2.3.3.1. Tentato omicidio ai danni di Barresi Domenico
Imputato: Vinci Rosario
La mattina del 14 aprile 1979 BARRESI Domenico, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura Fiat 128, da lui stesso condotta, giunto in largo G. Minutoli, all’angolo con la via G. Garibaldi, nei pressi della sede del municipio della città di Messina, veniva fatto oggetto di numerosi colpi di arma da fuoco. L’autovettura del BARRESI, sulla quale vennero eseguiti, nell’immediatezza del fatto, dei rilievi tecnici da personale del gabinetto di polizia scientifica della Questura di Messina (vedi verbale del 14 aprile 1979 e foto ad esso allegate inseriti al n. 155 della raccolta degli atti irripetibili, nonché deposizione del teste SANTINI Umberto, della Questura di Messina, sentito all’udienza del 2-5-1995), presentava un foro prodotto da proiettile d’arma da fuoco nel parabrezza, un vetro dello sportello posteriore sinistro frantumato ed un vetro anteriore sinistro regolarmente abbassato, mentre all’interno dell’abitacolo vi erano cocci di vetro, macchie di sangue ed un’ogiva di pallottola. Il BARRESI veniva subito condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale “Regina Margherita” dove (vedi referto medico al n.155 degli atti irripetibili e cartella clinica acquisita al n. 167 dell’ordinanza del 19-7-1997) gli veniva riscontrata una ferita d’arma da fuoco “con foro d’entrata all’estremo distale braccio sinistro e foro d’uscita al tratto prossimale avambraccio sinistro [...] con frattura dell’omero”, altra ferita d’arma da fuoco nella “regione sottorbitaria sinistra con ritenzione di proiettile” e ferita “sulla faccia laterale sinistra della regione cervicale”, per le quali lesioni veniva giudicato guaribile in giorni 40 s.c..
Le indagini compiute immediatamente dopo il fatto non consentirono di pervenire all’individuazione del colpevole e degli eventuali complici, anche perché il BARRESI non fornì agli investigatori alcun elemento utile di conoscenza neppure per una compiuta ricostruzione dello svolgimento dei fatti. Sentito, invero, al dibattimento del presente processo (vedi udienza del 9-5-1995) egli ha saputo dire soltanto di essere stato attinto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo della propria autovettura, ma non ha saputo indicare il numero degli attentatori, né se costoro fossero provvisti di mezzo di locomozione, affermando di non ricordare alcunché, neppure il colore della propria autovettura, riferito solo dopo molte esitazioni. Qualche tempo dopo l’attentato, INSOLITO Giuseppe, le cui dichiarazioni hanno, come si è visto, dato vita al procedimento cosiddetto “dei 290”, fornì alcuni elementi di conoscenza utili per la ricostruzione di questo fatto di sangue. Il col. Antonio FORTUNATO, comandante, all’epoca, del reparto operativo del gruppo dei Carabinieri di Messina, ha riferito (vedi udienza del 9-5-1995) di aver appreso dall’INSOLITO che il BARRESI era “un cane sciolto, faceva parte della vecchia malavita e non aveva una collocazione ben precisa”; su richiesta di CAVO’ Domenico aveva svolto un’opera di mediazione per la spartizione del bottino di una rapina e, probabilmente, questa fu la ragione della sua eliminazione, decisa dal CAVO’, il quale non era rimasto soddisfatto per il comportamento da lui tenuto nella circostanza. Alle dette dichiarazioni, che, a quanto pare, collegavano tale fatto anche all’omicidio di BADESSA Nicola (vedi dichiarazioni del teste SPERANZA Vincenzo della Questura di Messina all’udienza del 12-5-1995) non vennero, tuttavia, trovati riscontri ed il Giudice Istruttore, a chiusura dell’istruzione formale e su richiesta del P.M., emetteva, in data 23-5-1989, sentenza con la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti di PAGLIARO Stellario, VINCI Rosario , MARTINEZ Francesco e CAVO’ Domenico, che erano stati tutti imputati sulla scorta delle rivelazioni dell’INSOLITO. Solo a distanza di alcuni anni, a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , che hanno offerto del fatto una compiuta ricostruzione indicando i responsabili dell’azione delittuosa, venivano, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 25-2-1993, riaperte le indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di VINCI Rosario.
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo e LA TORRE Guido.
Ha riferito SANTACATERINA Umberto
(udienze in sede di incidente probatorio del 4-2-1994, 7-2-1994 e 2-3-1994) che Minico
Barresi apparteneva alla “vecchia criminalità”, insieme a Sandro DE TULLIO,
Benedetto BONAFFINI, Lorenzino INGEMI. Il suo tentato omicidio era da ricondurre
all’interno dei contrasti
esistenti all’epoca tra i clan “COSTA” e “CARIOLO”. L’azione
delittuosa venne eseguita da VINCI Rosario e MARTINEZ Francesco, a bordo di una
moto vespa su ordine di COSTA Gaetano
perché il BARRESI “si metteva di mezzo sempre”. Il
mandato ai due killers venne dato da Melchiorre ZAGARELLA. Egli aveva saputo
questi fatti in carcere da VINCI Rosario
, LEO Giuseppe, ZAGARELLA Melchiorre,
quando essi vennero arrestati intorno al 1979 perché accusati di aver fatto
parte di un’associazione per delinquere.
