2.3.3.6. Omicidio ai danni di Arcudi Giuseppe

Imputato: Marchese Mario, Gullì Domenico

Il giorno 21-5-1981, intorno alle ore 15,15, in piazza del Popolo, veniva ucciso, con più colpi di pistola calibro 7,65, il pregiudicato ARCUDI Giuseppe, ritenuto dalle forze dell’ordine appartenente al clan “CARIOLO” e legato da rapporti di parentela con altri malavitosi, nella specie con  BADESSA Giuseppe, del quale era cugino, e con MULE’ Giuseppe , del quale era cognato, quest’ultimo condannato sia nel processo “dei 69” che in quello “dei 290” per aver fatto parte del clan “CARIOLO”.

Dal verbale di sopralluogo redatto da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina (trovasi nella cartella degli atti irripetibili inserito nel fascicolo n. 181) e dalle foto ad esso allegate si desume che le forze dell’ordine immediatamente intervenute trovarono il cadavere sul selciato della piazza sopra detta, bocconi, con la testa rivolta verso la via S. Marta ed ancora caldo. Nei pressi del cadavere furono rinvenuti quattro bossoli di pistola calibro 7,65, mentre altri tre dello stesso calibro furono trovati vicino al marciapiede ove era parcheggiata l’autovettura Fiat Ritmo targata ME 299727 di proprietà dell’ARCUDI (vedi anche verbale di sequestro di sette bossoli e di due proiettili per pistola, che trovasi in atti). Sul selciato della strada a circa 50 centimetri dalla parte del dorso del cadavere furono notati nell’asfalto tre incavi di forma circolare, presumibilmente prodotti da colpi di arma da fuoco.

Il medico legale, prof. Claudio CRINO’, sentito all’udienza del 16-9-1997, ha precisato che l’ARCUDI venne ferito da “sei colpi al capo ed al torace, in particolare, un colpo all’orecchio sinistro dall’alto in basso o dal basso in alto, un colpo alla regione mastoidea, cioè dietro l’orecchio, a sinistra, poi ancora un colpo alla regione occipitale destra con una direzione da dietro in avanti, ancora un colpo alla regione parietale destra del capo, anch’esso con direzione da dietro in avanti e poi, per quanto riguarda i colpi al torace, uno alla superficie posteriore del torace con direzione da dietro in avanti e da destra a sinistra e ancora l’ultimo, il sesto, alla superficie laterale dell’emitorace sinistro con direzione da sinistra a destra e da dietro in avanti”. Si legge, inoltre, nella relazione di consulenza tecnica medico legale acquisita agli atti  (trovasi inserita nel medesimo fascicolo prima indicato), che fu rilevata, altresì, una lesione dell’elice destro per la quale però non poteva affermarsi con certezza se fosse stata prodotta da arma da fuoco (in tal caso la vittima sarebbe stata attinta da sette colpi) o fosse stata indotta da trauma contusivo verificatosi nella caduta al suolo. Per nessuna di dette ferite furono rinvenuti sulla cute i residui chimici incombusti di polvere da sparo, sicché è da ritenersi che tutti i colpi furono esplosi ad una distanza superiore, anche di poco, a 50 centimetri. La morte, infine, fu causata da collasso cardiocircolatorio in soggetto con gravi lesioni encefaliche e del polmone sinistro per ferite d’arma da fuoco a proiettile unico.  

Le indagini, secondo quanto ha riferito, all’udienza del 24-10-1995, il teste DONATI Michele, dirigente a quel tempo della Squadra Mobile della Questura di Messina, venivano indirizzate nell’immediatezza del fatto nei confronti di tale FIORELLO, poiché si scoprì che questi, al momento dell’omicidio, stava parlando con la vittima e pareva che i due avessero una vertenza per il pagamento di una certa somma di denaro. Insieme a loro, sul luogo del fatto, si trovava anche tale COSTA, perché interessato alla questione di una donna della quale sembrava che i tre discutessero al momento dell’omicidio.

Furono le parole della vedova della vittima, MULE’ Rosa, a mettere gli inquirenti sulle tracce del FIORELLO, poiché la donna rivelò, così come poi ha dichiarato al dibattimento, quando è stata escussa come teste (vedi udienza del 24-10-1995) che il giorno dell’omicidio, il marito, il quale non le era apparso affatto preoccupato, era uscito a seguito di una telefonata che ricevette intorno alle ore 14,30 da parte del FIORELLO, il quale gli diede un appuntamento per parlare di questioni di lavoro.

Venivano, quindi, sentiti FIORELLO Armando e COSTA Bruno, i quali fornirono una ricostruzione dei fatti, poi sostanzialmente ribadita al dibattimento del presente processo, dove sono stati esaminati con le garanzie di cui all’art. 210 c.p.p. (vedi udienza del 24-10-1995). Il FIORELLO, in particolare, ha dichiarato di aver conosciuto l’ARCUDI circa due o tre mesi prima dell’omicidio, avendo questi effettuato dei lavori in una villa di suo fratello. Il giorno prima dell’omicidio egli si imbatté casualmente per la strada nell’ARCUDI, il quale gli chiese di intervenire presso tale COSTA, che faceva l’autista abusivo in piazza del Popolo, affinché non importunasse una donna sposata. Egli ne parlò con il COSTA, che fu disponibile ad incontrarlo, ed il giorno dopo telefonò a casa dell’ARCUDI, invitandolo a recarsi in piazza del Popolo, dove egli si trovava insieme al COSTA. Stavano discutendo della questione relativa alla donna, quando qualcuno giunse alle sue spalle. L’ARCUDI, che era posto di fronte a lui, vide l’aggressore e subito trasalì. Egli, allora, giratosi, notò una persona a breve distanza, in direzione di un albero della piazza, con in mano una pistola, e subito fuggì per la paura, sentendo nel contempo il rumore di colpi di arma da fuoco.

COSTA Bruno ha confermato la dichiarazione del FIORELLO, affermando che a quel tempo egli faceva il tassista abusivo in piazza del Popolo, dove aveva visto qualche volta anche l’ARCUDI. Seppe dal FIORELLO che l’ARCUDI gli voleva parlare per una questione relativa ad una donna sposata e, per tale motivo, fu fissato un incontro in piazza del Popolo, nel corso del quale l’ARCUDI fu ucciso da una persona a viso scoperto, la quale si diede, poi, alla fuga verso la via S. Marta.

La ricostruzione dei fatti fornita dal FIORELLO e dal COSTA non convinse gli investigatori, poiché sembrava strano che l’ARCUDI avesse potuto vedere l’aggressore, quando tutti i colpi di pistola che lo avevano ferito mortalmente lo attinsero nella regione posteriore del corpo, quasi che egli fosse stato assalito di sorpresa alle spalle. Altrettanto strano sembrava il comportamento dei due dopo il fatto, poiché il FIORELLO ed il COSTA scapparono via e non fecero più ritorno sul luogo dell’agguato, neppure per soccorrere la vittima e per accertarsi delle sue condizioni di salute dopo il comprensibile smarrimento iniziale.

