2.3.2.10. L’associazione Leo

La cosiddetta associazione “LEO”, contestata a numerosi imputati è, secondo la prospettazione dell’accusa, quella indicata ai capi “72 e “73” dei tre decreti che hanno disposto il presente giudizio. Anche in tal caso, come per i sodalizi criminosi sin qui esaminati, le conoscenze in ordine alla nascita del clan, alla sua struttura organizzativa, alle attività criminose svolte, sono state largamente fornite dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, numerosi dei quali fecero parte di tale organismo delinquenziale, sovente in posizione di vertice o, comunque, con ruoli preminenti, come MANCUSO Giorgio , VENTURA Salvatore  e LEO Giovanni , fratello del riconosciuto capo assoluto del clan, LEO Giuseppe, successivamente ucciso. Forse in maggiore misura che per altre organizzazioni malavitose, gli inquirenti, ancor prima dell’avvento dei collaboratori di giustizia, erano, però, riusciti, sulla base dell’analisi di numerosi episodi delittuosi, verosimilmente riconducibili alle attività criminose di tale sodalizio, specie con riferimento a fatti di sangue che apparivano espressione di una guerra tra clan contrapposti, e sulla base di specifiche indagini di polizia giudiziaria dirette ad acquisire conoscenze sull’operatività e la struttura di tale gruppo, a sollevare, almeno in parte, il velo di segretezza che copriva l’attività del clan in esame, acquisendo elementi di conferma delle ipotesi investigative già formulate.

Il maresciallo PUGLISI Salvatore, escusso all’udienza del 28-11-1995, ha brevemente illustrato i risultati delle indagini svolte dal suo ufficio ed alle quali egli partecipò personalmente, in ordine all’attività del clan “LEO” nel periodo oggetto di accertamento. Il teste ha riferito che l’attenzione degli inquirenti si incentrò, oltre che su LEO Giuseppe, su numerose altre persone che, per le loro frequentazioni, si riteneva facessero parte del gruppo capeggiato dal primo, come MANCUSO Giorgio , PULLIA Carmelo , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio, poi ucciso, i fratelli PANTO’ Pietro  e PANTO’ Nunzio , che erano parenti di LEO Giuseppe, il fratello di quest’ultimo (non è chiaro, invero, a quale fratello il teste abbia inteso fare riferimento), VENTURA Carmelo , che fu a lungo latitante, i fratelli COSTANTINO, Pietro  e Antonino, GUARNERA Lorenzo , SARNATARO Sabatino e tanti altri. Nel corso di tali indagini furono effettuate intercettazioni telefoniche e fotografie, furono redatte annotazioni di servizio attestanti le frequentazioni dei soggetti suindicati, furono eseguite delle perquisizioni, a seguito di una delle quali furono rinvenuti, presso l’abitazione di CUNSOLO Vittorio, degli apparecchi ricetrasmittenti (tale fatto è stato menzionato anche dal maresciallo LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995). Il teste ha, quindi, ricordato alcuni controlli da lui personalmente eseguiti, documentati da relazioni di servizio e riguardanti le suddette persone, che mettevano in evidenza l’esistenza di rapporti tra pregiudicati o, comunque, tra soggetti ritenuti affiliati al clan in esame, la cui condotta era all’attenzione degli investigatori. Tali rapporti, non facilmente giustificabili al di fuori della solidarietà che di regola si instaura all’interno di sodalizi criminosi, costituivano, infatti, elementi indiziari di pregnante significato per poter desumere l’esistenza e l’operatività di un gruppo criminoso capeggiato da LEO Giuseppe, poiché, come si è già osservato in precedenza con notazione di carattere generale, risultavano espressione, verosimilmente, dell’esistenza di una comunanza di interessi malavitosi nello svolgimento di attività illecite o nella ricerca di reciproca protezione dalle aggressioni dei gruppi avversi. In particolare, il teste ha affermato di avere controllato: 1) in data 6 settembre 1989, GENTILE Nicola, che venne poi ucciso, e LEONARDI Antonino , che era cognato del LEO, mentre viaggiavano insieme in via S. Cosimo a bordo di un’autovettura blindata; 2) in data 27 aprile 1989, CUCINOTTA, CUNSOLO, GUARNERA Lorenzo  e SARNATARO Sabatino, mentre si trovavano davanti ad un ambulatorio veterinario; 3) in data 1 febbraio 1989, VENTO Giuseppe, PREVITERA Antonino , SARNATARO Sabatino, che giocavano insieme a calcetto all’interno del bar D’ANDREA, al villaggio Aldisio. Il teste ha, altresì, ricordato un complesso controllo eseguito dalle forze dell’ordine, in un periodo nel quale era particolarmente accesa la lotta tra i clan cittadini, nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio , in via Anastasio Cocco a Gravitelli. Tale controllo si protrasse per circa un mese, ed esso fu corredato da un servizio fotografico, attestante lo svolgimento di diversi incontri, verosimilmente all’interno dell’abitazione del MANCUSO, tra vari soggetti affiliati al clan in esame, ai quali partecipò lo stesso capo LEO Giuseppe, che vi giungeva a bordo di un’autovettura BMW blindata (vedasi fascicolo fotografico relativo a tale controllo, acquisito al n. 152 dell’ordinanza del 19-7-1997, nel quale sono ritratti, nei pressi dell’abitazione del MANCUSO, vari personaggi ritenuti appartenenti al clan “LEO”, sovente insieme tra loro, e, precisamente, il capo LEO Giuseppe, PULLIA Carmelo , MANCUSO Giorgio , MANCUSO Daniele , CUCINOTTA Giuseppe , CUNSOLO Vittorio, PANTO’ Pietro , GUARNERA Lorenzo , CALARESE Giuseppe , COSTANTINO Pietro ). Il teste ha, quindi, sottolineato che LEO Giuseppe viaggiava sempre a bordo di autovetture blindate, temendo per la propria incolumità fisica, e tale circostanza (auto blindate, come si è visto sopra, venivano usate anche da altri affiliati del clan) contribuiva a delineare l’esistenza di un clima di “guerra” tra gruppi contrapposti, fatto del quale si è già parlato a proposito del clan “SPARACIO”, che trovava sinistro riscontro nei numerosi omicidi o tentati omicidi avvenuti ai danni di uomini ritenuti appartenenti all’uno o all’altro clan. Il teste ha, in proposito, menzionato, dalla parte del clan “LEO”, l’omicidio di SARNATARO Sabatino, quello di BONAFFINI Antonino e la sparatoria avvenuta davanti al supermercato gestito dai genitori di LEO Giuseppe al villaggio Aldisio e, dalla parte del clan “SPARACIO”, l’omicidio di PATTI Antonino e quello di CAMBRIA Placido. Con riferimento a tale conflitto va, comunque, ricordato quanto si è rilevato quando si è analizzata l’associazione “SPARACIO” e si sono esaminate le deposizioni del capitano CONIO Mario e del maresciallo SCIBILIA Giuseppe, poiché le vicende relative ai due clan finiscono, irrimediabilmente, con l’intrecciarsi ed appare, pertanto, opportuno in questa sede non soffermarvisi oltre e limitarsi a menzionare nuovamente, per il suo grandissimo rilievo, soltanto il controllo effettuato in data 26 settembre 1989 nei confronti di SPARACIO Luigi  e di MANCUSO Giorgio , su cui hanno parlato il maresciallo SCIBILIA Giuseppe all’udienza del 4-12-1995 ed il maresciallo LAISA Angelo all’udienza del 1-12-1995, i quali hanno riferito che i due noti esponenti della criminalità cittadina furono notati insieme a bordo dell’autovettura blindata in uso al secondo, fatto che venne ritenuto dagli inquirenti come un rilevante segnale della ricomposizione del conflitto esistente da tempo tra i due clan contrapposti. 

Il teste LAISA Angelo, escusso all’udienza del 1-12-1995, ha diffusamente illustrato contenuti e obiettivi del servizio di avvistamento (si tratta del medesimo servizio cui ha accennato il maresciallo PUGLISI) effettuato, insieme ad altri colleghi del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, per diversi giorni, nei pressi dell’abitazione di MANCUSO Giorgio . Il teste ha spiegato che gli appostamenti furono decisi a seguito dell’uccisione di SARNATARO Sabatino, avvenuta il 16 luglio 1989, al fine di comprendere come stessero evolvendo le dinamiche criminali. Già qualche giorno prima di tale delitto, in data 11 luglio 1989, furono controllati, nel corso di un ordinario servizio di prevenzione, proprio nei pressi del portone di ingresso della casa di MANCUSO Giorgio , quest’ultimo insieme a SARNATARO Sabatino, COSTANTINO Giovanni , CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe  e RUVOLO Angelo, ma fu solo dopo l’uccisione del SARNATARO che venne allestita dai Carabinieri, a circa venti o trenta metri dall’ingresso dell’abitazione del MANCUSO, una postazione fissa, abilmente occultata, dalla quale era possibile osservare il movimento di persone di interesse investigativo che si avvicinavano e che sostavano in quel luogo. Fu, così, possibile vedere che MANCUSO Giorgio , il quale doveva giornalmente tornare in carcere la sera (era sottoposto, infatti, alla misura della semilibertà - vedi dati forniti dal D.A.P.), vi veniva accompagnato da CUNSOLO Vittorio e da altri a bordo di un’autovettura blindata. A tal proposito il teste ha ricordato di avere personalmente controllato, la mattina dell’8 settembre 1989, alle ore 6,00, CUCINOTTA Giuseppe  che andava a prelevare dal carcere MANCUSO Giorgio , ed ha, quindi, esposto il contenuto di una relazione di servizio del 14-9-1989, nella quale si documentava il controllo da lui effettuato, nei pressi del carcere di Gazzi, nei confronti CUCINOTTA Giuseppe , COSTANTINO Giovanni  e CUNSOLO Vittorio, i quali stavano accompagnando, a bordo di un’autovettura BMW blindata, MANCUSO Giorgio , che faceva rientro la sera nella Casa Circondariale. Nel corso dell’appostamento di cui si è parlato, venne sovente osservato l’arrivo di gruppi di persone ritenute affiliate al clan “LEO” (si tratta delle stesse persone prima menzionate dal maresciallo PUGLISI, come si vedrà meglio quando verrà esaminata la posizione di ciascuno di loro con riferimento al reato associativo), che, talvolta, si attardavano all’esterno per alcuni minuti in attesa dell’arrivo di qualche altro soggetto, e, quindi, entravano nel portone dove si trovava l’abitazione del MANCUSO, mentre qualcuno restava fuori, come per sorvegliare e potere, eventualmente, avvisare gli altri nel caso fossero sopraggiunte persone non gradite. Si notò, altresì, frequentemente, la presenza a tali riunioni di LEO Giuseppe, che arrivava a bordo di un’autovettura BMW blindata, targata Varese ed intestata alla propria moglie, così come l’altra autovettura BMW blindata, targata Messina, che era, viceversa, in uso a MANCUSO Giorgio  (circostanza che avvalorava ulteriormente i rapporti esistenti tra il LEO ed il MANCUSO). Il teste ha, infine, ricordato che, in un’occasione, in data 18 luglio 1989, fu osservato, sotto l’abitazione del MANCUSO, un andirivieni di persone e, in particolare, sembrò che due di queste, PULLIA Carmelo  e MANCUSO Daniele , avessero portato con loro, a bordo di una motocicletta, un’arma a canna lunga opportunamente occultata (su tale fatto vi è documentazione fotografica acquisita al n. 152 dell’ordinanza del 19-7-1997), anche se non fu possibile verificare la fondatezza di tale sospetto, poiché la pattuglia dei Carabinieri preposta al controllo dei due non riuscì a bloccarli.

Alla luce delle suesposte deposizioni risulta, pertanto, chiaro che le forze di polizia raccolsero una ragguardevole mole di elementi indiziari relativi alla presenza nella città di Messina di un potente gruppo criminoso organizzato facente capo a LEO Giuseppe, protagonista di sanguinosi conflitti tra clan testimoniati dai numerosi omicidi avvenuti in quegli anni in città, ma tali elementi non furono ritenuti sufficienti dagli organi inquirenti per l’instaurazione di un procedimento penale, sicché decisivo fu l’apporto fornito successivamente dai collaboratori di giustizia, i quali hanno unanimemente riferito in ordine all’esistenza di tale clan, descrivendo quale fosse stato il ruolo dallo stesso svolto nell’evoluzione delle dinamiche criminali, di quale struttura organizzativa si fosse dotato e quali fossero le principali attività illecite perseguite.

