2.3.2.11. L’associazione Ferrara
La cosiddetta associazione “FERRARA”, contestata a numerosi imputati è, secondo la prospettazione dell’accusa, quella indicata ai capi “99” e “100” dei decreti dell’8-7-1994 e del 26-7-1994 che hanno disposto il presente giudizio. Nonostante che le forze dell’ordine avessero percepito l’esistenza di un gruppo criminoso organizzato capeggiato da FERRARA Sebastiano , estremamente ridotti sono gli elementi di conoscenza sulla struttura organizzativa e sulle attività criminose di tale clan, riferiti dagli ufficiali ed agenti di P.G. che hanno deposto al dibattimento. Oltre alle dichiarazioni dei testi BALICE Angelo e LAISA Angelo, marescialli dei carabinieri, che hanno esposto (vedi udienza del 1-12-1995) il contenuto di alcune relazioni di servizio che documentavano i controlli da loro effettuati nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti al clan “FERRARA”, va segnalata solo la deposizione del maresciallo PUGLISI Salvatore, il quale ha affermato (vedi udienza del 28-11-1995) che FERRARA Sebastiano “era un veterano della criminalità organizzata messinese”, che era stato in passato denunciato dalle forze dell’ordine alla Magistratura, in quanto ritenuto facente parte del clan “CARIOLO”, e che, per tale motivo, venne condannato sia con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina in data 28-11-1985, a conclusione del processo cosiddetto “dei 69”, sia con la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, a conclusione del processo cosiddetto “dei 290”, che gli attribuì il ruolo di capo ed organizzatore del sodalizio. Il teste ha aggiunto che, pur non avendo egli svolto indagini particolari sul conto del FERRARA, era a sua conoscenza che questi operava nella zona sud della città “e non era mischiato [...] in questa lotta fratricida” tra gruppi contrapposti che insanguinò la città di Messina in quegli anni.
Alcune sentenze di condanna emesse nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti al clan “FERRARA” forniscono, tuttavia, attraverso l’accertamento giurisdizionale compiuto in relazione a specifici fatti di reato, ulteriori notizie sul fenomeno associativo, e danno conto di alcuni importanti elementi di conoscenza acquisiti dalle forze dell’ordine su tale sodalizio criminoso. Occorre, pertanto, brevemente richiamate le citate pronunce (queste si possono trovare nelle cartelle delle sentenze relative a ciascun imputato) e, in particolare, va menzionata la sentenza della Corte di Appello di Messina, del 20-10-1989, che ha condannato FERRARA Lorenzo, FERRARA Carmelo, PAONE Francesco e SANTORO Angelo per i reati di sequestro di persona e di tentata violenza privata, commessi il 30-8-1988 ai danni di tale D’ARRIGO Domenico. In tale pronuncia si espone che “la sera del 30-8-1988 D’ARRIGO Domenico, dopo essere stato medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina, riferiva alla polizia di essere stato malmenato nel villaggio CEP della città, verso le ore venti dello stesso giorno, da quattro giovani sconosciuti, che lo avevano caricato di forza su una BMW e trasportato nel greto di un torrente, ove lo avevano altresì minacciato con una pistola ed un fucile a canne mozze. Nel ribadire le accuse il giorno successivo, il D’ARRIGO indicava i responsabili del fatto, scegliendoli dalle foto segnaletiche mostrategli dalla polizia. Analoga deposizione rendeva poi al Giudice Istruttore, al quale riferiva, altresì, che allorché aveva subito l’aggressione, si trovava in compagnia di tale PULEIO Antonino, il quale, tuttavia, per paura di ritorsioni, aveva preferito accettare in silenzio le violenze a sua volta subite. Sentito il PULEIO confermava in parte il racconto del D’ARRIGO, precisando, tuttavia, di non essersi recato in ospedale per paura di rappresaglie e dichiarandosi non in grado di riconoscere gli aggressori. Tratti in arresto su mandato del G.I., gli odierni imputati negavano recisamente ogni responsabilità, ad eccezione di PAONE Francesco che, dopo aver offerto perfino un alibi, ammetteva di avere malmenato, unitamente a certo “Nuccio”, il D’ARRIGO ed il PULEIO, che aveva scambiato per due spacciatori di droga. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, gli imputati FERRARA Lorenzo, PAONE Francesco e SANTORO Angelo facevano pervenire al Giudice Istruttore una lettera nella quale si dichiaravano autori del fatto”. Il fatto narrato nella suddetta sentenza appare, invero, anche ad un superficiale esame, di inaudita gravità e sintomatico dell’esistenza nel quartiere cittadino del CEP di un gruppo criminoso prevaricatore intenzionato ad imporre la propria legge su chiunque si fosse venuto a trovare in quel luogo. Occorre, infatti, sottolineare che le due vittime non avevano avuto alcun rapporto con i propri aggressori prima dei fatti sopra esposti e furono oggetto di angherie senza alcun reale movente, probabilmente per semplice iattanza e per affermare in modo incontrovertibile (come sembra emergere dalla giustificazione fornita da uno degli imputati, cui si fa cenno in sentenza) l’assoluto controllo del territorio in quel quartiere cittadino da parte del gruppo malavitoso al quale gli aggressori appartenevano, in sostituzione degli organi dello Stato a ciò preposti, così proponendosi, in modo plateale, come potere alternativo a quello dello Stato stesso. La vicenda appare, inoltre, sintomatica delle distorsioni che la presenza di un potere criminale prevaricatore determina nel comportamento dei singoli cittadini, ai quali riesce ad imporre la rigida legge dell’omertà, come emerge dal comportamento processuale del PULEIO, che, pur essendo stato vittima di gravi soprusi e avendo, pertanto, motivo per ribellarsi ad essi, preferì tacere e non riferire, almeno in parte, ciò che sapeva anche dopo che l’amico D’ARRIGO Domenico aveva rivelato tutto lo svolgimento dei fatti. In qualche modo simile è l’episodio oggetto di accertamento nella sentenza emessa in data 17-5-1993 dalla Corte di Appello di Messina nei confronti di MANGANARO Salvatore , che è stato condannato per i delitti di minaccia aggravata e di detenzione e porto illegali di arma, commessi in Messina il 17-2-1988. Si legge in detta sentenza che “nel pomeriggio del 17 febbraio 1988, due finanzieri, SCORZA Michele e COSTA Francesco, facenti parte della Sezione della Polizia Tributaria addetta alla lotta al commercio di sostanze stupefacenti, mentre erano in abiti borghesi, in servizio al villaggio CEP di Messina, venivano avvicinati e minacciati da due giovani, di cui uno armato di pistola, che poco tempo prima circolavano a bordo di un’autovettura risultata, in base al numero di targa, appartenente a tale PALMERI Letteria, moglie dell’indiscusso capo della malavita locale, FERRARA Sebastiano . I due giovani minacciavano con la pistola i due finanzieri, ai quali avevano poco prima chiesto, inutilmente, il motivo della loro sospetta presenza nell’ambito del villaggio CEP. Dinanzi alla minaccia i finanzieri si qualificavano ed estraevano le armi di ordinanza, cercando di fermare ed identificare i due giovani sconosciuti, che si davano alla fuga. L’autore della minaccia con la pistola veniva, comunque, identificato, attraverso l’esame della sua immagine fotografica, per tale MANGANARO Salvatore , il quale, dopo essersi per qualche tempo reso irreperibile, si costituiva spontaneamente e sostanzialmente ammetteva il suo ruolo nell’episodio, in occasione dell’interrogatorio reso in dibattimento, precisando di aver scambiato i finanzieri per malviventi e di avere impugnato una pistola giocattolo”. Come può facilmente osservarsi, anche nel fatto esaminato dalla suddetta sentenza, pur accogliendo le inconsistenti giustificazioni fornite dall’imputato, può ravvisarsi agevolmente la volontà del gruppo malavitoso in esame di imporre, con le armi e le minacce, un assoluto controllo in un determinato quartiere cittadino, alternativo a quello che viene assicurato dagli organi dello Stato a ciò preposti.