MARCHESE Mario
(sentito in merito a tale fatto alle udienze del 23-9-1996 e
del 1-10-1996), ha affermato che le
vicende relative a tale attentato sono “storia che sanno tutti i messinesi”
e, comunque, egli ne venne a conoscenza perché i fatti maturarono all’interno
dello stesso gruppo delinquenziale del quale egli faceva parte e gli stessi
protagonisti ne parlavano con gli altri affiliati (ha affermato il
collaboratore: “si raccontava come sono
andati i fatti da loro stessi, da VINCI e MARTINEZ”). Al MARCHESE i particolari dell’episodio vennero, comunque, narrati
da ZAGARELLA Melchiorre, col quale egli era in stretti rapporti di amicizia,
tanto che questi fu compare di battesimo di un figlio del MARCHESE. Mandante
dell’azione delittuosa fu Melchiorre ZAGARELLA mentre esecutori materiali
furono VINCI Rosario
e
MARTINEZ Francesco. Essi, sapendo che il BARRESI, il quale era solito recarsi
nel rione Giostra, avrebbe probabilmente percorso quella strada, si recarono sul
posto dell’attentato con un vespino e gli spararono con una pistola calibro
7,65. La causale del delitto andava ricercata in un precedente litigio tra VINCI
Giovannino
, padre di Rosario, e GIAIMO Santi,
entrambi abitanti nel rione Annunziata, i quali “per cose di famiglia” erano
venuti anche alle mani. In tale litigio il BARRESI aveva preso le difese del
GIAIMO, peraltro accusato di essere un “confidente”, e aveva determinato il
risentimento dello ZAGARELLA (“c’era rimasto male”, “se l’è
sentita”), che era cugino di VINCI, per l’ingratitudine mostrata dal BARRESI,
che egli aveva sempre aiutato e alla cui famiglia aveva dato sostegno economico
quando il BARRESI era in carcere. Il difensore dell’imputato ha contestato
al collaboratore che, nelle dichiarazioni rese il 15-2-1993, lo stesso aveva
espresso una causale parzialmente diversa da quella esposta al dibattimento ed
aveva riferito in modo difforme le ragioni di contrasto tra il VINCI ed il
GIAIMO, avendo affermato che “la volontà
[...] dello ZAGARELLA di uccidere il BARRESI era scaturita da qualche tempo
giacché questi, all’epoca personaggio malavitoso molto in vista, voleva
dissociarsi dal gruppo COSTA in seguito ad una lite insorta tra lo stesso, tra
VINCI Giovannino
, padre di Rosario e [...] GIAIMO Santi
per la spartizione del territorio”. Il Marchese ha allora chiarito che il
VINCI ed il GIAIMO, essendo entrambi della zona dell’Annunziata, avevano anche
contrasti tra di loro per il territorio, e che ciò, comunque, non si poneva in
contraddizione con quanto era stato riferito al dibattimento.
Il collaboratore PARATORE Vincenzo
(sentito in merito a tale fatto alle udienze del 10-1-1996 e del 9-4-1996) ha
affermato di aver saputo i fatti circa sei
mesi dopo l’attentato (poi dirà di non ricordare bene e sposterà le sue
conoscenze tra il 1980 ed il 1981) da AMANTE Giuseppe
e
da CAVO’ Domenico, i quali gli riferirono che a sparare furono VINCI Rosario
e
MARTINEZ Francesco. La partecipazione di costoro ai fatti gli fu poi confermata
dallo stesso VINCI Rosario
, con il quale ne parlò sia in carcere
durante un periodo di comune detenzione nella Casa Circondariale di Reggio
Calabria, sia a casa di SPASARO Giuseppina
, convivente di CAMBRIA Placido quando,
nel 1988, il VINCI gli manifestò nuovamente l’intenzione di attentare alla
vita del BARRESI, chiedendogli un aiuto. Quanto alle modalità esecutive, delle
quali, però, il PARATORE non serbava un preciso ricordo, ha dichiarato che il
fatto si era verificato nei pressi della Capitaneria di Porto e fu usata una
pistola calibro 38.
Il collaboratore LA TORRE Guido
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 30-4-1996) ha riferito di aver saputo i fatti dallo stesso esecutore materiale, VINCI Rosario
, nel 1993, quando si trovavano entrambi
detenuti e commentavano il contenuto dell’ordinanza custodiale, nella quale il
VINCI era accusato di aver commesso tale delitto. Quest’ultimo gli confidò di
aver agito insieme a MARTINEZ Francesco e di aver utilizzato una moto vespa.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.