Sulla base degli elementi raccolti, la Squadra Mobile, con rapporto del 23-5-1981, denunziava al Procuratore della Repubblica in stato di arresto FIORELLO Armando e COSTA Bruno, quali responsabili, il primo di omicidio aggravato in persona di ARCUDI Giuseppe e di porto e detenzione abusivi di arma da fuoco, ed il secondo di favoreggiamento personale nei confronti del primo. Al termine dell’istruttoria formale, il Giudice Istruttore, in parziale difformità delle richieste del P.M., emetteva sentenza in data 22-9-1981, con la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti di FIORELLO Armando e COSTA Bruno in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, per non avere commesso il fatto.

Si legge nella detta sentenza che “ancorché l’omicidio si sia verificato nella centrale piazza del Popolo, frequentata da numerose persone, molte delle quali sono solite stazionarvi per buona parte della giornata, nessun teste oculare è stato rintracciato dalla P.S., se si eccettua quella ARENA Melina, cui si fa riferimento nella relazione di servizio, la quale, peraltro, fu oltremodo generica nella descrizione del giovane da lei visto fuggire dopo la sparatoria verso via S. Marta”. Si osserva, quindi, che “le due possibili causali profilate nel rapporto [...] si sono rivelate assolutamente inconsistenti. In verità più che di vere e proprie causali si tratta di due distinte ragioni, idonea ciascuna a giustificare l’incontro di piazza del Popolo tra il FIORELLO e l’ARCUDI. La prima, però, che si riferisce ad una fornitura di calcestruzzo eseguita dalla Beton Sud in favore dell’ARCUDI per conto del FIORELLO, non risulta affatto abbia costituito oggetto della discussione che avrebbe dovuto avvenire in piazza del Popolo [...]. In ordine, poi, alla questione della ragazza che sarebbe stata molestata dal COSTA, [...] non può affatto escludersi che oggetto dell’incontro in piazza del Popolo tra l’ARCUDI ed il FIORELLO fosse appunto la questione della ragazza: tanto più che all’incontro partecipava appunto il COSTA Bruno, direttamente interessato alla questione. Tuttavia non vi è alcun elemento per ritenere che la discussione sia ad un certo punto degenerata, al punto da provocare nel FIORELLO l’esplosione d’ira che gli avrebbe armato la mano. Ed al riguardo va rilevato che ben sette colpi vennero esplosi all’indirizzo dell’ARCUDI (tale essendo il numero dei bossoli rinvenuti per terra), che la prova del guanto di paraffina eseguita sul FIORELLO risultò negativa (anche se tale dato appare scarsamente significativo, avendo avuto lo stesso tutto l’agio per detergersi le mani nel tempo intercorso tra l’omicidio e la sua presentazione in Questura) e, soprattutto, che i colpi che attinsero l’ARCUDI ebbero tutti direzione da dietro in avanti, come risulta dalla perizia autoptica: il che denota che lo sparatore si trovava a tergo della vittima”.

Nuovi elementi di conoscenza per la comprensione dell’episodio in esame vennero forniti a distanza di molti anni da numerosi collaboratori di giustizia, che hanno effettuato una compiuta ricostruzione dell’azione delittuosa, indicandone i responsabili e sulla base di tale ricostruzione il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte degli imputati MARCHESE Mario  e GULLI’ Domenico .

In ordine a tale fatto criminoso hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia SANTACATERINA Umberto, PARATORE Vincenzo, CASTORINA Pasquale , VENTURA Salvatore , LEONE Clemente Alberto , LEO Giovanni , FERRARA Sebastiano , SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario , MANCUSO Giorgio  e gli imputati GULLI’ Domenico  e MARCHESE Mario .

Ha riferito SANTACATERINA Umberto (udienza in sede di incidente probatorio del 24-2-1994) che il gruppo “COSTA”, al quale egli apparteneva, aveva in quel periodo deciso di uccidere tutti gli affiliati del clan rivale “CARIOLO”, tra i quali andava annoverato anche ARCUDI Giuseppe, inteso “piedi ‘i boi”, parente di “Mommo” BADESSA, di ROMANO Antonino e di MULE’ Giuseppe . Nei confronti dell’ARCUDI vi era, poi, un ulteriore motivo di astio da parte di VALVERI Sebastiano, poiché nel corso di una rapina che il VALVERI aveva commesso insieme a lui, a BADESSA ed a ROMANO, egli rimase ferito ed i complici lo abbandonarono scappando. Esecutore dell’omicidio fu GULLI’ Domenico , il quale, sebbene fosse originario di Merì, si trovava a Messina, dopo essere stato prelevato da VALVERI Sebastiano, poiché avrebbe dovuto essere utilizzato per la perpetrazione di omicidi in detta città, dove non era conosciuto. In cambio dei suoi servigi il GULLI’ avrebbe ricevuto delle armi ed avrebbe consumato delle rapine a Messina insieme a VALVERI. Il giorno dell’omicidio il GULLI’ si recò insieme al VALVERI in una casa sita sul torrente Trapani, nella quale si trovavano nascosti lo stesso SANTACATERINA, LEO Giuseppe e GALLI Luigi . I due, dopo aver mangiato, andarono via, poiché il VALVERI doveva accompagnare il GULLI’ a Barcellona, ma transitando per piazza del Popolo, notarono l’ARCUDI che parlava insieme ad altre persone. Il GULLI’ scese allora dall’auto, mentre il VALVERI rimase ad attenderlo con una Fiat 131 Mirafiori in via S. Marta. Il GULLI’ si avvicinò, quindi, all’ARCUDI e gli sparò; quando già la vittima si trovava a terra il killer gli appoggiò un piede sulla testa e gli sparò ancora. Il VALVERI accompagnò, poi, il GULLI’ a Barcellona. Egli apprese i particolari delle modalità esecutive dal VALVERI stesso, quando questi tornò nel covo dove gli altri erano nascosti.

PARATORE Vincenzo (sentito in merito a tale fatto delittuoso nell’udienza del 1-4-1996) ha dichiarato che ARCUDI Giuseppe era legato a BADESSA Nicola, personaggio importante del clan “CARIOLO”. Fu ucciso da GULLI’ Domenico  e da MARCHESE Mario  su mandato di VALVERI Sebastiano, il quale lo riteneva responsabile del fatto che, durante una precedente rapina in una bisca commessa insieme all’ARCUDI ed a BADESSA Nicola, egli fu ferito per colpa dell’ARCUDI ed i complici lo abbandonarono. L’omicidio avvenne in “piazza del Popolo o piazza don Fano”. Sparò il GULLI’, che era legato al clan “CHIOFALO” di Barcellona, mentre il MARCHESE, che era presente al fatto, non fece nulla e suo compito fu solo quello di indicare chi fosse la vittima. Il VALVERI si rivolse al GULLI’ “perché era uno di fuori zona in modo che la cosa non trapelasse in giro”. Egli all’epoca del delitto era detenuto e apprese i fatti dal VALVERI, da MARCHESE Mario  e “poi è una cosa risaputa nella malavita”.

