2.3.3.4. Tentato omicidio ai danni di Lombardo Francesco e di Messina Rosario
Imputati: Nunnari Gioacchino, Sparacio Luigi
Il 16 gennaio 1981, LOMBARDO Francesco, che si trovava alla guida della propria autovettura insieme a MESSINA Rosario, veniva fatto oggetto di più colpi di arma da fuoco. Entrambi gli occupanti l’autovettura venivano ricoverati presso l’ospedale “Piemonte” di Messina, il LOMBARDO per “ferita d’arma da fuoco con ritenzione di proiettile al terzo inferiore avambraccio sinistro” e “frattura dell’estremità distale dell’ulna da scoppio del piramidale” (vedi certificato di ingresso al Pronto Soccorso, avvenuto il 16-1-1981, e certificato di dimissione, avvenuta il 30-1-1981, dei quali è stata disposta l’acquisizione all’udienza del 16-9-1997 e che si trovano inseriti nella cartella degli atti che hanno fatto parte del fascicolo del dibattimento dopo l’ordinanza del 19 luglio 1997), mentre il MESSINA per “ferita d’arma da fuoco con foro di entrata in corrispondenza della regione temporo parietale sinistra” e “ferita d’arma da fuoco con foro di entrata al terzo medio coscia destra sulla regione posteriore” (vedi cartella clinica relativa al ricovero in ospedale del MESSINA, avvenuto dal 16-1-1981 al 24-1-1981, della quale è stata disposta l’acquisizione all’udienza del 16-9-1997 e che si trova inserita nella cartella degli atti che hanno fatto parte del fascicolo del dibattimento dopo l’ordinanza del 19 luglio 1997).
Il teste DONATI Michele, dirigente a quel tempo della Squadra Mobile della Questura di Messina, ha riferito al dibattimento (vedi udienza del 12-5-1995) che gli organi di polizia furono informati del fatto dallo stesso ospedale dove si trovavano ricoverati il LOMBARDO ed il MESSINA; le indagini immediatamente avviate permisero di accertare che l’episodio si era verificato nel quartiere di Camaro San Paolo; sul posto della sparatoria venne fatto dalla Polizia Scientifica un sopralluogo e fu rinvenuta l’autovettura di proprietà del LOMBARDO con ancora macchie di sangue. Ha, inoltre, ricordato che le due vittime non seppero o non vollero fornire particolari utili per la prosecuzione delle indagini ed anzi in un primo tempo negarono addirittura di essersi trovate insieme sulla stessa autovettura.
LOMBARDO Francesco, sentito al
dibattimento all’udienza del 16-9-1997 ha dichiarato che quel
giorno egli viaggiava insieme ad un amico, MESSINA Rosario, alla guida della
propria autovettura Fiat 127, percorrendo una traversa di via Gerobino Pilli
verso Camaro San Paolo. Pioveva, grandinava ed i vetri dell’autovettura erano
appannati; per tale motivo non si accorse di nulla. Quando sentì i primi colpi
di pistola pensò, infatti, che si trattasse della grandine e solo quando vide
un vetro frantumarsi ed il giovane che stava accanto a lui piegarsi sulle gambe
perdendo sangue, si rese conto di quello che stava succedendo. I vetri
dell’autovettura si ruppero quasi tutti. Il luogo della sparatoria era molto
frequentato ed egli vide numerose persone scappare, ma non notò nessuno degli
attentatori allontanarsi, né autovetture dileguarsi dopo i colpi di arma da
fuoco. Non vi fu alcun inseguimento e, peraltro, il motore della sua auto si
arrestò, forse a causa della pioggia o perché raggiunto dai proiettili. Egli
comprese subito la gravità delle condizioni fisiche dell’amico ferito e si
fece aiutare da un passante, il quale accompagnò il MESSINA in ospedale a bordo
della propria autovettura, mentre egli raggiunse l’amico successivamente a
piedi, quando si accorse di essere stato ferito alla mano sinistra (prima
però aveva detto che egli accompagnò in
ospedale l’amico e solo lì si rese conto di essere stato ferito). Non
seppe mai spiegarsi i motivi dell’attentato, che poteva essere collegato a
qualche lite avuta con altri detenuti in una precedente carcerazione, ma ha
escluso che fosse riconducibile a questioni relative alla criminalità
organizzata messinese.
MESSINA Rosario, sentito al
dibattimento all’udienza del 18-9-1997, ha affermato che
conosceva il LOMBARDO da bambino
perché entrambi abitavano nello stesso quartiere. Ha poi ricordato che il
giorno della sparatoria, di primo pomeriggio, intorno alle ore 14,30, egli uscì
di casa per recarsi nella macelleria dove lavorava, ma, poiché pioveva, si fermò
a ripararsi sotto un balcone, quando il LOMBARDO, che si trovava solo a bordo
della propria autovettura, gli offrì un passaggio. Egli accettò l’invito e
si sedette in auto insieme al LOMBARDO. Mentre si trovava abbassato per regolare
il volume dell’autoradio, fu ferito da dei colpi di pistola e perse i sensi
risvegliandosi in ospedale dopo uno o due giorni. Solo dopo essere stato dimesso
dal nosocomio vide che i vetri dell’autovettura del LOMBARDO erano stati tutti
rotti. Non si rese mai conto dei motivi dell’attentato poiché non aveva
litigato con nessuno e non aveva mai avuto problemi con la giustizia.
Esaminando le deposizioni delle due vittime, LOMBARDO Francesco e MESSINA Rosario, appare evidente il loro atteggiamento omertoso, per nulla disposto a collaborare con gli organi statali per l’individuazione e la punizione dei colpevoli ed anzi incline a minimizzare l’accaduto. Quanto alle dichiarazioni del LOMBARDO è, infatti, inverosimile che egli, nell’immediatezza del fatto, non si sia accorto di nulla, neppure di essere stato ferito e sembra impossibile che egli abbia potuto confondere i colpi di pistola, che ruppero tutti i vetri dell’autovettura, con il rumore della grandine. Egli ha, poi, sostenuto di non aver visto coloro che spararono, né se costoro fossero a piedi o a bordo di qualche mezzo, circostanza che appare ben difficilmente credibile, specie se si considera che egli, invece, vide numerose persone che erano sul luogo dell’attentato scappare (precisando, però, che non si trattava degli attentatori). Quanto alle dichiarazioni del MESSINA, questi ha eluso ogni richiesta di chiarimento sulla dinamica del fatto, affermando di avere perduto i sensi quando fu ferito e di averli riacquistati in ospedale solo uno o due giorni dopo. Dall’esame della cartella clinica in atti risulta, viceversa, che egli giunse in ospedale ancora vigile. In quella parte della cartella clinica, che fu redatta dai sanitari al momento del ricovero sulla base delle dichiarazioni dello stesso MESSINA e nella quale venne trascritta l’anamnesi della patologia prossima, inoltre, si legge: “il paziente riferisce che mentre si trovava in auto con un amico, veniva improvvisamente affiancato da un’altra autovettura e fatto segno a colpi di arma da fuoco. Soccorso e trasportato al Pronto Soccorso di questo ospedale, veniva ricoverato nel nostro istituto per le cure del caso”. Risulta, allora, evidente che il MESSINA, contrariamente a quanto affermato al dibattimento, seguì lucidamente l’intera azione delittuosa, tanto da notare che i colpi di pistola gli furono sparati da un’autovettura affiancatasi a quella sulla quale egli si trovava, ricordando, poi, anche le fasi relative al soccorso ed al trasporto in ospedale. Ciò, peraltro, conferma la circostanza che entrambi gli occupanti l’autovettura videro piuttosto bene da quale parte veniva l’aggressione, rendendo ancor più inverosimili le dichiarazioni del LOMBARDO prima esaminate.