L’esposizione del collaboratore MARCHESE Mario fornisce, ad avviso di questa Corte, una ricostruzione del fatto intrinsecamente attendibile perché, anche se proveniente da soggetto che non partecipò direttamente alle vicende narrate, risulta particolarmente accurata e ricca di dettagli che potevano essere conosciuti solo da coloro che ne erano stati i protagonisti o che da questi ne erano stati informati e non appare, pertanto, essere il frutto di accuse calunniose o di mere voci d’ambiente. Lo stesso MARCHESE ha esordito, peraltro, dicendo che nell’ambiente delinquenziale circolarono ampiamente voci su tale delitto, quasi a voler sottolineare, per antitesi, l’originalità del suo contributo. E’, inoltre, del tutto verosimile che il MARCHESE, il quale apparteneva a quel tempo al clan “COSTA”, così come i soggetti che egli ha accusato quali mandanti ed esecutori, abbia potuto conoscere da costoro i particolari del fatto, specie se si considera che già allora egli doveva rivestire un ruolo di un certo rilievo all’interno del gruppo, come può desumersi dal contenuto della sentenza emessa il 23-4-1990 dalla Corte di Appello di Messina (nel processo cosiddetto “dei 290”), nella quale si afferma, seppur con riferimento a un periodo di tempo di poco successivo, (vedi pag. 312 e segg.) che il MARCHESE era uno degli affiliati più attivi del clan “COSTA”, era pervenuto al grado di “sgarrista” e partecipava alle riunioni dei maggiorenti del gruppo. Risulta, peraltro, in atti che egli fu condannato (vedi sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-3-1984, divenuta irrevocabile e acquisita nella cartella delle sentenze) insieme a VINCI Giovannino , padre di VINCI Rosario (persona, secondo lo stesso MARCHESE, direttamente interessata all’attentato alla vita del BARRESI), a MARTINEZ Francesco, (indicato come esecutore materiale di detto attentato), e ad una terza persona, tale ALIBRANDI Francesco, per tentata estorsione aggravata ed altri delitti ai danni del titolare del noto ritrovo “Il Fanalino” di Ganzirri, fatti commessi nel maggio e giugno del 1981, i quali testimoniano, sebbene con riferimento ad un periodo di tempo non molto posteriore, l’esistenza di stretti rapporti di cooperazione criminale con alcuni degli accusati, che certamente giustificavano reciproche confidenze sull’attività delinquenziale da ciascuno perpetrata. Non risulta, infine, che il MARCHESE, il quale è, insieme a SANTACATERINA Umberto, il collaboratore sulle cui dichiarazioni, rese nel segreto delle indagini, il Pubblico Ministero ha fondato l’originaria accusa ed ha chiesto ed ottenuto l’emissione di ordinanza custodiale nel presente procedimento, sia stato mosso da animosità nei confronti dei soggetti che egli ha accusato, così da potersi fondatamente ipotizzare un suo eventuale intento calunnioso, che non sarebbe altrimenti giustificabile quando si considera l’amplissimo contributo probatorio offerto dal collaboratore, personaggio di primaria importanza all’interno della criminalità organizzata messinese, che non aveva certamente bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute.
Il movente del fatto indicato dal
MARCHESE, vale a dire l’esistenza di contrasti tra GIAIMO Santi e VINCI
Giovannino
nei quali il BARRESI sarebbe intervenuto in difesa del primo,
così suscitando le ire di Melchiorre ZAGARELLA, cugino del VINCI (VINCI Rosario
ha ammesso davanti al G.I.P., nel corso del suo interrogatorio del 13 maggio
1993, acquisito agli atti del dibattimento il 18-11-1996: “Melchiorre ZAGARELLA
era cugino di mia madre”), trova valido riscontro non solo nelle parole di
numerosi collaboratori (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi
, COSTA Gaetano
, RIZZO Rosario
), i quali hanno ritenuto che proprio tali dissidi furono il
movente dell’omicidio di GIAIMO Santi, avvenuto meno di un anno dopo,
il 14-2-1980, ma anche in quelle di SULFARO Pasqua, vedova di GIAIMO Santi.
Appare necessario ricordare brevemente le dichiarazioni di quest’ultima,
mentre le altre dichiarazioni verranno più approfonditamente esaminate quando
si tratterà l’omicidio di GIAIMO Santi (vedi pag. 604
e segg.), cui più strettamente si riferiscono ed alla cui esposizione si rinvia
anche per un più approfondito esame della figura di VINCI Giovannino, il quale
ha, viceversa, negato l’esistenza di tali contrasti (VINCI Giovannino nel
corso dell’interrogatorio reso al G.I.P. l’8 maggio 1993, il cui verbale è
stato acquisito, su richiesta del Pubblico Ministero, agli atti del dibattimento
nel corso dell’udienza del 12-11-1996, non essendosi l’imputato sottoposto
all’esame davanti a questa Corte, ha, invero, affermato che GIAMO “era
mio compare, in quanto sua sorella era mia cognata, ossia moglie di mio fratello
Francesco defunto” e che “non è
vero che io abbia avuto dei contrasti con il GIAIMO”). La teste (sentita
all’udienza del 14-7-1997), pur palesando ampiamente al dibattimento il
proprio disagio, che ha cercato di mascherare trincerandosi dietro numerosi “non
ricordo”, ha finito col superare, dopo diverse contestazioni effettuate
dal Pubblico Ministero, le iniziali reticenze ed ha ammesso di aver riferito ai
carabinieri il 20 maggio 1981 che tra
VINCI Giovannino
ed
il proprio marito vi era dell’astio, determinato dal fatto che il primo aveva
in più occasioni accusato GIAIMO Concetta, sorella di Santi, che era vedova di
VINCI Francesco, fratello di VINCI Giovanni, di visitare raramente la tomba del
marito. Avendo il GIAIMO contestato la fondatezza delle accuse mosse dal VINCI,
i rapporti tra i due si interruppero. Il giorno di Natale dell’anno 1978
GIAIMO Santi rientrò a casa molto agitato e spiegò alla moglie che poco prima,
nella zona di Portella Arena, aveva avuto un violento scontro con VINCI
Giovannino
, non degenerato per l’intervento di
familiari e determinato dal fatto che il GIAIMO si era permesso di redarguire il
figlio di VINCI, di nome Sarino, il quale, in correità con tale MARTINEZ, aveva
esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la porta del negozio di generi
alimentari, sito in piazza Annunziata, di tale BONANNO, amico del GIAIMO.