CASTORINA Pasquale  (sentito in merito a tale fatto nell’udienza del 20-5-1996) ha affermato che l’ARCUDI fu ucciso in piazza San Vincenzo e interessato al fatto era Nello VALVERI. Eseguì materialmente l’omicidio una persona non di Messina della quale non ricordava il nome. Egli seppe i fatti da DI BLASI Domenico e VALVERI Sebastiano.

VENTURA Salvatore  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 29-5-1996) ha sostenuto che egli conobbe i fatti da VALVERI Sebastiano, che era suo padrino e che fu il mandante insieme a LEO Giuseppe dell’omicidio dell’ARCUDI, avvenuto in piazza del Popolo, mentre esecutore materiale fu un barcellonese figlioccio di CHIOFALO.

LEONE Clemente Alberto  (sentito all’udienza del 29-10-1996) ha affermato che, mentre si trovava in soggiorno obbligato a Barcellona P.G., gli fu chiesto un favore da DI BLASI Domenico: MARCHESE Mario  si presentò a lui dicendogli che a loro serviva un killer per l’uccisione dell’ARCUDI, “siccome era un avversario loro”. Egli ne parlò a Porto Salvo con GULLI’ Domenico  che si prestò, poi, ad eseguire l’omicidio insieme a MARCHESE Mario. Egli non seppe i particolari dell’azione delittuosa, ma solo che avvenne il primo pomeriggio e che la vittima fu fatta scendere da casa suonando il citofono. Subito dopo l’omicidio il GULLI’ andò a casa sua con la maglietta ancora sporca di sangue, dicendogli che “era stato fatto tutto”. Egli non ebbe alcuna parte nell’omicidio e non fu lui ad accompagnare il GULLI’ a Messina, anche perché la misura cui era sottoposto glielo impediva.

LEO Giovanni  (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 9-7-1996 e del 24-7-1996) ha riferito che ARCUDI Giuseppe era parente di “Mommo” e fu ucciso da GULLI’ Domenico  in piazza Due Vie. Mandanti dell’omicidio furono LEO Giuseppe e VALVERI Sebastiano, il quale voleva vendicarsi del fatto che, nel corso di una rapina commessa insieme all’ARCUDI, egli fu ferito e venne abbandonato dal complice. Si decise di utilizzare come killer GULLI’ Domenico , proveniente da Barcellona, perché era una persona non conosciuta ed il delitto avrebbe dovuto eseguirsi nella zona della Due Vie, che la vittima normalmente frequentava, dove il LEO avrebbe potuto essere facilmente riconosciuto. Egli seppe i fatti perché fu presente sul luogo dell’omicidio dieci minuti prima della sua consumazione. Quel giorno, infatti, il fratello LEO Giuseppe, transitando a bordo della propria motocicletta, lo vide al villaggio Aldisio e gli chiese di accompagnarlo. Si recarono, così, insieme, alle Due Vie, lì il fratello parlò per pochi attimi con il GULLI’ e quindi andarono via. Il fratello Giuseppe non lo informò, comunque, dell’omicidio che sarebbe avvenuto poco dopo. Ha aggiunto, infine di non ricordare se il GULLI’ si fosse recato a casa del fratello Giuseppe prima dell’esecuzione dell’omicidio.

FERRARA Sebastiano  (sentito in merito a tale fatto nell’udienza del 16-9-1996) ha affermato che ARCUDI Giuseppe era il cognato di MULE’ e che “si diceva tra di noi” fosse stato attirato nell’agguato dove perse la vita da un certo “cioccolata”, che gli diede “il segnale”. Mandanti furono Pippo LEO e Nello VALVERI per fare un dispetto al MULE’. Esecutori materiali dell’omicidio furono BOTTARO e VENEZIANO, che erano due amici siracusani del LEO.

SPARACIO Luigi  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 9-10-1996) ha dichiarato che egli a quel tempo apparteneva al gruppo di CAMBRIA Nuccio che era in “guerra” con il gruppo di Giostra facente capo a COSTA Gaetano . ARCUDI Giuseppe non faceva parte di alcun clan ma era cognato di MULE’. L’omicidio fu probabilmente voluto dal VALVERI, che accusava l’ARCUDI di averlo abbandonato nel corso di una rapina. Egli seppe i fatti subito, perché “erano discorsi che si commentavano”.

E’ stato contestato dal Pubblico Ministero al collaboratore che egli, nelle dichiarazioni rese il 28 marzo 1994, aveva riferito di avere appreso i fatti da DI BLASI Domenico nel carcere di Messina nel 1981 e di averne, poi, parlato anche con MARCHESE Mario .

Continuando nella sua esposizione il collaboratore ha affermato che l’ARCUDI fu attirato in un tranello tramite un amico, una persona che faceva viaggi con le macchine, che gli fece una telefonata a casa e lo chiamò a piazza del Popolo, dove venne ucciso con una pistola calibro 7,65.

Anche con riferimento a questa parte delle dichiarazioni dello SPARACIO il Pubblico Ministero ha contestato il contenuto di quelle trascritte nel verbale del 28 marzo 1994, ove il collaboratore aveva sostenuto che “l’omicidio fu un fatto improvviso, in quanto l’ARCUDI fu avvistato casualmente dal gruppo di fuoco a piazza del Popolo”. Lo SPARACIO ha, comunque, ribadito la versione dei fatti resa al dibattimento, affermando che in precedenza si era sbagliato.

RIZZO Rosario  (sentito in merito a tale fatto all’udienza del 4-6-1996) ha riferito che tutti seppero in carcere i particolari di questo omicidio, che venne perpetrato da GULLI’ Domenico  su mandato di Nello VALVERI e di Pippo LEO, i quali vollero la morte dell’ARCUDI perché era zio di BADESSA.

MANCUSO Giorgio  (sentito in merito a tale fatto nell’udienza del 24-6-1996) ha sostenuto che nel corso di una discussione che ebbe con LEO Giuseppe e VALVERI Sebastiano, questi ultimi si attribuirono la responsabilità dell’omicidio dell’ARCUDI, che venne ucciso perché faceva parte del clan “CARIOLO”.