Già si è diffusamente descritto, nella parte introduttiva di carattere storico che precede la trattazione dei singoli reati, attraverso quali vicende nacque, secondo il racconto dei collaboratori di giustizia, il clan “LEO” e come detto clan abbia avuto la capacità di divenire in poco tempo una potente e temuta organizzazione delinquenziale, con ambizioni egemoniche su tutta la criminalità messinese, lucidamente perseguite mediante l’esecuzione di numerosi fatti di sangue, alcuni dei quali formano oggetto di accertamento nel presente procedimento. Così il tentato omicidio di GIORGIANNI Salvatore , avvenuto il 1-11-1986 (vedi capi “89” e “90”, pag. 1100 e segg.), si inserisce chiaramente nell’ambito dei contrasti sorti per motivi di supremazia tra LEO Giuseppe e D’ARRIGO Marcello , capi entrambi di gruppi criminosi operanti principalmente nel villaggio Aldisio, dove i due avevano la loro abitazione, mentre il GIORGIANNI era uomo vicinissimo al D’ARRIGO, che a quel tempo egli sostituiva, trovandosi quest’ultimo in carcere, nella direzione delle attività criminose del gruppo relative al traffico di stupefacenti (vedi quanto si è detto sui rapporti tra GIORGIANNI Salvatore  e D’ARRIGO Marcello , nonché sulle attività illecite svolte dal gruppo del D’ARRIGO, quando si è trattata l’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg. e quando si è esaminato il tentato omicidio CATANZARO, a pag. 863 e segg.). L’omicidio di CAVO’ Domenico, avvenuto il 1-3-1988 (vedi capi “79”, “80” e “81” a pag. 1240 e segg.), rappresenta, per la caratura criminale della vittima, che si avviava a divenire il nuovo capo incontrastato della criminalità messinese, un momento centrale dell’evoluzione dei rapporti di forza tra gruppi e segnerà inevitabilmente il successivo corso degli avvenimenti caratterizzato dalla contrapposizione armata tra il clan “LEO” e quello “SPARACIO - CAMBRIA”. L’omicidio del CAVO’ va segnalato non solo quale espressione chiara della forza ormai raggiunta dal clan “LEO”, che si mostrava capace di organizzare ed attuare un delitto di siffatta difficoltà, confidando di potere poi superare l’inevitabile reazione degli uomini vicini alla vittima, ma anche perché rappresenta un momento di peculiare rilevanza nella collaborazione tra gruppi diversi. L’omicidio di PATTI Antonino, avvenuto il 20-9-1988, ed il tentato omicidio di VILLARI Antonino, avvenuto il 29-4-1989 (vedi capi “97” e “98” a pag. 1701 e segg.) rientrano, invece, nella “guerra” tra il clan “LEO” ed il clan “SPARACIO - CAMBRIA”, che insanguinò la città di Messina dalla morte di CAVO’ Domenico fino all’estate del 1989. Infine, il tentato omicidio di CALIO’ Antonino, avvenuto il 26-7-1989 (vedi capi “91” e “92” a pag. 1827 e segg.), sembra doversi ricondurre a contrasti tra LEO Giuseppe e PIMPO Salvatore, del quale il CALIO’ era figlioccio e uomo di fiducia, i quali, verosimilmente, si intersecarono e finirono con il sovrapporsi con diversi e profondi attriti già esistenti tra PIMPO Salvatore e GALLI Luigi , il quale avrebbe trovato, nell’esecuzione del suo piano diretto ad isolare e, quindi, ad eliminare il PIMPO, l’appoggio di LEO Giuseppe. Orbene, come si è rilevato per analoghi fatti delittuosi perpetrati nell’ambito di diversi sodalizi criminosi, questi sanguinosi agguati, attraverso i quali il clan si proponeva di affermare, mantenere e rafforzare, con l’esercizio della violenza, quelle condizioni idonee ad assicurare un proprio spazio nell’ambito della delinquenza organizzata messinese, dimostrano inequivocabilmente la grande vitalità dell’organismo delinquenziale, ponendosi, non solo nella percezione collettiva ma anche in una valutazione che tenga conto della complessità delle dinamiche criminali ad essi sottese, come indicatori estremamente significativi della potenza del gruppo criminoso, della sua capacità organizzativa, dei mezzi, sia personali che materiali, di cui esso disponeva.

Quanto alla struttura organizzativa dell’associazione in esame, tutti i collaboratori sentiti hanno unanimemente sostenuto che il capo indiscusso di tale clan era LEO Giuseppe. In proposito, SANTACATERINA Umberto ha dichiarato, all’udienza del 2-3-1994, che “c’era solamente LEO comandante”; PARATORE Vincenzo ha affermato all’udienza del 4-2-1996 che il clan “era capeggiato da LEO Giuseppe”; MARCHESE Mario  ha riferito, all’udienza del 24-9-1996, che “era lui [è sottinteso LEO Giuseppe] il capo”; SPARACIO Luigi  ha dichiarato, all’udienza del 9-10-1996, che “[LEO Giuseppe] aveva il suo clan per i fatti suoi”; LEO Giovanni  ha affermato, all’udienza del 9-7-1996, che “io facevo parte del gruppo “LEO”, che dipendeva da mio fratello […] LEO Pippo”; MANCUSO Giorgio  ha dichiarato, all’udienza del 28-6-1996, che “il LEO [Giuseppe] era il mio capo carismatico ed io lo seguivo”; LA TORRE Guido ha riferito, all’udienza del 30-4-1996, che “lui era il capo di un clan, del clan “Pippo LEO”, che stava al villaggio Aldisio”; CASTORINA Pasquale  ha affermato, all’udienza del 20-5-1996, che “lui [LEO Giuseppe] aveva un gruppo organizzato”; VENTURA Salvatore , infine, ha dichiarato, all’udienza del 29-5-1996, che “lo stesso LEO Giuseppe [era il capo di questa associazione]”. Già dalle superiori affermazioni emerge chiaramente il ruolo fortemente accentratore svolto da LEO Giuseppe, che era non solo il capo del clan ma anche l’unico soggetto dal quale promanavano gli ordini relativi alla vita del gruppo. Ciò, probabilmente, è effetto non solo dell’indubbio carisma personale del LEO, ma anche delle vicende, sulle quali ci si è già soffermati, che condussero alla nascita ed all’affermazione del clan, il cui successo dipese in misura nettamente preponderante dal contenuto innovativo del progetto delinquenziale proposto dal LEO, piuttosto che da elementi più propriamente organizzativi. La grande importanza che assunsero, sin dall’origine del clan, i rapporti diretti di carattere diadico, di natura amicale e, sovente, anche di tipo parentale, tra il capo ed i singoli affiliati (numerosi erano, infatti, come si vedrà, gli affiliati legati da rapporti di parentela con il LEO o con i maggiori esponenti del clan) assicurava un’altissima coesione all’interno del gruppo e condizionava, inevitabilmente, la struttura del sodalizio che, probabilmente per tale motivo, presentava una scarsa differenziazione interna ed una omogeneità certamente maggiore di quella esistente in altri gruppi già analizzati, dove vi erano contemporaneamente più capi, ciascuno dei quali dirigeva in modo diretto un’articolazione interna del sodalizio e doveva, poi, nella direzione dell’intero clan, coordinare la propria azione con quella di altro soggetto avente pari grado. Vi erano, invero, anche nel clan “LEO” persone dotate di maggiore carisma, che finivano con il diventare punti di riferimento per gli altri affiliati, sia in libertà che in carcere, ed in tal senso vanno interpretate le parole di quei collaboratori i quali hanno affermato, con espressioni diverse, che VALVERI Sebastiano e VENTURA Carmelo  erano personaggi autorevoli del clan “LEO” nella zona di Camaro, mentre MANCUSO Giorgio  era il figlioccio di LEO Giuseppe e dirigeva il gruppo di Gravitelli. Vanno ricordate, in proposito, le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto all’udienza del 9-2-1994: “[Giorgio MANCUSO] era il figlioccio [di LEO Giuseppe]” P.M.: “quindi era molto vicino al LEO?” SANTACATERINA: “sì”; e poi ancora: SANTACATERINA: VENTURA Carmelo  aveva la zona di Camaro, che li prendeva lui i soldi”; le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1996: P.M.: “c’era qualcuno che era più vicino a lui [a LEO Giuseppe] nell’ambito del gruppo?” PARATORE: “sì, MANCUSO Giorgio , quello era la persona, diciamo, più vicina a lui”; le dichiarazioni di MARCHESE Mario  all’udienza del 24-9-1996: P.M.: “c’erano altre persone che erano al suo stesso livello nell’ambito del clan?” MARCHESE: “no” P.M.: “o perlomeno vicini, particolarmente vicini al capo?” MARCHESE: “sì” [...] P.M.: “dopo di lui, ecco, chi c’era [...] che aveva poteri abbastanza rilevanti nell’ambito del gruppo?” MARCHESE: “c’era VENTURA Carmelo , Giorgio MANCUSO” e, successivamente, MARCHESE: “il MANCUSO Giorgio  era il [...] figlioccio di Pippo LEO. Però MANCUSO Giorgio  è stato in carcere dal...non so, dall’80 fino all’88, era in carcere lui; però il ruolo l’aveva dentro il carcere, insomma, fuori non è che..., però era uno che contava, diciamo, nel suo clan”; le dichiarazioni di SPARACIO Luigi  all’udienza del 9-10-1996: P.M.: “dall’86 all’89 lei mi sa dire, in quel periodo se LEO aveva degli amici a Messina? Cioè se era alleato con altri gruppi, con altre persone?” SPARACIO: “no, no, era alleato e aveva il suo clan per i fatti suoi. Era alleato con MANCUSO, MANCUSO Giorgio ” P.M.: “che vuol dire che era alleato? MANCUSO aveva un altro gruppo suo?” SPARACIO: “sì aveva un altro gruppo che era alleato con LEO Pippo”; le dichiarazioni di LEO Giovanni  all’udienza del 9-7-1996: “lui [il gruppo del fratello LEO Giuseppe] in pratica era composto così: la zona di villaggio Aldisio ce l’avevo io, la zona di Camaro ce l’aveva VALVERI Sebastiano e VENTURA Carmelo , quella di Gravitelli ce l’aveva MANCUSO Giorgio  (all’udienza del 23-7-1996, chiarirà, nondimeno, che “VINCI Paolo era, però... [il responsabile di Gravitelli]. Poi MANCUSO, dopo la morte [di VINCI Paolo] è diventato proprio lui il responsabile di Gravitelli”) e quella di Giostra, diciamo, GALLI Luigi  (in verità, come si è già visto, GALLI Luigi  era a capo di un gruppo autonomo, che era segretamente alleato del clan “LEO” e che non poteva, certamente, considerarsi una mera articolazione di quest’ultimo)”; le dichiarazioni di MANCUSO Giorgio  all’udienza del 24-6-1996: “il LEO [comandava al] villaggio Aldisio, però per quanto riguarda Camaro aveva come braccio destro VALVERI Sebastiano; per quanto riguarda Gravitelli c’ero io” e, ancora, “ero figlioccio e braccio destro di Pippo [LEO]”; le dichiarazioni di VENTURA Salvatore  all’udienza del 29-5-1996: “questi [si riferisce ai nomi di alcuni affiliati appena indicati] che sto citando adesso [...] corrispondevano più a MANCUSO Giorgio  però facevano parte intrinseca dell’associazione LEO” [...] P.M.: “ma il MANCUSO Giorgio  faceva parte dell’associazione?” VENTURA: “sì era uno dei promotori”. Il livello di integrazione di tali articolazioni nel più ampio sodalizio criminoso era, tuttavia, molto elevato, come è stato evidenziato da quelle espressioni prima ricordate, secondo le quali LEO Giuseppe era riconosciuto da tutti gli adepti al vertice della gerarchia del clan, e come è stato chiaramente illustrato da MANCUSO Giorgio , il quale ha affermato (vedi udienza del 28-6-1996) che “il gruppo era unico però con competenze diverse sul territorio, nel senso che [gli affiliati dei diversi sottogruppi] rappresentavano sempre Pippo LEO, andavano sotto il nome di Pippo LEO, però erano anche autonomi, però facevano parte del gruppo LEO. [...] In sostanza il nostro capo su tutte e tre le zone [villaggio Aldisio, Camaro e Gravitelli] era LEO Giuseppe, anche mio era LEO Giuseppe, [...] era capo e padrino” e tutti gli affiliati sapevano di questa gerarchia e della loro appartenenza al gruppo “LEO”. D’altronde, LEO Giovanni , che fu a lungo detenuto nel periodo in esame e che ha potuto, pertanto, riferire con una certa accuratezza ciò che avveniva dentro il carcere, ha affermato (vedi udienza del 23-7-1996) che anche in quell’ambiente il primato del fratello LEO Giuseppe veniva riconosciuto da tutti gli affiliati tanto che, pur venendo talvolta prese delle decisioni dai vari responsabili che vi erano all’interno della Casa Circondariale (che si identificavano, secondo i periodi, in VALVERI Sebastiano, in VINCI Paolo ed in MANCUSO Giorgio ), senza previamente chiedere l’assenso di LEO Giuseppe, successivamente “mio fratello veniva informato”.

E’ possibile, nondimeno, rilevare, dalle parole dei collaboratori MANCUSO Giorgio , COSTANTINO Giovanni  e LEO Giovanni , una differenziazione tra il gruppo facente capo a MANCUSO Giorgio , che godeva, pur con evidenti limiti, di una qualche autonomia (tanto che SPARACIO Luigi  ha parlato, come si è visto, di “gruppo alleato” a quello di LEO Giuseppe), ed il gruppo di Camaro, diretto da VALVERI Sebastiano e VENTURA Carmelo , che era, viceversa totalmente integrato nel clan “LEO”. Ciò emerge chiaramente dall’esame dei poteri di iniziativa di cui disponevano i responsabili di ciascun gruppo ed i singoli affiliati. COSTANTINO Giovanni  ha, infatti, affermato (vedi udienza del 25-10-1996) di aver fatto parte del gruppo “MANCUSO”, chiarendo che questo era un’entità distinta dal clan “LEO” (“il clan “MANCUSO era il clan “MANCUSO” e il “LEO” era “LEO””) e mostrandosi, viceversa, del tutto all’oscuro di quali fossero i legami di natura illecita tra i due gruppi (anche se dirà, contraddittoriamente, che il MANCUSO si rifornì di droga da LEO Giuseppe), così da affermare, piuttosto riduttivamente, che i rapporti tra MANCUSO Giorgio  e LEO Giuseppe erano essenzialmente di natura personale, essendo il primo figlioccio del secondo, e risalivano ad epoca piuttosto remota (“penso prima dell’86”). Allo stesso modo, MANCUSO Giorgio  ha affermato (vedi udienza del 28-6-1996) di aver intrattenuto “rapporti diretti con Pippo LEO; naturalmente poi il mio gruppo lo comandavo direttamente io”. Le parole dei collaboratori appena citati non devono, però, trarre in inganno e far ritenere che l’autonomia tra i due gruppi fosse tale da dare vita a due entità distinte, irriducibili in un unico clan, benché i due capi fossero molto uniti tra loro, sia perché il ruolo direttivo del MANCUSO, che aveva un gruppo posto alle sue dirette dipendenze, non escludeva che questi fosse, comunque, subordinato a LEO Giuseppe (come il MANCUSO ha, peraltro, più volte ribadito, affermando che il LEO era il suo capo), il quale poteva, così, comandare, per il suo tramite, anche sugli uomini affiliati a MANCUSO Giorgio , secondo un modello organizzativo analogo a quanto si è visto con riferimento alla struttura del clan “SPARACIO”, sia perché tale piena autonomia è stata chiaramente smentita dalle parole di MANCUSO Giorgio , il quale ha ribadito che “eravamo gruppo “LEO””, chiarendo, però, che “per quanto riguarda Gravitelli ordini da Pippo LEO non ne prendevano, li prendevano direttamente da me. E Pippo LEO questo lo sapeva perciò ne parlava solamente con me di questo fatto. Per quanto riguarda invece Camaro, prendevano ordini direttamente da Pippo LEO, anche se c’era VALVERI o VENTURA come responsabili di quella zona”. Il MANCUSO ha, quindi, spiegato i rapporti esistenti tra lui e LEO Giuseppe, distinguendo il lungo periodo durante il quale egli fu detenuto, quando, pur essendo già organicamente inserito nel clan “LEO”, come risulta comprovato dal fatto che veniva retribuito (“io vivevo con i soldi che mi passava Pippo LEO”), era impossibilitato a svolgere specifiche attività in favore del clan al di fuori dell’ambito carcerario (“non avevo, diciamo, delle mansioni...era tutto lui [LEO Giuseppe] quello che sbrigava le cose: io ero un detenuto. Per quanto riguarda il carcere, se LEO Giuseppe aveva bisogno, tanto per dire, della mia persona per affrontare determinati discorsi o se c’era qualche litigio, io ero disponibilissimo insieme ad altri”), ed il periodo successivo nel quale egli assunse il ruolo di vice del capo, ruolo consistente nel fatto che “io proteggevo la vita di LEO Giuseppe e la vita mia e la vita dei miei compagni”. Non può, d’altronde, ritenersi che l’adozione di siffatto modello organizzativo sia sufficiente a frantumare l’unitarietà del fenomeno associativo, in quanto la struttura del clan appare rispondente ad evidenti esigenze di compartimentazione, frequenti in organismi come quello in esame, che cercano di mantenere la massima segretezza sulle attività compiute al loro interno. Va, inoltre, evidenziato che vi sono, nel contempo, elementi indiziari di inequivocabile segno opposto. Tali si devono, anzitutto, valutare le sinergie attuate dal gruppo facente capo a LEO Giuseppe e dal gruppo facente capo a MANCUSO Giorgio , anche con riferimento alla ripartizione dei proventi criminosi, nel perseguimento degli interessi illeciti, specie, come si vedrà tra breve, nel settore del traffico di stupefacenti. Analogamente va attribuito pregnante significato allo stretto coordinamento di attività tra i due gruppi, realizzato attraverso frequenti riunioni, alle quali ha fatto riferimento MANCUSO Giorgio  nelle sue dichiarazioni, che hanno trovato immediato riscontro nel servizio di avvistamento, del quale si è prima parlato, compiuto dalle forze dell’ordine nei pressi dell’abitazione del MANCUSO subito dopo l’uccisione di SARNATARO Sabatino, e nella relativa documentazione fotografica.

