2.3.2.9. L’associazione Galli

Il Pubblico Ministero ha contestato a numerosi imputati di aver fatto parte di un’associazione “GALLI”, corrispondente a quella indicata ai capi “54” e “55” dei tre decreti che hanno disposto il presente giudizio. Anche in tal caso le conoscenze in ordine alla nascita del clan, alla sua struttura organizzativa, alle attività criminose svolte sono state fornite essenzialmente dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, che sono intervenute ad arricchire l’esiguo patrimonio di conoscenze in possesso degli organi inquirenti prima della stagione del cosiddetto “pentitismo”. Il maresciallo PUGLISI Salvatore ed il capitano CONIO Mario hanno esposto al dibattimento le indagini svolte su GALLI Luigi  e sugli uomini a lui vicini rispettivamente durante il periodo in esame e dopo l’avvento dei collaboratori di giustizia alla ricerca di eventuali riscontri alle loro dichiarazioni.

Il maresciallo PUGLISI ha, anzitutto, affermato, all’udienza del 27-11-1995, che elementi indiziari in ordine all’esistenza di tale clan vennero acquisiti attraverso annotazioni di servizio che segnalavano la frequentazione tra loro di presunti affiliati a detto gruppo criminoso, non giustificabile altrimenti che con l’esistenza di comuni interessi malavitosi. Sul punto il teste è stato, tuttavia, molto generico, non avendo indicato neppure i nominativi delle persone sospettate dalle forze dell’ordine di appartenere ad un clan capeggiato da GALLI Luigi , e non avendo fornito alcuna notizia specifica in ordine alle suddette annotazioni di servizio, al fine di poterne verificare la rilevanza, salvo che con riferimento ad un episodio nel quale fu egli stesso ad operare l’accertamento. Il maresciallo PUGLISI ha, così, ricordato di aver controllato il 7 agosto 1988, nel corso di un ordinario servizio di prevenzione, GALLI Luigi  insieme a PAPALE Domenico , GATTO Giuseppe , COTUGNO (presumibilmente Giovanni) e RIGANO Antonino , nel quartiere di Giostra, dove costoro abitavano. Il teste ha, quindi, riferito l’arresto eseguito in quegli anni nei confronti di GALLI Luigi , GATTO Giuseppe  e PAPALE Domenico , poiché trovati in possesso di numerose armi da sparo. In relazione a tale fatto, avvenuto il 18 marzo 1989, di notevole significato per la prova dell’esistenza di un gruppo criminoso organizzato ed armato, i tre predetti imputati furono giudicati e condannati con sentenza della Corte di Appello di Messina del 19-1/1-2-1990, mentre altro soggetto indiziato di tale delitto ma sfuggito all’arresto, COTUGNO Giovanni , resosi nell’immediatezza irreperibile, venne, per il medesimo fatto, condannato successivamente con sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-4/26-5-1990. Si legge nella prima sentenza che “nel corso di indagini finalizzate alla repressione della criminalità organizzata, erano stati eseguiti degli appostamenti il 16 ed il 17 marzo 1989 nei pressi di alcune baracche, site sul greto del torrente S. Michele ed addossate al muro d’argine, circa duecento metri a monte della locale chiesetta; che in tal modo era stato notato alle ore 17,40 del primo giorno, l’arrivo di GALLI Luigi  con la Fiat “Uno” ME 484283, di proprietà e condotta da GATTO Giuseppe  ed entrambi, dopo essersi introdotti nella terza di dette baracche per chi procedeva verso monte, se ne allontanavano una diecina di minuti dopo; che l’indomani, alle ore 17,25 gli stessi GALLI e GATTO ritornavano sul posto e si introducevano nella stessa baracca, dalla quale si allontanavano una ventina di minuti dopo sempre con la Fiat “Uno” del secondo; che in considerazione di quanto notato e dell’atteggiamento circospetto tenuto dai due, veniva eseguito ulteriore appostamento la notte sul 18 marzo 1989. [...] Verso le ore 4,00 il personale operante vedeva sopraggiungere a piedi quattro persone, riconoscendole per GALLI Luigi , GATTO Giuseppe , COTUGNO Giovanni  e PAPALE Domenico . Aperta la porta di accesso, i primi tre vi si introducevano, mentre il quarto restava fuori a fare da “palo”. I militari, fatti affluire rinforzi, intervenivano decisamente, ma i quattro si davano a precipitosa fuga essendo stati avvertiti del pericolo dal PAPALE. Nella baracca si rinvenivano quattro motocicli, tre fucili, di cui uno con matricola abrasa ed altro con canne mozzate, tre pistole, di cui una da guerra, numerose munizioni, polvere da sparo, tre passamontagna, una scatola di guanti da chirurgo ed altro. [...]”. Il maresciallo PUGLISI non ha saputo riferire informazioni di rilievo su eventuali rapporti tra il GALLI e gli altri clan che si riteneva operassero a quel tempo nella città di Messina ma ha solo dichiarato che GALLI Luigi  fu ritratto insieme ad altri malavitosi negli album fotografici relativi ai matrimoni di CAVO’ Domenico e di VITI Massimo (quest’ultimo coniugato con la sorella di PIMPO Salvatore). Dagli album fotografici relativi ai due predetti matrimoni, celebrati rispettivamente il 15-9-1987 ed il 28-10-1987 (vedi documenti acquisiti ai n. 139, allegato 4 bis, e 140 dell’ordinanza del 19 luglio 1997, attestanti la data dei suindicati matrimoni, ed i fascicoli fotografici sopra menzionati, al n. 153 dei documenti acquisiti con la citata ordinanza), risulta, invero, la partecipazione, oltre al GALLI, di numerosi personaggi di spicco della criminalità organizzata messinese, quali PIMPO Salvatore, CAVO’ Domenico, SPARACIO Luigi , i fratelli RIZZO, MULE’ Giuseppe  e molti altri. Il maresciallo PUGLISI ha, quindi, riferito che,  da accertamenti svolti dal suo ufficio, risultò l’esistenza di una lontana parentela tra il GALLI e LEO Giuseppe, i quali furono in un’occasione notati insieme nel quartiere di Giostra, da personale di P. G., che redasse un’annotazione di servizio attestante tale fatto (non vi è, tuttavia, agli atti traccia di tale annotazione di servizio, né sono state acquisite notizie più specifiche su tale controllo), ma non fu possibile raccogliere ulteriori elementi dai quali poter desumere l’esistenza tra i due di rapporti di affari illeciti.

Il capitano CONIO Mario, sentito all’udienza del 20-11-1995, ha, invece, riferito in ordine all’attività di ricerca documentale, svolta attraverso l’esame degli atti in possesso degli organi di polizia e l’acquisizione di informazioni presso la locale Casa Circondariale, di eventuali elementi di conferma delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il contributo conoscitivo del teste in relazione all’eventuale esistenza di un clan “GALLI” appare, nondimeno, limitatissimo, sicché non occorre soffermarsi oltre sulla sua deposizione.

Gli organi di polizia hanno, invero, compiuto, nel periodo in contestazione, numerosi altri accertamenti nei confronti di soggetti che vengono oggi accusati di appartenere al clan “GALLI”, anche per reati di rilevante gravità, e di tali indagini vi è traccia in diverse sentenze di condanna, ma la riconducibilità di tali fatti criminosi all’attività delinquenziale di un unitario organismo criminoso fu prospettata dagli inquirenti solo occasionalmente e come mera ipotesi investigativa, priva, comunque, di qualsiasi effettivo riscontro (vedi, in particolare, nelle cartelle contenenti le sentenze dei rispettivi imputati: 1) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina a carico di MULE’ Giuseppe  e FRANCHINA Letterio in data 20-1/31-1-1989 per due estorsioni eseguite con il tipico sistema della “tangente”, perpetrate nel dicembre 1987; 2) sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 24-4/16-5-1990 a carico di MAURO Orazio  per i reati di detenzione e porto di un fucile a canne mozzate, nonché per la relativa ricettazione dell’arma, fatto commesso il 14 luglio 1989; 3) sentenza emessa a carico di BONANNO Rosario  e RAGNO Antonino  dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 18-11-1991 per i delitti di rapina e di estorsione tentata e consumata, nonché di tentato omicidio ai danni dell’offeso della rapina, commessi in data 3-9-1989; 4) sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina emessa in data 18-6-1990 a carico di BONANNO Rosario  e RAGNO Antonino  per l’omicidio di CALIO’ Antonino commesso il 15-11-1989).

Anche con riferimento al clan “GALLI”, così come si è già visto per il clan “MARCHESE”, si può, pertanto, concludere che le forze dell’ordine non erano riuscite, sulla base dei superiori elementi di conoscenza, a tracciare un quadro sufficientemente chiaro dal quale potere evincere l’operatività di tale sodalizio criminoso sotto la direzione di GALLI Luigi , sicché fondamentale appare l’apporto conoscitivo offerto dai collaboratori di giustizia.