GULLI’ Domenico  (sentito all’udienza del 24-5-1996) ha ammesso la propria responsabilità nell’omicidio, che egli commise insieme ad ALACQUA Vincenzo di Merì, MARCHESE Mario , Franco LA ROSA e con la collaborazione di Pippo LEO, Nello VALVERI e Mimmo LEO, cugino di LEO Giuseppe. Egli fu comandato di commettere l’omicidio da Carmelo MILONE, Pippo MILONE e CHIOFALO, mentre LEONE Clemente assicurò il contatto tra questi ultimi ed i complici messinesi. Egli a quel tempo viveva a Merì e non faceva ancora parte di gruppi malavitosi organizzati,  ma era un “promesso”, perché attendeva che il CHIOFALO, che era in soggiorno obbligato a Napoli, venisse in Sicilia per formalizzare la sua adesione al clan. Egli, che si era reso autore, in precedenza, di rapine ma non di fatti di sangue,  non aveva mai commesso reati a Messina, e fu Pippo MILONE a chiedergli di fare questo omicidio che avrebbe dovuto essere “una cortesia a dei messinesi”. I contatti con i messinesi erano mantenuti dal fratello MILONE Carmelo, al quale si rivolsero Pippo LEO e VALVERI Sebastiano. Pippo MILONE, quando gli diede l’incarico circa 25 giorni, un mese prima del fatto, gli fece conoscere un siracusano, LEONE Clemente, che si trovava in soggiorno obbligato a Porto Salvo di Barcellona. Essi andarono a casa del LEONE, dove egli si fece accompagnare da un suo compaesano, Vincenzo ALACQUA, che attendeva di essere “fraternizzato” da CHIOFALO. Nel corso di detta riunione non si parlò in modo specifico dell’omicidio dell’ARCUDI ma Pippo MILONE presentò al LEONE gli altri due, lui e l’ALACQUA, mettendoli a sua disposizione. Il giorno dell’omicidio LEONE Clemente condusse il GULLI’ e l’ALACQUA a casa di Pippo LEO, dove vi era il VALVERI. Discussero dell’omicidio, Mimmo LEO consegnò loro due pistole e, quindi, intorno all’ora di pranzo, egli e l’ALACQUA si recarono insieme al MARCHESE ed al LA ROSA, entrambe persone a lui fino ad allora sconosciute, in piazza del Popolo, sicuri di trovarvi la vittima (ha affermato: “siamo partiti a colpo sicuro e siamo andati in piazza del Popolo”). Il MARCHESE ed il LA ROSA gli indicarono la vittima e rimasero ad attendere in una traversa con l’autovettura, mentre egli scese dal veicolo insieme all’ALACQUA, che avrebbe dovuto “coprirlo” con la pistola in mano. L’ARCUDI si trovava in piazza, dove vi erano delle bancarelle, trattandosi di un giorno di festa, e discuteva con altre persone. Egli si avvicinò a viso scoperto. La vittima, accortasi della sua presenza, cercò di fuggire ma non ne ebbe il tempo perché egli le sparò alla schiena alcuni colpi in rapida successione e quando l’ARCUDI era già a terra gli diede il colpo di grazia in testa. Essi, quindi, salirono a bordo dell’autovettura condotta dal MARCHESE e si allontanarono recandosi in una campagna “su una specie di monticciolo”, dove consegnarono le pistole ai due che li avevano accompagnati, mentre il VALVERI, frattanto giunto, li condusse con l’auto fino a Porto Salvo. Ivi giunti, essi comunicarono quanto avevano fatto al LEONE Clemente, il quale si complimentò con loro, aprì una bottiglia di champagne e regalò a loro la somma di £ 5.000.000, dicendo che gli avevano “fatto fare bella figura”.

MARCHESE Mario  (sentito in merito a tale fatto nelle udienze del 24-9-1996 e del 2-10-1996) ha confessato di aver partecipato all’omicidio. Ha dichiarato che l’azione delittuosa si inseriva nella “guerra” che vi era a quel tempo tra il clan “COSTA” ed il clan “CARIOLO” e che era stata la causa, poco tempo prima, di una sparatoria in via Manzoni, dove erano stati feriti CAVO’ ed altre persone. Il delitto fu eseguito da un barcellonese, GULLI’ Domenico , intervenuto grazie all’amicizia che il LEO ed il DI BLASI avevano con dei barcellonesi. In particolare, Pippo LEO era amico di Mimmo GULLI’ poiché erano stati carcerati insieme e fu lo stesso LEO a recarsi a Barcellona a trattare questo scambio di favori. Egli non seppe quanto tempo prima rispetto al fatto il LEO andò a parlare con il GULLI’. Quest’ultimo si mise a disposizione per la perpetrazione di azioni delittuose contro il clan “CARIOLO”, sebbene non conoscesse CARIOLO Placido (poi dirà che forse conosceva il CARIOLO, ma non conosceva le strade di Messina), e doveva, pertanto, essere affiancato da qualcuno che lo guidasse. Egli si assunse questo compito ed il GULLI’ fu, così, accompagnato sul luogo in cui avvenne l’omicidio da lui e da un altro barcellonese, tale ALACQUA Vincenzo. Poiché qualche giorno prima uomini del clan “CARIOLO” si erano resi responsabili di una sparatoria in via Manzoni, dove furono feriti alcuni affiliati del gruppo “COSTA”, fu deciso da parte di quest’ultimo gruppo di eliminare chiunque appartenesse al gruppo “CARIOLO”. Non era stata, dunque, programmata specificamente l’uccisione di ARCUDI Giuseppe. In ordine, poi, allo svolgimento dell’azione materiale, il collaboratore ha affermato: “Il delitto è avvenuto a piazza del Popolo. Quel giorno lì noi eravamo in giro, io e questi due barcellonesi, armati con delle pistole (poi dirà che egli si era incontrato con il GULLI’ tra le ore 9,00 e le ore 10,00 di quel giorno davanti al bar Grillo, vicino al Tribunale, dopo che questi aveva preso l’appuntamento con il LEO), a cercare, diciamo, proprio per dire la verità quel giorno lì eravamo diretti per cercare proprio CARIOLO Placido. Abbiamo girato, abbiamo fatto...a un certo orario ce ne siamo andati a mangiare. La macchina era messa fuori, le armi in una valigetta [...]. Abbiamo finito di mangiare, stavamo per uscire e vediamo questo ARCUDI, persona che io conoscevo e che GULLI’ Domenico  conosceva pure perché l'aveva incontrato in carcere, non so, comunque lo conosceva pure lui. Allora, quando usciamo gli dico: guarda chi c’è. Dice: aspetta, questo qua non fa parte...?. Gli ho detto: sì. E allora , dice: fai una cosa, siccome tu - dice - qua giustamente non puoi...Siamo usciti, lì mi conosceva qualcuno e avevamo il 127 di proprietà, che l’aveva in gestione il VALVERI Sebastiano, alle spalle da dove è avvenuto l’omicidio. Lui mi dice a me, dice: fai così, tu vattene, mettiti nella macchina che io - dice - adesso vediamo qua com’è la situazione con questo qua. Quello stava parlando con un’altra persona l’ARCUDI, no? Gli dava le spalle, io comunque me ne sono andato, cosa poi raccontatami da lui. Io me ne sono andato, sono andato nella macchina ad aspettare loro [...] non so adesso che via può essere lì, comunque era..., no alle spalle, di fianco sulla destra dov’è successo l’omicidio c’è la chiesa lì, non so come si chiama questa chiesa qui. Io ero posteggiato lì con la macchina...Basta, so che lui poi ha sparato, quell’altro era con lui ma non ha sparato, ha fatto il giro, sono venuti lì di corsa e ce ne siamo andati [...]. Dopo che ho portato loro - li ho lasciati a Camaro - quel giorno lì, dopo l’omicidio, sono andato a casa di LEO e c’era LEO e GALLI. Niente, loro non sapevano niente perché gliel’ho detto io che era successo questo omicidio e gli ho detto..., poi è arrivato il fratello di LEO Giuseppe, Giovanni. Gli ho detto: guarda che ci sono i due barcellonesi. Così gli ho indicato dove loro erano e che si dovevano accompagnare a Barcellona. Dice: va be’, adesso - ha detto il LEO - me la vedo io. Dopo che gli ho spiegato tutto, io, unitamente al fratello Giovanni, lui con una moto mi ha accompagnato a casa a me e loro si sono...sono andati poi ad accompagnarli, non so come...,se la sono vista loro per accompagnarli, il LEO”. Il collaboratore ha specificato, inoltre, che dopo l’omicidio lasciò i due barcellonesi a Camaro, in una casa diruta sita dove c’è il campo di calcio, per non “rischiare di andare in giro tutti e tre”. Il GULLI’ gli disse di andare da LEO poiché quest’ultimo avrebbe saputo dove condurli. Poi provvide LEO Giovanni a prelevarli con un’autovettura, mentre il VALVERI non era presente. Ha aggiunto di non avere mai parlato con PARATORE Vincenzo di tale omicidio.