Passando ad esaminare le principali attività illecite perseguite dal clan, numerosi collaboratori di giustizia hanno concordemente affermato (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto alle udienze del 9-2-1994, del 4-2-1994 e del 2-3-1994; di PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1996; di MARCHESE Mario  all’udienza del 24-9-1996; di SPARACIO Luigi  all’udienza del 9-10-1996; di RIZZO Rosario  all’udienza del 4-6-1996; di LEO Giovanni  all’udienza del 9-7-1996; di MANCUSO Giorgio  all’udienza del 24-6-1996; di COSTANTINO Giovanni  all’udienza del 25-10-1996; di CASTORINA Pasquale  all’udienza del 20-5-1996; di VENTURA Salvatore  all’udienza del 29-5-1996) che i settori economici nei quali si esplicava l’attività lucrativa del sodalizio erano il traffico della droga, le estorsioni e, secondo taluno, anche la gestione delle bische clandestine e le rapine.

Precise notizie in ordine alle modalità con le quali era organizzato nel clan “LEO” il traffico di droga, da considerarsi senza dubbio l’attività illecita più importante del gruppo, per le dimensioni del fenomeno, per l’intensità e la qualità dei collegamenti instaurati con gruppi criminosi e personaggi malavitosi anche di altre città, per il gran numero di affiliati coinvolti in tale traffico, per le ingenti quantità di sostanza stupefacente commercializzata, sono state fornite da MANCUSO Giorgio , le cui approfondite conoscenze appaiono senza dubbio giustificate, in considerazione del ruolo di assoluto rilievo rivestito dal collaboratore all’interno del sodalizio criminale in esame. Il MANCUSO ha, in particolare, riferito (vedi udienze del 24-6-1996 e del 28-6-1996), che LEO Giuseppe gestiva personalmente tutto il traffico di droga del clan, circostanza che è stata sostanzialmente confermata da LEO Giovanni  il quale ha affermato (vedi udienza del 24-7-1996) che tale attività dipendeva direttamente dal fratello, che provvedeva a rifornire di sostanza stupefacente i responsabili delle varie zone della città che facevano capo al suo clan: “per dire, mio fratello gliela dava a MANCUSO e CUCINOTTA, poi lui la dava ad altre persone e loro la facevano [...] vendere”. Analoghe sono le dichiarazioni di MARCHESE Mario , il quale ha riferito (vedi udienza del 24-9-1996) che “[la droga la gestiva lui [LEO Giuseppe] direttamente”. Con riferimento ai canali di approvvigionamento del gruppo, MANCUSO Giorgio  ha, quindi, dichiarato, in modo piuttosto generico (il comportamento processuale del collaboratore appare, invero, difficilmente giustificabile, poiché egli doveva certamente possedere, anche su tale delicato aspetto del traffico di stupefacenti, conoscenze molto ampie, in ordine alle quali ha, però, preferito mantenere il segreto, evidentemente per non coinvolgere altre persone in fatti di responsabilità penale), che LEO Giuseppe si riforniva di droga a Milano, a Catania ed a Palermo, mentre i contatti con i fornitori venivano assicurati da ALIQUO’ Ignazio (indicato anche da MARCHESE Mario  all’udienza del 24-9-1996 e da SPARACIO Luigi  all’udienza del 15-10-1996, come soggetto che gestiva il traffico di droga per conto del gruppo “LEO”), che egli conosceva sin dal 1980 come soggetto “vicinissimo ai LEO” e che rivide dopo tanti anni quando, nel 1989, uscito dal carcere in semilibertà, il LEO gli fece presente che “lavorava con lui con la droga”, nonché dal cognato LEONARDI Antonino  (indicato anche da SANTACATERINA Umberto all’udienza del 9-2-1994, da MARCHESE Mario  all’udienza del 24-9-1996 e da RIZZO Rosario  all’udienza del 4-6-1996 come soggetto che si occupava prevalentemente di droga all’interno del clan) e dal fratello LEO Domenico . Il collaboratore ha ricordato, in proposito, di avere una volta accompagnato Pippo LEO, CUNSOLO Vittorio e ALIQUO’ Ignazio da un palermitano, che aveva già effettuato una grossa fornitura di droga (un chilo, un chilo e mezzo, due chili) e con il quale essi discussero di ulteriori affari: “in quell’incontro si parlò di droga, di soldi falsi, di buoni nafta falsificati e tante altre cose”. Occorre osservare che le dichiarazioni di MANCUSO Giorgio  hanno trovato almeno parziale conferma nelle parole di ALIQUO’ Ignazio, il quale ha succintamente spiegato (vedi udienza dell’8-5-1996) come, nell’anno 1989, iniziò ad occuparsi del traffico di stupefacenti. L’ALIQUO’ ha, infatti, riferito che in quell’anno tale SORRENTI gli offrì una partita di droga ed egli, non essendo addentro in tali affari ma essendo interessato all’offerta, si consigliò con LEO Giuseppe, che conosceva da bambino, cominciando, così, con quest’ultimo quel rapporto di collaborazione illecita che lo portò, già nel corso del 1989, ad effettuare più acquisti di droga, sia dal SORRENTI che da altre persone. Allo stesso modo, VENTURA Salvatore , altro personaggio di spicco all’interno del clan “LEO” ha riferito (vedi udienza del 29-5-1996) che “il LEO aveva tanti canali” per il rifornimento di sostanze stupefacenti, “ha fatto un carico a Milano e ha preso un paio di chili di eroina, due chili di cocaina. [...] In Sicilia aveva contatti con Catania, con i cursoti, ma uno di questi adesso è morto”. Contatti con dei catanesi per il traffico di stupefacenti sono stati, poi, ricordati (vedi udienza del 1-7-1996) da CARIOLO Antonio . Non prive di rilievo appaiono, infine, le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale, parlando di LEO Domenico , ha affermato che questi “era in contatto con la malavita siracusana, […] per traffico d’armi, […] in particolare con Angelo BOTTARO, un pregiudicato di Siracusa che adesso è morto” e “copriva la sua attività con la macelleria”. Il PARATORE ha spiegato che “BOTTARO è venuto a Messina nell’anno ’88 a casa di Placido CAMBRIA. Ero io, Placido CAMBRIA e SPARACIO Luigi  e […] ci ha raccontato queste cose di LEO Domenico”, vale a dire che “avevano bisogno di droga oppure di armi, […] andavano, non so, a Catania, a Siracusa, diciamo… e quello che trafficava queste cose qua, diciamo, era proprio LEO Domenico ”. Va evidenziato che l’esistenza di rapporti tra il clan “LEO” ed il BOTTARO è stata affermata, anche se solo per brevi cenni e senza alcuno specifico riferimento ad un traffico di stupefacenti o di armi, pure da altri collaboratori, come FERRRARA Sebastiano  (vedi udienza del 16-9-1996), il quale vi ha alluso quando ha parlato dell’omicidio di ARCUDI Giuseppe (vedi capi “128” e “129” a pag. 736 e segg.); SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 9-10-1996), il quale ha ricordato che LEO Giuseppe sin dai primi anni ’80 era in buoni rapporti con dei siracusani che “sono stati latitanti qua nella zona di Milazzo; erano BOTTARO, Angelo BOTTARO, Antonio VENEZIANO”; LEO Giovanni  (vedi udienza del 24-7-1996), il quale ha riferito che proprio per aver commesso l’imprudenza di mandare un bigliettino a “un ragazzo di Siracusa che conoscevo, […] BOTTARO Angelo”, venne alla luce che la sua infermità mentale, già riconosciuta da alcuni periti, era, in realtà, una simulazione. L’esistenza, d’altronde, di consolidati contatti tra LEO Giovanni , BOTTARO Angelo e VENEZIANO Antonio emerge anche dalla lettura della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 6-11-1984, che ha condannato LEO Giovanni  per i reati di associazione per delinquere e di detenzione illegale di armi, con riferimento ad un sodalizio criminoso del quale facevano parte anche i latitanti BOTTARO Angelo, VENEZIANO Antonino e TORRE Paolo (soggetti la cui posizione venne stralciata), nonché BELLINVIA Antonino, operante in Milazzo sino al 29-12-1981. Meno precise e, comunque, di scarsa utilità, appaiono le dichiarazioni in tema di fonti di approvvigionamento di droga rese dal collaboratore SANTACATERINA Umberto, il quale ha affermato (vedi udienza del 9-2-1994) che la sostanza stupefacente veniva acquistata a Palermo, da tale Salvatore MARINO, ed a Milano, da GENTILE Bruno , ma il primo canale di rifornimento appare risalire ad un tempo certamente anteriore rispetto a quello oggetto di accertamento, come potrà meglio osservarsi quando si esaminerà specificamente il capo di imputazione formulato sulla base di tali accuse, che vede imputati quali soggetti che mantenevano i contatti con i fornitori, VENTURA Carmelo , TROVATO Salvatore  e CRUPI Luigi  (vedi capo “84”), mentre il secondo canale di approvvigionamento appare, da un lato, scarsamente verosimile se si tiene conto della collocazione criminale del GENTILE (vedi, in proposito, quello che si dirà con riferimento al reato associativo contestato all’imputato GENTILE Bruno ) e, dall’altro lato, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni del MANCUSO, che non ha ricordato l’unico episodio riferito dal primo in qualche modo attinente a tali acquisti, nel quale LEO Giuseppe si sarebbe recato insieme a MANCUSO Giorgio , ALIQUO’ Ignazio e BRIGANDI’ Antonio  a Milano per comprare (non viene, peraltro, specificato dal collaboratore se i tre abbiano acquistato la sostanza stupefacente da GENTILE Bruno , come sembrerebbe doversi desumere per lo stretto collegamento con le sue precedenti dichiarazioni, o da altri) cinque chili di eroina e due chili di cocaina che sarebbe stata poi custodita a casa di COSENZA Letterio  e della madre di quest’ultimo PISTONE Giuseppina  (vedi anche, per valutare l’attendibilità del collaboratore su tale vicenda, il capo “19” con riferimento alla posizione di COSENZA Letterio , ed il capo “94” con riferimento alla posizione di PISTONE Giuseppina ).