Occorre osservare che le esitazioni manifestate da SULFARO Pasqua
nella parte relativa alla descrizione delle ragioni dello scontro verificatosi
in contrada Portella Arena tradiscono, ad un loro attento esame, la volontà di
allontanare il sospetto di un coinvolgimento di VINCI Rosario
nel fatto e ciò finisce con l’essere un ulteriore motivo di
sospetto a carico di quest’ultimo, poiché sembra potersi instaurare un
collegamento tra la persona del VINCI e le evidenti preoccupazioni
manifestate dalla teste. La SULFARO, infatti, pur affermando di non
ricordare pressoché nulla, ha tenuto a precisare, ricordando ciò con
esattezza, che il “marito non è che ha
nominato a VINCI Sarino”. Successivamente ha, tuttavia, ammesso di
ricordare che il BONANNO si rivolse a suo
marito dopo che aveva ricevuto dei colpi di pistola al negozio, ed ha
persino affermato che il BONANNO
“supponeva che c’era questo VINCI che ci faceva queste cose”, perché il
GIAIMO “poteva chiamare al VINCI, però [...] sempre come amici”, ma VINCI
Rosario si difese affermando “no, non sono stato io”. Con le sopra
ricordate dichiarazioni la teste ha, in realtà, tradito un preciso ricordo dei
fatti e, in particolare, del ruolo avuto da VINCI Rosario
, chiaramente contraddicendo le iniziali dichiarazioni di diverso contenuto e
tenendo, così, un comportamento che richiede una spiegazione. La SULFARO ha,
poi, continuato a riferire che il 1
gennaio 1979 il marito subì l’incendio
doloso del garage, dove egli custodiva due autovetture e della merce, che
vennero completamente distrutte. La teste ha negato che il marito le avesse
mai confidato i suoi sospetti circa l’autore del fatto ma, in precedenza, in
epoca certamente più prossima ai fatti, il 20 maggio 1981, aveva affermato, con
dichiarazione sulla cui genuinità non possono esservi dubbi, che il marito “avendo notato, sul giardino retrostante il garage, delle
impronte plantari lasciate da un giovane che aveva un difetto ad uno dei
piedi” le aveva detto di sospettare che “a provocare l’incendio era stato
VINCI Rosario
, figlio di Giovanni” che aveva “un
difetto fisico identico a quello rilevato nelle orme trovate nel giardino dopo
l’incendio”. Sul punto va notato che GIAIMO Giovanni (sentito
all’udienza del 14-7-1997), figlio di GIAIMO Santi, pur affermando che in occasione di quell’incendio non fu vista alcuna impronta di scarpa
(ma egli era all’epoca appena tredicenne ed è plausibile che sia stato tenuto
all’oscuro di tale circostanza), ha riferito che il garage si trovava su terreno di proprietà delle Suore del Divino
Zelo nella cui parte retrostante vi era un’ampia campagna, nella quale era
ben possibile che restasse impressa l’impronta di una scarpa, così come
affermato in precedenza dalla madre. E’ stato, infine, contestato alla SULFARO
di aver affermato (con dichiarazioni che appaiono certamente genuine anche in
considerazione della ricchezza di dettagli forniti) che aveva appreso dal marito che, intorno al febbraio 1979, ZAGARELLA
Melchiorre, “parente del VINCI, su richiesta di quest’ultimo, fissò un
incontro nella fiumara dell’Annunziata, verso Campo Italia, allo scopo di
farlo rappacificare” con il GIAIMO. Quest’ultimo vi si recò, “essendo però
animato da forte odio per il VINCI, appena lo vide lo schiaffeggiò; la cosa non
degenerò per l’immediato intervento dello ZAGARELLA”, che considerò il
comportamento del GIAIMO “come un atto di offesa alla sua persona, affermando:
queste cose di fronte agli amici non si fanno”, mentre il VINCI disse al
GIAIMO con tono di minaccia “ricordati che hai dato uno schiaffo a Nanni
VINCI” ed il GIAIMO replicò “no, l’ho dato ad un maresciallo dei
Carabinieri”. Dopo tale fatto, nei primi mesi del 1980, su ordine del GIAIMO,
alcuni catanesi, che viaggiavano a bordo di una A 112 eseguirono un atto
dimostrativo nei pressi della casa di VINCI e lo stesso GIAIMO “si curò di
far sapere in giro ed ai VINCI stessi che quell’atto era da intendersi come
una lezione che egli aveva inteso dare loro”.
