quando si tratterà l’omicidio di ARRIGO Salvatore a pag. 1170 e segg.). Di straordinaria importanza appare, infine, la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 28-3-1989 a carico di APRILE Natale e confermata dalla Corte di Appello di Messina con pronuncia del 17-5-1993 (entrambe le suindicate sentenze si trovano inserite nella cartella dei provvedimenti emessi nei confronti dell’imputato APRILE Natale ). Tale sentenza ha compiutamente accertato un episodio delittuoso avvenuto in data 21-12-1987 ai danni di tale MOSCHELLA Antonino, titolare di un panificio in località Giampilieri, il quale, mentre si accingeva ad aprire la propria autovettura, era stato avvicinato da un giovane, poi identificato nell’APRILE, che, armato di pistola, gli aveva esploso contro alcuni colpi attingendolo alla gamba sinistra. Come si legge nella citata sentenza, nel corso delle indagini si accertò che analogo ferimento si era verificato il 14-12-1987 in danno di MOSCHELLA Bruno, fratello di Antonino, “da parte di un giovane entrato nella pizzeria dello stesso, il quale, sparandogli contro gli diceva: questo da parte degli amici”. Inoltre “circa due mesi prima del fatto per cui è processo, due giovani si erano presentati nel locale e al figlio Giuseppe e alla commessa FRIDDI DI LEO Giovanna chiedevano di lui [di MOSCHELLA Antonino], in quel momento a letto. Sceso nel panificio, la commessa gli riferì che i due anzidetti, nel frattempo andati via, avevano detto all’atto di allontanarsi: che cosa dobbiamo dire a Mario MARCHESE ? Cià diri a Ninu MOSCHELLA che così non si raggiuna e che certe cose non si fannu e che ci rivedremo al più presto”. Orbene, “secondo la Squadra Mobile rapportante, entrambi i fratelli MOSCHELLA erano da tempo oggetto di estorsioni da parte di MARCHESE Mario , grosso esponente della malavita locale, il quale, nonostante detenuto, tramite i suoi accoliti imponeva la tangente a tutti gli operatori economici della zona Sud della città, di “competenza” di esso MARCHESE”. Il Tribunale ha mostrato, invero, di condividere tale interpretazione dei fatti, in quanto, mentre ha condannato l’APRILE per i reati di detenzione e porto illegali di pistola e di lesioni personali con indebolimento permanente dell’organo della deambulazione ai danni del MOSCHELLA, lo ha assolto dal reato contestatogli di tentata rapina, ritenendo sussistente, viceversa, un tentativo di estorsione. Il Tribunale ha osservato, infatti, che “ciò che analogamente aveva subito il fratello dell’odierna parte lesa, le visite e le oscure minacce da quest’ultima di recente subite, gli avvertimenti degli “amici” ed i messaggi dei “capi zona”, lasciano facilmente intendere che entrambi i MOSCHELLA, al pari di buona parte degli operatori economici di questa città, fossero preda di organizzazioni criminali dedite alle estorsioni e che lo APRILE, al pari dell’ignoto feritore del MOSCHELLA Bruno, si sia assunto il ruolo di killer, col compito specifico di gambizzare i commercianti più riottosi”
Non può, comunque, porsi in dubbio che le forze dell’ordine non fossero riusciti, sulla base dei superiori elementi di conoscenza, a tracciare un quadro sufficientemente chiaro dal quale potere evincere l’operatività di un sodalizio criminoso unitario sotto la direzione di MARCHESE Mario , sicché ancora più importante che per le altre associazioni oggetto del presente procedimento appare l’apporto conoscitivo offerto dai collaboratori di giustizia, i quali hanno unanimemente affermato in modo inequivocabile l’esistenza di un clan “MARCHESE”.
Secondo le dichiarazioni rese da diversi collaboratori, il clan “MARCHESE” si occupava prevalentemente di estorsioni, anche se non è dato ricavare dalle diverse deposizioni, tutte estremamente laconiche, alcun elemento per meglio definire le modalità attraverso le quali veniva eseguita tale attività delittuosa, chi ne fossero gli autori e quali fossero le vittime. La superiore circostanza è stata sostenuta da SANTACATERINA Umberto, il quale ha anche ricordato (vedi udienza dell’8-2-1994) che il MARCHESE partecipava alle estorsioni che venivano compiute, insieme agli altri gruppi criminosi, all’interno della Fiera di Messina, attività illecita che, come ha riferito il collaboratore PAGANO Antonino (vedi udienza del 5-11-1996), doveva essere piuttosto remunerativa, tanto che quando il MARCHESE venne escluso dalla divisione di detti proventi illeciti, che venivano ricavati annualmente, “ogni quindici giorni” (sembra che il collaboratore faccia riferimento alla cosiddetta Fiera Campionaria di agosto), e che spettavano ai vari gruppi criminosi, sarebbe stato compiuto, per probabile ritorsione, un attentato nei confronti di GALLI Luigi (vedi quanto si dirà più ampiamente quando verrà trattato specificamente il tentato omicidio di GALLI Luigi a pag. 1378 e segg.). Tra gli altri collaboratori di giustizia che hanno, analogamente, riferito in ordine all’attività estortiva svolta dal clan “MARCHESE”, occorre ricordare VENTURA Salvatore (vedi udienza del 29-5-1996: il clan “MARCHESE” gestiva “prevalentemente estorsioni”), CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996: “lui [riferendosi a MARCHESE Mario] viveva sul campo delle estorsioni”), LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996: si occupava “di estorsioni”), GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996), MANCUSO Giorgio (vedi udienza del 24-6-1996: “gestiva [...] le estorsioni”), ROMEO Carmelo (vedi udienza dell’11-6-1996: “si occupava di tutto, come estorsione [...]”), RIZZO Rosario (vedi udienza del 4-6-1996), SPARACIO Luigi (vedi udienza dell’8-10-1996), PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996). Lo stesso MARCHESE Mario ha, infine, riferito (vedi udienza del 23-9-1996) che il proprio clan, sotto la guida di CAVO’ Domenico, si occupava “più che altro” di “estorsioni”, i cui proventi venivano poi divisi tra gli affiliati, sia quelli in libertà, i quali “prendevano [il loro compenso] direttamente sempre dal CAVO’”, sia “quelli che erano dentro” ai quali “[CAVO’] glieli faceva avere tramite i familiari”. La prova relativa all’espletamento da parte del clan di numerose estorsioni può, pertanto, considerarsi