E’ stato ricordato da più parti che GALLI Luigi  apparteneva alla famiglia “COSTA” e proprio in ragione di tale affiliazione venne condannato per il reato di cui all’art. 416 c.p. sia con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania in data 26-11-1992, a conclusione del procedimento cosiddetto “dei 69”, sia con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990 a conclusione del procedimento cosiddetto “dei 290”. Dopo la disgregazione della famiglia “COSTA”, il GALLI assunse la direzione di un proprio gruppo autonomo, insieme a PIMPO Salvatore, inteso “toruccio”, che aveva, invece, fatto parte, in precedenza, del gruppo “CARIOLO”, e per tale motivo era stato condannato per il reato di cui all’art. 416 c.p. sia con sentenza emessa in data 28-11-1985 a conclusione del procedimento “dei 69”, sia con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990 all’esito del procedimento “dei 290”, che ha ritenuto sussistente, altresì, la prova che egli fosse un “capo” della predetta organizzazione. La nascita e l’esistenza di un clan “GALLI”, diretto da GALLI Luigi  e da PIMPO Salvatore è stata, invero, chiaramente affermata da SANTACATERINA Umberto, il quale è stato il primo collaboratore di giustizia a tracciare un quadro completo della criminalità organizzata messinese (vedi dichiarazioni del 9-2-1994, SANTACATERINA: GALLI Luigi  è un capo clan di Giostra [...]”; P.M.: “Quando si sarebbe formato questo clan?” SANTACATERINA: “Dopo la scissione del gruppo COSTA”), da PARATORE Vincenzo, che, pur avendo fatto parte di un clan diverso da quello in esame, poté apprendere notizie in ordine alle circostanze nelle quali sorse il clan “GALLI” sia nella sua veste di malavitoso di notevole spessore criminale all’interno del clan “COSTA”, sia in considerazione dell’alleanza che, come si è già visto, si instaurò, per un certo periodo, tra il clan “GALLI” ed il clan “SPARACIO CAMBRIA”, al quale egli apparteneva (vedi dichiarazioni del 4-2-1996: “GALLI Luigi  prima apparteneva al clan di COSTA Gaetano ; dopo, quando nel 1986 siamo usciti, siccome GALLI abita vicino a PIMPO, [...] GALLI e PIMPO si sono messi assieme ed è sorto, diciamo, il clan di GALLI”), da MARCHESE Mario , che seguì da protagonista tutte le vicende che accompagnarono la disgregazione del clan “COSTA” (vedi dichiarazioni del 23-9-1996: “il gruppo allora che c’era PIMPO e il gruppo GALLI era la stessa cosa”), da SPARACIO Luigi , che, come si è visto, fu per qualche tempo alleato del GALLI (vedi dichiarazioni del 16-10-1996: “Il gruppo era unico però ognuno di loro, essendo che erano responsabili, avevano degli affiliati per conto loro, però era tutto un gruppo. [...] In sostanza, PIMPO e GALLI era tutto un gruppo; il RIZZO Letterio e il RIZZO Rosario  erano cugini di PIMPO”), da CARIOLO Antonio  (vedi dichiarazioni del 1-7-1996, CARIOLO: So che alla scarcerazione di tutti..., praticamente di GALLI, CAVO’... si creò questo clan GALLI”; P.M.: “Di quale scarcerazione parla?” CARIOLO: “La scarcerazione del 1987”), da LA TORRE Guido, che ha riferito di aver mantenuto sempre rapporti privilegiati con PIMPO Salvatore e di essersi, conseguentemente, trovato nella condizione di conoscere anche particolari rilevanti sui rapporti tra quest’ultimo ed il GALLI (vedi dichiarazioni del 30-4-1996: “allora c’era Rosario RIZZO e PIMPO che erano un unico clan. [...] C’era il clan PIMPO [...] però erano sempre un unico gruppo vicini tra GALLI e PIMPO”), da PAGANO Antonino , che ha riferito di aver appreso le circostanze riferite per aver fatto parte del gruppo “PIMPO” e per essere stato nipote di RIZZO Letterio (vedi dichiarazioni del 5-11-1996, P.M.: “Questo gruppo, diciamo, RIZZO - PIMPO, era alleato a qualche altro gruppo?” PAGANO: “No, con GALLI”). Particolarmente accurata e degna di nota appare la deposizione di RIZZO Rosario , che, per l’indubbio livello criminale del collaboratore ed il rapporto di parentela esistente tra questo e suo cugino PIMPO Salvatore, ha potuto descrivere con grande precisione e da un punto di vista sicuramente privilegiato le circostanze nelle quali si venne strutturando l’alleanza tra il PIMPO ed il GALLI e come si vennero dipanando i rapporti tra i due capi. Il RIZZO ha affermato (vedi udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) che egli faceva parte del gruppo del cugino PIMPO Salvatore ea sua volta erimu alleati con GALLI Luigi ”. Ha, quindi, chiarito che tale gruppo “si è formato dopo che c’è stato lo scioglimento del gruppo di COSTA Gaetano , nel 1987, e di là mio cugino ha fatto l’alleanza con GALLI Luigi ”. Ciò fu possibile, nonostante che i due provenissero da due gruppi contrapposti, il clan “COSTA” ed il clan “CARIOLO”, e nonostante che il PIMPO fosse a capo di un proprio gruppo sin dal 1980, “perché mio cugino [PIMPO] aveva un segno di rispetto [nei confronti di GALLI] [...], era patrozzo e figghiozzo; difatti quando c’era la guerra fra di loro non si sparavano mai, perché c’era una stima da piccolini. Poi a distanza di anni si sono riavvicinati un’altra volta”. Il collaboratore ha, quindi, aggiunto che i rapporti tra i due capi rimasero buoni per tutto il periodo in contestazione, dal 1986 al 1989, ed erano tali da consentire il mantenimento di una sostanziale autonomia operativa dei due gruppi per la realizzazione degli affari illeciti di minor rilievo, anche se, comunque, i capi dovevano essere informati di tutte le iniziative criminose (talvolta, alcuni reati, come certe estorsioni in via Palermo, venivano, peraltro, perpetrati in comune), ed il raggiungimento, viceversa, di efficaci sinergie per il compimento dei delitti più  gravi o di maggiore complessità (“ognuno aveva il suo compito di quello che si doveva fare; per esempio: di estorsioni.... Come, ripeto sempre, se si doveva fare un omicidio, si faceva, ni parlavamu assieme [tra i due gruppi]”  e ancora “io ogni cosa, quando si faceva lì nel viale Giostra, in quel periodo, se non prima parlavamo tra di noi non si faceva una cosa: lo doveva sapere GALLI, PIMPO; diciamo MARCHESE no... dopo è subentrato, quando mio cugino [PIMPO], diciamo, l’abbiamo fatto uccidere”).

Tali dichiarazioni forniscono, ad avviso di questa Corte, la prova inconfutabile dell’esistenza di un gruppo capeggiato da GALLI Luigi , poiché, oltre a collimare tutte perfettamente tra loro nella parte in cui viene affermata detta circostanza, provengono da soggetti di sicura attendibilità, alcuni dei quali appartennero allo stesso clan “GALLI” o, comunque, a sue articolazioni interne, mentre altri intrattennero rapporti malavitosi tali da giustificare l’acquisizione delle conoscenze dagli stessi riferite al dibattimento.

Un’ulteriore prova dell’esistenza del clan “GALLI” proviene, poi, dagli accertamenti compiuti su alcuni fatti di sangue, quali il tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco  (vedi capi “63” e “64” pagg. 1409 e segg.), l’omicidio di CAMBRIA Placido (vedi capi “82” e “83” pagg. 1528 e segg.), l’omicidio dei fratelli AMANTE (vedi capi “61” e “62” pagg. 1643 e segg.), che appaiono riconducibili, come si vedrà meglio in seguito, quando si esamineranno i singoli episodi delittuosi, ad una strategia di dominio attuata mediante una lotta senza esclusione di colpi tra gruppi contrapposti, tendente ad affermare, a mantenere ed a rafforzare, attraverso l’esercizio della violenza, quelle condizioni idonee ad assicurare al sodalizio criminoso un proprio spazio nell’ambito della delinquenza organizzata messinese. Orbene, come si è già osservato con riferimento al clan “SPARACIO”, gli attentati alla vita, sia quelli mortali che quelli non mortali, si pongono, non solo nella percezione collettiva ma anche in una valutazione che tenga conto della complessità delle dinamiche criminali ad essi sottese, come indicatori estremamente significativi della vitalità e della potenza del gruppo criminoso, poiché permettono di apprezzarne la capacità organizzativa ed i mezzi, sia personali che materiali, di cui esso disponeva per poter perpetrare con successo azioni di sangue e per potere, quindi, resistere alla presumibile vendetta dei gruppi contrapposti ai quali le vittime appartenevano. Tutti i fatti delittuosi sopra menzionati forniscono significativi elementi a sostegno di tali argomentazioni ed in questa sede, anticipando quanto si dirà in seguito, appare opportuno soffermarsi brevemente solo sul tentato omicidio di CUSCINA’ Francesco , fatto che dimostra in modo evidente le capacità organizzative del clan “GALLI”, mentre va rinviato ogni ulteriore approfondimento, su questo come sugli altri delitti, alla specifica trattazione che di essi verrà effettuata in seguito. Tale attentato avvenne il 1-6-1988 e fu eseguito, come si vedrà, da MAROTTA Gaetano, a quel tempo detenuto, durante il periodo di libertà che questi godette a seguito della concessione di un permesso premio. Occorre, in particolare, sottolineare l’accortezza mostrata da chi ha organizzato l’omicidio, ispirato da chiare finalità associative e riconducibile al clan “GALLI”, nella scelta, quale killer, di MAROTTA Gaetano , che si trovava a quel tempo ristretto in carcere e sul quale ben difficilmente avrebbero potuto incentrarsi i sospetti, per le evidenti difficoltà che un detenuto, approfittando dell’esiguo spazio di libertà concessogli con un permesso, peraltro per buona condotta, potesse organizzare un omicidio. Va, inoltre, osservato che il successivo comportamento del MAROTTA, il quale rientrò in carcere dopo la perpetrazione dell’omicidio, benchè avesse la possibilità di darsi alla latitanza, appare espressione della disciplina esistente all’interno del clan, poiché rispondeva in primo luogo all’interesse del gruppo, piuttosto che all’interesse del singolo, non fare capire ai clan avversari, oltre che alle forze dell’ordine, da chi provenisse l’attentato.