Ritiene questa Corte che, alla luce dell’istruttoria compiuta, sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati loro ascritti con riferimento all’episodio delittuoso in esame.

Tale omicidio si inserisce, secondo le concordanti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, nella lotta tra il clan “COSTA” ed il clan “CARIOLO”. Si è già più volte parlato in precedenza (vedi pag. 196 e segg.) di questo conflitto che insanguinò la città di Messina all’inizio degli anni ’80, se ne sono esposte le presumibili ragioni, e si sono anche esaminati alcuni fatti criminosi di rilevante gravità che ne furono conseguenza, sicché non appare necessario soffermarvisi oltre, essendo sufficiente rinviare a quanto si è già detto. Va osservato che le modalità dell’aggressione, la quale fu portata a compimento con fredda determinazione, secondo le tipiche forme di un’esecuzione mafiosa, da una persona a viso scoperto che sparò numerosi colpi di pistola in una piazza frequentata da molti passanti (specie in quel periodo, atteso che era la vigilia di una festività religiosa), nonché la personalità della vittima, legata da rapporti di parentela con esponenti di rilievo del clan “CARIOLO”, essa stessa pregiudicata e, probabilmente, vicina a detto gruppo criminoso, non possono lasciare dubbi sulla correttezza delle suddette conclusioni. Peraltro, dalla lettura della sentenza emessa a conclusione del procedimento “dei 69”, risulta che tale delitto fu preceduto e seguito da altri gravissimi fatti di sangue, che testimoniano la netta contrapposizione, da taluno qualificata come “guerra”, esistente a quel tempo tra i due gruppi criminosi sopra nominati. Limitandosi ai fatti perpetrati nel maggio di quell’anno, cui vien fatto riferimento nella predetta sentenza, si deve ricordare la sparatoria avvenuta in piazza Manzoni il 15 maggio 1981, ove furono feriti SPAROLO Silvio, LEO Domenico  e CAVO’ Domenico, la quale costituì, secondo MARCHESE Mario , l’origine della decisione presa dal gruppo “COSTA”, di uccidere qualunque affiliato al clan “CARIOLO”; la sparatoria avvenuta il 17 maggio 1981 in via Monte Scuderi che, probabilmente, aveva come proprio obiettivo MULE’ Giuseppe ; l’attentato subito il 18 maggio 1981 da FEDERICO Francesco , che rimase gravemente ferito da alcuni colpi di arma da fuoco; l’omicidio ai danni di NUNNARI Tommaso, consumato il 23 maggio 1981; l’aggressione  tentata, secondo fonti fiduciarie, il 27 maggio 1981 nei confronti di LEO Domenico  all’interno della divisione chirurgica dell’ospedale Margherita dove lo stesso, a seguito della sparatoria di piazza Manzoni, si trovava ricoverato.

Al suddetto movente si può essere aggiunto, forse, l’astio nutrito da VALVERI Sebastiano nei confronti dell’ARCUDI, cui hanno fatto riferimento SPARACIO Luigi , LEO Giovanni , PARATORE Vincenzo e SANTACATERINA Umberto. Esso, però, se può spiegare l’intervento di VALVERI Sebastiano e delle persone vicine a lui nella preparazione e nell’esecuzione del delitto, non riesce, tuttavia, da solo a dare adeguata e convincente giustificazione della feroce decisione di uccidere un uomo a molti anni di distanza dal fatto che avrebbe determinato il risentimento del VALVERI.

In ordine all’accertamento dei soggetti che si resero responsabili dell’omicidio, l’esatta individuazione del movente può solo orientare per comprendere in quale direzione ricercare i colpevoli, mentre la loro identificazione va effettuata essenzialmente in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, per il delitto in esame, costituiscono la pressoché esclusiva  fonte di prova. Il compito del giudice sembra, invero, facilitato dal rilievo che i due imputati risultano entrambi rei confessi, e che su di loro convergono le accuse di numerosi altri collaboratori, ma è sufficiente una lettura non approfondita delle loro dichiarazioni per vedere chiaramente come essi abbiano, in realtà, fornito dell’episodio delittuoso due ricostruzioni profondamente diverse.

Secondo una versione dei fatti, sostenuta da SANTACATERINA Umberto e da MARCHESE Mario , il delitto fu realizzato in modo estemporaneo, poiché gli aggressori non avevano l’intenzione di colpire ARCUDI Giuseppe, bensì un qualsiasi affiliato al clan “CARIOLO” e la decisione di uccidere il primo fu presa in modo repentino a seguito del casuale imbattersi nella vittima, che si trovava a discutere in piazza del Popolo.

Secondo un’altra versione dei fatti, propugnata da PARATORE Vincenzo, VENTURA Salvatore , LEONE Clemente Alberto , LEO Giovanni , FERRARA Sebastiano , SPARACIO Luigi , RIZZO Rosario , e GULLI’ Domenico , l’omicidio fu, viceversa, accuratamente e lungamente preparato, mediante la scelta della vittima, la ricerca dell’esecutore materiale, la predisposizione dei mezzi, la distribuzione dei compiti tra più soggetti. Naturalmente non tutti i suddetti collaboratori hanno dato del fatto una ricostruzione completa in ogni sua parte ma hanno, comunque, mostrato di aderire a questa seconda ricostruzione dei fatti quando hanno affermato un interesse specifico del VALVERI all’uccisione dell’ARCUDI, ovvero quando hanno affermato che  mandanti furono il LEO o il VALVERI o entrambi, poiché in ogni caso vi sarebbe stata una deliberazione antecedente il delitto che risulta inconciliabile con modalità esecutive caratterizzate da estemporaneità. Parimenti consona con tale ricostruzione ed incompatibile con l’altra è l’affermazione di alcuni collaboratori, secondo cui la vittima fu attirata sul luogo dell’agguato mediante un artificio, poiché anche tale circostanza sta ad indicare che vi fu una pregressa individuazione della vittima e lo studio di espedienti per facilitare l’esecuzione dell’omicidio.