certa, poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, benché alquanto generiche, risultano perfettamente collimanti tra loro e trovano non secondari elementi indiziari di conferma nel contenuto sia della citata sentenza a carico di CALAFIORE Carmelo , INSANA Romualdo e FOTI Mario, con la quale i tre predetti furono condannati proprio per aver commesso un’estorsione ai danni di un esercizio alberghiero, delitto che va, verosimilmente, inserito tra le attività criminose del clan, sia della citata sentenza a carico di APRILE Natale , con la quale il suddetto imputato venne condannato in relazione ad un episodio di grave intimidazione ai danni di un operatore economico della città, che sembra possa iscriversi nell’ambito delle attività estorsiva del clan, sia delle già menzionate sentenze emesse nei confronti di coloro (si tratta di diversi soggetti, tra i quali anche MARCHESE Mario , MARCHESE Umberto, fratello del primo, e ROMEO Carmelo ) che si resero responsabili, in tempi diversi, dell’estorsione, realizzata con il tipico meccanismo della tangente, ai danni di BERTUCCIO Antonino e SMEDILE Salvatore, contitolari del bar NUOVO MADISON, fatto del quale ci si è prima occupati a proposito delle attività estortive poi confluite nel clan “SPARACIO”. Dalle parole del MARCHESE emerge, altresì, chiaramente che anche nel clan in esame l’attività estortiva si configurava come un’attività di gruppo, nella quale non vi era necessariamente coincidenza tra coloro che effettuavano le minacce o che intervenivano per definire l’accordo estorsivo e coloro che poi beneficiavano dei proventi dell’attività criminosa, sotto forma di retribuzione per l’attività svolta in favore del clan. Non sembra, poi, che all’interno del sodalizio vi fossero persone dedite specificamente a tale tipo di attività illecita, poiché l’organizzazione interna del gruppo era estremamente semplice, senza alcuna differenziazione di tipo funzionale, come ha chiaramente evidenziato MARCHESE Mario, il quale ha affermato che “ognuno cercava di essere produttivo per il gruppo. [...] Si faceva quasi tutto, diciamo; certo poi c’erano quelli che magari facevano l’omicidio, però se capitava l’estorsione mica la lasciavano, pure loro approfittavano di portarla avanti; ecco, si lavorava tutti assieme, almeno nel nostro gruppo”. L’attività estortiva non subiva, inoltre, dei vincoli territoriali in conseguenza di presunte delimitazioni di competenze tra i diversi clan, che, in realtà, come si è visto con riferimento al clan “SPARACIO”, non esistevano. E’ ricorrente, invero, l’affermazione che il MARCHESE operava in via Palermo (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi all’udienza dell’8-10-1996) o nella vicina zona di Giostra (vedi dichiarazioni di RIZZO Rosario all’udienza del 4-6-1996 e di MANCUSO Giorgio all’udienza del 24-6-1996) ma è evidente che i diversi collaboratori hanno voluto, con tali espressioni, indicare esclusivamente il quartiere nel quale il MARCHESE viveva e poteva, di conseguenza, più facilmente svolgere la propria attività criminosa, e non anche sostenere l’esistenza di un rigido criterio di suddivisione territoriale, della cui mancanza lo stesso MARCHESE Mario ha mostrato di avere piena consapevolezza (vedi udienza del 23-9-1996): “in quel periodo lì non c’era la città suddivisa..., certo uno che era, diciamo, noi che eravamo rione Giostra avevamo la zona sotto controllo su tutti i punti, però si poteva andare pure in altre zone perché...[...] voglio dire: se qualche gruppo aveva un locale, magari, che era, diciamo, dal villaggio Aldisio ce l’aveva a Giostra, che era suo da prima, nessuno glielo toccava; la stessa cosa noi potevamo fare se ce l’avevamo noi da un’altra zona. Perciò non c’erano, diciamo, le zone già suddivise”. Tale modello organizzativo, che regolava i rapporti tra i diversi clan sulla base di un reciproco rispetto delle rispettive attività criminose, fornisce, peraltro, di per sé, un significativo elemento indiziario attestante la vitalità del clan “MARCHESE”, poiché dimostra chiaramente che il sodalizio in esame si poteva misurare in posizione paritaria con tutti gli altri clan operanti nella città di Messina e occupava, nella delinquenza organizzata, un posto tale da consentirgli di fornire alle vittime di estorsione adeguata protezione anche nei riguardi di eventuali iniziative illecite provenienti da altri clan, senza la necessità di un particolare radicamento criminoso in una specifica zona.
Altra attività illecita della quale si occupava il clan “MARCHESE” era quella relativa al controllo ed alla gestione delle bische clandestine, cui hanno fatto riferimento, anche se per brevi cenni, numerosi collaboratori (SPARACIO Luigi all’udienza dell’8-10-1996; MANCUSO Giorgio all’udienza del 24-6-1996; GIORGIANNI Salvatore all’udienza del 28-10-1996; CASTORINA Pasquale all’udienza del 20-5-1996). Già si è visto, quando si è parlato di tale argomento con riferimento al clan “SPARACIO”, che al tempo di CAVO’ Domenico era quest’ultimo ad interessarsi, anche per conto degli altri gruppi, di questo settore di attività, coadiuvato da GIANNETTO Giuseppe. In considerazione dello stretto legame che, come si è visto, vi era all’epoca tra il CAVO’ ed il MARCHESE, tanto che costoro potevano considerarsi capi di un unico gruppo, non vi può essere allora alcun dubbio in ordine al fatto che le bische clandestine costituissero una delle fonti di guadagno illecito del clan e che in tale attività, almeno fino alla morte del CAVO’, il sodalizio criminoso in esame fu direttamente impegnato. Dopo la morte del CAVO’ sembra, viceversa, che il MARCHESE venne estromesso da quegli interessi illeciti che tradizionalmente i vari clan gestivano in comune, come quelli relativi alle sale da gioco (vedi quello che si è detto nell’introduzione di carattere storico ai singoli delitti), benché vi sia una voce discordante proveniente dal collaboratore SANTACATERINA Umberto, secondo il quale (vedi udienza dell’8-2-1994) anche dopo tale data il MARCHESE continuò ad avere interessi diretti nella gestione delle bische, tanto che un suo uomo, DE DOMENICO Giuseppe, controllava per conto del MARCHESE quello che succedeva in una sala da gioco gestita dalla malavita organizzata nel comune di S. Teresa Riva.