La perpetrazione di numerosi fatti di sangue e la capacità di sostenere con successo una “guerra” spietata contro i clan contrapposti importava, inoltre, l’ampia disponibilità di strumenti, anche sofisticati, atti ad offendere e di adeguati mezzi di difesa personale. Sotto il primo profilo, l’arresto, cui si è prima accennato, di GALLI Luigi  e di alcuni suoi affiliati, perché trovati in possesso di numerose armi, nonché l’esame, che verrà compiuto in seguito, di alcuni fatti delittuosi, come l’omicidio di CAMBRIA Placido, avvenuto il 18 gennaio 1989, consentono di cogliere, almeno in modo approssimativo, quanto imponente fosse l’armamentario di cui era dotato il clan “GALLI” e come fosse elevata la sua capacità di offesa, così da doversi qualificare senza dubbio tale associazione come “armata”, nell’accezione di cui al comma 5 dell’art. 416 bis c.p., mentre, sotto il secondo profilo, la deposizione del teste LICCIARDELLO Giuseppe, escusso all’udienza del 23-10-1995 con riferimento ad un’estorsione che egli avrebbe patito ad opera, tra gli altri, di RIZZO Rosario , dà contezza del fatto che i fratelli RIZZO facevano uso di autoveicoli blindati.

Va, infine, osservato che le vicende che condussero, secondo il racconto dei collaboratori sopra citati, alla nascita del clan “GALLI” si armonizzano perfettamente con quanto si è già osservato su quella fase di transizione che seguì alla disgregazione della famiglia “COSTA” e durante la quale nacquero, nel marzo 1987, nuovi sodalizi delinquenziali, tra i quali va annoverato anche il clan “GALLI”. Gli elementi probatori che sostengono tale conclusione sono stati, invero, già esaminati nella premessa di carattere storico ai singoli delitti e non è, pertanto, opportuno ritornarvi, ma va solo precisato, richiamando quanto si è osservato a proposito del clan “SPARACIO”, che il quadro non mutò a seguito del ruolo di leader che rapidamente assunse CAVO’ Domenico in seno a quell’alleanza stretta, prima ancora delle scarcerazioni del marzo 1987, in carcere, tra MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , CAVO’ Domenico, PIMPO Salvatore e GALLI Luigi . Non può, infatti, sostenersi, ad avviso di questa Corte, che tale alleanza fece venire meno l’autonomia dei singoli gruppi, benché potesse essere la premessa per una loro successiva più profonda integrazione, trovando tale conclusione il proprio fondamento sia nelle dichiarazioni di MARCHESE Mario , che sono state brevemente esaminate nella citata parte introduttiva della presente sentenza, cui si rinvia per i necessari approfondimenti, sia nel rilievo, di carattere logico, che fu proprio il CAVO’ a far leva sulle istanze di autonomia dei singoli gruppi ed a favorire la loro nascita per coalizzare un ampio schieramento contro COSTA Gaetano.

Sulla base delle suesposte premesse, questa Corte deve formulare, anche con riferimento al problema dell’applicabilità dell’istituto della continuazione tra il reato associativo riferibile al clan “GALLI” e l’analogo reato associativo accertato, con riferimento al clan “COSTA”, mediante la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23 aprile 1990 nel procedimento, cosiddetto, “dei 290”, conclusioni analoghe a quelle cui è pervenuta quando ha analizzato la medesima questione con riferimento al clan “SPARACIO”. Come si è visto in quel caso, infatti, la presenza, all’interno della famiglia “COSTA”, di varie articolazioni, dotate di aree anche rilevanti di autonomia, non può considerarsi circostanza idonea a minare l’unitarietà del fenomeno associativo, ma può, al più, giustificare l’affermazione di un livello di complessità strutturale del sopra menzionato sodalizio criminoso particolarmente elevato. La ricostruzione della genesi del clan “GALLI” non può neppure autorizzare l’interprete a ravvisare una certa continuità tra l’associazione “COSTA” ed il nuovo organismo sorto sulle ceneri della prima, attraverso un rapido processo di disintegrazione della più ampia struttura associativa originaria, non solo perché l’estinzione di tale più ampio sodalizio ha inevitabilmente portato con sé anche la fine delle articolazioni di cui esso era composto, ma anche, soprattutto, perché il clan in esame non prese vita attraverso un semplice processo di autonomizzazione di una preesistente aggregazione, composta dalle stesse persone che avrebbero fatto parte della nuova realtà associativa, ma alla sua nascita concorse in modo decisivo il gruppo facente capo a PIMPO Salvatore, che, come si è visto, operava in precedenza all’interno del clan “CARIOLO” ed era in antagonismo con la famiglia “COSTA”. Va, pertanto, ribadito che il sodalizio in esame, pur potendo presentare alcune analogie strutturali con preesistenti articolazioni della famiglia “COSTA”, costituì un gruppo nuovo, sorto in relazione ad una situazione del tutto originale e certamente imprevedibile sino a poco tempo prima, venutasi a creare proprio in conseguenza della dissoluzione del clan “COSTA”. Tra il clan “GALLI” e la famiglia “COSTA” non può, di conseguenza, neppure ravvisarsi, ad avviso di questa Corte, un legame tale da giustificare l’applicazione dell’istituto della continuazione, poiché l’accertamento compiuto sulle circostanze che determinarono la sua formazione induce ad escludere che queste, per la loro imprevedibilità, fossero compatibili con un’identità di disegno criminoso che, viceversa, dovrebbe costituire il presupposto indispensabile del menzionato istituto.