La deposizione di SULFARO Pasqua rivela che non solo vi fu dell’astio tra VINCI Giovannino e GIAIMO Santi, nonostante le contrastanti dichiarazioni dello stesso VINCI Giovannino, ma anche che i dissidi tra i due andarono viepiù crescendo, degenerando in azioni di chiaro intento intimidatorio, e coinvolsero in prima persona ZAGARELLA Melchiorre, cugino di VINCI Giovannino , il quale si ritenne direttamente offeso dal comportamento del GIAIMO. Si deve, d’altronde, rilevare che Melchiorre ZAGARELLA, poi ucciso il 9 gennaio 1981, risulta essere stato, all’epoca dei fatti, personaggio di primo piano all’interno del clan “COSTA”, tanto da essere indicato da RIZZO Rosario quale “capo di tutti” (vedi udienza del 4-6-1996), da LEO Giovanni come il “responsabile del gruppo” (vedi udienza del 23-7-1996) e dallo stesso COSTA Gaetano quale “responsabile esterno” del clan da lui diretto (vedi udienza del 24-7-1996). Ciò contribuisce a spiegare come ZAGARELLA Melchiorre abbia potuto, seguendo un proprio codice di comportamento di chiaro stampo mafioso, ritenere gravemente leso il proprio onore dal comportamento del GIAIMO che, schiaffeggiando il rivale (nell’episodio svoltosi nella fiumara dell’Annunziata), non aveva neppure rispettato colui che si offriva quale garante delle parti in contesa; come, successivamente, lo stesso ZAGARELLA abbia potuto ritenere degno della massima punizione, tale da costargli la vita, il BARRESI, che aveva osato parteggiare per un soggetto che si trovava chiaramente dalla parte del torto, ledendo, nel contempo, il prestigio del capo; come abbia potuto, infine, lo ZAGARELLA, con l’autorità che gli competeva quale responsabile del clan, conferire un mandato di uccidere.
Così precisato, in base alle dichiarazioni della SULFARO, il movente del delitto, non si evidenziano neppure perspicue contraddizioni nelle dichiarazioni rese su tale punto da MARCHESE Mario . Il difensore dell’imputato gli ha mosso nel corso dell’esame delle contestazioni, ravvisando un contrasto con precedenti dichiarazioni, ma sembra, in verità, di poter affermare che il MARCHESE abbia solo arricchito al dibattimento, con ulteriori particolari del tutto compatibili tra loro, quanto aveva in precedenza detto. Le sue dichiarazioni, inoltre, collimano perfettamente con quelle della SULFARO, atteso che il contrasto tra GIAIMO Santi e VINCI Giovannino nacque per motivi di natura familiare, ma aumentò successivamente, fino a diventare insanabile, per l’innestarsi di altre ragioni tra le quali non vanno escluse quelle attinenti al prestigio criminale esercitato dai due malavitosi nel rione dell’Annunziata (anche se non può, probabilmente, parlarsi di un vero problema di “spartizione del territorio”), come viene attestato dalla vicenda dell’attentato al BONANNO ed alla protezione che il GIAIMO cercò nell’occasione di esercitare nel tentativo di accomodare la questione, parlando con VINCI Rosario .
Il movente del delitto getta, poi, luce anche sulla fase esecutiva dello stesso. Dovendo ritenersi l’omicidio in qualche modo conseguenza del litigio tra GIAIMO Santi e VINCI Giovannino e del successivo intervento di Melchiorre ZAGARELLA a sostegno di quest’ultimo, risulta, infatti, del tutto comprensibile il motivo per il quale sarebbe stato scelto quale killer proprio VINCI Rosario , che era figlio di una delle parti in contesa ed aveva avuto personalmente un ruolo in tutta la vicenda, sicché egli era in qualche modo tenuto ad eseguire l’ordine non solo perché proveniente dal capo dell’organizzazione criminosa, alla quale egli stesso apparteneva, ma anche per una sorta di debito nei confronti di quest’ultimo. La partecipazione di VINCI Rosario alla famiglia “COSTA” risulta, d’altronde, compiutamente accertata mediante la sentenza emessa, all’esito del procedimento cosiddetto “dei 69”, dalla Corte di Assise di Appello di Catania in data 26-11/23-12-1992, dove si legge che VINCI Rosario, condannato quale affiliato a detto sodalizio criminoso, partecipò insieme al padre Giovanni alla riunione pacificatrice avvenuta nel carcere di Rometta (su tale riunione, alla quale parteciparono esponenti del clan “COSTA” e del clan “CARIOLO”, si discuterà più ampiamente in seguito, soprattutto quando si tratterà la rapina alle Poste - Ferrovia, capi “116” e “117”) e venne accusato da INSOLITO Giuseppe di aver fatto parte di detto clan prima come “camorrista” e poi come “sgarrista”. Inoltre, le modalità dell’azione delittuosa dovevano essere tali da consentire alla vittima, sia che fosse morta sia che fosse sfuggita alla morte, di riconoscere da chi proveniva l’attentato e quali ne fossero le ragioni ed a tal fine la partecipazione di VINCI Rosario appare perfettamente funzionale, perché la sua presenza tra gli attentatori non avrebbe potuto lasciare alcun dubbio in proposito al BARRESI.
Del tutto verosimile è, infine, l’indicazione di MARTINEZ Francesco, oggi deceduto, quale correo, in considerazione degli stretti rapporti esistenti tra il MARTINEZ e VINCI Rosario, quali risultano nelle sentenze emesse nei procedimenti cosiddetti “dei 69” e “dei 290”, ove si afferma che il VINCI era fratello di un cognato del MARTINEZ e che i due si accompagnavano frequentemente (vedi, in particolare, sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 26-1-1992, pag. 50).