Più complesso appare l’esame degli elementi probatori acquisiti al dibattimento in ordine ad attività illecite svolte nel settore del traffico di stupefacenti da soggetti appartenenti al clan “MARCHESE”, poiché occorre verificare, a prescindere dalla fondatezza delle singole accuse, se queste si riferiscono a delitti commessi nell’ambito delle finalità del gruppo o si debbano, viceversa, considerare ad esse estranee. E’ certo che MARCHESE Mario, nel periodo in cui operava all’interno della famiglia “COSTA”, si interessava anche al traffico di stupefacenti e che tale attività, per le sue dimensioni, per il collegamento con altre organizzazioni criminali di diverse città, per i soggetti coinvolti, doveva considerarsi non tanto come un’iniziativa privata del MARCHESE, quanto, piuttosto, come una specifica attuazione delle finalità criminose di quell’ampio gruppo al quale questi apparteneva. Illuminante appare il contenuto della sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Messina, in data 24/28-2-1994, divenuta irrevocabile in data 20-12-1995, nei confronti di MARCHESE Mario , condannato per essersi reso responsabile, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di periodiche cessioni di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, pari a 2 - 3 Kg. di eroina per volta (detta sentenza è stata acquisita agli atti del dibattimento a seguito di ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in data 19-7-1996, e trovasi inserita nella cartella delle sentenze relative a MARCHESE Mario ). La sopra citata sentenza, a prescindere dalla questione di rilievo secondario, ai fini che qui interessano, relativa alla posizione particolare dei diversi soggetti indicati come correi del MARCHESE e nei cui confronti sono stati iniziati distinti procedimenti penali per accertare la fondatezza delle accuse nei loro confronti (risulta, peraltro, dalla documentazione acquisita - vedi sentenza e relativo attestato di irrevocabilità prodotti dalla difesa di PUGLISI Antonio ed acquisiti ai numeri 44 e 45 dell’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 507 c.p.p. in data 19-7-1997 - che PUGLISI Antonio , CROCE’ Cinzia, D’ARRIGO Marcello e LA MATTINA Giuseppe sono stati assolti, in relazione ai fatti illeciti loro ascritti, con sentenza ormai irrevocabile N. 344/95, emessa dal Tribunale di Messina in data 22-5-1995, come si vedrà meglio in seguito, quando si esaminerà la posizione del PUGLISI con riferimento al reato associativo), traccia, invero, un efficace quadro che fa comprendere quale rilevanza e quale ampiezza avesse assunto il fenomeno criminoso in esame e quanto vasta fosse la rete di relazioni della quale poteva avvalersi il sodalizio criminoso per lo svolgimento delle sue attività illecite. Va osservato che il contenuto di detta sentenza, della quale appare opportuno riportare integralmente alcuni dei brani più significativi, risulta aderente ai verbali di prova dibattimentale del procedimento N. 99/94 R.G. contro AGLIERI Pietro, AMANTE Giuseppe , CROCE’ Cinzia, D’ARRIGO Marcello e LA MATTINA Giuseppe, e, in particolar modo, alle dichiarazioni rese da MARCHESE Mario , che con le sue rivelazioni ha dato impulso al procedimento, e da CONIO Mario, comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina che ha svolto l’attività di ricerca dei riscontri alle parole del collaboratore, entrambi sentiti nel corso di detto processo all’udienza del 13-7-1994. Si afferma nella motivazione della succitata sentenza che “nei verbali del 23 aprile, 17 maggio, 16 settembre, 22 ottobre 1993, il MARCHESE riferiva di avere conosciuto, nel 1981, nella casa circondariale di Messina, tale NAPOLI Santo, residente in Milazzo e già impiegato presso l’ospedale di quel centro, quale infermiere analista. Costui, dopo un periodo di frequentazione con il MARCHESE, nell’imminenza delle elezioni amministrative del 12 e 13 maggio 1985, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Messina, gli aveva presentato tale VALENTI Salvatore, inteso “Salvino”, il quale aveva chiesto al MARCHESE, che sapeva essere un grosso malavitoso, capace di potere assecondare l’impegnative richieste, di appoggiare in occasione della imminente tornata elettorale, l’avvocato Alfio ZIINO, all’epoca candidato per l’elezione del Consiglio Comunale di Messina ed aderente alla corrente “andreottiana” di Messina, facente capo all’onorevole MERLINO Giuseppe, in quel tempo assessore regionale. Dal discorso del VALENTI il MARCHESE comprese che la richiesta di appoggiare lo ZIINO proveniva da un gruppo mafioso di Palermo al quale apparteneva colui che poi si presentò a lui per definire l’accordo di appoggio elettorale e cioè AGLIERI Pietro. Il MARCHESE, sempre secondo le sue dichiarazioni, promise l’aiuto richiestogli dal VALENTI, ribadendo tale suo impegno anche all’AGLIERI personalmente, in occasione della venuta di questo a Messina, per una esigenza personale della di lui madre. Durante il breve soggiorno, l’AGLIERI alloggiò presso l’hotel “Riviera”, previo interessamento dello stesso MARCHESE, il quale riferiva che il suddetto era venuto in compagnia della madre, forse della sorella e di un altro componente di “Cosa Nostra”, che egli indicava col nome di