Quanto alle principali attività illecite perseguite dal clan “GALLI”, è ricorrente l’affermazione che esso si occupava di estorsioni, da taluno considerate la più rilevante attività criminosa del sodalizio (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto all’udienza del 9-2-1994; di PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1996; di MARCHESE Mario  all’udienza del 23-9-1996: “più che altro loro per l’estorsione, perché loro andavano proprio..., facevano..., passavano pari, non lasciavano nessuno in quella zona lì”; di SPARACIO Luigi  all’udienza dell’8-10-1996: P.M.: “Quali erano le attività illecite portate avanti da questo gruppo?” SPARACIO: “Prevalentemente erano le estorsioni”; di RIZZO Rosario  all’udienza del 4-6-1996; di LEO Giovanni  alle udienze del 9-7-1996 e del 24-7-1996; di MANCUSO Giorgio  all’udienza del 24-6-1996; di GIORGIANNI Salvatore  all’udienza del 28-10-1996; di LA TORRE Guido all’udienza del 30-4-1996; di PAGANO Antonino  all’udienza del 5-11-1996). Le estorsioni costituivano, come si è già visto a proposito degli altri gruppi criminosi sin qui esaminati, un’attività delinquenziale tradizionalmente gestita dai diversi sodalizi illeciti succedutisi nel tempo sulla scena malavitosa messinese. Essa era stata la fondamentale fonte di proventi illeciti del vecchio clan “COSTA” ed anche il clan “GALLI” sovente è solo subentrato nella conduzione di attività estortive intraprese da altri ed inizialmente riconducibili al clan “COSTA”. Esemplari appaiono, in tal senso, le estorsioni, che costituiranno in seguito oggetto di specifico esame, ai danni del titolare del negozio di elettrodomestici “FRANCHINA” di via Palermo, ai danni del titolare del ristorante “LA MACINA” di Ganzirri (capo “59”), ai danni del titolare dell’esercizio commerciale di corredi e biancheria “BELLAMACINA” di via I° Settembre (capo “67”), ai danni del titolare della società per la vendita a domicilio di vasellame, posate e porcellane, denominata “MONDIAL MARKET” (capo “65”). In tutti gli episodi delittuosi sopra menzionati, infatti, i collaboratori di giustizia hanno spiegato, come si vedrà meglio in seguito, che si trattò di estorsioni portate a compimento, in origine, da uomini del clan “COSTA” ed i cui proventi confluivano nella cassa comune di detto clan, mentre successivamente transitarono, quando la famiglia “COSTA” si dissolse, sotto la gestione di GALLI Luigi  o di PIMPO Salvatore. Un analogo fenomeno è stato già osservato, relativamente ai clan “SPARACIO” e “MARCHESE”, con riferimento alle estorsioni ai danni della gioielleria IRRERA e del bar NUOVO MADISON e vanno, pertanto, richiamate le osservazioni a suo tempo effettuate, che appaiono pertinenti anche al caso in esame. Si è allora rilevato che tali vicende, le quali si svolsero significativamente senza la necessità di interventi traumatici, poiché le nuove realtà criminose, sovente rappresentate dai medesimi protagonisti di un tempo, apparivano alle vittime in continuità logica, cronologica ed operativa con il vecchio clan “COSTA”, rispecchiano in modo straordinariamente fedele l’evolversi delle dinamiche associative ed illustrano efficacemente le peculiari caratteristiche dell’attività estortiva, che si configura come una tipica attività di gruppo. Emerge, infatti, chiaramente che tale attività illecita era strutturata secondo il tipico sistema della “tangente”, nel quale le prestazioni estorte assumono il carattere di versamento periodico in cambio di una “garanzia di sicurezza”, non più strettamente collegata all’originaria minaccia o agli iniziali atti di violenza, che venivano posti in essere solo per far presente alla vittima che la sua attività imprenditoriale era caduta sotto l’attenzione dell’organizzazione criminale, tanto che non era più necessario ripeterli anche quando erano stati eseguiti nell’ambito di organizzazioni criminose diverse da quelle che, succedendo alle prime, continueranno a trarre utilità dall’estorsione. Un qualche interesse per comprendere il fenomeno criminoso in esame rivestono, poi, le dichiarazioni rese al dibattimento dalle vittime delle succitate estorsioni, le quali hanno generalmente negato di essersi sottomesse a richieste estortive e, nondimeno, non hanno potuto fare a meno di ammettere l’esistenza di un clima di intimidazione diffusa, idoneo a determinare quelle condizioni di assoggettamento sulle quali, notoriamente, prospera  la suddetta attività delinquenziale e delle quali le reticenze mostrate dai testi al dibattimento costituiscono ulteriore sintomo. Così, ad esempio, AVERSA Giuseppe, titolare del ristorante LA MACINA, escusso all’udienza del 26-9-1995, ha affermato di conoscere da tempoda quando erano bambini”, GALLI Luigi , MANCUSO Antonino , SPARACIO Luigi , definendoli “clienti particolari” e, pur avendo negato di aver pagato prebende estortive, ha esplicitamente riconosciuto che si trattava di soggetti diversi dai comuni clienti, lasciando intendere che difficilmente egli avrebbe potuto opporsi a loro: “Certo, signori miei, lo sappiamo, poi, l’importanza che aveva GALLI Luigi , che aveva Gino SPARACIO: gente che si facevano rispettare”. Il teste COSTANTINO Fortunato Mario, titolare della MONDIAL MARKET, escusso all’udienza del 23-10-1995, ha negato di avere avuto richieste di denaro aventi natura estorsiva, ma ha ammesso di avere più volte (7 - 8 volte l’anno) ricevuto la visita presso il suo esercizio commerciale di individui ai quali regalava della merce del valore di 600.000 o 700.000 lire, perchémi rendevo conto che erano persone che mi incutevano un po’ di timore”. Il teste ha, quindi, aggiunto che talvolta tali soggetti effettuavano anche “collette per i detenuti”, e che egli consegnava a loro delle somme di denaro di entità certamente non modesta (dalle 200.000 alle 400.000 lire)perché io mi intimorivo”, spiegando che non avrebbe potuto consegnare somme più piccole poiché “10.000 quando vengono i drogati, ma quando vengono certe persone non è...” e che, peraltro, egli neppure conosceva chi fossero i soggetti ai quali consegnava il denaro, così facendo comprendere come fosse totale e incondizionata la sua soggezione al crimine (PRES: “Queste somme a chi le dava?” TESTE: “E non lo so, perché non è che... ne veniva tanti lì, non è che veniva sempre una persona e io potevo sapere”). Indiscutibile è, comunque, la consapevolezza del teste che le suddette richieste di denaro provenivano dalla criminalità organizzata, sia per le significative notazioni, sopra brevemente riassunte, sulla capacità di intimidazione dei personaggi che se ne facevano portatori, sia perché il teste ha dichiarato di non essersi mai lamentato di tali fatti con SPARACIO Luigi , che egli conosceva bene, tanto che costituì successivamente insieme a lui una società, aggiungendo, però, di essere convinto che questi fosse al corrente del fatto che egli subiva richieste di denaro, poiché, a suo avviso, esse provenivano dal medesimo ambiente di criminalità organizzata al quale questi apparteneva. Ancora più esplicito è stato il teste BELLAMACINA Antonino, il quale, escusso all’udienza del 23-10-1995, ha dichiarato di avere più volte consegnato della merce senza ricevere il pagamento del prezzo e di avere, in altre circostanze, prestato somme, anche rilevanti, di denaro,  ricevendo in cambio dei titoli cambiari di nessun valore, atteso che non poteva esigerli, da parte di diversi personaggi facenti parte dell’organizzazione criminosa in esame, quali GALLI Luigi , CALIO’ Antonino, PIMPO Salvatore e RIZZO Rosario . Non vi è dubbio che la condotta sopra accennata avesse le caratteristiche dell’attività estorsiva, sulle cui modalità di svolgimento la deposizione del teste contiene, invero, alcune notizie, che vanno opportunamente sottolineate. Emerge chiaramente come per il sodalizio criminoso in esame non fosse più necessario porre in essere concreti atti di violenza o minaccia, ma fosse sufficiente che i singoli affiliati si proponessero come esponenti di una realtà criminale potente ed invasiva, al fine di indurre la vittima, pienamente consapevole di non potersi validamente opporre, a sottomettersi supinamente all’estorsione, consegnando merce e denaro, senza alcuna concreta prospettiva di ricevere il corrispettivo o di rientrare in possesso dei propri soldi. Il teste ha, infatti, chiarito, con specifico riferimento al PIMPO, ma intendendo, probabilmente, parlare più in generale della prassi seguita in tali casi (significativa appare, infatti, l’utilizzazione dei verbi al plurale), che “veniva, diciamo così, amichevolmente, non è che venivano per mettere in paura la persona o mi istigavano a dare per forza un qualcosa; venivano amichevolmente”, ma ha, poi, manifestato tutta la propria impotenza di fronte al volere di tali persone, affermando di non essersi potuto sottrarre ai suindicati apparenti “acquisti di merce” (P.M.: “E venivano promettendo di pagare solo che poi non pagavano?” TESTE: “Si sa..., ma alla fine che dovevo fare io? Non è che mi potevo mettere, diciamo così, allora a cercarli e a dire: vedi che tu ti hai preso questa merce”), né ai cosiddetti “prestiti di denaro” (TESTE: “Il denaro ogni tanto veniva anche il GALLI, anche il RIZZO mi ha portato pure delle cambiali, che poi io ho buttato, ho strappato, delle cambiali di un’altra persona [...]” P.M.: “Cioè gli ha scontato delle cambiali ?” TESTE: “Non è che ci potevo scontare le cambiali; le tenevo lì ferme, quando scadeva il mese mi diceva che mi portava i soldi; poi questo l’hanno ammazzato pure, in modo per cui i soldi li ho persi”). Non si discosta, poi, da quanto sin qui illustrato, la situazione specificamente descritta con riferimento a GALLI Luigi , benché il difensore dell’imputato abbia cercato di sottolineare delle peculiarità derivanti dall’esistenza di un rapporto tra il BELLAMACINA ed il proprio assistito, che sarebbe stato tale da dover fare escludere che le prestazioni del primo in favore del secondo potessero avere natura estortiva. Va, nondimeno, osservato che il teste, pur avendo affermato di avere intrattenuto un rapporto amichevole con GALLI Luigi , ha chiarito che ciò consisteva semplicemente nel fatto che questi “passava di lì più spesso” ed ha negato che tale relazione implicasse una frequentazione più intensa (AVV: “[GALLI] si fermava nel suo negozio a parlare con lei ?” TESTE: “No, guardi, si fermava un attimo se aveva bisogno qualcosa e andava via. Ma mai neanche per andare, per dire, dalla via I° Settembre andare al caffè, da Abbate a prendere un caffè assieme a lui, mai”). Il BELLAMACINA, inoltre, pur avendo sostenuto che confidava nel fatto che il GALLI potesse saldare i debiti che aveva nei suoi confronti, ha dichiarato che egli ricevette da lui solo parte del denaro che gli spettava ed ha significativamente ricordato, per spiegare il suo comportamento sia nei confronti di GALLI Luigi  che degli altri personaggi prima menzionati, di essere rimasto vittima di numerosi attentati, così facendo comprendere che egli percepiva tutti costoro come soggetti appartenenti a quel mondo prevaricatore che attraverso le minacce e le violenze tendeva ad imporre la propria volontà (PRES: “Signor BELLAMACINA, lei ha detto in definitiva, che queste persone venivano e dicevano: verrò poi a pagare; ma, essendo sincero, lei in quel pagamento ci confidava ? Confidava che avrebbero pagato ?” TESTE: “Mah, vede, nessuno vuole, diciamo così, ci confidavo, sì, per recuperare i soldi, ma...” PRES: “Siccome si è detto, però, che erano più volte: uno può confidare una volta, può confidare due volte, può confidare tre volte, ma...” TESTE: “E che potevo fare ?...Guardi che io fino a un anno e mezzo fa son venuti a casa e mi hanno bruciato la casa e hanno sbagliato pure: perciò che potevo fare io ?” PRES: “E allora - che potevo fare - in questo senso è ?” TESTE: “Non potevo fare niente. No in questo senso” PRES: “E allora in quale senso, lo spieghi lei” TESTE: “Nel senso, dico, non potevo andare a dire: mi dovete dare questi soldi. Quando andavo e quelli mi dicevano: guardi noi per ora non ce li abbiamo, non si preoccupi che glieli diamo. Che ci dovevo dire ? Infatti quando loro venivano, che volevano fatto qualche altro prestito e io ci ricordavo quello che dovevano dare e loro mi dicevano: non si preoccupi che noi facciamo fede a quello che dobbiamo dare. Ma di più di lì non posso...”). Il teste, infine, benché evidentemente sollecitato da chi lo interrogava a rendere una dichiarazione che sollevasse GALLI Luigi  da responsabilità con riferimento agli atti intimidatori cui aveva in precedenza accennato, si è limitato ad affermare che autore di quegli attentati “non posso pensare no che sia stato GALLI, no che sia stato un altro, che ne so io”, ponendo chiaramente sullo stesso piano GALLI Luigi  e tutti gli altri e non escludendo, comunque, che il primo potesse avere una qualche responsabilità per quegli episodi prima ricordati. Le dichiarazioni di BELLAMACINA Antonino forniscono elementi per qualche riflessione conclusiva sulla condizione di assoggettamento delle vittime di fronte al sodalizio criminoso in esame, poiché evidenziano quanto efficace fosse l’intimidazione che il clan riusciva ad esercitare nei confronti di un imprenditore, il quale, pur essendo titolare di un’attività commerciale di notevole rilevanza economica, soggiacque supinamente alle richieste estorsive che gli venivano avanzate e serbò su tali fatti, per lunghi anni, un’assoluta omertà, superata, con evidenti difficoltà e titubanze, solo dopo che, con l’avvento dei collaboratori di giustizia, egli aveva visto aperta la concreta prospettiva di potersi sottrarre al giogo della criminalità organizzata.

