2.3.2.12. Il carattere “mafioso” delle associazioni contestate
L’accertamento del carattere “mafioso” delle associazioni sopra esaminate richiederà solo brevi considerazioni, poiché sono stati già analizzati esaustivamente i caratteri strutturali e funzionali di tali sodalizi e occorrerà solo verificare se questi corrispondano alla fattispecie tipica di cui all’art. 416 bis c.p.. Tale indagine verrà effettuata attraverso una valutazione globale dei tratti peculiari di tali associazioni, senza distinguere tra l’uno e l’altro clan, sia perché, come si è visto sopra, essi operavano in modo sostanzialmente omogeneo, specie nel settore delle estorsioni, sicché non vi è ragione per ripetere, con riferimento a ciascuno, considerazioni valide per tutti, sia perché la criminalità organizzata messinese, anche dopo la fine dei vecchi clan “COSTA” e “CARIOLO”, si presentava come un “sistema” per certi versi unitario, all’interno del quale si collocavano i vari sottosistemi costituiti dai diversi clan. L’unità del sistema criminale può, invero, facilmente desumersi da vari elementi. Sotto il profilo operativo appare in tal senso significativo il carattere estremamente fluido dei rapporti esistenti tra le organizzazioni criminose, che continuamente si aggregavano e disgregavano dando luogo ad alleanze e conflitti secondo combinazioni mutevoli in stretta connessione con il variare dei rapporti di forza, mentre sotto l’ancora più rilevante profilo delle attività lucrative appare eloquente l’esistenza di una regola non scritta, alla quale hanno fatto riferimento numerosissimi collaboratori, secondo cui nella perpetrazione delle estorsioni ciascun clan doveva rispettare le iniziative illecite degli altri clan e non poteva, pertanto, avanzare nei confronti della medesima vittima richieste estorsive ove vi fosse stata una pregressa analoga iniziativa altrui, ovvero doveva recedervi non appena ne fosse venuto a conoscenza. E’ proprio l’unitarietà del sistema criminale che consente, allora, di comprendere come LEO Domenico (1951) , cugino di LEO Giuseppe, pur non appartenendo più, come si vedrà, ad alcun sodalizio criminale dopo la fine della famiglia “COSTA”, potesse continuare a beneficiare dei proventi di alcune estorsioni, che erano nate nell’ambito di quel clan, anche quando la forza di detta organizzazione era venuta meno a causa della sua disgregazione (vedi quello che si è detto su tali delitti con riferimento all’associazione “LEO”). In realtà, se gli estorti avessero percepito che l’efficacia della protezione garantita dal LEO fosse andata scemando, sarebbero stati essi stessi i primi a cercare nuove forme di protezione, mentre se questo non è avvenuto, ciò significa che il LEO era in grado di mantenere il controllo della situazione e di evitare l’intrusione di altri potenti clan nelle sue fonti di guadagno illecito, grazie al fatto che egli, pur non essendo affiliato ad alcun clan, continuava ad appartenere al sistema criminale ed operava secondo le sue regole. Quanto si è detto può spiegare, inoltre, come fosse possibile che anche gruppi (ad esempio il clan “MARCHESE”), che in certi periodi della loro esistenza, a causa di crisi contingenti, videro ridursi sensibilmente il numero degli affiliati, con una sensibile diminuzione del loro potenziale offensivo, non perdettero mai la capacità di imporsi con immutata forza nei confronti delle loro vittime, le quali li percepivano, comunque, come protagonisti del sistema criminale ed alle quali poco interessavano i variabili equilibri che in detto sistema si andavano instaurando. L’unità del sistema criminale operante nella città di Messina, al di là della distinzione esistente tra i diversi gruppi, derivava, probabilmente, sia dall’unità dei fini perseguiti da ciascuno dei componenti, tutti tesi alla crescita economica ed al raggiungimento del potere, poiché ciò imponeva la ricerca di forme di mediazione tra i gruppi, sia, soprattutto, dalla stessa storia della criminalità organizzata messinese, segnata dalla scomposizione della famiglia “COSTA”, che proprio negli ultimi anni prima della sua fine aveva ormai assunto un potere assolutamente egemonico. Il processo che ha portato alla nascita dei diversi sodalizi sopra esaminati ha, allora, inevitabilmente, risentito gli effetti dell’unità originaria, con la conseguenza che pur essendo venuta meno la più ampia organizzazione di un tempo, questa è stata sostituita da un sistema di organizzazioni minori, caratterizzato dal permanere di alcune connessioni tra i diversi gruppi e di una loro sostanziale omogeneità, che ora giustifica ed anzi impone una considerazione unitaria delle modalità operative da loro adottate. Occorre, pertanto, verificare non tanto se le singole associazioni in esame avessero i caratteri dell’organizzazione mafiosa, quanto se il sistema nel quale esse erano inserite fosse così qualificabile. Va precisato, infine, che anche l’associazione “FERRARA”, la quale non può certamente considerarsi una derivazione del clan “COSTA”, deve, tuttavia, ritenersi a pieno titolo un soggetto del sistema criminale messinese, sia perché anch’essa partecipò alle dinamiche associative del tempo, come dimostra la collaborazione prestata al gruppo di PIMPO Salvatore nella perpetrazione del tentato omicidio di CIRAOLO Claudio poco dopo la morte di CAVO’ Domenico, sebbene sia indubbio che tale clan venne coinvolto in misura molto limitata nelle lotte tra gruppi contrapposti, grazie alla capacità e volontà del capo di non schierarsi con alcuno dei contendenti, sia perché l’associazione “FERRARA”, la quale, come si è visto, si occupava fondamentalmente di estorsioni, riuscì ad operare in tale settore illecito rivestendo un ruolo di pari dignità con gli altri clan.
Guardando, più in particolare, agli elementi proposti dalla pubblica accusa come sintomatici del carattere mafioso delle associazioni contestate, si deve rilevare che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno descritto, abbracciando un arco temporale di vari anni, la complessa evoluzione delle dinamiche innescatesi nella criminalità organizzata messinese a seguito della sostanziale estinzione del clan “CARIOLO” e delle crescenti tensioni esistenti nella famiglia “COSTA”, le quali esplosero nel corso del maxiprocesso cosiddetto “dei 290” e condussero ad una rapida disgregazione di quel clan ed alla nascita di nuove realtà criminali, consentono di cogliere la reale identità del fenomeno associativo oggetto di accertamento nel presente processo, attraverso un’analisi diacronica nella quale alle realtà associative di partenza va prestata attenzione non minore rispetto ai modi ed alle funzioni attraverso cui queste hanno superato le fasi di crisi in un continuo processo di riorganizzazione e trasformazione.