Orbene, quest’ultima ricostruzione, oltre ad essere stata affermata da numerosi collaboratori di indiscutibile attendibilità, appare a questa Corte l’unica che risponde ai principi della logica e che si salda coerentemente con tutti gli elementi del fatto accertabili con sicurezza.

Va, anzitutto, osservato che la deposizione di SANTACATERINA Umberto, fautore della tesi opposta a quella che qui si ritiene di accogliere, appare internamente contraddittoria, poiché  in essa viene sostenuto che l’omicidio fu determinato da un incontro accidentale con la vittima e, nel contempo, che quest’ultima fu uccisa a causa di contrasti tra il VALVERI e l’ARCUDI conseguenti ad una vecchia rapina. Come si è detto prima, le due affermazioni risultano inconciliabili, poiché l’esistenza di un movente appartenente al VALVERI, al quale andrebbe, di conseguenza, ricondotto anche il mandato di uccidere, impone l’individuazione di due momenti logicamente e temporalmente distinti, quello nel quale fu decisa da parte del VALVERI l’uccisione dell’ARCUDI, e quello nel quale venne data esecuzione alla deliberazione omicida precedentemente presa. Il SANTACATERINA, avendo avvertito, probabilmente, le difficoltà connesse all’affermazione di tale tesi, pensò di superarle sostenendo che il VALVERI fu presente sul luogo dell’omicidio e additò al GULLI’ la vittima non appena la vide casualmente in piazza del Popolo. Non è chi non veda l’inverosimiglianza di una simile tesi che, peraltro, poggia su un presupposto per nulla accertato, vale a dire la partecipazione del VALVERI alla fase esecutiva, che è stata affermata dal solo SANTACATERINA, ma negata da tutti gli altri collaboratori, compresi i due presunti esecutori materiali, MARCHESE Mario e GULLI’ Domenico.

MARCHESE Mario , molto più coerentemente di SANTACATERINA Umberto, ha sostenuto che LEO Giuseppe e VALVERI Sebastiano non ebbero alcuna parte nell’omicidio, sgombrando il campo dall’ipotesi di un mandato che avrebbe reso oltremodo difficile, poi, affermare l’occasionalità del delitto. Anche tale asserzione si scontra, tuttavia, con altre circostanze riferite dallo stesso collaboratore. In particolare, non si comprende per quale motivo, subito dopo l’omicidio, il MARCHESE sia andato a casa di LEO Giuseppe, riferendo a quest’ultimo ciò che era successo, e per quale motivo il LEO, avvalendosi del fratello Giovanni (che però non ha confermato la circostanza) o di altri, abbia provveduto a riaccompagnare i due barcellonesi presso le loro abitazioni ad alcuni  chilometri di distanza da Messina. Il MARCHESE ha cercato di dare una spiegazione a tale fatto affermando che Pippo LEO era amico personale di Mimmo GULLI’, perché era stato in carcere insieme a lui e aveva trattato con i barcellonesi quello scambio di “favori” in base al quale il GULLI’ era stato chiamato ad operare a Messina. Tali circostanze non hanno, tuttavia, ricevuto alcun riscontro ed il collegamento velatamente instaurato dal collaboratore tra il suddetto rapporto di amicizia e l’intervento del GULLI’ nell’attentato risulta smentito dalla deposizione di LEONE Clemente Alberto  (del quale significativamente il MARCHESE non parla), il quale non ha fatto alcun riferimento ad una partecipazione di LEO Giuseppe attivamente diretta a favorire l’aiuto di GULLI’ Domenico , ma, al contrario, ha ammesso, peraltro con qualche difficoltà, derivante dall’evidente preoccupazione di vedersi attribuita la responsabilità dell’omicidio, di essere intervenuto egli personalmente per mettere in contatto il GULLI’ con il clan “COSTA” (identificato attraverso il suo più autorevole esponente allora in libertà, DI BLASI Domenico, pur essendo stata la richiesta avanzata da MARCHESE Mario ). La deposizione del LEONE su tale punto appare, d’altronde, pienamente attendibile, sia perché egli, vissuto a Siracusa e venutosi a trovare solo per un breve periodo nel messinese, appare estraneo agli interessi della criminalità locale e indifferente ai rapporti delinquenziali tra gli asseriti protagonisti della vicenda, sia perché egli non aveva alcun vantaggio a rivelare una simile circostanza, la quale avrebbe potuto, anzi, essere foriera di conseguenze pregiudizievoli per lui, sia perché la dichiarazione resa al dibattimento, nonostante la sua brevità, risulta sufficientemente dettagliata, sia, infine, perché essa ha trovato elementi di conferma nelle dichiarazioni di altri due collaboratori, quella di PARATORE Vincenzo, il quale, per giustificare la presenza del GULLI’ a Messina, ha fatto riferimento a collegamenti che potevano vantare DI BLASI Domenico e Nello VALVERI con personaggi malavitosi barcellonesi e, soprattutto, quella di GULLI’ Domenico , il quale ha inequivocabilmente affermato che il LEONE fece avere i contatti tra “i messinesi” ed i fratelli MILONE di Barcellona, su mandato dei quali egli e ALACQUA Vincenzo si misero a disposizione, prima, dello stesso LEONE e, successivamente, del LEO e del VALVERI. Se, allora, l’intervento dopo il fatto di LEO Giuseppe, affermato dal MARCHESE, non può giustificarsi in virtù di un qualche ruolo avuto dal LEO per favorire la partecipazione al delitto del GULLI’, esso può logicamente spiegarsi solo ritenendo che il LEO sia stato interessato all’attentato, tanto che egli ne venne immediatamente informato e curò, poi, l’accompagnamento a casa degli esecutori materiali. Poiché, però, l’accertamento di un concreto interesse da parte del LEO non può essere disgiunto da una programmazione del delitto con previa individuazione della vittima, appare evidente che la diversa tesi del MARCHESE è insostenibile.

