2.3.3.3. Tentato omicidio ai danni di Di Blasi Domenico e di Santacaterina Umberto

Imputato: Rizzo Rosario

La domenica del 23 novembre 1980 si verificava una sparatoria in piazza Palazzotto, davanti al bar “HILTON”, di fronte ad un rifornimento di benzina Agip. D’URSO Santi, avventore del bar “HILTON”, il quale assistette alle fasi finali della sparatoria, ha dichiarato (vedi verbale di ricezione di denuncia redatto dal N.O. dei Carabinieri di Messina il 23-11-1980, acquisito agli atti del procedimento, su richiesta del P.M., essendo il D’URSO frattanto deceduto, al n. 12 dell’ordinanza del 19 luglio 1997) di aver visto ignoti attentatori sparare numerosi colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un giovane, il quale si riparava stendendosi a terra dietro la propria autovettura Renault A6 850, che si trovava lì parcata e veniva perforata in varie parti; danni subiva anche un’altra autovettura Opel Kadett posteggiata accanto (vedi sul punto anche il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese al N.O. dei Carabinieri di Messina da COSTANTINO Agatino, proprietario dell’Opel Kadett, il 23-11-1980, acquisito agli atti del procedimento, su richiesta del P.M., essendo il COSTANTINO frattanto deceduto, al n. 13 dell’ordinanza del 19 luglio 1997, nonché fascicolo fotografico che ritrae il luogo della sparatoria e le autovetture danneggiate, acquisito al n. 15 dell’ordinanza del 19 luglio 1997). Il predetto giovane, che non sembrava ferito, saliva, quindi, di  corsa, a bordo di un’autovettura A 112 rossa, che attendeva lì vicino, guidata da altro giovane, insieme al quale si allontanava ad altissima velocità. Le forze dell’ordine immediatamente intervenute (vedi sul punto la deposizione del teste SORBELLO Rosario, maresciallo dei Carabinieri, sentito all’udienza del 16-9-1997) effettuavano i necessari rilievi e rinvenivano, sul luogo della sparatoria, dei bossoli di pistola calibro 9; seppero, inoltre, che gli attentatori avevano sparato da un’autovettura Opel Rekord che veniva poco dopo rinvenuta abbandonata con le chiavi ancora nel cruscotto (vedi verbale di rinvenimento e consegna redatto dal N.O. dei Carabinieri di Messina il 23-11-1980 e acquisito al n. 14 dell’ordinanza del 19 luglio 1997). Detta autovettura era stata rubata quella stessa mattina a TROVATO Gaetano (sentito all’udienza del 16-9-1997), il quale si era recato con quell’auto presso il suo panificio sito in via Catania e ne aveva immediatamente denunciato il furto non appena si accorse che, mentre egli si trovava nel retrobottega, gli era stata sottratta l’auto insieme alle chiavi. Le forze dell’ordine apprendevano, quindi, da fonte confidenziale (della quale non può, naturalmente, tenersi conto ai fini dell’accertamento giudiziale del fatto) che obiettivo degli attentatori era DI BLASI Domenico, che era stato visto poco prima nei pressi del luogo della sparatoria, ma le indagini che seguirono non diedero alcun risultato.

Tale episodio delittuoso, sebbene fossero rimasti ignoti sia gli attentatori che la vittima, fu oggetto di esame nel processo cosiddetto “dei 69” (vedi pag. 18 della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13-6-1984) per il rilievo che esso poteva assumere nella prova del reato associativo ivi contestato e fu ipotizzato un collegamento con un altro episodio avvenuto il giorno successivo, caduto sotto la percezione dei Carabinieri, i quali notarono il DI BLASI all’interno del palazzo di giustizia mentre saliva precipitosamente le scale per il piano superiore in una stanza del quale si erano rinchiusi i fratelli RIZZO, Letterio e Rosario, che evidentemente erano stati inseguiti dal DI BLASI.

Solo di recente, con il contributo probatorio determinato dall’avvento dei collaboratori di giustizia, venivano riaperte le indagini su tale fatto, all’esito delle quali il G.I.P. disponeva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte dell’imputato RIZZO Rosario .

In ordine a tale fatto hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario, PARATORE Vincenzo, SPARACIO Luigi, CASTORINA Pasquale, FERRARA Sebastiano, e RIZZO Rosario, anche quale imputato.