MANCUSO Giorgio  ha descritto, inoltre, la fase dello smercio della sostanza stupefacente, dicendo che LEO Giuseppe provvedeva a tagliare la droga acquistata, compito che negli ultimi tempi aveva affidato allo stesso MANCUSO, e poi la consegnava “a tutti gli esponenti del clan, 100 grammi ciascuno. Poi gli esponenti la davano alle persone che conoscevano loro”. Il collaboratore ha spiegato che “quasi tutti” gli affiliati si occupavano dello spaccio di droga, ma ha chiarito che “io la davo a CUNSOLO Vittorio, CUCINOTTA Giuseppe  e COSTANTINO Giovanni  e loro provvedevano a dividerla agli altri per quanto riguarda Gravitelli. Per quanto riguarda il villaggio Aldisio la davamo a Pippo VENTO a CATANZARO Gaetano, quando è stato fuori e lui provvedeva a spacciarla lì. Per quanto riguarda Camaro, se la prendeva Franco CENTO e quello che ho ammazzato io...Antonino BRIGANDI’: poi provvedevano loro”. Tali dichiarazioni hanno trovato precisa conferma delle parole di altri collaboratori, pure appartenenti al sodalizio in esame, i quali hanno ribadito che la droga veniva consegnata da LEO Giuseppe, in quantità medie, agli esponenti del clan, i quali provvedevano allo smercio al minuto avvalendosi di altre persone a loro disposizione. SANTACATERINA Umberto ha, in proposito, affermato (vedi udienza del 2-3-1994) che egli era uno di coloro che riceveva da LEO Giuseppe dei quantitativi di droga, anche non modesti, destinati allo spaccio (“se io avevo bisogno per darla a qualcuno, andavo da LEO e me la facevo dare un mezzo chilo, 300, un chilo”) ed ha, quindi, riferito (vedi udienza del 3-3-1994) che altra persona che svolgeva tale ruolo era AMANTE Orazio , che abitava in via del Santo ed aveva “un coso di bombole” a Camaro, al qualegliel’ho data [la droga] io assieme al LEO anche, al villaggio Aldisio, una sera [...] perché lui spacciava per noi e si pigliava i soldi per Pippo LEO. [...] LEO gli consegnava mezzo chilo di eroina e 300 grammi di cocaina e lui la spacciava per il gruppo LEO”. Analogamente, LEO Giovanni  ha affermato (vedi udienza del 24-7-1996) che “mio fratello gliela dava a MANCUSO e CUCINOTTA; poi lui [MANCUSO o CUCINOTTA] la dava ad altre persone e loro la facevano..., e si girava così, e la facevano vendere” ed ha pure lui ricordato il ruolo svolto da AMANTE Orazio , il quale “aveva la responsabilità per la droga. [...] A lui gli consegnavano la droga e la vendeva per conto, diciamo, di VENTURA, per conto di mio fratello. [...] La vendeva e gliela dava ai ragazzi che conosceva lui”. VENTURA Salvatore  ha, parimenti, sostenuto (vedi udienza del 29-5-1996) che nell’ambito del gruppo “all’inizio si occupava [del traffico di droga] D’ARRIGO Marcello  (intendendo, evidentemente, riferirsi ad un periodo antecedente alla lite tra il D’ARRIGO ed il LEO, cui si è fatto cenno a proposito del tentato omicidio di GIORGIANNI Salvatore  a pag. 1100 e segg.), poi PANTO’ Nunzio  ha continuato questa cosa di spaccio, lo stesso TAVELLA Mario , CENTO Francesco, deceduto, [...] poi c’era tale Orazio AMANTE ”. COSTANTINO Giovanni  ha, allo stesso modo, ricordato (vedi udienza del 25-10-1996) che persone dedite allo spaccio della droga del clan erano AMANTE Orazio , LA ROSA Emilio ed altri soggetti, di cui il collaboratore non ha, però, ricordato i nomi, ai quali venivano consegnati “50 grammi, 50 - 100 grammi [di sostanza stupefacente] quanta ne desideravano”, già tagliata ma non confezionata. Sembra, invero, dalle parole del COSTANTINO, che i soggetti prima menzionati, (con riferimento alla posizione di AMANTE Orazio  può, peraltro, notarsi una divergenza rispetto alle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di LEO Giovanni ), non facessero parte della ristretta cerchia dei “responsabili” addetti alla vendita della sostanza stupefacente, ma appartenessero ad un anello inferiore della catena per la commercializzazione della droga, come può desumersi dal fatto che costoro non venivano riforniti direttamente dal capo del clan, ma da soggetti a lui subordinati, quali lo stesso COSTANTINO Giovanni  o CUCINOTTA Giuseppe . Sorge, però, il dubbio che il collaboratore, nel riferire le superiori circostanze, abbia parlato di episodi delittuosi da collocare in un diverso e, probabilmente, successivo contesto temporale, anche perché egli ha sostenuto che tali fatti sarebbero coevi ad una vicenda relativa ad un acquisto di droga da lui effettuato in Calabria, ad Africo, presso tale MORABITO, per conto del MANCUSO, risalente, verosimilmente, ad epoca successiva, atteso che risulta poco credibile che il MANCUSO abbia acquistato stupefacente in Calabria finché mantenne buoni rapporti con LEO Giuseppe, del quale fu braccio destro anche nella conduzione del traffico di droga. Ciò è stato, d’altronde, implicitamente confermato dallo stesso COSTANTINO, il quale, modificando le originarie affermazioni a seguito di pertinenti domande del difensore di uno degli imputati, ha dovuto ammettere che egli fu sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dal 1986 al 1988, sicché in tutto detto periodo egli non poté certamente recarsi in Calabria ed ha, comunque, specificato che gli acquisti di droga dal MORABITO avvennero solo successivamente ad altri analoghi acquisti da LEO Giuseppe (P.M.: “lei si è fornito presso altre persone oltre a MORABITO?” COSTANTINO: “Prima, LEO. [...] Due, tre volte l’abbiamo presa là”.

Il MANCUSO ha, infine, illustrato come venivano ripartiti i proventi illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti affermando che “l’entrata dei soldi venivano tutti in un’unica cassa; naturalmente noi decidevamo che si doveva vendere a 100.000 lire, allora loro la dovevano vendere a 100.000 lire e il ricavato di 100.000 lo dovevano portare a noi; se poi ne guadagnavano di più era per loro”, mentre se non riuscivano a guadagnare alcuna somma di denaro direttamente dalla vendita dello stupefacente, partecipavano, comunque, agli utili poiché “dividevamo poi tra di noi”. Il collaboratore ha aggiunto che la cassa comune, nella quale venivano fatti confluire tutti i guadagni illeciti derivanti dal traffico di droga per essere, poi, suddivisi tra i vari affiliati, era, a differenza di quanto si dirà tra breve con riferimento alle estorsioni, unica per tutti i gruppi che componevano il clan “LEO”, anche se ciascuno di questi aveva una qualche libertà nel trattenere per sé delle anticipazioni sulle somme che avrebbero dovuto essere in seguito assegnate: “i soldi della droga prima li mettevamo tutti insieme e dovevamo dividerli, però nell’attesa di dividerli con il gruppo “LEO”, naturalmente quelle persone che vendevano la droga o anche noi avevamo bisogno di soldi, allora li prendevamo da lì, ogni settimana ci prendevamo 500 - 600.000 lire ciascuno, quelli che ci servivano, dopodiché la rimanente la davamo a Pippo LEO. Tanto, quando facevamo i conti, poi, a fine giocata, a fine semestre, si toglieva quello che ci avevamo preso: quanto toccavano, 60.000.000 ? meno 30 che li avevamo presi, ci toccavano altri 30.000.000”.

Le affermazioni del MANCUSO hanno trovato, anche per questa parte, conferma nelle dichiarazioni di altri collaboratori. In particolare, VENTURA Salvatore  ha riferito (vedi udienza del 3-6-1996) che coloro i quali ricevevano la droga da LEO Giuseppe, gli consegnavano gli incassi ottenuti attraverso la vendita della sostanza stupefacente (verosimilmente secondo il prezzo originariamente fissato, così come ha detto il MANCUSO) e tali somme di denaro, unite a quelle derivanti dalle estorsioni o da altri affari illeciti veniva suddiviso tra tutti gli affiliati in misura diversa “in base al personaggio”. SANTACATERINA Umberto ha, analogamente, affermato (vedi udienza del 3-3-1994) che “il guadagno che c’era [attraverso la vendita della sostanza stupefacente] si spartiva. [...] Si levavano i soldi per comprare altra roba e il guadagno si spartiva”. LEO Giovanni  ha, infine, dichiarato (vedi udienza del 24-7-1996) che i soldi della droga venivano messi insieme ai soldi delle estorsioni e delle rapine e “venivano divisi poi, si toglieva una percentuale e rimaneva a fondo cassa”. Il collaboratore ha, invero, aggiunto, con affermazione che sembra discostarsi da quella del MANCUSO, che le somme di denaro ricavate da traffici illeciti compiuti da affiliati appartenenti ad un determinato sottogruppo non venivano unite a quelle ricavate dalle attività illecite di altri sottogruppi, chiarendo che “Il MANCUSO, per dire, per dire quelli che, l’attività che aveva il MANCUSO li metteva lui e li teneva lui. [...] Ognuno si teneva e si pagava tutti i ragazzi che competevano la sua...”. L’apparente contrasto esistente tra queste ultime dichiarazioni e quelle prima esaminate rese dal MANCUSO non può essere, nondimeno, sopravvalutato, poiché, probabilmente, esso si deve imputare ad un equivoco in ordine alle espressioni usate per spiegare le modalità di ripartizione degli utili illeciti. Si deve, infatti, osservare che, anche nella ricostruzione fornita dal MANCUSO, la partecipazione del sottogruppo da quest’ultimo guidato ai proventi illeciti di tutto il clan “LEO” si realizzava in modo mediato ed era, comunque, il MANCUSO, il quale riceveva dal LEO la quota complessiva spettante al suo gruppo (ciò può cogliersi agevolmente dall’espressione “quanto toccavano, 60.000.000 ?”), a suddividere tra i propri affiliati tale somma di denaro, in piena autonomia, così come ha affermato LEO Giovanni  e come ha, peraltro, confermato lo stesso MANCUSO (vedi udienza del 28-6-1996: CORTE: “restiamo al suo gruppo di Gravitelli: queste persone, quindi, prendevano ordini solo da lei mi ha detto?” MANCUSO: “Sì” CORTE: “Quindi anche soldi solo da lei? Cioè la spartizione dei proventi era ...?” MANCUSO: “Sì, sì”).

Le dichiarazioni sopra esaminate consentono, inoltre, di affermare, nonostante la voce parzialmente discordante di SANTACATERINA Umberto (vedi udienza del 9-2-1994: P.M.: “le persone che facevano parte di questo gruppo avevano una retribuzione oppure venivano ricompensati a secondo dell’attività che di volta in volta svolgevano?” SANTACATERINA: “venivano ricompensati ogni volta che si faceva qualcosa, qualche estorsione o qualche rapina” P.M.: “quindi non avevate voi, visto che lei ne faceva parte, una retribuzione mensile?” SANTACATERINA: “No, no”; tuttavia, successivamente, all’udienza del 2-3-1994, il collaboratore si è espresso in modo apparentemente difforme: AVV: “E come si distribuivano le somme?” SANTACATERINA “Si spartivano eguali, si mandavano dei soldi in carcere a quelli che erano assieme a noi” AVV.: “E chi faceva questo lavoro?” SANTACATERINA: “Io e VENTURA Carmelo ” [...] AVV.: “Lei ha detto che aveva del denaro che dava ai detenuti: questo quando avveniva, con il gruppo COSTA o con il gruppo LEO?” SANTACATERINA: “Sia con il gruppo COSTA e sia con il gruppo LEO dopo la mia scarcerazione dell’89” [...] AVV.: “Per il gruppo LEO lei distribuiva i soldi a chi ne aveva bisogno?” SANTACATERINA: “A chi ritenevo giusto di mandarglieli [...] con il frutto che entrava dalla droga, dalle estorsioni, io glieli mandavo a chi ritenevo giusto mandarglieli” ) che nel clan “LEO” esisteva una sorta di retribuzione per gli affiliati, analogamente a quanto avveniva, come si è visto, in altri clan. LEO Giovanni  ha, d’altronde, esplicitamente riferito che ogni affiliato “dipende dalle sue capacità, veniva pagato mensilmente”, anche se il collaboratore è apparso confuso nello spiegare come ciò avvenisse, probabilmente per dei limiti nelle conoscenze derivanti dal suo lungo stato di detenzione (“so che c’è stato un periodo che c’è stato GENTILE [si tratta, evidentemente, di GENTILE Nicola] a curare queste cose, che portava lui i soldi. Però se lei mi dice certi particolari che io non so, che non mi ricordo, che ero in carcere...”) e per una evidente preoccupazione di distinguere il concetto di “cassa comune”, che evocava la presenza di notevoli somme di denaro a disposizione del clan, delle quali il LEO ha affermato di non sapere nulla (“non ho mai tenuto la cassa comune”), da quello di “fondo cassa”, che veniva utilizzato dal sodalizio criminoso “in caso di emergenza” per eventuali acquisti di armi o per soddisfare particolari necessità economiche dei singoli. Va, comunque, osservato che il cosiddetto “fondo cassa”, cui ha fatto riferimento LEO Giovanni , è qualcosa di diverso dalla cassa nella quale confluivano i guadagni illeciti del clan prima della loro suddivisione tra gli affiliati, come risulta evidente dalle stesse parole del collaboratore, il quale, come si è visto, ha specificato che restava come “fondo cassa” solo una percentuale delle entrate, che veniva detratta dalle somme di denaro destinate ad essere ripartite tra gli affiliati. Anche VENTURA Salvatore  ha, infine, confermato (vedi udienza del 3-6-1996) che “c’era un sostegno familiare” e che la sua famiglia riceveva dal clan un aiuto economico anche durante il tempo in cui egli era detenuto, sebbene il collaboratore abbia, immediatamente, precisato che tale sostegno “poi si è perso nel tempo e di là i rapporti successivamente sono diventati idilliaci [probabilmente il collaboratore ha travisato il significato di quest’ultimo termine]”.