LAMANTIA Pino (vds. verbale del 23-4-1993), identificato successivamente in LA MATTINA Giuseppe, anche al seguito del riconoscimento in fotografia effettuato dal MARCHESE nel verbale dell’11-11-1993. I due malavitosi si incontrarono con il MARCHESE e ricevettero l’impegno del medesimo, sempre alla presenza del VALENTI, di appoggiare lo ZIINO in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. Il MARCHESE, in adempimento dell’obbligo assunto, impegnò il suo gruppo per fare votare lo ZIINO nella zona di Camaro e Giostra, tanto che il candidato fu eletto per la prima volta al Consiglio Comunale di Messina nell’anno 1985. Nello stesso primo semestre del 1985, riferisce ancora il MARCHESE, prese ad operare l’accordo raggiunto a grandi linee fin dai primi incontri con l’AGLIERI, concernente l’aiuto per favorire latitanti di Palermo e l’inserimento nel mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti in Messina del gruppo mafioso cui l’AGLIERI apparteneva. Così (vds. verbale del 17-5-1993) MARCHESE: “io comunicai all’AGLIERI tramite il VALENTI, che interessati alla fornitura di eroina erano BONSIGNORE Pietro, ucciso nel 1986 all’interno dell’Ortopedico di Ganzirri, e AMANTE Giuseppe , persone che all’epoca erano vicine a me e soprattutto a CAMBRIA Placido, del quale io ero affiliato in quell’anno 1985. Il CAMBRIA controllava insieme a me e ad altri affiliati la zona di Giostra. L’accordo consisteva nella consegna di 2 - 3 chili di eroina, al prezzo di £ 110.000.000 al Kg. Incaricato da me a prelevare l’eroina volta per volta dall’AGLIERI, tramite LA MATTINA Giuseppe, che materialmente la consegnava, era mio compare PUGLISI Antonio , persona da me già indicata, che lavorava al Municipio di Messina. Il PUGLISI si recava a Palermo in compagnia della sua amante tale Cinzia, oggi coniugata con tale Natale, dipendente comunale inteso “l’indiano”. Detta Cinzia è sorella della moglie di CISCO Antonino. Il PUGLISI e la Cinzia prendevano in consegna l’eroina dal LA MATTINA in un posto concordato nelle vicinanze di Palermo. Era l’AGLIERI che volta per volta autorizzava LA MATTINA a consegnare la droga alla persona da me inviata. Il PUGLISI provvedeva a nascondere la droga in casa della nonna dell’amante dello stesso, sita nei pressi di p.zza S. Vincenzo, più vicina al cinema “Astra”, e ciò prima di consegnarla ai committenti BONSIGNORE - AMANTE. Successivamente, poco prima che mi arrestassero, anche D’ARRIGO Marcello acquistò dai palermitani AGLIERI e LA MATTINA eroina. Fui io stesso a presentare ai palermitani il D’ARRIGO (ciò avvenne a Messina presso il bar Cappuccio di via Palermo - vds. verbale del 16-9-1993). Il BONSIGNORE, l’AMANTE ed il D’ARRIGO provvedevano a smerciare l’eroina a Messina, dopo averla tagliata, avendo avuto riguardo al fatto che l’eroina proveniente da Palermo era purissima. Io non trassi dal mio interessamento alcun profitto economico. Ritengo che il PUGLISI abbia guadagnato molto dall’attività di corriere. Quando mi recavo a Palermo, mi incontravo con AGLIERI e LA MATTINA in un salone da barbiere, la cui ubicazione non so indicare, ma ritengo che si trovasse all’ingresso della città, lato Messina. Ricordo che i due mi invitavano ad entrare in un locale interno del salone per discutere al di fuori dagli occhi indiscreti degli avventori del salone”. Il MARCHESE, oltre che promuovere il suddetto traffico di droga, di intesa con i palermitani di “Cosa Nostra”, fungeva da garante nei confronti dei suddetti per il pagamento del prezzo da parte dei soci affiliati AMANTE e BONSIGNORE e ciò anche in vista, come il medesimo ha dichiarato, di una più proficua collaborazione con gli esponenti di “Cosa Nostra”, agli occhi dei quali intendeva accreditarsi promettendo di prestare la propria opera malavitosa per delitti eccellenti, da compiersi in Palermo nell’anno 1985, obblighi questi che non furono onorati, per essere stato il MARCHESE arrestato nel giugno 1985. [...] Non vi è dubbio alcuno circa la penale responsabilità del MARCHESE in ordine ai reati a lui contestati. Sussistono quali elementi di prova le dichiarazioni dell’imputato ed i riscontri oggettivi forniti dall’accusa. [...] I riscontri forniti possono essere così schematizzati: a) E’ stato accertato dall’annotazione della Casa Circondariale di Messina, in data 26 maggio 1993 (all. 3 dell’informativa di reato del 19-10-1993) che NAPOLI Santo, persona che il MARCHESE assume di aver conosciuto nel carcere di Messina, ha fatto ingresso nella Casa Circondariale suddetta il 30 marzo 1981 ed ivi si è trattenuto fino al 24 aprile 1981. E’ risultato poi che il MARCHESE è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina dal 5 settembre 1980 al 31 marzo 1981. Pertanto il NAPOLI ed il MARCHESE hanno avuto la possibilità di conoscersi all’interno della Casa Circondariale di Messina nei giorni 30 e 31 marzo 1981. Il MARCHESE ha dichiarato poi (verbale 22-1-1993) di avere frequentato il NAPOLI per tanti anni, a partire dalla circostanza suddetta, fino a poco prima che il dichiarante fosse arrestato, riferendo di essersi recato più volte presso l’Ospedale Civile di Milazzo, ove il NAPOLI lavorava come infermiere. In una di tali occasioni ebbe a farsi visitare da tale