Alcuni collaboratori di giustizia hanno affermato di essere venuti a conoscenza di altre estorsioni riconducibili al clan “GALLI”, oltre a quelle sin qui menzionate, e le loro dichiarazioni vanno qui brevemente ricordate, poiché forniscono utili informazioni su tale tipo di attività delinquenziale, anche se, non avendo i fatti riferiti formato oggetto di specifico accertamento da parte di questa Corte, l’istruttoria compiuta non è stata adeguatamente approfondita e, di conseguenza, non possono ora trarsi conclusioni del tutto univoche. In particolare, si devono evidenziare le dichiarazioni di RIZZO Rosario  (vedi udienza del 10-6-1996), il quale ha affermato che il clan “GALLI” partecipava alla spartizione dei proventi estortivi che venivano corrisposti dagli espositori della Fiera di Messina, il cui “referente era MARINO Carmelo”, personaggio che gestiva un’impresa che aveva assunto l’appalto delle pulizie all’interno dei padiglioni fieristici (vedi anche quello che si dirà più ampiamente sul conto di MARINO Carmelo a proposito dell’omicidio di CAVO’ Domenico, pag. 1240 e segg.). Tali dichiarazioni hanno trovato, invero, rilevante conferma sia nelle parole di LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996), il quale ha riferito che una delle vittime di estorsioni perpetrate dal clan “GALLI” era l’impresa di pulizie MARINO, che operava “al manicomio” (riferendosi evidentemente all’appalto per le pulizie nell’ospedale psichiatrico), sia, soprattutto, nelle parole di PAGANO Antonino  (vedi udienza del 5-11-1996), il quale ha sostenuto che MARCHESE, GALLI, PIMPO e RIZZO si dividevano i rilevanti proventi che venivano tratti dall’attività estorsiva svolta all’interno della Fiera di Messina. Il collaboratore RIZZO Rosario  ha, inoltre, ricordato (vedi udienza del 10-6-1996) un’estorsione svolta in comune con GALLI Luigi  ai danni di un commerciante di pittura con negozio in via Palermo, mentre PAGANO Antonino  ha riferito (vedi udienza del 5-11-196) di aver personalmente partecipato, insieme a PARATORE Giuseppe , ad un’estorsione compiuta ai danni di tale CALOGERO, titolare di un negozio di formaggi con esercizio in viale Giostra, il quale fu costretto a pagare  una somma una tantum pari a £ 50.000.000, che venne divisa tra vari esponenti del clan GALLI (RIZZO Rosario , RIZZO Letterio, FEDERICO Francesco  e, “mi sembra”, lo stesso GALLI), ed una somma mensile pari a £ 500.000 che veniva ritirata da PARATORE Giuseppe .

Va, infine, ricordata l’estorsione ai danni del gommista LICCIARDELLO Giuseppe, che verrà specificamente esaminata in seguito (vedi capo “68”). La parte offesa, LICCIARDELLO Giuseppe, escusso all’udienza del 23-10-1995, pur avendo negato di aver mai ricevuto richieste di denaro aventi carattere estortivo, ha significativamente ammesso che i fratelli RIZZO, Letterio e Rosario, non gli avevano pagato dei lavori che egli aveva effettuato sui loro autoveicoli, alcuni dei quali blindati, mentre RIZZO Rosario, smentendo la stessa vittima,  ha ammesso le proprie responsabilità ed ha affermato di aver perpetrato l’estorsione dopo aver “passato il permesso a MARCHESE e a GALLI Luigi , specificando di aver diviso la tangente mensile di £ 300.000, fino alla morte di PIMPO Salvatore, con STRACUZZI Antonio, uomo di GALLI Luigi . Tale estorsione fornisce, ad avviso di questa Corte, un esempio lampante del clima di omertà promanante dal vincolo associativo e della situazione di assoggettamento della vittima, che non ha mai denunciato il fatto delittuoso perpetrato in suo danno ed ha, poi, perseverato nel suo atteggiamento reticente, anche dopo la stagione dei collaboratori di giustizia, rendendo al dibattimento una dichiarazione palesemente non veritiera e contraddetta dalla piena confessione dell’imputato.

La prova relativa all’espletamento da parte del clan “GALLI” di numerose estorsioni può, pertanto, considerarsi certa, poiché le dichiarazioni dei sopra indicati collaboratori di giustizia, benché alquanto generiche nel descrivere l’attività estortiva del clan ed inidonee, in ogni caso, a tracciare un quadro sufficientemente completo sulle tipiche modalità esecutive che venivano adottate, sulle eventuali differenziazioni funzionali esistenti all’interno del clan, dirette ad identificare tra i diversi affiliati alcuni destinati prevalentemente ad occuparsene, e sui soggetti che ne rimasero vittima, risultano perfettamente collimanti tra loro e trovano non secondari elementi di conferma nelle dichiarazioni sopra esaminate rese da talune delle parti offese. Emerge, altresì, con notevole chiarezza, anche in considerazione della notevole estensione del fenomeno, che l’attività estortiva si configurava come un’attività di gruppo, nella quale non vi era necessariamente coincidenza tra coloro che effettuavano le minacce o che intervenivano per definire l’accordo estorsivo e coloro che poi beneficiavano dei proventi dell’attività criminosa. Ciò appare comprovato sia esaminando l’estorsione ai danni del LICCIARDELLO, i cui utili finivano, almeno in parte, nelle mani di un soggetto, STRACUZZI Antonino, che apparteneva ad un’articolazione del clan diversa rispetto a quella alla quale apparteneva il RIZZO, che aveva ideato e portato a compimento il delitto, sia analizzando il fatto da ultimo citato dal collaboratore PAGANO Antonino , ai danni di tale CALOGERO, nel quale i capi dell’organizzazione o, comunque, alcuni personaggi di notevole spessore criminale operanti all’interno del sodalizio, percepirono delle somme di denaro, pur essendo rimasti estranei alle fasi antecedenti del delitto.

Non vi sono, viceversa, elementi per potere affermare con certezza che gli affiliati al clan “GALLI”, così come si è visto in precedenza per altri clan, fossero regolarmente stipendiati, né, conseguentemente, per potere ritenere che le estorsioni fossero il principale strumento attraverso il quale il clan retribuiva i suoi adepti, ovvero per sostenere che vi fossero altre forme di partecipazione agli utili illeciti. Dagli atti emergono, tuttavia, alcuni elementi indiziari di non secondaria rilevanza in tal senso, specie dalle parole di RIZZO Rosario, il quale ha affermato, invero piuttosto vagamente, che (vedi udienza del 4-6-1996) “qualcuno prendeva 200, 300, 400.000 lire al mese” e, soprattutto, ha ammesso, non senza acredine, che egli riceveva da PIMPO Salvatore e CALIO’ Antonino una somma mensile, anche se a suo dire insufficiente (vedi udienza del 10-6-1994: “Ogni cosa spartia sempri mio cugino e CALIO’ Antonino; io, FEDERICO muriumu d’a fami: ni tuccava sulu un miliuni e menzu o misi”).