SANTACATERINA Umberto ha riferito (udienze in sede di incidente probatorio del 9-2-1994 e del 2-3-1994) che la mattina dell’attentato, di domenica, egli, a bordo della propria autovettura A 112 di colore rosso, aveva accompagnato DI BLASI Domenico a Provinciale, in piazza Palazzotto, nei pressi del rifornimento Agip, dove questi aveva un appuntamento con CARIOLO per discutere sui contrasti esistenti tra loro. Il DI BLASI scese dall’auto, mentre egli rimase a bordo della stessa. Poco dopo arrivò un’autovettura di grossa cilindrata, che si fermò in mezzo alla strada e dalla quale RIZZO Rosario , che si trovava a bordo della stessa insieme al fratello RIZZO Letterio, sparò all’indirizzo del DI BLASI, che rimase illeso essendosi riuscito a nascondere dietro la sua autovettura A 112, i cui vetri furono però frantumati dai proiettili.

MARCHESE Mario  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 23-9-1996) ha affermato che all’inizio degli ani ’80 DI BLASI Domenico subì un attentato a Provinciale, nei pressi del bar Settebello, mentre si trovava insieme a SANTACATERINA Umberto. Lo stesso DI BLASI gli disse che i  fratelli RIZZO, Rosario e Letterio, transitando lì davanti con il loro BMW,  videro DI BLASI Domenico che parlava con SANTACATERINA Umberto  e gli spararono ma non lo colpirono perché egli si buttò sotto un’autovettura. Il giorno successivo il DI BLASI inseguì i due fratelli RIZZO dentro il tribunale, sin dentro un’aula dove si svolgeva un’udienza, ma i due riuscirono a nascondersi.

PARATORE Vincenzo (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 12-3-1996) ha dichiarato di aver saputo i fatti in carcere da DI BLASI Domenico, il quale gli aveva riferito che mentre si trovava a Provinciale, gli fu teso un agguato dai fratelli RIZZO, Rosario e Letterio, entrambi appartenenti al clan “CARIOLO”, gruppo rivale del clan “COSTA” sin da quando lo stesso DI BLASI insieme a tale GUGLIELMO Domenico, aveva malmenato in carcere il padre di CARIOLO Placido.

SPARACIO Luigi  (sentito in merito a tale fatto alle udienze dell’8-10-1996 e del 16-10-1996) ha riferito che egli faceva all’epoca parte del clan “CARIOLO” ed il giorno della sparatoria si venne a trovare in quei pressi, insieme a CARIOLO Placido, nel bar MANNINO. Essa fu eseguita da due affiliati al suo stesso clan, RIZZO Rosario  e FERRARA Sebastiano , i quali attentarono alla vita di DI BLASI Domenico, personaggio di spicco del clan rivale “COSTA”, mentre si trovava a Provinciale, nei pressi di un rifornimento di benzina Agip e di un bar. L’agguato fu programmato perché si sapeva che quella mattina il DI BLASI si sarebbe dovuto recare a Provinciale.

CASTORINA Pasquale  (sentito all’udienza del 20-5-1996) ha riferito di aver saputo dal DI BLASI, con il quale egli fu sempre in buoni rapporti, che questi, mentre si trovava a Provinciale insieme a SANTACATERINA Umberto, subì un attentato dai fratelli RIZZO, Letterio e Rosario, i quali gli spararono numerosi colpi di arma da fuoco, ma nemmeno lo ferirono, perché camminava con il giubbotto antiproiettile e si buttò immediatamente a terra facendo finta di essere morto.

FERRARA Sebastiano  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 16-9-1996) ha dichiarato che nel 1980, quando DI BLASI Domenico, inteso “occhi ‘i bozza”, uscì fuori dal carcere in licenza, il gruppo “CARIOLO”, al quale egli apparteneva, attentò alla sua vita. Un giorno CARIOLO Benedetto, cugino di CARIOLO Placido, lo andò a chiamare al villaggio CEP dove egli abitava, perché aveva avuto segnalazione che il DI BLASI si trovava a Provinciale nel bar MANNINO. Essi si armarono immediatamente di pistola e si recarono in quel luogo, ma non trovarono la vittima. Il giorno successivo, nuovamente, CARIOLO Benedetto lo avvisò della presenza di DI BLASI Domenico a Provinciale. Egli si diresse in quella zona della città insieme a RIZZO Rosario  e RIZZO Letterio, tutti e tre armati, ma ancora una volta non riuscirono a vedere il DI BLASI. Fecero un giro alla ricerca della vittima e, avendo visto un’autovettura Opel Kadett con le chiavi, decisero di impossessarsene per proseguire la perlustrazione con quel mezzo. Ad un tratto videro DI BLASI Domenico che stava per salire a bordo di una A 112 rossa guidata dall’omonimo cugino, inteso “bum bum”, e gli spararono, ma questi riuscì a salvarsi poiché aveva il giubbotto antiproiettile e trovò riparo buttandosi a terra.