Tale episodio delittuoso, sebbene
fossero rimasti ignoti gli attentatori, fu oggetto di esame nel processo
cosiddetto “dei 69” (vedi pag. 19 e segg. della sentenza emessa dalla Corte
di Assise di Messina il 13-6-1984) per il rilievo che esso poteva assumere nella
prova del reato associativo ivi contestato, in quanto fu ipotizzato un
collegamento con altri episodi delittuosi avvenuti precedentemente. Si legge
nella citata sentenza che ha concluso in primo grado il suddetto procedimento
che, la notte del 19 dicembre 1980, nove individui travisati ed armati
avevano perpetrato una rapina negli uffici delle Poste - Ferrovia, che aveva
fruttato circa seicento milioni (tale fatto sarà in seguito, nella presente
sentenza, oggetto di più ampio esame) e
fonti fiduciarie dei Carabinieri avevano rivelato che il comportamento tenuto
nella circostanza dal DI BLASI, il quale aveva richiesto a tutti gli autori
materiali della rapina una tangente di £ 5.000.000 ciascuno, incontrando la non
adesione di NUNNARI Tommaso, appartenente al clan “CARIOLO”, aveva obbligato
lo ZAGARELLA, responsabile del clan “COSTA”, a non spartire più con il
CARIOLO i proventi delle bische clandestine. Tale decisione aveva avuto come conseguenza la ripresa delle ostilità tra i due gruppi
e la sera del 5 gennaio 1981, ignoti esplosero alcuni colpi di arma da fuoco
all’indirizzo di un gruppo di persone che sostavano davanti al circolo
ricreativo Sollima e nel quale si trovavano VALVERI Sebastiano, SPARACIO Luigi
e
NUNNARI Tommaso, il quale ultimo soltanto restava ferito, mentre obiettivo
dell’attentato doveva essere CARIOLO Placido. La risposta del gruppo avverso
non si sarebbe fatta attendere e la sera successiva ZAGARELLA Melchiorre, che
era in compagnia di SQUILLACI Carmelo, mentre usciva dal bar Patti di Camaro
Inferiore venne attinto da diversi colpi di arma da fuoco che lo ferirono
gravemente, tanto che lo stesso decedette il successivo 9 gennaio 1981. Qualche
giorno dopo, il 16 gennaio dello stesso anno,
si verificò, infine, l’attentato al LOMBARDO, appartenente al clan
“COSTA”, fatto che si doveva iscrivere nel medesimo contrasto tra gruppi
contrapposti.
A distanza di alcuni anni dal fatto, INSOLITO Giuseppe, le cui dichiarazioni hanno, come si è visto, dato vita al procedimento cosiddetto “dei 290”, fornì alcuni elementi di conoscenza utili per la sua ricostruzione, che hanno, da un lato, confermato il contenuto delle precedenti voci confidenziali e, dall’altro, offerto ulteriori particolari per la comprensione delle motivazioni del delitto. Il Ten. Col. BARONE ed il Mar. SCIBILIA Giuseppe, all’epoca in servizio presso i Carabinieri di Messina, hanno riferito (vedi udienza del 12-5-1995) che, secondo l’INSOLITO, il fatto andava inserito nella lotta tra cosche seguita alla rapina all’ufficio Poste - Ferrovia. Tale rapina, che avrebbe dovuto suggellare l’accordo raggiunto nel carcere di Rometta dai due gruppi contrapposti, il clan “COSTA” ed il clan “CARIOLO”, aveva, invece, suscitato dei contrasti tra NUNNARI Tommaso, appartenente al clan “CARIOLO”, e DI BLASI Domenico, appartenente al clan “COSTA”, per la spartizione del bottino, contrasti che furono all’origine di una sparatoria avvenuta nei pressi del circolo ricreativo SOLLIMA, dove rimase ferito NUNNARI Tommaso. Tra gli aggressori del NUNNARI vi era anche LOMBARDO Francesco, appartenente al clan “COSTA”, che per tale motivo fu poi oggetto di attentato da parte di uomini del clan avversario.
Anche le dichiarazioni dell’INSOLITO non consentirono, tuttavia, l’individuazione dei colpevoli ed il procedimento instaurato sulla base di tali accuse a carico di NUNNARI Tommaso e di altre persone rimaste ignote si concluse, in conformità alla richiesta del Pubblico Ministero, con sentenza, emessa in data 20-5/22-5-1989 (trovasi inserita nella cartella N. 188), con la quale il Giudice Istruttore dichiarava non doversi nei confronti di NUNNARI Tommaso perché estinti i reati a lui ascritti per morte del reo e nei confronti di ignoti per essere rimasti tali gli autori del reato. Solo dopo altri anni, con la stagione dei collaboratori di giustizia, SANTACATERINA Umberto diede una compiuta ricostruzione del fatto con la identificazione dei responsabili dell’azione delittuosa. Venivano, pertanto, riaperte le indagini, previo decreto di autorizzazione emesso dal G.I.P. in data 18-2-1993 e, nel corso delle stesse, si registrava il contributo probatorio di numerosi altri collaboratori, tra i quali anche SPARACIO Luigi, accusato dal SANTACATERINA di essere stato autore di tale fatto. Conclusa, quindi, l’attività di raccolta delle fonti di prova, il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio degli imputati NUNNARI Gioacchino e SPARACIO Luigi .
In ordine a tale episodio criminoso hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, MARCHESE Mario , PARATORE Vincenzo, VENTURA Salvatore , LEO Giovanni , FERRARA Sebastiano , RIZZO Rosario e SPARACIO Luigi , anche quale imputato.
SANTACATERINA Umberto ha riferito
(vedi udienza in sede di incidente probatorio del 7-2-1994) che egli
apprese i particolari dell’attentato da DI BLASI Domenico, inteso “occhi
‘i bozza”, e dallo stesso LOMBARDO Francesco, che aveva riconosciuto i due
aggressori, i quali si identificavano in SPARACIO Luigi
ed
in uno dei fratelli NUNNARI. La causale del tentato omicidio andava individuata
in un precedente attentato che LOMBARDO Francesco, insieme a DI BLASI Domenico
ed a LA ROSA Francesco, aveva eseguito nei pressi del circolo Sollima, ove i tre
spararono all’indirizzo di SPARACIO Luigi
e
di NUNNARI Tommaso. Riguardo, poi, all’esecuzione del delitto, il
collaboratore ha affermato che i due
attentatori si recarono a Camaro San Paolo a bordo di una Fiat 126 e
incontrarono il LOMBARDO, che si trovava a bordo della propria Fiat 127 insieme
al MESSINA e ad altre persone, che, però, rimasero illese. Egli seppe tali
circostanze subito dopo il fatto, la sera stessa dell’attentato, quando andò
insieme a DI BLASI Domenico a fare visita al LOMBARDO in ospedale. Ha
dichiarato che nella fase delle indagini
preliminari aveva erroneamente indicato quali attentatori PIMPO Salvatore e
NUNNARI Gioacchino
; in realtà il PIMPO era estraneo a tale
episodio delittuoso ed egli lo aveva inserito tra gli attentatori solo perché
aveva fatto confusione con un altro fatto di sangue.
MARCHESE Mario (sentito in merito a tale episodio alle udienze del 23-9-1996 e del 2-10-1996) ha affermato di aver conosciuto i fatti da DI BLASI Domenico, il quale glieli raccontò mentre erano entrambi in carcere. Il DI BLASI, il LOMBARDO e VENTURA Salvatore avevano teso un agguato a CARIOLO Placido ed al fratello di NUNNARI Gioacchino , il quale rimase ferito. NUNNARI Gioacchino , allora, volle vendicare il fratello sparando al LOMBARDO, che era il suo unico obiettivo, anche se eseguì il suo disegno quando questi si trovava insieme ad un’altra persona.
PARATORE Vincenzo (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 10-1-1996 e del 10-4-1996) ha dichiarato di avere solo “sentito parlare” di questo attentato, del quale si resero responsabili PIMPO Salvatore e NUNNARI Gioacchino . Lo stesso PIMPO gliene parlò. Esso doveva essere una risposta ad un precedente attentato che il LOMBARDO insieme a DI BLASI Domenico, IOVINO Giuseppe e VENTURA Salvatore aveva compiuto nei confronti di Masino NUNNARI, fratello di Gioacchino, nei pressi del circolo Sollima.