Fondamentali per la prova dell’esistenza ed operatività del sodalizio criminoso in esame, appaiono, comunque, le informazioni fornite dai collaboratori di giustizia in ordine alla nascita del clan, alla sua struttura organizzativa, alle attività criminose svolte. Va osservato che, sebbene tale gruppo fosse composto da un numero piuttosto esiguo di persone, certamente inferiore a quello degli altri clan sin qui esaminati, diversi affiliati, tra i quali il capo del sodalizio, FERRARA Sebastiano , il fratello di questo FERRARA Carmelo, SANTORO Angelo , ZOCCOLI Giuseppe e probabilmente altri soggetti ancora, che non sono stati sentiti da questa Corte (ad esempio, tale TURRISI Antonino le cui dichiarazioni, rese nel procedimento cosiddetto “Op. FAIDA” alle udienze del 2 e del 3 aprile 1997, sono state acquisite al fascicolo dibattimentale), hanno deciso di collaborare con la giustizia. Già si è visto, quando si sono riferite alcune notizie fondamentali sui collaboratori di giustizia escussi, basate, in larga parte, sul loro stesso racconto (vedi pag. 146 e segg.), che, per quei collaboratori i quali, secondo l’accusa e le loro stesse ammissioni, furono affiliati al clan “FERRARA”, le vicende che hanno preceduto ed accompagnato la scelta di collaborare con la giustizia gettano gravi ombre sul loro reale intento collaborativo. Si intende fare qui riferimento ai fatti, ancora in parte oscuri, più ampiamente esposti con riferimento al collaboratore SANTORO Angelo (vedi pag. 170 e segg.), per rilevare che permane elevato il pericolo che i collaboratori suddetti, non del tutto emancipati da certi modelli comportamentali secondo cui la “collaborazione” con gli organi di indagine è da considerare una “infamia”, abbiano fornito una verità solo parziale o che, addirittura, abbiano alterato il vero, nonostante che il piano originariamente orchestrato da FERRARA Sebastiano , al fine di depistare gli organi inquirenti e di ingannare la giustizia, sia stato scoperto e che lo stesso FERRARA abbia, in seguito, deciso di rendere nuove e diverse dichiarazioni, probabilmente indotto a far ciò dalla volontà di riacquistare la fiducia degli inquirenti e, soprattutto, di ottenere i benefici derivanti dall’ammissione al programma di protezione che gli era stato revocato. Al fine di valutare l’attendibilità dei suddetti collaboratori appare, allora, essenziale, ancor più che per altri dichiaranti, l’esame del tenore delle loro deposizioni, per verificarne l’interna coerenza, la logicità, la precisione, la costanza. Tale criterio ermeneutico deve valere anche con riferimento alle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine al reato associativo, benché le preoccupazioni suesposte appaiano meno gravi tutte le volte in cui le affermazioni di contenuto collaborativo siano in qualche modo “neutre”, non coinvolgendo direttamente la responsabilità di singoli e non giovando a disvelare gli interessi illeciti del gruppo. Si può, anzi, ritenere che le notizie fornite dai collaboratori sull’origine del gruppo, sulla sua struttura organizzativa, sui modelli operativi adottati siano, di regola, dotate di sufficiente attendibilità, poiché proprio tali informazioni hanno finito con il divenire elemento qualificante per valutare la rilevanza del contributo prestato e la conseguente meritevolezza dei benefici premiali.
La più lucida esposizione delle circostanze attraverso le quali nacque il clan “FERRARA” è stata effettuata dallo stesso asserito capo FERRARA Sebastiano . Questi ha affermato (vedi udienza del 16-9-1996) che egli, dopo aver fatto parte, per un breve periodo, quando era ancora minorenne, dell’associazione criminosa diretta da COSTA Gaetano , si distaccò da essa, intorno al 1980, e aderì al clan “CARIOLO”. Ha aggiunto che egli, sin dal 1982, poté contare su alcuni uomini a lui vicini, ma solo nel 1985 si rese indipendente dal più ampio clan diretto all’epoca da PIMPO Salvatore, costituendo un proprio gruppo (“il mio gruppo...già avevo degli amici miei già dall’82, però il nostro capo a quell’epoca era PIMPO Salvatore; poi man mano creiamo un gruppo..., dall’85 in poi un gruppo che apparteneva solamente a me” [...] P.M.: “Quindi era solo lei, sostanzialmente, che comandava questo gruppo dall’85 in poi?” FERRARA: “Sì”). Le dichiarazioni del collaboratore su tale punto appaiono pienamente credibili, sia perché provengono da un soggetto che fu protagonista degli eventi narrati, sia perché trovano piena corrispondenza nelle sentenze emesse, come si è visto, a carico del FERRARA a conclusione del processo cosiddetto “dei 69” e di quello cosiddetto “dei 290”, dove FERRARA Sebastiano è stato descritto come personaggio di spicco del clan “CARIOLO”, sia perché collimano con le dichiarazioni di numerosi altri collaboratori, i quali hanno unanimemente affermato (vedi dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto all’udienza del 15-2-1994: “prima erano assieme al clan “RIZZO - CARIOLO”, [...] poi si sono distaccati, si sono fatti un clan per conto suo al villaggio CEP”; dichiarazioni di PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1996: “Era contro al gruppo “COSTA”, però poi lui se n’è uscito dal clan “CARIOLO” e si è fatto i fatti suoi”; dichiarazioni di MARCHESE Mario all’udienza del 24-9-1996: “Prima faceva parte al gruppo “CARIOLO”, “CARIOLO - RIZZO - PIMPO”, quando c’erano questi due gruppi a Messina”; dichiarazioni di SPARACIO Luigi all’udienza del 9-10-1996: “All’epoca eravamo tutti quanti affiliati con CARIOLO, CAMBRIA Antonino, RIZZO...[...] poi [FERRARA] si è reso autonomo; dichiarazioni di VENTURA Salvatore all’udienza del 29-5-1996: “il gruppo “FERRARA”...cioè, prima faceva parte del gruppo “CARIOLO”, “CARIOLO - RIZZO” Letterio, defunto; poi si è creato il gruppo “FERRARA”, ritengo già nell’85, così” ) che il gruppo criminoso diretto da FERRARA Sebastiano nacque attraverso un processo di autonomizzazione dal vecchio clan “CARIOLO” cui il FERRARA originariamente apparteneva e che, negli ultimi tempi, era diretto da PIMPO Salvatore (vedi su quest’ultimo punto anche le dichiarazioni di RIZZO Rosario all’udienza del 10-6-1996, richiamate quando si è parlato dei rapporti tra PIMPO e RIZZO Letterio nell’ambito dell’associazione “GALLI”, a pag. 432 e segg.). E’ ricorrente, altresì, l’affermazione secondo cui il clan diretto da FERRARA Sebastiano rimase a lungo ai margini delle dinamiche associative che si agitavano a quel tempo nella criminalità messinese, anche se mantenne sempre buoni rapporti con PIMPO Salvatore. Ciò è stato espresso chiaramente dal collaboratore PARATORE Vincenzo, il quale ha efficacemente affermato (vedi udienza del 4-2-1996) che “poi lui se n’è uscito dal clan “CARIOLO” e si è fatto i fatti suoi. Nel senso, diciamo: noi ce l’avevamo con CARIOLO, no?. Io, dice, sono per i fatti miei, giustamente, diciamo, non vi do fastidio, giustamente non vedo perché, diciamo, voi mi dovete dare fastidio, diciamo, a me CARIOLO non mi interessa chiù, diciamo, non mi interessa più nessuno. Se io posso, diciamo, favorire in qualche cosa vi favorisco, per cui è inutile, per esempio, che mi vuliti ammazzari, diciamo, non c’è motivo. [...] Ecco si è tirato fuori”. Tale concetto è stato ribadito da MARCHESE Mario , il quale (vedi udienza del 24-9-1996), dopo aver sostenuto che “lui [FERRARA Sebastiano ] è stato sempre nella sua zona, chiuso nella sua zona e quei ragazzi lì stavano sempre con lui [...] fidatissimi con lui”, ha aggiunto che, almeno fino all’anno 1990 - 1991, “lui [FERRARA Sebastiano ] faceva le sue cose, non voleva avere a che fare con nessun gruppo, non era legato a nessun gruppo. [...] C’era una pace nei suoi confronti di tutti gli altri gruppi e lui operava per i fatti suoi. Era un gruppo a sé che operava per i fatti suoi”. Il collaboratore LA TORRE Guido ha, analogamente, affermato (vedi udienza del 30-4-1996) che “il FERRARA era al di fuori di ogni lotta, lui si era chiuso al lato del CEP e quindi non aveva niente con nessuno”. Lo stesso SPARACIO Luigi , il quale ha sostenuto (vedi udienza del 9-10-1996), in apparente contrasto con quanto si è appena detto, che “[FERRARA Sebastiano ] non è che era uno, una persona affidabile, diciamo. Questo era amico con PIMPO, con GALLI, con LEO, per dire, cercava di fare bel viso e cattivo gioco, con tutti”, ha, comunque, dovuto ammettere che tra l’anno 1986 e l’anno 