Si deve, inoltre, ritenere che l’attività estortiva non subisse dei vincoli territoriali in conseguenza di presunte delimitazioni di competenze tra i diversi clan, che, in realtà, come si è visto con riferimento agli altri gruppi criminosi già esaminati, non esistevano. Numerosi collaboratori di giustizia escussi hanno, invero, unanimemente affermato che il “territorio” di GALLI Luigi  era il viale Giostra ma anche in tal caso è evidente che essi hanno voluto, con tali espressioni, indicare esclusivamente il quartiere nel quale il GALLI viveva e poteva, di conseguenza, più facilmente svolgere la propria attività criminosa, e non anche sostenere l’esistenza di un rigido criterio di suddivisione territoriale, come può facilmente desumersi dal fatto che le attività estortive descritte risultano essere state perpetrate in diverse zone della città, anche notevolmente distanti dal viale Giostra. Il modello organizzativo, che, come si è visto in precedenza, regolava i rapporti tra i diversi clan sulla base di un reciproco rispetto delle rispettive attività criminose, fornisce, inoltre argomenti per sostenere la notevole forza e vitalità del clan “GALLI”, poiché dimostra chiaramente che il sodalizio in esame, oltre ad occupare  nella delinquenza organizzata un posto tale da consentirgli di fornire alle vittime di estorsione adeguata protezione anche nei riguardi di eventuali iniziative illecite provenienti da altri clan, senza la necessità di un particolare radicamento criminoso in una specifica zona, si poteva misurare in posizione paritaria con tutti gli altri clan operanti nella città di Messina e non esitava, come si vedrà meglio in seguito, a pretendere le prebende estorsive anche da chi, come COSTANTINO Fortunato, poteva vantare l’amicizia di un personaggio del calibro di SPARACIO Luigi . Significative appaiono, sotto questo profilo, anche le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore , il quale ha ricordato (vedi udienze del 28-10-1996 e del 4-11-1996), con riferimento all’estorsione perpetrata ai danni del negozio di elettrodomestici “FRANCHINA”, che egli desistette dal suo intento di estorcere al commerciante FRANCHINA Francesco della merce, quando seppe che questi pagava già il “pizzo” a GALLI Luigi, così chiaramente riconoscendo lo spessore criminale del gruppo che a quest’ultimo faceva capo.

Alcuni collaboratori hanno accennato al fatto che il clan “GALLI” si interessava anche del controllo e della gestione delle bische clandestine. RIZZO Rosario  ha, in particolare, affermato (vedi udienza del 4-6-1996) che il clan si occupava di “giuoco” e numerosi altri collaboratori, come si è già brevemente osservato a proposito della gestione delle bische all’interno del clan “SPARACIO”, hanno riferito che GALLI Luigi  partecipava, insieme agli altri sodalizi criminosi, alla divisione degli utili illeciti derivanti da tale attività, tradizionalmente controllata dalla malavita (vedi, tra le altre, le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto all’udienza del 4-2-1996: “prima venivano controllate da LEO, da SPARACIO e CAMBRIA, da GALLI Luigi e poi ancora all’udienza del 1-3-1994: AVV: “Questa bisca [quella a S. Teresa di Riva] chi la gestiva ?” SANTACATERINA: “Gruppo LEO, gruppo SPARACIO - CAMBRIA e il gruppo GALLI”; dichiarazione di MANCUSO Giorgio  all’udienza del 24-6-1996: “avevo anche i miei interessi là [al circolo DIANA], eravamo soci cinque nella bisca: i cinque esponenti dei clan di Messina eravamo soci quell’anno [dicembre 1989 - gennaio 1990]”; dichiarazione di GIORGIANNI Salvatore  all’udienza del 28-10-1996: “Quando si facevano le divisioni delle bische andavano per tutti i gruppi [...]. Quando SPARACIO portava, per dire, i soldi, diceva: questi vanno a MARCHESE, questi vanno a GALLI, questi vanno a LEO”). GIORGIANNI Salvatore  ha, infine, ricordato (vedi udienza del 28-10-1996) che i fratelli GIANNETTO, che, come si è visto in precedenza, si occupavano della gestione delle bische clandestine per conto della malavita, furono uccisi perché “amici del GALLI”.

Altra attività illecita particolarmente lucrativa sovente controllata e gestita dalla criminalità organizzata era, come si è rilevato, il prestito di denaro con interessi usurari ed alcuni collaboratori di giustizia hanno accennato che anche il clan “GALLI” svolgeva una simile attività, anche se le loro dichiarazioni appaiono fin troppo scarne per comprendere pienamente come il sodalizio operasse. SANTACATERINA Umberto si è, infatti, limitato ad indicare (vedi udienza del 9-2-1994) l’usura come una delle attività illecite del clan, senza, però, riferire alcun particolare, neppure al fine di identificare  qualcuna delle vittime, mentre PARATORE Vincenzo ha, con appena maggior precisione, ricordato (vedi udienza del 4-2-1996) che tale LA ROSA, abitante nella zona di Minissale, avrebbe ricevuto in prestito £ 30.000.000, secondo quanto egli apprese da CAMBRIA Placido, da parte del GALLI. PAGANO Antonino , le cui dichiarazioni vanno tenute nel debito conto, provenendo da un soggetto profondamente inserito, anche per vincoli di natura familiare, nel sodalizio criminoso in esame, ha, infine, affermato (vedi udienza del 5-11-1996) che MANCUSO Antonino  si occupava di usuraper conto di GALLI”, mentre RIZZO Rosario  ha accennato (vedi udienza del 10-6-1996) al fatto che GALLI Luigi  “aveva l’usura” dalla quale traeva dei guadagni illeciti.

Di particolare rilievo è verificare se il clan “GALLI” si occupasse o, comunque, avesse tra le sue finalità illecite anche la perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti, poiché ciò serve, come si è visto, per qualificare l’associazione ai sensi dell’art. 75 Legge 22-12-1975 n. 685. Gli elementi probatori che fanno riferimento a condotte riconducibili ad appartenenti al clan “GALLI” nel settore del traffico della droga si presentano, invero, di difficile lettura, poiché, a prescindere dalla fondatezza delle singole accuse, occorre accertare se queste attengono a delitti commessi nell’ambito delle finalità del gruppo ovvero a delitti che, viceversa, si debbono considerare ad esse estranee e riferibili esclusivamente ai singoli adepti o, eventualmente, ad articolazioni criminose, pur parzialmente coincidenti nella componente soggettiva, autonome, per attività e struttura organizzativa, rispetto al clan “GALLI”.

Numerosi collaboratori hanno genericamente affermato che il sodalizio criminoso in esame si occupava di “droga” (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto all’udienza del 9-2-1994; dichiarazioni di PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1996; dichiarazioni di MARCHESE Mario  all’udienza del 23-9-1996; dichiarazioni di SPARACIO Luigi  all’udienza dell’8-10-1996; dichiarazioni di MANCUSO Giorgio  all’udienza del 24-6-1996; dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore  alle udienze del 28-10-1996 e del 29-10-1996; dichiarazioni di DI NAPOLI Pietro all’udienza del 17-4-1996; dichiarazioni di LA TORRE Guido all’udienza del 30-4-1996; dichiarazioni di PAGANO Antonino  all’udienza del 5-11-1996; dichiarazioni di CROCE Pietro  all’udienza del 5-11-1996). Esaminando, tuttavia, attentamente le affermazioni dei suddetti collaboratori è facile notare che essi, pur avendo parlato di attività compiute da soggetti affiliati al clan “GALLI” nel settore degli stupefacenti, non hanno fatto tutti riferimento alla medesima realtà criminosa, suscettibile di una considerazione unitaria, bensì a diversi fenomeni, che vanno analizzati distintamente anche per valutarne la rilevanza.