Può sin d’ora osservarsi che le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo appaiono, con riferimento alla descrizione della fase esecutiva dell’attentato ed alla indicazione dei responsabili, di ridottissima attendibilità e, di conseguenza, esse non potranno essere prese in considerazione ai fini della decisione. Il collaboratore non ha, infatti, spiegato in modo plausibile come sia venuto a conoscenza dei fatti che ha riferito e non risulta certo sufficiente il generico riferimento che egli ha fatto a PIMPO Salvatore quale sua fonte, tenuto conto che il PIMPO apparteneva ad un clan rivale e sembra del tutto inverosimile che tra i due si possano essere instaurati rapporti tali da consentire reciproche confidenze su episodi delittuosi. E’, poi, singolare che il collaboratore abbia riproposto nelle sue dichiarazioni, senza l’aggiunta di alcun particolare rilevante, la versione dei fatti fornita da SANTACATERINA Umberto nella fase delle indagini preliminari e poi dallo stesso SANTACATERINA ritrattata in sede di incidente probatorio. Entrambe tali circostanze rendono molto consistente il pericolo che la sua deposizione sia stata influenzata da quella del SANTACATERINA e tolgono, pertanto, ad essa qualsiasi valore.
VENTURA Salvatore
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 29-5-1996)
ha riferito di aver saputo, da voci
d’ambiente (“in quel periodo già
si parlava”) e poi anche dal DI
BLASI, che esecutore materiale dell’attentato nel quale rimase gravemente
ferito MESSINA Rosario e, in modo più lieve, LOMBARDO Francesco, fu SPARACIO
Luigi
, aggiungendo “altri non li so”.
Ha sostenuto, poi, che egli, LOMBARDO
Francesco, DI BLASI Domenico e IOVINO Giuseppe avevano effettuato il giorno
prima un attentato a NUNNARI Tommaso, fratello di Gioacchino, e che l’azione
delittuosa nei confronti del LOMBARDO fu una reazione da parte del clan
“CARIOLO” per quella precedente aggressione, che aveva riguardato un uomo
appartenente a quel clan.
LEO Giovanni
(sentito in merito a tale fatto all’udienza del 9-7-1996) ha
affermato che LOMBARDO Francesco
apparteneva al clan “COSTA”, mentre MESSINA Rosario “era un bravo
ragazzo”. Essi tra il 1980 ed il 1981, mentre transitavano nel quartiere di
Camaro San Paolo, subirono un attentato a causa del conflitto che vi era
all’epoca tra il clan “COSTA” e quello di RIZZO, FERRARA e CARIOLO.
Esecutore materiale fu SPARACIO Luigi
, che ancora non era conosciuto
nell’ambiente criminale e che era amico dei FERRARA. Egli apprese i fatti dal
LOMBARDO, che era riuscito a vedere chi lo aggredì. Il collaboratore ha,
infine, sostenuto di non ricordare se vi
fosse qualche altra persona con lo SPARACIO.
FERRARA Sebastiano (sentito all’udienza del 16-9-1996) ha ricordato l’episodio verificatosi nei pressi del circolo Sollima, gestito dal cognato di SPARACIO Luigi . Accadde che VENTURA Salvatore e LOMBARDO Francesco, uomini del clan “COSTA”, armati di pistola, spararono a NUNNARI Tommaso, ferendolo. CARIOLO Placido, frattanto giunto sul posto, rispose all’aggressione e si ebbe un conflitto a fuoco.
RIZZO Rosario (sentito in merito a tale fatto alle udienze del 4-6-1996 e del 10-6-1996) ha dichiarato che a quel tempo LOMBARDO Francesco apparteneva al clan “COSTA” e subì un attentato da parte di NUNNARI Gioacchino e SPARACIO Luigi , i quali, viceversa, appartenevano al gruppo “CARIOLO - RIZZO”. Ha, poi, proseguito dicendo che “un paio di giorni prima [...] gli avevano sparato a Masino NUNNARI, a piazza..., nella via La Farina. Ci sparau Domenico DI BLASI e VENTURA Salvatore e c’era anche LOMBARDO. Ora, giustamente, loro l’hanno riconosciuto che sono stati questi tre. SPARACIO e Gioacchino NUNNARI erano a casa mia quel giorno; sono andati lì, e’ Cammari, l’hanno visto là e gli hanno sparato. Poi sono venuti a casa mia e così abbiamo bruciato..., avevano due cappotti loro, SPARACIO e NUNNARI, e ‘i bruciammu tutti [...] lì a casa mia”. Il collaboratore ha aggiunto di non rammentare il tipo di pistola usata, ma di ricordare che SPARACIO si recò sul posto dell’agguato con “la sua macchina onesta, era una 126 celestina”. I due pensarono di avere ucciso le vittime (dissero: “ ‘i pigghiammu, ‘i mazzammu”), mentre queste erano state semplicemente ferite. All’agguato non partecipò Tommaso NUNNARI (“non c’era ddà non esiste, annau Gioacchino e SPARACIO”), il quale era ferito al fianco e in quel periodo “dormiva a Santa Lucia, di fronte di me, con sua soggera, che era sposato con una cugina mia”.
SPARACIO Luigi
(sentito in merito a tale episodio all’udienza del
7-10-1996) ha riferito che il fatto si
inseriva nella lotta tra il gruppo “CARIOLO”, al quale egli a quel tempo
apparteneva, ed il gruppo “COSTA”. Ha dichiarato: “Qualche
giorno prima [...] era successo il tentato omicidio di Tommaso NUNNARI, che
l’avevano preso di striscio al fianco e siccome sapevamo che c’era anche
LOMBARDO Francesco in quel tentativo di omicidio (dirà poi che insieme
al LOMBARDO vi erano “DI BLASI, IOVINO e
VENTURA Salvatore), l’abbiamo
cercato questo LOMBARDO, l’abbiamo individuato a Camaro e gli abbiamo sparato.
[...] Eravamo io e Tommaso NUNNARI”. Lo SPARACIO ha proseguito dicendo che
essi si recarono sul posto a bordo della sua autovettura 126 celestina e avevano
a disposizione due pistole calibro 7,65. Intercettarono il LOMBARDO sotto il
ponte dell’autostrada. Questi si trovava sulla propria autovettura 127 colore
celestino, insieme a MESSINA Rosario e ad altre due persone da lui non
conosciute. Essi gli si affiancarono con i vetri dell’auto abbassati e gli
spararono senza nemmeno scendere dal veicolo. Le vittime si abbassarono sotto i
sedili e, quindi, si diedero alla fuga verso San Paolo. Essi li inseguirono ma i
fuggitivi scapparono “in una campagna”. Egli, allora, scese dall’auto,
mentre il NUNNARI rimase a bordo del veicolo (poi dirà però che
l’inseguimento avvenne “sempre con le
macchine”). Quando udirono il suono
di sirene di polizia essi se ne andarono. Il collaboratore ha, infine,
dichiarato di non ricordare se ci fosse
stata una riunione prima o dopo il fatto perché “si sa il clan qual è
avversario e se ti capita l’occasione di incontrare un rivale, se hai la
possibilità di ammazzarlo lo ammazzi”.
Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.
Va, anzitutto, rilevato che LOMBARDO Francesco apparteneva con sicurezza a quel tempo al clan “COSTA”, non solo perché così hanno affermato i collaboratori di giustizia prima passati in rassegna, ma anche in virtù di accertamento effettuato in sede giurisdizionale nel procedimento cosiddetto “dei 69”. Nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania in data 26-11-1992, che ha concluso quel processo ed è divenuta ormai irrevocabile, si è ritenuto, infatti, provato che “il LOMBARDO fa parte del gruppo “COSTA”, come si evince non solo dall’attentato da lui subito mentre si trovava su una sua autovettura assieme a tale MESSINA ed ancor più dalla sua partecipazione con l’INSOLITO al sequestro ed al ferimento del CHILLE’, ma anche dagli interrogatori dell’INSOLITO e di IANNELLI Rosario da cui risulta che costui faceva parte della “famiglia COSTA” fin dal dicembre 1980”.