1989 il FERRARA non aveva partecipato agli scontri armati tra gruppi contrapposti, specificando che “non si era mai schierato frontalmente, era uno che lavorava sottobanco” ed ha aggiunto che, proprio per tale motivo, non partecipava neppure alla suddivisione dei proventi illeciti che tradizionalmente venivano ripartiti tra tutti i gruppi cittadini, poiché “uno poteva pretendere i soldi della sala da gioco quando si imponeva. Siccome lui è stato sempre messo da parte, e si faceva le sue cose, per questo non aveva titoli per imporsi”. Infine, anche FERRARA Sebastiano , pur non essendosi esplicitamente pronunciato sui rapporti tra il proprio gruppo e gli altri clan operanti all’epoca a Messina, ha implicitamente confermato le parole degli altri collaboratori quando ha ricordato, come si vedrà meglio in seguito, che solo a partire dall’anno 1991 (quando, come ha riferito SPARACIO Luigi all’udienza del 9-10-1996, egli, temendo di venire ucciso da MANCUSO Giorgio , iniziò ad avere contatti con gli altri sodalizi) ricevette armi da altri gruppi criminosi cittadini e partecipò insieme a questi alla ripartizione degli utili provenienti dalla gestione delle bische clandestine. La circostanza suesposta trova, d’altronde, conforto nel rilievo che, già all’epoca dei fatti, le forze dell’ordine, come ha rilevato il maresciallo PUGLISI, non sospettarono, neppure come ipotesi investigativa, che il clan “FERRARA” fosse coinvolto, almeno nel periodo oggetto di contestazione, in fatti di sangue riconducibili ad un conflitto armato tra gruppi criminosi contrapposti, benché FERRARA Sebastiano avesse certamente le capacità criminali per organizzare ed eseguire azioni di morte, come era stato rilevato nella sentenza di secondo grado che lo aveva condannato per il reato di associazione per delinquere all’esito del processo “dei 290”, dove si osservava (vedi pag. 407 della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990) che FERRARA Sebastiano era stato accusato dall’INSOLITO di avere partecipato agli omicidi di D’AMICO Francesco (per il quale è imputato nel presente processo), di Melchiorre ZAGARELLA e di BRUGARELLO Pietro, noti esponenti della famiglia “COSTA” uccisi nel corso della “guerra” con il clan “CARIOLO”. Quanto ai rapporti tra FERRARA Sebastiano e PIMPO Salvatore, questi rimasero sempre buoni, anche dopo la scissione che portò alla nascita del clan “FERRARA”, (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1994; dichiarazioni di MARCHESE Mario all’udienza del 24-9-1996: “so che erano in buoni rapporti”; dichiarazioni di SPARACIO Luigi all’udienza del 9-10-1996: “era vicino sempre ai RIZZO”; dichiarazioni di CARIOLO Antonio all’udienza del 1-7-1996: “si appoggiava, però, a Salvatore PIMPO”) e ciò viene ulteriormente avvalorato dall’asserita partecipazione di SANTORO Angelo (che ha ammesso il fatto) all’attentato nei confronti di CIRAOLO Claudio voluto ed organizzato da PIMPO Salvatore subito dopo la morte di CAVO’ Domenico (vedi quello che si è detto in proposito nella parte introduttiva di carattere storico della presente sentenza a pag. 239 e segg.).
Le dichiarazioni dei collaboratori sin qui esaminate, gli elementi di conoscenza offerti dagli ufficiali di P.G. escussi come testi e quelli acquisiti attraverso la lettura di sentenze di condanna per fatti criminosi sintomatici dell’esistenza di un pericoloso sodalizio delinquenziale costituiscono prova sufficiente, ad avviso di questa Corte, per affermare l’esistenza del clan “FERRARA”, anche a prescindere dall’analisi delle attività illecite che costituivano il suo programma di delinquenza o che, comunque, sono riconducibili ad esso. Le vicende relative alla nascita del clan “FERRARA” impongono, però, sin d’ora di verificare quali rapporti vi siano tra tale sodalizio criminoso ed il clan “CARIOLO”, del quale sembra essere una derivazione. Occorre qui richiamare argomentazioni già espresse quando si sono sviscerati, a proposito dell’associazione “SPARACIO”, i rapporti tra la famiglia “COSTA” ed i nuovi organismi criminosi nati dalla sua dissoluzione, trattandosi di situazioni per molti versi analoghe. Anche il clan “FERRARA” non appare, invero, la mera “prosecuzione” del clan “CARIOLO”, la cui esistenza è stata accertata mediante la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23 aprile 1990, a conclusione del procedimento, cosiddetto, “dei 290”, bensì qualcosa di nuovo. Dalla ricostruzione della genesi del clan “FERRARA”, emerge chiaramente che tale sodalizio criminoso è sorto in conseguenza della disintegrazione della più ampia struttura associativa originaria, in concomitanza della quale le preesistenti aggregazioni già facenti parte integrante di quella divennero entità autonome. La continuità tra l’associazione “CARIOLO” ed i nuovi organismi è, allora, solo apparente, poiché non può esservi dubbio che l’estinzione del più ampio sodalizio originario abbia inevitabilmente portato con sé anche la fine delle articolazioni di cui esso era composto, non potendo logicamente una parte vivere senza il tutto. Per comprendere pienamente tale processo è significativo osservare ciò che successe con riferimento al gruppo di persone facente capo a PIMPO Salvatore, che costituiva probabilmente il nucleo fondamentale del vecchio clan “CARIOLO” e che era certamente ben più consistente di quello che diede vita al clan “FERRARA”. Come si è visto a proposito dell’associazione “GALLI”, il gruppo “PIMPO” strinse in breve tempo un’alleanza con il gruppo “GALLI”, che portò alla nascita del clan “GALLI - PIMPO”, con una fusione di elementi originariamente facenti parte del clan “COSTA” e di elementi un tempo appartenenti al clan “CARIOLO”. E’ del tutto evidente che tali sviluppi furono conseguenza non tanto di una evoluzione dei vecchi organismi associativi, senza che si possa ravvisare alcuna sostanziale soluzione di continuità, quanto, piuttosto, della loro fine ed evidenziano la netta cesura esistente tra vecchio e nuovo, nonché l’impossibilità di interpretare lo svolgimento dei fenomeni secondo schemi ormai superati. Si deve, allora ritenere che le entità nate successivamente alla disgregazione del clan “CARIOLO”, così come si è visto per il clan “COSTA”, pur presentando alcune analogie strutturali con le precedenti articolazioni, costituirono dei gruppi nuovi, sorti in relazione ad una situazione del tutto originale e certamente imprevedibile sino a poco tempo prima, venutasi a creare proprio in conseguenza della dissoluzione del clan “CARIOLO”. Ciò costituisce l’indispensabile premessa per verificare, altresì, se sia ipotizzabile l’istituto della continuazione tra il reato associativo riferibile al clan “FERRARA” e l’analogo reato associativo accertato, con riferimento al clan “CARIOLO”. Ad avviso di questa Corte, non può ravvisarsi, tra i due suindicati sodalizi, un legame tale da giustificare l’applicazione dell’istituto della continuazione. L’identità del disegno criminoso che ne dovrebbe costituire presupposto indispensabile appare, infatti, incompatibile con una pluralità di associazioni per delinquere formatesi, come nel caso in esame, in relazione a situazioni del tutto nuove. La risoluzione criminosa, che portò alla nascita, nel 1985, del clan “FERRARA”, fu, invero, favorita e, probabilmente, anche determinata dal nuovo contesto delinquenziale che si venne affermando in quegli anni e dallo scardinamento dell’apparato strutturale organizzativo del clan “CARIOLO”, che non era riuscito a contrastare validamente l’affermazione del clan “COSTA”, tanto che lo stesso capo CARIOLO Placido, come ha riferito PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 13-4-1996), si era trasferito a Lipari ed aveva dichiarato che non intendeva più interessarsi alle vicende della malavita messinese, così esteriorizzando il sostanziale fallimento del progetto criminale sulla cui base il clan era sorto (vedi quello che si è detto nella premessa di carattere storico sulle vicende della criminalità organizzata messinese a pag. 201 e segg.). Proprio l’imprevedibilità di un siffatto svolgersi degli avvenimenti si scontra, allora, irrimediabilmente con il concetto di identità di disegno criminoso, il quale richiede che tutte le condotte integratrici delle diverse violazioni siano state deliberate, almeno nelle loro componenti essenziali, sin da quando si è commessa la prima violazione.
