2.3.3.2. Omicidio ai danni di Giaimo Santi
Imputati: Vinci Giovannino, Mancuso Giorgio
La mattina del 14 febbraio 1980
verso le ore 10,15, nella via Cesare Battisti di Messina, GIAIMO Santi veniva
mortalmente attinto da tre colpi di arma da fuoco a canna corta, calibro 9,
esplosi da distanza ravvicinata. La vittima era un venditore ambulante di
accendini, radioline ed altro, il quale era solito fermarsi con la propria
autovettura ad esporre la propria mercanzia lungo la suddetta via all’angolo
con la via Nino Bixio. Come ha riferito il maresciallo Leonardo TAVANO (vedi
udienza del 24-10-1995), le indagini si
indirizzarono immediatamente verso la famiglia VINCI, poiché era emerso da
fonte confidenziale che vi erano contrasti con la vittima. Venne anche
eseguita una perquisizione a casa di VINCI Rosario
, ma essa diede esito negativo (vedi verbale di perquisizione inserito al n. 169
della cartella degli atti irripetibili). A
seguito di telefonata anonima che segnalava il coinvolgimento nel fatto di
un’autovettura BMW risultata intestata alla madre del pregiudicato VALVERI
Sebastiano, le indagini vennero estese anche nei confronti di quest’ultimo,
presso la cui abitazione fu eseguita una perquisizione domiciliare, anch’essa
con esito negativo (vedi verbale di perquisizione inserito al n. 169 della
cartella degli atti irripetibili). Nell’immediatezza del fatto gli
accertamenti compiuti dagli organi di polizia non consentirono di raccogliere
elementi a carico di alcuno dei sospettati e, con sentenza del 29-12-1980, il
Giudice Istruttore dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di
omicidio volontario in danno di GIAIMO Santi per esserne rimasti ignoti gli
autori. Successivamente, però, grazie principalmente alle dichiarazioni di tale
ALOISI Vincenzo, che fornì una descrizione dei fatti e indicò i colpevoli, i
Carabinieri denunciarono all’autorità giudiziaria i pregiudicati VALVERI
Sebastiano, VINCI Rosario
, MOSCHITTA Giovanni
e VALENTE Vincenzo. Il maresciallo SCIBILIA Giuseppe (vedi
udienza del 24-10-1995) ha riferito che, secondo
la ricostruzione offerta dall’ALOISI, la vittima, che era una persona anziana
ed apparteneva alla vecchia criminalità soppiantata dall’avvento del COSTA,
fu uccisa perché si sarebbe opposta all’esecuzione, da parte di alcuni
malviventi, indicati nel VALVERI, nel MOSCHITTA, nel VINCI e nel VALENTE, di una
rapina all’interno di un ufficio postale sito nei pressi della rivendita del
GIAIMO. Quanto a VINCI Rosario
, accusato di essere stato l’autore
materiale dell’omicidio, le dichiarazioni della vedova del GIAIMO avevano,
altresì, messo in luce la sussistenza di contrasti tra quest’ultimo e VINCI
Giovannino
, padre di Rosario. Ha ricordato,
infine, l’ufficiale di P.G. che vi era
“voce” che il GIAIMO avesse assunto qualche volta la veste di confidente.
Esercitata dal Procuratore della Repubblica l’azione penale nei confronti di VALVERI Sebastiano, VINCI Rosario , MOSCHITTA Giovanni e VALENTE Vincenzo, ai quali vennero contestati, in concorso tra loro, i reati di tentata rapina, di omicidio per la morte di GIAIMO Santi e di detenzione e porto illegale di un’arma da guerra e di altra arma comune da sparo, tale episodio delittuoso fu oggetto di esame nell’ambito del procedimento cosiddetto “dei 69”. A conclusione del dibattimento di primo grado, con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13 giugno 1984, gli imputati vennero ritenuti colpevoli di tutti i reati contestati. Proposta impugnazione avverso detta pronuncia, la Corte di Assise di Appello di Messina, con sentenza in data 28 novembre 1985, in riforma della decisione di primo grado, assolse per in sufficienza di prove il VALVERI ed il VALENTE dal concorso nel delitto di omicidio del GIAIMO, mentre li condannò, al pari degli altri, per la tentata rapina. Sul ricorso del P.G. e degli imputati, la Suprema Corte, con sentenza del 3-11-1986, censurò la sentenza dei giudici di appello tanto in ordine ai capi nei quali si affermava la responsabilità degli imputati, quanto in ordine all’assoluzione per insufficienza di prove del VALVERI e del VALENTE e rinviò il processo alla Corte di Assise di Appello di Catania per un nuovo giudizio. All’esito di tale giudizio, in data 26-11-1992, venne emessa sentenza, divenuta ormai irrevocabile, con la quale fu dichiarato non doversi procedere contro VALENTE Vincenzo e VALVERI Sebastiano in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per morte dei rei, e venne confermata la condanna inflitta dai giudici di primo gradi nei confronti di VINCI Rosario e MOSCHITTA Giovanni .
In quest’ultima sentenza si reputarono credibili (vedi pag. 57 e segg. della sentenza acquisita in atti ed inserita nella cartella delle sentenze) le dichiarazioni rese dal teste ALOISI Vincenzo ai Carabinieri nel corso dell’interrogatorio del 27-4-1981, poi confermate al P.M. il 7 agosto dello stesso anno e successivamente ritrattate sia davanti al G.I. il 9-12-1981, sia al dibattimento di primo grado. Venne accreditata, pertanto, la tesi che l’omicidio fu commesso in conseguenza dell’opposizione del GIAIMO alla perpetrazione di una rapina presso un vicino ufficio postale e che esecutore materiale fu VINCI Rosario .
Con l’avvento dei collaboratori di giustizia, primo fra tutti SANTACATERINA Umberto e poi gli altri in precedenza indicati, le certezze faticosamente raggiunte attraverso le suindicate sentenze vennero incrinate. Costoro hanno, infatti, offerto una diversa ricostruzione dell’episodio delittuoso, cui avrebbero partecipato anche VINCI Giovannino quale mandante e MANCUSO Giorgio quale esecutore materiale e questi ultimi vennero, pertanto, rinviati a giudizio per rispondere dell’omicidio e dei reati accessori in materia di armi.
La ricostruzione della dinamica dell’episodio delittuoso può essere effettuata sulla base degli elementi desumibili dalla citata sentenza ormai definitiva nonché dalle deposizioni rese dai testi escussi al dibattimento.
D’ANDREA Giacomo, che lavorava in
una macelleria sita proprio all’angolo tra la via Cesare Battisti e la via
Nino Bixio, ha riferito (vedi udienza del 25-11-1996) che GIAIMO
Santi era solito esporre la merce che vendeva (orologi, musicassette, ecc.) sul
cofano della propria autovettura, posteggiata sul marciapiede davanti alla
macelleria, di fronte all’ufficio postale. Egli non assistette alle fasi
esecutive del delitto, poiché si trovava all’interno della macelleria, ma non
appena udì i colpi di pistola, uscì e vide il GIAIMO a terra accanto al
portone che si trova sulla via Cesare Battisti, nei pressi della salumeria
Quattrocchi, a circa dieci o quindici metri di distanza verso la via S. Cecilia
dal punto ove lo stesso GIAIMO aveva il posto di vendita. Il titolare della
citata salumeria, QUATTROCCHI Rosario, ha allo stesso modo dichiarato (vedi
udienza del 26-11-1996) di aver sentito
quella mattina degli spari e di aver visto, subito dopo, il GIAIMO, che era
solito stazionare all’angolo con la via Nino Bixio a circa trentacinque metri
di distanza dalla salumeria, “passare...di corsa e mettersi dentro il
portone” sito lì vicino, dove poi lo vide morto a terra. Maggiori
dettagli sullo svolgimento dell’azione delittuosa sono stati riferiti da DI
LEONARDO Mario, che all’epoca era vigile urbano e si trovava in servizio al
crocevia tra la via Cesare Battisti e la via S. Cecilia. Questi ha affermato
(vedi udienza del 25-11-1996) che, intorno
alle ore 10,10, mentre si trovava con le spalle rivolte verso il Tribunale (e,
pertanto, anche verso il posto di vendita del GIAIMO) a
dirigere il traffico, sentì dei botti, vide gente urlare, correre e, giratosi,
notò una persona che inizialmente si fermò abbracciando un lampione e poi si
accasciò sul portone di un edificio sito in via Cesare Battisti. Subito si cercò
di prestare soccorso alla vittima che perdeva sangue dalla bocca e che venne
trascinata al centro della strada nel tentativo di collocarla in
un’autovettura e condurla in ospedale, mentre il traffico automobilistico, che
quella mattina, come sempre, era molto intenso, si arrestò senza,
probabilmente, l’intervento di alcuno.
Massimo rilievo assume, infine, la
deposizione di GIAIMO Giovanni, figlio della vittima, all’epoca appena
quattordicenne, che era presente sul luogo della sparatoria e che è l’unico
ad aver riferito di aver visto l’uomo che presumibilmente sparò al padre,
dandone una sommaria descrizione. Egli ha affermato (vedi udienza del 14-7-1997)
che il giorno dell’omicidio sin dalle
ore sette del mattino si era recato con il padre, che egli aiutava
nell’attività di commercio ambulante di orologi, nastri, ecc., nel luogo ove
questi solitamente si fermava per vendere la propria merce, in piazza Due Vie
(come viene definita la piazzetta Annibale Maria Di Francia, formata
dall’incrocio tra la via Cesare Battisti e la via S. Cecilia)
ad angolo con la via Nino Bixio. Quel giorno il padre “aveva un atteggiamento
strano. [...] Era [...] pallido in viso però [...] non diceva niente. [...]
Come una persona [...] che sta in ansia, [...] non era tranquillo in viso. [...]
Non era come tutti i giorni”. Poco prima dell’attentato il “padre si era
allontanato per cinque minuti” ed era andato (non sa dire il teste se
fosse stato chiamato o meno) di fronte,
dove vi era il negozio di abbigliamento SQUADRITO, l’edicola e il bar, ma egli
non notò se fosse entrato dentro qualche esercizio commerciale o avesse
scambiato delle parole con qualche amico. Quando tornò vicino a lui si mise
alle sue spalle a pochi metri di distanza. Egli non vide “nessuno che si
avvicinava” al padre, non notò alcuno litigare con lui, né sentì vociare o
il padre rivolgersi ad alcuno con un timbro di voce alterato. Dopo circa due
minuti, mentre egli si trovava seduto sempre volgendo le spalle al padre, sentì
“tre colpi di pistola”, si alzò e vide “un individuo [...] con una fascia
sul verdino schizzata di bianco, [...] con la pistola in mano”. Questa persona
aveva un’età circa di venti, ventidue anni, i capelli “credo sul castano
chiaro”, il viso coperto con una sciarpa e un’altezza pari a circa un metro
e cinquanta centimetri, comunque inferiore alla sua.
E’ stato contestato al teste dal P.M. che nel verbale del 22 aprile 1982 dinanzi al Giudice Istruttore egli, nel riferire l’altezza del giovane armato, aveva affermato che quell’individuo “poteva essere poco più alto di me, che sono alto circa un metro e sessantacinque”, ma il giovane GIAIMO ha ribadito con convinzione al dibattimento che era più basso di lui o, comunque, non più alto.
Ha continuato dicendo che egli non si accorse subito che il padre era stato assassinato e vide
solo la persona sopra descritta (le cui fattezze fisiche non corrispondevano
certamente a quelle di VINCI Rosario
), che, percorrendo la via Cesare
Battisti, gli passò davanti a
brevissima distanza “a passo veloce”, ma senza correre, dirigendosi verso
nord.
Come può facilmente rilevarsi, i
testi escussi al dibattimento e presenti sul luogo del delitto sembrano
contraddire la ricostruzione dei fatti accolta nella citata sentenza di condanna
a carico di VINCI Rosario
e MOSCHITTA Giovanni
, poiché nelle loro dichiarazioni non viene fatto alcun cenno all’esecuzione
di una rapina, né ad alterchi tra GIAIMO Santi e taluni presunti rapinatori, né
alla presenza di esecutori materiali diversi da quello chiaramente visto dal
figlio della vittima e che presentava tratti somatici incompatibili con le
fattezze dell’imputato VINCI Rosario
, ben conosciuto da GIAMO Giovanni anche in considerazione del rapporto di
parentela che vi era tra le due famiglie. I giudici di quel processo esaminarono
tutte le suddette questioni e nella motivazione delle sentenze di primo e di
secondo grado diedero ragione del loro convincimento. Nella sentenza emessa il
26-11-1992, la Corte di Assise di Appello di Catania, dopo aver ampiamente
argomentato in ordine alla credibilità del teste ALOISI Vincenzo e alla
inattendibilità della sua ritrattazione, ha affermato che le dichiarazioni di
accusa rese da quest’ultimo sono “supportate
da altra testimonianza (teste NATOLI Giuseppe), come ha evidenziato la stessa
Suprema Corte nella sentenza di annullamento, allorché parla di “armonico
inserimento” delle dichiarazioni del NATOLI in quelle dell’ALOISI operato
dai primi giudici in ordine alla presenza anche degli imputati VALVERI e VALENTE
nel gruppo che fu visto discutere con il GIAIMO poco prima che questi fosse
ucciso”. Sul punto risulta, allora, inevitabile riprodurre anche quella
parte della sentenza di primo grado alla quale fa espresso riferimento la
pronuncia dei giudici di appello, poiché essa introduce il contributo
probatorio di un teste, il NATOLI, che non è stato sentito nel presente
dibattimento: “ALOISI ha riferito di aver appreso che, nel momento in cui il VINCI ed
il MOSCHITTA stavano per travisarsi con il passamontagna, gli stessi vennero
avvicinati da Santi GIAIMO, che, rivolto in particolare verso il VINCI, disse
“qua ci sono io e queste cose non le dovete fare”, nascendone una
discussione animata seguita dall’esplosione di colpi di pistola contro GIAIMO
con il mortale ferimento dello stesso. Il teste NATOLI ha riferito che egli, dal
suo posto di venditore ambulante di uccelli situato sul marciapiede, lato mare,
della piazza Annibale Maria di Francia, ebbe a vedere, alla distanza di circa
sei - sette metri da lui, GIAIMO Santi intento a parlare con tre o quattro
persone udendo improvvisamente sparare due o tre colpi di pistola. Ed ancora la
deposizione di GIAIMO Giovanni - giovane figlio dell’ucciso presente sul posto
- dà attendibilità a quanto detto dal NATOLI. Infatti, il giovane ha precisato
che, qualche minuto prima degli spari, egli aveva visto il padre, fermo vicino a
“don Peppino” venditore di uccelli. Tali riferimenti, molto importanti,
fanno ritenere accertato che, prima di essere ucciso, GIAIMO stava parlando con
tre o quattro persone. Si trattava, certamente, del VALVERI, del MOSCHITTA, del
VINCI e del VALENTE che discutevano in ordine alla rapina che si stava per
commettere. [...] In conseguenza, l’uccisione di Santi GIAIMO deve essere
ricollegata all’episodio della tentata rapina [...]”. Con riferimento,
poi, al contrasto tra le fattezze fisiche dell’asserito esecutore materiale,
VINCI Rosario
, che è scuro di carnagione e con capelli neri, e quelle del giovane visto
allontanarsi con la pistola, che era con capelli castano chiaro sul biondino, i
giudici di appello hanno osservato che il figlio della vittima “non
vide affatto l’autore materiale dell’omicidio del padre, avendo il teste
riferito di avere udito l’esplosione di tre colpi di pistola alle sue spalle,
mentre il padre trovavasi a tre - quattro metri di distanza da lui, e di essersi
subito girato, notando un individuo che impugnava una pistola dell’apparente
età di venti - ventidue anni col volto coperto da una sciarpa verde che gli
arrivava fino agli occhi, che di corsa si allontanava lungo la via C. Battisti
in direzione della via T. Cannizzaro ed, infine, di non avere potuto notare bene
tale individuo, avendo subito prestato soccorso a suo padre. Ora, non sembra a
questa Corte che tali dichiarazioni si pongano in contrasto con quelle dell’ALOISI
, che trovano conferma, peraltro, in quelle del teste NATOLI - venditore di
uccelli -, della cui presenza sul luogo del delitto parla pure il giovane GIAIMO;
ciò in quanto è certo che, poco prima degli spari, il GIAIMO Santi era stato
visto dal NATOLI parlare con tre o quattro persone che, solo
nell’interrogatorio reso al G.I. il 20-8-1980, egli dirà di ritenere che
fossero dei passanti. Non può escludersi, insomma, che l’individuo visto dal
giovane GIAIMO non fosse lo sparatore e cioè il VINCI, ma uno degli altri
imputati dell’omicidio “de quo”, tenuto conto che anche il MOSCHITTA era
armato, secondo le circostanziate dichiarazioni dell’ALOISI”.
L’avvento dei collaboratori di giustizia ha visto proporre da costoro una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta nelle suddette sentenze, nella quale l’omicidio, lungi dall’essere consumato quasi accidentalmente durante un tentativo di rapina, diventa un reato intensamente voluto, studiato e poi eseguito per mano di un killer appositamente scelto.
In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi , COSTA Gaetano , LEO Giovanni , VENTURA Salvatore , CASTORINA Pasquale , RIZZO Rosario , MANCUSO Giorgio (che è altresì imputato di tale delitto). Prima di soffermarsi ad esaminare le dichiarazioni dei suddetti collaboratori occorre premettere che appare infondata l’eccezione avanzata in sede di conclusioni orali dalla difesa di VINCI Giovannino , che ne ha sostenuto l’inutilizzabilità, in quanto rese de relato in violazione dei limiti indicati dall’art. 195 c.p.p.. Vanno in merito semplicemente richiamate le osservazioni contenute nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 94 e segg.), in relazione alla assoluta genericità e tardività della richiesta di escussione dei soggetti di riferimento. Questi ultimi, peraltro, o sono persone già decedute o si tratta di imputati (LEO Domenico classe 1951, VINCI Rosario , il quale, comunque, ha reso dichiarazioni in ordine a quanto riferito da PARATORE Vincenzo, VINCI Giovannino ), i quali si sono avvalsi della facoltà loro spettante di non rendere l’esame, rendendo così impossibile la loro escussione.