L’imputato RIZZO Rosario  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha dichiarato che all’epoca vi era dell’astio tra DI BLASI Domenico e CARIOLO Placido per una vicenda che aveva riguardato il padre del CARIOLO e rancori vi erano anche tra lo stesso DI BLASI e suo fratello RIZZO Letterio, poiché anni prima il DI BLASI lo aveva malmenato nel carcere di Noto e anche successivamente aveva continuato ad insultarlo in carcere a causa di una chiamata in correità effettuata dal RIZZO nei confronti di COSTA Gaetano , del quale il DI BLASI era amico. RIZZO Letterio e CARIOLO Placido decisero allora di uccidere il DI BLASI  e gli diedero l’incarico di eseguire l’attentato. Il giorno della sparatoria egli si trovava insieme al fratello Letterio ed a FERRARA Sebastiano  a Provinciale alla ricerca del DI BLASI, che era stato avvistato dal fratello nei pressi del carcere di Gazzi insieme all’avvocato CUCINOTTA. Rubarono un’autovettura, lasciata in sosta dal proprietario con le chiavi nel cruscotto, e si recarono nel luogo ove era stata segnalata la presenza del DI BLASI, ma non lo trovarono. Fecero allora alcuni giri nel quartiere: il fratello Letterio svolse le funzioni di staffetta, mentre lui ed il FERRARA rimasero sull’autovettura pronti a intervenire.  Dopo poco videro il DI BLASI mentre stava scendendo da un’autovettura A 112, sulla quale vi era anche un’altra persona che nel fisico ricordava SANTACATERINA Umberto, e gli spararono nove colpi di pistola calibro nove corta, ma colpirono solo l’autovettura perché il DI BLASI indossava un giubbotto antiproiettile.

Non possono esservi dubbi che l’episodio delittuoso, avvenuto in pieno giorno, in luogo frequentato da numerose persone, senza timore alcuno e con le tipiche modalità dell’esecuzione mafiosa, debba inquadrarsi nell’ambito dei conflitti tra i due clan a quel tempo esistenti nella città di Messina, quello “COSTA”, del quale il DI BLASI era un autorevole esponente, e quello CARIOLO”, al quale appartenevano i fratelli RIZZO e FERRARA Sebastiano . Si è già brevemente parlato in precedenza (vedi pag. 196 e segg.) di questo conflitto che insanguinò la città di Messina all’inizio degli anni ‘80 e se ne sono esposte le presumibili ragioni, tema questo che ha costituito oggetto di ampia trattazione nel processo cosiddetto “dei 69”.

Pertanto, le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno affermato che oggetto dell’attentato fu DI BLASI Domenico, oltre a provenire da soggetti sicuramente attendibili, perché legati da stretti rapporti delinquenziali con l’asserita vittima o con i presunti  colpevoli e perché taluni di essi appaiono essere stati protagonisti diretti del fatto, si inseriscono armonicamente nel quadro delle dinamiche criminali del tempo ed anzi ne danno piena conferma. Già nella citata sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado nel processo “dei 69” si affermava, infatti, (vedi pag. 71 e segg.) che DI BLASI Domenico era “un capo” del clan “COSTA”, “punto di riferimento costante degli altri aderenti”, “uomo che organizza le fila dell’associazione procurando armi e dirigendo di persona azioni di rappresaglia contro componenti del clan avverso” ed è del tutto verosimile che uomini del clan “CARIOLO” abbiano voluto e potuto attentare alla sua vita.