Secondo le dichiarazioni rese da diversi collaboratori, il clan “FERRARA” si occupava prevalentemente di estorsioni ai danni di imprenditori che operavano nella zona sud della città, più precisamente, al villaggio CEP, luogo nel quale il FERRARA abitava, e nei vicini quartieri di Contesse e Tremestieri. Vanno, in proposito, menzionate le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale ha affermato (vedi udienza del 15-2-1994) che “[questo clan si occupava prevalentemente] di estorsioni nella zona sud”; quelle di PARATORE Vincenzo (vedi udienza del 4-2-1996), che ha analogamente riferito che il FERRARA “se ne stava nella zona sud e si curava le estorsioni”; quelle di MARCHESE Mario (vedi udienza del 24-9-1996), il quale ha, con maggiore precisione, riferito che “[la sua zona era il] villaggio CEP [...] [e agiva] più che altro [...] [solo in questa zona] perché nelle altre zone, diciamo..., lui verso Contesse, Tremestieri, questa qua era la sua zona. Poi magari poteva avere pure qualche altro locale (si parla chiaramente di estorsioni) in qualche zona. Però, diciamo, l’influenza propria era in quella zona lì”; quelle di SPARACIO Luigi (vedi udienza del 9-10-1996), che ha affermato che “[il suo territorio di influenza era] al villaggio CEP. [...] [Le attività illecite che commetteva] prevalentemente erano le estorsioni”; quelle di RIZZO Rosario (vedi udienza del 4-6-1996), che, allo stesso modo, ha riferito che “lui ormai era per gli affari suoi o’ CEP. [...] Faciunu estorsioni”; quelle di CARIOLO Antonio (vedi udienza del 1-7-1996), secondo cui “[la zona in cui operava il clan era il] villaggio CEP [e commetteva] [...] estorsioni in quel lato della città”; quelle di CASTORINA Pasquale (vedi udienza del 20-5-1996), il quale ha riferito che “il gruppo “FERRARA” si occupava di estorsioni. [...] Sulla zona sud solo lui operava”; quelle di VENTURA Salvatore (vedi udienza del 29-5-1996) che ha analogamente affermato che “[la sua zona di azione era] la zona del CEP e tutta la zona limitrofa di là. [...] [svolgeva] attività di estorsioni”; quelle di FERRARA Sebastiano (vedi udienza del 16-9-1996), il quale ha ribadito, con l’autorevolezza a lui derivante dal ruolo di capo del sodalizio, che “[il mio gruppo operava] nella zona sud, a volte anche del centro. [...] Se dovevamo commettere qualche estorsione, qualche altra cosa in altri posti del centro della città agivamo ugualmente. [...] [le attività illecite principali del gruppo erano] le estorsioni, però alcuni si occupavano, oltre di estorsioni, anche di fare i killer, oppure se c’era da fare qualche rapina...Si faceva un po’ di tutto”; quelle, infine, di FERRARA Carmelo (vedi udienza dell8-5-1996), che ha ammesso, con riferimento alle attività illecite perpetrate dal clan al quale egli apparteneva, che “gestivamo le estorsioni. Poi c’era pure un gruppo che faceva delle rapine”). La prova relativa all’espletamento da parte del clan di numerose estorsioni può, pertanto, considerarsi certa, poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, benché alquanto generiche, risultano perfettamente collimanti tra loro, e attestano, peraltro, in misura maggiore che per gli altri gruppi criminosi sin qui esaminati, un particolare radicamento del clan in una determinata zona cittadina, anche se non può sostenersi l’esistenza, neppure in tal caso, di un rigido criterio di suddivisione territoriale, essendo, comunque, operante, quel generale modello organizzativo, che si è prima visto a proposito degli altri clan, che regolava i rapporti tra i diversi sodalizi sulla base di un reciproco rispetto delle rispettive attività criminose. Sono rimasti, tuttavia, sostanzialmente oscuri i particolari relativi a tale attività delittuosa e, soprattutto, non sono stati forniti elementi per comprendere chi ne fossero gli autori materiali e quali fossero le vittime. Ciò non deve, d’altronde, sorprendere, nonostante il gran numero di collaboratori di giustizia escussi, sia perché i singoli fatti delittuosi oggetto di accertamento nel presente processo, concernenti alcune estorsioni perpetrate nell’ambito del clan “FERRARA” (estorsioni ai danni dell’esercizio commerciale di elettrodomestici gestito da LEONE Giuseppe - capo “101”, ai danni dell’officina di riparazione gomme gestita da LUTTINO Giuseppe - capo “103”, ai danni della macelleria gestita da MOSTACCIO Paolo - capi “104” e “105”, ai danni della concessionaria MERCEDES gestita da GAROFALO Francesco - capi “106” e “107”), si riferiscono in larga parte a condotte illecite poste in essere in un periodo di tempo successivo a quello della contestazione per il reato associativo (si tratta di imputazioni formulate sulla base delle originarie accuse mosse da SANTACATERINA Umberto), sia perché è ben possibile che su tale argomento vi siano state da parte dei diversi collaboratori remore a dire tutta la verità. Svelare, infatti, le fonti di guadagno illecito del gruppo avrebbe importato una precisa e consapevole scelta di rinunciare ad esse per il sostentamento proprio e per quello di eventuali correi, legati sovente da rapporti di amicizia, che non avessero compiuto analoga scelta collaborativa. Non sembra, però, che almeno in taluno dei collaboratori escussi si possa ravvisare una simile volontà di rinnegare il proprio passato e, soprattutto, di abbandonare al proprio destino coloro che furono a lungo compagni di malefatte. Questo, certamente, non era il disegno originario di FERRARA Sebastiano , il quale, secondo le dichiarazioni di TURRISI Antonio prima esaminate (vedi pag. 170 e segg.), avrebbe lucidamente spronato quest’ultimo, da un lato, a collaborare con la giustizia e, dall’altro lato, a non rivelare agli inquirenti particolari sulle estorsioni ai commercianti. Analoghe considerazioni si possono effettuare anche con riferimento al collaboratore SANTORO Angelo , il quale ha persino negato di essere stato un affiliato del clan fino all’anno 1991, pur avendo dovuto ammettere di avere compiuto estorsioni, spacciato droga e, addirittura, di aver partecipato ad un tentato omicidio (quello di CIRAOLO Claudio , fatto il cui movente va rinvenuto certamente in questioni di criminalità organizzata) su ordine di FERRARA Sebastiano . Le giustificazioni addotte dal collaboratore per spiegare come tali delitti non rientrassero nel programma delinquenziale del clan appaiono, poi, ridicole ed offendono l’intelligenza di chi giudica. il SANTORO ha, infatti, sostenuto (vedi udienza del 22-10-1996) che le estorsioni, perpetrate insieme ad altri soggetti ritenuti appartenenti al clan “FERRARA”, fossero un affare privato di quel ristretto gruppo di persone che se ne rendevano responsabili e non rientrassero negli interessi del FERRARA, il quale “non è che sapeva oppure prendeva soldi” (ma successivamente dirà che egli consegnava al FERRARA una quota dei proventi illeciti), per poi