Non possono esservi dubbi, allora, in considerazione della personalità di una delle vittime, quella contro la quale era presumibilmente diretto l’agguato, e delle modalità esecutive dell’attentato, avvenuto in pieno giorno, in luogo frequentato da numerose persone, senza timore alcuno e con le tipiche forme dell’esecuzione mafiosa, che esso debba inquadrarsi nell’ambito dei conflitti tra i due clan a quel tempo esistenti nella città di Messina, quello “COSTA” e quello CARIOLO”.
Si è già brevemente parlato in precedenza, sia nella premessa ai singoli episodi delittuosi, sia in occasione della trattazione dei diversi delitti ed in particolare del tentato omicidio di DI BLASI Domenico, avvenuto circa due mesi prima (vedi pag. 196 e segg. e, poi, pag. 676 e segg.), di questo conflitto che ha insanguinato la città di Messina all’inizio degli anni ‘80 e se ne sono esposte le presumibili ragioni, tema questo che ha costituito oggetto di ampia trattazione nel processo cosiddetto “dei 69”.
Pertanto, le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno affermato che l’attentato avvenne ad opera di persone appartenenti al clan “CARIOLO”, avversario di quello del quale faceva parte il LOMBARDO, oltre a provenire da soggetti sicuramente attendibili, perché legati da stretti rapporti delinquenziali con la vittima o con i presunti colpevoli e perché taluni di essi appaiono essere stati protagonisti diretti del fatto, si inseriscono armonicamente nel quadro delle dinamiche criminali del tempo ed anzi ne danno piena conferma.
I collaboratori escussi hanno, altresì, spiegato la presenza di specifiche ragioni di contrasto con il LOMBARDO, che fanno comprendere ancora meglio le cause dell’attentato nei suoi confronti. Così come già in precedenza aveva rivelato l’INSOLITO, tutti i collaboratori sentiti hanno affermato che il LOMBARDO fu protagonista di un agguato nei pressi del circolo ricreativo SOLLIMA, nel quale rimase ferito NUNNARI Tommaso, affiliato al clan CARIOLO, il quale, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava a VALVERI Sebastiano, partecipò, insieme ad affiliati del clan “COSTA”, all’ingente rapina avvenuta all’ufficio delle Poste - Ferrovia. In relazione a tale attentato, VALVERI Sebastiano e SPARACIO Luigi , presenti al momento del fatto, furono accusati, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 14-10-1983, agli atti del fascicolo del dibattimento (trovasi inserita nella cartella degli atti irripetibili all’interno del fascicolo n. 188), del “delitto di favoreggiamento personale degli ignoti sparatori, a causa della loro reticenza sui possibili autori della grave vicenda, maturata in ambiente malavitoso”. Nonostante che la predetta sentenza abbia assolto i due imputati dall’imputazione ascritta con il beneficio del dubbio, vi si osserva in motivazione che “è facile cogliere le lacune della narrazione del fatto da parte degli imputati, i quali non hanno saputo (o voluto) indicare convenientemente i nominativi dei componenti il gruppo o altra circostanza utile per l’identificazione degli sparatori”.
E’, allora, indiscutibile che l’attentato nei pressi del circolo SOLLIMA avvenne con le modalità brevemente descritte dai succitati collaboratori, trovando queste ampio riscontro sia negli elementi desumibili dalla sopra ricordata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 13-6-1984, sia in quelli indicati nella sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 14-10-1983, prima brevemente riportati (che confermano la circostanza della presenza di SPARACIO e VALVERI sul luogo dell’attentato), sia nella cartella clinica (acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento al n. 175 dei documenti di cui all’ordinanza del 19 luglio 1997) relativa al ricovero di NUNNARI Tommaso nell’ospedale Piemonte di Messina, avvenuto il 5-1-1981 per “ferita d’arma da fuoco con foro d’entrata in corrispondenza della 10° costa ascellare media e foro d’uscita sull’ascellare anteriore destra con modesto versamento pleurico”.
Fuor di dubbio è anche che il LOMBARDO fece parte di quel gruppo di persone che sparò a NUNNARI Tommaso, così come è stato affermato da tutti i collaboratori escussi e, in modo particolare, da VENTURA Salvatore , il quale, già accusato per tale fatto da RIZZO Rosario , SPARACIO Luigi , FERRARA Sebastiano , MARCHESE Mario e PARATORE Vincenzo, ha ammesso di avere partecipato all’agguato unitamente a LOMBARDO Francesco, DI BLASI Domenico e IOVINO Giuseppe. Il VENTURA risulta, come tale, particolarmente attendibile sia perché la confessione ha ridotto grandemente un suo eventuale interesse a mentire, sia perché non sono emerse ragioni di astio nei confronti del LOMBARDO, accusato di essersi reso autore insieme a lui dell’agguato (mentre gli altri correi sono deceduti), sia perché egli fu protagonista diretto del fatto e ben poteva sapere tutti i particolari esecutivi. E’, d’altronde, verosimile, che il LOMBARDO sia stato, nell’occasione, riconosciuto non solo dalla vittima, ma anche da SPARACIO Luigi e VALVERI Sebastiano, i quali per tale fatto furono accusati di favoreggiamento personale. Ciò aiuta, peraltro, a spiegare come sia stato possibile che solo pochi giorni dopo il fatto, secondo la ricostruzione del tutto plausibile fornita dai collaboratori suindicati, uomini appartenenti al clan “CARIOLO” abbiano voluto e potuto vendicare l’aggressione subita dal NUNNARI compiendo un attentato nei confronti del LOMBARDO e come possano oggi collaboratori che appartenevano al medesimo clan del NUNNARI indicare il LOMBARDO con piena cognizione di causa tra i partecipanti al precedente agguato.
Mentre il movente dell’attentato può essere, sulla scorta delle precedenti osservazioni, facilmente individuato nei contrasti tra i clan “COSTA” e “CARIOLO”, cui si aggiunse uno specifico motivo di rancore nei confronti del LOMBARDO, conseguente alla sua partecipazione all’agguato contro NUNNARI Tommaso, più complesso si presenta il problema dell’accertamento dei responsabili, poiché dal suindicato movente discende, senza dubbio, che gli attentatori vadano individuati tra i soggetti appartenenti al clan "CARIOLO", ma vi è contrasto tra i dichiaranti circa la loro corretta identificazione.
L’esposizione del collaboratore RIZZO Rosario ha fornito, ad avviso di questa Corte, la più attendibile ricostruzione dell’episodio delittuoso che, unita agli altri elementi di prova acquisiti, consente di affermare la responsabilità di SPARACIO Luigi e di NUNNARI Gioacchino per il fatto delittuoso in esame.
Va, anzitutto, osservato che entrambi gli imputati appartenevano, al tempo dell’attentato di cui ci si sta occupando, al gruppo “CARIOLO”.
Per quanto riguarda SPARACIO Luigi è sufficiente osservare che egli stesso ha ammesso, come si è visto (vedi pag. 158 e segg.), di aver conosciuto, tramite NUNNARI Tommaso, suo amico d’infanzia, CARIOLO Placido, al cui gruppo criminoso egli si affiliò appena maggiorenne, per poi transitare al clan “COSTA”, quando fu ristretto, alla fine dell’anno 1981, nel carcere di Messina. Tale dichiarazione risulta, del resto, perfettamente consonante con quelle degli altri collaboratori sopra citati che hanno indicato lo SPARACIO come affiliato al gruppo “CARIOLO”, attribuendogli la responsabilità di questo fatto, e contribuisce a spiegare le ragioni della sua partecipazione all’azione delittuosa, che fu da lui posta in essere non solo nella sua veste di uomo del clan, ma anche per vendicare l’amico che era stato gravemente ferito dal LOMBARDO. Egli, inoltre, essendo stato presente alla sparatoria nei pressi del circolo SOLLIMA, ancorché fosse rimasto illeso, poteva considerarsi una potenziale vittima del fatto e aveva, pertanto, anche un motivo personale per partecipare all’attentato nei confronti del LOMBARDO.