E’ essenziale, allora, muovere dalle conclusioni cui è giunta la Corte di Appello di Messina nella sentenza del 23-4-1990, che ha definito il maxiprocesso “dei 290”, riconoscendo la permanente vitalità nella città di Messina delle due associazioni denominate famiglia “COSTA” e clan “CARIOLO”, ritenute sussistenti anche dopo il periodo preso in considerazione nel processo cosiddetto “dei 69” e fino al giugno 1985, ma negando che tali sodalizi avessero la natura di associazione mafiosa ai sensi dell’art. 416 bis c.p., riformando su questo punto, con riferimento alla famiglia “COSTA”, la sentenza di primo grado. E’ necessario riportare un ampio brano della citata sentenza nel quale si motiva in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte di Appello a ritenere non sufficientemente provato il carattere “mafioso” dell’associazione “COSTA”, in quanto tale questione appare strettamente collegata a quella sulla natura dei sodalizi sorti in epoca immediatamente successiva rispetto al periodo oggetto di accertamento giurisdizionale in detta sentenza. Essi presentavano, infatti, moltissimi elementi di contatto con le precedenti realtà associative, sia per quanto riguarda i settori di attività illecite oggetto del programma delinquenziale, sia per quanto riguarda i metodi d’azione adottati. Sotto quest’ultimo profilo, che è quello di maggior rilievo ai fini di una corretta qualificazione giuridica delle diverse associazioni sopra analizzate, va ribadito che vi è una sostanziale continuità nel modus operandi dei nuovi clan rispetto a quello seguito dai precedenti sodalizi, come emerge chiaramente da quello che si è detto in merito a numerose estorsioni, la cui gestione è transitata, quasi inavvertitamente e senza la necessità di interventi traumatici, dal vecchio clan “COSTA” o, comunque, da uomini che in detto clan apparivano profondamente inseriti, alle nuove realtà criminose, le quali, rappresentate sovente dai medesimi protagonisti di un tempo, apparivano alle vittime in continuità logica, cronologica ed operativa con il clan “COSTA”. Si legge nella pronuncia sopra menzionata (a pag. 122 e segg.) che “Nell’impugnata sentenza si è esattamente rilevato: 1) che qualunque associazione per delinquere, anche di tipo non mafioso, esprime, inevitabilmente, una certa forza di intimidazione, dipendente dal vincolo associativo, e può anche determinare, tra le vittime, condizioni di assoggettamento e di omertà, questa, peraltro, endemica nella mentalità della gente meridionale; 2) che l’associazione di tipo comune opera nelle forme tradizionali del crimine e si avvale quasi sempre dell’anonimato, senza realizzare un rapporto diretto con le vittime. L’associazione prevista dall’art. 416 bis c.p. tende, invece, ad inserirsi nel tessuto socio - economico del territorio, opera spesso ostentatamente, a viso scoperto, e cerca di instaurare rapporti apparentemente leciti, sfruttando il diffuso senso di paura, che pervade la maggioranza dei cittadini, le connivenze, le supervalutazioni, anche putative, del potere mafioso, nonché lo scetticismo imperante verso i poteri di intervento dello stato; 3) che non sono stati contestati in questo stesso procedimento i reati fine, perseguiti mediante il vincolo associativo, con omissione di ogni accertamento in ordine alle specifiche estorsioni indicate da INSOLITO Giuseppe, come effettuate per conto dell’organizzazione. Malgrado tali giustificate riserve e l’ostacolo che INSOLITO avesse in dibattimento precisato che gli autori delle estorsioni non facevano menzione della esistenza dell’associazione, nel cui interesse agivano, ma offrivano protezione in modo generico, il Tribunale ha tuttavia, affermato la natura di associazione di tipo mafioso della sola “famiglia COSTA”, fondando siffatto giudizio sulla sua migliore organizzazione interna, sulla allegata misteriosità dei luoghi di convegno, sul rilevante numero delle persone associate, sull’esistenza di “guardaspalle”, sui gradi assegnati agli affiliati, con terminologia presa in prestito dalle organizzazioni camorristiche, sulle cerimonie coreografiche di iniziazione o promozione degli adepti, in cui erano presenti una commissione esaminatrice, un componente che vantasse i meriti del candidato ed un altro che li mettesse in dubbio, un “puntaiolo” che incidesse i suoi polsi in modo da far scorrere qualche goccia di sangue, secondo rituali associativi inveterati. Altri elementi presi in considerazione per addivenire a siffatto risultato consistono: 1) nella adozione della “bacinella” di raccolta di parte dei profitti, da utilizzare per il finanziamento di ulteriori imprese criminose o per sovvenzionare le famiglie degli associati; 2) nella redazione di un presunto elenco, con la indicazione delle somme versate o da versare ad opera degli operatori economici estorti; 3) nella tutela assoluta offerta alle vittime del taglieggiamento periodico e nell’aiuto loro prestato anche per la risoluzione extragiudiziaria di controversie di natura civilistica; 4) nelle rappresaglie poste in essere in caso di rifiuto di pagamento della tangente; 5) nella circostanza, per altro non provata in atti, che la fase della riscossione fosse abitualmente preceduta da contatti e patteggiamenti curati da persone notoriamente appartenenti all’organizzazione; 6) nel rilievo che l’alternanza degli esattori della tangente costituisse testimonianza, agli occhi delle vittime, dell’esistenza di un’associazione per delinquere di grandi dimensioni e di efficiente organizzazione. Sulla base di una massima della Suprema Corte riguardante una fattispecie parzialmente diversa (Cass. sez. I 26-3-1984, Zappia, in Cass. pen. 1986, pag. 236), il Tribunale ha ritenuto di poter desumere la prova del carattere mafioso di una consorteria, nel caso di specie della “famiglia COSTA”, dalla opinata esistenza di una efficiente organizzazione e di un rigoroso legame associativo. Il “modus procedendi”, in tema di commissione dei reati - fine enunciati, da parte della organizzazione suddetta, non appare però sostanzialmente diverso da quello del “clan CARIOLO” o della “famiglia MILONE”, quest’ultima, secondo INSOLITO, più numerosa e dotata di propria cassa comune o “bacinella”. I precedenti penali e giudiziari degli imputati delle diverse associazioni non sono dissimili e, comunque, non basta essere pregiudicati per venire etichettati come mafiosi. Lo stesso, preteso “clan INGEMI”, come risulta dall’autonomo procedimento, riunito per connessione, si avvaleva del sistema del taglieggiamento periodico degli imprenditori commerciali, mediante promessa di protezione e di aiuto per la risoluzione coattiva delle liti ed il recupero dei crediti, divenuti inesigibili per l’insolvenza delle persone obbligate. Per tali ultime presunte compagini associative, la sentenza di I° grado ha però escluso il carattere mafioso. [...] Secondo l’impugnata sentenza, la preponderante caratteristica, peculiare della “famiglia COSTA”, che la distinguerebbe dalle altre, facendole attribuire la patente di associazione di tipo mafioso, si risolve nei gradi e nelle cerimonie rituali adottate, nonché nell’uso, negli scritti e nel linguaggio, di appellativi da setta segreta, come “padrino, compare, figlioccio, fratello” e nella enfatizzazione degli ideali associativi e dei rapporti interpersonali, che però non si riverberano all’esterno, ma assolvono una funzione meramente “ornamentale”, finalizzata a suggestionare e galvanizzare gli stessi associati, a rinsaldare il legame che li accomuna ed ad ottenere la loro più completa ed incondizionata adesione al programma congiuntamente perseguito. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare (Cass. sez. VI 16-2-1985, Spatola, in Cass. pen. 1987, pag. 49) l’arbitrarietà dell’affermazione o negazione del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., sulla base della esistenza di vertici e quindi di una specifica gerarchia ovvero di gruppi organizzati, dotati di propria autonomia. E’ stata, del pari, autorevolmente ritenuta l’irrilevanza dei collegamenti che una data associazione possa vantare con le c.d. case madri (mafia, camorra, ‘ndrangheta), attesa la sostanziale autonomia della prima, dotata di ampia sfera decisionale ed operante in ambito territoriale diverso, con una preponderante diversificazione soggettiva (Cass. sez. I 8-11-1984 in Cass. pen. 1986, pag. 235). D’altra parte, anche il “clan CARIOLO”, il “clan INGEMI” e la “famiglia MILONE”, per cui è stata esclusa, dall’impugnata sentenza, la tipologia mafiosa, avevano i loro puntuali collegamenti con note organizzazioni esterne, sicuramente catalogabili ai sensi dell’art. 416 bis c.p.. [...] Non basta, infatti, ad integrare il reato di cui all’art. 416 bis citato, la mera intenzione degli associati e segnatamente dei capi e promotori, di costituire un’organizzazione mafiosa, sul tipo di quelle operanti in altre parti dell’isola e dell’Italia meridionale, prese come modelli da imitare. Occorre che detta intenzione sia stata compiutamente realizzata. Deve rilevarsi, appunto, sia per la famiglia COSTA che per le altre associazioni in oggetto, la insufficienza della prova di siffatta realizzazione di intenti, anche perché non risulta, in alcun modo, che le stesse siano riuscite a stabilire, a differenza della mafia, della camorra e, parzialmente, della ‘ndrangheta calabrese, proficui contatti con centri di interessi illeciti operanti nel settore politico o amministrativo, anche a livello locale, che consentissero di lucrare vantaggi nel settore degli appalti e subappalti di opere pubbliche o private, ovvero, mediante l’adozione di piani regolatori “addomesticati”, lo sfruttamento intensivo delle aree edificabili. Neppure risulta che le associazioni in esame siano mai riuscite a dedicarsi, direttamente o indirettamente, alla gestione ed al controllo di attività economiche, concessioni, appalti di servizi pubblici, sia pure nei limiti, piuttosto angusti, della realtà economica territoriale, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, per sé o per altri, da cui sarebbe stato più agevole desumere la connotazione mafiosa. Dall’equazione mafia = potere economico discende che le modeste condizioni patrimoniali (accertate in sede di revoca dell’obbligo di versamento della cauzione, al quale era stata, inizialmente, subordinata per alcuni la scarcerazione) di gran parte degli imputati (per lo più abitanti, con la famiglia, in precari alloggi o squallide baracche), costituiscono indiretta ma eloquente conferma del mancato conseguimento dei lauti e costanti profitti richiesti, da parte delle associazioni stesse, che non sono quindi riuscite ad imporsi come entità di tipo mafioso. [...] Del tutto inaccettabile e gratuito è poi il postulato che vuol fare derivare dal mancato accertamento delle estorsioni denunciate da INSOLITO (con eccezione di quella ai danni dei magazzini PICCOLO), la riprova della condizione di assoggettamento e di omertà delle vittime, discendente dalla forza di intimidazione propria della famiglia COSTA, con conseguente dissuasione dal presentare denunzia. Le carenze dell’accusa sul piano probatorio non possono infatti mai risolversi in svantaggio per gli imputati, che non hanno l’onere di dimostrare la propria innocenza. Manca, in conclusione, la prova della esistenza del “quid pluris” richiesto dall’art. 416 bis 3° comma c.p. (metodologia mafiosa, acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche di rilievo), perché le associazioni per delinquere in esame possano ritenersi conformi al paradigma legale dell’associazione di tipo mafioso, per cui le stesse, ove sussistenti, vanno inquadrate sotto la previsione dell’art. 416 c.p.. I termini “mafia” ed “indigenza” esprimono, infatti, significati tra loro antitetici ed inconciliabili ed in questo processo è stato accertato, ovvero non è stato smentito, che gran parte degli imputati vivesse in condizioni economiche assolutamente precarie. La “famiglia COSTA”, siccome meglio organizzata, si è forse resa, in conformità all’avviso del Tribunale, più temibile delle altre in rapporto alle esigenze di tutela della collettività esterna. Tale circostanza non basta però a farle attribuire una diversa e più grave natura giuridica, anche perché tutte le associazioni considerate disponevano, in abbondanza, di armi micidiali, che non esitavano ad usare. La generalità degli attentati all’incolumità personale, dalle stesse posti in essere, era poi diretta contro esponenti dell’una o dell’altra associazione, tra loro rivali, ovvero a punire i membri resisi responsabili di “sgarri” o disubbidienze. [...] Nel periodo in osservazione non si sono, invece, registrati significativi attentati contro rappresentanti dello Stato (magistrati, polizia, carabinieri)”.