SANTACATERINA Umberto (sentito in
merito a tale fatto in sede di incidente probatorio nelle udienze del 15-2-1994,
del 2-3-1994 e del 15-3-1994) ha affermato che “GIAIMO
Santi era in contrasto con VINCI Giovannino
e
VINCI Rosario
”. Per tale motivo questi ultimi due si
recarono da LEO Giuseppe per chiedergli di farlo eliminare. Vi fu, quindi, una
riunione a casa di LEO Giuseppe, alla quale parteciparono “MARTINEZ, VALENTI,
VINCI Giovannino
, VINCI Rosario
, MANCUSO, MOSCHITTA, VALVERI e LEO
Giuseppe” e nel corso della quale si decise di fare uno scambio: “i VINCI e
MARTINEZ dovevano uccidere Placido CARIOLO e MANCUSO doveva uccidere Santi
GIAIMO assieme a MOSCHITTA”. Per il LEO sarebbe stato, infatti, difficile
uccidere personalmente il CARIOLO, poiché quest’ultimo lo conosceva come un
potenziale nemico da cui guardarsi.
Il difensore dell’imputato VINCI
Giovannino
ha contestato al SANTACATERINA di aver dichiarato cosa diversa
in un precedente verbale del 9-11-1992, nel quale aveva affermato che alla
riunione “avevano preso parte VINCI Rosario
, inteso surici, e il padre Giovanni,
inteso surdu, LEO Giuseppe, MANCUSO Giorgio
, MOSCHITTA Giovanni
, DE DOMENICO Antonino anch’egli inteso
surici e Nello VALVERI”. Il collaboratore non ha dato spiegazioni in
ordine alla suesposta difformità, ma ha osservato che “presenti all’omicidio” erano stati anche il MARTINEZ ed il VALENTE.
Ha, quindi, proseguito riferendo
che l’incarico di uccidere GIAIMO fu affidato da LEO Giuseppe a MANCUSO
Giorgio
e
MOSCHITTA Giovanni
, mentre VALVERI Sebastiano doveva restare
con la sua macchina nelle vicinanze del luogo del delitto in copertura dei
complici. Non furono presenti altre persone sulla scena del delitto, ma VALENTI
Vincenzo, MARTINEZ Francesco e VINCI Rosario
, proprio per avere un alibi, si recarono
da un barbiere.
Successivamente, nel corso del
medesimo esame, il collaboratore dirà, però, cosa parzialmente diversa,
asserendo che pure MARTINEZ
Francesco e VALENTE Vincenzo erano presenti nei pressi del luogo
dell’omicidio, ma a bordo di un’autovettura diversa da quella del VALVERI.
MANCUSO
andò incontro alla vittima a piedi, con una sciarpa sul viso e, quando questi
ha attraversato la strada, sparò con una pistola calibro 9 corta, dandosi poi
alla fuga su una motocicletta che attendeva più avanti e guidata dal MOSCHITTA.
Il difensore dell’imputato VINCI Giovannino ha contestato, in proposito, al SANTACATERINA il contenuto del verbale prima citato, nel quale egli aveva affermato che “l’eliminazione del GIAIMO [era] stata eseguita da MANCUSO Giorgio , che nella circostanza era a bordo di una Suzuki di colore nero, di proprietà del MOSCHITTA, anch’egli a bordo dello stesso mezzo” , ma il collaboratore ha ribadito con sicurezza che al momento di sparare MANCUSO era sceso dalla moto sulla quale si trovava insieme a MOSCHITTA Giovanni .
Il
progettato omicidio di CARIOLO Placido, invece, non si verificò, nonostante
fossero stati fatti alcuni tentativi, poiché la vittima veniva puntualmente
avvisata dallo stesso VINCI Giovannino
.
In sede di controesame, il
collaboratore, che aveva sino ad allora dato una ricostruzione dell’episodio
delittuoso sostanzialmente difforme da quella accolta nelle sentenze prima
citate, ha introdotto dei particolari che in qualche modo ricompongono ad unità
i fatti, sostenendo che in quel luogo si
trovava anche LEO Giuseppe, il quale prese con sé il MANCUSO aiutandolo nella
fuga dopo che quest’ultimo si era allontanato su una moto insieme a MOSCHITTA.
Egli ha, quindi, spiegato la presenza di tante persone, sostenendo che essa si giustificava nel piano criminoso ideato dagli attentatori, con
la necessità di attirare l’attenzione della vittima (o delle altre persone
presenti, come dirà in seguito) con
una rapina che avrebbe dovuto essere commessa nell’ufficio postale lì vicino
o nella banca sita nei pressi del negozio di pesce dei fratelli Ferro.
Quanto alle fonti delle sue
conoscenze, il SANTACATERINA ha affermato che egli
seppe i fatti in carcere da LEO Domenico
, cugino di LEO Giuseppe, e
successivamente, fuori dal carcere, anche da LEO Giuseppe, ZAGARELLA Melchiorre
e MANCUSO Giorgio
.
Su tale circostanza il difensore dell’imputato VINCI Giovannino ha rilevato, proponendo formale contestazione, un contrasto con le affermazioni contenute nel citato verbale del 9-11-1992, ove si legge che SANTACATERINA Umberto ebbe notizia dei fatti in carcere da LEO Giuseppe e da Iole ZAGARELLA in un periodo di comune detenzione. Anche in tal caso il collaboratore si è limitato a ribadire ciò che aveva poco prima dichiarato, negando l’esistenza di difformità.
MARCHESE Mario
(sentito in merito a tali fatti nelle udienze del 24-9-1996,
del 1-10-1996 e del 2-10-1996) ha riferito che GIAIMO
Santi fu ucciso in conseguenza della lite che vi era stata tra lui e VINCI
Giovannino
; ha aggiunto, in sede di controesame, che “si
parlava sempre di questa persona qua che si doveva eliminare, [...] per la lite
avuta con il VINCI Giovannino
”;
ha specificato che il GIAIMO si diceva
che fosse confidente ed ha ricordato che una volta si era recato egli stesso unitamente a COSTA Antonino presso
l’abitazione del GIAIMO per eseguire l’omicidio, ma l’azione non fu
portata a compimento.
Sul fatto specifico ha affermato,
nondimeno, di non poter essere preciso
e che, secondo i suoi ricordi, mandante fu
Iole ZAGARELLA mentre esecutori materiali furono MANCUSO Giorgio
e
MOSCHITTA Giovanni
, che agirono con una motocicletta.
Il Pubblico Ministero ed il difensore dell’imputato VINCI Giovannino hanno contestato al collaboratore che egli aveva in precedenza affermato, con dichiarazione scritta a verbale il 15-2-1993, di aver saputo che “a commettere l’omicidio erano stati VALENTI Vincenzo e MOSCHITTA Giovanni ” e che “il killer aveva sparato mentre si trovava a bordo di una moto condotta da una persona che nella circostanza si era travisata il viso con una sciarpa”. Il collaboratore ha allora specificato che “c’è stata una confusione lì dei nomi” e che il nome di MANCUSO Giorgio quale esecutore materiale insieme a MOSCHITTA, emerse soltanto successivamente “durante tutti questi anni”; non ha tuttavia saputo dire chi gli aveva rivelato la partecipazione del MANCUSO, affermando genericamente: “mah, nel carcere qualcuno, sempre che faceva parte al nostro gruppo...Le cose fra di noi si raccontano abbastanza facilmente”; né ha saputo spiegare come mai egli non ne avesse fatto cenno nel verbale del 15-2-1993, quando già, secondo le sue affermazioni, avrebbe dovuto esserne a conoscenza.
Il difensore dell’imputato VINCI
Giovannino
ha contestato, inoltre, al MARCHESE, di essere entrato in
contraddizione con sue precedenti dichiarazioni anche riguardo al movente del
delitto ed all’individuazione del mandante. Nel medesimo verbale sopra citato,
infatti, il collaboratore non aveva collegato in alcun modo tale delitto ad un
presunto contrasto tra VINCI Giovannino
e GIAIMO Santi ed aveva lasciato intendere che VALVERI
Sebastiano ebbe il ruolo di mandante, dichiarando che in
una riunione nella quale si commentava l’episodio delittuoso “il VALVERI,
rivolto allo ZAGARELLA, gli raccontava che l’omicidio GIAIMO era stato portato
a termine, facendo così capire che l’ordine era partito da lui”. Occorre,
nondimeno, in proposito, notare che l’espressione usata nel richiamato verbale
è equivoca, potendo il pronome “lui” riferirsi indistintamente sia al
VALVERI che allo ZAGARELLA, sicché dalla frase sopra riprodotta non si possono
fare discendere le conseguenze asserite dal predetto difensore. Quanto al primo
rilievo il MARCHESE si è giustificato osservando che egli, nella fase delle
indagini preliminari, veniva interrogato nella medesima giornata su numerosi
fatti delittuosi, a volte tra loro collegati e la verbalizzazione, che veniva
poi effettuata distinguendo i singoli episodi, poteva non rendere fedelmente la
complessità della narrazione. Nel caso di specie, il collaboratore ha rilevato
che l’omicidio di GIAIMO Santi risultava collegato, almeno quanto al movente,
con il tentato omicidio di BARRESI Domenico e probabilmente i contrasti tra il
GIAIMO e VINCI Giovannino avevano finito con l’essere contenuti nel verbale
relativo a quest’ultimo delitto. In effetti la Corte ha potuto constatare che
le affermazioni del MARCHESE trovano rispondenza negli atti di causa, poiché,
come si è già visto quando si è trattato il tentato omicidio di BARRESI
Domenico, il collaboratore ha riferito ampiamente, in relazione a quest’ultimo
delitto, circa l’esistenza di contrasti tra il VINCI ed il GIAIMO. Occorre,
inoltre, rilevare che i verbali resi in sede di indagini preliminari, contenenti
le dichiarazioni afferenti ai due episodi criminosi, furono redatti nel medesimo
giorno, anche se in orario diverso, ed è verosimile che il MARCHESE abbia
parlato dei due fatti tra di loro collegati all’interno di un contesto
unitario, specie se si considera che l’ora indicata nei due verbali è
talmente ravvicinata da far fondatamente presumere che la redazione di uno sia
seguita immediatamente a quella dell’altro.
Ha aggiunto il MARCHESE che tale fatto fu oggetto di un processo nel quale “si parlava che si
doveva fare una rapina” ed ha, in seguito, precisato che “si
era organizzato di fare una finta rapina [...], appunto non si è capito allora
chi è che aveva fatto l’omicidio”. Della finta rapina si dovevano occupare
VALVERI Sebastiano, VALENTE Vincenzo e VINCI Rosario
, mentre l’omicidio doveva essere
commesso da MARTINEZ e da MOSCHITTA (ma egli non sa se vi furono spostamenti nei
ruoli in precedenza stabiliti). Ha ricordato, inoltre, che nei commenti che si fecero dopo la sentenza di primo grado che aveva
condannato tutti i quattro soggetti allora imputati, VALENTE Vincenzo e VINCI
Rosario
si
lamentavano perché erano stati condannati pur essendo innocenti ma ha
aggiunto che comunque “le persone che
[avevano] partecipato sia alla finta rapina e all’omicidio erano questi. [...]
tutti cinque, che lo scopo era quello di arrivare a fare l’omicidio GIAIMO”.
Quanto, infine, alle modalità con
le quali egli venne a conoscenza dei fatti, il MARCHESE ha riferito, molto
genericamente, che apprese i particolari
da Iole ZAGARELLA, col quale era in ottimi rapporti e si incontrava ogni sera
presso la trattoria “Da Salvatore” o a casa sua. Il Pubblico Ministero
ha, in proposito, contestato al MARCHESE che nella fase delle indagini aveva
reso dichiarazioni molto più precise, affermando di
aver commentato l’episodio “subito dopo l’uccisione di Santi GIAIMO [...]
presso la trattoria Da Salvatore [...]” e nella circostanza “prendevano la
parola un po’ tutti e cioè LEO Giuseppe, LEO Domenico
, VALVERI Sebastiano, VINCI Rosario
, VINCI Giovanni, VALENTE Vincenzo, DE
DOMENICO Antonino, MARTINEZ Francesco, inteso u’ mariolo, COSTA Antonino,
inteso u’ citrolu, LA ROSA Francesco, inteso ‘nfame, ALIBRANDI Franco,
MOSCHITTA Giovanni
, inteso moschitta, ed altre persone”.
PARATORE Vincenzo (sentito in
merito a tali fatti nelle udienze del 13-3-1996, del 9-4-1996, del 10-4-1996,
del 12-4-1996 e del 13-4-1996) ha affermato che l’omicidio
fu eseguito da MOSCHITTA Giovanni
e
MANCUSO Giorgio
tra
l’ufficio postale che si trova sulla via Nino Bixio e la pescheria dei
fratelli Ferro (ma nelle dichiarazioni rese in fase di indagine il
23-11-1993, acquisite a seguito di contestazione della difesa, non aveva fatto
menzione dell’ufficio postale, affermando che l’omicidio
era stato commesso nei pressi della pescheria Ferro). Il MANCUSO sparò “mentre viaggiava con la motocicletta” e
presente sul posto vi era anche Nello VALVERI, che doveva “aiutare i killers”
in caso di bisogno. Movente del delitto furono delle questioni di ordine
familiare tra la vittima ed i VINCI. Questi ultimi, sia il padre Giovanni che il
figlio Rosario, ne “hanno parlato con Iole ZAGARELLA”, cugino dei VINCI,
nonché con VALENTE Vincenzo, MARTINEZ Francesco e Nello VALVERI, che erano
presenti alla discussione e lo ZAGARELLA diede l’ordine di eseguire
l’omicidio a MANCUSO Giorgio
, a MOSCHITTA Giovanni
ed
a Nello VALVERI. Egli seppe i fatti in carcere sia da MANCUSO Giorgio
, insieme al quale fu detenuto a Messina
intorno all’anno 1980 ed il quale “si lamentava che era stato sfruttato male
come killer”, che da VINCI Rosario
, col quale fu detenuto nel 1983 nel
carcere di Reggio Calabria insieme a CUCE’ Giovanni
. Dal VINCI ebbe le notizie più precise
poiché egli si trovò più volte a commentare con lui le vicende processuali
del procedimento cosiddetto “dei 69”, nel quale il VINCI era chiamato a
rispondere di detto omicidio e, successivamente, la sentenza di condanna che lo
aveva amareggiato perché non era stato lui l’esecutore materiale del delitto.
Mai nulla seppe, invece, in ordine all’esecuzione di una qualche rapina in
occasione dell’omicidio.
SPARACIO Luigi (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 9-10-1996 e del 15-10-1996), ha dichiarato che egli seppe i fatti da VINCI Rosario , suo affiliato, con il quale, dopo la morte di CAMBRIA Placido, intrattenne rapporti molto stretti. Essi gli furono riferiti nel periodo in cui a Catania si svolgeva il processo di appello (vale a dire nel 1992, come si desume dalla sentenza acquisita in atti) a carico del VINCI, che chiese il suo aiuto economico per le spese legali e che nell’occasione si lamentava del fatto di essere stato condannato nonostante avesse responsabilità minori rispetto a quelle di VALVERI Sebastiano, che era stato, viceversa, assolto (intende, evidentemente, riferirsi alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Messina il 28-11-1985, acquisita in atti, poi annullata dalla Corte di Cassazione). Egli seppe, in particolare, che autore dell’omicidio era stato “MANCUSO Giorgio , che era [stato] fiancheggiato da VINCI Rosario , MOSCHITTA Giovanni e VALENTI Vincenzo”, e che il delitto fu deciso perché “VINCI Rosario aveva delle attività al villaggio Annunziata” ed aveva “voluto togliersi questo qua di mezzo” essendo “un confidente della polizia”. Tale fatto non era, pertanto, conseguenza dell’opposizione di GIAIMO all’esecuzione di una rapina, la quale era solamente “stata messa in scena”, pur non ricordando il collaboratore con esattezza “se, all’epoca, volevano fare sia l’omicidio che la rapina contemporaneamente” o il fatto “non ha niente a che vedere con la rapina”.
Costa Gaetano (sentito in merito a tali fatti alle udienze del 24-7-1996 e del 26-7-1996) ha dichiarato che all’epoca dei fatti egli era detenuto e non venne informato preventivamente dell’omicidio. Successivamente venne solo “rassicurato” che trattavasi di un delitto voluto dal suo clan e solo nel corso del processo cosiddetto “dei 69” (il dibattimento di primo grado si svolse dal 16 aprile al 13 giugno 1984, mentre quello di secondo grado si svolse nel 1985 - vedi sentenze in atti) seppe i particolari del fatto che gli furono riferiti da VINCI Giovannino e VINCI Rosario . In quel processo erano imputati di questo omicidio VINCI, MOSCHITTA, VALVERI e VALENTI e si sosteneva che esso era collegato ad una rapina in un ufficio postale in piazza Due Vie, alla cui esecuzione si era opposto GIAIMO Santi. Egli, nel corso delle udienze dibattimentali, parlò con gli autori del delitto e, pensando che la suddetta ricostruzione corrispondesse a quanto era accaduto, domandò: “picchì ‘sta rapina? Si poteva evitare”; il VINCI però gli rispose che il vero motivo non era quello: subito dopo il fatto “per motivare la sua eliminazione” si adottò “l’espediente” di dire che il GIAIMO era stato ucciso in quanto egli era “elemento poco raccomandabile, perché si rapportava anche con le forze dell’ordine” e “aveva fatto sfumare una rapina. Il motivo reale era di competenza del signor VINCI Giovanni, il padre di Rosario VINCI, ché abitavano nello stesso quartiere dell’Annunziata ed erano sorti dei problemi tra di loro di supremazia”. Il collaboratore ha, quindi, ulteriormente spiegato le ragioni dell’omicidio e la riconducibilità al gruppo da lui capeggiato, affermando che si vociferava che il GIAIMO fosse un confidente ma, nonostante ciò, si era “un po’ reinserito” nell’ambiente malavitoso, trattandosi di un esponente della malavita “vecchio stampo”; questi però si era comportato “in modo poco indicato, perché in questa sua attività si era scontrato con i VINCI” e, atteso che “i VINCI appartenevano organicamente alla nostra organizzazione, noi tutelavamo l’interesse dei VINCI”. Il mandato fu dato da Iole ZAGARELLA, che all’epoca era il responsabile esterno del gruppo, e da VINCI Giovanni, poiché tale delitto rispondeva all’interesse di quest’ultimo e di VINCI Rosario ; egli, però, ha dichiarato di non ricordare se gli venne riferito lo svolgimento di riunioni prima del fatto. Esecutore materiale fu MANCUSO Giorgio , che sparò con una pistola calibro 7,65 (ma sul punto il collaboratore è dubitativo, affermando: “se non ricordo male”); questi ricevette, poi, un appoggio “logistico, organizzativo” da VALVERI Sebastiano, VINCI Rosario , VALENTI Vincenzo e tale MOSCHITTA. A seguito di contestazione del contenuto di precedenti dichiarazioni rese il 9-6-1994 il COSTA ha ricordato che il MANCUSO ricevette appoggio anche da Pippo LEO e MARTINEZ Francesco ed ha precisato che egli non venne informato dei dettagli esecutivi, ma solo delle persone che avevano commesso il reato.