dovere riconoscere, in parte contraddicendosi, che “[FERRARA Sebastiano ] ci portava anche dei..., una base, una cosa (vale a dire le informazioni sui soggetti da estorcere)” e che, comunque, “poi ce lo dicevamo [al FERRARA]”, senza, però, riuscire a dare una valida spiegazione del motivo per il quale tenevano informato il FERRARA, asserendo che ritenevano opportuno farlo “perché c’erano certe persone che interessavano a lui e poi noi glielo dicevamo ugualmente”. Allo stesso modo il SANTORO è stato poco convincente quando ha affermato di avere spacciato “per conto mio, [...] che al FERRARA non ci interessava questa droga ” ed ha, successivamente, sostenuto di avere solo “sentito che lui [FERRARA Carmelo] spacciava anche droga”, venendo palesemente contraddetto sia da FERRARA Sebastiano , il quale ha riferito (vedi udienza del 17-9-1996) che “nel periodo in cui io ero detenuto mio fratello Carmelo e SANTORO Angelo si stavano occupando di droga”, sia da FERRARA Carmelo, il quale ha affermato (vedi udienza dell’8-5-1996) che il SANTORO faceva parte di un gruppo di persone da lui diretto dedito allo spaccio della droga ed era incaricato della vendita della sostanza stupefacente. Non deve, allora, meravigliare che il SANTORO, negando l’evidenza, abbia sostenuto di non conoscere chi fossero gli affiliati al clan (“però altre persone all’88 non è che le conoscevo; conoscevo solo PIMPO Salvatore, FEDERICO Francesco , cioè conoscevo così, però non ero affiliato a loro”), benché egli abbia confessato di aver perpetrato insieme a loro numerosi reati, né, tantomeno, che ruolo costoro avessero svolto nella consumazione delle estorsioni riferibili a detto sodalizio criminoso. Il SANTORO non ha potuto, comunque, fare a meno di confessare di essersi reso responsabile, nell’anno 1988, di un’estorsione ai danni del bar FRENI e, poi, ancora, di un’altra estorsione ai danni di un deposito di camion a Contesse o a Tremestieri ed ha riferito che, solitamente, suoi complici nella perpetrazione di tali azioni delittuose erano ARENA Giuseppe , MAGAZZU’ Angelo , LIBRO Stellario, COMANDE’ Salvatore (“non ho fatto quasi niente all’88. Però con ARENA e con MAGAZZU’ facevamo l’estorsione, e Stellario LIBRO anche, facevamo l’estorsione. [...] [a riscuotere la tangente] certe volte andavo io, certe volte andavamo assieme con LIBRO Stellario, COMANDE’”). Deludenti appaiono anche le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano , il quale ha, in modo del tutto generico, affermato (vedi udienza del 16-9-1996) che il suo gruppo si occupava di estorsioni nelle zone di Contesse, Tremestieri e del villaggio CEP, precisando, però, che il sodalizio da lui diretto non aveva in quelle zone un monopolio assoluto delle attività illecite, poiché “anche se veniva qualche altro di qualche altro posto che gli interessava qualche negozio, qualcosa, io lo lasciavo stare, non mi interessava. [...] Invece se era qualche negozio o qualche impresa che mi interessava, allora intervenivo. [...] Intervenivo affinché si risolvesse, o con le buone, o con le maniere..., l’importante che la cosa si risolveva”. Tali dichiarazioni non appaiono prive di rilievo, poiché attestano la vitalità del clan “FERRARA”, che si poteva misurare in posizione paritaria con tutti gli altri clan operanti nella città di Messina e occupava, nella delinquenza organizzata, un posto tale da consentirgli di fornire alle vittime di estorsione adeguata protezione anche nei riguardi di eventuali iniziative illecite provenienti da altri clan. Dalle parole del FERRARA emerge, altresì, chiaramente che nel clan in esame l’attività estortiva si configurava come un’attività di gruppo, nella quale non vi era necessariamente coincidenza tra coloro che effettuavano le minacce o che intervenivano per definire l’accordo estorsivo e coloro che poi beneficiavano dei proventi dell’attività criminosa. Il collaboratore ha, infatti, precisato che il denaro provento di estorsioni, così come quello derivante da altre attività illecite, “si divideva in parti uguali” e serviva anche a soddisfare le necessità degli affiliati detenuti, poiché “si pensava alla famiglia, si pensava di pagare l’avvocato”. Non sembra, poi, che all’interno del sodalizio vi fossero persone dedite specificamente a tale tipo di attività illecita, poiché l’organizzazione interna del gruppo era estremamente semplice, senza alcuna differenziazione di tipo funzionale, come ha chiaramente evidenziato FERRARA Sebastiano , il quale ha affermato che “era più come un gruppo di amici. [...] Di solito l’intero gruppo vi erano 5, 6, 7 persone, 8 persone. Bene o male partecipavano tutti, ognuno faceva qualcosa”. Ben maggiore interesse rivestono le dichiarazioni di FERRARA Carmelo, fratello del capo, che appaiono ispirate da un più genuino intento collaborativo e che forniscono notizie rilevanti non solo sulle modalità esecutive seguite dal clan nell’attività estortiva, ma anche sulle altre attività illecite del sodalizio. FERRARA Carmelo ha, infatti, affermato (vedi udienza dell’8-5-1996) che “in quel periodo pagava tutta, quasi, la zona sud” e tale asserzione fa bene comprendere l’ampiezza e pervasività del fenomeno in esame, ancorché il collaboratore non abbia dato molte indicazioni sui nomi degli imprenditori estorti, sui soggetti coinvolti, sui guadagni realizzati. Significativa appare, comunque, l’estorsione ai danni del negozio di abbigliamento D’ANGELO, sito sulla strada statale 114, fatto del quale il FERRARA si è assunto la responsabilità, dichiarando che, intorno al mese di settembre o di ottobre dell’anno 1986, mentre il fratello Sebastiano si trovava detenuto (dai dati forniti dal D.A.P. risulta che FERRARA Sebastiano fu detenuto dal 13-7-1985 al 27-5-1987) si rese autore di tale estorsione, specificando che “sono stato io [l’autore dell’estorsione], gli ho sparato nella serranda, poi sono andato a Minissale dove abita lui e l’ho minacciato con la pistola per pagare. Così lui ha pagato” ed aggiungendo che suo complice fu PAONE Francesco (il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore FERRARA Carmelo all’udienza dell’8-5-1996 va trasmesso all’ufficio di Procura della Repubblica in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti dell’esercizio dell’azione penale nei riguardi del medesimo FERRARA e di PAONE Francesco ). Tale azione delittuosa, che verrà meglio esaminata in seguito (vedi capo “102”), si distingue, invero, per la protervia dimostrata dagli estortori, i quali non hanno esitato, secondo quanto ha riferito il FERRARA, a recarsi armati a casa della vittima al fine di minacciarla, e per la situazione di assoggettamento della parte offesa, D’ANGELO Francesco, il quale, escusso come teste al dibattimento (vedi udienza del 17-10-1995), ha tenuto un comportamento chiaramente omertoso, ancorché tali fatti avessero già formato oggetto