L’esistenza di un fiorente traffico di stupefacenti promosso e realizzato dal clan “LEO”, ha trovato indiretta conferma nelle numerose sentenze di condanna (sono inserite nelle cartelle delle sentenze relative a ciascun imputato), pronunciate nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti a detto clan per fatti relativi allo smercio di droga. Si tratta di episodi delittuosi integranti spesso uno spaccio di rilevanti dimensioni, come è possibile desumere dalle accertate modalità esecutive ovvero dal rinvenimento di strumenti (bilancini di precisione, sostanza destinata al taglio) inequivocabilmente destinati alla realizzazione di un siffatto traffico. In particolare, va menzionata la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 10-2-1988 nei confronti di VENTURA Carmelo  e di numerosi altri imputati a seguito delle dichiarazioni di accusa di due tossicodipendenti, FULCO Giovanni e MANGANO Nazzareno, i quali hanno tracciato un’articolata e particolareggiata mappa degli spacciatori a loro conosciuti. Si legge in detta sentenza, che ha confermato quella di primo grado, di condanna nei confronti del VENTURA Carmelo  per uno spaccio continuato di stupefacenti commesso in Messina fino al 5-3-1986, che quest’ultimo doveva essere “definito grossista di medio calibro, perché, secondo il FULCO, che lo conosceva molto bene, forniva SPAROLO Silvio, che, a sua volta, spacciava in modo massiccio e vendeva all’ingrosso”. Va, ancora, menzionata la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in data 6-5-1992 nei confronti di GIACOBBE Tommaso , dichiarato colpevole per i reati di detenzione di armi e di esplosivo e per i reati di detenzione e spaccio continuato di droga commessi in Messina nell’anno 1988. Va osservato, come si vedrà meglio quando si esaminerà la posizione del GIACOBBE con riferimento al reato associativo, che quest’ultimo, cognato di LEONARDI Antonino , a sua volta cognato di Pippo LEO, è stato indicato da numerosi collaboratori (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto alle udienze del 9-2-1994 e del 3-3-1994; di LA TORRE Guido all’udienza del 30-4-1996; di RIZZO Rosario  all’udienza del 4-6-1996; di MARCHESE Mario  alle udienze del 24-9-1996 e del 2-10-1996; di SPARACIO Luigi  alle udienze del 9-10-1996 e del 15-10-1996) come soggetto che occupava nel clan “LEO” un posto di rilievo per la conduzione del traffico di droga e taluno ha anche affermato, probabilmente ricordando la condanna allo stesso inflitta con la citata sentenza, che custodiva armi ed esplosivo di pertinenza di tale gruppo criminoso. Si legge nella suddetta sentenza che il reato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti contestato al GIACOBBE “è ancorato a due distinte fattispecie criminose. Per un verso l’imputato è chiamato in causa dal tossicodipendente SMEDILE Giuseppe, che lo accusa esplicitamente di aver venduto abitualmente eroina per conto di tale PANARELLO. [... Per altro verso] la polizia ha rinvenuto, in un locale isolato incontestabilmente in possesso dell’imputato e nel quale lo stesso stava confezionando un ordigno che scoppiava provocandogli gravi ferite, numerosi sacchetti di plastica contenenti sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina; nelle stesse circostanze il rinvenimento di un bilancino di precisione con relativi pesi e di una sostanza probabilmente destinata al taglio della droga, che del resto si trovava già sistemata in sacchetti ben confezionati e pronti allo smercio, dimostra chiaramente che il GIACOBBE era professionalmente dedito allo spaccio della droga”. Di indubbio interesse sono anche alcune sentenze di condanna nei confronti di LEONARDI Antonino , cognato di Pippo LEO, soggetto che, come si è accennato, rivestiva, secondo MANCUSO Giorgio , un ruolo chiave  nell’approvvigionamento di droga per conto del clan e che, comunque, anche secondo altri collaboratori (vedi dichiarazioni di SPARACIO Luigi  all’udienza del 9-10-1996 e di MARCHESE Mario  all’udienza del 24-9-1994), avrebbe svolto attività relative al traffico di stupefacenti. Il LEONARDI è stato, infatti, condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-11-1994 per un traffico di sostanze stupefacenti commesso a Messina negli anni 1987 - 1988 in concorso con DI NAPOLI Pietro ed ancora con sentenza della Corte di Appello di Messina del 4-10-1989 per uno spaccio di sostanze stupefacenti accertato il 1-4-1988, quando le forze dell’ordine, messe sull’avviso dall’esito di precedenti appostamenti presso l’abitazione del LEONARDI, che avevano permesso di rilevare un continuo e costante andirivieni di giovani, sospettati di spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, procedettero alla perquisizione di detta abitazione, dove rinvennero venti bustine contenenti polvere stupefacente del tipo eroina. Parimenti significativa è la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 21-6-1988, che ha condannato COSTANTINO Sostine  per un traffico di sostanze stupefacenti accertato in data 5-6-1987, quando “la Squadra Mobile della Questura di Messina, notato già in precedenza un sospetto movimento di giovani, presunti spacciatori al minuto di sostanze stupefacenti, nei pressi del posto di vendita di prodotti ortofrutticoli gestito da COSTANTINO Sostine , sulla via T. Cannizzaro di Messina, nei pressi della pasticceria Venuti”, procedevano a perquisizione dell’abitazione del COSTANTINO, dove rinvenivano “oltre ad un bilancino di precisione, un quantitativo di ben 777 grammi di eroina, in varie confezioni, come se si trattasse di una recentissima fornitura. Altri 56 grammi di sostanza stupefacente risultavano, invece, confezionati in dosi singole, pronte per essere immesse in commercio”. Anche PANTO’ Nunzio , cognato di LEO Giuseppe ha subito condanne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti con sentenza emessa dal G.U.P. di Messina in data 23-11-1992, sulla base delle dichiarazioni di tale BELFIORE Giuseppe, per fatti risalenti al dicembre 1989, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 6-12-1988, per un episodio del 13-5-1985, e con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 25-5-1988, per un traffico di stupefacenti contestato come commesso fino al 22-11-1985 e accertato sulla base delle dichiarazioni di accusa di alcuni tossicodipendenti. In quest’ultima sentenza si legge, in particolare, che la teste MIDIRI ed il teste SANO’ “hanno precisato che [il PANTO’] si serviva per lo spaccio di altre persone”, facendo così chiaramente comprendere come tale attività avesse proporzioni ben più ampie di quella che, purtroppo, può frequentemente rilevarsi con riferimento a tossicodipendenti che si dedicano allo spaccio al solo scopo di procurarsi la sostanza stupefacente da consumare. Va, infine, ricordata, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 23-12-1987 nei confronti di LEO Giovanni , CARDUBBO Carmelo  e numerosi altri imputati, condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il reato di detenzione, acquisto e trasporto di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, accertati il 16 ottobre 1984. Anche se tali fatti, così come quelli relativi alle ultime due sentenze citate con riferimento a PANTO’ Nunzio , risultano commessi in un periodo di tempo antecedente rispetto a quello di cui alla contestazione per il reato associativo, il loro esame non appare, invero, privo di rilievo, poiché essi attestano, all’evidenza, una profonda conoscenza delle regole non scritte che sovrintendono a detto commercio ed evidenziano l’esistenza di consolidati rapporti illeciti tra componenti del clan “LEO” ed organizzazioni criminose di altre città dedite al traffico di stupefacenti, che certamente hanno contribuito al successivo prosperare nel sodalizio in esame di tale attività delinquenziale, sovente basata su rapporti di natura fiduciaria tra fornitori e acquirenti. Analogo rilievo va, pertanto, attribuito alle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, sopra brevemente ricordate, riguardanti ingenti acquisti di sostanze stupefacenti da fornitori palermitani prima dell’anno 1986, fatti pure riconducibili alle attività illecite del gruppo diretto da LEO Giuseppe prima della scissione dal clan “COSTA” e della sua costituzione quale clan autonomo. Nella suddetta sentenza della Corte di Appello di Palermo si è, in particolare, osservato, per fondare l’accertamento di colpevolezza degli imputati, che in data 16 ottobre 1984 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Messina intercettarono, presso il casello autostradale di Tremestieri - Messina, un’autovettura condotta da LEO Giovanni  con a bordo CARDUBBO Carmelo , all’interno della quale furono rinvenuti due sacchetti di plastica contenenti rispettivamente 220 grammi e 120 grammi di eroina. L’episodio venne “dagli inquirenti messo in correlazione con le indagini di polizia giudiziaria da tempo svolte in Messina, Napoli e Palermo e interessanti un vasto traffico di droga” che “aveva il suo epicentro a Palermo, dove un ben organizzato gruppo di spacciatori, facenti capo a tale Francesco Paolo SINAGRA, era entrato in contatto con altri gruppi di trafficanti di droga napoletani e messinesi, creando una vasta rete di spaccio tra le tre menzionate città”. Le indagini trovarono significativa conferma, tra l’altro, in intercettazioni di conversazioni telefoniche, dal cui esame si accertò che, attraverso un linguaggio cifrato nel quale si faceva apparente riferimento a commercio di pesce, veniva, in realtà, trattato l’acquisto di sostanze stupefacenti. Le intercettazioni telefoniche evidenziarono, inoltre, che interessati al suddetto traffico di stupefacenti erano, oltre ai palermitani SINAGRA Francesco Paolo e SPATARO Antonino ed ai due corrieri LEO Giovanni  e CARDUBBO Carmelo , anche i messinesi BONAFFINI Giuseppe e POLLARA Gaetano.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in ordine al fatto che l’associazione “LEO” fosse finalizzata a commettere più delitti di traffico illecito di sostanze stupefacenti, così da integrare anche la fattispecie di cui all’art. 75 legge 22 dicembre 1975 n. 685, poiché, a prescindere dalla circostanza, del tutto irrilevante, che taluno degli affiliati potesse non svolgere alcun tipo di attività connessa a detto traffico, è certo, tanto da non occorrere alcun ulteriore approfondimento, che la consumazione di reati in materia di stupefacenti rientrava nel programma di criminalità dell’associazione, trattandosi di un settore di attività illecite nel quale risultavano largamente impegnati, come si è visto, tanto il clan nel suo complesso, che traeva dallo smercio di stupefacenti cospicua fonte di finanziamento, quanto i singoli gruppi che lo componevano e numerosissimi affiliati. Sussistono, altresì, le aggravanti di cui al comma 4 dell’art. 75 Legge 22-12-1975 n. 685, poiché è certo, già solo in base al numero dei soggetti condannati in quanto ritenuti appartenenti al clan “LEO”, che gli associati raggiungevano le dieci unità e non vi è dubbio che taluno di costoro fosse dedito all’uso di sostanze stupefacenti, come si vedrà meglio quando si esaminerà la posizione dei singoli imputati con riferimento al reato associativo.

Piuttosto ridotte sono le informazioni acquisite attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine all’attività estortiva svolta dal clan. SANTACATERINA Umberto ha, in proposito, riferito (vedi udienza del 9-2-1994) che il clan si occupava di estorsioni ed ha indicato, quali vittime di tale reato, il “bar D’ANDREA, villaggio Aldisio, la farmacia che c’è al villaggio Aldisio alto, vicino al bar D’ANDREA, il barbiere, VITALE Alfio”. Si tratta, a dire il vero, di dichiarazioni piuttosto generiche, specie se si considera che egli ha affermato che le estorsioni venivano organizzate insieme “dal LEO, da VENTURA, da me e dal fratello di LEO, Domenico”, sicché avrebbe dovuto possedere conoscenze ben più ampie, sia in ordine ai soggetti sottoposti al pagamento di prebende estorsive (che non potevano certamente limitarsi a quelli da lui citati, se è vero, come lo stesso SANTACATERINA ha sostenuto, che le entrate servivano a finanziare il clan ed a sostenere le famiglie degli affiliati, anche quelli detenuti), sia in ordine alle modalità esecutive, all’identificazione dei soggetti che materialmente se ne occupavano, alla quantificazione delle somme riscosse. Dalle parole del SANTACATERINA emerge, comunque, che nella perpetrazione delle estorsioni i singoli affiliati avevano una qualche libertà di azione, purché rivestissero un ruolo che non fosse esclusivamente subalterno. Il collaboratore ha, infatti, affermato (vedi udienza del 3-3-1994) che “se io decidevo di fare un’estorsione la facevo” ed ha, quindi, specificato, su domanda espressa in ordine alla necessità di rendere conto dell’estorsione a qualcuno del gruppo più elevato in grado di lui, che egli comunicava la propria iniziativa criminosa “una volta dopo fatta”, quando “io dicevo: questi qua sono di un’estorsione che ho fatto io”, mentre il SANTACATERINA ha escluso che “l’ultimo arrivato” potesse, analogamente, prendere una decisione propria e non avere la necessità di indicazioni specifiche da parte del gruppo. Ancora più laconiche sono, se possibile, le dichiarazioni di LEO Giovanni  sulle estorsioni perpetrate dal clan, e va solo evidenziato che anche il predetto collaboratore ha sottolineato (vedi udienza del 24-7-1996) la flessibilità esistente nella gestione dell’attività estortiva, affermando che se qualche affiliato appartenente ad uno dei sottogruppi che componevano il clan “LEO” voleva perpetrare un reato di tal genere nella zona di competenza di quel sottogruppo, era libero di farlo, senza dover chiedere il permesso al capo LEO Giuseppe. Povere sono anche le informazioni fornite da MANCUSO Giorgio , il quale ha spiegato come venivano ripartiti gli utili derivanti da tale attività illecita, affermando (vedi udienza del 24-6-1996) che “per quanto riguarda il gruppo “LEO”, [...] il LEO le estorsioni che faceva fare o che facevano i suoi adepti, dava una parte a loro e una parte se la prendeva lui; in più, le richieste che faceva fare, era solito prendersi lui l’incasso [probabilmente intende riferirsi al pagamento iniziale di una somma di denaro più rilevante, che normalmente veniva richiesto alle vittime di estorsione]. Per quanto riguarda le estorsioni che facevo fare io, invece, o facevano amici miei, i soldi erano loro, non..., l’importante che sapevo dove la facevano...”. Il collaboratore ha, pertanto, ribadito, pur con alcune differenziazioni e pur distinguendo quanto avveniva nel proprio gruppo da quanto avveniva, invece, nel gruppo direttamente capeggiato da LEO Giuseppe, che l’attività estortiva veniva perpetrata piuttosto liberamente dai vari affiliati del clan e non vi era un unitario centro decisionale, sebbene il sodalizio continuasse ad esercitare su di esse un controllo, attraverso il prelievo di una percentuale sulle entrate o anche solo imponendo che i capi fossero messi a conoscenza delle iniziative illecite degli affiliati. Allo stesso modo che per gli altri collaboratori prima esaminati, va, però, evidenziato che le dichiarazioni del MANCUSO sono del tutto generiche, e non consentono di precisare le concrete modalità di svolgimento di tale attività illecita, né di individuarne le vittime. Le dichiarazioni di VENTURA Salvatore  vanno, infine, segnalate perché il collaboratore ha, incidentalmente affermato (vedi udienza del 3-6-1996) che il clan “LEO” partecipava, insieme agli altri clan cittadini, all’estorsione che veniva perpetrata ai danni degli espositori della Fiera di Messina e tale circostanza  risulta di notevole rilievo, poiché attesta che il sodalizio criminoso in esame operava, nell’ambito della criminalità organizzata cittadina, su un piano di parità con tutti gli altri gruppi.