LEO Giovanni
(sentito in merito a tale episodio nelle udienze del 9-7-1996,
del 23-7-1996 e del 24-7-1996) ha dichiarato di aver
avuto notizie su tale fatto delittuoso dal fratello LEO Giuseppe, da MANCUSO
Giorgio
e
da VALVERI Sebastiano. Egli sentì parlare di questo omicidio solo dopo la sua
esecuzione quando il figlio di Gianni ALOISI, che era amico di VALVERI
Sebastiano, denunciò quest’ultimo, VALENTE, VINCI Rosario
e
MOSCHITTA di aver commesso il delitto. Il fratello Giuseppe intervenne allora
sull’ALOISI per cercare di far ritrattare il figlio, lo chiamò per parlargli
ed anche gli sparò. Il collaboratore non ha saputo dire se l’ALOISI
avesse detto la verità, ma ha ricordato solamente che “loro
[intendendo riferirsi a VALVERI Sebastiano ed agli altri poi accusati] ne hanno parlato con lui, infatti lui ne ha parlato chiaro di questo
fatto” e che VALVERI “si lamentava sempre” perché l’ALOISI l’aveva
“rovinato”. Seppe dal fratello Giuseppe che l’ordine agli esecutori
materiali fu dato proprio da lui e da VALVERI Sebastiano (dirà in seguito
di essere sicuro che il VALVERI fosse
informato del fatto perché all’epoca il “fratello tutto quello che faceva
lo raccontava al VALVERI”), ma che i
mandanti furono VINCI Giovannino
e
VINCI Rosario
. Si raggiunse, infatti, con questi ultimi
un accordo per il quale VINCI Giovannino
avrebbe dovuto mandare delle persone sconosciute ad uccidere
CARIOLO Placido, che il LEO voleva morto sia perché rivale del clan “DI BLASI
- COSTA”, sia per motivi di astio personale (il CARIOLO non aveva, infatti,
restituito al LEO un motoscafo datogli in prestito), ed in cambio LEO Giuseppe
avrebbe dovuto uccidere GIAIMO Santi, che il VINCI voleva morto per questioni
personali. Egli non fu presente a tali trattative (ha dichiarato,
d’altronde, di aver saputo notizie del fatto solo dopo la sua esecuzione) ma
ne parlò in seguito con il fratello, dal quale non seppe, tuttavia, quanto
tempo prima rispetto al fatto avvenne detta riunione, né se ad essa partecipò
MANCUSO Giorgio
e
ZAGARELLA Melchiorre, né, infine, se lo ZAGARELLA, che era, comunque, il
responsabile esterno del gruppo, con il quale “camminavano” i due VINCI,
padre e figlio (ha affermato il collaboratore che “loro si prendevano i soldi fuori” per conto “del gruppo “DI
BLASI-COSTA”), avesse avuto una
qualche parte in tale omicidio. Seppe, però, il contenuto di detto accordo ed
ha ricordato che il fratello si lamentò
con i VINCI perché essi non rispettarono i patti e addirittura avevano
comunicato a CARIOLO Placido che LEO Giuseppe li aveva incaricati di ucciderlo.
Quanto alle modalità esecutive, egli ne
fu informato da MANCUSO Giorgio
in
carcere in un periodo di comune detenzione tra l’anno 1985 e l’anno 1986.
Autore materiale dell’omicidio fu MANCUSO Giorgio
, che sparò con una pistola calibro nove
(ha usato, però, sul punto l’espressione dubitativa “credo”), mentre
MOSCHITTA Giovanni
conduceva la moto vespa sulla quale avrebbero dovuto fuggire;
il motoveicolo, tuttavia, non si mise in moto ed essi, allora, lo abbandonarono
e fuggirono a piedi. Egli sentì successivamente parlare, nel corso del
procedimento cosiddetto “dei 69” di una rapina in qualche modo collegata
all’omicidio, ma non seppe se effettivamente fu simulata una finta rapina o
meno. Il MANCUSO, comunque, non gli fece cenno di tale rapina, ed egli ha
ricordato che il VALVERI a quel tempo
affermava con “rabbia” di non sapere nulla della rapina, della quale “era
innocente”.
VENTURA Salvatore (sentito in merito a tale episodio delittuoso nelle udienze del 29-5-1996 e 3-6-1996) ha dichiarato che le sue notizie provengono da LEO Giuseppe, con il quale, mentre entrambi erano latitanti, sparò alle gambe del padre di tale ALOISI, il quale aveva denunciato, quali autori del fatto, il VALVERI ed altre persone determinandone l’arresto. All’uomo fu sparato quando questi, di notte, intorno alle ore 2,30, uscì sul balcone, per recarsi, forse, essendo egli pescivendolo, alla pescheria. Del fatto oggetto del presente procedimento ha saputo dire soltanto che “c’era intricato MANCUSO Giorgio ”, oltre a tale MOSCHITTA.
CASTORINA Pasquale (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 20-5-1996) ha dichiarato che GIAIMO Santi era una persona che una volta era nell’ambiente delinquenziale e che per questo veniva rispettata. Del suo omicidio se ne parlò in carcere ed egli seppe dal DI BLASI, che il GIAIMO era “stato ammazzato perché non si faceva i fatti suoi”. Quanto all’esecuzione del delitto, è stato ucciso da MANCUSO Giorgio e da qualche altro, forse il MOSCHITTA (il CASTORINA è molto dubitativo usando l’espressione: “mi sembra”). “Si parlava che c’era pure VALVERI Nello e VALENTI Vincenzo”. Circa le ragioni dell’omicidio il collaboratore ha affermato, in modo, però, ancor più dubitativo (ha usato l’espressione: “mi sembra se non ricordo male”) che esso era collegato ad una qualche rapina.
RIZZO Rosario (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha riferito che GIAIMO Santi fu ucciso da MANCUSO Giorgio , come gli fu detto nell’immediatezza dell’omicidio dal “cugino in quei periodi in carcere” (intende evidentemente riferirsi al cugino PIMPO Salvatore) e, successivamente, dallo stesso MANCUSO, quando egli si avvicinò a lui (ciò avvenne nel 1991, come ha riferito lo stesso RIZZO, vedi su questo punto pag. 163 e seg.). MANCUSO gli spiegò che ricevette l’incarico da LEO Giuseppe e Nello VALVERI e si trattava di un “favore” fatto a Iole ZAGARELLA. Quanto alle ragioni dell’omicidio e ad eventuali correi, il collaboratore ha affermato (ma sul punto è stato molto incerto, come viene evidenziato dal fatto che alle sue dichiarazioni ha premesso le parole “mi sembra” o “la storia che so io, perché poi...”) che il GIAIMO fu ucciso perché “si diceva che era confidente, siccome lui aveva una guerra cu’ patri i’ VINCI” e che con MANCUSO vi era MOSCHITTA Giovanni.
MANCUSO Giorgio
(sentito su tale episodio delittuoso nelle udienze del
24-6-1996 e del 28-6-1996) ha affermato che mentre
egli si trovava insieme a LEO Giuseppe, furono chiamati da Iole ZAGARELLA. Essi
si recarono subito a casa sua, sita in una traversa di via Palermo, e lì si
discusse intorno all’omicidio del GIAIMO. Lo ZAGARELLA, in particolare, “gli
chiese il favore a Pippo LEO, dicendo a LEO se lui faceva questa cortesia,
ricambiava con la morte di Placido CARIOLO. Il LEO prese questo impegno” e
qualche giorno dopo incaricò il MANCUSO ed il MOSCHITTA di eseguirlo. Lo
ZAGARELLA non spiegò la causale dell’omicidio, ma pattuì solamente la morte,
in cambio, di Placido CARIOLO, che poi “non avvenne perché vi fu la
pacificazione”. Quanto all’esecuzione dell’omicidio, il MANCUSO ha
dichiarato che due giorni prima del fatto
egli fece con Pippo LEO un sopralluogo, nel quale gli fu indicata la persona da
uccidere. Il giorno dell’omicidio egli si recò sul posto con il MOSCHITTA a
bordo di una moto Honda 450, vide che il GIAIMO era nel posto ove solitamente
lavorava e fece aspettare il MOSCHITTA con la moto una traversa più avanti,
oltre il rifornimento di benzina che si trovava sulla via Cesare Battisti; egli
fece il giro della piazzetta in modo da giungere, provenendo dal lato
dell’istituto Annibale Di Francia (vale a dire dalla via S. Cecilia), davanti
alla vittima alla quale sparò tre colpi, alla distanza di circa due metri, con
una pistola calibro nove town (la
pistola fu in seguito utilizzata da MISITI Albino nel corso di una rapina nella
quale questi fu arrestato e l’arma venne sequestrata). Il GIAIMO, ferito, gli
venne incontro, ma stramazzò al suolo in un vicino portone. Egli, quindi, si
diede alla fuga percorrendo la via Cesare Battisti verso il palazzo di
giustizia, nelle stessa direzione in cui si trovava il figlio del GIAIMO, che
era seduto davanti all’autovettura del padre su uno sgabellino, e imboccò una
traversa, dileguandosi con la motocicletta guidata dal MOSCHITTA che lo
aspettava. Il collaboratore ha, infine, ribadito che il
giorno dell’omicidio non fu inscenato alcun tentativo di rapina al vicino
ufficio postale e che il VALVERI fu del tutto estraneo al fatto.
Dopo aver passato in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, vanno, infine, ricordate quelle di MOSCHITTA Giovanni , già condannato quale correo di tale omicidio e imputato nel presente processo in quanto accusato di aver fatto parte di un sodalizio criminoso di tipo mafioso e finalizzato alla commissione di reati in materia di stupefacenti. Egli ha voluto rendere spontanee dichiarazioni all’udienza del 28-6-1996 ed ha affermato che il giorno dell’omicidio Pippo LEO si recò presso l’officina nella quale egli si trovava e gli chiese di fare un sopralluogo in un ufficio postale da rapinare. Egli si mostrò disponibile e si recò con la propria motocicletta in piazza del Popolo ove vide MANCUSO Giorgio , che non conosceva. Il LEO lo invitò a far salire il MANCUSO a bordo della moto e di recarsi insieme nelle adiacenze di via Nino Bixio. Lì giunti il MANCUSO gli chiese di attendere nel mentre questi si allontanava. Pochi minuti dopo sentì degli spari e subito dopo arrivò MANCUSO Giorgio , il quale gli disse di aver sparato ad una persona ed insieme al quale si allontanò in moto.
La ricostruzione del fatto e l’accertamento delle responsabilità individuali si presentano particolarmente complessi sia perché i contributi probatori sono sovente molto articolati e talvolta di non chiarissima lettura, sia perché l’episodio delittuoso ha costituito oggetto di approfondito esame in altro procedimento penale, nel quale, peraltro, erano imputati numerosi degli attuali collaboratori (COSTA Gaetano , SANTACATERINA Umberto, VENTURA Salvatore , RIZZO Rosario ), con il rischio che i dichiaranti abbiano potuto effettuare una sovrapposizione ai ricordi personali di quelli derivanti dalla vicenda processuale. Occorre, invece, sgombrare il campo da possibili dubbi in ordine all’efficacia della sentenza di condanna emessa all’esito di quel procedimento. Come si è già visto nella parte introduttiva (vedi pag. 127 e segg.), la sentenza penale irrevocabile può essere utilizzata ai fini della prova del fatto, entro i limiti di cui all’art. 238 bis c.p.p., ma ciò non costituisce un effetto del giudicato, dal quale si distingue nettamente. Il giudicato dà, infatti, luogo ad una norma di origine giudiziaria che impone al giudice di fronte al quale sia riproposta la eadem res nei confronti della eadem persona di declinare il giudizio (cosiddetto effetto preclusivo del giudicato, sancito dall’art. 649 c.p.p.), discendendo tale effetto dalla stessa natura di accertamento della sentenza. Il giudicato può, poi, talvolta, avere anche un effetto vincolante, tale da imporre allo stesso o ad altro giudice di pronunciarsi alla stregua delle precedente sentenza. Quest’ultimo effetto (cosiddetto effetto vincolante del giudicato) non discende, tuttavia, a differenza del primo, da un’esigenza di natura logica ma è oggetto di una scelta legislativa arbitraria e nel nostro ordinamento la soluzione accolta è quella di negare alla sentenza penale un’efficacia vincolante nel giudizio penale (irrilevanza della pregiudizialità penale, art. 2 c.p.p.). Nulla, pertanto, impedisce un giudizio sul medesimo fatto già esaminato da altra sentenza ma nei confronti di persone diverse da quelle già giudicate, senza che la precedente pronuncia eserciti alcun vincolo in ordine alla ricostruzione storica degli eventi. Non vi è dubbio che in tal modo la decisione potrebbe discendere da premesse storiche contraddittorie rispetto a quelle accolte in altra sentenza, dando luogo ad un fenomeno in qualche modo patologico, ma non può parlarsi di una violazione della res giudicata, potendo ad esso porsi rimedio, ove ne sussistano le condizioni, con l’istituto della revisione.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.
Esigenze di semplificazione impongono di esaminare la vicenda distinguendo le varie fasi nelle quali essa si sarebbe svolta o, meglio, i vari fatti rilevanti di cui essa sarebbe composta e che occorre compiutamente accertare attraverso la valutazione delle prove.
La prima fase è quella relativa al conferimento del mandato dell’azione delittuosa, strettamente collegata all’individuazione del movente. SANTACATERINA Umberto ha sostenuto che vi fu una specifica volontà omicida e che il fatto andrebbe iscritto nell’ambito dei contrasti tra GIAIMO Santi da un lato e VINCI Giovannino e VINCI Rosario dall’altro lato. In qualche modo conseguente a tale premessa è, poi, la riunione a casa di LEO Giuseppe di cui parla il collaboratore e nella quale sarebbe stato deciso sia l’omicidio di GIAIMO Santi ad opera del LEO che quello di CARIOLO Placido ad opera dei VINCI.
Quando si è esaminato il tentato omicidio di BARRESI Domenico, al quale il presente fatto di sangue può essere in qualche modo accostato, non solo perché maturato, secondo le parole del collaboratore, nell’ambito della medesima situazione circostanziale, ma anche perché i soggetti accusati nei due fatti di sangue risultano legati tra loro da stretti rapporti di parentela, trattandosi di padre e figlio, si è osservato che SANTACATERINA Umberto appare particolarmente attendibile e le considerazioni allora svolte vanno ora interamente richiamate (vedi pag. 583 e segg.). Si deve, comunque, in questa sede sottolineare che SANTACATERINA Umberto è il primo tra i collaboratori di giustizia che ha fornito i particolari dell’azione delittuosa, offrendo una ricostruzione profondamente innovativa rispetto a quella accolta nel procedimento cosiddetto “dei 69”, che ha trovato, conferma quanto all’identificazione del killer, nella confessione successivamente resa da MANCUSO Giorgio . La circostanza che egli, pur essendo stato imputato in quel processo e, pertanto, avendo necessariamente conosciuto le conclusioni cui giunse all’epoca la Corte di Assise, abbia offerto, senza condizionamenti di alcun tipo, una diversa lettura del fatto di sangue, attribuisce indiscutibile originalità alla sua narrazione, alla quale occorre prestare maggior credito rispetto a quelle che seguiranno, rese da collaboratori che già conoscevano le sue dichiarazioni, e dimostra una sicura e solida conoscenza dei fatti, non incrinata neppure da un diverso accertamento giudiziario. Non giova, d’altronde, osservare in contrario che il SANTACATERINA si mostri impreciso nella descrizione di alcuni dettagli dell’azione esecutiva, poiché egli non fu presente ai fatti ma ha raccontato ciò che gli venne riferito e, di conseguenza, è del tutto plausibile che le sue conoscenze siano per taluni aspetti superficiali o che egli abbia mantenuto un ricordo non completamente fedele, soprattutto con riferimento a particolari di scarsa rilevanza e, come tali, più difficili da tenere a mente. Muovendo, allora, dalla constatazione che il SANTACATERINA risulta ben informato su tale delitto, assume rilievo secondario la circostanza che egli si sia contraddetto nell’indicare il luogo in cui gli furono riferiti i fatti dai soggetti che egli cita come sue fonti, LEO Giuseppe, Iole ZAGARELLA, MANCUSO Giorgio e LEO Domenico (classe 1951), specie se si considera che egli era in quel periodo legato certamente da stretti rapporti criminali con tutti i suddetti soggetti. Le sentenze di primo e di secondo grado emesse a carico del SANTACATERINA nel procedimento cosiddetto “dei 290” (vedi sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 23-4-1990, pag. 363 e sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 3-4-1987, pag. 527) hanno evidenziato, a conferma di quanto si è appena detto, che il collaboratore fu più volte controllato insieme a LEO Giuseppe ed a LEO Domenico (una volta il 18-6-1980, appena quattro mesi dopo il fatto di cui si sta discutendo) e danno piena conferma della affermazione del collaboratore (vedi quanto si è detto a pag. 147 e segg.) secondo la quale egli fu particolarmente vicino, all’interno del clan “COSTA”, al gruppo capeggiato da LEO Giuseppe, al quale apparteneva anche, per sua stessa ammissione, l’asserito esecutore materiale MANCUSO Giorgio . Le numerose circostanze nelle quali sicuramente i suindicati soggetti ebbero occasione di parlare con il SANTACATERINA rendono, invero, di marginale importanza la puntuale verifica di questa parte delle dichiarazioni del collaboratore e nondimeno va osservato che quelle rese in sede di incidente probatorio sono risultate pienamente compatibili con le risultanze provenienti dal D.A.P. sui periodi di comune detenzione nella Casa Circondariale di Messina del SANTACATERINA e di LEO Domenico (SANTACATERINA venne arrestato il 13-3-1979 e scarcerato il 7-3-1980; LEO Domenico venne arrestato il 5-2-1980 e scarcerato il 4-4-1980), mentre risulta che, in effetti, ZAGARELLA Melchiorre, LEO Giuseppe e MANCUSO Giorgio furono liberi nell’anno 1980 (o, almeno, per buona parte di tale anno) e poterono, pertanto, parlare di tale fatto con il SANTACATERINA mentre erano in libertà. Tutti i predetti personaggi potevano, inoltre, sapere bene i fatti, quali soggetti direttamente interessati al mandato o all’esecuzione dell’omicidio o, comunque, quali soggetti di considerevole spessore criminale all’interno del clan ovvero legati da rapporti di parentela oltre che di natura criminale con soggetti direttamente interessati al fatto.