Ritiene questa Corte che il sopra espresso giudizio vada rivisitato, senza che venga in rilievo alcun vincolo derivante da “giudicato”, poiché, come si vedrà meglio in seguito (vedi le più ampie considerazioni che verranno effettuate a proposito dell’omicidio di GIAIMO Santi, a pag. 604 e segg.), questo dà luogo ad una norma di origine giudiziaria che impone al giudice di fronte al quale sia riproposta la eadem res nei confronti della eadem persona di declinare il giudizio (cosiddetto effetto preclusivo del giudicato, sancito dall’art. 649 c.p.p.), ma non impedisce a questa Corte, ai soli fini, evidentemente, di un accertamento della responsabilità degli imputati del presente processo per i reati loro ascritti, di pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte nella citata sentenza, specie se si considera che i giudici che hanno esaminato nel procedimento suddetto la natura dei sodalizi criminosi esistenti all’epoca nella città di Messina, non disponevano del contributo probatorio fornito oggi dai collaboratori di giustizia e della mole di conoscenze derivanti dalle numerose sentenze frattanto pronunciate da diversi organi giudiziari per un’innumerevole serie di reati fine. Non si può, d’altronde, neppure parlare, nella specie, di un effetto vincolante del giudicato, tale da imporre allo stesso o ad altro giudice di pronunciarsi alla stregua delle precedente sentenza, poiché il nostro ordinamento, come è noto, nega alla sentenza penale un’efficacia vincolante nel giudizio penale (irrilevanza della pregiudizialità penale, art. 2 c.p.p.) e nulla, pertanto, impedisce un giudizio sul medesimo fatto già esaminato da altra sentenza ma nei confronti di persone diverse da quelle già giudicate, ovvero un giudizio su fatti diversi ma in vario modo collegati a quelli oggetto di accertamento in altra sentenza, anche nei confronti dei medesimi imputati, senza che la precedente pronuncia eserciti alcun vincolo in ordine alla ricostruzione storica degli eventi. Non vi è dubbio che in tal modo la decisione potrebbe discendere da premesse storiche contraddittorie rispetto a quelle accolte in altra sentenza, ma non può, certamente, in tal caso parlarsi di una violazione della res giudicata.
Ritiene, invero, questa Corte che le due organizzazioni criminali operanti nella città di Messina e la cui esistenza è stata accertata con la succitata sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 23-4-1990, avessero, almeno nel periodo di tempo più prossimo a quello che forma oggetto di accertamento nel presente processo con riferimento al reato associativo, caratteristiche tali da doversi qualificare senza alcun dubbio come organizzazioni mafiose e tale valutazione dovrà, necessariamente, estendersi anche a quei sodalizi, sorti successivamente, che dai primi hanno mutuato le loro fondamentali caratteristiche.
Bisogna, anzitutto, sgombrare il campo da due argomentazioni che potrebbero risultare fuorvianti per una corretta interpretazione degli elementi probatori ed ai quali si fa in qualche modo cenno nella menzionata pronuncia. Si è sostenuto che qualunque associazione per delinquere, anche di tipo non mafioso, possiede una certa forza di intimidazione, dipendente dal vincolo associativo, e può determinare tra le vittime condizioni di assoggettamento e di omertà, che sarebbero condizioni endemiche nella mentalità della gente meridionale. Tale paradigma, che può definirsi “subculturale”, tendente a spiegare le relazioni che si instaurano tra organizzazione criminale ed ambiente sociale attraverso il richiamo ad una particolare situazione culturale e sociale del meridione d’Italia, appare, invero, fuorviante, poiché finisce con il diventare un modello interpretativo che, al di fuori degli ordinari canoni ermeneutici della norma incriminatrice, determina una sostanziale sottovalutazione del fenomeno attraverso un’immagine irreale dello stesso. E’ certo che il fondamentale requisito normativamente richiesto perché un’organizzazione criminale si possa qualificare come mafiosa, vale a dire l’esistenza di un potere di intimidazione discendente dal vincolo associativo, indispensabile sia per mantenere coesa l’organizzazione, sia, soprattutto, per determinare l’assoluto assoggettamento della società civile, del mondo del lavoro e di quello imprenditoriale, e per assicurare la certezza dell’omertà anche delle vittime dell’attività mafiosa, può interpretarsi, talvolta, come consenso e come capacità di attrazione e, comunque, può sottolineare la debolezza, in certe aree del paese, del sistema dei diritti fondamentali dei cittadini, la sfiducia nello stato e nel suo potere di garantire le libertà basilari, elementi che costituiscono, purtroppo, terreno fertile per la cultura dell’omertà e dell’intimidazione e, in definitiva, per la nascita di fenomeni criminali di tipo mafioso, ma tali circostanze non possono essere speciosamente utilizzate per negare l’esistenza della mafia, sul presupposto che assoggettamento e omertà sono, in determinati ambiti territoriali, un comportamento rinvenibile a fronte di qualsiasi episodio criminale, comunque qualificabile, poiché, al contrario, evidenziano la particolare permeabilità della società rispetto al fenomeno mafioso. Non si può, d’altronde, pervenire ad alcun valido risultato ermeneutico neppure attraverso il confronto della realtà oggetto di esame con stereotipi e luoghi comuni sulla mafia (definita spesso dai mass media come “piovra”, tentacolare e quasi invincibile), derivanti da una cultura popolare formatasi su rappresentazioni deformate e deformanti che continuamente cinema, letteratura, quotidiani propongono, ma che non hanno nulla in comune né con i fatti che cercano di descrivere né con la fattispecie normativa.
