2.3.2. I singoli delitti: i reati associativi
La pubblica accusa ha teorizzato, come si è accennato, l’operatività, nella città di Messina, dal 1986 al 1989, di cinque sodalizi criminosi, aventi le caratteristiche dell’associazione di tipo mafioso, prevista e punita dall’art. 416 bis c.p., ma integranti nello stesso tempo la fattispecie delittuosa di cui all’art. 75 Legge 22 dicembre 1975 n. 685, atteso che avrebbero avuto come fine anche quello di commettere più delitti di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Occorre, pertanto, soffermarsi brevemente sulle caratteristiche strutturali e funzionali dei delitti contestati, costituendo tale disamina una premessa necessaria per poter successivamente valutare in concreto se vi siano le prove dell’esistenza di tali associazioni e se la fattispecie concreta sia sussumibile in quella astratta.