Certa appare poi la prova della partecipazione di RIZZO Rosario al fatto. Egli è stato, infatti, incolpato unanimemente da tutti i collaboratori sentiti su tale episodio, i quali hanno reso dichiarazioni collimanti nei loro nuclei essenziali e perfettamente sovrapponibili; tale accusa ha trovato, poi, indiretta ma chiara conferma nel singolare inseguimento verificatosi il giorno dopo all’interno del palazzo di giustizia di Messina tra DI BLASI Domenico ed i fratelli RIZZO; essa risulta, infine, confortata dalla piena confessione resa dallo stesso imputato.

RIZZO Rosario  fu, anzitutto, riconosciuto tra gli attentatori da SANTACATERINA Umberto, il quale ha sostenuto di essersi trovato sul luogo dell’attentato insieme al DI BLASI. La presenza in quel posto di SANTACATERINA Umberto con la vittima appare, d’altronde, plausibile perché apparteneva a lui l’autovettura A 112 sulla quale fuggì il DI BLASI dopo la sparatoria (una A 112 rossa fu anche l’autovettura a bordo della quale fu sorpreso, il 27 dicembre 1982, SANTACATERINA Umberto che viaggiava armato e con indosso un giubbotto antiproiettile, insieme a VENTURA Salvatore, BITTO Vincenzo e PARISIO Alfredo - vedi sentenza di condanna per la detenzione ed il porto illegale delle armi, clandestine e frutto di ricettazione, emessa nei confronti dei predetti dalla Corte di Appello di Messina in data 2/20-4-1985, che trovasi inserita nella cartella delle sentenze prodotte dal P.M.) e perché il collaboratore era, come egli stesso ha affermato (vedi quanto si è detto a pag. 147 e segg.), amico da vecchia data del DI BLASI. La circostanza della presenza del SANTACATERINA sul luogo dell’attentato è stata ribadita anche da altri collaboratori e, in particolare, da MARCHESE Mario , CASTORINA Pasquale  e dallo stesso RIZZO Rosario , il quale, pur avendo affermato di non aver visto esattamente chi fosse presente sul posto oltre alla vittima, ha riferito di aver notato una persona che ricordava nel fisico il SANTACATERINA. Le discordanti dichiarazioni di FERRARA Sebastiano , che si è accusato di tale delitto confessando la propria partecipazione al fatto ma ha escluso la presenza del SANTACATERINA, sostituito nelle sue dichiarazioni dall’omonimo  cugino della vittima, inteso “bum bum”, non possono considerarsi elemento di prova in contrasto decisivo con le dichiarazioni dei sopra ricordati collaboratori, perché è possibile che, nella concitazione di quegli attimi, la percezione del FERRARA sia stata ingannevole, specie se si considera che l’azione delittuosa fu rapidissima, che l’attenzione degli attentatori si concentrò sicuramente sulla vittima più che sulle altre persone lì presenti, che sia FERRARA Sebastiano  sia l’uomo che accompagnava il DI BLASI rimasero a bordo delle proprie autovetture rendendo così difficile la reciproca visibilità. Comunque sia, anche se dovesse ritenersi veritiera l’affermazione del FERRARA, il SANTACATERINA ha dato un’accurata descrizione del fatto e per questo motivo la sua deposizione deve considerarsi pienamente attendibile nella parte in cui accusa RIZZO Rosario , anche in considerazione del clamore che tale fatto certamente destò all’interno del clan e degli stretti rapporti che lo legavano al DI BLASI, tali da giustificare vicendevoli confidenze. Il SANTACATERINA non ha indicato tra gli attentatori FERRARA Sebastiano , che si è, invece, accusato del fatto ed è stato indicato come presente all’azione delittuosa anche da RIZZO Rosario  e SPARACIO Luigi . Anche questa circostanza non sembra, però, pregiudicare l’attendibilità del collaboratore, poiché, come si è detto prima per il FERRARA, le condizioni in cui si svolse l’azione delittuosa potevano rendere difficile anche per il SANTACATERINA il riconoscimento di tutti i soggetti che avevano partecipato alla sparatoria, soprattutto se si considera che egli ha affermato di essersi immediatamente abbassato, all’udire gli spari, dentro la propria autovettura. Va, d’altronde, osservato che tutti i collaboratori (PARATORE Vincenzo, MARCHESE Mario , CASTORINA Pasquale ) che ebbero notizie del fatto dalla stessa vittima non hanno accusato, al pari di SANTACATERINA Umberto, il FERRARA e ciò sembra confermare la circostanza che quest’ultimo non fu riconosciuto né dal DI BLASI né da chi si trovò insieme a lui quella mattina.