Alcuni hanno accennato ad un traffico di stupefacenti realizzato da PIMPO Salvatore nel periodo che precedette la morte di CAMBRIA Placido. Il collaboratore MARCHESE Mario  ha, in proposito, riferito (vedi udienza del 23-9-1996) che “c’era il PIMPO che incominciava a vendere della droga, che gliela portavano dei palermitani. [...] Queste cose me le diceva PIMPO, quando poi l’hanno arrestato, che l’hanno fregato, insomma, ecco; perciò si vede che stava impiantando pure quell’attività: non so poi se è andata a porto”. Non è ben chiaro, invero, dalle parole del MARCHESE in quale periodo egli avrebbe ricevuto le confidenze del PIMPO, se nel corso della detenzione di quest’ultimo avvenuta tra il 17 marzo 1988 ed il 12-11-1988 o nel corso della successiva detenzione seguita all’arresto del 18-4-1989 (vedi, sui periodi di detenzione del PIMPO, i dati forniti dal D.A.P.), ipotesi quest’ultima che appare più probabile della prima se si considera che nel marzo 1988 il MARCHESE era stato isolato dagli altri gruppi perché ritenuto responsabile della morte di CAVO’ Domenico, ed è presumibile che non fosse in buoni rapporti con il PIMPO che del CAVO’ fu, invece, sempre un fedele alleato, mentre la situazione mutò dopo la morte di CAMBRIA Placido, quando sembra che il MARCHESE si sia riavvicinato al clan “GALLI” e, di conseguenza, anche al PIMPO (vedi quanto si è detto più ampiamente nell’esposizione di carattere storico sulla criminalità messinese).  Non possono, tuttavia, esservi dubbi in ordine al fatto che, secondo il racconto del MARCHESE, il quale non ha ricordato altre circostanze di rilievo riguardanti lo svolgimento di un traffico di droga, il clan “GALLI” non aveva stabilmente impegnato le proprie risorse umane, finanziarie ed organizzative nell’attività di spaccio di stupefacenti svolta dal PIMPO, ma tale traffico costituiva, più verosimilmente, un timido tentativo intrapreso da quest’ultimo, con risultati, peraltro, poco lusinghieri, di ampliare gli interessi illeciti del gruppo verso un settore di attività particolarmente lucroso. Analogamente, SPARACIO Luigi  ha ricordato (vedi udienza dell’8-10-1996) che CAMBRIA Placido aveva “rifornito diverse volte il CALIO’ Antonino [uomo molto vicino a PIMPO Salvatore] in grosse quantità per lo spaccio”. Va, però, osservato che lo stesso SPARACIO ha, successivamente affermato, in modo più riduttivo, (vedi udienza del 16-10-1996) di ricordarsi solo un episodio nel quale “CAMBRIA Placido rifornì un quantitativo di eroina a PIMPO” e va sottolineato che, comunque, tale fatto non può costituire, di per sé, prova del perseguimento di fini illeciti nel settore degli stupefacenti da parte del clan “GALLI”, ma tutt’al più, è indice della volontà di alcuni esponenti di tale sodalizio criminoso di introdursi nel mercato della droga, del quale, evidentemente, non avevano ancora molta dimestichezza, tanto da trovarsi nella necessità di rifornirsi da un altro clan cittadino loro alleato, anziché da fornitori primari. SPARACIO Luigi  non ha, d’altronde, fornito ulteriori particolari sull’asserita attività svolta dal clan “GALLI” nel settore degli stupefacenti, avendo solo affermato, in modo del tutto generico (vedi udienza del 15-10-1996), che “i vari clan..., tutti usavamo la droga come un’entrata, come un guadagno” e di aver saputo, senza specificare, però, la fonte delle sue conoscenze, che (vedi udienza dell’8-10-1996) BONANNO Orazio  si occupava di droga”, non chiarendo se a titolo personale o per conto del clan al quale apparteneva.

Da più parti è stato, poi, riferito che vi era un gruppo formato dai fratelli RIZZO, Letterio e Rosario, da DI NAPOLI Pietro e da qualche altro, che era dedito al traffico di stupefacenti. Il collaboratore RIZZO Rosario  ha dichiarato (vedi udienza del 4-6-1996) che “in quel periodo spacciavo anch’io droga, nel 1989” ed ha specificato che tale attività non era svolta da lui singolarmente, ma si inseriva nelle iniziative delittuose di un più ampio gruppo, nel quale il DI NAPOLI ed il fratello Letterio avevano il compito di reperire sul mercato la droga da spacciare. Più preciso e ricco di particolari è stato DI NAPOLI Pietro, il quale ha affermato (vedi udienza del 17-4-1996) che nel 1988 - 1989 “io e RIZZO Letterio avevamo organizzato, tramite, diciamo, ragazzi che lui aveva, lui e RIZZO Rosario , una specie di associazione dedita alla spaccio di stupefacenti”. Questo gruppo trafficava droga del tipo eroina e cocaina, che veniva acquistata in Calabria presso fornitori di San Luca e di Rosarno. Le parole dei due collaboratori hanno, poi, trovato conferma nelle collimanti dichiarazioni di PAGANO Antonino  e CROCE Pietro , i quali hanno ammesso di aver fatto parte di quei giovani vicini ai fratelli RIZZO e utilizzati da costoro per lo spaccio di stupefacenti. In particolare, PAGANO Antonino  ha affermato (vedi udienza del 5-11-1996) di avere, nell’ambito delle attività di un sodalizio capeggiato dallo zio RIZZO Letterio e alleato del PIMPO, spacciato sostanze stupefacenti, mentre CROCE Pietro  ha confessato di aver partecipato ad un gruppo organizzato, che era “in contatto con PIMPO” e del quale facevano parte i fratelli RIZZO, Letterio, Ignazio e Rosario, PARATORE Giovanni , CUNDARI Dino e DI NAPOLI Pietro. Tale gruppo era dedito allo spaccio di droga, che veniva acquistata in Calabria, in notevoli quantità (mezzo chilo di eroina ogni venti giorni circa), e veniva, poi, consegnata a piccoli spacciatori di Giostra, mentre i guadagni venivano divisi tra i fratelli RIZZO e DI NAPOLI Pietro. Occorre, allora, verificare quali rapporti vi fossero tra il sodalizio criminoso cui hanno fatto riferimento i collaboratori appena menzionati ed il più ampio clan “GALLI”. E’ indubbio che alcuni dei soggetti che hanno organizzato e diretto il suddetto traffico di stupefacenti erano organicamente inseriti nel clan “GALLI” per conto del quale si resero responsabili anche di gravi delitti. Si può, anzi, specificare che i fratelli RIZZO, asseriti capi di tale gruppo, operarono nell’ambito di quella articolazione del clan “GALLI” che faceva capo a PIMPO Salvatore, del quale erano cugini. Tale fatto non è seriamente contestabile, come si vedrà più ampiamente esaminando la posizione di RIZZO Rosario  con riferimento al reato associativo, anche se si è appreso che non sempre i rapporti tra PIMPO Salvatore e RIZZO Letterio si mantennero buoni. DI NAPOLI Pietro ha, infatti, evidenziato che il RIZZO era ritenuto nell’ambiente malavitoso poco affidabile, essendosi reso in passato responsabile di una chiamata in correità nei confronti di COSTA Gaetano , mentre RIZZO Rosario  ha aggiunto che il PIMPO mosse ulteriori accuse nei confronti del fratello Letterio, ritenendolo autore di confidenze alle forze dell’ordine in relazione all’attentato compiuto nei confronti di CIRAOLO Claudio  subito dopo l’uccisione del CAVO’ (fatto per il quale il PIMPO venne arrestato). E’ indubitabile, tuttavia, che i fratelli RIZZO avevano fatto parte, insieme al PIMPO, di quel gruppo denominato clan “CARIOLO” e che RIZZO Letterio rivestì, almeno per un certo periodo, il ruolo di capo ed organizzatore di detto clan, come fu accertato con la sentenza che concluse il processo cosiddetto “dei 290”, emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23 aprile 1990. RIZZO Rosario ha, in proposito, precisato (vedi udienza del 10-6-1996) che nel 1984, nel corso del processo “dei 69”, vi fu una pacificazione con il gruppo avverso capeggiato da COSTA Gaetano , a seguito della qualeil gruppo “PIMPO” ha deciso di prendere come capo a lui, a mio fratello l’abbiamo allontanato, l’abbiamo fatto sistemare”. Nondimeno, ciò non significò una netta recisione dei rapporti tra i fratelli RIZZO ed il PIMPO, il cui gruppo poi confluirà nel più ampio clan creato insieme a GALLI Luigi , tanto che RIZZO Rosario  ha affermato di essere sempre stato il “braccio destro” del PIMPO fino alla morte di quest’ultimo, e le parole del collaboratore in ordine al ruolo da lui rivestito all’interno del gruppo “PIMPO”, hanno trovato chiara conferma, come si vedrà, nelle vicende che accompagnarono l’omicidio dei fratelli AMANTE (vedi pag. 1643 e segg.). Lo stretto legame tra i fratelli RIZZO ed il PIMPO e tra quest’ultimo ed il GALLI, pur dovendosi considerare circostanza certamente idonea a determinare l’appartenenza dei primi al clan “GALLI”, non può, tuttavia, indurre a ritenere che anche quello specifico gruppo finalizzato al traffico di stupefacenti e nato tra la fine del 1988 e l’inizio del 1989, capeggiato dai fratelli RIZZO, fosse una semplice articolazione del sodalizio in esame. Vi sono, al contrario, elementi che depongono a favore di un’autonomia tra i due gruppi, coincidenti solo parzialmente sotto il profilo personale. E’ singolare, infatti, che l’associazione costituita dai fratelli RIZZO e dal DI NAPOLI, avente la suddetta specifica finalità nel settore degli stupefacenti, si venne a formare in un’epoca successiva alla nascita del clan “GALLI” e con l’apporto di soggetti (ad esempio DI NAPOLI Pietro e CROCE Pietro ) che di tale clan non facevano parte. Appare, allora evidente che, sotto il profilo strutturale ed organizzativo, tale gruppo non poteva considerarsi una mera articolazione del clan “GALLI”, funzionalmente costituita per il perseguimento di determinate finalità illecite attraverso l’utilizzazione di risorse personali e materiali di cui il clan già disponeva, ma doveva ritenersi un quid novi, che avrebbe potuto essere riconducibile al clan “GALLI” solo in quanto fosse stato possibile rinvenire una stretta compenetrazione operativa tra i due sodalizi o, quantomeno, uno stretto legame funzionale. Dagli elementi probatori a disposizione di questa Corte non sembra, viceversa, che sia possibile ravvisare un tale legame, sia perché sotto il profilo operativo sembra che tale gruppo facente capo ai fratelli RIZZO fosse dotato di piena autonomia, tanto per il reperimento della sostanza stupefacente quanto per la sua commercializzazione, sia perché non risulta che delle attività illecite del gruppo si giovasse, anche indirettamente, il clan “GALLI”, che restava totalmente estraneo alla suddivisione dei proventi illeciti. Dalla autonomia tra i due gruppi discende, pertanto, che non può essere riferita al clan “GALLI” l’attività criminosa svolta nel settore degli stupefacenti dal sodalizio facente capo ai fratelli RIZZO, la quale sembra, peraltro, che abbia già formato oggetto di accertamento in altri procedimenti penali.