di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra i quali andava annoverato lo stesso suo aggressore, FERRARA Carmelo, ed ha ostinatamente negato di avere mai ricevuto richieste di carattere estorsivo, pur avendo dovuto ammettere di conoscere FERRARA Sebastiano (“è un cliente e compagno di scuola, cliente, amico e compagno di scuola”) e di aver subito un danneggiamento alle serrande del negozio ad opera di ignoti, i quali esplosero contro dei colpi di pistola (occorre, di conseguenza, trasmettere la presente sentenza all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, in considerazione dei rilievi effettuati sul contenuto delle dichiarazioni rese da D’ANGELO Francesco all’udienza dibattimentale del 17-10-1995). FERRARA Carmelo ha spiegato, inoltre, in qual modo venissero perpetrate le estorsioni da parte del clan, dichiarando che “siccome lì nella zona si sapeva che il gruppo era il nostro, tanto per dire “FERRARA”, succedeva qualche cosa e le persone si rivolgevano tutte a noi. [...] Già noi lo sapevamo [ciò che era successo], partiva sempre dal nostro gruppo, [...] poi qualcuno ci avvicinava e mi diceva: ma sai, così, così...e noi gli spiegavamo: vogliono questo, vogliono quello e poi ci mettevamo d’accordo”. Il collaboratore ha aggiunto che normalmente veniva richiesta all’imprenditore estorto una somma una tantum, che costituiva “la quota principale” e, successivamente, veniva imposto il pagamento di una somma mensile (“poi ci accordiamo per il mese”). I proventi delle estorsioni venivano, quindi, divisi tra gli affiliati (“ce lo dividevamo tra di noi”), ai quali venivano, talvolta, “assegnate” alcune estorsioni che finivano con il costituire la loro “retribuzione” mensile (“[ognuno] si prendeva il suo stipendio al mese. Lui aveva, tanto per dire, quello 3, 4 negozi”). Le parole di FERRARA Carmelo confermano, pertanto, in modo inequivocabile, che le estorsioni perpetrate nell’ambito del clan “FERRARA” si configuravano come una tipica attività di gruppo e costituivano una fondamentale risorsa finanziaria del gruppo, attraverso la quale gli affiliati ricevevano il loro compenso. Tale attività criminosa era, inoltre, strutturata secondo il sistema della “tangente” nel quale le prestazioni estorte non hanno natura intermittente, ma assumono il carattere di versamento periodico in cambio di una sorta di “garanzia di sicurezza”, non più strettamente collegata all’originaria minaccia, la quale serviva solo a far presente alla vittima che la sua attività imprenditoriale era caduta sotto l’attenzione dell’organizzazione criminale. Emerge, poi, chiaramente che il clan in esame gestiva una sorta di “potere” locale, tanto forte da costringere la generalità degli imprenditori a sottomettersi supinamente ad esso, nella consapevolezza che sarebbe stato pericoloso o inutile cercare di difendersi rivolgendosi agli organi dello stato. L’esistenza di tale potere era, infine, ben percepito da tutte le potenziali vittime, le quali, senza che vi fosse il bisogno che il sodalizio rivelasse apertamente la propria presenza, riconoscevano nell’associazione “FERRARA” il gruppo criminoso che avrebbe potuto far cessare le minacce e le vessazioni da loro subite. Va, infine, osservato che anche il clan “FERRARA”, così come si è visto prima per il clan “LEO” e, più genericamente, per gli altri clan, esercitò il proprio potere criminale anche al fine di piegare le attività imprenditoriali edili ai propri interessi malavitosi, sovente consistenti nell’ottenimento di opportunità lavorative, le quali concretavano per vasti gruppi sociali, a causa dell’arretratezza del tessuto economico, una sorta di assistenza deviante, attraverso cui il sodalizio si assicurava un adeguato consenso sociale, indispensabile per consolidare il proprio radicamento territoriale. Ciò emerge chiaramente dalla deposizione del teste CASSIANO Oscar, rappresentante legale dell’importante impresa edile “EDILFER”, il quale, escusso all’udienza del 22-10-1997, ha dichiarato, in relazione ai rapporti avuti con FERRARA Sebastiano in occasione dello svolgimento di lavori edili, che “era un po’ DI DIO che seguiva questi fatti e metteva, insomma, al riparo anche i cantieri dalle cose, perché diceva di avere un buon rapporto e quindi il potere, parlare sempre in termini, lui mi diceva, di amicizia e di loro vecchi rapporti” ed ha aggiunto che, pur non avendo ricevuto personalmente, con riferimento alla costruzione delle Case Arcobaleno, a Santa Lucia sopra Contesse, richieste estorsive, capitava “che ci sia stata molto probabilmente, una richiesta, poi, di assumere del personale, come là un po’ tutti, si è fatto che abbiamo assunto, d’altronde la gente del posto, era la gente che stava più o meno là vicino”, facendo capire, comunque, che non si trattava di una libera scelta dell’impresa, poiché le persone che venivano così assunte “certo non erano dei grandi lavoratori” (vedi anche quello che si dirà a proposito dell’imputato DI DIO Domenico con riferimento al reato associativo).
Alcuni collaboratori (SANTACATERINA Umberto all’udienza del 15-2-1994; PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1996; RIZZO Rosario all’udienza del 4-6-1996) hanno accennato al fatto che il clan “FERRARA” era dedito anche all’usura che, come si è visto, costituiva una delle più lucrative attività illecite dei sodalizi criminosi operanti nella città di Messina. Le notizie acquisite sono, però, molto povere e solo il SANTACATERINA ha saputo fornire generiche indicazioni attraverso le quali poter individuare una vittima di tale reato, una nobildonna (“era una principessa, una baronessa”) che fu costretta a cedere a FERRARA Sebastiano un locale lungo la riviera ionica, forse a S. Alessio, dove questi successivamente impiantò un’attività commerciale, il ristorante - pizzeria IL GABBIANO. Va, nondimeno, rilevato che FERRARA Sebastiano ha negato che il suo gruppo si occupasse di usura, anche se ha dovuto, poi, sostenere, che “sicuramente a qualcuno abbiamo dato dei soldi, però senza usura”, affermazione quest’ultima scarsamente credibile, che, proprio per tale motivo, rinforza l’attendibilità delle accuse.
Ancora più laconiche e comunque insufficienti per delineare un articolato quadro di insieme, sono le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia relative a rapine perpetrate dal clan (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1996; di MARCHESE Mario all’udienza del 24-9-1996; di RIZZO Rosario all’udienza del 4-6-1996; di FERRARA Sebastiano , all’udienza del 16-9-1996, il quale ha specificato che era il fratello Carmelo ad organizzare le rapine; di SANTORO Angelo all’udienza del 22-10-1996; di FERRARA Carmelo, all’udienza dell’8-5-1996, il quale ha accennato ad una rapina perpetrata da TAMBURELLA Rosario ai danni di un’autovettura “alfetta” blindata, nel corso della quale venne ferito un metronotte).