professore MASTROIENI che riscontrò un quadro patologico a suo carico, riferibile ad asma. Della certificazione rilasciata dal medico egli poi fece uso per contrastare la richiesta di applicazione della misura dell’obbligo di soggiorno in un comune fuori dalla Sicilia avanzata dal Procuratore della Repubblica di Messina in data 28-1-1985, ottenendo invece che gli fosse applicata soltanto la misura della sorveglianza speciale di P.S. per due anni (vds. decreto del 25-3-1985 - in atti allegato 2 della nota informativa del 10-11-1993). Inoltre il MARCHESE ha riferito di avere persino invitato il NAPOLI al matrimonio di sua figlia Tiziana che si è celebrato nell’ottobre 1992 ed il cui ricevimento si è svolto in Milazzo presso la villa “Esperanza”. Dette circostanze sono state riscontrate, con informativa del Reparto Operativo del 10-11-1993, così come pure i riferimenti personali sul conto del suocero del NAPOLI, tale CATALANO Baldassarre, che era titolare di una biglietteria per gli aliscafi diretti alle isole Eolie e precisamente dirigente della Società Aliscafi Sud nonché consigliere dell’Ospedale di Milazzo (vds. allegato 7 dell’informativa citata). E’ stato inoltre accertato che il MARCHESE è stato visitato da tale dott. MAGISTRI Manlio (e non MASTROIENI) con studio in Milazzo, nell’anno 1985, che all’epoca lavorava presso l’Ospedale Civile di Milazzo, il quale gli ha diagnosticato una bronchite asmatica, il cui certificato medico datato 14-3-1985 è stato utilizzato nell’ambito del procedimento di applicazione di misura di prevenzione di cui sopra si è detto. E’ stato altresì accertato che NAPOLI Santo è stato effettivamente invitato al ricevimento del matrimonio della figliastra del MARCHESE, identificata in BUEMI Tiziana, avvenuto il 9-10-1992 presso i locali di “Villa Esperanza” in Milazzo. Al riguardo si richiamano i verbali delle dichiarazioni rese dal titolare dell’esercizio “Villa Esperanza”, dalla figliastra del MARCHESE nonché la certificazione del matrimonio civile di cui si parla e l’invito al matrimonio di cui agli allegati 3 - 4 - 5 e 6, rispettivamente, dell’informativa suindicata del 10-11-1993; b) Con riferimento alla presenza di AGLIERI Pietro in Messina, così come dichiarato dal MARCHESE, dovuta ad esigenze di salute della madre ed in occasione della quale il medesimo ebbe a ribadire la richiesta di sostegno elettorale a favore dell’avv. ZIINO, già rappresentata dal VALENTI, occorre riferire che le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare che l’AGLIERI aveva preso alloggio all’hotel “Riviera” di Messina, unitamente alla madre, DI MAIO Giuseppa, alla sorella Desdemona ed al fratello Carlo dal 15 al 20-1-1985 (vds. All. 4 dell’informativa del 19-10-1993); c) In merito all’elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Messina del maggio 1985, è stato accertato che effettivamente lo ZIINO è stato eletto nelle liste della DC, riportando nr. 2139 preferenze su nr. 17.661 voti di lista del partito di appartenenza (vds. All. 5 dell’informativa succitata); d) In relazione ai contatti avuti dal MARCHESE, per il tramite di VALENTI, con gli esponenti di “Cosa Nostra”, AGLIERI Pietro e LA MATTINA Giuseppe per organizzare il traffico di sostanze stupefacenti, indicato in premessa, si evidenzia che gli accertamenti di P.G. hanno consentito di individuare la sala da barba, sita alla periferia della città di Palermo, all’ingresso lato Messina, ove sono avvenuti gli incontri alla presenza del VALENTI. Trattasi di un salone, sito in via Campisi, alla periferia orientale di Palermo, di proprietà di SERIO Giuseppe, identificato in atti, cognato di LA MATTINA Giuseppe (vds. All. 6 dell’informativa succitata e fascicolo fotografico del Nucleo Operativo del Comando Provinciale CC composto da nr. 6 fotografie delle quali il MARCHESE ha riconosciuto quelle contraddistinte ai nr. 2 - 3 e 4, con verbale del 22 ottobre 1993); e) In merito ai mezzi di trasporto usati dal MARCHESE (vds. verbali del 17-5-1993 e del 22-10-1993) per recarsi in Palermo, in compagnia del VALENTI, è stato accertato che effettivamente all’epoca dei fatti il medesimo aveva in uso l’autovettura Lancia Thema di colore bleu, targata ME*385882, intestata alla concessionaria “Rucci” di Barcellona P.G., mezzo che è ancora nella disponibilità della vedova, e che inoltre l’autovettura BMW 320, targata ME*364646, è stata trasferita in data 8-5-1985 da GIANNETTO Giuseppe, detto “ramino”, a MARCHESE Umberto, fratello del collaboratore (vds. informativa del 26-10-1993); f) la circostanza, riferita dal MARCHESE, secondo cui la droga, una volta trasportata dal PUGLISI e dalla CROCE’, da Palermo a Messina, veniva custodita ed occultata presso l’abitazione della nonna di quest’ultima, sita nei pressi di P.zza S. Vincenzo, ha trovato riscontro in base agli accertamenti effettuati ed alle dichiarazioni della stessa CROCE’ che ha riferito che lei stessa e PUGLISI Antonio avevano convissuto all’epoca dei fatti nell’abitazione della nonna FACCIOLO Giuseppa sita nelle vicinanze di piazza S. Vincenzo”. La lettura dei brani sopra riportati della citata sentenza offre un interessante spaccato dell’estensione che aveva assunto a Messina, intorno alla metà degli anni ’80, l’attività criminosa connessa con il traffico degli stupefacenti, che veniva svolta da gruppi appartenenti alla locale malavita organizzata ma che attirava l’interesse di altri potenti sodalizi criminosi, che collaboravano con i primi rifornendoli della droga da spacciare. In detto traffico un ruolo certamente non secondario assunse MARCHESE Mario (così come prima si è visto per SPARACIO Luigi ), il quale svolse la delicata funzione di mantenere i contatti tra diversi gruppi e di garantire, con la sua autorevolezza, l’adempimento dei reciproci obblighi. E’ fondatamente presumibile, pertanto, che il MARCHESE, il quale dovette interrompere tale sua attività a causa della detenzione subita dal 22 giungo 1985 al 31 luglio 1986 (vedi, su tale punto, i dati forniti dal D.A.P.), abbia ripreso i rapporti illeciti intrattenuti con altri gruppi criminosi quando riacquistò la libertà e, comunque, si deve ritenere egli potesse giovarsi in qualsiasi momento delle sopra accennate relazioni, ma non vi sono elementi per potere, altresì, affermare che anche dopo il 19 novembre 1986, quando venne nuovamente arrestato, e, più in particolare, dopo il marzo del 1987, quando si rese autonomo dal COSTA, egli abbia continuato a svolgere attività illecite nel settore del traffico di stupefacenti, specie se si considera che lo stato di detenzione gli impediva di coltivare pienamente dette relazioni, basate essenzialmente su rapporti fiduciari di tipo personale, né che tali attività rientrassero, comunque, tra le finalità del gruppo. Nessun concreto elemento positivo, se non un mero sospetto, può, quindi, trarsi dalla succitata pronuncia per affermare che il clan “MARCHESE”, oggetto qui di esame, aveva tra le sue illecite finalità anche quella di compiere reati nel settore del traffico di stupefacenti e, analogamente, equivoci appaiono sul punto gli altri elementi di prova acquisiti. SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza dell’8-2-1994) che il clan “MARCHESE” si occupava di droga ed ha, quindi, specificato che un suo affiliato, LEARDI Gino (trattasi, evidentemente, dell’imputato LEARDO Luigi ), soprannominato “bombolaro”, che aveva assunto un ruolo di primo piano all’interno del gruppo, divenendo il vice del capo MARCHESE Mario, gestiva uno spaccio di grosse dimensioni di sostanze stupefacenti, che acquistava da un calabrese, tale Pasqualino, poi arrestato agli imbarcaderi della società di navigazione “Caronte” con mezzo chilo di eroina. Tale accusa, che potrebbe assumere rilievo anche ai fini del reato associativo, in considerazione del ruolo rivestito dal LEARDO nel clan, non appare, tuttavia, di pregnante significato, poiché il SANTACATERINA ha affermato di aver saputo detta circostanza da un altro personaggio del clan che si occupava di droga, tale CORDIMA (intendendo evidentemente riferirsi all’imputato CORDIMA Franco ), quando si trovava in carcere, nell’anno 1992, e divideva con lui la stessa cella. Sorge, allora, il dubbio che le notizie apprese dal SANTACATERINA si riferiscano ad un periodo successivo a quello che occorre in questa sede esaminare, non potendo in alcun modo escludersi che le confidenze del CORDIMA si riferissero al tempo nel quale egli parlava, successivo rispetto a quello in contestazione, quando già il MARCHESE aveva riacquistato la libertà e poteva nuovamente dirigere in prima persona tale settore di attività. Tale dubbio sembra, peraltro, avvalorato dal fatto che, come si vedrà esaminando la posizione del CORDIMA con riferimento al reato associativo, questi, fino a tutto l’anno 1989, non era ancora affiliato al MARCHESE e risulta, pertanto, molto strano che, pur essendo estraneo al clan, abbia potuto possedere notizie, senza dubbio riservate, sul conto del LEARDO e sull’attività che in detto periodo questi avrebbe svolto nel settore degli stupefacenti. Analoghe considerazioni vanno spiegate in relazione all’accusa mossa sempre dal SANTACATERINA nei confronti di MULE’ Giuseppe , indicato come “un grosso spacciatore di droga a Giostra”, poiché, come si vedrà esaminando la posizione del MULE’ con riferimento al reato associativo, questi aderì al clan “MARCHESE” solo in un’epoca successiva, intorno all’anno 1991. Allo stesso modo scarsamente significative appaiono le dichiarazioni di SPARACIO Luigi , il quale, dopo aver affermato (vedi udienza dell’8-10-1996) che tra le attività illecite del gruppo “MARCHESE” vi era “lo spaccio della droga”, ha specificato (vedi udienza del 16-10-1996) che di tale attività illecita, che serviva al mantenimento del gruppo, si occupavano CUSCINA’ Francesco e MULE’ Giuseppe , chiarendo, però, che egli intendeva riferirsi ad un periodo successivo al ferimento del MULE’, vale a dire allo stesso periodo, successivo rispetto a quello in contestazione, nel quale il MULE’ transitò nel clan “MARCHESE”. Ciò corrisponde, peraltro, perfettamente a quello che ha dichiarato RIZZO Rosario , il quale ha spiegato (vedi udienza del 4-6-1996) che CUSCINA’ Francesco si occupava per conto del clan “MARCHESE” dello spaccio di sostanze stupefacenti ma ha precisato che ciò avvenne “dopo la morte di mio cugino [intendendo parlare di PIMPO Salvatore, ucciso il 19-5-1990], ’90, prima erumu io, diciamo, e