Va, infine, osservato che alcuni collaboratori hanno accusato singoli soggetti appartenenti al clan “GALLI” di avere spacciato stupefacenti. Tali dichiarazioni, che hanno trovato per taluni imputati preciso riscontro in sentenze di condanna che hanno accertato la commissione di reati in materia di stupefacenti, verranno più approfonditamente esaminate quando verrà trattato il delitto di cui al capo “69”, che riguarda proprio l’attività di spaccio di stupefacenti posta in essere da affiliati del clan “GALLI” sino all’anno 1992, ma è opportuno richiamarle brevemente anche in questa sede. Così PAGANO Antonino  ha riferito (vedi udienza del 5-11-1996) che RIGANO Antonino , MAURO Santo  e MAURO Carmelo  vendevano droga “all’ingrosso” (dai 20 ai 50 grammi per volta) a piccoli spacciatori della zona di Giostra ed ha ricordato che in un’occasione egli personalmente ricevette 50 grammi di droga da RIGANO Antonino , al quale poi consegnò tutto il denaro ricavato dallo spaccio. Ha, quindi, aggiunto che MICALIZZI Lorenzo  vendeva droga per conto di GALLI. SANTACATERINA Umberto ha affermato (vedi udienza del 4-3-1994) di avere visto, nell’anno 1989, MAURO Orazio  spacciare in piazza San Matteo e (vedi udienze del 9-2-1994 e del 2-3-1994) di avere acquistato, dopo la morte di LEO Giuseppe, (avvenuta il 6-9-1990 - vedi sentenza di condanna per tale fatto emessa a carico di MANCUSO Giorgio  dalla Corte di Assise di Messina in data 21-12-1995), in due occasioni, droga destinata allo spaccio da MICALIZZI Lorenzo , inteso “u’ francisi”, il quale gliela consegnò nella sua abitazione sita a Ritiro. Il MICALIZZI, che egli incontrava tutte le domeniche alle corse dei cavalli, gli riferì, a sua volta, che svolgeva tale attività già dal 1989 e che riceveva la droga dal genero COTUGNO Giovanni . Occorre, invero, precisare che queste ultime dichiarazioni del SANTACATERINA destano qualche perplessità, poiché il collaboratore ha specificato di avere appreso la circostanza che il MICALIZZI avrebbe spacciato droga anche nell’anno 1989, solo in sede di controesame, con affermazione, peraltro, poco convincente (non si comprende per quale motivo il MICALIZZI gli avrebbe dovuto parlare di fatti ormai trascorsi), dopo che la difesa dell’imputato aveva evidenziato la scarsa rilevanza probatoria delle sue precedenti dichiarazioni, riguardanti condotte criminose che sarebbero state commesse dall’imputato in un periodo di tempo diverso da quello nel quale era stato a lui contestato il reato associativo. PARATORE Vincenzo ha affermato (vedi udienze del 12-3-1996 e del 12-4-1996) che MAURO Carmelo , inteso “tirinnanna”, MAURO Santo , MAURO Orazio , COTUGNO Giovanni , inteso “u’ marocchino”, MICALIZZI Lorenzo , inteso “u’ francisi” e MAROTTA Gaetano , inteso “rattata”, erano spacciatori di sostanze stupefacenti nei pressi dell’isolato 13 o sul viale Giostra, come egli aveva dedotto, pur non avendo mai assistito direttamente a scambio di sostanza stupefacente, avendoli visti più volte, durante il proprio periodo di latitanza, dal 1986 al 1988, aggirarsi in quelle zone con fare sospetto, insieme a soggetti notoriamente tossicodipendenti, come, ad esempio, tale CUSCINA’ Giuseppe, inteso “peppe u’ latru”. Anche delle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo occorre, nondimeno, sottolineare la ridotta valenza probatoria, nella misura in cui il collaboratore non è stato in grado di fornire convincenti spiegazioni alle deduzioni sulle quali ha fondato le proprie accuse, atteso che gli elementi di conoscenza da lui forniti, di significato molto vago (i soggetti indicati abitavano tutti nei pressi dei luoghi dove vennero notati dal PARATORE), possono solo far sorgere un sospetto ma non appaiono certo idonei neppure ad integrare un indizio nei confronti delle persone accusate. LA TORRE Guido ha dichiarato (vedi udienza del 30-4-1996) di aver saputo da MAURO Carmelo , nel periodo in cui aveva lavorato insieme a lui in carcere (i due furono insieme detenuti nella Casa Circondariale di Messina dal 2-6-1989 al 4-7-1990 - vedi tabulati D.A.P.), che quest’ultimo “aveva venduto della droga”. SPARACIO Luigi  ha riferito (vedi udienze dell’8-10-1996) che MAROTTA Gaetano , inteso “u rattatu” era dedito allo spaccio della droga, ma ha subito specificato che egli apprese tale circostanza quando, successivamente, strinse un’alleanza con il clan “GALLI” (“nei periodi che siamo stati assieme lo vedevo che lui trafficava con la droga”), così chiarendo che tali fatti erano riconducibili ad un periodo di tempo successivo a quello nel quale era stata contestata l’associazione mafiosa, come risulta confermato dal fatto che, secondo il suo racconto (vedi udienza del 15-10-1996), fu lo stesso MAROTTA, ma in un periodo successivo al 1989, a confidargli che si riforniva di droga in Calabria. Lo stesso SPARACIO Luigi ha affermato, inoltre, come si è già osservato, che BONANNO Orazio  si occupava di droga”, senza fornire, però, ulteriori specificazioni. RIZZO Rosario  ha, infine, brevemente illustrato, parlando di MICALIZZI Lorenzo  e di COTUGNO Giovanni , l’esistenza di un traffico di stupefacenti di notevoli dimensioni. Il collaboratore ha, infatti, affermato (vedi udienza del 4-6-1996) che il MICALIZZI spacciava droga fornitagli dal genero COTUGNO Giovanni  tramite amicizie calabresi di quest’ultimo ed ha fatto comprendere l’ampiezza di tale fenomeno criminoso, riferendo che anche egli, che già gestiva un traffico di notevoli dimensioni, ebbe talvolta a rifornirsi da costoro di droga destinata allo spaccio (“a volte, quando io non avevo roba andavo da loro e magari mi favorivano qualcosa, come loro qualche volta io li favorivo”). Orbene, senza approfondire il tema, che verrà affrontato in seguito, relativo alla fondatezza delle accuse mosse dai diversi collaboratori nei confronti dei soggetti sopra menzionati, va evidenziato che, quand’anche fosse possibile collocare temporalmente con certezza i fatti narrati nel periodo oggetto di accertamento in relazione al reato associativo (ma in taluni casi ciò si deve recisamente escludere), non sono stati forniti elementi dai quali poter desumere che l’attività di spaccio svolta da alcuni affiliati del clan si inserisse nelle attività malavitose del gruppo e non fosse, piuttosto, espressione di iniziative delittuose autonome. Non è, infatti, emerso, in particolare, sotto il profilo organizzativo, che vi fosse un coordinamento né tra le diverse condotte illecite di spaccio, né tra quelle finalizzate al reperimento della sostanza stupefacente sul mercato e, sotto il profilo funzionale, che tale condotta illecita rispondesse agli interessi del gruppo, contribuendo in modo diretto o indiretto al suo finanziamento. Ciò risulta, peraltro, confermato dalle parole di RIZZO Rosario , il quale ha ricordato (vedi udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) che alcuni affiliati del clan “GALLI” spacciavano droga ma ha affermato che il capo, GALLI Luigi  (verso il quale non ha mostrato, in altre circostanze, di volere essere indulgente sollevandolo da responsabilità su di lui gravanti), “come droga era contro”, anche se non poteva opporsi allo svolgimento di tale attività da parte di alcuni giovani, i quali, privi di altri guadagni, traevano da essa il proprio sostentamento, senza dovere dare conto al GALLI dei propri ricavi (“iddu non è che si pigghiava soddi. [...] Gli dava questa autonomia di fare spaccio di droga, però a lui non interessava”). Appare, pertanto, indubitabile, secondo il racconto del suddetto collaboratore, l’estraneità di tale attività di spaccio alle iniziative illecite del clan, anche se, probabilmente, il RIZZO ha voluto specificamente riferirsi al piccolo spaccio eseguito da alcuni giovani affiliati, senza estendere il proprio giudizio a quei fenomeni di più ampio rilievo criminoso quale fu il traffico di stupefacenti organizzato dal gruppo cui egli stesso diede vita insieme ai suoi fratelli.

Alla luce delle superiori considerazioni la Corte ritiene di non potere sciogliere il dubbio in ordine al fatto che il clan “GALLI”, durante il periodo di tempo in contestazione, avesse tra le sue finalità illecite anche quella di perpetrare reati nel settore degli stupefacenti, sicché coloro che verranno ritenuti appartenenti a detto sodalizio criminoso andranno assolti, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal concorrente reato di cui all’art. 75 legge 22 dicembre 1975 n. 685.