I contrasti tra GIAIMO Santi ed i due VINCI, Giovannino e Rosario, hanno trovato, poi, ampio riscontro negli atti di causa, avendone fatto, anzitutto, riferimento numerosi collaboratori, in particolare MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi , COSTA Gaetano e RIZZO Rosario .
Nel trattare il tentato omicidio di BARRESI Domenico, si sono già esposte le ragioni per le quali, ad avviso di questa Corte, il collaboratore MARCHESE Mario , così come prima SANTACATERINA Umberto, deve ritenersi soggettivamente credibile, pur con le cautele evidenziate nella parte introduttiva della presente sentenza, mentre diversa questione è quella relativa all’ampiezza delle conoscenze in suo possesso. Si è prima sottolineato, in particolare, come il MARCHESE, il quale non risulta essere stato mosso da animosità nei confronti dei VINCI o, ancor meno, da un intento calunnioso, faceva parte a quel tempo, al pari di VINCI Giovannino , del clan “COSTA” e all’interno del gruppo rivestiva un ruolo di un certo rilievo se è vero che è pervenuto al grado di “sgarrista” e che interveniva alle riunioni dei maggiorenti del gruppo. Si è, inoltre, già ricordata la condanna inflitta al MARCHESE (vedi sentenza della Corte di Appello di Messina del 16-3-1984, divenuta irrevocabile e acquisita nella cartella delle sentenze) insieme a VINCI Giovannino ed altri per tentata estorsione aggravata ai danni del titolare del ritrovo “Il Fanalino” di Ganzirri, fatti commessi nel maggio e giugno del 1981, i quali testimoniano, sebbene con riferimento ad un periodo di tempo non molto posteriore, l’esistenza di stretti rapporti di cooperazione criminale con l’imputato che sarebbe portatore, secondo il MARCHESE, del movente criminoso. Va, peraltro, rilevato che VINCI Giovannino , contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore, risulta non solo essere stato affiliato al clan “COSTA”, ma anche avervi rivestito un ruolo di notevole prestigio. Egli venne condannato, infatti, nel processo cosiddetto “dei 69”, per aver fatto parte, nel periodo di tempo fino al 5-8-1981, della famiglia “COSTA”. Nella sentenza emessa in primo grado all’esito di tale giudizio, integralmente richiamata sul punto da quella dei giudici di appello (vedi sentenza della Corte di Assise di Messina del 13-6-1984 e sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 28-11-1985, divenuta irrevocabile il 3-11-1986, tutte acquisite in atti) si afferma, invero, (vedi pag. 69 della citata sentenza) che VINCI Giovannino prese parte alla nota riunione di Rometta, svoltasi nella casa mandamentale di quel centro qualche giorno prima dell’evasione di ARNONE Antonino, avvenuta la notte del 29 aprile 1980 (solo pochi mesi dopo il fatto che si sta esaminando), ed avente come oggetto una pacificazione tra le due fazioni in contesa, clan “COSTA” e clan “CARIOLO”, ivi rappresentate dai loro più autorevoli esponenti (su tale riunione si discuterà più ampiamente quando si tratterà la rapina alle Poste - Ferrovia, capi “116” e “117”); si afferma, altresì, in detta sentenza che egli fu accusato dalla teste CUCINOTTA Rosa di essere un elemento di spicco del clan che riceveva delicati incarichi quale quello di acquistare armi o di tenere riunioni in casa sua; si legge, infine, nella sentenza emessa a conclusione del procedimento cosiddetto “dei 290” (vedi sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 23-4-1990), che assolse VINCI Giovannino dall’accusa di aver fatto parte del clan “COSTA” nel periodo di tempo successivo al 5 agosto 1981, che egli venne accusato da INSOLITO Giuseppe di essere stato il “cassiere” dell’associazione, responsabile della “bacinella”, dopo l’uccisione di Melchiorre ZAGARELLA, avvenuta il 9-1-1981, sebbene i giudici di quel processo, non potendo collocare con certezza tale accusa in un periodo di tempo successivo al 5 agosto 1981, abbiano ritenuto mancante la prova che il VINCI fosse rimasto associato anche dopo la suddetta data. Sussistevano, pertanto, tutti i presupposti non solo perché fossero pienamente giustificate reciproche confidenze tra il MARCHESE ed il VINCI sull’attività delinquenziale da ciascuno perpetrata, ma anche perché il MARCHESE seguisse dal di dentro, così come egli ha affermato, la vicenda relativa al contrasto con il GIAIMO e fosse addirittura direttamente investito di compiti che lo coinvolgevano personalmente, come avvenne in occasione dell’asserita sua partecipazione insieme a COSTA Antonino ad un precedente tentativo di uccidere il GIAIMO. Va osservato che la presenza di COSTA Antonino, fratello del capo COSTA Gaetano , in tale attentato, fatto finora sconosciuto e divenuto noto solo grazie alle parole del MARCHESE, non è indice di un movente autonomo del COSTA, ma anzi conferma il ruolo di prestigio rivestito da VINCI Giovannino all’interno del clan, tanto che l’esecuzione dell’omicidio, pur interessando in modo diretto il VINCI, divenne un fatto che, lato sensu, riguardava l’intero gruppo. A tal proposito acquistano un preciso significato le dichiarazioni di COSTA Gaetano , prima richiamate, il quale ha affermato: “noi tutelavamo l’interesse dei VINCI” proprio perché essi “appartenevano organicamente alla nostra organizzazione”. La diretta partecipazione del MARCHESE a tali vicende e gli stretti rapporti da lui intrattenuti con il VINCI, rendono il collaboratore soggetto sicuramente informato su tale delitto e fanno assumere rilievo secondario alla circostanza che egli sia apparso al dibattimento piuttosto generico nel descrivere la circostanza nella quale, subito dopo il fatto, egli fu ragguagliato della sua esecuzione e nell’indicare coloro che avevano partecipato materialmente al fatto. Il MARCHESE non ha, infatti, ricordato al dibattimento i particolari della riunione che si sarebbe svolta tra numerosi affiliati nella trattoria “Da Salvatore” che egli aveva, viceversa, dettagliatamente descritto nella fase delle indagini preliminari. Va, però, osservato che, dalla stessa narrazione del MARCHESE risulta che tale riunione non fu la sola occasione nella quale egli ebbe modo di apprendere fatti rilevanti per la ricostruzione di tale omicidio e, proprio con riferimento al movente, sul quale occorre al momento soffermarsi, egli ha, come si è visto, dichiarato di aver vissuto in prima persona l’evolversi del contrasto tra VINCI Giovannino e GIAIMO Santi. La credibilità del MARCHESE non resta, poi, infirmata dalla circostanza che egli non ha saputo indicare con precisione coloro che avevano partecipato materialmente all’agguato, mentre ha accusato MANCUSO Giorgio solo al dibattimento, senza dare una adeguata spiegazione di come abbia appreso tale particolare, poiché l’onestà con la quale il collaboratore ha ammesso di possedere una conoscenza superficiale delle modalità esecutive dell’omicidio (“non si è capito niente in quella cosa là”) vale piuttosto a confermarla per quelle parti delle sue dichiarazioni nelle quali, al contrario, il MARCHESE si proposto come portatore di conoscenze effettive ed originali. Si è già rilevato, infine, come appaiano a questa Corte totalmente inconducenti le contestazioni avanzate dalla difesa di VINCI Giovannino a MARCHESE Mario per degli asseriti contrasti che vi sarebbero stati tra la deposizione dibattimentale e le dichiarazioni rese in precedenza circa il movente dell’azione delittuosa, in quanto, come si è visto, essi risultano probabilmente enfatizzati dal metodo utilizzato per le verbalizzazioni, mentre si deve rinviare a quanto già esposto in occasione della trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico per una più precisa descrizione della natura e dell’oggetto del dissidio tra VINCI Giovannino e GIAIMO Santi.
Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo sono più generiche di quelle appena esaminate, poiché tale collaboratore ha fatto riferimento, quanto al movente dell’omicidio, esclusivamente a questioni di ordine familiare tra la vittima ed i VINCI, senza precisare l’esatto oggetto del disaccordo, ma ha, comunque, confermato che le ragioni del delitto andavano ravvisate proprio in tale contrasto. Anche per PARATORE Vincenzo vanno richiamate le argomentazioni svolte quando si è trattato il tentato omicidio di BARRESI Domenico, nelle quali si è osservato il suo elevato grado di attendibilità, in considerazione degli stretti rapporti che sono esistiti, anche successivamente al fatto, tra il PARATORE ed il VINCI, i quali non solo hanno fatto parte del medesimo clan “COSTA”, ma hanno seguito, anche successivamente, analoghi percorsi criminali, essendo stati entrambi vicinissimi a CAMBRIA Placido, come può desumersi dalle parole di molti collaboratori, oltre che dal contenuto della citata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 26-11-1990, con la quale VINCI Rosario fu condannato in concorso con altri soggetti, indicati dagli stessi collaboratori come persone vicine a CAMBRIA Placido, per uno spaccio continuato di stupefacenti commesso nell’anno 1988. Sussistevano, pertanto, le condizioni perché il PARATORE potesse conoscere le effettive ragioni dell’omicidio ed i particolari del fatto da VINCI Rosario che, secondo il suo racconto, ha voluto tale delitto insieme al padre VINCI Giovannino . Il collaboratore, peraltro, ha riferito circostanze che attribuiscono certezza alla comunicazione tra i due su tale fatto delittuoso, nonostante egli sia stato indubbiamente impreciso nella collocazione temporale del colloquio avuto con il VINCI e nella descrizione delle situazione nella quale esso avvenne. Egli ha, infatti, ricordato di aver commentato con VINCI Rosario e CUCE’ Giovanni in carcere a Reggio Calabria le vicende processuali del procedimento cosiddetto “dei 69” e, in particolare, la circostanza che il killer veniva indicato come una persona bionda, al pari di MANCUSO Giorgio e VALVERI Sebastiano, entrambi presenti sui luoghi, mentre venne condannato VINCI Rosario , che era bruno. Inoltre veniva rimproverato dal CUCE’ al VINCI che, questi, malaccortamente, quando fu invitato a camminare nel corso del dibattimento, non aveva evidenziato alcuna zoppia pur avendo un difetto al piede. Orbene, tenuto conto che il dibattimento di primo grado di quel processo si svolse dal 16-4-1984 al 13-6-1984, risulta evidente che l’asserita conversazione non avvenne nella seconda metà dell’anno 1983 come affermato dal collaboratore, bensì in epoca successiva; essa, inoltre, non poté avvenire nel carcere di Reggio Calabria, poiché PARATORE Vincenzo, CUCE’ Giovanni e VINCI Rosario non furono mai contemporaneamente presenti, dopo il 16-4-1984, in quella struttura penitenziaria. E’, allora, da ritenere che il ricordo del PARATORE sia impreciso o nell’indicazione del CUCE’ quale altro detenuto presente alla conversazione (PARATORE Vincenzo e VINCI Rosario risultano, infatti, a differenza del CUCE’, codetenuti a Reggio Calabria in epoca successiva e prossima allo svolgimento del dibattimento nel processo “dei 69”: il primo fu ivi ristretto dal 30-4-1984 al 29-6-1984 e poi dal 18-7-1984 al 5-12-1984, mentre il secondo fu lì detenuto dal 25-6-1984 al 19-9-1984 - vedi dati forniti dal D.A.P.) oppure nell’indicazione del tempo e del luogo in cui essa avvenne, da spostare, ad esempio, nel carcere di Messina nel corso del 1986 (PARATORE Vincenzo fu detenuto nel carcere di Messina dal 4-4-1986 al 31-7-1986; CUCE’ Giovanni vi fu detenuto dal 9-4-1986 al 17-12-1986; VINCI Rosario dal 3-4-1986 all’8-8-1987). Comunque sia, ciò che ha riferito il PARATORE come oggetto della predetta conversazione testimonia indubitabilmente che essa storicamente avvenne anche se probabilmente in circostanze e tempi diversi da quelli indicati, poiché egli ha ricordato situazioni effettivamente verificatesi afferenti alla vicenda processuale (è sufficiente in proposito leggere la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13-6-1984 per averne conferma) e che non potevano essere altrimenti conosciute dal collaboratore, il quale non fu imputato in quel processo. Il PARATORE ha, altresì, affermato di aver avuto notizie di questo episodio delittuoso da MANCUSO Giorgio , appartenente come lui al clan “COSTA”, con il quale si incontrò poco dopo il fatto, nel 1980, nel carcere di Messina, circostanza, quest’ultima, che ha trovato piena conferma nei dati forniti dal D.A.P. (PARATORE Vincenzo fu detenuto a Messina dal 24-4-1979 al 26-3-1981 mentre MANCUSO Giorgio dal 24-4-1980 all’8-5-1980). Avuto riguardo, tuttavia, al contenuto delle confidenze ricevute dal MANCUSO, non sembra che se ne possano trarre argomenti rilevanti per lumeggiare il movente dell’omicidio e la fase relativa al conferimento del mandato, poiché esse furono attinenti, secondo quanto ha affermato lo stesso PARATORE, essenzialmente alla fase esecutiva del delitto. Anche per PARATORE Vincenzo, come prima per SANTACATERINA Umberto e MARCHESE Mario , la credibilità del collaboratore non risulta, infine, indebolita da talune imprecisioni contenute nel suo racconto (ha affermato, in contrasto con la realtà, che MANCUSO Giorgio sparò mentre era a bordo di una motocicletta), poiché esse sono relative a particolari secondari, attinenti alle modalità attuative del fatto, sulle quali è ben possibile che il collaboratore, deponendo de relato, abbia avuto una conoscenza superficiale ovvero serbi un ricordo vago o errato
Anche SPARACIO Luigi ha parlato di un interesse specifico di VINCI Rosario all’eliminazione del GIAIMO, poiché il primo svolgeva delle attività illecite al villaggio Annunziata, che erano messe in pericolo dal secondo, il quale era un confidente della polizia. SPARACIO Luigi ha affermato di aver saputo ciò dallo stesso VINCI Rosario , che era un suo affiliato, in occasione del processo di appello che quegli stava sostenendo per tale fatto a Catania. Il collaboratore appare pienamente attendibile poiché non sono state evidenziate ragioni di astio nei confronti di VINCI Rosario , tali da poterlo indurre ad accuse calunniose, mentre proprio il ruolo di protagonista svolto da SPARACIO Luigi all’interno della delinquenza organizzata messinese induce ad escludere che egli abbia potuto riferire cose delle quali non aveva precisa conoscenza, non avendo avuto certamente bisogno di accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute. Del tutto verosimili risultano anche le circostanze asserite dal collaboratore, nelle quali egli ebbe occasione di parlare con VINCI Rosario di un fatto risalente ad alcuni anni prima. Il processo di appello a carico del VINCI cui ha fatto riferimento lo SPARACIO, si svolse, infatti, a Catania nel 1992, in un periodo nel quale sia VINCI Rosario che SPARACIO Luigi erano liberi e, secondo quanto hanno affermato numerosi collaboratori (l’esame delle cui dichiarazioni sarà effettuato quando si tratterà la posizione di VINCI Rosario in relazione al reato associativo) a quel tempo il primo era un affiliato al clan diretto dal secondo. Occorre rilevare che SPARACIO Luigi non ha indicato VINCI Giovannino come soggetto portatore del movente dell’azione delittuosa, ma solo il di lui figlio VINCI Rosario . Da ciò non sembra, però, che possa trarsi argomento per affermare che il contrasto sussisteva solo tra GIAIMO Santi e VINCI Rosario e non anche tra il primo e VINCI Giovannino . Sembra, in verità, di poter, al contrario, affermare che un dissidio derivante dalla cura di interessi illeciti nella contrada Annunziata dovesse necessariamente riguardare allo stesso modo il padre Giovannino ed il figlio Rosario, specie se si considera che a quel tempo VINCI Giovannino , anche in ragione della sua età e come si può facilmente desumere dalle circostanze a suo carico che hanno formato oggetto dei processi “dei 69” e “dei 290”, prima evidenziate, era certamente personaggio di ben maggiore prestigio all’interno della famiglia “COSTA”, di quanto non lo fosse il figlio, che pure fu condannato per aver fatto parte di detto clan fino al 5-8-1981, con la citata sentenza emessa nel processo “dei 69” (vedi sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 26-11-1992). Appare allora impensabile che il GIAIMO potesse costituire un pericolo per gli interessi illeciti di VINCI Rosario e non anche per quelli di VINCI Giovannino , che operava insieme al figlio nel villaggio Annunziata e che, probabilmente, doveva ancor più del primo sentirsi molestato dalla presenza scomoda del GIAIMO in quel quartiere cittadino. Non deve, d’altronde, sorprendere che SPARACIO Luigi indichi solo VINCI Rosario , perché egli ha affermato di aver parlato di tale delitto solo con quest’ultimo e non anche con il padre, il quale si era da tempo discostato dall’ambiente criminale, ed è del tutto verosimile che VINCI Rosario , nel ricordare una vicenda di molti anni prima, abbia attribuito a sé il movente dell’azione delittuosa, pur essendo stato, in realtà, il delitto commesso per ragioni comuni anche al padre, senza che con ciò abbia voluto perseguire il preciso intento di escludere il genitore, al quale egli era, peraltro, ormai succeduto in tutti gli interessi illeciti coltivati nel villaggio Annunziata.