Nella succitata sentenza si è, ancora, affermato, prendendo le mosse dall’equazione mafia = potere economico, che le modeste condizioni patrimoniali di gran parte degli imputati costituirebbero indiretta conferma del fatto che le associazioni stesse non erano riuscite ad imporsi come entità di tipo mafioso, poiché i termini “mafia” ed “indigenza” esprimerebbero significati tra loro antitetici ed inconciliabili. Anche tale argomentazione può, però, essere, nella sua astrattezza, fuorviante. La definizione della mafia come “impresa criminale”, vale a dire come organizzazione complessa che tende non solo al conseguimento di illeciti profitti, ma persegue una strategia di occupazione del potere, è invalsa negli ultimi decenni presso gli studiosi di criminologia i quali hanno concentrato la loro attenzione sulle continue interazioni che un certo tipo di criminalità di stampo mafioso era riuscito a realizzare con il sistema economico e socio-politico legale, fino a diventare un potere egemonico. Tale definizione guarda, in definitiva, alla finalità ultima dell’organizzazione criminale, consistente nel raggiungimento del potere economico, attraverso l’accumulazione del denaro e la costruzione di una rete di legami con le agenzie di controllo istituzionali. Va, tuttavia, rilevato che la tensione della mafia verso il conseguimento del potere non si pone in contraddizione con l’esistenza di un gran numero di affiliati che continuano a vivere ai margini della società, in una situazione di sostanziale indigenza. E’ emerso, infatti, che l’organizzazione mafiosa prospera in aree economicamente depresse proprio perché riesce ad operare come elemento di compensazione, divenendo per certi strati sociali una strada percorribile per conseguire ciò che serve alla loro sopravvivenza, come dimostrano chiaramente alcune vicende estorsive (ad esempio l’estorsione ai danni di VITALE Alfio, o l’estorsione ai danni di CAMARDA Michele, amministratore unico dell’impresa edile S.IMM.I. Costruzioni, accertata con sentenza della Corte di Appello di Messina del 28-6-1991), alle quali si è prima accennato, dove l’organizzazione criminale mirò, in primo luogo, a sostituirsi alle strutture istituzionali o al mercato nell’offerta di opportunità lavorative piuttosto che a conseguire immediati profitti (vedi anche le dichiarazioni di SPARACIO Luigi all’udienza del 9-10-1996: “io una volta volevo avvicinare questo GIOVINAZZO, [...] essendo che lui disponeva di posti nell’arsenale della nave traghetto, la GARIBALDI, perciò anche per sistemare qualche persona che mi poteva interessare”) . E’ stato, inoltre, evidenziato dagli studiosi di criminologia, che anche nelle organizzazioni mafiose strutturalmente più complesse e con diversificati interessi economici la cosiddetta “struttura militare” dell’associazione è generalmente composta dai ceti più poveri della popolazione, che riescono ad introiettare più facilmente i valori propri della subcultura deviante di tipo mafioso, quali l’omertà, il culto della violenza, la soggezione verso i capi. Il problema è, allora, quello di verificare non tanto se numerosi affiliati siano riusciti attraverso il delitto a sottrarsi alla situazione di indigenza nella quale versavano, quanto, piuttosto, accertare se l’organizzazione criminale sia divenuta per taluno di essi (verosimilmente per i capi) strumento di arricchimento illecito. Si deve, in proposito, rilevare che nel presente procedimento non sono state effettuate indagini al fine di accertare le consistenze patrimoniali degli imputati, ma è certo, come si è visto, che le varie associazioni in esame svolsero attività illecite molto lucrative, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti o l’usura, sicché deve presumersi, anche in mancanza di specifici accertamenti, che singoli soggetti i quali rivestivano posizioni di vertice nel sodalizio o appartenenti a strutture finanziarie rimaste segrete grazie ad un’efficace compartimentazione delle aree organizzative, siano riusciti ad accumulare ingenti ricchezze sulle quali dovrà ora concentrarsi l’attenzione degli inquirenti. Si deve, peraltro, sottolineare che l’argomento suesposto, oltre ad essere infondato per le ragioni sopra espresse, è arbitrario, poiché tende a sostituire l’analisi sociologica della mafia alla tipicità dello schema normativo che, come si è detto, non va colta nelle finalità che l’associazione persegue o intende perseguire, ma nel suo modus operandi.
Poco significativa è, infine, l’ultima notazione contenuta nella citata sentenza, la quale ha sottolineato la circostanza che nel periodo in osservazione non si sono registrati significativi attentati contro rappresentanti dello Stato. Essa è, in primo luogo, non del tutto rispondente al vero, poiché, come si vedrà (vedi capi “130” e “131” a pag. 763 e segg.), in data 31-8-1982 venne eseguito un gravissimo atto di intimidazione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, tale TERRAZZINO Giovanni, che fu ferito mentre camminava sulla strada, tra decine di passanti, con diversi colpi di pistola, senza alcun motivo che lo riguardasse specificamente, ma al solo fine di compiere un’azione dimostrativa nei confronti del personale di custodia del carcere. Va, poi, ricordato, anche se la vittima fu un professionista e non propriamente un rappresentante dello stato, l’altrettanto grave attentato perpetrato solo pochi giorni dopo, in data 28-9-1982, ai danni dell’avv. Giuseppe CARRABBA (vedi capi “132” e “133” a pag. 782 e segg.), il cui ferimento (ma gli aggressori miravano chiaramente all’uccisione del legale) contribuì ad acuire, come si vedrà, il clima di intimidazione diffuso che investiva a quel tempo tutti i professionisti che operavano nel mondo della giustizia e che tendeva a creare un assoggettamento della loro opera ai turpi fini della criminalità organizzata. Vi è, infine, traccia in atti di un ulteriore episodio, l’agguato ai danni dell’avv. D’UVA, tragicamente conclusosi con la morte della vittima, che va ricondotto, almeno secondo la versione dei fatti offerta da COSTA Gaetano (vedi dichiarazioni rese all’udienza del 26-7-1996, cui si è fatto cenno nell’introduzione di carattere storico a pag. 201 e segg.), alle attività criminali della famiglia “COSTA”, anche se, per i naturali limiti dell’istruzione probatoria, non è stato possibile effettuare nel dibattimento del presente processo un più approfondito esame delle ragioni del delitto. Ma a prescindere da tali considerazioni, va, soprattutto, rilevato che l’enfatizzazione posta sulla perpetrazione di azioni di sangue nei confronti di rappresentanti dello Stato appare rispondente ad una rappresentazione della mafia come contropotere criminale, come “antistato”, che risulta essere uno stereotipo di nessun valore. Accreditare, infatti, l’idea che tale forma di criminalità diviene pericolosa e può considerarsi pienamente “mafiosa” solo quando si manifesta attraverso forme delittuose eclatanti e colpisce vittime “eccellenti” trascura ingiustificatamente il modello normativo e, soprattutto, si fonda su considerazioni superficiali che ignorano i possibili rapporti tra fenomeno mafioso e agenzie istituzionali di controllo o centri di potere politico amministrativi, la cui esistenza, pur non essendo stata in alcun modo accertata nel presente procedimento, in mancanza di qualsiasi istruttoria sul punto, è, tuttavia, balenata, come si è visto, sia attraverso le parole di LEO Giovanni , che hanno gettato gravi ombre in relazione ad asseriti rapporti tra il clan “LEO” e soggetti appartenenti alle forze di polizia, sia attraverso il contenuto della sentenza N. 344/95, emessa in data 22-5-1995 dal Tribunale di Messina nei confronti di MARCHESE Mario , nella quale si fa riferimento ad un intervento che sarebbe stato sollecitato allo stesso MARCHESE, al fine di favorire un candidato nelle elezioni amministrative del 12 e 13 maggio 1985 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Messina, sia attraverso le dichiarazioni di ZOCCOLI Giuseppe rese all’udienza del 3-4-1997 nel corso del dibattimento di primo grado del procedimento n. 7/96 R.G. (c.d. Operazione “FAIDA”), acquisite a seguito di ordinanza del 19-7-1997, nelle quali si fa un generico riferimento a rapporti intrattenuti da FERRARA Sebastiano con personaggi politici messinesi.