Le accuse di MARCHESE Mario hanno trovato coerente riscontro nelle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale ha indicato, al pari del MARCHESE, quali esecutori del fatto, VINCI Rosario e MARTINEZ Francesco e, quale mandante, Iole ZAGARELLA. Il SANTACATERINA ha, altresì, affermato, con dichiarazione che può sembrare contraddittoria per quanto concerne il mandato dell’azione delittuosa, che l’ordine fu dato dal COSTA. Nondimeno, in considerazione del ruolo che lo ZAGARELLA aveva all’interno del clan “COSTA” e dei rapporti che vi erano tra il “responsabile esterno” del clan ed il capo COSTA Gaetano , all’epoca recluso per un breve periodo nella Casa Circondariale di Catania (dove fu ristretto dal 16-3-1979 al 30-3-1979, per essere poi trasferito nella Casa di Reclusione di Fossombrone), non è da escludere che quest’ultimo sia stato informato prima dell’omicidio, che riguardava un personaggio di rilievo nell’ambiente criminale prima dell’avvento del COSTA (quella che viene definita “vecchia criminalità”) e la cui soppressione ben poteva richiedere il suo preventivo assenso, pur essendo stata deliberata per soddisfare ragioni essenzialmente personali dello ZAGARELLA, il quale ne curò poi l’esecuzione conferendo il mandato ai killers. Il SANTACATERINA che, primo tra i collaboratori di giustizia, ha fornito i particolari dell’attentato appare, poi, attendibile perché, pur nella sinteticità del racconto, ha mostrato di essere ben informato e le sue fonti di conoscenza, VINCI Rosario , LEO Giuseppe e ZAGARELLA Melchiorre, potevano sapere bene i fatti, quali soggetti direttamente interessati al mandato o all’esecuzione del tentato omicidio o, comunque, quali soggetti di considerevole spessore criminale all’interno del clan. Egli appare, inoltre, legato a loro da rapporti criminali, quale aderente al medesimo clan (nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990 a conclusione del procedimento cosiddetto “dei 290” è stato definito “una delle persone più in vista della famiglia “COSTA”), tali da giustificare la comunicazione su questioni di interesse comune, come può essere l’esecuzione di un omicidio avvenuto per ragioni che lato sensu riguardavano l’intero gruppo e ciò a prescindere dal compiuto accertamento del tempo e del luogo in cui tale comunicazione avvenne. Nel caso di specie, peraltro, le parole del collaboratore sono risultate pienamente compatibili con le risultanze provenienti dal D.A.P. sui periodi di comune detenzione nella Casa Circondariale di Messina del SANTACATERINA e degli altri soggetti da lui indicati come fonti delle sue conoscenze nel periodo di tempo ricompreso tra l’anno 1979 e l’anno 1982 (SANTACATERINA è stato arrestato il 13-3-1979 e scarcerato il 7-3-1980; arrestato il 26-6-1981 e scarcerato il 30-6-1981; arrestato il 18-10-1982 e scarcerato il 18-11-1982; VINCI Rosario è stato arrestato il 5-8-1981 e scarcerato il 31-1-1986; ZAGARELLA Melchiorre è stato arrestato il 27-7-1979 e scarcerato il 16-8-1979; LEO Giuseppe è stato arrestato il 28-7-1978 e scarcerato il 24-12-1979). Va rilevato che sebbene tale spazio temporale appaia più ampio rispetto a quello indicato dal collaboratore, in realtà non si discosta da esso in modo significativo, tenuto conto che il SANTACATERINA ha fatto riferimento, per una più precisa collocazione temporale dei fatti, agli arresti avvenuti in relazione al processo cosiddetto “dei 69”. La maggiore genericità di SANTACATERINA Umberto rispetto a MARCHESE Mario per quanto riguarda l’indicazione del movente del reato può trovare, infine, plausibile spiegazione se si considera che il primo era personaggio di minor rilievo criminale rispetto al secondo e, di conseguenza, poteva avere un patrimonio di conoscenze più limitato.
Una conferma altrettanto rilevante delle accuse mosse dal MARCHESE nei confronti di VINCI Rosario proviene dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo. Questi, sebbene appaia molto più generico dei due collaboratori già esaminati nella descrizione delle modalità esecutive del fatto ed il suo racconto risulti in parte impreciso nell’esatta localizzazione dell’attentato, appare di precipua attendibilità nell’accusa che muove nei confronti dell’imputato, in considerazione degli stretti rapporti che sono esistiti, anche successivamente al fatto, tra il PARATORE ed il VINCI. Le imperfezioni nella narrazione dell’accaduto possono, d’altronde, giustificarsi con il lungo tempo trascorso dal momento in cui egli ebbe conoscenza dei fatti, dei quali poteva serbare un ricordo meno nitido non avendovi egli assistito. E’ innegabile, viceversa, che il PARATORE ed il VINCI non solo hanno fatto parte del medesimo clan “COSTA” (il PARATORE venne condannato, per aver fatto parte, già dal 1979, della famiglia “COSTA”, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23 aprile 1990 all’esito del processo “dei 290”), ma hanno seguito, anche successivamente, analoghi percorsi criminali, essendo stati entrambi vicinissimi a CAMBRIA Placido, al quale si sono sempre mantenuti fedeli. Ciò può desumersi con certezza sia dalle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, il quale ha affermato (vedi udienza del 9-1-1996) che egli insieme a VINCI Rosario , CUCE’ Giovanni , MENTO Maurizio, FERRANTE Santi , TRISCHITTA Pietro , BONASERA Angelo e tanti altri rimase