Del tutto coerente con le considerazioni suesposte è la deposizione di COSTA Gaetano , il quale ha indicato proprio in Giovanni VINCI, padre di Rosario colui che era entrato in contrasto con il GIAIMO per “problemi tra di loro di supremazia”, in quanto GIAIMO “intendeva primeggiare sui VINCI”. Come si è prima osservato in relazione alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , anche se su presupposti esattamente inversi, non sembra che il dissidio abbia potuto riguardare solo VINCI Giovannino e non anche VINCI Rosario , che operava insieme al padre, e le parole di COSTA Gaetano possono agevolmente spiegarsi in considerazione del maggior prestigio che godeva VINCI Giovannino rispetto al figlio Rosario all’interno del clan nel tempo in cui venne perpetrato l’omicidio. Il collaboratore risulta, poi, di indubbia attendibilità, poiché, come si è prima detto per SPARACIO Luigi , non sono state evidenziate ragioni di astio nei confronti di VINCI Giovannino , tali da poterlo indurre ad accuse calunniose, mentre proprio il ruolo da lui rivestito di assoluto protagonista nelle vicende della malavita messinese di quegli anni induce ad escludere che egli abbia potuto riferire cose delle quali non aveva effettiva conoscenza. In considerazione della sua posizione di capo indiscusso del clan da lui diretto è certo, infine, che il COSTA fu puntualmente informato dell’omicidio ed è del tutto verosimile che ciò avvenne, così come egli ha affermato, prima, con un breve messaggio di rassicurazione ricevuto in carcere, non consentendogli la sua situazione di detenuto sottoposto a speciale regime di sorveglianza di avere maggiori ragguagli, e, poi, in modo più dettagliato, in occasione delle udienze dibattimentali svoltesi nel processo “dei 69”, quando ebbe occasione di parlare tanto con VINCI Rosario che con VINCI Giovannino . E’, d’altronde, comprensibile e financo naturale che il COSTA abbia chiesto a coloro che avevano avuto parte nel delitto (egli ha citato quali sue fonti di conoscenza oltre ai due VINCI anche VALVERI Sebastiano e VALENTE Vincenzo) un puntuale resoconto di quanto fosse avvenuto e delle ragioni dell’omicidio proprio in occasione di quel processo nel quale tale fatto di sangue fu oggetto di esame. Va, infine, sottolineato che le parole del collaboratore sono risultate pienamente compatibili con le risultanze provenienti dal D.A.P. sullo stato di detenzione di COSTA Gaetano , di VINCI Rosario e di VINCI Giovannino nel periodo in cui si svolse il processo “dei 69”. Quanto a VINCI Giovannino la difesa dell’imputato ha osservato che nel periodo in cui si svolse il dibattimento di primo grado nel processo “dei 69” lo stesso era libero e non poteva, pertanto, essersi trovato nella stessa gabbia di COSTA Gaetano a parlare di tale omicidio, così come ha affermato quest’ultimo. Va, tuttavia, in contrario, rilevato che il collaboratore non ha precisato se il fatto si fosse verificato durante lo svolgimento del dibattimento di primo grado o in quello di appello (anzi un fugace riferimento all’anno 1985 potrebbe far propendere per questa seconda ipotesi, poiché la Corte di Assise di Appello di Messina si pronunciò in secondo grado con sentenza emessa il 28-11-1985). Orbene, durante la celebrazione del giudizio di appello risulta che VINCI Giovannino era detenuto e che fu trasferito dalla Casa Circondariale di Ancona a quella di Messina in data 19-10-1985 (vedi dati D.A.P.) probabilmente proprio per consentirgli di partecipare al processo; nella intestazione della citata sentenza, inoltre, egli viene indicato come “detenuto presente”, sicché le parole del COSTA, ove riferite, come sembra possibile, al giudizio di impugnazione, non risultano in alcun modo contraddette dalle risultanze processuali.
Ulteriore, conferma, del dissidio tra VINCI Giovannino e GIAIMO Santi, accusato dal primo di essere un “confidente” delle forze dell’ordine, proviene, infine, dal collaboratore RIZZO Rosario , il quale ha, col suo colorito linguaggio, affermato “si diceva che era confidente, siccome lui aveva una guerra cu’ patri i’ VINCI, ddocu; si ‘mmazzavanu sempri, si sciarriaunu fra di loro”. Va, nondimeno, rilevato che le dichiarazioni di RIZZO Rosario appaiono di ridotta attendibilità, poiché vi è il rischio elevato che egli abbia riferito su tale episodio semplici voci d’ambiente o sue deduzioni prive di effettivo riscontro. Al tempo dell’omicidio, infatti, RIZZO Rosario apparteneva al clan “CARIOLO”, del quale egli era, anzi, personaggio di rilievo, e risulta molto improbabile che abbia potuto conoscere, sia pure attraverso PIMPO Salvatore, anch’egli figura di spicco del clan “CARIOLO”, particolari sul movente di tale fatto e sul conferimento del mandato, atteso che il delitto fu deliberato, organizzato ed eseguito da soggetti appartenenti al gruppo rivale capeggiato da COSTA Gaetano . Risulta, inoltre, incomprensibile il motivo per il quale PIMPO Salvatore avrebbe dovuto parlare a RIZZO Rosario di questo fatto in carcere, così come il collaboratore ha affermato, quando si considera che prima della comune detenzione, entrambi furono liberi dal 28-11-1980 al 22-2-1981 (in precedenza il PIMPO soltanto era detenuto - vedi dati D.A.P.) e avrebbero potuto parlarne anche fuori dal carcere. Il RIZZO ha, invero, indicato come sua fonte anche MANCUSO Giorgio , col quale egli si alleò nel 1991, e quest’ultimo ha confermato di avere parlato con lui di tale episodio delittuoso. Lo scambio di informazioni tra i due dovette, però, essere estremamente sommario, come viene attestato dalla assoluta laconicità del racconto di RIZZO e, d’altronde, appare difficilmente spiegabile per quale motivo il MANCUSO, oltre dieci anni dopo il fatto, abbia dovuto puntualmente raccontare al RIZZO i particolari di una vicenda che lo aveva visto protagonista ma che appariva ormai definitivamente conclusa.
Formidabile e decisiva
conferma dell’esistenza di accesi contrasti tra GIAIMO Santi ed i due
VINCI, Giovannino e Rosario, proviene , infine, dalla deposizione di SULFARO
Pasqua, vedova della vittima. Le dichiarazioni della donna sono state
approfonditamente esaminate quando ci si è occupati del tentato omicidio di
BARRESI Domenico (dove si è fatto cenno anche alla difesa dell’imputato VINCI
Giovannino, il quale, sentito dal G.I.P. l’8 maggio 1993, ha negato ogni
addebito in relazione all’episodio delittuoso in esame ed ha escluso
l’esistenza di contrasti con GIAIMO Santi) e per non ripetere le
considerazioni già svolte, si rinvia integralmente a quanto si è allora detto,
ma appare necessario ricordare che la teste ha pienamente confermato
l’esistenza di astio tra VINCI Giovannino
ed il proprio marito determinato dal fatto che il primo aveva
in più occasioni accusato GIAIMO Concetta, sorella di Santi, che era vedova di
VINCI Francesco, fratello di VINCI Giovannino
, di visitare raramente la tomba del marito. Essa ha, inoltre, affermato che
successivamente altri episodi avevano acceso gli animi, contribuendo ad
aumentare il disaccordo tra i due. In particolare, essa ha menzionato un
violento scontro tra il marito e VINCI Giovannino
, avvenuto il giorno di Natale 1978, nella zona di Portella Arena, non
degenerato per l’intervento di familiari e determinato dal fatto che il GIAIMO
si era permesso di redarguire il figlio di VINCI, di nome Sarino, il quale, in
correità con tale MARTINEZ, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro
la porta del negozio di generi alimentari, sito in piazza Annunziata, di tale
BONANNO, amico del GIAIMO. La SULFARO ha, poi, continuato a riferire che il 1
gennaio 1979 il marito subì l’incendio doloso del garage, dove custodiva due
autovetture e della merce, che vennero completamente distrutte, e di tale fatto
GIAIMO Santi, secondo quanto la stessa SULFARO ha dichiarato in data 20 maggio
1981, sospettava che potesse essere stato autore VINCI Rosario
, figlio di Giovanni, che aveva “un
difetto fisico identico a quello rilevato nelle orme trovate nel giardino dopo
l’incendio”, dichiarazione, quest’ultima, che, come si visto in
precedenza, ha trovato parziale riscontro nella
testimonianza di GIAIMO Giovanni, figlio della vittima. Sempre nelle
dichiarazioni raccolte a verbale in data 20 maggio 1981, la SULFARO ha ancora
affermato che, intorno al febbraio
1979, ZAGARELLA Melchiorre, parente del VINCI, su richiesta di quest’ultimo,
fissò un incontro tra i due nella fiumara dell’Annunziata, verso Campo
Italia, allo scopo di farli rappacificare, ma il GIAIMO, non appena vide il
VINCI, “essendo animato da forte odio”
nei suoi confronti, lo schiaffeggiò e la cosa non degenerò per
l’immediato intervento dello ZAGARELLA, che considerò il comportamento del
GIAIMO “come un atto di offesa alla sua
persona, affermando: queste cose di fronte agli amici non si fanno”,
mentre il VINCI disse al GIAIMO con tono di minaccia
“ricordati che hai dato uno schiaffo a Nanni VINCI” ed il GIAIMO replicò
“no, l’ho dato ad un maresciallo dei Carabinieri”. Ha continuato la
SULFARO dicendo che dopo tale fatto, nei primi mesi del 1980, su ordine del
GIAIMO, alcuni catanesi, che viaggiavano a bordo di una A 112, eseguirono un
atto dimostrativo nei pressi della casa di VINCI e lo stesso GIAIMO
“si curò di far sapere in giro ed ai VINCI stessi che quell’atto era da
intendersi come una lezione che egli aveva inteso dare loro”.
La deposizione di SULFARO Pasqua, come si è già osservato, rivela inequivocabilmente l’esistenza tra VINCI Giovannino e GIAIMO Santi, di contrasti vieppiù crescenti, che degenerarono anche in azioni di chiaro intento intimidatorio e coinvolsero in prima persona ZAGARELLA Melchiorre, cugino di VINCI Giovannino , il quale si ritenne direttamente offeso dal comportamento del GIAIMO. Non giova, d’altronde, rilevare, come ha fatto la difesa di VINCI Giovannino, che SULFARO Pasqua avanzò per la prima volta sospetti nei confronti dei VINCI quando venne interrogata dai Carabinieri il 20 maggio 1981, oltre un anno dopo il fatto, mentre nulla aveva detto al G.I. quando venne interrogata a breve distanza dal fatto il 7 maggio 1980. E’, infatti, del tutto comprensibile che la donna, probabilmente ancora impaurita per la brutale uccisione del marito, non abbia prospettato i suoi sospetti agli inquirenti, forse sperando che la giustizia avrebbe fatto ugualmente il suo corso anche senza il suo contributo. Successivamente, invece, potendo valutare la propria situazione con maggiore serenità ed essendo stata posta dagli inquirenti, attraverso più precise domande, non più nell’alternativa tra tacere o parlare, bensì in quella tra dire il falso o dover rivelare i propri sospetti ed i fatti sui quali essi si fondavano, ha scelto questa seconda alternativa, nonostante potesse costarle un prezzo molto elevato come la fine del marito testimoniava ampiamente. La SULFARO, d’altronde, era ben consapevole del valore indiziante che potevano avere le sue dichiarazioni, come risulta comprovato dal disagio largamente manifestato nel corso dell’escussione dibattimentale e dall’evidente intento di minimizzare i fatti, escludendo, come si è già visto a proposito del tentato omicidio di BARRESI Domenico, un qualsiasi coinvolgimento di VINCI Rosario . Il sospetto, avanzato dal predetto difensore, che la SULFARO abbia riferito conoscenze almeno in parte istillatele dagli stessi organi inquirenti, risulta, poi, totalmente destituito di fondamento. L’estremo dettaglio delle dichiarazioni rese dalla teste il 20 maggio 1981 appaiono indice univoco della loro genuinità e, peraltro, i contrasti tra i VINCI e GIAIMO Santi non costituivano all’epoca, nonostante che VINCI Rosario fosse ritenuto esecutore materiale, un’ipotesi investigativa in concreto seguita dagli organi inquirenti per la ricerca del possibile movente del delitto, poiché esso si riteneva maturato in circostanze affatto diverse da quelle oggi prospettate ed ampia conferma di ciò può rinvenirsi nella motivazione della sentenza emessa all’esito del processo “dei 69”, dove al disaccordo tra vittima e imputato viene dedicato solo un fugace accenno. Le ragioni di contrasto riferite dalla SULFARO chiariscono, infine, le affermazioni, solo apparentemente contraddittorie, rese su tale punto dai sopra menzionati collaboratori, atteso che il contrasto tra GIAIMO Santi e VINCI Giovannino nacque per motivi di natura familiare, ma aumentò successivamente, fino a diventare insanabile, per l’innestarsi di altre ragioni attinenti al prestigio criminale esercitato dai due malavitosi nel rione dell’Annunziata, come viene attestato dalla vicenda dell’attentato al BONANNO e dal comportamento tenuto dal GIAIMO nella circostanza, che rendeva certamente quest’ultimo, agli occhi dei VINCI, un pericolo per l’indisturbato esercizio da parte loro di attività illecite nel villaggio Annunziata.
Da quanto si è sin qui esposto può ritenersi provato che il fatto di sangue del quale ci si sta occupando non solo è maturato nell’ambito dei contrasti tra GIAIMO Santi da un lato e VINCI Giovannino e VINCI Rosario dall’altro lato, ma anche che tale profondo e crescente disaccordo ne costituì specifico movente. L’armonico sovrapporsi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra esaminati con le dichiarazioni della vedova della vittima, completandosi vicendevolmente, non possono, infatti, lasciare dubbi in proposito.
L’individuazione del movente costituisce poi, rilevantissimo indizio per una corretta ricostruzione dei fatti più specificamente afferenti al mandato. Sul punto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appaiono, ad una superficiale lettura, contrastanti tra di loro, poiché alcuni di essi hanno affermato che vi fu un mandato diretto dei VINCI agli esecutori materiali, altri hanno viceversa sostenuto che vi fu la mediazione di altra persona individuata, però, da taluni in LEO Giuseppe e da altri in ZAGARELLA Melchiorre. Risulta, pertanto, necessario ripercorrere brevemente il contenuto delle diverse dichiarazioni, per verificare se esse siano effettivamente irriducibilmente contrastanti ovvero sia possibile individuare una chiave di lettura che le ricomponga ad unità.
SANTACATERINA Umberto ha sostenuto che VINCI Rosario e VINCI Giovannino si recarono da LEO Giuseppe per chiedergli di uccidere GIAIMO Santi e nella riunione susseguente le due parti raggiunsero l’accordo tanto su tale omicidio, che avrebbe dovuto essere organizzato da LEO Giuseppe, quanto su quello di CARIOLO Placido, che avrebbe dovuto essere eseguito dai VINCI in cambio del primo. Il collaboratore ha, quindi, effettuato una elencazione delle persone presenti alla riunione entrando in contraddizione con quanto aveva dichiarato nella fase delle indagini preliminari. E’ bene soffermarsi sulle affermazioni sinteticamente ricordate per effettuare alcune osservazioni. Il nucleo fondamentale della deposizione di SANTACATERINA Umberto risulta costituito dalla richiesta di collaborazione per l’omicidio di GIAIMO Santi avanzata dai VINCI a LEO Giuseppe e dal susseguente accordo tra le due parti che contemplava anche l’esecuzione dell’omicidio di CARIOLO Placido. Questa parte delle sue dichiarazioni può considerarsi sostanzialmente attendibile, mentre tutti gli altri particolari forniti dal collaboratore appaiono, in verità, più deduzioni personali del SANTACATERINA che fatti effettivamente conosciuti. Il collaboratore, infatti, non fu presente alla riunione ma ne sentì solo parlare da LEO Giuseppe e da LEO Domenico . Premesso che anche quest’ultimo non fu presente alla predetta riunione, sembra davvero strano che LEO Giuseppe abbia sentito la necessità di riferire in modo puntuale e nei dettagli a SANTACATERINA Umberto, personaggio a lui vicino ma che certamente rivestiva una posizione subalterna all’interno del clan “COSTA”, come si fosse svolta tale riunione e quali soggetti vi avessero partecipato. Che questo non sia avvenuto risulta, poi, indirettamente confermato dalle contraddizioni nelle quali è caduto il collaboratore al dibattimento nell’elencazione dei soggetti che vi parteciparono. Posto che la riunione storicamente avvenne, poiché ciò, come si vedrà, collima con quanto hanno affermato altri collaboratori e rientra in un logico ordine delle cose che vi sia stato un momento anteriore alla esecuzione del delitto nel quale esso fu deliberato ed organizzato, sembra allora di poter affermare che SANTACATERINA Umberto abbia considerato presenti ad essa tutti coloro che, per quanto era a sua conoscenza, avevano avuto un ruolo nella vicenda e che, come tali, secondo una ragionevole presunzione, avrebbero dovuto essere chiamati a farvi parte. Il collaboratore, invero, si è tradito ed ha mostrato di aver seguito proprio tale approssimativo criterio, quando, posto di fronte ad evidenti contraddizioni con sue precedenti dichiarazioni, ha affermato, per giustificare l’indicazione di MARTINEZ Francesco e VALENTE Vincenzo come partecipanti alla riunione, che essi, comunque, “erano presenti all’omicidio”.