Per quanto riguarda NUNNARI
Gioacchino
, va premesso che egli, cognato di CARIOLO Placido, fu prosciolto, sia pure con
formula dubitativa, dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina, nel
processo “dei 69”, con sentenza in data 30 marzo 1983, dal delitto di
associazione per delinquere contestatogli come commesso a Messina fino al 5
agosto 1981. Egli venne, altresì, assolto per mancanza di prove, con sentenza
del Tribunale di Messina emessa il 3 aprile 1987 e confermata in appello il
23-4-1990, nel processo “dei 290”, ove era stato accusato, sulla base delle
dichiarazioni di INSOLITO Giuseppe, del reato di associazione per delinquere
nelle tre forme del capo, del promotore e dell’organizzatore. Orbene, va
rilevato che le suddette sentenze non possono in alcun modo vincolare questa
Corte, poiché non viene in considerazione, nel caso di specie, alcun effetto
preclusivo del giudicato, come è stato più ampiamente esposto, in un caso
analogo, quando si è trattato l’omicidio di GIAIMO Santi (vedi pag. 604
e segg.), sicché non è necessario ora ripetersi e può rinviarsi a quanto già
detto in quella sede. I giudici che hanno esaminato nei procedimenti suddetti la
posizione del NUNNARI non disponevano, invero, del contributo probatorio fornito
oggi dai collaboratori di giustizia, che ben può condurre questa Corte, ai soli
fini, evidentemente, di un accertamento della responsabilità del NUNNARI nel
delitto in esame, a conclusioni diverse da quelle raggiunte nelle citate
sentenze, specie se si considera che l’assoluzione dal reato associativo, per
il periodo che qui interessa, venne pronunciata con formula dubitativa. Alle
accuse formulate dall’INSOLITO, rimaste allora prive di riscontro, si sono
aggiunte ora quelle convergenti ed omogenee di RIZZO Rosario
, di MARCHESE Mario
e di PARATORE Vincenzo, i quali hanno attribuito a NUNNARI
Gioacchino
una partecipazione attiva nell’attentato ai danni di
LOMBARDO Francesco e di MESSINA Rosario, proprio sul presupposto che questi
fosse un appartenente al clan “CARIOLO”. Anche SANTACATERINA Umberto, pur
non avendo saputo indicare con precisione se fosse stato NUNNARI Gioacchino
oppure il fratello Tommaso a rendersi responsabile della
suddetta azione delittuosa, ha, per ciò stesso, ribadito che entrambi i
fratelli appartenevano allo stesso gruppo criminoso e potevano, come tali,
compiere in ugual modo l’attentato. Lo stesso SPARACIO Luigi
, infine, sebbene abbia scagionato NUNNARI Gioacchino
per l’episodio in esame, e lo abbia indicato come semplice
fiancheggiatore del suo clan, non ha potuto evitare di confermare (vedi udienza
del 9-10-1996) che, negli anni 1979 -
1980, questi era particolarmente vicino a lui, che all’epoca faceva parte del
clan “CARIOLO”. E’ significativo, infine, osservare che, secondo
quanto può leggersi nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il
13-6-1984 (vedi pag. 62), NUNNARI Gioacchino
dichiarò ai Carabinieri il 27-5-1981 che il ferimento prima e la successiva uccisione (avvenuta il 23-5-1981)
del fratello Tommaso andavano inquadrati,
quanto al movente, nella lotta esistente, a dire del defunto Tommaso, tra due
gruppi rivali, mostrando, così, una conoscenza delle dinamiche associative
che difficilmente avrebbe potuto acquisire come semplice fratello di un
affiliato e costituisce indizio di una più piena compenetrazione nel sodalizio
criminoso. Tutti gli elementi sopra
indicati forniscono, pertanto, ad avviso di questa Corte, un quadro probatorio
coerente ed omogeneo che conduce ad affermare con serenità l’affiliazione di
NUNNARI Gioacchino
al clan “CARIOLO”. Va, peraltro, rilevato che la sua
partecipazione all’agguato in questione non sembra derivare esclusivamente
dalla sua posizione di affiliato al clan “CARIOLO”, ma anche dalla sua veste
di fratello di NUNNARI Tommaso, il cui ferimento occorreva vendicare attentando
alla vita del LOMBARDO, sicché l’accertato movente rende ancor più
verosimili le accuse nei suoi confronti.
Venendo, ora, ad esaminare le dichiarazioni del RIZZO, non risulta che il collaboratore sia stato mosso da animosità nei confronti dei soggetti che egli ha accusato, così da potersi fondatamente ipotizzare un suo eventuale intento calunnioso e, d’altronde, l’amplissimo contributo probatorio da lui offerto ed il ruolo di primaria importanza che egli rivestì a lungo all’interno della criminalità organizzata messinese, fa escludere con certezza la presenza di motivi che abbiano potuto indurlo ad accreditarsi presso gli organi di indagine quale portatore di conoscenze in realtà non possedute. Il RIZZO ha, inoltre, sempre manifestato uno spirito di piena e leale collaborazione con gli organi dello stato, dando, anche negli altri episodi per i quali è stato chiamato a deporre nel presente procedimento, un significativo e concreto contributo alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione dei colpevoli, mentre non è mai risultato che abbia reso dichiarazioni reticenti o addirittura false. La deposizione del RIZZO appare, inoltre, intrinsecamente attendibile perché proveniente da soggetto che ha assistito direttamente ai fatti narrati, i quali, essendosi svolti in un tempo immediatamente antecedente e successivo all’attentato, consentono di effettuare in modo certo la compiuta ricostruzione dell’episodio delittuoso e di identificare con sicurezza i soggetti che vi parteciparono. Egli, inoltre, ha fornito una descrizione dei fatti particolarmente accurata e ricca di dettagli, che potevano essere conosciuti solo da coloro che li avevano vissuti in prima persona e non appare, pertanto, essere il frutto di accuse calunniose o di mere voci d’ambiente. In particolare, egli, nell’affermare la responsabilità di NUNNARI Gioacchino , ha escluso con decisione che all’attentato abbia partecipato NUNNARI Tommaso e in ciò non si è lasciato, certo, fuorviare dalle condizioni fisiche del NUNNARI, poiché egli ha mostrato di essere ben consapevole che, al momento del fatto, questi, seppure ancora ferito, era stato già dimesso dall’ospedale. Egli, inoltre, ha fornito dei particolari che attribuiscono sicuro fondamento alle sue affermazioni, attestando l’esistenza di legami tra il RIZZO e NUNNARI Tommaso non derivanti esclusivamente dall’appartenenza al medesimo clan (ha riferito che questi aveva sposato una sua cugina ed in quel periodo dormiva a Santa Lucia, di fronte alla casa dello stesso RIZZO), tali da giustificare una conoscenza dei fatti fedele ed approfondita.
Nella ricerca dei riscontri alle accuse del RIZZO appare opportuno distinguere la posizione dei due imputati.
Quanto a SPARACIO Luigi , è sufficiente osservare che le circostanziate dichiarazioni di RIZZO Rosario , che hanno incolpato l’imputato di aver partecipato alla materiale esecuzione dell’attentato, coerenti con le altre risultanze processuali riguardo alla personalità di una delle vittime, alle capacità criminali dello SPARACIO, alla collocazione di quest’ultimo nei gruppi criminosi messinesi, ai rapporti con NUNNARI Tommaso, hanno ricevuto conferma sia nelle dichiarazioni analoghe rese da SANTACATERINA Umberto, VENTURA Salvatore e LEO Giovanni , sia, soprattutto, nella piena confessione dello SPARACIO, che ha ammesso di essersi reso autore del fatto criminoso, mentre alle dissonanti dichiarazioni di PARATORE Vincenzo non può attribuirsi, come si è visto, alcun valore. Non è necessario, pertanto, procedere ad una più approfondita disamina delle fonti di prova perché è sufficiente la lettura delle suddette dichiarazioni unita agli altri elementi di riscontro per ritenere compiutamente accertata la responsabilità dell’imputato.