in buoni rapporti con il CAMBRIA anche quando quest’ultimo, dopo la morte di BONSIGNORE Pietro, venne isolato, ed ha poi aggiunto (vedi udienza del 3-4-1996) che egli stesso e CAMBRIA Placido utilizzarono, nel 1988, per lo spaccio di stupefacenti Sarino VINCI, Giovanni CUCE’ e MENTO Maurizio; sia dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, il quale ha asserito (vedi udienza del 14-10-1996) che ancor prima dell’uccisione di CAVO’, “CAMBRIA già il gruppo se lo stava formando, perché all’epoca [...] CUCE’ Giovanni , VINCI Rosario e tanti altri erano vicini a CAMBRIA”; sia dalle dichiarazioni di CARIOLO Antonio, che ha affermato (vedi udienza del 1-7-1996) che VINCI Rosario e PARATORE Vincenzo partecipavano sovente alle riunioni malavitose in rappresentanza del gruppo capeggiato da CAMBRIA Placido; sia, infine, dal contenuto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 26-11-1990 (vedi anche la sentenza di primo grado nella cartella delle sentenze) da cui risulta, in piena concordanza con le precedenti affermazioni dei collaboratori di giustizia, che VINCI Rosario fu condannato in concorso con altri soggetti, indicati dagli stessi collaboratori come persone vicine a CAMBRIA Placido (MENTO Maurizio, AMANTE Natale, CUCE’ Giovanni ed altri), per uno spaccio continuato di stupefacenti commesso nell’anno 1988. Sussistevano, pertanto, le condizioni non solo perché il PARATORE potesse conoscere quale fosse stato lo svolgimento dei fatti direttamente da colui che egli ha indicato esserne l’autore materiale, ma, ancor più, perché l’asserita comunicazione tra i due in ordine a tale episodio delittuoso fosse quasi inevitabile, specie se si considera che la commissione di un fatto di sangue aumentava il prestigio del singolo all’interno del gruppo criminale di appartenenza. Alla luce di quanto sopra, possono ritenersi pressoché superflue le ulteriori precisazioni fornite dal PARATORE sulle circostanze nelle quali egli apprese dal VINCI la sua partecipazione all’attentato, ma va allo stesso modo osservato che le informazioni acquisite presso il D.A.P. hanno confermato che i due furono contemporaneamente ristretti per un periodo di tempo nel carcere di Reggio Calabria, così come dichiarato dal collaboratore (PARATORE Vincenzo fu detenuto nel carcere di Reggio Calabria dal 28-10-1983 al 31-10-1983 e poi dal 7-12-1983 all’8-1-1984; VINCI Rosario fu detenuto nel medesimo carcere dal 31-10-1983 all’8-12-1983 e poi dal 19-12-1983 al 12-1-1984). Le affermazioni di VINCI Rosario , il quale ha sostenuto al dibattimento (vedi udienza del 13-10-1997) di aver conosciuto PARATORE Vincenzo al carcere di Reggio Calabria ma di non avere intrattenuto alcun rapporto con lo stesso, appaiono, in ragione dei superiori rilievi, del tutto inverosimili e, come tali, costituiscono un ulteriore indizio a carico dell’imputato. E’ significativo, inoltre, che il PARATORE, il quale avrebbe potuto tranquillamente riferirsi per la conoscenza dei fatti esclusivamente alle confidenze ricevute da VINCI Rosario , tenga a precisare, viceversa, di aver saputo per la prima volta i particolari dell’attentato in carcere da CAVO’ Domenico e AMANTE Giuseppe , quando egli fu arrestato alla fine del 1979 per una rapina commessa in una banca. Tale affermazione, che risulta confortata dalle informazioni acquisite attraverso il D.A.P., perfettamente collimanti con quanto asserito dal collaboratore (PARATORE Vincenzo fu detenuto nel carcere di Messina dal 24-11-1979 al 26-3-1981; CAVO’ Domenico dal 27-7-1979 al 21-4-1980; AMANTE Giuseppe dal 2-7-1979 al 27-3-1982) attribuisce, proprio in quanto non necessaria, ulteriore credibilità al racconto del PARATORE, anche perché i soggetti da lui indicati quali proprie fonti potevano certamente conoscere i fatti di cui è processo, in considerazione della posizione di prestigio rivestita all’epoca da CAVO’ Domenico, già ritenuto, nel processo cosiddetto “dei 69”, come uno dei capi della consorteria criminosa diretta da COSTA Gaetano , ed in considerazione dei legami di natura criminale tra VINCI Rosario e AMANTE Giuseppe , il quale, oltre a venire indicato da più fonti come persona vicinissima a CAMBRIA Placido, ha ammesso (vedi udienza dell’11-10-1997) di conoscere bene quest’ultimo.
Non può, viceversa, attribuirsi alcun significativo valore alle dichiarazioni di LA TORRE Guido, pur coerenti con le fonti di accusa sin qui esaminate, tenuto conto delle circostanze del tutto peculiari nelle quali il collaboratore, secondo il suo stesso racconto, avrebbe appreso il fatto. Egli ha affermato di averne parlato in carcere con VINCI Rosario , nel 1993 dopo l’emissione dell’ordinanza custodiale. Simili confidenze tra detenuti in ordine a gravi fatti delittuosi appaiono, nondimeno, inverosimili in una stagione nella quale già si era manifestato il fenomeno del cosiddetto pentitismo e non risulta, d’altronde, che il collaboratore abbia intrattenuto rapporti particolarmente stretti con l’imputato, tali da renderle giustificabili. Vi è, inoltre, il rischio che il LA TORRE, stante la genericità delle sue affermazioni, abbia inteso come una ammissione di responsabilità da parte del VINCI quello che, invece, era un semplice commento del contenuto dell’ordinanza custodiale, rispetto al quale, peraltro, il collaboratore non ha apportato alcuna nota originale.