Venendo, quindi, ad esaminare gli elementi fondamentali dell’intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà, la cui presenza vale a qualificare un’associazione come mafiosa, può rilevarsi che essi rappresentano sul piano della fattispecie normativa ciò che caratterizza la fenomenologia mafiosa, vale a dire la violenza, usata in modo palese o sotterraneo per scopi economici, non quale semplice elemento costitutivo dei delitti programmati (ché, altrimenti, tutte le associazioni criminose aventi nel programma tali delitti diverrebbero automaticamente di tipo mafioso), ma quale espressione del vincolo associativo. Questo, naturalmente, non significa che l’intimidazione mafiosa, sulla quale si è discusso commentando l’art. 416 bis c.p., richieda un continuo esercizio della violenza, poiché è stato, al contrario, rilevato che l’associazione mafiosa non ha, normalmente, bisogno di manifestarsi tangibilmente con singoli episodi di violenza o minaccia al fine di produrre l’assoggettamento omertoso delle vittime, potendo contare su una fama acquisita nel corso del tempo attraverso atti dimostrativi della capacità criminale del gruppo e proprio per tale motivo il legislatore ha, nella configurazione della fattispecie, considerato l’intimidazione come un elemento strumentale e non come una modalità della condotta, ma serve a sottolineare che l’esercizio della violenza rappresenta sempre l’ultima via d’uscita quando tutte le altre forme di intimidazione si dimostrano inefficaci ed è proprio ciò che assicura quell’alone di potenza dal quale l’associazione è circondata. Le manifestazioni di violenza o minaccia in occasione di reati rientranti nel programma associativo, lungi, allora, dallo smentire l’esistenza della capacità di intimidazione mafiosa, come sostenuto da alcuni difensori, giovano, viceversa, ad alimentarla, mantenerla e consolidarla e costituiscono, pertanto, elementi fondamentali per la prova in ordine alla natura mafiosa del sodalizio criminoso. Nel medesimo ordine di idee, non si può pensare che l’assoggettamento omertoso delle vittime provocato dall’associazione mafiosa sia assoluto e che, correlativamente, quando, in casi eccezionali o in particolari situazioni, la vittima non abbia prestato acquiescenza ed abbia resistito alle pressioni, sia risultata, per ciò solo, negata l’esistenza della capacità di intimidazione mafiosa. Questa ha, infatti, la continua necessità di riaffermarsi e viene meno non quando, episodicamente, la legge dell’omertà non viene rispettata, per ragioni che trovano una loro autonoma spiegazione (ad esempio i positivi sviluppi giudiziari delle indagini), ma solo quando la generalità delle vittime o, quantomeno, larga parte di esse riescono a sottrarsi alla situazione di soggezione e ad affidarsi con serenità all’intervento degli apparati dello stato. Analogamente, l’assoggettamento dei componenti interni del sodalizio non esclude l’esistenza di forze centrifughe controllate dai capi attraverso la quotidiana amministrazione della violenza (esemplare appare l’omicidio di DE DOMENICO Antonino - vedi capi “32” e “33” a pag. 1195 e segg., o il duplice omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo - vedi capi “40” e “41” a pag. 1786 e segg., o l’omicidio di CAMINITI Domenico, secondo quello che hanno brevemente affermato alcuni collaboratori di giustizia - vedi quanto si è detto a proposito del traffico di stupefacenti nell’associazione “SPARACIO” a pag. 298 e segg.), la cui utilizzazione poteva essere prospettata anche solo come deterrente (vedi, ad esempio, le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo sul suo stato d’animo dopo le scarcerazioni del luglio 1986, all’udienza del 9-1-1996: “Io ero collegato a MARCHESE Mario , però senza far capire che io ero sempre amico di Placido CAMBRIA, perché giustamente se se ne accorgevano mi ammazzavano pure a me” ed ancora all’udienza del 10-4-1996: “mi preoccupavo pure di salire sulle macchine con delle persone per paura che qualcuno... E quando salivo con qualcuno io avevo sempre la pistola in mano, cioè facevo finta che mi guardavo dai carabinieri, dalla polizia, però avevo sempre la pistola in mano e non mi sedevo, possibilmente, non mi sedevo mai davanti. Dici: perché? Loro non volevano farmi sedere a me perché si mettevano paura [...] però io giustamente mi mettevo pure paura di loro e non mi sedevo mai davanti e quando qualche volta mi sono seduto, stavo sempre messo così, in posizione che potevo guardare sia quello dietro che l’autista”). L’assoggettamento interno non viene, infine, neppure negato dal fenomeno del pentitismo, che ha assunto nella realtà criminosa messinese dimensioni in origine, probabilmente, non prevedibili. Esso appare, infatti, diretta conseguenza sia della scelta collaborativa effettuata da numerosi capi clan che ha lasciato privi di guida gli affiliati e, soprattutto, ha reso meno temibile per questi ultimi il deterrente della violenza, nel caso in cui essi avessero, a seguito di un calcolo di opportunità, seguito i primi in detta scelta, sia per alcune caratteristiche ambientali della criminalità organizzata, che a Messina aveva probabilmente introiettato una porzione minore della subcultura mafiosa tradizionale, mentre risultava maggiormente impregnata dei valori propri della corrente criminalità, come dimostra, peraltro, il rapido superamento dei rituali della ‘ndrangheta che COSTA Gaetano aveva cercato, viceversa, di affermare. Anche sotto questo profilo, pertanto, l’immagine granitica delle organizzazione mafiose, talvolta presentata dai mass media, sembra non trovare alcun riscontro nella realtà e non può, comunque, essere utilizzata per escludere, in modo del tutto arbitrario, che i gruppi in esame avessero la coesione necessaria per assicurare un adeguato assoggettamento interno e per potersi, di conseguenza, qualificare come mafiosi.
Vi sono, invero, numerosissimi elementi dai quali poter desumere che i gruppi criminosi oggetto di accertamento nel presente giudizio, così come i sodalizi operanti nella città di Messina in epoca immediatamente antecedente, la cui esistenza è stata accertata con la citata sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-4-1990, fossero organizzazioni criminali mafiose, essendo il loro potere basato sulla violenza, sulla forza e sul sopruso, elementi attraverso i quali si affermava e consolidava quella intimidazione e, correlativamente, quella diffusa condizione di assoggettamento e di omertà che costituiscono la nota peculiare dell’associazione mafiosa. La violenza, nella accezione prima accolta (sia attuale che potenziale), costituiva, infatti, il fondamentale modo di gestione delle attività legate agli affari illeciti, il mezzo attraverso cui venivano imposti all’interno di un’istituzione totale come il carcere rapporti di potere identici a quelli esterni, lo strumento principale, nella sua espressione più eclatante dell’omicidio mafioso, di risoluzione della concorrenza tra organizzazioni mafiose o tra singoli mafiosi, al fine di affermare o mantenere condizioni che assicurassero sempre maggiori profitti.