Alcuni collaboratori hanno, infine, accennato ad interessi del clan nel controllo e nella gestione delle bische clandestine, indicando, tuttavia, l’epoca di tali fatti in un periodo di tempo successivo a quello della contestazione per il reato associativo. MARCHESE Mario ha, così, affermato (vedi udienza del 24-9-1996) che “lui [FERRARA Sebastiano ] è subentrato nella sala da gioco dopo la morte di DI BLASI, questo è il periodo del ’91 - ‘92”, mentre SPARACIO Luigi ha, analogamente, sostenuto (vedi udienza del 9-10-1996) che finché il clan non si è schierato “non avevano titoli per interessarsi” alle case da gioco. Lo stesso FERRARA Sebastiano ha, infine, chiarito in qual misura il proprio clan fosse coinvolto, anche nel periodo antecedente, in tale attività criminosa, affermando (vedi udienza del 16-9-1996) che “ad Alì ce ne stavano due [bische] che interessavano solamente a noi; in più entravamo a far parte anche alla bisca di cui la Fata Morgana che gestiva SPARACIO” e ad un’altra bisca “a Roccalumera insieme ad altri gruppi” . Egli ha, infatti, specificato (vedi udienza del 17-9-1996) che la sua partecipazione agli utili derivanti dalla gestione delle bische clandestine, nelle quali erano interessati anche gli altri gruppi cittadini, iniziò solo nell’anno 1991 o, al più, nell’anno 1990 (“SPARACIO mi ha dato dei soldi del periodo ‘90”), così lasciando intendere che, viceversa, le bische, nelle quali era esclusivamente il suo gruppo ad avere interessi illeciti, operavano già anteriormente.
Questione di grande importanza è verificare se il clan “FERRARA” si occupasse o, comunque, avesse tra le sue finalità illecite anche la perpetrazione di delitti in materia di stupefacenti, poiché ciò serve, come si è visto, per qualificare l’associazione ai sensi dell’art. 75 Legge 22-12-1975 n. 685. Alcuni collaboratori hanno genericamente affermato che il sodalizio criminoso in esame si occupava di “droga” (vedi dichiarazioni di PARATORE Vincenzo all’udienza del 4-2-1996; dichiarazioni di SPARACIO Luigi all’udienza del 9-10-1996; dichiarazioni di LEO Giovanni all’udienza del 9-7-1996; dichiarazioni di CASTORINA Pasquale all’udienza del 20-5-1996), ma altri collaboratori non hanno, viceversa, indicato il traffico di stupefacenti tra le attività illecite del clan o hanno addirittura escluso che l’associazione in esame fosse dedita a tale commercio illecito o, almeno, esercitasse tale attività nel quartiere del CEP, dove aveva i suoi maggiori interessi (vedi dichiarazioni di RIZZO Rosario all’udienza del 4-6-1996: “’o CEP droga onestamente lì non ni spacciaunu”). Per comprendere tale apparente contraddizione occorre esaminare attentamente le dichiarazioni dei due collaboratori che meglio di altri possono aver conosciuto quali fossero le attività illecite del clan, avendovi operato all’interno in posizione di vertice, vale a dire i fratelli FERRARA Sebastiano e Carmelo. Dall’analisi della deposizione del primo può evincersi che FERRARA Sebastiano , per motivi che il collaboratore non ha chiarito, era contrario a che si spacciasse droga nel villaggio CEP, dove egli abitava insieme a gran parte dei suoi affiliati. Egli ha, infatti, affermato (vedi udienza del 16-9-1996) che “al villaggio CEP non esisteva lo spaccio di droga...finché ci sono stato io” ed ha chiarito che per raggiungere un tale obiettivo era stato istituito da parte sua un controllo particolare affinché nessuno spacciasse droga in quel luogo. Il collaboratore ha dovuto, nondimeno, ammettere che alcuni suoi affiliati, quali SANTORO Angelo ed il fratello FERRARA Carmelo, avevano spacciato sostanze stupefacenti, ma ha sostenuto che si trattava di iniziative estranee alle finalità del gruppo, poiché tali fatti criminosi si verificarono nel periodo in cui egli era detenuto, furono perpetrati sempre in luoghi diversi dal villaggio CEP e da essi egli non trasse, comunque, alcun provento. FERRARA Carmelo ha, dal canto suo, affermato (vedi udienza dell’8-5-1996) che il clan “FERRARA”, al quale egli apparteneva, si occupava anche dello spaccio di droga del tipo eroina e cocaina, che, nel periodo intercorrente dal mese di agosto 1986 al mese di dicembre 1986, veniva acquistata quasi settimanalmente, in quantità pari a 200 grammi, 250 grammi, 100 grammi per volta, da calabresi della zona di Bova Marina, tali SPIRITANO (è probabile che il collaboratore abbia, in realtà, pronunciato il nome “STILLITANO”, che poi è stato deformato per un errore di trascrizione; forse si tratta dello stesso personaggio indicato da CASTORINA Pasquale all’udienza del 20-5-1996 quale suo fornitore di droga ed è verosimile che sia la stessa persona indicata da ZOCCOLI Giuseppe con il nome di STELITANO Felice, il quale, insieme al fratello Pietro, gli avrebbe venduto, in quello stesso periodo, dello stupefacente). La droga veniva, poi, tagliata dallo stesso FERRARA Carmelo e da altri complici (“me ne occupavo io e qualche altra persona che non è in questo processo”) e, successivamente, immessa sul mercato, venduta “a cinquanta, dieci grammi per volta” a persone che poi provvedevano allo spaccio al minuto. FERRARA Carmelo ha, quindi, cercato di spiegare quali rapporti vi fossero tra tale traffico e le attività criminose del clan affermando che lo spaccio della droga nacque “a titolo personale” e, poi, divenne un’attività “di gruppo”, nella quale erano coinvolti “un po’ tutti” gli affiliati, come PAONE Francesco , che qualche volta lo accompagnò a ritirare la droga, ARENA Giuseppe , SANTORO Angelo , COMANDE’ Salvatore , i quali partecipavano agli utili che, detratta la somma occorsa per l’acquisto dello stupefacente, venivano divisi in parti uguali. Anche FERRARA Carmelo ha, comunque, precisato che il fratello Sebastiano e DI DIO Domenico “non ne volevano sapere di droga”. La ricostruzione dei fatti offerta da FERRARA Carmelo può ritenersi, ad avviso di questa Corte, pienamente attendibile, sia perché egli ha evidenziato un reale impegno collaborativo, rendendo al dibattimento dichiarazioni sufficientemente circostanziate nelle quali non ha esitato ad accusare sé stesso ed i suoi complici di gravi delitti, sia perché i fatti narrati lo avevano visto protagonista diretto e, come tale, egli poteva conoscere nei minimi dettagli tali vicende, sia perché le sue affermazioni hanno trovato sostanziale riscontro nelle parole del fratello Sebastiano, benché quest’ultimo abbia, al contrario, cercato di accreditare l’estraneità di tali fatti al programma delinquenziale del gruppo da lui diretto. Va, poi, sottolineato che FERRARA Carmelo è stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-11-1994 (è stata acquisita con ordinanza del 19-7-1997 e trovasi nella cartella delle sentenze relative a FERRARA Carmelo), per essersi reso responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel dicembre 1986, in relazione all’accusa di avere venduto più volte, nella sua abitazione del villaggio CEP, della cocaina al prezzo di £ 200.000 al grammo, a tale NUCCIO Antonio, giovane tossicodipendente che lo ha, successivamente, incolpato. Il traffico accertato con detta sentenza, ancorché appaia di limitate dimensioni, costituisce, infatti, significativa conferma della narrazione del FERRARA e contraddice inequivocabilmente le affermazioni del fratello FERRARA Sebastiano , secondo cui nel quartiere CEP non venne mai esercitato lo spaccio di stupefacenti.