Analoghe, per molti versi, a quelle di SANTACATERINA Umberto sono, poi, le dichiarazioni di MARCHESE Mario , il cui precipuo valore, in quanto rese nel segreto delle indagini, è stato già evidenziato (vedi pag. 150 e segg.), quelle di CASTORINA Pasquale , che, essendo stato, come si vedrà, uomo vicinissimo a DI BLASI Domenico, fu certamente informato da questo dello svolgimento dei fatti, e quelle, infine, di PARATORE Vincenzo, che, come si è visto in occasione del tentato omicidio di BARRESI Domenico (vedi pag. 583 e segg.), apparteneva al clan “COSTA” e che, per tale motivo, poteva essere informato dell’accaduto.

Per nessuno dei suddetti collaboratori sono stati, peraltro, evidenziati motivi di astio nei confronti di RIZZO Rosario  tali da giustificare accuse false e calunniose.

Ancor più rilevanti appaiono, però, le accuse formulate da SPARACIO Luigi  e FERRARA Sebastiano  nei confronti del RIZZO, perché provenienti da soggetti che, quali affiliati al clan “CARIOLO”, certamente conoscevano meglio dei precedenti collaboratori i dettagli dell’azione delittuosa, ideata ed eseguita all’interno del loro stesso gruppo criminale. FERRARA Sebastiano , inoltre, ha ammesso la propria partecipazione al fatto e ciò lo rende persona particolarmente attendibile, perché appare ridottissimo un suo interesse a mentire. Egli ha dato, poi, una descrizione dell’intero episodio che solo chi ne era stato protagonista poteva fornire, ricca di dettagli riguardanti sia la fase esecutiva del delitto, sia la fase preparatoria immediatamente antecedente la sua consumazione, sia la condotta risalente al giorno prima, finalizzata alla sua perpetrazione.

A fronte di una prova così imponente, la confessione di RIZZO Rosario  giunge da ulteriore conforto e consente di effettuare serenamente una compiuta ricostruzione del fatto. Le piccole discordanze con le dichiarazioni del FERRARA non valgono, infatti, a contrapporre le une alle altre in termini di irrimediabile contrasto, ma possono essere facilmente spiegate tenendo presente che il FERRARA Sebastiano  ha più diffusamente trattato la fase preparatoria del delitto, mentre RIZZO Rosario si è maggiormente soffermato sulla fase esecutiva.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati, contestati a RIZZO Rosario, di tentato omicidio in persona di DI BLASI Domenico, nonché di porto e detenzione d’arma, con riferimento alla pistola utilizzata nell’attentato, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e va, pertanto, affermata la sua penale responsabilità in ordine a tali delitti, con tutte le aggravanti oggettive contestate . La qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio è, senza dubbio, corretta, tenuto conto non solo delle inequivoche dichiarazioni di tutti i collaboratori, i quali hanno concordemente affermato che intento di mandanti ed esecutori era quello di togliere la vita a DI BLASI Domenico, che rimase illeso probabilmente perché indossava un giubbotto antiproiettile, ma anche del gran numero di colpi sparati all’indirizzo della vittima, che hanno crivellato l’autovettura dietro la quale questa si proteggeva. Tali elementi consentono, pertanto, di ritenere raggiunta la prova non solo dell’idoneità degli atti posti in essere a provocare la morte della vittima e la loro inequivoca direzione verso tale scopo, ma anche dell’esistenza del cosiddetto animus necandi, il cui accertamento, come si è sottolineato in casi analoghi, deve necessariamente muovere da elementi di natura indiziaria, quali quelli prima evidenziati. La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, sia perché i killers, cessato il vantaggio derivante dalla sorpresa, avrebbero potuto temere la reazione immediata della vittima che in numerose altre occasioni aveva mostrato di camminare armata, sia in considerazione del crescente pericolo che potessero sopraggiungere in breve tempo le forze dell’ordine, allertate da qualcuna delle numerose persone presenti sul luogo della sparatoria.