L’esame della posizione di NUNNARI Gioacchino richiede, viceversa, un più attento e minuto studio degli atti di causa. Ad avviso di questa Corte le accuse di RIZZO Rosario nei suoi confronti hanno trovato una chiara e significativa conferma in quelle di MARCHESE Mario , il quale ha affermato la responsabilità dell’imputato nell’attentato in esame, pur nella maggiore genericità del suo racconto rispetto a quello del RIZZO, che appare giustificabile non avendo il collaboratore assistito personalmente ai fatti e avendo potuto, pertanto, mantenere di essi un ricordo più sbiadito. Anche per il MARCHESE occorre sottolineare che non sono emersi astio né rancore nei confronti del NUNNARI, tali da far fondatamente sospettare che egli abbia potuto muovere verso di lui accuse calunniose, mentre va ribadito che le sue dichiarazioni assumono un particolare rilievo, sia perché provenienti da un personaggio di grande prestigio all’interno del crimine organizzato messinese, sia perché, come si è visto (vedi pag. 150 e segg.), appare ridotto nei suoi riguardi il pericolo di circolarità della prova. E’, inoltre, del tutto verosimile che egli, appartenendo a quel tempo al clan “COSTA”, all’interno del quale era, anzi, uno degli affiliati più attivi, tanto da partecipare alle riunioni dei maggiorenti del gruppo (vedi quanto si è già detto, in proposito, in occasione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, pag. 583 e segg.), abbia potuto fedelmente apprendere i particolari del fatto da DI BLASI Domenico, il quale era all’epoca un personaggio di grande prestigio, che, come si è già visto (vedi pag. 676 e segg.), organizzava le fila dell’associazione “COSTA”, dirigendo le azioni di rappresaglia contro i componenti del clan avverso. E’, d’altronde, plausibile che il DI BLASI abbia potuto conoscere dallo stesso LOMBARDO chi gli avesse sparato. Come, infatti, si è già osservato, il LOMBARDO non è assolutamente credibile quando ha affermato di non aver potuto riconoscere gli attentatori, mentre è molto probabile che egli non solo li abbia visti (al pari, peraltro, del MESSINA, il quale ha reso ai sanitari, al momento del ricovero, dichiarazioni ben più ampie rispetto a quelle rese al dibattimento), ma li abbia anche riconosciuti, essendo appartenuto egli al medesimo mondo criminale, ed abbia voluto, poi, attenersi alla legge dell’omertà. La condotta processuale del teste LOMBARDO Francesco, che si è prima stigmatizzata, rende, quindi, sospetta anche l’altra parte delle sue dichiarazioni nella quale ha affermato di non aver mai parlato in ospedale, il giorno stesso del fatto o qualche giorno dopo, con DI BLASI Domenico e SANTACATERINA Umberto. Quest’ultimo ha, invece, sostenuto che nell’immediatezza del fatto il DI BLASI si recò insieme a lui in ospedale per apprendere i particolari dell’agguato, rendendo una versione dei fatti che appare molto più verosimile, poiché il DI BLASI, proprio nella sua veste di capo del clan, doveva nei tempi più rapidi conoscere da chi proveniva l’aggressione sia per porre riparo ad eventuali altri attacchi nei confronti di uomini del proprio gruppo, sia per organizzare azioni di ritorsione nei confronti degli aggressori, tenuto conto che quello era un momento particolarmente delicato nella vita del clan, caratterizzato dal violento riaccendersi di vecchi conflitti e dalla perpetrazione, nel giro di pochi giorni, di diversi fatti di sangue, in uno dei quali aveva perso la vita anche il responsabile esterno del gruppo “COSTA”, ZAGARELLA Melchiorre. Le dichiarazioni di SANTACATERINA Umberto sul punto hanno, peraltro, trovato conferma in quelle di VENTURA Salvatore , il quale ha indicato, allo stesso modo, quale sua fonte di conoscenza il DI BLASI, per avere quest’ultimo appreso i fatti dal LOMBARDO, nonché in quelle di LEO Giovanni , che ha affermato testualmente “anche LOMBARDO lo (riferendosi a SPARACIO Luigi ) ha visto”.
Tutte le superiori osservazioni possono validamente richiamarsi anche per il giudizio sull’attendibilità della deposizione di SANTACATERINA Umberto, in quanto anch’egli apparteneva al clan “COSTA” e poteva conoscere i particolari del fatto da DI BLASI Domenico, specie in considerazione degli stretti rapporti che intratteneva con quest’ultimo. Non sono, inoltre, emersi elementi in base ai quali poter sospettare che le sue accuse possano essere state mosse da intenti calunniosi, ed essendo stato egli il primo dei collaboratori di giustizia che ha deposto nel presente procedimento, appare ridottissimo il pericolo che le sue dichiarazioni siano state in qualche modo condizionate o influenzate da quelle di altri collaboratori. Va, tuttavia, rilevato che l’accusa che egli ha formulato nei confronti degli odierni imputati risulta incerta, avendo egli indicato quali responsabili del fatto al dibattimento SPARACIO Luigi e “uno dei fratelli NUNNARI”, mentre nella fase delle indagini preliminari, aveva indicato PIMPO Salvatore e (secondo quanto egli stesso ha affermato al dibattimento) NUNNARI Gioacchino . Le giustificazioni da lui fornite per tale discordanza, seppure plausibili in considerazione del gran numero di episodi delittuosi sui quali il collaboratore è stato chiamato a deporre, non possono eliminare, infatti, le perplessità e le esitazioni del SANTACATERINA, che fanno diminuire il valore probatorio delle sue dichiarazioni, essendo sempre latente il pericolo che egli, avendo manifestato di non avere un chiaro ricordo del fatto, possa essere incorso in errore. Nondimeno, non appare priva di un qualche, seppur modesto, valore la circostanza che il collaboratore, pur non avendo saputo dire al dibattimento quale dei fratelli NUNNARI avesse partecipato all’agguato, abbia, comunque, sostenuto che uno di loro vi prese parte e che, nella fase delle indagini preliminari, avesse identificato quest’ultimo proprio nell’attuale imputato NUNNARI Gioacchino .
La ricostruzione dei fatti offerta dal RIZZO, precisa, circostanziata, internamente coerente, perfettamente consonante con il movente del delitto e con la personalità dell’imputato, riscontrata dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario e, anche se più vagamente, da quelle di SANTACATERINA Umberto, risulta, tuttavia, discordante con quella di SPARACIO Luigi , il quale ha ammesso la propria colpevolezza, ma ha sostenuto che insieme a lui vi fu non NUNNARI Gioacchino , bensì il fratello NUNNARI Tommaso.
Nel giudizio sull’attendibilità della deposizione dello SPARACIO va, anzitutto, osservato che la piena confessione resa dal collaboratore costituisce elemento che, almeno in astratto, aumenta la sua credibilità, poiché appare ridotto, in conseguenza di essa, l’interesse a mentire, mentre il ruolo che egli stesso ha sostenuto di aver svolto nel fatto delittuoso gli attribuisce la veste di testimone diretto dell’esecuzione del delitto e di sicuro conoscitore di ogni particolare dell’azione criminosa. Approfondendo, tuttavia, il tema della credibilità soggettiva del collaboratore e non limitandosi ad un esame superficiale delle sue dichiarazioni, si può immediatamente constatare che SPARACIO Luigi è stato sempre legato da rapporti molto stretti con NUNNARI Gioacchino , di natura non esclusivamente criminale, tanto che egli stesso si è definito (vedi udienza del 14-10-1996) suo “amico” e “compare” per avergli battezzato un figlio ed il collaboratore VITALE Giovanni , persona, come si è visto (vedi pag. 184 e segg.), da tempo vicinissima a SPARACIO Luigi e, come tale, ben informata delle vicende relative al suo gruppo delinquenziale, ha indicato (vedi udienza del 25-10-1996) NUNNARI Gioacchino nel novero di quella ristretta cerchia di persone che facevano capo a SPARACIO Luigi sin dall’anno 1983. Le suesposte considerazioni insinuano, allora, il dubbio che SPARACIO Luigi possa essere stato mosso nelle sue dichiarazioni da un concreto interesse, vale a dire dall’intento di proteggere il vecchio amico attribuendo un fatto del quale questi era responsabile ad una persona ormai deceduta, che già solo per questo motivo non avrebbe potuto protestare la propria innocenza.