La fondamentale questione interpretativa che si pone è, allora, quella di accertare se tale attività illecita nel settore del traffico di stupefacenti, che si configura chiaramente, secondo le parole di FERRARA Carmelo, come un fenomeno associativo (è ravvisabile, infatti, una rudimentale struttura organizzativa diretta ad una permanente realizzazione delle finalità delinquenziali, attraverso una suddivisione dei compiti ed una ripartizione degli utili), sia riconducibile allo stesso clan “FERRARA”, ovvero sia riferibile ad un’articolazione criminosa parzialmente coincidente nella componente soggettiva, ma autonoma, per attività e struttura organizzativa, rispetto al clan “FERRARA”. Un argomento avanzato da FERRARA Sebastiano per sostenere la sostanziale diversità del suddetto gruppo dedito al traffico di stupefacenti dal clan da lui diretto si fonda su un elemento di tipo temporale, poiché il collaboratore ha affermato che lo spaccio venne esercitato solo quando egli, essendo detenuto in carcere, non poté opporvisi. Tale argomento è, però, molto debole, poiché non vi è, anzitutto, certezza del fatto che gli affiliati al clan non abbiano spacciato, con le modalità esposte da FERRARA Carmelo, anche nel periodo in cui FERRARA Sebastiano fu in libertà. Le parole di SANTORO Angelo sembrano, anzi, avvalorare l’ipotesi contraria a quella sopra prospettata, poiché questi ha sostenuto (vedi udienza del 22-10-1996) di avere spacciato droga, insieme ad altre persone anch’esse affiliate del clan “FERRARA”, quali COMANDE’ Salvatore , MAGAZZU’ Angelo , LIBRO Stellario, nell’anno 1988, quando FERRARA Sebastiano era libero, essendo stato scarcerato il 27-5-1987 (vedi tabulati D.A.P.). Orbene, appare piuttosto difficile supporre che il SANTORO abbia fatto riferimento ad un gruppo di persone dedito allo spaccio di stupefacenti diverso da quello menzionato da FERRARA Carmelo, benché egli non abbia citato quest’ultimo (forse perché FERRARA Carmelo fu per lungo tempo detenuto), e, comunque, le sue parole si scontrano irrimediabilmente con quelle di FERRARA Sebastiano , il quale non poteva ignorare che i suddetti soggetti, suoi affiliati, spacciassero droga, ancorché lo stesso SANTORO Angelo abbia escluso, con una giustificazione, però, temporalmente incongruente (“lui era in carcere a ‘87”), che il FERRARA ne fosse informato. Va, in secondo luogo, evidenziato che l’argomento accampato da FERRARA Sebastiano risulta scarsamente significativo poiché, anzi, dimostra che il gruppo dedito allo spaccio di stupefacenti non si distingueva in alcun modo dal clan “FERRARA”, tanto che era sufficiente la momentanea assenza del capo perché tutti gli affiliati e, soprattutto, coloro che dirigevano il clan in sua assenza, si sentissero liberi di perseguire iniziative illecite che il primo osteggiava. Se, invero, si fosse trattato di gruppi associativi distinti non vi sarebbe stata alcuna ragione perché l’attività di spaccio di stupefacenti fosse in tal modo condizionata dalla situazione personale di FERRARA Sebastiano e dalla sua possibilità di imporre la propria volontà agli affiliati. A nulla rileva, poi, che quest’ultimo non traesse alcun utile diretto dal traffico di stupefacenti, poiché è indubbio che tale attività illecita finiva, comunque, con il finanziare il clan, assicurando ingenti guadagni agli adepti. Va, infine, osservato che in un clan, quale quello diretto da FERRARA Sebastiano , composto da un numero piuttosto esiguo di persone e senza significative differenziazioni interne, può difficilmente sostenersi che non rientri nelle finalità del clan un’attività nella quale risultano coinvolti pressoché tutti gli affiliati ad esclusione solo del capo del sodalizio e forse di qualcun altro (come DI DIO Domenico , secondo quanto ha affermato FERRARA Carmelo), pur essendo tale attività, inevitabilmente, compiuta avvalendosi della struttura organizzativa del sodalizio.
Sulla base delle superiori considerazioni si deve, pertanto, ritenere che l’associazione “FERRARA” fosse finalizzata a commettere più delitti di traffico illecito di sostanze stupefacenti, così da integrare anche la fattispecie di cui all’art. 75 legge 22 dicembre 1975 n. 685, poiché, a prescindere dalla circostanza, del tutto irrilevante, che taluno degli affiliati potesse non svolgere alcun tipo di attività connessa a detto traffico, la consumazione di reati in materia di stupefacenti rientrava nel programma di criminalità dell’associazione. Sussistono, altresì, le aggravanti di cui al comma 4 dell’art. 75 Legge 22-12-1975 n. 685, poiché è certo, già solo in base al numero dei soggetti condannati in quanto ritenuti appartenenti al clan “FERRARA” (cui vanno aggiunti FERRARA Carmelo e MANGANARO Rosario ), che gli associati raggiungevano le dieci unità e non vi è dubbio che taluno di costoro fosse dedito all’uso di sostanze stupefacenti, come si vedrà meglio quando si esaminerà la posizione dei singoli imputati con riferimento al reato associativo.
L’associazione “FERRARA” si
deve, infine, qualificare senza dubbio come “armata”, nell’accezione di
cui al comma 5 dell’art. 416 bis c.p.
(sebbene occorra rilevare che tale aggravante non sia stata contestata alla
maggior parte degli imputati), e in quella di cui al comma 5 dell’art. 75
Legge 22-12-1975 n. 685. Inequivocabili indizi in tal senso possono rinvenirsi
in alcuni specifici episodi delittuosi sopra esaminati, come quello accertato
con sentenza della Corte di Appello di Messina del 17-5-1993, che ha condannato
MANGANARO Salvatore
per aver minacciato, insieme ad un’altra persona rimasta
sconosciuta, armato di pistola, due finanzieri in borghese che si trovavano per
motivi di servizio al villaggio CEP, ovvero quello che ha visto vittima
D’ANGELO, titolare di un negozio di abbigliamento che, come ha confessato
FERRARA Carmelo, venne minacciato con una pistola affinchè cedesse alle
richieste estorsive. La disponibilità di armi da parte del clan può ritenersi,
poi, sufficientemente provata alla luce delle dichiarazioni tanto di FERRARA
Sebastiano
che di FERRARA Carmelo. Il primo ha affermato (vedi udienza
del 16-9-1996) che il gruppo da lui capeggiato aveva la disponibilità di
pistole, fucili e materiale esplodente, da utilizzare per lo svolgimento delle
varie attività illecite. Il collaboratore non ha, nondimeno, specificato come
il gruppo reperisse le armi e l’esplosivo, limitandosi a dire genericamente
che “le armi si trovavano...c’era
qualcuno che faceva qualche furto di appartamento, trovava un fucile, chi
trovava una pistola” e che nell’anno 1987 “c’è
stato una persona che io conosco che una volta mi ha fatto avere quasi otto
chili di esplosivo”. Più precise sono state le dichiarazioni di FERRARA
Sebastiano
con riferimento a forniture
di armi avvenute nell’anno 1991 (vedi udienza del 17-9-1996) da
parte di affiliati al clan “GALLI”, che gli avrebbero consegnato un
kalaschnikov, da parte del clan “SPARACIO”, che gli avrebbe consegnato un
altro kalaschnikov, e da parte di MULE’ Giuseppe
, che gli avrebbe consegnato due fucili a
pompa, una pistola 357 e una 7,65, tutte armi che il MULE’ ricevette da un
catanese, tale FAVARA Corrado, nonché dell’esplosivo che avrebbe dovuto
essere collocato nell’abitazione del fratello di SANTACATERINA Umberto quando
quest’ultimo decise di collaborare con la giustizia. Tali episodi
delittuosi si riferiscono, tuttavia, ad un periodo di tempo successivo rispetto
a quello oggetto di accertamento in relazione al reato associativo, sicchè non
si può attribuire ad essi alcun rilievo e non occorre soffermarvisi oltre. Le
dichiarazioni di FERRARA Sebastiano
, ancorchè prive di elementi di dettaglio, hanno trovato, poi, indiscutibile
conferma in quelle, concordi, di FERRARA Carmelo, il quale ha affermato (vedi
udienza dell’8-5-1996) che il clan
disponeva di armi (oltre che di giubbotti antiproiettile), specificando che
queste venivano custodite “dove abito
io, c’è un terreno di noi che abbiamo la stalla, lì dentro”.