il gruppo GALLI a spacciare droga; giustamente è entrato pure MARCHESE, gli abbiamo fatto spazio anche a loro; e loro, fino a quando io sono stato lì, fino al ’91, spacciava droga CUSCINA’”. Certamente non è escluso, in considerazione dell’ambiguità di alcune dichiarazioni, che il CUSCINA’, il quale venne condannato con sentenza ormai irrevocabile della Corte di Appello di Messina emessa in data 24-3-1993, perché ritenuto colpevole del reato di detenzione a fini di spaccio di modiche quantità di cocaina e di eroina, fatto commesso in Messina il 14 settembre 1991, abbia potuto anche in epoca antecedente spacciare sostanze stupefacenti. Lo stesso MARCHESE Mario ha, in proposito, affermato (vedi udienza del 2-10-1996) che, delle persone a lui affiliate “allora c’era solo si può dire, fino all’86 - ’89, CUSCINA’ soltanto si può dire” che spacciava droga, ma detta circostanza non può da sola indurre a ritenere che tale attività si inserisse in quelle perseguite dal gruppo malavitoso del quale il CUSCINA’ faceva parte, specie se si considera che quest’ultimo, a quanto sembra, faceva uso personale di droga e, d’altronde, MARCHESE Mario ha chiaramente specificato, su domanda di un difensore, il quale gli chiedeva se qualcuno dei suoi affiliati trafficava, nel periodo oggetto di esame, sostanze stupefacenti, che “qualcuno sì, qualcuno, però...[...] a titolo personale non per l’associazione”. Anche PARATORE Vincenzo ha sostenuto (vedi udienza del 4-2-1996) che il clan “MARCHESE” si occupava del traffico di sostanze stupefacenti ed ha, successivamente, ricordato (vedi udienza del 12-4-1996) un episodio, svoltosi quando egli uscì dal carcere dopo le scarcerazioni del 31 luglio 1986: “mi sono messo d’accordo con un personaggio, tale Mario MORABITO, in Calabria, precisamente ad Africo Vecchio; poi ho mandato una persona a ritirare 100 grammi di cocaina, il quale questa droga io l’ho consegnata a Mario MARCHESE, cioè non l’ho consegnata personalmente io perché all’epoca stavo latitante, l’ho fatta consegnare da..., se non ricordo male, dal cognato di Salvatore CENTORRINO. [...] Avevo preso accordi con questo calabrese su questa cocaina, poi io avevo dato questa droga, diciamo, nel senso, c’era CENTORRINO Salvatore , diciamo, ecco: dagliela a CENTORRINO, dagliela a Mario MARCHESE, dagliela a CIRAOLO, che se la sbrigano loro a venderla. [...] L’avevo mandato da MARCHESE Mario perché giustamente era Mario MARCHESE che all’epoca gestiva”. Il racconto del collaboratore presenta, invero, alcuni aspetti poco convincenti e sembra, in particolare, poco verosimile che egli, così come ha affermato, non sia entrato in contatto personalmente con il MARCHESE ma si sia avvalso di altre persone solo per il fatto che era latitante, quando ha, viceversa, sostenuto più volte che durante la propria latitanza si avvalse del sostegno logistico che gli offrì il MARCHESE. Anche superando tali elementi di perplessità appare, tuttavia, evidente che il PARATORE ha riferito fatti relativi al periodo nel quale il MARCHESE dirigeva la famiglia “COSTA” alla fine dell’anno 1986 e non al periodo successivo nel quale il MARCHESE si rese autonomo dal COSTA, né può, d’altronde, affermarsi che quando egli ha descritto le attività criminose del gruppo abbia inteso parlare del clan “MARCHESE” sorto nel marzo del 1987, poiché l’unico episodio relativo al traffico di stupefacenti del quale ha dichiarato di essere a conoscenza è stato quello appena menzionato nel quale sarebbe stata acquistata della droga dal calabrese MORABITO Mario. Allo stesso modo, ROMEO Carmelo ha riferito (vedi udienza dell’11-6-1996) che tra le attività del gruppo del quale egli entrò a far parte alla fine dell’anno 1986 vi era anche il traffico di stupefacenti, ed ha specificato che “mi risulta che il Salvatore CENTORRINO e il GIANNINO Santino, insieme al MARCHESE Mario avevano dei giri a livello di droga” , ma appare evidente che il ROMEO, come prima il PARATORE, non ha inteso parlare, pur nella genericità del suo racconto, del clan “MARCHESE”, bensì della famiglia “COSTA” durante il tempo in cui questa fu diretta dal MARCHESE. Scarso rilievo può, infine, attribuirsi alle dichiarazioni di diversi collaboratori, quali MANCUSO Giorgio (vedi udienza del 24-6-1996), GIORGIANNI Salvatore (vedi udienza del 28-10-1996), LA TORRE Guido (vedi udienza del 30-4-1996), CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996), i quali hanno più o meno genericamente affermato che il clan “MARCHESE” aveva interessi nel settore della droga, senza però specificare né in cosa consistessero tali interessi e come si esplicasse in detto settore l’attività del clan, né, soprattutto, a quale periodo di tempo si riferissero le loro dichiarazioni. Alla luce delle superiori considerazioni la Corte ritiene di non potere sciogliere il dubbio in ordine al fatto che il clan “MARCHESE”, durante il periodo di tempo in contestazione, avesse tra le sue finalità illecite anche quella di perpetrare reati nel settore degli stupefacenti, sicché coloro che verranno ritenuti appartenenti a detto sodalizio andranno assolti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal concorrente reato di cui all’art. 75 legge 22 dicembre 1975 n. 685.