Con riferimento alle attività illecite lucrative, si deve osservare che la violenza, anche se sovente poco appariscente, costituisce, di regola, un elemento basilare di gestione del mercato relativo al traffico di stupefacenti, tanto che raramente le associazioni finalizzate alla perpetrazione di più delitti di spaccio, specie se impegnate nella vendita al minuto della droga, non presentano anche le connotazioni dell’associazione mafiosa. La superiore affermazione di carattere generale trova, poi, un chiaro riscontro nell’analisi di specifici episodi criminosi riferibili al fenomeno associativo oggetto di esame nel presente processo, i quali consentono di apprezzare come, in effetti, si atteggiasse tale traffico. Si vuole far riferimento non solo a quelle plateali manifestazioni di violenza che si sono concretizzate in omicidi in qualche modo collegati al traffico di stupefacenti, come l’omicidio ai danni di CACIOTTO Giuseppe (capi “15” e “16” a pag. 890 e segg.) o l’omicidio ai danni di CAMINITI Domenico o l’omicidio ai danni di BONSIGNORE Pietro (capi “34” e “35” a pag. 1005 e segg.) o il tentato omicidio ai danni di AMANTE Giuseppe del 23-10-1986 (questi ultimi due fatti presentano, tuttavia, connotazioni particolari, poiché si inquadrano, altresì, nella lotta di potere tra MARCHESE Mario e CAMBRIA Placido), ma anche al clima di intimidazione che traspare dal comportamento processuale di quei tossicodipendenti prima menzionati (vedi quanto si è detto, a tal proposito, con riferimento a ciascuna associazione criminosa), i quali, pur avendo consentito, con le loro dichiarazioni di accusa, la condanna di numerosi spacciatori, hanno, tuttavia, mostrato chiaramente il grande travaglio che hanno dovuto sopportare per rivelare la verità, reso palese dall’incostanza delle loro affermazioni e, talvolta, anche, dalla paura di assumersene la piena responsabilità con la sottoscrizione dei relativi verbali (tali circostanze risultano dal contenuto delle già citate sentenze emesse dalla Corte di Appello di Messina in data 25-5-1988 nei confronti di D’ARRIGO Marcello ed altri, nonché in data 10-2-1988 nei confronti di VENTURA Carmelo ed altri, entrambe contenenti condanne di numerosi imputati per fatti di droga). Dal contenuto della già menzionata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 26-11-1990 a carico di CUCE’ Giovanni, VINCI Rosario, MENTO Maurizio ed altri (vedi anche la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Messina in data 2-2-1990), e da quello di numerose altre sentenze in atti può, peraltro, rilevarsi che il comportamento tenuto dai sopra menzionati tossicodipendenti che hanno collaborato con gli organi di indagine per la scoperta dei responsabili di tale turpe traffico, non può considerarsi, certamente, la regola, poiché, al contrario, serpeggiava tra i consumatori di sostanze stupefacenti un diffuso timore che li spingeva, nella gran parte dei casi nei quali venivano sentiti dagli organi inquirenti, a non rivelare utili elementi di conoscenza, non solo trincerandosi dietro il silenzio, ma anche rendendo dichiarazioni palesemente difformi dal vero, incuranti di andare, così, incontro anche a responsabilità per favoreggiamento o per falsa testimonianza. Si legge, in particolare, nella suindicata sentenza, (vedi pag. 5 e segg.) che “molti dei tossicodipendenti fermati e subito sentiti a sommarie informazioni testimoniali si erano poi subito rifiutati di fornire agli agenti elementi utili alla individuazione dello spacciatore dal quale nella circostanza erano stati riforniti della droga trovata in loro possesso, altri spesso avevano reso ai Carabinieri dichiarazioni da queste riconosciute subito false e fantasiose”. Nella pronuncia di primo grado relativa alla medesima vicenda criminosa vi è traccia, peraltro, di un efficace controllo del territorio esercitato con la violenza, al fine di poter perpetrare l’attività delittuosa di spaccio al riparo dai possibili interventi repressivi delle forze dell’ordine. In tale sentenza si afferma, infatti, (vedi pag. 11) che “i militari hanno constatato che gli stessi [coloro che gestivano il traffico di droga], a turno, vigilavano attentamente, in ciò agevolati dalla descritta situazione dei luoghi, per contattare i clienti in arrivo e prevenire sorprese indesiderate” ed ancora che “la circostanza (riferita come notoria da FORESTIERI Luigi e in relazione ad un acquisto di droga da MARCHESE e MACELI) che per gli sconosciuti “era meglio non domandare al villaggio Giostra dove si poteva comprare droga perché si poteva essere bastonati duramente”, [...] dimostra come, in taluni casi, era predisposto anche tale tipo di servizio”. Analogo controllo del territorio è stato, poi, ricordato, con riferimento al clan “LEO”, da LEO Giovanni, il quale, come si è visto, ha attribuito, in proposito uno specifico ruolo a SAMPERI Paolo, descrivendo, comunque, una modalità operativa che era propria dell’intero clan (udienza del 23-7-1996: “[SAMPERI] frequentava al villaggio Aldisio, con i nostri ragazzi, diciamo così. Controllavano le zone e le persone che salivano; gli davano la droga”). Va, infine, osservato che il traffico di stupefacenti, costituiva, insieme al traffico di armi, un settore di attività illecite nel quale, come si è potuto ampiamente notare in precedenza, i diversi clan oggetto di accertamento nel presente procedimento ed in ispecie quelli per i quali è stata riconosciuta la natura di associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, entravano in contatto con altri potenti gruppi criminosi, sui quali sono emerse notizie solo molto vaghe, che curavano l’organizzazione di sistemi per l’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, per la loro raffinazione o trasformazione e per la loro distribuzione. Nonostante che il traffico di sostanze stupefacenti nella città di Messina avesse subito una notevole espansione nel corso degli anni in esame (come è attestato dalle numerose pronunce relative a reati in materia di stupefacenti), non è emerso, invero, che i gruppi criminali ivi operanti si fossero dotati di apparati organizzativi tali da potere svolgere autonomamente la suddetta attività illecita, ma finivano con il divenire, attraverso un intreccio di collegamenti di affari con altri gruppi criminali operanti in altre realtà territoriali, il canale attraverso cui questi ultimi realizzavano una sicura rete di distribuzione del prodotto finito, che veniva, così, immesso sul mercato con l’indispensabile collaborazione dei clan locali.
La più tipica forma di criminalità mafiosa è, poi, quella che si realizza attraverso il cosiddetto racket, vale a dire attraverso condotte illecite di tipo estorsivo consistenti nell’imporre ad imprese commerciali o industriali il pagamento di una tangente. La prestazione estorta assume, in tal caso, come si è visto, il carattere di versamento periodico in cambio di una garanzia di sicurezza, ma le forme in cui si manifestano le richieste estorsive possono essere le più svariate, potendo consistere nel generico pagamento di somme di denaro, nella sottrazione di merci, nel cambio di assegni scoperti, nell’assunzione di manodopera, nell’imposizione di servizi di vigilanza o di guardianie. Come hanno rilevato diversi studiosi, la mafia si è specializzata, in pressoché tutti i luoghi dove si è affermata, nell’offerta di protezione privata, entrando così in concorrenza con lo Stato che, in determinati contesti, non appare in condizione di assicurare la protezione dei cittadini, pur spettandogli in via esclusiva tale compito. Il fondamento del racket, infatti, non può che consistere nella capacità di coloro che offrono protezione di esercitare la violenza, essendo l’una strettamente connessa all’altra. Ciò appare evidente se si osserva che solo in una situazione di violenza diffusa l’autorità statale perde efficacia e sorge la necessità di rivolgersi ad altri poteri, i quali, a loro volta, per offrire protezione, devono essere in grado di esercitare la forza in modo più efficace di altri potenziali concorrenti. Da quanto esposto emerge chiaramente il motivo per il quale il racket è quasi inscindibilmente legato al potere mafioso, che si caratterizza proprio per la sua capacità di esercitare, anche in modo solo potenziale, la violenza, prima nel minacciare il privato cittadino nella sua integrità fisica o nei suoi beni e poi nell’offrirgli protezione contro la sua stessa minaccia e contro le minacce eventualmente provenienti da altri, in cambio di tangenti. E’ sempre la minaccia della violenza, infine, che induce l’estorto a non denunciare il fatto, essendo questi consapevole che, rivolgendosi all’autorità statale, potrebbe forse riuscire a fare arrestare colui che gli ha materialmente rivolto la richiesta estorsiva, ma non avrebbe la possibilità di sottrarsi alla vendetta degli altri associati in libertà e, comunque, di essere adeguatamente protetto da tutte le possibili manifestazioni criminali che lo possono colpire.