I sospetti che inducono a valutare il comportamento processuale, tenuto nell’occasione da SPARACIO Luigi , come non rispondente, nonostante la sua confessione, ad un leale spirito di collaborazione, poiché in realtà ispirato dall’obiettivo di coprire la responsabilità dell’altro imputato con dichiarazioni reticenti o addirittura false, aumentano, poi, se si esaminano anche le dichiarazioni rese dal collaboratore riguardo agli altri delitti contestati al coimputato NUNNARI Gioacchino e che verranno meglio esaminati in seguito. Con riferimento al reato associativo, SPARACIO Luigi ha, infatti, sostenuto (vedi udienze del 7-10-1996 e del 14-10-1996), in contrasto con le altre risultanze processuali, che NUNNARI Gioacchino fosse un semplice “fiancheggiatore” del gruppo da lui capeggiato, pur non potendo negare che avesse svolto in favore del clan specifiche attività che lo additavano come soggetto ben più intimamente partecipe della vita dell’associazione ed inconciliabili con la definizione anzidetta, la quale sembra ispirata dalla volontà di ridurre o addirittura escludere la responsabilità del NUNNARI. Con riferimento al tentato omicidio di LEO Giuseppe è, poi, significativo che SPARACIO Luigi abbia taciuto il nome di NUNNARI Gioacchino , mentre altri collaboratori, da considerare pienamente attendibili, gli hanno attribuito uno specifico, seppur modesto, ruolo nella fase preparatoria dell’attentato, tale, comunque, da determinare l’affermazione della sua responsabilità anche per questo episodio criminoso. Dall’esame dell’insieme delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi , sembra, allora, che esse rispondano tutte ad un disegno comune, mirante a sottrarre NUNNARI Gioacchino alle sue responsabilità.
Ma una indiscutibile conferma della falsità delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi può trarsi esaminando il loro tenore, poiché esse si presentano in più punti incoerenti e illogiche, oltre che in insanabile contrasto con le altre risultanze processuali.
Il collaboratore, dopo aver accuratamente descritto l’autoveicolo con il quale egli ed il suo complice si diressero a compiere l’attentato e dopo aver indicato quali armi furono usate nel delitto ed in quale luogo fu intercettata l’autovettura delle vittime, ha sostenuto che LOMBARDO Francesco e MESSINA Rosario si trovavano in auto insieme ad altri due giovani che egli non riconobbe.
Quest’ultima circostanza appare, tuttavia, inverosimile. Va, anzitutto, rilevato che solo SANTACATERINA Umberto, oltre a SPARACIO Luigi , ha accennato alla presenza di “altra gente”, di “uno dietro seduto”, a bordo dell’autovettura occupata dal LOMBARDO e dal MESSINA, mentre tutti gli altri collaboratori non ne hanno parlato e ciò sembra davvero singolare, perché se i fatti si fossero svolti come ha affermato SPARACIO Luigi , l’azione avrebbe avuto un’efficacia intimidatrice di grande risonanza, per il coinvolgimento di numerose persone estranee agli ambienti malavitosi (tanto da non essere conosciute dagli aggressori) e sembra impossibile che i diversi collaboratori esaminati nel presente procedimento non ne fossero venuti a conoscenza. Argomento ancor più rilevante contro la ricostruzione dei fatti offerta da SPARACIO Luigi si trae, però, dalle deposizioni delle due vittime, che hanno escluso con fermezza la presenza di altre persone in auto con loro. Potrebbe obiettarsi che i due testimoni hanno cercato in vario modo di ridimensionare i fatti e non può escludersi che anche su questo punto siano stati reticenti, ma bisogna osservare che MESSINA Rosario ha riferito non solo al dibattimento, ma anche ai sanitari dell’ospedale, al momento del suo ricovero (vedi l’anamnesi della patologia prossima contenuta nella cartella clinica, prima integralmente riportata), che l’attentato avvenne mentre egli si trovava in auto con un suo amico e non ha indicato neppure vagamente la presenza di altre persone. Tali dichiarazioni, rese nell’immediatezza del fatto, appaiono, invero, del tutto genuine, a differenza di quelle, dal contenuto ben più povero, rese successivamente alle forze dell’ordine ed alla Corte di Assise, poiché non vi è motivo alcuno per ritenere che il MESSINA, soggetto, peraltro, estraneo alle organizzazioni criminose, che si venne a trovare casualmente coinvolto nel fatto e che probabilmente non comprese immediatamente l’esatta natura dell’agguato, abbia voluto nascondere circostanze tutto sommato di minor rilievo rispetto a quelle riferite nel suo breve ma spontaneo racconto. La presenza di altre persone in auto insieme alle due vittime appare, infine, inverosimile anche per la considerazione che il veicolo sul quale queste viaggiavano fu crivellato di colpi (ha dichiarato il MESSINA che i vetri “tutti rotti erano”) ed eventuali altri soggetti occupanti il mezzo ben difficilmente avrebbero potuto rimanere illesi e non avere così bisogno delle cure dei sanitari.
SPARACIO
Luigi
ha, poi, affermato che egli, accortosi di non aver colpito a
morte le vittime, le inseguì. Nel descrivere, tuttavia, questa fase
dell’episodio delittuoso, il collaboratore è entrato in contraddizione con sé
stesso, non essendo risultato chiaro dalle sue parole se l’inseguimento
avvenne solo con le autovetture o anche a piedi: “IMP.:
Poi sono scappati e io li ho inseguiti fino.., perché ho visto che non era
morto nessuno, la cosa non mi.. Perciò, li ho inseguiti, loro sono saliti a San
Paolo, sono scappati in una campagna, sono sceso dalla macchina, NUNNARI è
rimasto in macchina..
P.M.:
L'inseguimento allora è avvenuto a piedi?
IMP.:
No, no, sempre con le macchine
P.M.:
Con la macchina?
IMP.: Sì, sempre con le macchine. Poi ho sentito delle sirene di Polizia e me ne sono andato”.
Sembra, invero, che il collaboratore, sempre attento e misurato nelle sue dichiarazioni, dopo aver incautamente accennato ad un inseguimento “in una campagna”, che necessariamente doveva avvenire a piedi (non vi era, altrimenti, motivo perché egli scendesse dalla macchina, così come ha affermato), si sia corretto, resosi probabilmente conto che tale ricostruzione si scontrava palesemente con le condizioni fisiche di almeno una delle due vittime, MESSINA Rosario, che, essendo stato gravemente ferito, non avrebbero certo potuto scappare sulle proprie gambe. Occorre, poi, rilevare che né il LOMBARDO, né il MESSINA hanno riferito che vi fu un inseguimento da parte degli attentatori ed anzi il LOMBARDO ha precisato che il motore della sua autovettura, subito dopo gli spari, si arrestò, circostanza quest’ultima che trova corrispondenza nella deposizione del dirigente della Squadra Mobile DONATI Michele, il quale ha affermato che subito dopo l’attentato venne effettuato dalla polizia scientifica un sopralluogo sul posto della sparatoria e venne trovata l’autovettura del LOMBARDO con ancora macchie di sangue.