Analoghe a quelle di SANTACATERINA Umberto sono le dichiarazioni di LEO Giovanni , che si sovrappongono in modo quasi perfetto alle prime, saldandosi ad esse in modo coerente. Va premesso che il collaboratore appare sul punto pienamente attendibile in considerazione dello stretto rapporto di parentela esistente con LEO Giuseppe, che egli ha indicato come sua fonte e che, essendo stato direttamente coinvolto nel delitto, doveva essere ben informato dei fatti. E’, pertanto, del tutto verosimile che i due fratelli, entrambi dediti all’illecito, si siano scambiati delle confidenze in ordine a questo omicidio, mentre la mancanza di palesi motivi di astio del collaboratore nei confronti dei VINCI induce ad escludere che le sue accuse abbiano un contenuto calunnioso. Egli ha, allo stesso modo del SANTACATERINA, ripetuto che coloro che vollero il delitto furono VINCI Giovannino e VINCI Rosario (definiti “mandanti veri e propri”), mentre l’ordine all’esecutore materiale fu dato dal fratello LEO Giuseppe e da VALVERI Sebastiano, anche se va rilevato che l’indicazione di quest’ultimo sembra più una deduzione del LEO che una sua effettiva conoscenza, avendo egli affermato di essere sicuro di ciò perché a quel tempo il “fratello tutto quello che faceva lo raccontava a VALVERI”. Egli non ha saputo dire, non essendo stato presente alla riunione tra i VINCI ed il fratello Giuseppe, se ad essa parteciparono altre persone oltre quelle indicate e, in particolare, nulla ha potuto riferire circa una eventuale partecipazione di MANCUSO Giorgio e di ZAGARELLA Melchiorre, pur non escludendolo ed avendo affermato che quest’ultimo era “il responsabile fuori” del gruppo e che i VINCI “camminavano con ZAGARELLA” e “si prendevano i soldi fuori” per conto “del gruppo DI BLASI-COSTA” (ciò sembra, peraltro, confermare quanto aveva detto al processo “dei 290” INSOLITO Giuseppe, vale a dire che VINCI Giovannino svolgeva le funzioni di “cassiere” dell’associazione). Anche LEO Giovanni , infine, ha fatto riferimento all’accordo in base al quale il fratello Giuseppe avrebbe dovuto uccidere GIAIMO Santi, mentre i VINCI avrebbero dovuto eliminare CARIOLO Placido. Il collaboratore ha fornito, in proposito, un particolare, contenuto anche nelle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, che aumenta l’attendibilità intrinseca del suo racconto, poiché attesta che l’omicidio di GIAIMO Santi, anche dopo la sua esecuzione, fu oggetto di discussione da parte di LEO Giuseppe e ciò rende ancor più plausibile che questi ne abbia potuto parlare con il fratello Giovanni. Il collaboratore, così come prima i SANTACATERINA, ha, infatti, affermato che i VINCI non mantennero l’impegno preso, poiché non solo non eseguirono l’omicidio di CARIOLO Placido, ma addirittura rivelarono alla vittima designata il proposito criminoso, con ciò determinando il risentimento del fratello Giuseppe, che si lamentò del loro comportamento. Va, peraltro, osservato che MANCUSO Giorgio , pur riferendo, a differenza di SANTACATERINA Umberto e LEO Giovanni , che l’impegno di uccidere CARIOLO Placido venne assunto da ZAGARELLA Melchiorre, anziché dai VINCI, probabilmente con l’intento, come si vedrà in seguito, di non accusare questi ultimi, ha, nondimeno, significativamente confermato che unitamente alla deliberazione di uccidere GIAIMO Santi fu presa quella di uccidere CARIOLO Placido ed ha, poi, sostenuto, con affermazione palesemente non veritiera, che quest’ultimo delitto non avvenne “perché ci fu la pacificazione”, non tenendo evidentemente in conto che le azioni di sangue dall’una e dall’altra parte dei due clan in conflitto proseguirono ancora a lungo (come il tentato omicidio DI BLASI, l’omicidio ZAGARELLA, l’omicidio D’AMICO, l’omicidio ARCUDI testimoniano) in quanto la cosiddetta pacificazione di Rometta, avvenuta nel carcere di quel centro nell’aprile 1980, non raggiunse il risultato sperato e solo nel giugno 1981, oltre un anno dopo il delitto che si sta esaminando, i due gruppi criminosi in lotta tra loro stipularono nel carcere di Volterra un duraturo accordo.
Significativo indizio che conferma, infine, l’asserita partecipazione di LEO Giuseppe al delitto può trarsi dalle parole di MOSCHITTA Giovanni , il quale, pur dando del fatto una ricostruzione che, come si vedrà, non appare del tutto condivisibile, ha, comunque, ammesso che egli si trovava sul luogo del delitto e che vi si recò proprio su mandato di LEO Giuseppe.
E’ necessario a questo punto effettuare una più approfondita disamina dell’oggetto dell’accordo raggiunto tra i due VINCI e LEO Giuseppe, che aiuterà a comprendere come esso non potesse risolversi in un semplice “scambio di favori” tra le parti, come una superficiale lettura delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori potrebbe lasciare intendere. L’uccisione di CARIOLO Placido, vale a dire di colui che era il capo indiscusso del gruppo criminoso che si contrapponeva al clan “COSTA”, non può, infatti, considerarsi, se non in una visione semplicistica che non riesce a penetrare le ragioni profonde dei fatti, un’azione delittuosa voluta esclusivamente da LEO Giuseppe per dei, pur sussistenti, contrasti personali con il CARIOLO. Tale crimine, proprio in considerazione della personalità della vittima, era un delitto che rispondeva, in realtà, agli interessi del gruppo “COSTA” nel suo complesso, potendo, peraltro, avere ripercussioni sull’intera “famiglia” per le prevedibili reazioni del clan avverso. Se così indubitabilmente è, non sembra appropriato parlare di “scambi di favori”, bensì di distribuzione di compiti all’interno del medesimo clan tra due dei suoi rappresentanti più autorevoli e, poiché tale accordo riguardava la pianificazione e commissione di fatti criminosi che toccavano non solo gli interessi dei singoli ma anche le complessive strategie del gruppo, sembra inevitabile che esso si sia svolto sotto l’egida, se non alla presenza fisica, di colui che rappresentando, all’epoca, il capo COSTA Gaetano all’esterno del carcere, era il solo che poteva responsabilmente decidere di dare ad esso esecuzione. A tale ricostruzione non sembra di ostacolo il silenzio serbato sul punto da SANTACATERINA Umberto e LEO Giovanni , poiché il primo, come si è visto, appare totalmente inattendibile nell’elencazione delle persone che presero parte alla riunione insieme a LEO Giuseppe, VINCI Giovannino e VINCI Rosario , mentre LEO Giovanni non sa dire nulla di preciso, non escludendo, comunque, la partecipazione di ZAGARELLA Melchiorre.
Del tutto coerenti con le superiori considerazioni risultano le concordi dichiarazioni rese da PARATORE Vincenzo e da MARCHESE Mario , i quali hanno riferito che l’ordine agli esecutori materiali fu dato da ZAGARELLA Melchiorre, al quale i VINCI si rivolsero per risolvere la questione. Lo ZAGARELLA, infatti, era non solo cugino dei VINCI, ma anche il capo del clan in assenza del COSTA, come si è ampiamente provato quando si è discusso del tentato omicidio di BARRESI Domenico. Può, allora, facilmente argomentarsi che i VINCI si rivolsero a ZAGARELLA Melchiorre non tanto in ragione del rapporto di parentela esistente tra loro, ma proprio in considerazione di tale ultima veste, poiché non si comprenderebbe altrimenti per quale motivo essi abbiano ritenuto necessario metterlo a parte della questione, pur possedendo capacità criminali, che già avevano trovato espressione nel tentato omicidio di BARRESI Domenico, tali da consentire loro di eseguire autonomamente una simile azione di sangue. Alla luce di quanto sopra, l’intervento dello ZAGARELLA può, pertanto, avere avuto il solo significato di coinvolgere nel delitto la responsabilità dell’intero gruppo e fu voluto dai VINCI, probabilmente, in considerazione della rilevante pericolosità che essi attribuivano al GIAIMO, il quale aveva dimostrato di poter contare anche su appoggi esterni all’ambiente malavitoso messinese, quando, come ha riferito la SULFARO, nei primi mesi del 1980 (pochissimo tempo prima, dunque, dell’omicidio), su suo ordine, alcuni catanesi eseguirono un atto dimostrativo nei pressi della casa dei VINCI. L’assegnazione di un ruolo a ZAGARELLA Melchiorre non significa, d’altronde, negare automaticamente che LEO Giuseppe abbia potuto avere una qualche mansione. Nonostante che il PARATORE ed il MARCHESE non ne facciano menzione, l’intervento del LEO discende, infatti, in modo pressoché necessario dalla circostanza che l’esecutore materiale e le altre persone indicate da entrambi i collaboratori come presenti sul luogo del delitto appartenevano a quel gruppo che all’interno del clan “COSTA” faceva capo a LEO Giuseppe (vedi quanto si è detto a pag. 201 e segg.) ed il rispetto della gerarchia, che, come ha affermato lo stesso COSTA Gaetano, era assoluto pur nella salvaguardia dell’autonomia che godevano le articolazioni interne del clan (vedi pag. 196 e segg., nonché pag. 201 e segg.), imponeva che l’ordine di compiere l’azione delittuosa provenisse anche dal LEO. Il silenzio del PARATORE e del MARCHESE sul punto può, d’altronde, spiegarsi con la genericità nella quale si è mantenuta la loro narrazione su tale aspetto dell’azione delittuosa e sembra poter essere diretta conseguenza delle modalità attraverso cui essi hanno affermato di aver appreso tali fatti. Il PARATORE ha dichiarato, infatti, che essi gli furono riferiti da VINCI Rosario , in una discussione avuta con lui in carcere, nella quale si commentò la sentenza emessa dalla Corte di Assise nel processo “dei 69”. Dall’oggetto di tale discussione sembra, però, di poter desumere che tra i due vi fu solo un breve scambio di notizie sul conferimento del mandato, mentre essi si soffermarono a discorrere sull’affermazione di responsabilità del VINCI quale esecutore materiale del delitto. Il MARCHESE ha dichiarato, per parte sua, che egli ebbe come fonte di conoscenza ZAGARELLA Melchiorre. Anche in tal caso sembra, però, plausibile che quest’ultimo abbia riferito al collaboratore solo quelle attività che egli aveva personalmente svolto, trascurando dettagli tutto sommato marginali, come poteva ritenersi la partecipazione al fatto di LEO Giuseppe, tenuto conto che quegli non aveva certamente eseguito materialmente il delitto e, non essendo portatore di un proprio movente né impersonando, a quel tempo, la volontà di COSTA Gaetano, non aveva svolto neppure un significativo ruolo nella determinazione a compiere l’azione delittuosa.
Conformemente a quella che sembra la più plausibile ricostruzione dei fatti, MANCUSO Giorgio , che si è accusato di aver materialmente eseguito l’omicidio, ha affermato che il delitto fu “commissionato da Iole ZAGARELLA a LEO Giuseppe” e che quest’ultimo incaricò, poi, di eseguirlo lui e MOSCHITTA Giovanni . MANCUSO Giorgio , nondimeno, ha sostenuto che all’incontro nel quale ZAGARELLA Melchiorre ordinò l’esecuzione del delitto, assumendosi nel contempo l’impegno di uccidere CARIOLO Placido, non parteciparono né VINCI Giovannino , né VINCI Rosario . Orbene, pur non potendosi escludere che vi siano state altre riunioni oltre quella sopra indicata, alle quali presero parte i due VINCI e rimaste sconosciute al MANCUSO, la deposizione del collaboratore su tale punto appare sospetta non solo perché contrasta con quelle di altri collaboratori (SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, LEO Giovanni ), che indicano i due VINCI come soggetti che vi avrebbero partecipato, ma anche perché risulta per molti versi incongruente. E’, infatti, poco verosimile che i VINCI, ai quali va ricondotto il movente del delitto, non abbiano voluto essere presenti al conferimento del mandato di uccidere. E’ ancor meno verosimile che il MANCUSO, così come egli afferma, non abbia voluto sapere dallo ZAGARELLA le ragioni (anche solo quelle “ufficiali”) per le quali avrebbe dovuto essere eliminata la persona che egli si stava apprestando ad uccidere. E’ contraddittorio che Iole ZAGARELLA, responsabile esterno del clan e, pertanto, personaggio al vertice dell’organizzazione criminosa immediatamente dopo COSTA Gaetano , abbia potuto assumere un impegno, quale quello di uccidere CARIOLO Placido, che lo vincolava nei confronti di LEO Giuseppe, a quel tempo già personaggio autorevole, ma pur sempre a lui gerarchicamente subordinato all’interno del clan. Perplessità desta, infine, la falsificazione della realtà che egli, come si è visto, ha tentato di effettuare per spiegare la mancata successiva esecuzione dell’omicidio di CARIOLO Placido da parte dello ZAGARELLA e ancor più inquietante è quella sorta di dialogo, di seguito integralmente riportato, che il collaboratore ha instaurato nel corso del suo esame con l’imputato MOSCHITA Giovanni, quasi per giustificare il poco benevolo trattamento che gli aveva riservato nella precedente deposizione: “se il MOSCHITTA era veramente innocente io l’avrei detto senza problemi, perché a me se uno è innocente lo posso dire senza problemi, se è colpevole lo dico senza problemi; poi se lui ritiene di essere innocente faccia lui. Oltre tutto i 25 anni li hai presi, mica te li tolgono, no?” e successivamente “Io non ho nessun motivo di difendere queste due persone, perché? Queste due persone..., a parte il fatto che il MOSCHITTA può essere un amico mio, queste due persone (intende, evidentemente, riferirsi a VINCI Giovannino e VINCI Rosario ) facevano parte di un altro clan, perciò io difendo due persone che fanno parte di un altro clan e non difenderei a te MOSCHITTA? Purtroppo se la verità è questa, è questa, non ci posso fare niente”. Sembra, in verità, che il MANCUSO, pur dichiarando di voler collaborare con la giustizia, abbia intenzionalmente cercato di non accusare i due VINCI, non solo di fronte alla giustizia dei tribunali, ma anche in relazione alle norme di comportamento del codice mafioso (allontanando anche il semplice sospetto che essi abbiano potuto tradire il proprio clan rivelando i propositi omicidi nei confronti di CARIOLO Placido al clan avverso), né ciò deve sorprendere se si osserva il complesso delle sue dichiarazioni. Benché, infatti, il MANCUSO, come egli stesso ha affermato, abbia rivestito un ruolo di protagonista all’interno della criminalità organizzata messinese, tale da consentirgli di conoscere approfonditamente i retroscena di numerosi delitti, il suo contributo probatorio nel presente processo è stato molto deludente come testimonia il fatto che, con riferimento ai molti fatti illeciti oggetto di giudizio, egli ha reso dichiarazioni di accusa quasi esclusivamente nei confronti di soggetti che come lui avevano dichiarato di collaborare con la giustizia mentre solo eccezionalmente le sue accuse si sono rivolte anche nei confronti di altri soggetti (LEO Domenico , con riferimento all’omicidio di CAVO’ Domenico e ad un traffico di armi; APRILE Natale e LEARDO Luigi con riferimento al duplice omicidio di BONASERA e INSANA).
La ricostruzione più efficace e logicamente coerente è, allora, quella proposta da COSTA Gaetano , il quale ha affermato che mandanti del delitto furono ZAGARELLA Melchiorre e VINCI Giovannino e che in esso vi fu in qualche modo coinvolto anche LEO Giuseppe, “essendo che loro erano un gruppo uniforme”. Dalle parole di COSTA Gaetano emerge, inoltre, chiaramente che ZAGARELLA Melchiorre intervenne nella deliberazione quale responsabile esterno del clan “COSTA” e che il vertice del clan prese tale decisione per tutelare gli interessi dei VINCI, i quali appartenevano organicamente a tale sodalizio criminoso. Tale ricostruzione non sembra, poi, contrastare, per le ragioni suesposte, con quelle offerte dagli altri collaboratori sin qui esaminati, le quali forniscono, al contrario, ad un’analisi approfondita, elementi convergenti di pregnante significato ed appare, pertanto, a questa Corte quella che, probabilmente, aderisce maggiormente alla realtà.
Può, comunque, affermarsi con certezza, sia che si accolga integralmente tale ricostruzione, sia che si ritenga di discostarsene parzialmente, che il delitto fu voluto e deliberato da VINCI Giovannino e da VINCI Rosario e che alla deliberazione partecipò anche ZAGARELLA Melchiorre. Gli elementi irrefutabilmente a carico dei VINCI, padre e figlio, sono costituiti dalla prova ampia ed indiscutibile del movente che li animava a commettere l’azione delittuosa e dalle numerose, chiare, inequivoche dichiarazioni prima esaminate rese dai collaboratori di giustizia, le quali, nella parte in cui accusano i due VINCI, padre e figlio, quali mandanti del delitto si fondono armonicamente tra di loro e si sovrappongono perfettamente all’indicato movente. Quanto all’unica voce dissonante, quella di MANCUSO Giorgio , si deve osservare, senza recedere dalle superiori riserve circa l’attendibilità del collaboratore, che le sue dichiarazioni, non contenendo alcuna delucidazione sul movente dell’azione delittuosa, sono pur sempre compatibili con la superiore ricostruzione. Non è sufficiente, invero, affermare, per escludere la responsabilità dei VINCI, che il mandato fu conferito agli esecutori materiali (direttamente o attraverso LEO Giuseppe) dallo ZAGARELLA, dovendo ritenersi che questi abbia agito quale responsabile esterno del gruppo dopo aver recepito e fatto propria la precedente decisione dei due VINCI, autorevoli esponenti del proprio clan.
Il difensore di VINCI Giovannino ha, infine, ipotizzato che il delitto possa essere avvenuto per volontà esclusiva dello ZAGARELLA, a causa di un risentimento personale nei confronti di GIAIMO Santi. A suo sostegno il predetto difensore ha addotto l’episodio ricordato da SULFARO Pasqua, svoltosi nella fiumara dell’Annunziata, nel quale GIAIMO Santi schiaffeggiò VINCI Giovannino , tenendo un comportamento che fu avvertito dallo ZAGARELLA come un’offesa alla sua persona. Si tratta, in verità, di una prospettazione priva di qualsiasi riscontro probatorio alla quale può essere attribuito il valore di semplice congettura e della quale può serenamente affermarsi la totale infondatezza. Va, anzitutto, osservato che il suddetto episodio si sarebbe verificato, secondo il racconto della SULFARO, nel febbraio 1979, circa un anno prima dell’omicidio, sicché appare veramente arduo ritenere che lo ZAGARELLA abbia potuto serbare per così lungo tempo nel proprio animo una volontà omicida, mentre vi è prova che dopo tale fatto se ne verificarono diversi altri, i quali videro come protagonisti GIAIMO Santi ed i due VINCI, che appaiono ben più strettamente e direttamente collegati all’omicidio in esame. Tale ricostruzione, inoltre, non, riesce a dare alcuna plausibile spiegazione ai numerosi elementi di prova che con essa contraddicono irrimediabilmente e sui quali ci si è già lungamente soffermati, essendo stati posti a base della diversa ricostruzione dei fatti accolta da questa Corte.
Passando ora ad esaminare la fase esecutiva del delitto, occorre, anzitutto, accertare se ad essa parteciparono due o più persone.