Non risulta, invece, provata la contestata aggravante soggettiva della premeditazione che, come si è visto, consiste in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico. Non occorre soffermarsi oltre sui presupposti della premeditazione, poiché tale tema è già stato oggetto di esame durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, cui si rinvia (vedi pag. 583 e segg.) per i necessari approfondimenti, mentre è opportuno illustrare brevemente i motivi per i quali questa Corte ha ritenuto non pienamente provata, nel caso di specie, la detta aggravante.

Indiscutibilmente dalle parole di SPARACIO Luigi  e di FERRARA Sebastiano  il delitto appare premeditato sia con riferimento alla posizione del mandante o dei mandanti, sia con riferimento alla posizione dello stesso FERRARA, perché risulta che esso fu deliberato ed organizzato in un tempo apprezzabilmente antecedente rispetto a quello della sua esecuzione.

SPARACIO Luigi , in particolare, ha affermato che l’attentato era stato “programmato”, poiché si sapeva “che il DI BLASI quella mattina si doveva recare a Provinciale” e ciò trova corrispondenza nelle dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto, il quale ha riferito che quella mattina il DI BLASI aveva un appuntamento con CARIOLO Placido.

FERRARA Sebastiano , poi, pur non dedicando alcuna parte della sua deposizione propriamente alla deliberazione del delitto, ha ricordato un fatto di notevolissimo valore sintomatico, vale a dire il tentativo da lui stesso posto in essere il giorno prima di uccidere il DI BLASI su mandato di CARIOLO Placido, poiché  esso sta ad indicare che una decisione era già stata presa e che ad essa si diede esecuzione, mentre va esclusa qualsiasi occasionalità nella consumazione del delitto.

Con riguardo, tuttavia, a RIZZO Rosario  non vi sono elementi per potere affermare che la risoluzione criminosa rimase ferma nel suo animo senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine per un intervallo temporale sufficiente a farlo riflettere ed eventualmente recedere dal proposito. Il RIZZO non ha fornito, infatti, alcun chiarimento utile per comprendere quando iniziò la sua partecipazione morale al fatto delittuoso e FERRARA Sebastiano  non lo ha indicato tra i soggetti che presero parte all’analogo tentativo eseguito il giorno prima. Si deve, pertanto, ritenere mancante la prova dell’aggravante riferita direttamente al RIZZO, mentre va valutato se possa comunicarsi a lui la circostanza aggravante sussistente nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato. Va, preliminarmente, osservato che a seguito della modifica dell’art. 59 c.p., introdotta con la legge 7 febbraio 1990 n. 19, le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore del soggetto anche se da lui non conosciute mentre “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore”. Coerente con la ratio della norma, che va individuata in esigenze di civiltà giuridica e di ordine costituzionale che radicano la legalità della pena nell’attribuibilità soggettiva dell’aggravante, è la modifica introdotta dal successivo art. 3 della legge richiamata, che ha innovato la dizione dell'art. 118 c.p., nella parte che statuiva la comunicabilità ai correi delle circostanze, anche se non conosciute, sia aggravanti che attenuanti, oggettive e soggettive non inerenti alla persona del colpevole. La nuova norma dispone, invece, che “le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono”. Come ha evidenziato la più accorta giurisprudenza di legittimità[1], “la riferibilità significa attribuibilità oggettiva del fatto materiale che è sussunto dalla norma come circostanza, e non va confusa con la conoscenza che è la riferibilità soggettiva che, in forza della regola generale di cui all'art. 59 c.p., deve sempre connotare l’aggravante. Il rapporto tra l’art. 59 e l’art. 118 c.p. non è, quindi, da genus a species, ma da norma generale a norma particolare integratrice che la presuppone, in quanto le due disposizioni non sono confliggenti ma confluenti, essendo la seconda un adeguamento al nuovo principio stabilito dalla prima con un quid pluris - riferibilità del fatto costituente aggravante od attenuante - [...], a prescindere dall'elemento psichico che rimane requisito generale di applicabilità di tutte le aggravanti”. In tema di concorso di persone nel reato, pertanto, le circostanze soggettive specificamente indicate nell’art. 118, tra le quali va annoverata anche la premeditazione, che attiene all’intensità del dolo sotto il profilo del perdurare nel tempo, all’interno del soggetto, di una risoluzione criminosa irrevocabile,  si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno. E’ stato, talvolta, affermato in giurisprudenza, pur dopo la modifica del suddetto art. 118 c.p. ed in apparente contrasto con le superiori osservazioni, che l’aggravante della premeditazione, così come ogni altra aggravante, può comunicarsi ad un concorrente al quale non si riferisce direttamente nel caso in cui questi partecipa al delitto nella piena consapevolezza, maturata prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell’evento criminoso, dell’altrui premeditazione, poiché in tal caso la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell’altrui dolo[2]. Occorre, tuttavia, intendere il reale significato di tale massima che non vuole obliterare il principio della riferibilità oggettiva del fatto costituente aggravante per le circostanze soggettive indicate nell’art. 118 c.p., ma vuole semplicemente sottolineare che, nel caso in cui un soggetto non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva, la prova della premeditazione può discendere dal fatto che costui abbia acquisito piena consapevolezza del progetto delittuoso precedentemente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori[3]. Anche di tale consapevolezza non può, tuttavia, ritenersi, nel caso di specie, raggiunta prova certa, in considerazione dell’estrema povertà di elementi riguardanti l’elaborazione del progetto criminoso. Il RIZZO, peraltro, era legato da rapporti di ordine familiare con uno dei soggetti indicati come mandanti dell’azione delittuosa, RIZZO Letterio, e proprio per questo motivo non può escludersi, da un lato, che egli sia stato coinvolto nell’esecuzione dell’attentato senza che prima fosse stato fatto partecipe della sua deliberazione e, dall’altro, che egli abbia aderito all’azione delittuosa senza conoscere se essa fosse il frutto di una precedente decisione e di un’accurata organizzazione o se, viceversa, la determinazione delittuosa fosse insorta in maniera repentina ed estemporanea.