Sia MARCHESE Mario  che SANTACATERINA Umberto non sono riusciti, infine, a dare adeguata e convincente spiegazione alla partecipazione di GULLI’ Domenico  al fatto, che può trovare ragionevole giustificazione solo se l’esecuzione dell’omicidio costituì momento attuativo di un proposito delittuoso già chiaro nei suoi contorni e adeguatamente studiato nella sua realizzazione. Sembra illogico, infatti, che il clan “COSTA” abbia fatto giungere da Barcellona a Messina un killer senza avere un obiettivo preciso contro il quale utilizzarlo ed è risibile pensare che sia stata predisposta un’adeguata organizzazione di mezzi al fine di assicurare non solo la venuta a Messina del GULLI’, ma anche la sua fuga senza pericoli dopo la consumazione dell’omicidio, senza sapere, viceversa, chi dovesse essere ucciso, quali rischi avrebbe importato l’azione, quali probabilità di riuscita essa potesse avere e rimettendo tutto ciò alla più completa casualità.

Alla luce delle superiori considerazioni, a questa Corte sembra che il SANTACATERINA abbia riferito, senza prestare molta cura alla loro reciproca compatibilità, notizie in parte vere ed in parte inesatte, apprese da soggetti in vario modo a conoscenza dei fatti (probabilmente anche dallo stesso LEO Giuseppe, con il quale era in stretti rapporti) ma certamente non acquisite nelle circostanze di tempo e di luogo che egli ha riferito. Quanto al MARCHESE, invece, è probabile che egli sia stato indotto a rendere dichiarazioni difformi dal vero da un interesse specifico a sostenere una versione dei fatti che avrebbe in qualche modo diminuito la sua responsabilità.

A fronte delle gravi perplessità che suscita la ricostruzione dei fatti anzidetta, quella alternativa prima succintamente riportata appare del tutto coerente al suo interno e collimante con gli elementi estrinseci del fatto. Essa proviene, inoltre, da soggetti di indubbia credibilità, primo fra tutti dall’imputato GULLI’ Domenico . Questi ha ammesso la propria partecipazione all’omicidio, affermando di avere sparato materialmente alla vittima e la sua deposizione risulta particolarmente attendibile sia perché la piena confessione ha ridotto grandemente un suo eventuale interesse a mentire, sia perché non sono emerse ragioni di astio nei confronti del MARCHESE, che egli ha accusato di essere stato insieme a lui l’autore del delitto, sia perché, essendo stato protagonista diretto del fatto, egli poteva saperne tutti i particolari esecutivi. Il GULLI’ ha, inoltre, inequivocabilmente dimostrato tale sua conoscenza dando dell’episodio delittuoso una descrizione esauriente, minuta, precisa, del tutto collimante con le altre prove, attenta a particolari a prima vista insignificanti. E’ sufficiente, in proposito evidenziare che la circostanza, riferita dal GULLI’, secondo cui la vittima, alla vista del killer, accennò una fuga e fu colpita alle spalle, risulta perfettamente compatibile, oltre che con le deposizioni di FIORELLO Armando e di COSTA Bruno, anche con la perizia autoptica redatta dal prof. CRINO’; la circostanza secondo cui nella piazza dell’omicidio erano presenti più persone a causa di una festa trova, poi, perfetta corrispondenza nel fatto che lì nei pressi, come ha dichiarato il SANTACATERINA, si trova la chiesa di Santa Rita, la cui festa viene notoriamente celebrata il giorno successivo all’omicidio. Tutti i suddetti elementi attestano, pertanto, senza ombra di dubbio, che il collaboratore fu protagonista diretto del fatto come egli ha affermato.

Le dichiarazioni del GULLI’ hanno trovato, poi, chiara conferma in quelle di numerosi altri collaboratori, i quali, essendo appartenuti al clan “COSTA”, al cui interno fu deliberato l’omicidio, o avendo avuto una parte nella fase preparatoria dell’attentato appresero certamente in modo fedele lo svolgimento dei fatti. Così PARATORE Vincenzo, pur nella stringatezza del suo racconto, ha identificato nel GULLI’ e nel MARCHESE gli esecutori materiali dell’omicidio ed in VALVERI il mandante, attribuendo a ciascuno di costoro lo stesso ruolo assegnatogli dal GULLI’. LEONE Clemente Alberto  ha, come si è detto, ammesso di avere personalmente svolto una specifica attività funzionale alla perpetrazione dell’omicidio, mentre le discordanze riscontrabili nella sua esposizione rispetto alla deposizione del GULLI’ sembrano dipendere dalla remora, comprensibile anche se non giustificabile per un soggetto che ha effettuato la scelta di collaborare con la giustizia, a rendere dichiarazioni autoaccusatorie. Va, nondimeno, rilevato che il LEONE non ha potuto evitare di fare affermazioni che in qualche modo coinvolgevano la sua responsabilità, ammettendo di aver saputo dal MARCHESE che il killer avrebbe dovuto uccidere un avversario del clan “COSTA”, ammettendo, poi, di aver preso contatti con GULLI’ Domenico e di avere presentato quest’ultimo al MARCHESE, riferendo, altresì, che il GULLI’, dopo il fatto, ancora sporco di sangue, si recò a casa sua per comunicargli che “era stato fatto tutto”, ricordando, infine, ancorché con notevole imprecisione, il particolare secondo cui la vittima fu fatta appositamente giungere nel luogo dell’omicidio per poterla lì uccidere. Quest’ultima circostanza è stata, poi, menzionata anche da SPARACIO Luigi  con particolari molto più precisi, che possono risultare utili per l’identificazione del soggetto che servì ad attirare l’ARCUDI nell’agguato, e da FERRARA Sebastiano , secondo cui vi fu un tale “cioccolata” a dare il segnale. LEO Giovanni  ha, poi, confermato la partecipazione del GULLI’ al fatto con il ruolo di esecutore materiale ed ha ribadito che mandanti furono LEO Giuseppe e VALVERI Sebastiano. Egli ha, inoltre, aggiunto dei particolari riguardanti un breve colloquio, avvenuto pochi minuti prima dell’omicidio ed a breve distanza dal luogo in cui esso venne consumato, tra il fratello Giuseppe e GULLI’ Domenico . Tale circostanza, invero, non è stata riferita da quest’ultimo ma non appare neppure incompatibile con la ricostruzione dell’episodio offerta dal GULLI’, anche perché essa, essendo di modestissima importanza, ben può essere sfuggita al collaboratore. Non assume rilievo, poi, il fatto che il LEO non abbia indicato tra i partecipanti MARCHESE Mario , atteso che lo stesso collaboratore ha affermato di possedere una limitatissima conoscenza del delitto, non avendogli il fratello Giuseppe comunicato alcunché. SPARACIO Luigi , infine, pur avendo reso dichiarazioni estremamente generiche e in alcune parti contraddittorie, e pur avendo mostrato incertezza sulle proprie fonti di conoscenza (ciò indebolisce notevolmente il valore probatorio delle sue dichiarazioni, tenuto conto che egli apparteneva ad un clan rivale a quello che organizzò l’omicidio) ha, tuttavia, anch’egli accusato con convinzione di questo fatto GULLI’ Domenico , MARCHESE Mario  e VALVERI Sebastiano.