Si deve, allora, comprendere per quale motivo SPARACIO Luigi benché avesse la possibilità, quale autore dell’attentato, di esporre in modo scrupolosamente fedele lo svolgimento dell’azione delittuosa, ha reso, viceversa, dichiarazioni, che alterano la realtà dei fatti. Per trovare una spiegazione ad un simile oscuro comportamento processuale occorre indagare se esso possa rispondere ad una qualche strategia difensiva. In tale prospettiva potrebbe, invero, plausibilmente ipotizzarsi che lo SPARACIO, che ha accumulato certamente molta esperienza sulla prova dei fatti nel processo, abbia voluto rendere dichiarazioni quanto più possibili originali, per accreditare ancor più la novità del suo contributo anche riguardo alle responsabilità individuali dei soggetti che furono protagonisti dell’azione delittuosa. Le perplessità sopra esposte, suscitate dalle dichiarazioni del collaboratore, escludono, comunque, che egli si sia attenuto ad uno spirito di sincera collaborazione e, qualunque sia la ragione che ha indotto il collaboratore a tenere tale comportamento processuale, risulta, per tale motivo, infirmata la sua credibilità pure con riferimento a quella parte della sua deposizione nella quale egli ha indicato quale proprio complice NUNNARI Tommaso.
Va, da ultimo, osservato che le dichiarazioni di SPARACIO Luigi risultano inattendibili anche in considerazione delle condizioni di salute di NUNNARI Tommaso al momento del fatto. Lo SPARACIO, per rendere credibile il suo racconto, ha affermato che il NUNNARI, nel precedente attentato subito nei pressi del circolo Sollima, era stato ferito “di striscio” al fianco e che le lesioni non gli avevano impedito di svolgere normalmente qualsiasi attività. Ciò, tuttavia, contrasta con la diagnosi formulata al momento del ricovero in ospedale, da dove risulta che la ferita provocò al NUNNARI anche un “modesto versamento pleurico”. La circostanza che il NUNNARI sia stato dimesso dall’ospedale dopo solo tre giorni, l’8-1-1981, non assume, infine, particolare rilievo perché risulta dalla cartella clinica in atti che la dimissione avvenne “contro il parere dei sanitari”, quando il soggetto non era ancora guarito. Sembra, allora, inverosimile che il NUNNARI, che certamente pativa ancora i postumi delle rilevanti lesioni subite nel precedente attentato, abbia potuto perpetrare con SPARACIO Luigi l’agguato in esame.
Deve, pertanto, concludersi che le sole dichiarazioni di SPARACIO Luigi non appaiono idonee, ad avviso di questa Corte, ad indebolire il pregnante quadro probatorio a carico di NUNNARI Gioacchino , del quale si è prima ampiamente discusso.
Alla luce delle superiori considerazioni risulta pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati a SPARACIO Luigi ed a NUNNARI Gioacchino di tentato omicidio in persona di LOMBARDO Francesco ed in persona di MESSINA Rosario, nonché del reato in materia di armi, con riferimento alle due pistole utilizzate nell’agguato, di cui al capo “5” della rubrica, e va, pertanto, affermata la loro penale responsabilità in ordine a tali delitti, con tutte le aggravanti contestate. Tali reati appaiono, inoltre, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio è, senza dubbio, corretta tenuto conto non solo delle inequivoche dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, i quali hanno concordemente riferito che intento degli attentatori era quello di togliere la vita a LOMBARDO Francesco, ma anche avuto riguardo al numero ed all’altezza dei colpi sparati all’indirizzo delle vittime, che rendevano elevatissima la probabilità che queste fossero attinte in parti del corpo vitali (il MESSINA rimase, infatti, ferito al capo). Gli elementi appena evidenziati consentono, infatti, di affermare, senza alcun dubbio, l’idoneità degli atti posti in essere a provocare la morte delle due vittime e la loro inequivoca direzione verso tale scopo, mentre va ad essi attribuito un sicuro valore indiziario in ordine alla sussistenza della volontà omicida, che può ritenersi, pertanto, accertata, non solo nei confronti di LOMBARDO Francesco, ma anche riguardo a MESSINA Rosario, almeno nelle forme del dolo eventuale (vedi, sul dolo eventuale, la definizione datane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte[1], testualmente ricordata a proposito dell’omicidio di CAVO’ Domenico e del tentato omicidio di SCIMONE Francesco, pag. 1528 e segg.). La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, sia perché i killers, cessato il vantaggio derivante dalla sorpresa, avrebbero potuto temere la reazione immediata delle vittime, sia in considerazione del crescente pericolo che potessero sopraggiungere in breve tempo le forze dell’ordine, allertate da qualcuna delle numerose persone che furono presenti, secondo il racconto delle stesse vittime, sul luogo della sparatoria.
E’ risultata provata, poi, per entrambi gli imputati, l’aggravante soggettiva della premeditazione, che, come si è visto, consiste in una particolare intensità del dolo, per la cui configurabilità sono richiesti due elementi, uno di natura cronologica e l’altro di carattere ideologico. Non occorre soffermarsi oltre sui presupposti della premeditazione, poiché tale tema è già stato oggetto di esame durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, cui si rinvia (vedi pag. 583 e segg.) per i necessari approfondimenti, mentre è opportuno illustrare brevemente gli elementi in base ai quali la Corte ha ritenuto la configurabilità, nel caso di specie, di detta aggravante.
Si è già visto in occasione della trattazione dell’omicidio di GIAIMO Santi (vedi pag. 604 e segg.) che la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, tra i quali la giurisprudenza di legittimità ha indicato l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e in genere ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.
Orbene, l’accertato movente del delitto, secondo il quale esso va ricollegato all’attentato subito circa dieci giorni prima del fatto da NUNNARI Tommaso nei pressi del circolo ricreativo Sollima, permette di configurare la sua esecuzione come il momento attuativo di un proposito maturato in conseguenza di quel precedente atto di sangue e mantenuto fermo nel tempo. Diventa questione di scarso rilievo, allora, accertare se la deliberazione dell’azione criminosa sia avvenuta nel corso di una specifica riunione del gruppo (sulla quale, peraltro, SPARACIO Luigi non ha saputo dire nulla, non conservando un preciso ricordo di tali “cose di 15 anni fa”), poiché il suddetto movente e le modalità esecutive (gli attentatori andarono specificamente alla ricerca del LOMBARDO, come hanno confermato pressoché tutti i collaboratori di giustizia escussi) rivelano inequivocabilmente, che non si trattò di un’azione estemporanea, bensì di un agguato frutto di un ben ponderato proposito criminoso.
Risulta, pertanto, dimostrato, ad avviso di questa Corte, il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere, per essersi realizzati entrambi gli elementi che caratterizzano l’indicata circostanza.
Ritiene questa Corte, infine, di dover concedere a SPARACIO Luigi le attenuanti generiche da considerare equivalenti alle contestate e sussistenti aggravanti. La piena confessione resa dall’imputato e la scelta da lui effettuata di allontanarsi dal mondo del crimine e di collaborare con la giustizia costituiscono, infatti, sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale che merita la concessione delle dette attenuanti.
Non gli può essere, viceversa, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è visto nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), la valutazione che il Giudice deve effettuare per l’applicazione della disciplina di favore contemplata nella suddetta norma è particolarmente complessa, dovendo egli accertare non solo se il soggetto che invoca l’applicazione dell’attenuante si sia dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza, ma anche se questi abbia svolto una concreta attività di collaborazione con la giustizia sia con riferimento al fatto per il quale invoca l’attenuante, sia con riferimento alla conoscenza del fenomeno associativo mafioso nel suo complesso, con la conseguenza che il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale.
Nel caso di specie non basta, allora, che il collaboratore abbia fornito un rilevante contributo in un gran numero di fatti delittuosi, disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, poiché osta, comunque, alla concessione dell’attenuante il comportamento processuale tenuto da SPARACIO Luigi con riferimento alla posizione del correo, NUNNARI Gioacchino , certamente non rispondente a spirito di leale collaborazione.
Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.