Nessun valore può attribuirsi, infine, alle dichiarazioni parzialmente dissonanti rese da INSOLITO Giuseppe e brevemente sintetizzate dal col. FORTUNATO Antonio. Già nella citata sentenza di proscioglimento istruttorio, emessa dal Giudice Istruttore in data 23-5-1989, veniva, infatti, evidenziato che quelle accuse, peraltro indirizzate anche nei confronti dell’odierno imputato, erano “del tutto generiche”, riguardavano “fatti ai quali [l’INSOLITO non aveva] partecipato e da lui riferite perché, sembra, confidate al medesimo dal CAVO’ (deceduto) o da altre persone delle quali non [aveva] nemmeno potuto fornire i nominativi”. Tale severo giudizio negativo non sembra che possa essere modificato da questa Corte, anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia successivamente intervenute, che hanno fornito una diversa ma ben più precisa e circostanziata ricostruzione dei fatti.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio in persona di BARRESI Domenico contestato a VINCI Rosario e va, pertanto, affermata la penale responsabilità di quest’ultimo in ordine al suddetto episodio delittuoso. La qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio è, senza dubbio, corretta tenuto conto non solo delle inequivoche dichiarazioni di tutti i collaboratori i quali hanno concordemente affermato che intento di mandanti ed esecutori era quello di togliere la vita a BARRESI Domenico, ma anche di altri elementi aventi sicuro valore indiziario, quali il numero dei colpi sparati all’indirizzo della vittima e la loro localizzazione in parti del corpo vitali, in base ai quali si può tranquillamente affermare non solo l’idoneità degli atti posti in essere a provocare la morte della vittima e la loro inequivoca direzione verso tale scopo, ma anche l’esistenza del cosiddetto animus necandi. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, d’altronde, ripetutamente affermato[1] che la volontà omicida, in mancanza di confessione dell’imputato, come nel caso de quo, deve essere rilevata dal giudice attraverso elementi indiziari, quali, precipuamente, le concrete modalità di realizzazione della condotta, quali la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa, l’obiettiva idoneità dell’azione a provocare l’evento. La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, tenuto conto che essa avvenne in pieno giorno, nella piazza antistante il palazzo municipale, in una delle zone con più intenso traffico automobilistico della città e che gli attentatori potevano rinunciare alla rapidità dell’esecuzione solo andando incontro al concreto rischio di venire scoperti ed arrestati.
Non risulta, invece, provata la contestata aggravante soggettiva della premeditazione. Essa consiste, come è noto, in una particolare intensità del dolo e per la sua configurabilità, abbandonata la vecchia concezione secondo cui essa richiede che il delitto sia commesso frigido pacatoque animo, occorrono, secondo l’opinione maggiormente accreditata[2], due requisiti, che si completano e arricchiscono reciprocamente, il primo di ordine cronologico, consistente nel dato obiettivo del decorso di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’ideazione e l’attuazione del reato, tale da consentire un’adeguata riflessione sulla decisione presa e permettere, eventualmente, il recesso dal proposito criminoso, il secondo di ordine psicologico, concretantesi nel perdurare della risoluzione criminosa tenace e ininterrotta nell’animo dell’agente, indice di una più elevata volontà criminale.
Non ritiene questa Corte, sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, che sussistono gli elementi richiesti per poter affermare che il tentato omicidio di BARRESI Domenico sia stato commesso con premeditazione. I collaboratori escussi non hanno riferito, in verità, quando sarebbe sorto nel mandante e negli agenti il proposito criminoso e nulla hanno detto sulla preparazione delle modalità e dei mezzi al fine di assicurare il successo dell’attentato, sicché questa Corte non possiede gli essenziali elementi di giudizio per poter affermare con certezza che l’imputato ha avuto la possibilità di riflettere sulla propria condotta antigiuridica. Va chiarito che l’indicazione da parte del MARCHESE di uno specifico movente non risulta elemento sufficiente ai fini della prova della contestata aggravante, poiché i contrasti tra VINCI Giovannino e GIAIMO Santi, dei quali è stato possibile effettuare una precisa collocazione temporale, costituiscono un semplice antecedente dell’azione delittuosa e possono solo lumeggiare le ragioni del delitto, ma queste ultime si riferiscono direttamente all’intervento della vittima in favore del GIAIMO e su questo aspetto della vicenda le laconiche parole del collaboratore non sono di alcun aiuto.
In base agli elementi sopra considerati risulta, infine, integrata anche la prova in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi necessari per la sussistenza del reato in materia di armi di cui al capo “3” della rubrica, con tutte le aggravanti oggettive contestate. Tale reato appare inoltre astretto dal vincolo della continuazione con il reato di tentato omicidio, essendo stato all’evidenza commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.
[1] Cass. pen. sez. I, 23-11-1994 ric. Ilardi; Cass. pen. sez. I, 25-11-1994 ric. Piscopo.
[2] Cass. pen. sez. I, 15-3-1993; Cass. pen. sez. I, 25-3-1992; Cass. pen. sez. I, 6-4-1987.