Questione non priva di importanza
è quella attinente al profilo temporale del reato associativo, poiché, mentre
si è già visto che il clan “MARCHESE” prese vita intorno al marzo 1987,
non si è, viceversa, chiarito se lo stesso sopravvisse durante tutto il periodo
di tempo in contestazione. E’ stato, invero, sostenuto da taluno dei difensori
che dopo la morte di CAVO’ Domenico il clan “MARCHESE”, ove mai esistente,
si sarebbe dissolto ma tale ricostruzione non appare a questa Corte
condivisibile. E’ certo, poiché è stato riferito da numerosi collaboratori e
dallo stesso MARCHESE Mario
, che dopo la morte di CAVO’ Domenico il clan, privo ormai di una guida
autorevole che potesse operare all’esterno del carcere al posto del MARCHESE,
che si trovava detenuto, attraversò un periodo di grande difficoltà, anche
perché sottoposto all’aggressione violenta di altri clan. Già si è visto
nell’esposizione di carattere storico della presente sentenza, che in quel
frangente MARCHESE Mario
rimase isolato, che molti dei suoi affiliati, ritenendolo, a
torto o a ragione, responsabile dell’omicidio di CAVO’ Domenico, rimasero
disorientati dal suo comportamento e si avvicinarono ad altri clan, che il
MARCHESE venne escluso dalla spartizione tra i gruppi malavitosi dei soldi che
venivano ricavati da quelle attività, come le estorsioni all’interno della
Fiera di Messina ed il controllo delle bische clandestine, che tradizionalmente
i vari clan gestivano in comune. Vennero, inoltre, eseguiti, nello spazio di
pochi giorni, due fatti di sangue ai danni di uomini vicini al MARCHESE, il
primo nei confronti di CUSCINA’ Francesco
, che riuscì a salvarsi, in data 1-6-1988, ed il secondo nei confronti di
SPAGNOLO Giovanni, cugino del MARCHESE, tra il 2 ed il 3 giugno 1988. Tale
situazione non determinò, tuttavia, l’estinzione del clan “MARCHESE”,
poiché, come lo stesso MARCHESE Mario
ha spiegato, egli continuò ad avere dei propri affiliati,
anche se in numero minore che in precedenza, attraverso i quali seguitò a
svolgere attività illecite, circostanza quest’ultima che è stata confermata
da SPARACIO Luigi
, il quale, in tale congiuntura, cercò invano, insieme al CAMBRIA, di
annientarlo. Vi è, peraltro, in atti prova inconfutabile dell’esistenza del
clan “MARCHESE” anche dopo la morte del CAVO’, della sua operatività e
pericolosità, dei suoi legami con altri agguerriti sodalizi criminali di altre
città, come può desumersi chiaramente dalle dichiarazioni rese dai diversi
collaboratori di giustizia sentiti in relazione al tentato omicidio di GRASSO
Santo, fatto avvenuto il 2 agosto 1989, che appare specifica espressione delle
attività delinquenziali svolte dal clan durante la detenzione del MARCHESE e
che sarà in seguito oggetto di più approfondita trattazione, cui si rinvia. Di
grande rilievo appaiono, al riguardo, le dichiarazioni del collaboratore
GRANCAGNOLO Carmelo, personaggio che fece parte dell’organizzazione malavitosa
di PULVIRENTI Giuseppe, il quale ha evidenziato in modo particolarmente efficace
quanto sopra esposto, affermando (vedi udienza del 22-9-1997) che nell’anno
1989 si realizzò un avvicinamento tra il clan “MARCHESE” e
l’organizzazione malavitosa catanese PULVIRENTI - SANTAPAOLA, dal quale sortì
un accordo per un aiuto reciproco nel perseguimento dei rispettivi scopi
illeciti, che si concretizzò attraverso il ferimento del GRASSO. Può, allora,
affermarsi che proprio la capacità mostrata dal clan di non disperdersi,
nonostante le aggressioni provenienti da più parti, e di intessere relazioni
con potenti gruppi criminali, ne dimostra la forza e la compattezza che
consentirono al sodalizio di superare notevoli traversie riuscendo a mantenere
una perdurante vitalità. Non vi è dubbio, d’altronde, che in tale periodo
fosse sempre MARCHESE Mario
a dirigere il clan, pur trovandosi in carcere, come attestano
sia le suddette dichiarazioni del collaboratore GRANCAGNOLO Carmelo, il quale ha
sostenuto che il clan PULVIRENTI - SANTAPAOLA si rivolse personalmente al
MARCHESE, quale capo di un agguerrito gruppo criminale, per intessere relazioni
malavitose con sodalizi operanti a Messina, sia le dichiarazioni di PARATORE
Vincenzo, il quale ha riferito (vedi udienza del 16-1-1996), come si vedrà
meglio quando verrà trattato il duplice omicidio di BONASERA Michele e INSANA
Carmelo, fatto avvenuto il 18 luglio 1989, di essersi rivolto a MARCHESE Mario
, in carcere, al fine di scongiurare una ripresa delle ostilità tra il gruppo
da quest’ultimo diretto ed il clan “SPARACIO”, a seguito del fatto di
sangue sopra ricordato.
La capacità di sostenere una
“guerra” armata contro i clan contrapposti importava, inoltre, l’ampia
disponibilità di strumenti atti ad offendere e di adeguati mezzi di difesa
personale e, sotto tale profilo, alcuni fatti delittuosi già ricordati, come il
tentato omicidio di GALLI Luigi
o l’estorsione all’hotel Touring permettono di cogliere,
almeno in modo approssimativo, di quale armamentario fosse dotato il clan
“MARCHESE” e come fosse elevata la sua capacità di offesa, così da doversi
qualificare senza dubbio tale associazione come “armata”, nell’accezione
di cui al comma 5 dell’art. 416 bis c.p.,
pur essendo rimasto nell’ombra il tema relativo alle fonti di
approvvigionamento delle armi di cui poteva disporre il sodalizio, al cui
approfondimento non ha certo offerto un rilevante contributo MARCHESE Mario
, il quale si è limitato a dire (vedi udienza del 23-9-1996) che
il gruppo poteva disporre di una grande varietà di armi che erano in parte
custodite in un deposito comune ed in parte nella diretta disponibilità di
ciascuno dei suoi affiliati, ma non ha saputo o voluto specificare (vedi
udienza del 2-10-1996) dove fossero conservate dette armi, trincerandosi dietro
il rilievo che fu il CAVO’, fino alla
sua morte, a provvedere alla loro custodia, mentre in seguito queste caddero,
verosimilmente, in mano al PIMPO, con il quale il CAVO’ era in stretti
rapporti.
Quanto, infine, alla questione circa l’applicabilità dell’istituto della continuazione tra il reato associativo riferibile al clan “MARCHESE” e l’analogo reato associativo accertato, con riferimento al clan “COSTA”, mediante la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23 aprile 1990, a conclusione del procedimento, cosiddetto, “dei 290”, vanno richiamate integralmente le osservazioni già effettuate con riferimento al clan “SPARACIO”, che valgono anche per il clan “MARCHESE”, non ravvisandosi alcuna sostanziale differenza, sotto questo profilo, tra le due fattispecie.