Non occorre ritornare ad esaminare in qual modo si atteggiassero le estorsioni nei diversi gruppi criminali sopra passati in rassegna, essendo sufficiente rinviare a quanto si è già detto, ma si deve sottolineare che, in base alle emergenze dibattimentali e pur essendo i fatti contestati certamente una piccola parte rispetto all’attività complessiva riferibile ai diversi gruppi (altri fatti risultano, come si è visto, dall’accertamento compiuto in sentenze di condanna, ma numerosi altri sono stati semplicemente indicati dai diversi collaboratori), le estorsioni venivano perpetrate da tutte le associazioni suddette secondo le modalità sopra menzionate e, per tale motivo, queste ultime presentavano, già solo per questo motivo, caratteri tipicamente mafiosi. Ciò è stato colto chiaramente dalla Corte di Appello di Messina nella pronuncia a carico di GALLETTA Nicola, PARATORE Giovanni e PAGLIARO Stellario, emessa in data 22-8/4-9-1989, che ha condannato i predetti imputati per il reato di estorsione ai danni dell’imprenditore edile GRAZIANO Calogero ed il primo anche per il reato di tentata rapina ai danni di tale CALI’ Mario. L’accertamento compiuto con detta sentenza riguarda una vicenda che non può, invero, ricondursi all’attività criminosa di alcuno dei sodalizi prima esaminati, poiché si colloca temporalmente in quella fase di transizione all’inizio dell’anno 1987, nella quale ancora non si erano ben definite le distinzioni tra i diversi gruppi e, nondimeno, appare estremamente significativa del consolidato modus operandi del sistema criminale nella conduzione delle estorsioni, al fine di realizzare un completo assoggettamento dell’economia legale alle pretese della delinquenza organizzata. Il fatto può brevemente riassumersi nell’imposizione di una “guardiania” all’imprenditore GRAZIANO Calogero, che stava realizzando 35 alloggi per conto di una cooperativa. Si tratta di una vicenda caratterizzata da pesanti minacce che la vittima, esasperata dalle continue vessazioni, ha deciso di denunciare dopo che il GALLETTA si era presentato negli uffici del cantiere minacciando con una pistola il cognato del GRAZIANO, il geometra CALI’ Mario, per farsi consegnare del denaro. A motivazione della decisione di condanna, il Tribunale (le cui parole sono state riportate nella sentenza di appello) così diceva: “La vicenda processuale in esame, osserva adesso il Tribunale, va subito definita straordinaria, non tanto per la prospettazione di fatti criminali di gravissima densità, quanto per essere ripercorsa, nel suo insieme, da cospicui elementi di prova diretta, in sé inusuali ed inattesi, idonei a profanare la compattezza solidificata di accadimenti clandestini, che pur convivono a Messina, con cadenza quotidiana, quale realtà sommersa, spesso esorcizzata, sempre comunque, protetta da paure e da scelte di accomodanti e celeri compromessi. Desta stupore, in altri termini, che il sistema dei taglieggiamenti e del sopruso, la cui esistenza in parallelo affligge e mortifica una comunità profondamente onesta, sia venuto finalmente alla luce. Con carattere, certo, di campione e tale, per questo, da imporre più meditate riflessioni sui fenomeni delinquenziali che allignano in questa città. Già la celebrazione del c.d. maxiprocesso a Messina, città fino allora declamata indenne da allarmanti impatti malavitosi, dovrebbe costituire inequivoco segnale di captazione di pericolosissime presenze criminali, incancrenitesi su rendite parassitarie, vulneranti al massimo grado i principi di legalità, tese a vivere di illecito ed a soffocare in mille modi le già asfittiche attività produttive, specie del settore edilizio. In pratica, era ed è sulla bocca di tutti, operatori di giustizia e cittadini comuni, che la stragrande maggioranza degli operatori economici messinesi deve passare al varco delle estorsioni, pena il blocco parziale e definitivo anche delle loro attività. Questo processo documenta un paio soltanto di tali azioni di criminalità, due storie di “ordinario” taglieggiamento, con la variante aggiuntiva di un tentativo di rapina. Episodio quest’ultimo che non è certo eterogeneo alla vicenda, ma si inserisce a pieno titolo costituendo una delle tante modalità per incutere paura, […] per flettere le volontà più resistenti, per dire che ogni tentativo di difesa era da piegarsi ai ritmi inflessibili della più variegata violenza. […] In siffatta parodia del lecito, la volontà del titolare del cantiere è nulla, tamquam non esset. Se egli abbia necessità di un guardiano, o se gradiva “quel” guardiano, sono valutazioni estranee al sinallagma, ponendosi nel costo – profitti del medesimo solo la realizzazioni dei danni minori”. Le felici intuizioni e le pertinenti valutazioni del Tribunale prima e della Corte di Appello dopo, che hanno esaminato la suddetta vicenda, risultano ora corroborate non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno disvelato il grado di pericolosità raggiunto dalle organizzazioni criminali messinesi, ma anche da una raggiunta visione d’insieme di numerosi fatti per molti versi simili, che consente di cogliere con chiarezza e sicurezza i tratti comuni ed inequivocabili del suddetto fenomeno criminale. Non vale osservare in contrario che gli autori delle estorsioni solo in taluni casi (vedi, ad esempio, l’episodio prima citato per il quale APRILE Natale è stato condannato con sentenza del Tribunale di Messina del 28-3-1989 in relazione al ferimento dell’operatore economico MOSCHELLA Antonino) menzionavano alle vittime quale fosse l’associazione nel cui interesse agivano, mentre solitamente offrivano protezione in modo generico, poiché è proprio l’alone di mistero che circondava le varie associazioni mafiose a giustificare e forse anche ad imporre tali comportamenti, che appaiono, peraltro, comuni, come hanno evidenziato numerose ricerche di tipo criminologico sul fenomeno estorsivo, alle analoghe manifestazioni delinquenziali di diverse realtà tipicamente mafiose. E’, d’altronde, evidente che le vittime percepivano chiaramente, al momento della richiesta estorsiva, l’intimidazione promanante dall’associazione, poiché coloro che si presentavano offrendo protezione apparivano sempre come esponenti di quel modo criminale capace di assicurarla e solo un gruppo criminale capace di esercitare la violenza nelle forme del potere mafioso può possedere, come si è visto, forza adeguata per offrire protezione. L’intimidazione mafiosa, oltre ad essere connaturata nell’estorsione praticata secondo le forme del racket, può, poi, facilmente ravvisarsi sia nelle minacce, talvolta molto gravi (vedi, ad esempio, il tentato omicidio di VITALE Alfio - capi “85”, 86” e “87” a pag. 925 e segg., o le minacce subite da GIOVINAZZO Bruno - capi “95” e “96”, o quelle subite da D’ANGELO ad opera di FERRARA Carmelo - capo “102”, o quelle eseguite a mano armata, cui hanno fatto generico riferimento numerosi collaboratori di giustizia, o il grave episodio prima citato nel quale MOSCHELLA Antonino, operatore economico cittadino, fu ferito mediante colpi di pistola da parte dell’imputato APRILE Natale , fatto avvenuto solo pochi giorni dopo analogo ferimento subito dal fratello MOSCHELLA Bruno ad opera di persona rimasta sconosciuta, in relazione ad una vicenda di natura sicuramente estorsiva) che venivano poste in essere, quasi sempre ad opera di soggetti che agivano ostentatamente a volto scoperto, per indurre la vittima a pagare, sia nelle ancora più numerose forme di completo assoggettamento della vittima all’associazione, pur in mancanza di manifestazioni violente o in presenza di situazioni idonee solo ad evocare la violenza con il loro carattere simbolico (vedi, ad esempio, l’estorsione ai danni di BELLAMACINA Antonino o quella ai danni di IRRERA Orazio). E’ frequente, infine, osservare un comportamento totalmente o parzialmente omertoso da parte delle vittime di estorsione, le quali non hanno in nessuno dei casi oggetto di accertamento nel presente processo tempestivamente denunciato alle forze dell’ordine tali fatti delittuosi ed hanno spesso ostinatamente negato di avere pagato prebende estorsive o lo hanno affermato solo con grande difficoltà, anche quando ciò era emerso chiaramente attraverso altre fonti di prova o quando, addirittura, il beneficiario di esse, divenuto collaboratore di giustizia, aveva confessato le proprie responsabilità (vedi l’estorsione ai danni di LICCIARDELLO Giuseppe; quella ai danni di GIUTTARI Placido, titolare del negozio di abbigliamento MUSCHIO E MIELE; quella ai danni di AVERSA Giuseppe, titolare del ristorante LA MACINA; quella ai danni di FRANCHINA Francesco; quella ai danni di COSTANTINO Fortunato Mario, titolare della MONDIAL MARKET; quella ai danni di SANFILIPPO Salvatore, titolare del ristorante DA SALVATORE, e le altre che verranno in seguito meglio analizzate). E’ facile, allora, rilevare che nell’attività estorsiva l’organizzazione criminosa, oltre ad acquistare risorse finanziarie, esercitava una forma di dominio e di assoggettamento del territorio attraverso l’imposizione violenta di un potere illegale socialmente riconosciuto, elemento che costituisce un altro carattere organizzativo tipico della criminalità mafiosa e che non viene certo contraddetto dall’inesistenza, come si è visto, di un rigido criterio di compartimentazione territoriale e dalla conseguente mancanza di un dominio esclusivo e monopolistico da parte di ciascun gruppo delle attività illegali in una determinata zona. L’adozione da parte della criminalità organizzata messinese di un modello organizzativo del tutto originale, nel quale erano immanenti delle connessioni operative tra i vari gruppi idonee a mediare eventuali conflitti nella gestione delle attività illecite che richiedevano, come le estorsioni o il controllo delle bische clandestine, un più diretto collegamento con il territorio, rende, infatti, fuorviante ogni ricostruzione che rappresenti i rapporti tra i sodalizi criminosi messinesi alla stessa stregua di quello tra stati sovrani in concorrenza tra loro per il dominio di porzioni sempre più ampie di territorio, mentre risulta aderente alla realtà fenomenica la diversa ricostruzione secondo la quale era il sistema criminale nel suo complesso a realizzare un violento assoggettamento dell’intero territorio nel quale esso operava, mentre le lotte tra gruppi tendevano a raggiungere non tanto un’estensione delle rispettive zone di influenza, quanto l’egemonia sul sistema.