Va osservato che numerosi collaboratori di giustizia hanno indicato alcuni fatti estortivi che la pubblica accusa ha ritenuto riconducibili alle attività illecite del clan “LEO”. Si vuole, anzitutto, fare riferimento alle estorsioni perpetrate ai danni di LANZA Filippo, gestore del ristorante LINA, di SCANDURRA Pietro, titolare dell’esercizio commerciale di abbigliamento denominato LADY MARY, e di SANFILIPPO Salvatore, gestore del ristorante DA SALVATORE. In relazione a tali fatti, che saranno oggetto di specifico accertamento (vedi capo “78”, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento), risulta, ad avviso di questa Corte, provata la colpevolezza dell’imputato LEO Domenico  (classe 1951), ma non sembra che essi siano ascrivibili al clan in esame. Tali estorsioni facevano parte, infatti, delle attività illecite perpetrate nell’ambito della famiglia “COSTA” ed il pagamento della “tangente” da parte delle vittime iniziò, certamente, in epoca di molto antecedente rispetto alla nascita del clan “LEO”. Secondo quanto è stato riferito dai collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto (vedi udienze del 9-2-1994, 15-2-1994 e 15-3-1994), MARCHESE Mario  (vedi udienza del 24-9-1996), SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 9-10-1996), LEO Giovanni  (vedi udienza del 9-7-1996) e GIORGIANNI Salvatore  (vedi udienza del 28-10-1996), avvenne che LEO Domenico , cugino di LEO Giuseppe, essendo rimasto gravemente ferito (tanto che perse un rene e dovette ricorrere a dialisi per molti anni) nel corso di una sparatoria (si tratta del noto attentato avvenuto in via Manzoni in data 15-5-1981, in relazione al quale CAVO’ Domenico, che rimase pure ferito, venne giudicato per il reato di favoreggiamento con la nota sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13 giugno 1984 a conclusione del processo cosiddetto “dei 69”), ricevette dagli esponenti della famiglia “COSTA”, l’assegnazione dei proventi di tali estorsioni, attraverso i quali egli avrebbe potuto provvedere al suo sostentamento. Il pagamento delle prebende estorsive continuò, tuttavia, in favore di LEO Domenico  anche dopo la disgregazione del clan “COSTA” e la costituzione del clan “LEO”. Non risulta tuttavia, come si vedrà meglio esaminando la posizione di LEO Domenico  (classe 1951) con riferimento al reato associativo, che quest’ultimo abbia svolto alcuna attività in favore di alcuno dei gruppi che vennero formandosi dalle ceneri del clan “COSTA” e, tantomeno, che egli sia stato affiliato al clan “LEO”, sicché tali estorsioni appaiono estranee a detto sodalizio criminoso. La vicenda relativa alle tre suddette estorsioni presenta, comunque, alcune singolarità degne di nota ed aiuta a comprendere più in profondità i caratteri del fenomeno associativo che si venne realizzando nella città di Messina. Essa evidenzia, infatti, che la soggezione delle vittime, un tempo basata sulla forza di intimidazione che promanava dalla famiglia “COSTA”, potente organizzazione criminale la quale poteva incondizionatamente contare sulle fonti di guadagno costituite da determinate entrate illecite di natura estorsiva, venne, successivamente, a fondarsi sulla semplice percezione dell’appartenenza del beneficiario della “tangente” ad un ambiente prevaricatore e violento, a prescindere dalla sua formale affiliazione ad un gruppo di criminalità organizzata. Il secondo fatto estorsivo che la pubblica accusa ha sottoposto all’attenzione di questa Corte quale espressione delle attività illecite del clan “LEO” è l’estorsione ai danni di GIOVINAZZO Bruno, amministratore della società GARIBALDI, che gestiva in appalto i servizi complementari di bordo nelle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato che effettuano i collegamenti tra la Sicilia ed il continente. Non è stata, tuttavia, raggiunta prova certa in ordine all’esistenza di tale estorsione, almeno così come configurata nel capo di imputazione (vedi quello che si dirà in relazione al capo “96”), sicché in questa sede può solo rilevarsi che sono emersi molti convergenti elementi dai quali poter desumere che la suddetta società fu vittima, attraverso la persona del GIOVINAZZO, di gravi intimidazioni a presumibili fini estorsivi da parte della malavita e che, successivamente, LEO Giuseppe ebbe interessi nella società MEDITERRANEA CARNI, che forniva un terzo della carne di cui aveva bisogno la società GARIBALDI. Grande attenzione va, infine, prestata all’analisi dell’estorsione ai danni di VITALE Alfio, titolare di un’importante impresa edile. Anche tale fatto delittuoso formerà oggetto di specifica trattazione, unitamente al ferimento del VITALE, qualificato dall’organo dell’accusa come “tentato omicidio” (capi “85”, “86” e “87”, cui si rinvia, a pag. 925 e segg.), ma, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità individuali, può, sin d’ora, osservarsi che esso appare espressione dell’interesse della malavita sulle attività imprenditoriali edili, che, nel periodo di tempo in considerazione, rivestivano un notevolissimo rilievo, anche sotto il profilo occupazionale, in una realtà economica povera, quale è quella esistente nella città di Messina e che le organizzazioni criminose piegavano o orientavano per il raggiungimento dei propri fini consistenti non solo in un immediato arricchimento, ma sovente anche nell’ottenimento di opportunità lavorative. In una situazione socio - economica depressa, l’organizzazione criminale che, per certi versi, può considerarsi causa dell’arretratezza del tessuto economico, cui impedisce di svilupparsi secondo le regole del mercato, diveniva, nello stesso tempo, per vasti gruppi sociali, funzionale al raggiungimento del benessere o, addirittura, alla sopravvivenza, offrendo opportunità lavorative che concretavano una sorta di assistenza deviante. Dall’esame dell’estorsione ai danni del VITALE risulta, inoltre, che un importante ruolo di cerniera tra sistema criminale ed attività imprenditoriali lecite nel settore dell’edilizia veniva svolto dalle società di intermediazione immobiliare, come, nel caso di specie, la CDM Immobiliare, gestita da MANAO’ Carmelo, il quale era in stretti rapporti con LEO Giuseppe, circostanza che risulta chiaramente, oltre che dal ruolo svolto dal MANAO’ in tutta la suddetta vicenda, anche dalle parole di CALARESE Angela, madre di LEO Giuseppe, la quale sentita dagli inquirenti immediatamente dopo la sparatoria avvenuta il 13-6-1988 davanti al supermercato da lei gestito (si tratta del tentato omicidio ai danni di LEO Giuseppe, capi “8” e “9”, che verrà esaminato a pag. 1429 e segg.), ha affermato (vedi dichiarazioni rese a personale della Squadra Mobile della Questura di Messina da CALARESE Angela in data 13-6-1988, che sono state contestate dal Pubblico Ministero alla teste escussa all’udienza del 24-5-1995) che “dopo la sparatoria  sono arrivati al negozio mio marito, mio figlio Antonio, mia figlia Lina, mentre nel tornare a casa notavo mio figlio Pippo in piazza, fermo con un suo amico a nome MANAO’ Carmelo”.

Vanno, infine, brevemente menzionate alcune sentenze di condanna (si trovano nelle cartelle delle sentenze relative ai vari imputati) pronunciate nei confronti di soggetti ritenuti affiliati al clan “LEO” per dei fatti estorsivi. Occorre, in particolare, citare la sentenza del Tribunale di Messina emessa in data 8-10-1991 nei confronti di GUARNERA Lorenzo  per una tentata estorsione commessa dal mese di marzo al mese di maggio 1989. E’ opportuno citare alcuni passi di tale pronuncia, che illustrano in modo chiaro quali fossero le modalità seguite per perpetrare le estorsioni. Si legge nella sentenza che “Grazie alle intercettazioni telefoniche eseguite dal Nucleo Operativo dei carabinieri di Messina ed ai pazienti appostamenti del personale dipendente dal predetto Ufficio, è stato possibile individuare con assoluta certezza l’autore delle reiterate telefonate estorsive ricevute nel periodo marzo - maggio 1989 da CENTORRINO Letterio, commerciante di macchine utensili in viale Europa isol. 62 - Messina, con cui veniva richiesto al predetto il pagamento di cinquanta milioni di lire, successivamente ridotti a cinque milioni, minacciando in modo esplicito ed implicito gravi conseguenze per l’incolumità dei suoi prossimi congiunti e per l’integrità dei suoi beni nel caso in cui egli non avesse pagato le anzidette somme. [...] La parte offesa, evidentemente ancora condizionata “ab extrinseco”, ha cercato al dibattimento di negare di essere stato al corrente della predetta circostanza e solo dopo essere stato messo alle strette dal P.M. con incalzanti contestazioni anche documentali, ha finito con l’ammettere che l’episodio si era realmente verificato. Deve perciò ritenersi sufficientemente dimostrato che nella sua attività criminosa il GUARNERA era spalleggiato da altri complici, che non hanno esitato a mostrarsi all’ALESSANDRA Antonio, cognato del CENTORRINO, per ribadire le richieste estorsive avanzate per telefono dal GUARNERA, rafforzandone in tal modo la portata intimidatrice. [...] Sull’identità dei complici del GUARNERA non risultano, tuttavia, svolte finora indagini specifiche. Soltanto all’odierno dibattimento è, infatti, emerso che nel corso della telefonata del 19-4-1989, ore 10,02 il GUARNERA si trovava in compagnia del pregiudicato BRIGANDI’ Antonino  (altro soggetto ritenuto appartenente al clan “LEO”), il quale ascoltava la conversazione, trovandosi accanto all’imputato. Al riguardo è appena il caso di osservare che nessuna persona munita del più elementare buon senso farebbe una telefonata di chiaro contenuto estorsivo, quale è quella del 19-4-1989, alla presenza di estranei che non fossero anche suoi complici”. Altra sentenza degna di  nota è quella pronunciata dal Tribunale di Messina in data 15-11-1990 e parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Messina in data 28-6-1991, la quale ha condannato ANTONUCCIO Aldo, VENUTO Giuseppe , LEO Giovanni , ZANTE Giovanni e BRIGANDI’ Antonio  per il reato di tentata estorsione ai danni di CAMARDA Michele, amministratore unico dell’impresa edile S.IMM.I. s.r.l., fatto commesso da gennaio a luglio 1989, mentre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di VALVERI Sebastiano in ordine ai reati a lui ascritti in relazione a detta vicenda, per essere i medesimi estinti per morte del reo. Si legge nella sentenza di primo grado, la cui ricostruzione dei fatti è stata sostanzialmente accolta dai giudici di appello, che “fin dal mese di gennaio del 1989 il CAMARDA, amministratore unico dell’impresa edile S.IMM.I. Costruzioni era stato fatto oggetto di pressanti richieste di concessioni di subappalti e di altri vantaggi economici, accompagnate da minacce più o meno velate, che erano sfociate in una serie di danneggiamenti verificatisi nel cantiere aperto al Villaggio SS. Annunziata per la realizzazione di ventidue alloggi della “Cooperativa 28 novembre”. [...] Le azioni criminose consumate ai danni del CAMARDA hanno avuto ad oggetto la gestione di due cantieri immobiliari della s.r.l. S.IMM.I. aperti nei villaggi SS. Annunziata e Bordonaro di Messina. Le estorsioni accompagnate da minacce e danneggiamenti si riferiscono esclusivamente ai due cantieri predetti e, per comprendere l’effettivo svolgimento dei fatti e pervenire all’identificazione dei soggetti che avevano un sicuro interesse alla realizzazione dei vantaggi ai quali i fatti estorsivi devono ritenersi conseguenzialmente collegati, devesi fare riferimento alla parola d’accusa univoca, precisa e circostanziata della parte lesa. Il CAMARDA ha precisato che, mentre era in corso la valutazione della richiesta avanzata dal VALVERI e dall’ANTONUCCIO, e dagli stessi pressantemente sollecitata anche attraverso terze persone (SIRACUSANO e LO MEDICO), di ottenere il subappalto di alcuni lavori dei cantieri menzionati, si era verificato nel gennaio (rectius: 5-2-1989) un incendio nella centralina elettrica del cantiere “28 novembre”, certamente doloso, come dimostra anche la visita in cantiere fatta allo stesso CAMARDA da parte di due giovani, riconosciuti, poi, per VENUTO Giuseppe  e ZANTE Giovanni. Questi ultimi avevano indirettamente fatto cenno a problemi del cantiere ed ovviamente all’incendio di cui si tratta e, promettendo che si sarebbero fatti risentire, si erano poi allontanati a bordo dell’autovettura tg. ME 457172. A tale visita seguiva quella del 16-3-1989 da parte del giovane robusto dai capelli lisci e con frangetta, il quale, dichiarandosi amico degli altri due, in un primo tempo rinnovava l’offerta di aiuto e successivamente, il 22-3-1989, ritornava in cantiere per imporre al CAMARDA senza mezzi termini il pagamento della tangente di £ 15.000.000 in unica soluzione e di £ 3.000.000 al mese. In questo contesto l’ANTONUCCIO ed il VALVERI continuavano a pressare per la concessione in loro favore dei lavori di subappalto e verso la fine dell’aprile 1989 la centralina elettrica veniva nuovamente incendiata ad opera di ignoti. Il CAMARDA, dopo aver ricevuto un’ulteriore “visita” di altri due giovani, che si presentavano  come inviati da “Nello” e lo rassicuravano per dissuaderlo dal rivolgersi alla Polizia, decideva di affidare all’ANTONUCCIO ed al VALVERI il subappalto delle rifiniture degli appartamenti della “Cooperativa 28 novembre” al villaggio SS. Annunziata, sottoscrivendo una scrittura privata, dalla quale risultava stipulante una non meglio identificata impresa “IANNELLI Clotilde”, ciò nella speranza che così cessassero gli atti di intimidazione ed i danneggiamenti. Riferisce espressamente il CAMARDA al P.M.: “mi ero infatti reso conto che vi era uno stretto legame tra le richieste estorsive fattemi da vari giovani in varie riprese, nonché gli incendi e danneggiamenti più volte subiti, con gli interessamenti che l’ANTONUCCIO ed il VALVERI hanno più volte fatto verso l’uno e l’altro atto intimidatorio, dichiarando di potere intervenire per darmi una mano”. Malgrado la formale stipula di un contratto di appalto intestato ad una prestanome dell’ANTONUCCIO (quella IANNELLI Clotilde, divenuta successivamente sua moglie) si era poi verificato un altro incendio, riproponendosi così per il CAMARDA l’esigenza di rivolgersi ancora all’ANTONUCCIO ed al VALVERI. Nel corso dell’incontro il VALVERI non solo prometteva un suo intervento presso una persona che stava “più in alto”, ma inseriva nel discorso un fatto nuovo, affermando di voler subentrare nella Cooperativa 28 Novembre al posto di un dimissionario, ma che il versamento di £ 30.000.000, che avrebbe dovuto essere a suo carico, doveva essere effettuato dal CAMARDA. [...] A questo punto il CAMARDA viene presentato dal VALVERI al noto pregiudicato LEO Giovanni . In ordine a tale incontro così si esprime la parte lesa: Il Giovanni fece un lungo discorso nel corso del quale disse che ormai a Messina c’era una regola in base alla quale tutti dovevano pagare e che non si poteva fare eccezione. Poteva venirmi incontro non facendomi pagare per i cantieri dell’Annunziata, ma che per il cantiere di Bordonaro doveva necessariamente pagare”. Alle rimostranze del CAMARDA si intromette a questo punto il VALVERI che afferma che nei cantieri già in corso si poteva vedere di fare qualcosa, ma per i nuovi cantieri si doveva pagare secondo le regole, specialmente per quelli di Bordonaro. L’intervento del LEO è pertanto provocato dal VALVERI per fare crollare il CAMARDA già in precedenza vessato dalla conclusione del contratto di subappalto. Né può considerarsi la stipula di tale contratto da parte della IANNELLO anziché dell’ANTONUCCIO circostanza da valutarsi in favore degli imputati, perché è evidente che gli autori delle estorsioni avevano tutto l’interesse a vincolare il CAMARDA senza esporsi personalmente, trattandosi di soggetti pregiudicati, come si evince dalla semplice lettura dei loro certificati penali. Altrettanto evidente nella fattispecie è la responsabilità del VENUTO, dello ZANTE e del BRIGANDI’ , oltre che del LEO, poiché è stato provato il contributo offerto da ciascuno di essi alla orditura della trama estorsiva di cui trattasi. [...] Di fronte alla resistenza opposta dal CAMARDA alla richiesta del subappalto, iniziano le prime forme di grave condizionamento rappresentate dagli incendi della centralina elettrica del cantiere, dalle visite del VENUTO, dello ZANTE, del BRIGANDI’ e dell’ignoto giovane che esplicitamente formula le condizioni per lasciare in pace il CAMARDA (pagamento di una somma di £ 15.000.000 in unica soluzione e di £ 3.000.000 al mese per il futuro). Di queste visite erano, peraltro, ben informati l’ANTONUCCIO ed il VALVERI, come riferisce lo stesso CAMARDA che viene contattato dai predetti col pretesto di offrire i propri servigi per individuare la fonte dell’operazione estorsiva. Ma tale intervento non è affatto disinteressato, come vorrebbe apparire, in quanto negli incontri sempre più frequenti con l’ANTONUCCIO si insiste sulla formalizzazione del contratto di subappalto. E quando il CAMARDA, cedendo a queste pressioni, si risolve a sottoscrivere la scrittura in atti, nella speranza di poter lavorare finalmente tranquillo, ecco che invece vengono avanzate nuove richieste e riprendono i danneggiamenti secondo un cliché tipico della malavita locale che, una volta messa alle corde la vittima predestinata, infierisce pietosamente su di lei, sfruttando le sue condizioni di minorata difesa. E che la situazione sia proprio questa lo conferma lo stesso CAMARDA nella sua deposizione istruttoria, dichiarando testualmente: la mia decisione di addivenire al contratto di subappalto fu legata anche a questo interessamento che il VALVERI e l’ANTONUCCIO potevano dispiegare al fine di far cessare le richieste che mi erano state rivolte. Orbene, in virtù di quali magici poteri i predetti potevano far cessare le intimidazioni nei confronti del CAMARDA se non in quanto mandanti essi stessi di questi atti estorsivi?. Quella della intermediazione disinteressata tra il CAMARDA e la mente occulta del piano criminoso concepito ai suoi danni è una bella favola che offende invero l’intelligenza dei giudicanti, se solo si considera che a beneficiare della situazione di pericolo in cui si era venuta a trovare l’impresa S.IMM.I dopo i danneggiamenti e le intimidazioni subite, sono stati sicuramente l’ANTONUCCIO ed il VALVERI che hanno ottenuto il subappalto e che proprio dal VALVERI proviene l’ulteriore richiesta di subentrare nella cooperativa praticamente a spese del CAMARDA. La tesi della difesa dell’ANTONUCCIO, fondata sul confronto tra i prezzi indicati nel contratto di subappalto e quelli correnti sul mercato, secondo la stima fattane dall’architetto IACOPINO, trascura di considerare che il contratto sottoscritto dal CAMARDA e dalla IANNELLI Clotilde aveva il solo scopo di giustificare la presenza nel cantiere della S.IMM.I. di persone di fiducia dello ANTONUCCIO in modo da controllare dall’interno la gestione della cosiddetta ditta appaltante. Risulta, infatti, che in realtà la IANNELLI, prestanome dell’ANTONUCCIO, non si fece mai vedere né sentire dal CAMARDA e che i lavori previsti nella scrittura privata non hanno mai avuto alcuna esecuzione. [...] non può, in particolare, condividersi il significato attribuito dal P.M. alla formalizzazione del contratto di appalto che sicuramente è avvenuta non per vincolare giuridicamente il CAMARDA, bensì per legittimare la presenza nel cantiere di elementi di fiducia dell’ANTONUCCIO e dei suoi complici in vista di un controllo sempre più capillare delle attività economiche dell’impresa S.IMM.I.. Non deve, perciò sorprendere il fatto che non siano cessati gli atti intimidatori dopo l’ottenimento del subappalto, essendo quest’ultimo meramente strumentale rispetto al conseguimento di ulteriori e più consistenti vantaggi. [...]”. La vicenda esaminata nella predetta sentenza, le cui acute osservazioni vanno pienamente condivise, manifesta in modo lampante quale fosse il tipico modo di operare delle organizzazioni criminali nella perpetrazione di estorsioni ai danni di imprese edili, poiché, a prescindere dalla considerazione che nell’episodio delittuoso sono coinvolti numerosi affiliati al clan “LEO”, alcuni dei quali, in ispecie LEO Giovanni  e VALVERI Sebastiano, rivestivano un ruolo preminente all’interno del sodalizio, è indubbio che il fatto fosse espressione di un’attività di gruppo e che in esso aleggiasse, fin dalle prime battute, la presenza leviatanica del clan di fronte alla cui forza e pervasività la vittima non poteva resistere. Particolarmente significativo è, in proposito, il colloquio tra il CAMARDA e LEO Giovanni , nel corso del quale quest’ultimo richiese il pagamento della “tangente” considerandolo come un’ineludibile necessità, cui erano sottoposti tutti gli imprenditori operanti in quel settore economico. Vanno, inoltre, richiamate le considerazioni già espresse con riferimento all’estorsione ai danni di VITALE Alfio, poiché emerge chiaramente che sia nell’uno che nell’altro caso l’organizzazione criminosa ha cercato di realizzare un penetrante controllo di imprese operanti nel settore dell’edilizia, attraverso forme subdole di asservimento che superano il tradizionale meccanismo della “tangente” e consistenti, nel caso da ultimo esaminato, nell’ottenimento di subappalti, principalmente finalizzati a giustificare la presenza nel cantiere di persone vicine al clan, e, persino, nella diretta partecipazione alla cooperativa committente, mediante l’assunzione della qualità di soci. La struttura criminale diveniva, così, non solo un’entità che offriva, in un’economia depressa, opportunità lavorative, ma anche uno strumento per una ripartizione delle risorse economiche al di fuori delle regole del mercato e delle leggi dello stato. Altra significativa sentenza è, infine, quella pronunciata, in data 27-10-1993, dalla Corte di Appello di Messina nei confronti di LEO Giovanni ed altri, i quali vennero condannati per i reati di estorsione e di tentata estorsione in danno dei fratelli D’AMICO Cesare e D’AMICO Antonino, contitolari di un’impresa edile. I fatti oggetto di accertamento in tale pronuncia risalgono al settembre - ottobre 1992, un periodo che non è oggetto di accertamento con riferimento al reato associativo, e nondimeno essi non sono privi di rilievo. Va, in particolare, segnalato che dal contenuto della citata sentenza risulta che i soggetti i quali si presentarono alla vittima intimandole di accettare l’offerta della loro protezione dietro il pagamento di somme di denaro, si qualificarono “come congiunti del defunto ed assai noto capo cosca Pippo LEO”. Orbene, all’epoca in cui avvenne il fatto LEO Giuseppe era già morto da oltre due anni, sicché la menzione del suo nome non era certamente finalizzata ad impaurire la vittima attraverso l’implicito riferimento alle capacità delinquenziali di quest’ultimo, ma tendeva a richiamare la potenza criminale del gruppo capeggiato dal LEO, per la sua efficacia intimidatrice, a prescindere dalla permanenza in vita di LEO Giuseppe.