La tesi secondo la quale al delitto
parteciparono più persone fu avanzata per la prima volta, anche se nella
diversa prospettiva di un omicidio in corso di rapina, da ALOISI Vincenzo nelle
sue dichiarazioni ai Carabinieri nel corso dell’interrogatorio del 27-4-1981,
poi confermate al P.M. il 7 agosto dello stesso anno e successivamente
ritrattate sia davanti al G.I. il 9-12-1981, sia al dibattimento di primo grado
del processo “dei 69”. Tali dichiarazioni furono ritenute attendibili, come
si è visto, nella sentenza emessa all’esito di quel procedimento, che ha
fondato su di esse la condanna di MOSCHITTA Giovanni
e di VINCI Rosario
. Nel dibattimento del presente processo l’ALOISI è stato nuovamente sentito
quale teste (vedi udienza del 26-11-1996) ed ha affermato di non
ricordare molto, di non avere accusato nessuno dell’omicidio di GIAIMO Santi,
di avere semplicemente firmato un verbale già compilato dai Carabinieri e di
non confermare, pertanto, il contenuto di quelle precedenti dichiarazioni. Ha
continuato sostenendo che egli non
lavorava più dall’anno 1978 in un’officina per la riparazione di automezzi;
che, di conseguenza, non poteva trovarsi in officina il giorno dell’omicidio;
che non rispondeva al vero la circostanza secondo la quale egli, poco dopo il
fatto, fu contattato telefonicamente da alcuni soggetti i quali gli chiesero di
recarsi in via Rocca Guelfonia dove si trovavano con la moto in panne; che il
giorno dell’omicidio non si era incontrato né con VALENTE, né con MOSCHITTA,
né con VINCI, mentre si era recato insieme a VALVERI Sebastiano al cimitero
intorno alle ore 11,30 - 12,00; che egli a quel tempo lavorava come camionista e
che quella mattina si trovava a Napoli. Ha riferito, inoltre, che il
padre, il quale lavorava nel settore dei pesci, subì vari attentati, sia prima
che dopo i fatti relativi all’omicidio GIAIMO. Ha ricordato, infine, che quando
venne sentito dai Carabinieri, i militari che lo interrogavano gli ricordarono
che tempo prima, ad un controllo, la sua autovettura risultò non essere
provvista di regolare documentazione.
Tale deposizione non può che destare sconcerto, poiché con essa il teste ha negato, ancor più radicalmente di quanto non avesse fatto nel corso del dibattimento di primo grado nel processo “dei 69”, la veridicità di quanto aveva affermato ai Carabinieri il 27-4-1981. In quel processo, infatti, il teste, sebbene avesse affermato di essersi determinato a fare le dichiarazioni rese ai Carabinieri per porre fine all’interrogatorio e per evitare un procedimento penale in conseguenza del suo fermo a bordo della sua Fiat 850, questione quest’ultima cui ha accennato anche nel presente giudizio, aveva sostenuto (vedi pag. 73 e segg. della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina in data 13-6-1984) che “le circostanze riferite ai Carabinieri parte le aveva inventate e parte le aveva apprese dai Carabinieri limitandosi a confermarle” ed aveva, comunque, affermato (vedi pag. 76 della citata sentenza) di aver “ricevuto, verso le ore 10 del 14-2-1980, la visita presso l’officina ATTANASIO del VALVERI e del MOSCHITTA”. Orbene, già dal solo confronto delle dichiarazioni rese dal teste nel dibattimento del processo “dei 69” con quelle rese nel corso del dibattimento del presente processo, emerge chiaramente che in queste ultime egli ha affermato il falso, attribuendo integralmente al militare che lo interrogava la provenienza delle dichiarazioni da lui sottoscritte e, soprattutto, negando di essersi trovato il giorno dell’omicidio presso l’officina ATTANASIO e di aver ricevuto verso le ore 10 la visita del VALVERI e del MOSCHITTA. Le spiegazioni che egli ha fornito per giustificare la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni rese davanti ai Carabinieri e confermate davanti al P.M. appaiono, poi, ancor più inconsistenti se riferite alla deposizione dibattimentale nel processo “dei 69”, dove certamente egli non fu in alcun modo coartato a dire cose diverse dal vero e dove, ugualmente, nel modificare le originarie dichiarazioni, aveva riferito alcuni rilevanti particolari oggi negati o sottaciuti.
La rilevata falsità delle
dichiarazioni rese dall’ALOISI all’udienza del 26-11-1996 e la loro interna
contraddittorietà (il teste ha sostenuto che il giorno dell’omicidio si
trovava a Napoli e, nello stesso tempo, che si recò insieme al VALVERI al
cimitero) contribuisce, in realtà, ad avvalorare, a giudizio di questa Corte,
l’attendibilità delle dichiarazioni rese ai Carabinieri il 27-4-1981 ed al
P.M. il 7-8-1981, aggiungendo nuovi argomenti a quelli, pienamente
condivisibili, già espressi dalla Corte di Assise di Messina con sentenza
emessa il 13-6-1984 e dalla Corte di Assise di Appello di Catania con sentenza
del 26-11-1992, ormai divenuta irrevocabile. In quest’ultima sentenza, in
particolare, così si motiva: “Questa Corte, in aderenza a quanto esattamente ritenuto dai giudici di
primo grado, reputa credibili le dichiarazioni rese dall’ALOISI, a) perché
intrinsecamente logiche e non frutto di mere invenzioni, dettagliate e fornite
da persona che, avendo vissuto evidentemente in certo ambiente malavitoso (egli
conosce VALVERI, MOSCHITTA, VINCI e VALENTE, nonché lo stesso GIAIMO, indicato
dai Carabinieri di Messina come componente del clan CARIOLO - v. rapporto del
5-8-1981 -), era certamente a conoscenza diretta o indiretta di fatti criminosi;
b) per mancanza di motivi da parte dell’ALOISI di accusare ingiustamente gli
odierni imputati, coi quali anzi correva forte amicizia (v. dichiarazioni rese
dal VALVERI il 15-9-1980 e nel dibattimento di primo grado - fl. 1070 - e
lettere inviate dall’ALOISI al MOSCHITTA ed, in particolare, quella
dell’ottobre 1981 - fl. 400, vol. III, all. M -, in cui, tra l’altro, egli
si scusa con quest’ultimo per non avergli rivelato prima “il fatto grave che
egli gli attribuisce”: c) perché confermate davanti al P.M. con ulteriori
chiarimenti il 7-8-1981 e, quindi, dopo quattro mesi circa dalle dichiarazioni
dallo stesso rese ai C.C. il 27-4-1981, con possibilità di riflessione su
quanto già detto; d) perché supportate da altra testimonianza (teste NATOLI
Giuseppe) [...] nonché dalle successive dichiarazioni del c.d. “pentito”
INSOLITO Giuseppe, rese nel procedimento definito con sentenza 3-4-1987 del
Tribunale di Messina ed acquisite agli atti del presente processo, di cui s’è
fatto sopra cenno e da obiettivi riscontri esterni (risultati della perizia
medico-legale); e) perché la successiva ritrattazione (al G.I. il 9-12-1981 ed
in dibattimento) appare illogica, immotivata, generica e non circostanziata,
tant’è che l’ALOISI venne sottoposto a procedimento penale e condannato per
falsa testimonianza a mesi sei di reclusione dalla Corte di Appello di Catania
con sentenza del 23-11-1983. Passando, ora, al contenuto delle dichiarazioni del
teste ALOISI, va subito detto che esse non sono affatto smentite o contraddette
dalle altre emergenze processuali. Intanto, il teste ha risposto alle precise
domande dei C.C., che erano già a conoscenza, tramite fonti confidenziali,
delle modalità dell’omicidio GIAIMO. - domande verbalizzate per intero - (il
che rivela la correttezza dell’operato dei militi suddetti), in maniera non
corrispondente alle informazioni in possesso dei C.C., sicché
l’interrogatorio dell’ALOISI non appare per nulla pilotato da questi ultimi.
Così, ad esempio, alla domanda, secondo cui ai C.C. risultava che la mattina
dell’omicidio “de quo”, lo ALOISI si sarebbe incontrato con MOSCHITTA,
VALVERI, VINCI e VALENTE, egli risponde che si era incontrato solamente con
MOSCHITTA e VALVERI che erano andati a trovarlo alle ore 10 circa
nell’officina ove al tempo egli lavorava e che gli altri due non li aveva
visti. Le difese degli appellanti, al riguardo, hanno contestato che l’ALOISI
lavorasse nell’officina di ATTANASIO Filippo di via risorgimento all’epoca
dell’omicidio GIAIMO, sostenendo che l’ATTANASIO in dibattimento aveva
escluso l’esistenza del rapporto di lavoro alla predetta epoca ed aveva
avallato tale assunto con la documentazione rilasciata dall’INPS. A tale
rilievo, già i primi giudici hanno esaurientemente risposto, ponendo in
evidenza che la presenza dell’ALOISI in detta officina la mattina
dell’omicidio in questione era stata con fermata dallo stesso ALOISI in
dibattimento (fl. 1208), pur avendo costui negato le altre circostanze, e
confermata, altresì, dallo stesso imputato MOSCHITTA, il quale ha chiarito in
dibattimento (fl. 1069) che l’ALOISI lavorava in una officina meccanica non
distante da piazza Don Fano. Deve, qui, aggiungersi che è lo stesso ATTANASIO a
dichiarare all’udienza dibattimentale del 16-5-1984, sia pure in termini
dubitativi, che l’ALOISI lavorava all’epoca in questione nella sua officina
(“se mal non ricordo nel febbraio 1980 l’ALOISI lavorava alle mie
dipendenze...”), anche se alla successiva udienza del 18-5-1984 dirà, con
documentazione INPS alla mano, che il predetto era stato licenziato nel giugno
1978, non senza aggiungere, però, che lo stesso aveva continuato di tanto in
tanto a frequentare la sua officina ma senza lavorare e che dopo circa due o tre
mesi non si era fatto più vedere. La deposizione del teste ATTANASIO non
appare, pertanto, attendibile sul punto, sia perché il licenziamento
dell’ALOISI avvenuto nel 1978 non esclude che lo stesso fosse tornato a
lavorare, sia pure di fatto, nel 1980 nella officina in questione sia perché
l’ALOISI - come acutamente rilevato dai primi giudici - aveva richiesto, nei
motivi di appello da lui presentati avverso la sentenza del Tribunale di Catania
per il reato di falsa testimonianza, la escussione, in qualità di testi, di
ATTANASIO Filippo e di ALOISI Luigi, per riferire che egli non aveva ricevuto,
il mattino del delitto GIAIMO, nell’officina la visita del MOSCHITTA o di
altri. E’, poi, del tutto infondato il rilievo dei difensori degli appellanti,
secondo cui la circostanza che il 13-2-1980 l’ALOISI non lavorasse più alle
dipendenze dell’ATTANASIO sarebbe stata indirettamente confermata dal
maresciallo BLASA Francesco, il quale in dibattimento ebbe a dire di aver
prelevato l’ALOISI, per accompagnarlo presso l’ufficio del P.M. dr.
D’AQUINO, in una bottega per la vendita al pubblico di pesci in via Palermo,
dove lavorava; e ciò in quanto l’interrogatorio del suddetto teste dinanzi al
citato P.M. avvenne il 7 agosto 1981 ed è pacifico che a tale data l’ALOISI
non lavorava più nell’officina dell’ATTANASIO, come lo stesso ebbe a dire
ai C.C. di Messina già nell’interrogatorio del 27-4-1981. [...]”.
Muovendo, pertanto, dal presupposto che le dichiarazioni rese dall’ALOISI ai Carabinieri in data 27-4-1981 devono ritenersi attendibili, occorre, allora, distinguere in quale parte il teste ha riferito fatti dei quali ha acquisito conoscenza in modo diretto ed in quale parte ha ripetuto ciò che egli apprese dal VALVERI e dal MOSCHITTA.
L’ALOISI deve considerarsi testimone diretto, anzitutto, con riferimento alla asserita visita che egli avrebbe ricevuto presso l’officina ATTANASIO, verso le ore 10 del 14-2-1980, poco prima dell’omicidio, dal VALVERI e dal MOSCHITTA e, poi, con riferimento alla chiamata di soccorso che egli avrebbe ricevuto telefonicamente, poco dopo l’omicidio, sempre dal VALVERI e dal MOSCHITTA, insieme ai quali si sarebbe recato successivamente in un’abitazione verso i laghi di Ganzirri dove furono nascoste due armi che quelli portavano con loro, una calibro 7,65 e un’altra calibro Walter 9 (sono tutte circostanze che, proprio sulla base delle dichiarazioni dell’ALOISI, la predetta citata sentenza ha ritenuto compiutamente accertate).
Orbene, la presenza di VALVERI Sebastiano e di MOSCHITTA Giovanni armati di pistole (una delle quali, peraltro, dello stesso calibro di quella usata per uccidere GIAIMO Santi), nei pressi del luogo del delitto, poco prima che questo venisse perpetrato, ha trovato, ad avviso di questa Corte, decisiva conferma nelle dichiarazioni rese nel corso del presente dibattimento da MOSCHITTA Giovanni e da numerosi collaboratori di giustizia, dalle quali emerge che entrambi i sopra nominati soggetti ebbero parte nell’omicidio.
Tutti i collaboratori di giustizia sentiti in relazione a questo episodio delittuoso, nessuno escluso, hanno, infatti, affermato il concorso di MOSCHITTA Giovanni nell’esecuzione dell’omicidio e quest’ultimo, come si è visto, ha ammesso di aver partecipato al delitto, anche se ha cercato di sminuire la propria responsabilità affermando di non essere stato messo al corrente dell’intenzione di MANCUSO Giorgio di perpetrare un omicidio e di aver ritenuto che suo compito fosse semplicemente quello di effettuare un sopralluogo in un ufficio postale da rapinare. Egli ha, poi, confermato i rapporti criminali da lui intrattenuti all’epoca con LEO Giuseppe, dichiarando che aveva dato la propria disponibilità per effettuare il detto sopralluogo a LEO Giuseppe, che gliene aveva fatto richiesta quello stesso giorno.
La ricostruzione fornita dal MOSCHITTA risulta a prima vista incompatibile con il racconto dell’ALOISI, poiché in essa non vi è posto per l’asserito incontro con quest’ultimo nell’officina dell’ATTANASIO e, nondimeno, essa sta a significare che, al di là dell’accertamento giurisdizionale compiuto con la sentenza prima citata e delle accuse provenienti dai collaboratori, effettivamente il MOSCHITTA ebbe parte nel delitto e svolse proprio il ruolo che gli venne attribuito nella sentenza di condanna, vale a dire quello di aiutare il killer nella fuga a bordo del proprio motoveicolo. Le divergenze rispetto alla dichiarazione dell’ALOISI possono, d’altronde, facilmente spiegarsi con la volontà del MOSCHITTA di alleggerire la propria responsabilità in vista di un eventuale futuro giudizio di revisione, accreditando una ricostruzione dei fatti che, peraltro, è, per molti versi, poco convincente, poiché è davvero strano che per l’esecuzione di un omicidio accuratamente pianificato, studiato ed organizzato ci si sia avvalsi della cooperazione di un soggetto ignaro che avrebbe potuto reagire in modo imprevedibile non appena si fosse reso conto in quale azione delittuosa era stato coinvolto e che, comunque, non avrebbe potuto assicurare efficace aiuto all’esecutore materiale in caso di contrattempi.
L’intervento di VALVERI Sebastiano nella fase esecutiva dell’omicidio è stata, a sua volta, affermata da numerosi collaboratori di giustizia.
SANTACATERINA Umberto ha riferito che il VALVERI svolse funzioni di copertura, soffermandosi sulla propria autovettura BMW nei pressi del luogo dell’agguato. Si deve notare che il SANTACATERINA, benché abbia descritto in modo impreciso lo svolgimento dell’azione delittuosa, sia con riferimento all’indicazione del luogo esatto in cui fu colpita la vittima (ha affermato che essa fu mortalmente ferita sul marciapiede di fronte al proprio posto di vendita anziché, come risulta chiaramente in atti, sullo stesso marciapiede), che con riferimento ai movimenti del killer (nella fase delle indagini preliminari aveva sostenuto che il killer sparò mentre si trovava a bordo di una motocicletta e solo al dibattimento ha modificato tale versione), è risultato, tuttavia, ben informato sui soggetti che vi presero parte, avendo per primo accusato MANCUSO Giorgio di essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio, quando ancora su quest’ultimo non si addensava neppure la nube del sospetto, e avendo poi ricevuto clamorosa conferma delle sue dichiarazioni dalla confessione dello stesso MANCUSO, frattanto divenuto anche lui collaboratore di giustizia.
COSTA Gaetano ha parimenti dichiarato che egli non conobbe i dettagli esecutivi dell’azione delittuosa ma seppe che VALVERI Sebastiano vi partecipò insieme ad altri che svolsero “un ruolo logistico organizzativo”.
Dichiarazioni analoghe hanno reso, poi, PARATORE Vincenzo, CASTORINA Pasquale e VENTURA Salvatore , anche se, a causa dell’estrema genericità del loro racconto, esse appaiono di ridotta valenza probatoria.
Tutti gli elementi di prova sopra rassegnati, alla stregua delle considerazioni esposte, risultano armonicamente convergere verso la conclusione che VALVERI Sebastiano e MOSCHITTA Giovanni parteciparono all’esecuzione del delitto ed ebbero con l’ALOISI quegli incontri prima e dopo l’omicidio che questi ha riferito. Dovendosi, però, escludere, come si vedrà meglio in seguito, che uno dei due abbia svolto il ruolo di esecutore materiale dell’omicidio, ne consegue che necessariamente gli attentatori furono almeno tre (il killer, MOSCHITTA Giovanni e VALVERI Sebastiano) e probabilmente anche in numero superiore.