Al RIZZO va concessa, poi, l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, da considerare prevalente sulle residue aggravanti. Nel caso di specie sussistono, invero, tutti i requisiti richiesti dalla norma e più approfonditamente analizzati nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.). Il RIZZO si è, infatti, dissociato dal mondo criminale di appartenenza ed ha reso ampie dichiarazioni rivelatesi di grande importanza non solo per la conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, ma anche per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi delitti. Con riferimento, inoltre, all’episodio criminoso del quale occorre al momento occuparsi, le sue dichiarazioni, anche se intervenute in presenza di diverse altre fonti di accusa, hanno dato un significativo e concreto contributo alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei correi. Alla luce di quanto sopra esposto non possono, pertanto, esservi dubbi sulla meritevolezza del RIZZO a ricevere il trattamento di speciale favore riservato ai collaboratori di giustizia.

Non vi è prova, infine, che sussista il delitto di tentato omicidio ai danni di SANTACATERINA Umberto. Lo stesso SANTACATERINA, d’altronde, pur dichiarando di essere stato presente sul luogo del delitto, ha negato che gli attentatori spararono nei suoi confronti e nessuno degli altri collaboratori che sono stati sentiti su questo episodio delittuoso ha affermato che gli attentatori intesero colpire anche lui. Va, peraltro, osservato che il DI BLASI non si trovava al momento dell’attentato a bordo dell’autovettura occupata dal SANTACATERINA, ma era a piedi sul marciapiede, sicché non può neppure ipotizzarsi che gli attentatori abbiano sparato all’indirizzo del SANTACATERINA con l’obiettivo di colpire il DI BLASI. Nessuno dei testi presenti al delitto ha, infine, riferito di aver visto gli attentatori sparare anche in direzione dell’uomo che si trovava sull’autovettura A 112, bensì solo in direzione dell’altro uomo identificato oggi nel DI BLASI.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.

Occorre, infine, trasmettere all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, le dichiarazioni rese da FERRARA Sebastiano  all’udienza del 16-9-1996 in relazione alla posizione di CARIOLO Benedetto e dello stesso FERRARA Sebastiano, nonché le dichiarazioni rese da RIZZO Rosario all’udienza del 4-6-1996 in relazione alla posizione di CARIOLO Placido .



[1] Cass. pen. sez. V, 28-10-1996 n. 1149.

[2] Cass. pen. sez. I, 28-4-1997 n. 6182; Cass. pen. sez. I, 17-5-1994 ric. Caparrotta; Cass. pen. sez. VI, 29-11-1991 n. 12211 ric. Sancakli.

[3] Cass. pen. sez. V, 26-6-1997 ric. Morelli e altro.