Strettamente collegato al tema delle estorsioni è quello relativo al controllo del territorio. Già si è visto analizzando tale questione con riferimento agli altri clan, che non vi era un rigido criterio di ripartizione territoriale tra i diversi sodalizi criminosi operanti nella città di Messina, tale da attribuire ad ogni clan un dominio esclusivo e monopolistico su un determinato territorio e da costringere gli altri clan che avessero voluto ivi compiere azioni illecite di chiedere il permesso a quello che su di esso esercitava il suo dominio. Tale considerazione deve, allora, valere anche con riferimento al clan “LEO”, il quale partecipava, insieme agli altri gruppi di criminalità organizzata ad un “sistema” delinquenziale avente siffatte caratteristiche. Di ciò può trarsi, peraltro, conferma dai pochi fatti estorsivi prima richiamati, che vennero perpetrati in luoghi disparati e talvolta anche molto distanti da quello che è stato generalmente indicato come “territorio” del clan “LEO”, vale a dire, il villaggio Aldisio, il villaggio Camaro (dove operava il gruppo di VENTURA Carmelo  e di VALVERI Sebastiano) ed il quartiere di Gravitelli (dove operava il gruppo di MANCUSO Giorgio ). Va, però, osservato che il clan “LEO”, forse in maggior misura rispetto ad altri clan, vigilava su ciò che succedeva nel territorio di propria pertinenza, evidentemente non al fine di realizzare una sorta di monopolio delle attività illecite, poiché, come si è detto, non fu mai attuato un sistema rigido di tal tipo, quanto, piuttosto, per assicurare sufficienti condizioni di sicurezza per gli affiliati che vi abitavano, specie in un periodo in cui la contrapposizione tra i gruppi criminosi era così aspra da sfociare in sanguinose “guerre” di mafia. In tal senso vanno intese le parole di LEO Giovanni , il quale, in contraddizione solo apparente con coloro che hanno negato l’esistenza di suddivisioni territoriali tra i clan, ha, viceversa, affermato (vedi udienza del 23-7-1996) che “si controllava” il territorio, “c’erano i ragazzi nostri” che svolgevano tale compito ed ha riferito, con riferimento a SAMPERI Paolo , che questi “frequentava al villaggio Aldisio, con i nostri ragazzi, controllavano le zone e le persone che salivano”, aggiungendo che “lui sapeva dove erano le armi nascoste al villaggio Aldisio. [...] Lui sapeva tutti i movimenti che c’erano. Il collaboratore ha, d’altronde, spiegato esattamente in cosa consistesse tale “controllo”, riferendo (vedi udienza del 24-7-1996) che “venivano messe delle persone che controllavano la zona: chi saliva, chi scendeva,... Poi c’era un posto dove venivano messe le armi. Se si trovavano a salire delle persone, dico...quando c’è stato il fatto che hanno attentato [probabilmente vuole riferirsi al cosiddetto tentato omicidio di LEO Giuseppe, avvenuto il 13-6-1988], per dire, c’era Sabatino SARNATARO, giusto? Se aveva il tempo doveva andare subito sul posto, prendere delle armi e rispondere al conflitto a fuoco. [...] Quindi loro dovevano controllare tutti gli spostamenti, chi entrava, chi usciva, se c’erano persone con i caschi, con le moto, li chiamavano, se erano bravi ragazzi gli dicevano: sali, però senza caschi”, mentre lo stesso LEO Giovanni  ha ribadito che non esisteva un rigido criterio di ripartizione territoriale con riferimento al controllo illecito delle attività economiche operanti in una determinata zona (“se il cantiere veniva aperto al CEP e loro, per dire, lo avvicinavano, mio fratello veniva avvisato: senti vedi che ci hanno fatto l’estorsione. Mio fratello, visto che era del CEP, mandava un’imbasciata a FERRARA e gli diceva: vedi che appartiene a me, lasciatelo stare”).

Molto scarne sono le notizie acquisite in ordine alle altre attività illecite “lucrative” che i collaboratori di giustizia hanno affermato essere state svolte dal clan “LEO”. In particolare, solo MARCHESE Mario  e SANTACATERINA Umberto hanno genericamente sostenuto che gli affiliati al clan “LEO” erano, tra l’altro, dediti a perpetrare rapine, ma non vi sono elementi di conferma a tali asserzioni che potrebbero, peraltro, riferirsi ad un periodo di tempo in cui il gruppo diretto da LEO Giuseppe operava in seno alla famiglia “COSTA”. Non è chiaro, inoltre, se le rapine eventualmente perpetrate rientrassero nelle finalità delinquenziali perseguite dall’associazione o fossero,  viceversa, delle iniziative personali dei singoli adepti, non riconducibili al programma associativo. Più numerose e circostanziate sono le accuse  relative al controllo ed alla gestione delle bische clandestine da parte del clan “LEO”.  SANTACATERINA Umberto ha affermato, in proposito, (vedi udienza del 4-2-1994) che LEO Giuseppe, così come gli altri capi dei diversi clan cittadini, controllava le bische clandestine, ed ha, in particolare, ricordato di essersi recato su mandato di LEO nel comune di S. Teresa di Riva, dove vi era una bisca gestita da tutti i gruppi malavitosi messinesi (vedi su questo punto le dichiarazioni rese all’udienza del 1-3-1994), per prelevare una somma di denaro (£ 10.000.000). In modo perfettamente corrispondente, MANCUSO Giorgio  ha riferito (vedi udienza del 28-6-1996) che “dopo la pacificazione con LEO Giuseppe [deve trattarsi, come si è visto, del natale 1989 - capodanno 1990], sia LEO Giuseppe che SPARACIO Luigi erano in società in una sala da giuoco, mi sembra a S. Tersa o a Furci Siculo”. Analogamente MARCHESE Mario  ha ricordato (vedi udienza del 23-9-1996) che quando CAVO’ Domenico si impose, dopo il marzo 1987, quale personaggio di maggiore prestigio tra coloro che operavano nella criminalità organizzata messinese ed in tale veste provvide alla ripartizione tra i vari clan degli utili derivanti dal controllo delle bische, una quota di tali entrate spettò anche a LEO Giuseppe. Con riferimento, viceversa, al periodo successivo, nel quale fu SPARACIO Luigi  ad assolvere il compito di ripartire tra i clan i proventi derivanti dal giuoco d’azzardo, GIORGIANNI Salvatore  ha affermato (vedi udienza del 28-10-1996) che “quando SPARACIO portava i soldi diceva: questi vanno a MARCHESE, questi vanno a GALLI, questi vanno a LEO”. Sia SPARACIO Luigi  (vedi udienza del 9-10-1996) che PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996) hanno, infine, riferito che LEO Giuseppe si occupava di case da giuoco. Non vi è dubbio, peraltro, che i proventi derivanti dal controllo o dalla gestione di bische clandestine facessero parte integrante delle utilità del clan e che tale attività fosse, di conseguenza espressione del programma di delinquenza dell’associazione e non un’iniziativa privata del LEO, poiché MANCUSO Giorgio  ha specificato (vedi udienza del 24-6-1996) che “per le bische tutta l’entrata entrava a Pippo LEO, [...] e poi la divideva...Almeno, c’era il conteggio...si doveva dividere a fine giocata” P.M.: “Quindi quando finiva il periodo delle giocate?” MANCUSO “Sì, quando finiva il periodo lui divideva, anche se a modo suo, però divideva”.