Lo stesso
ALOISI, invero, ha affermato che al fatto presero parte più persone, indicate
in VALVERI Sebastiano, MOSCHITTA Giovanni
, VINCI Rosario
e VALENTE Vincenzo. Certamente questa parte delle sue
dichiarazioni va accolta con grande prudenza perché il testimone non ha, in
proposito, riferito fatti ai quali egli ha assistito, bensì circostanze che
egli ha appreso dal VALVERI e dal MOSCHITTA
e che, almeno in parte, sono risultate non veritiere. Non occorra
spendere molte parole, infatti, per rilevare come la ricostruzione del fatto
offerta dall’ALOISI, secondo cui il delitto fu un’azione estemporanea nel
corso di un tentativo di rapina, contrasta irrimediabilmente, oltre che con le
dichiarazioni dei testimoni presenti che, come abbiamo visto, non hanno fatto
alcun riferimento ad una rapina, anche e soprattutto con il movente sopra accertato, che colloca l’omicidio
nell’ambito dei contrasti tra i VINCI e GIAIMO Santi, poiché è impensabile
che il gruppo degli attentatori abbia deliberato di eseguire, insieme
all’omicidio, accuratamente preparato e studiato, una rapina in un ufficio
postale (o in una banca secondo un’altra tesi). Non si riesce a ravvisare,
infatti, alcun valido collegamento tra i due reati e, d’altronde, non si
comprende quale utilità sarebbe potuta discendere agli attentatori
dall’esecuzione congiunta dei due delitti, né giova affermare che la rapina
doveva servire ad attirare l’attenzione delle persone, come ha sostenuto il
SANTACATERINA, poiché è illogico concentrare l’attenzione dei passanti
proprio verso un luogo sito a pochi metri di distanza da quello dell’omicidio.
Le superiori considerazioni appaiono sufficienti per dimostrare che il giorno
dell’omicidio gli attentatori non vollero compiere alcuna rapina nel vicino
ufficio postale e le dichiarazioni pienamente concordanti con tale assunto rese
da tutti i collaboratori sentiti, ad eccezione del SANTACATERINA, possono solo
servire da ulteriore rinforzo. Tenuto conto che l’ALOISI ha dichiarato, e non
vi è motivo di dubitarne, ciò che gli venne detto dal VALVERI e dal MOSCHITTA,
bisogna, allora, comprendere il motivo per il quale questi ultimi gli riferirono
cose non vere, essendo questa indagine l’indispensabile premessa per
attribuire il giusto valore probatorio alle superiori dichiarazioni. La
spiegazione più lucida è stata fornita da COSTA Gaetano
, il quale ha affermato che gli stessi attentatori diffusero una ricostruzione
dei fatti difforme dal vero per dare
una salda giustificazione al proprio operato: “quello
è un confidente [...] ha impedito [...] questa rapina e quindi noi dobbiamo
ammazzarlo”, ma di rapina “finta”
o “simulata” o solo come “messa
in scena” hanno parlato anche MARCHESE Mario
, SPARACIO Luigi
e LEO Giovanni
(quest’ultimo ha affermato di averne sentito parlare “da
collaboratori”, per escludere, nel contempo, che le sue fonti,
indubitabilmente più dirette, gliene abbiano riferito), tutti soggetti che non
erano stati imputati nel procedimento “dei 69” dove aveva deposto
l’ALOISI, i quali, pur accennando alla circostanza in modo molto generico,
hanno in tal modo indirettamente confermato le parole di quest’ultimo. Lo
stesso COSTA Gaetano
ha, poi, spiegato che spesso nell’ambiente delinquenziale
capitava che si dessero ai fatti motivazioni diverse da quelle reali per i
motivi più svariati ed, in genere, per far apparire la propria azione, spesso
disumana e brutale, conforme ad una sorta di “codice mafioso” dei
comportamenti criminali e, come tale, più facilmente accettabile dalla
generalità degli appartenenti a quello stesso mondo, allontanando in qualche
modo il sempre presente rischio di vendette o ritorsioni: (vedi udienza del
26-7-1996) “AVVOCATO: in relazione ad alcuni episodi lei dice: “si vociferava, non
so qual è la realtà”, e parla in molti casi di una realtà e poi invece di
quella che era diciamo un fatto che veniva diffuso, che non corrispondeva a
reale accadimento, vero? [...] venivano messe notizie false in giro?
IMPUTATO: no, no, no, bisognava
adottare una strategia per evitare il rischio, pericoli di persone che avevano
realmente e materialmente effettuato delitti.
AVVOCATO: sì, per coprire.
IMPUTATO: e quindi le motivazioni si
davano, o accettabili, non dovute a rancori personali, o qualcosa su questo
piano.
AVVOCATO: quindi può essere
che veniva detto in giro non so, che aveva commesso un omicidio Tizio, mentre
era stato Caio per coprire anche Caio?
IMPUTATO: no, questo non è che
avveniva. Io parlo sulla motivazione. Io non posso contestare il fatto in sé,
l’essenza intrinseca del delitto commesso. Io, la strategia, cioè si poteva
dare la motivazione ben diversa da quella che in realtà era. Questo per evitare
di dare spunto a persone, di chiedere conto sulle storie, ma i fatti erano
quelli, con la responsabilità dei soggetti che l’hanno attuata...”
Dalla deposizione del COSTA si evince non solo che ciò che è avvenuto per il delitto di GIAIMO Santi era pratica piuttosto diffusa, ma anche che di regola veniva offerta esclusivamente una diversa motivazione del delitto ma non veniva alterata la realtà dei fatti nel loro nucleo storico essenziale, riguardante, ad esempio, il numero e l’identità dei soggetti partecipanti al delitto, e ciò risulta, peraltro, del tutto comprensibile perché i soggetti cui fosse stato attribuito un delitto non commesso avrebbero potuto, altrimenti, recriminare per essere stati indebitamente esposti sia ad eventuali azioni ritorsive di amici o parenti della vittima, sia ad un ingiusto intervento punitivo dello Stato. Alla stregua di quanto è stato appena detto, appare fondato, allora, ritenere che le affermazioni dell’ALOISI, nonostante la falsità della circostanza relativa alla rapina, siano veritiere non solo nella parte in cui viene sostenuta la partecipazione di una pluralità di persone all’omicidio, ma, verosimilmente, anche nella parte in cui sono stati accusati specificamente alcuni soggetti, mentre la sicura parzialità delle sue conoscenze non consente di escludere che altri soggetti ancora (come, ad esempio LEO Giuseppe, accusato da COSTA Gaetano e LEO Giovanni o, ancora, MANCUSO Giorgio , ritenuto unanimemente dai collaboratori l’esecutore materiale del fatto, o MARTINEZ Francesco, accusato da SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, MARCHESE Mario e COSTA Gaetano ) vi abbiano potuto prendere parte. Non essendo, tuttavia, le persone indicate dall’ALOISI imputate nel presente processo, non è necessario soffermarsi oltre sul punto, ma si deve rilevare, a sostegno del superiore assunto, che gli stessi nomi elencati dal teste sono stati poi ripetuti, pur se talvolta con dichiarazioni discordanti tra di loro ed al loro interno non perfettamente coerenti, da numerosi collaboratori (in particolare, VALENTE Vincenzo è stato accusato da PARATORE Vincenzo, MARCHESE Mario , SPARACIO Luigi , CASTORINA Pasquale e COSTA Gaetano , mentre VINCI Rosario è stato indicato da SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi , LEO Giovanni e COSTA Gaetano ), e non sembra che ciò possa dipendere esclusivamente dalla circostanza che nei loro confronti fu instaurato un procedimento penale, perché quei collaboratori che hanno ribadito tali accuse erano, certamente, ben consapevoli del fatto che la ricostruzione che essi offrivano si differenziava nettamente da quella accolta nella sentenza che aveva concluso detto processo.
L’esame della deposizione del figlio della vittima fornisce, peraltro, un significativo riscontro dell’ipotizzata pluralità di esecutori, che viene ad aggiungersi a quello costituito dalla deposizione del teste NATOLI, della quale vi è riferimento nella citata sentenza.
GIAIMO Giovanni, figlio di GIAIMO Santi, pur affermando che non notò nessuno litigare con il padre, né sentì vociare, né vide il padre rivolgersi ad alcuno con un timbro di voce alterato ha rilevato che il giorno dell’omicidio il genitore “aveva un atteggiamento strano. [...] Era [...] pallido in viso però [...] non diceva niente. [...] Come una persona [...] che sta in ansia, [...] non era tranquillo in viso. [...] Non era come tutti i giorni”. L’inquietudine manifestata dal GIAIMO fa fondatamente ritenere che la vittima notò quella mattina la presenza di persone nemiche o, in ogni caso, avvertì il pericolo cui andava incontro e, tenuto conto che egli non conosceva MANCUSO Giorgio , oggi accusato di essere stato il killer, mentre MOSCHITTA Giovanni attendeva in disparte con la moto, è da presumere che sul luogo del delitto vi fosse almeno un’altra persona che il GIAIMO riconobbe e considerò pericolosamente ostile.
Non si può tacere la circostanza che MANCUSO Giorgio , nel confessare di essere stato l’autore materiale dell’omicidio, ha escluso che al delitto avessero preso parte persone diverse da lui stesso e da MOSCHITTA Giovanni , il quale ebbe il compito di guidargli la moto con la quale essi fuggirono (in modo strettamente conseguenziale negherà, poi, che nella fuga abbia avuto una parte LEO Giuseppe, come, viceversa, affermato da LEO Giovanni ). Tali dichiarazioni appaiono, però, indubitabilmente false nella parte in cui contrastano con quanto ha personalmente visto e dichiarato il teste ALOISI in ordine alla presenza del VALVERI insieme al MOSCHITTA presso l’officina ATTANASIO pochi minuti prima dell’omicidio e si scontrano con le risultanze processuali prima esposte, le quali convergono in modo armonico e convincente verso la diversa conclusioni di una pluralità di compartecipi, alcuni con funzioni direttamente esecutive, altri, probabilmente, con la sola funzione di fornire un supporto in caso di necessità. Le dichiarazioni del MANCUSO vanno, del resto, lette anche alla luce di quanto si è prima osservato quando si è esaminata la fase relativa al mandato dell’azione delittuosa. La deposizione del collaboratore è apparsa, allora, in più punti sospetta, per molti versi incongruente e contraddittoria e per altri versi sicuramente falsa, e si sono, pertanto, espressi profondi dubbi sul reale intento collaborativo del MANCUSO. Le riserve allora avanzate trovano ora ulteriore conferma dall’esame delle sue dichiarazioni con riferimento alla fase esecutiva e così come per il mandato del delitto il MANCUSO ha reso dichiarazioni che sembravano voler proteggere VINCI Giovannino e VINCI Rosario , così nella fase esecutiva dell’omicidio sembra che egli, negando recisamente la partecipazione di altre persone oltre a lui ed al MOSCHITTA, si sia posto nella lungimirante prospettiva di favorire VINCI Rosario in un eventuale futuro giudizio di revisione.
Occorre, ora, verificare la fondatezza dell’accusa nei confronti di MANCUSO Giorgio . Questi è stato incolpato di avere materialmente ucciso GIAIMO Santi. Tale addebito, ad avviso di questa Corte, risulta pienamente provato, alla stregua delle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto e di tutti gli altri collaboratori che sono intervenuti successivamente, alla stregua della deposizione di MOSCHITTA Giovanni , già condannato per tale delitto, e, soprattutto, alla stregua della confessione dell’imputato, oggi collaboratore di giustizia, mentre la descrizione che dell’attentatore ha dato il figlio della vittima GIAIMO Giovanni, risulta perfettamente compatibile con le fattezze fisiche del MANCUSO.
I collaboratori di giustizia sono stati unanimi nell’indicare MANCUSO Giorgio come killer dell’omicidio GIAIMO. Una simile accusa ha certamente maggiore valore probatorio se proviene da soggetti che hanno dimostrato il possesso di una conoscenza sicura e approfondita delle modalità esecutive del fatto attraverso una descrizione precisa ed accurata dello stesso, di quanto non ne possa avere quando proviene da soggetti che, viceversa, hanno palesato una conoscenza solo sommaria di questa fase del delitto, limitandosi, come è successo sovente nel caso di specie, alla indicazione nominativa del soggetto incolpato, senza note ulteriori. Nondimeno, essa appare, comunque, dotata di sufficiente attendibilità, poiché il livello elevato nella gerarchia criminale occupato dai dichiaranti escussi in relazione a detto episodio delittuoso rende oltremodo improbabile l’ipotesi che essi abbiano potuto apprendere, seppur sommariamente, notizie false e calunniose. Tale accusa è stata, poi, confermata da MOSCHITTA Giovanni , che ha ammesso di aver partecipato al fatto per il quale è già stato condannato, e che costituisce una fonte privilegiata, essendo sicuramente a conoscenza dei particolari dell’azione illecita. Riscontro inconfutabile proviene, infine, dalle dichiarazioni dello stesso MANCUSO Giorgio , non solo perché di contenuto confessorio, ma anche perché in esse viene descritto l’omicidio in modo accurato, riccamente dettagliato, senza incertezze, perfettamente collimante con gli altri elementi relativi alla prova storica, tutti chiari indici di una conoscenza piena e sicura che solo colui che ha materialmente partecipato al fatto può avere.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sia del reato di omicidio volontario in persona di GIAIMO Santi, sia dei reati di porto e detenzione di due pistole, una calibro 7,65 e l’altra calibro 9 (quest’ultima fu l’arma usata per uccidere la vittima, mentre l’altra fu vista dall’ALOISI in possesso del VALVERI e del MOSCHITTA poco dopo il fatto), contestati a VINCI Giovannino e a MANCUSO Giorgio e va, pertanto, affermata la loro penale responsabilità in ordine a tali delitti, con tutte le aggravanti contestate. Tali reati appaiono, inoltre, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
E’ risultata provata, in particolare, per entrambi gli imputati, l’aggravante soggettiva della premeditazione, che come si è visto, consiste in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico. Non occorre soffermarsi oltre sui presupposti della premeditazione, poiché tale tema è già stato oggetto di esame durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, cui si rinvia (vedi pag. 583 e segg.) per i necessari approfondimenti, mentre è opportuno illustrare brevemente gli elementi in base ai quali la Corte ha ritenuto la configurabilità, nel caso di specie, di detta aggravante.
La circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, indicato e illustrato quali possano essere i fatti, di tipo e natura più disparati, da utilizzare in tale giudizio, come l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e in genere ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.
Orbene, dall’esame degli atti di causa si possono facilmente ravvisare numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa protrattasi ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo. Anzitutto l’accertato movente del delitto, secondo il quale esso va ricollegato a contrasti tra la vittima ed i VINCI, progressivamente aumentati sino a diventare insanabili, permette di configurare la sua esecuzione come il momento attuativo di un proposito lentamente maturato e mantenuto nel tempo. Un ulteriore indizio in tal senso è stato fornito da MARCHESE Mario , il quale ha, addirittura, riferito di aver partecipato ad un precedente attentato nei confronti del GIAIMO, da porre sempre in relazione al suddetto movente. Le modalità esecutive rivelano, poi, che non si trattò di un’azione estemporanea, bensì di un agguato con preordinazione dei mezzi per il perseguimento del disegno criminoso. Grande rilievo assume, in particolare la circostanza, di per sé non decisiva ma certamente molto significativa, che colui il quale ha deliberato il delitto non lo ha perpetrato personalmente, ma ne ha affidato l’incarico ad una terza persona, non conosciuta alla vittima, con un’accurata scelta del killer e ciò a prescindere dal compiuto accertamento delle circostanze, anche temporali, nelle quali fu conferito il mandato. Lo stesso MANCUSO Giorgio , il quale, nonostante le rilevate reticenze, è colui che ha riferito con maggior precisione le modalità esecutive del fatto, ha, poi, confermato che vi fu un apprezzabile intervallo di tempo tra la risoluzione criminosa, il successivo momento in cui egli ricevette il mandato, il momento ancora posteriore nel quale egli effettuò un sopralluogo insieme a LEO Giuseppe, al fine di individuare la vittima, e, infine, la consumazione dell’omicidio, avvenuta due giorni dopo il detto sopralluogo. Significativa, infine, è anche la circostanza che all’azione delittuosa parteciparono, come si è detto, diverse persone, le quali, probabilmente, si appostarono nei pressi del luogo del delitto già alcune ore prima della sua consumazione (vedi, in proposito, deposizione di GIAMO Giovanni sulle preoccupazioni manifestate dal padre quella mattina) e che dovettero svolgere una funzione di supporto per colui che avrebbe materialmente commesso l’omicidio, attuando una ripartizione di compiti al fine di consentire al killer di fuggire indisturbato dal luogo del delitto, tutti elementi questi che rivelano l’esistenza di un ben ponderato proposito criminoso.
Risulta, pertanto, dimostrato, ad avviso di questa Corte, il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, per essersi realizzati entrambi gli elementi che caratterizzano l’indicata circostanza.
Ritiene questa Corte, infine, di dover concedere ai due imputati le attenuanti generiche da considerare equivalenti alle contestate e sussistenti aggravanti.
Quanto al MANCUSO, la piena confessione dallo stesso resa e la scelta da lui effettuata di allontanarsi dal mondo del crimine e di collaborare con la giustizia costituiscono sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle dette attenuanti. Non può essere, viceversa, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), presupposto per l’applicazione della disciplina di particolare favore contemplata nella suddetta norma è che il collaboratore non solo si dissoci dagli altri soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, ma anche che si adoperi “per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori dei reati”. Il MANCUSO, viceversa, come si è prima rilevato, ha in più circostanze alterato la realtà dei fatti ovvero offerto verità parziali, ostacolando in tal modo il compiuto accertamento delle responsabilità personali dei correi e, di conseguenza, il suo comportamento processuale non può ritenersi rispondente a spirito di collaborazione e meritevole della concessione della suddetta attenuante, ancorché risulti che egli si è dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza e tale dissociazione è stata ufficialmente riconosciuta con l’ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia.
Quanto a VINCI Giovannino , si deve rilevare che il delitto risale al 1980, quando l’imputato era inserito in un pericoloso gruppo criminale come venne accertato nella sentenza emessa a conclusione del processo “dei 69”. Sembra, però, che, successivamente, il VINCI si allontanò dall’ambiente delinquenziale del quale faceva prima parte, tanto che venne assolto nel processo “dei 290”, mentre nel presente processo è imputato solo di questo reato e non risulta avere commesso da lungo tempo altri delitti. La sua condotta successiva al fatto rivela, pertanto, che egli ha positivamente elaborato nel suo animo le condanne in precedenza subite, e che in età matura ha deciso di ritornare criticamente sulle sue giovanili scelte delinquenziali, recidendo i legami che aveva stretto con l’ambiente malavitoso. La sua attuale pericolosità sociale appare, di conseguenza, ridotta e tale da meritargli la concessione delle attenuanti generiche, nonostante l’indubbia gravità del fatto contestatogli.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.
Occorre, infine, trasmettere la presente sentenza all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, in considerazione dei rilievi effettuati sul contenuto delle dichiarazioni rese da ALOISI Vincenzo all’udienza dibattimentale del 26-11-1996.