La capacità dei gruppi criminosi sopra esaminati di superare i vincoli derivanti da un’istituzione totale come il carcere e di continuare a perseguire anche in detto ambiente i loro obiettivi illeciti rappresenta un’altra tipica manifestazione del fenomeno mafioso. Secondo quanto hanno riferito i collaboratori di giustizia prima esaminati, le suddette organizzazioni, sfruttando il timore del personale di custodia e la sua incapacità, comunque, di assicurare l’ordine all’interno del carcere contro il loro volere, riuscivano a riproporre nel luogo di detenzione rapporti di potere identici a quelli esterni, condizionando i trasferimenti di cella o alcuni benefici dei reclusi (vedi, ad esempio, le dichiarazioni di MARCHESE Mario all’udienza del 2-10-1996 e quelle di LEO Giovanni all’udienza del 24-7-1996, in ordine a quello che successe nel carcere di Messina subito dopo l’omicidio di CAVO’ Domenico, nonché le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo all’udienza del 12-4-1996, sulla sua capacità, quale responsabile del clan “SPARACIO”, di determinare la collocazione dei detenuti nelle diverse celle, e quelle di MARCHESE Mario all’udienza del 20-9-1996, sul potere che aveva, all’epoca del maxi processo, CAMBRIA Placido all’interno del carcere di Messina, mentre occorre rinviare, per ogni opportuno approfondimento su questo tema, a quanto si è detto più ampiamente a proposito del clan “SPARACIO”, con notazioni che appaiono, comunque, riferibili anche agli altri clan). Tali sodalizi amministravano, così, all’interno del carcere, grazie all’intimidazione o anche solo grazie alla forza derivante dal gran numero di adepti, un potere informale fortissimo quale solo un’associazione mafiosa può detenere. Va osservato che l’ambito carcerario diveniva, per tali organizzazioni, in conseguenza di quanto si è appena detto, un importante luogo di reclutamento di nuovi affiliati (vedi, ad esempio, la vicenda, che presenta, tuttavia, aspetti controversi, relativa all’affiliazione dell’imputato APRILE Natale ) e di diffusione della subcultura mafiosa, poiché le persone appartenenti alla piccola criminalità comune, che venivano a contatto dentro il carcere con la forza dell’organizzazione mafiosa, capace di assicurare vantaggi per i suoi affiliati detenuti, sia sotto forma di aiuti economici alle famiglie, sia sotto forma di altri benefici idonei a rendere meno gravosa la detenzione (accesso al lavoro carcerario, piccoli privilegi nella distribuzione dei cibi), finivano spesso con l’essere attratti da essa.
Numerosissimi sono, infine, gli omicidi riferibili alle organizzazioni criminali in esame che hanno formato oggetto di accertamento nel presente procedimento o in altri procedimenti e che appaiono tipica espressione del fenomeno mafioso. L’omicidio, che costituisce la più efferata forma di violenza, diventa, infatti, manifestazione concreta dell’intimidazione mafiosa quando è strumento per il controllo delle attività legali e illegali gestite dall’organizzazione, determinando il vincitore o i vincitori in quella che, non senza motivi, è stata spesso definita dagli stessi protagonisti come una “guerra” per l’egemonia interna ed esterna al sodalizio. Nell’organizzazione mafiosa, l’omicidio assume, invero, un significato strategico perché affermando e rinforzando la capacità di intimidazione assicura le condizioni necessarie per mantenere ed ampliare la gestione delle attività lucrative del gruppo. Non vi è dubbio, peraltro, che la qualifica mafiosa investa anche l’attività di aggressione violenta esercitata nei confronti di bande o delinquenti isolati rivali, se il fine perseguito è quello anzidetto. Per tale motivo, la capacità di commettere omicidi da parte dei singoli adepti, che risulta vitale per l’organizzazione, costituisce anche il criterio generalmente usato per misurare il prestigio di ciascun affiliato all’interno del clan e non è un caso che la “carriera” criminale dei vari capi clan sia solitamente segnata da una scia di sangue. Va, infine, osservato che anche a fronte di gravissimi fatti di sangue si è riscontrata spesso un’assoluta omertà non solo delle vittime che, scampate talvolta solo fortunosamente alla morte, non hanno, di regola, collaborato in alcun modo con gli inquirenti per assicurare i colpevoli alla giustizia (tale comportamento ricorre in quasi tutti i tentati omicidi oggetto di esame nel presente processo), ma anche dei congiunti delle persone uccise (vedi, ad esempio le dichiarazioni dei parenti di CARDILLO Francesco, i quali si sono spesso trincerati dietro incomprensibili amnesie, capi “134” e “135” a pag. e segg.) e dei passanti, casuali testimoni di efferate azioni delittuose, che raramente hanno offerto un valido contributo di conoscenza e spesso si sono dileguati per non essere chiamati a riferire ciò che sapevano (numerosissimi sono, infatti, gli omicidi eseguiti in luoghi frequentati da più persone che le forze dell’ordine non sono riuscite neppure ad identificare; vanno menzionati, tra gli altri, il duplice omicidio di BONASERA Michele e di INSANA Carmelo - vedi pag. 1786 e segg. -, nonché il tentato omicidio di CALIO’ Antonino - vedi pag. 1827 e segg. -, fatti delittuosi nei quali i killer, sicuri dell’impunità, non esitarono ad agire a volto scoperto in mezzo a decine di persone), financo sottraendosi, per paura, dal prestare soccorso alle vittime (vedi, ed esempio, le dichiarazioni di SPASARO Giuseppina all’udienza dell’11-10-1997, in sede di confronto con SPARACIO Luigi, quando la donna ha affermato che “nessuno mi voleva portare in ospedale perché avevano paura”). Talvolta vi è traccia, peraltro, di azioni violente compiute dall’organizzazione criminale contro chi, avendo appreso circostanze rilevanti in ordine a qualche episodio delittuoso, non si è sottomesso alla regola dell’omertà (vedi a pag. 604 e segg. quello che ha dichiarato VENTURA Salvatore , con riferimento alle azioni da lui compiute al fine di far ritrattare il teste ALOISI con riferimento all’omicidio di GIAIMO Santi; vedi anche quanto si dirà a proposito dell’omicidio di CARDILLO Francesco a pag. 807 e segg.).
Da quanto si è sin qui osservato è certa, pertanto, la prova che i sodalizi criminosi in esame avessero tutti le caratteristiche dell’associazione mafiosa, in quanto la disponibilità di armi, la conoscenza dei canali di rifornimento, la feroce lotta tra clan rivali, gli omicidi, gli attentati e, in genere, ogni intervento prevaricatorio anche all’interno di istituzioni totali come il carcere, il dominio del territorio nelle forme che si sono prima analizzate, l’ampia diffusione di comportamenti omertosi sono ciascuno autonomamente e nel loro insieme elementi inequivocabilmente sintomatici della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo. Non occorre, infine, indugiare oltre nell’esame delle aggravanti contestate, poiché non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che tali sodalizi, da considerarsi “armati” secondo quanto si è detto sopra, abbiano reimpiegato i profitti delittuosi conseguiti in attività economiche gestite o controllate dagli associati (cosiddetta aggravante del riciclaggio) nella specifica accezione che, come si è visto nella parte introduttiva sul reato associativo, va attribuita a tale aggravante. La normalità e frequenza dell’utilizzazione delle armi e dell’impiego dei profitti delittuosi in attività economiche, con specifico riferimento a quelle illecite, come il commercio di sostanze stupefacenti, quello di armi, l’organizzazione di bische clandestine, induce, inoltre, a ritenere che tutti i partecipanti al sodalizio fossero consapevoli di tali circostanze o che, comunque, la loro eventuale ignoranza sul punto non possa che essere ascritta a loro colpa.