Come si è in precedenza sottolineato con riferimento agli altri clan sin qui esaminati, va osservato che la perpetrazione di numerosi fatti di sangue e la capacità di sostenere con successo una “guerra” spietata contro i clan contrapposti importava l’ampia disponibilità di strumenti, anche sofisticati, atti ad offendere e di adeguati mezzi di difesa personale. Sotto quest’ultimo profilo si è visto che gli accertamenti compiuti dagli organi di Polizia Giudiziaria già avevano consentito di appurare che LEO Giuseppe, MANCUSO Giorgio  ed altri affiliati facevano uso di autovetture blindate per proteggersi da eventuali aggressioni armate da parte di gruppi rivali. SANTACATERINA Umberto ha, poi, aggiunto (vedi udienza del 9-2-1994) che spesso LEO Giuseppe era accompagnato quando usciva di casa da altri affiliati che lo proteggevano, mentre la sua abitazione era munita di sistemi di sicurezza, quali telecamere e vetri blindati. COSTANTINO Giovanni  ha, infine, riferito (vedi udienza del 25-10-1996) che il gruppo “MANCUSO” disponeva di radio ricetrasmittenti e di giubbotti antiproiettile, oltre che di autovetture blindate, il cui uso si diffuse a seguito dell’attentato mortale subito da SARNATARO Sabatino, fatto avvenuto il 16-7-1989 (vedi capi “12”, “13” e “14” a pag. 1747 e segg.). L’esame, che verrà compiuto in seguito, di alcuni fatti di sangue perpetrati da uomini del clan “LEO”, e l’analisi di alcune sentenze di condanna nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti al suddetto sodalizio criminoso (vedi la già citata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 6-5-1992 nei confronti di GIACOBBE Tommaso , dichiarato colpevole per i reati di detenzione di armi e di esplosivo, nonché la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 1-4-1987 nei confronti di PULLIA Carmelo , dentro la cui abitazione i Carabinieri del Nucleo Operativo di Messina rinvennero, nel corso di una perquisizione eseguita il 3-10-1986, un fucile da caccia semiautomatico a canne mozzate e con matricola abrasa) consentono, poi, di apprezzare le capacità offensive del clan, il quale disponeva di numerose armi che utilizzò senza remore nell’esecuzione di gravissimi delitti. I collaboratori di giustizia hanno, dalla loro parte, unanimenete confermato che il clan “LEO” aveva un’ampia disponibilità di armi che venivano utilizzate per il raggiungimento degli scopi illeciti, sicché si può, senza dubbio, affermare che l’associazione fosse “armata”, nell’accezione di cui al comma 5 dell’art. 416 bis c.p. ed al comma 5 dell’art. 75 Legge 22-12-1975 n. 685. LEO Giovanni  ha specificato (vedi udienza del 24-7-1996) che era il fratello LEO Giuseppe a gestire le armi del gruppo fornendole agli affiliati che ne avessero avuto bisogno e che ne facevano richiesta. Tutti gli affiliati, d’altronde, possedevano un’arma personale, anche questa fornita da LEO Giuseppe. Quest’ultima circostanza è stata ribadita da MANCUSO Giorgio , il quale ha riferito (vedi udienza del 24-6-1996) che “ognuno del gruppo “LEO” aveva delle armi personali che conservava”. Circa il luogo dove venivano custodite le armi, lo stesso MANCUSO Giorgio  ha affermato che ve ne erano di diversi, chiarendo (vedi udienza del 28-6-1996) che “io generalmente le armi, avevo un pezzettino di campagna e li tenevo tutti occultati lì. Oltre tutto nella palazzina dove io abitavo c’era un appartamentino vuoto sopra e li conservavo sopra”, mentre “per quanto riguarda il gruppo “LEO”, che ci deteneva le armi a noi personalmente, che le occulatva e le curava insieme alla droga era Vincenzo LEO, cugino di Pippo LEO. [...] Io lo so [...] perché sono andato personalmente io a farmi consegnare un borsone in cui c’era una mitraglietta ed altre pistole che lui mi consegnò”. Collimanti con le dichiarazioni del MANCUSO, per la parte relativa al gruppo da quest’ultimo diretto, sono quelle di COSTANTINO Giovanni , cognato del primo, il quale ha affermato (vedi udienza del 25-10-1996) che egli personalmente teneva conservati per conto del gruppo numerosi fucili, pistole e mitra, che custodiva sotterrati a Camaro “vicino casa di mia suocera” e che analogo compito svolgeva PULLIA Carmelo . Altra persona che, secondo SANTACATERINA Umberto, custodiva le armi del gruppo era PISTONE Giuseppina , ma come si vedrà quando verrà esaminato il reato a quest’ultima contestato sulla base delle suddette accuse (vedi capo “94”), le dichiarazioni del collaboratore sono rimaste totalmente prive di qualsiasi riscontro. Le informazioni fornite dai collaboratori di giustizia sulle fonti di approvvigionamento delle armi utilizzate dal clan “LEO”, anche se piuttosto generiche, fanno, infine, comprendere di quale ampia rete di relazioni illecite potesse giovarsi il sodalizio criminoso in esame, che manteneva rapporti con potenti gruppi malavitosi di altre città. Così MANCUSO Giorgio  ha affermato (vedi udienza del 24-6-1996) che il proprio gruppo si forniva di armi in Calabria, mentre “per quanto riguarda Pippo LEO lui si è rifornito anche a Catania”, dove conosceva tale Angelo BARBERA (ma poi dirà che si chiama Angelo LA BARBERA, mentre corretto risulta, verosimilmente, il cognome BARBERA – vedi documento di cui al n. 57 dell’ordinanza del 19-7-1997), appartenente al clan dei “cursoti”. Anche in tal caso COSTANTINO Giovanni  ha dato piena conferma alle dichiarazioni del MANCUSO per la parte relativa alle informazioni sul gruppo da quest’ultimo diretto, riferendo (vedi udienza del 25-10-1996) che dei calabresi, tra i quali il collaboratore ha saputo, però, indicare solo tale MORABITO di Africo, rifornivano di armi il MANCUSO. VENTURA Salvatore  ha, viceversa, reso dichiarazioni sostanzialmente collimanti con quelle del MANCUSO nella parte relativa alle notizie sui fornitori di LEO Giuseppe, confermando (vedi udienza del 29-5-1996) i contatti illeciti del LEO con soggetti appartenenti al clan dei “cursoti” di Catania, città nella quale “ha fatto dei carichi” ed aggiungendo che si riforniva anche dai LIBRO di Reggio Calabria. In relazione alla vicenda sopra accennnata, relativa ad un acquisto di armi a Catania, che verrà analizzata più approfonditamente quando verrà trattato il reato di cui al capo “94”, cui si rinvia per un’analisi delle varie dichiarazioni di accusa nei confronti dei soggetti che avrebbero svolto la funzione di corrieri, ulteriori particolari sono stati forniti da SANTACATERINA Umberto, da MARCHESE Mario , da SPARACIO Luigi  e, soprattutto, da LEO Giovanni , il quale ha affermato (vedi udienze del 9-7-1996 e del 23-7-1996) di aver conosciuto nel carcere di Palermo Angelo BARBERA, responsabile del clan dei “cursoti” di Gimmy MIANO. Quando questi venne trasferito nel carcere di Messina, intorno all’anno 1987, egli mandò un messaggio al fratello che si trovava pure lì detenuto, affinchè lo accogliesse con i dovuti riguardi. Tra i due nacque, quindi, un’amicizia, in base alla quale LEO Giuseppe, dopo essere stato scarcerato, acquistò da BARBERA Angelo e da MINNELLA Sergio, affiliato al primo, numerose armi (quarante pistole, alcune con silenziatore, dei fucili ed un bazooka), che avrebbero dovuto servire nella guerra che vi era tra i clan. Le dichiarazioni di LEO Giovanni  appaiono, invero, nella parte sopra esaminata, di peculiare attendibilità, sia perché il collaboratore ebbe parte diretta nei fatti narrati, sia perché le sue parole sono state corroborate dal rinvenimento, da parte di militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Messina, i quali seguirono le indicazioni del LEO, di numerose armi e munizioni, custodite all’interno di due sacchi e sotterrate in un terreno sito nel villaggio Santo Bordonaro (vedi verbale di perquisizione locale e di sequestro datato 22-10-1994, acquisito al n. 80 dei documenti di cui all’ordinnaza del 19-7-1997).

Il collaboratore LEO Giovanni  ha reso, altresì, dichiarazioni con riferimento ad una vicenda oscura ed inquietante, nella quale vi sarebbero stati rapporti poco limpidi tra il clan “LEO” ed organi di polizia, proprio in relazione al rinvenimento di alcune armi che verosimilmente sarebbero state utilizzate nell’omicidio di CAMBRIA Placido. Il LEO ha affermato (vedi udienza del 9-7-1996) che “queste armi [quelli del clan “GALLI”] ce le hanno date a noi, che poi le ha fatte trovare, gliele abbiamo consegnate alla polizia, che le ha trovate, diciamo così. Loro hanno ammesso che erano alla Caronte, invece gliele abbiamo consegnate personalmente noi. [...] Siccome noi avremmo stretto rapporti con alcuni esponenti della polizia e loro, diciamo così, volevano fare un’operazione. Dice: fateci trovare queste armi dell’omicidio CAMBRIA. E così mio fratello gliele ha fatte trovare, gliele ha consegnate e loro le hanno trovate ed hanno fatto, diciamo così, un’operazione. [...] Sono state consegnate e poi nel giornale è portato che sono state trovate presso una macchina alla Caronte, invece gliele hanno consegnate personalmente a loro. [...] Con mio fratello ha trattato ZANGHI’, l’ispettore ZANGHI’ e l’ispettore DE MICHELE, DI MICHELE, se non vado errato, Domenico. [...] Ma non è stato solo questo, ci sono state anche altre cose, diciamo così. C’è stata una rapina a Provinciale che un furgone posta o della banca, una cosa del genere, che c’era un’auto della polizia da scorta. C’è stata una rapina, diciamo così; gli hanno anche preso le armi e queste armi loro hanno, sono venuti da noi, diciamo così, e gliele abbiamo fatte trovare, [...] sempre al dottor ZANGHI’ e all’ispettore DE MICHELE. [...] [A trattare con mio fratello] c’era anche il dirigente MONTAGNESE della Squadra Mobile”. Il racconto del LEO contiene, invero, alcune imprecisioni, poiché dalla lettura della copia del quotidiano “La Gazzetta del Sud” del giorno 3 marzo 1989 (il documento, che non era stato reperito a seguito della richiesta effettuata da questa Corte con ordinanza del 19-7-1997, al n. 179, è stato, successivamente, prodotto dalla difesa di un imputato e trovasi nella cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo l’ordinanza del 19-7-1997), e dall’esame della copia della relazione di servizio e del relativo verbale di sequestro redatto da personale della Squadra mobile della Questura di Messina (entrambi i documenti, datati 1-3-1989 sono stati acquisiti da questa Corte e si trovano nella cartella degli atti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento dopo l’ordinanza del 19-7-1997), emerge che effettivamente le forze dell’ordine rinvennero delle armi, verosimilmente usate nell’attentato mortale ai danni di CAMBRIA Placido, ma il detto ritrovamento non sarebbe avvenuto all’interno di un’autovettura nei pressi della Caronte, bensì a seguito di un inseguimento di una motocicletta nel quartiere di Giostra “frutto insperato dei posti di blocco istituiti”. A fronte di tali discordanze occorre, però, rilevare che, in effetti, il sovrintendente DE MICHELE Domenico partecipò all’azione di polizia e firmò il verbale di sequestro, sicché, per questo aspetto, ne risulta corroborata l’attendibilità del collaboratore. I pochi elementi in possesso di questa Corte, la quale non poteva certamente svolgere su tale vicenda le indagini necessarie al suo pieno chiarimento, non appaiono, comunque, idonei per formulare delle conclusioni in termini di certezza, ma possono essere solo menzionati per le ombre che gettano in ordine ai suddetti asseriti rapporti tra il clan “LEO” e soggetti appartenenti alle forze di polizia.

Non occorre, infine, indugiare oltre per determinare il profilo temporale del reato associativo, in quanto è sufficiente richiamare quello che si è osservato nella parte introduttiva di carattere storico della presente sentenza per potere affermare che il clan “LEO” sorse prima degli altri clan sin qui esaminati, nati dalle ceneri della famiglia “COSTA”, ed esattamente nell’anno 1986 (vedi in tal senso le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto all’udienza del 2-3-1994 e quelle di SPARACIO Luigi  all’udienza del 9-10-1996), quando si consumò la rottura definitiva tra COSTA Gaetano  e LEO Giuseppe, il quale per primo si emancipò dal COSTA, accusandolo di non sapere guidare il clan. In relazione, poi, alla questione dell’applicabilità dell’istituto della continuazione tra il reato associativo riferibile al clan “LEO” e l’analogo reato associativo accertato, con riferimento al clan “COSTA”, mediante la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23 aprile 1990, a conclusione del procedimento, cosiddetto, “dei 290”, vanno richiamate integralmente le osservazioni già effettuate con riferimento al clan “SPARACIO”, che valgono anche per il clan “LEO”, non ravvisandosi alcuna sostanziale differenza, sotto questo profilo, tra le due fattispecie.