La descrizione dello svolgimento, in tutte le sue fasi, dell’episodio delittuoso, fornita da GULLI’ Domenico , pienamente attendibile e confortata da adeguato riscontro, consente, pertanto, ad avviso di questa Corte, di accertare compiutamente i fatti e di affermare la partecipazione ad essi sia del GULLI’, la cui confessione si inserisce in un quadro probatorio armonicamente omogeneo, sia del MARCHESE, atteso  che le dichiarazioni di accusa provenienti dai collaboratori PARATORE Vincenzo, LEONE Clemente Alberto , SPARACIO Luigi  e GULLI’ Domenico , collimanti nei loro nuclei essenziali e perfettamente sovrapponibili, già sufficienti a formulare un giudizio di colpevolezza, hanno trovato, comunque, ulteriore significativo riscontro nell’ammissione dell’imputato di aver partecipato al fatto, ancorché egli non abbia fornito una rappresentazione degli eventi esauriente ed integralmente veritiera.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi pienamente provata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di omicidio volontario in persona di ARCUDI Giuseppe, contestato a GULLI’ Domenico  ed a MARCHESE Mario , nonché del reato in materia di armi di cui al capo “128”, in relazione alle due pistole che, secondo quanto ha affermato il GULLI’, furono utilizzate nel delitto e va, pertanto, affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine a tali delitti, con tutte le aggravanti contestate. I reati appaiono, inoltre, astretti tra loro dal vincolo della continuazione, essendo stati all’evidenza commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

E’ risultata provata, in particolare, l’aggravante soggettiva della premeditazione. Ci si è già più volte soffermati sulla natura e sui requisiti della premeditazione (ad esempio, durante la trattazione del tentato omicidio di BARRESI Domenico, vedi pag. 583 e segg.) sicché non occorre indugiare oltre, mentre è opportuno illustrare brevemente gli elementi in base ai quali la Corte ha ritenuto la configurabilità, nel caso di specie, di detta aggravante.

Si è già visto (ad esempio, in occasione della trattazione dell’omicidio di GIAIMO Santi, vedi pag. 604 e segg.) che la circostanza aggravante della premeditazione, consistendo in un fatto interiore, non è di agevole accertamento e va necessariamente desunta da fatti estrinseci che abbiano valore sintomatico della fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, tra i quali la giurisprudenza di legittimità ha indicato l’anticipata manifestazione del proposito criminoso, la causale, la preordinazione di mezzi, la ricerca dell’occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del crimine e in genere ogni altra circostanza dalla cui valutazione il giudice di merito possa trarre sicuri elementi in rapporto alla finalità che l’agente si proponeva di conseguire.

Nel caso di specie essa può considerarsi pienamente provata sulla base di numerosi ed inequivocabili elementi sintomatici. Si sono già esposte le ragioni per le quali questa Corte ritiene di dover escludere che l’omicidio sia stato eseguito in modo estemporaneo e quasi casuale e di dover, viceversa, affermare che esso fu deliberato ed accuratamente preparato con tenace determinazione. Deve qui aggiungersi che già la sola circostanza per la quale l’incarico di uccidere fu affidato ad altri costituisce indizio rilevantissimo di un proposito criminoso insorto in un momento apprezzabilmente anteriore rispetto alla sua attuazione ed in concreto sufficiente a far riflettere sulla decisione presa ed a consentirne il recesso. Tale indizio diventa ancor più pregnante se si considera che la scelta del GULLI’, appartenente agli ambienti malavitosi di Barcellona, importò, alla stregua delle dichiarazioni del GULLI’ e del LEONE, tutta una serie di contatti tra differenti organizzazioni criminali, realizzati attraverso la partecipazione di personaggi diversi, svoltisi in un tempo apprezzabilmente lungo (il GULLI’ ha detto che Pippo MILONE gli presentò il LEONE circa 25 giorni, un mese prima del delitto) e finalizzati all’esecuzione dell’omicidio, ancorché il GULLI’ non conoscesse il nome della vittima, contatti che attestano chiaramente la complessa preparazione che ha richiesto l’organizzazione del delitto. Parimenti rilevanti risultano le modalità esecutive del crimine, che ebbe le caratteristiche dell’agguato mafioso accuratamente preparato, come può evincersi sia dalla riunione, che, secondo l’esposizione del GULLI’, avvenne lo stesso giorno dell’omicidio a casa di Pippo LEO e nella quale “ci siamo messi a discutere su quello che si doveva fare”, sia dalla predisposizione di un tranello (del quale, come si è visto, parlano numerosi collaboratori e che appare implicito presupposto di quanto afferma il GULLI’) al fine di attirare la vittima sul luogo dell’agguato. Sulla scorta dei suddetti elementi risulta, pertanto, dimostrato, senza ombra di dubbio, il processo psicologico di ferma e tenace determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere.

Ritiene questa Corte, infine, di dover concedere a MARCHESE Mario  le attenuanti generiche da considerare equivalenti alle contestate e sussistenti aggravanti. La confessione resa dall’imputato e la scelta da lui effettuata di allontanarsi dal mondo del crimine e di collaborare con la giustizia costituiscono, infatti, sintomo di resipiscenza e, di conseguenza, di una più ridotta pericolosità sociale, che merita la concessione delle dette attenuanti.

Non gli può essere, viceversa, concessa l’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Come si è già in precedenza osservato nella parte introduttiva della presente sentenza (vedi pag. 139 e segg.), il contributo offerto dal collaboratore per l’accertamento delle responsabilità individuali in numerosi episodi delittuosi e per un’efficace lotta al fenomeno mafioso non appare presupposto sufficiente per la concessione di tale attenuante, risultando imprescindibile che la collaborazione venga effettivamente esplicata anche in relazione al singolo fatto per il quale viene chiesta l’applicazione del trattamento premiale. Nel caso di specie non basta, allora, che il collaboratore abbia fornito un rilevante contributo in un gran numero di fatti delittuosi, disvelando le attività ed i legami criminosi dei gruppi mafiosi operanti nella città di Messina, poiché osta, comunque, alla concessione dell’attenuante la circostanza che MARCHESE Mario, ancorché reo confesso,  ha cercato di alterare in modo rilevante la realtà dei fatti al fine evidente di alleggerire la propria responsabilità ed escludere il dolo di premeditazione, tenendo, così, un comportamento processuale certamente non rispondente a spirito di leale collaborazione e non meritevole della concessione della suddetta attenuante, pur risultando che egli si è dissociato dagli ambienti criminali di appartenenza e che tale dissociazione è stata ufficialmente riconosciuta con l’ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia.

GULLI’ Domenico  appare, viceversa, meritevole della concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Egli, infatti, ha non solo consentito con le sue dichiarazioni una fedele ricostruzione dell’episodio delittuoso oggetto di esame, fornendo elementi di sicuro rilievo anche per l’individuazione di altri responsabili oltre a quelli che nel presente processo sono chiamati a risponderne, ma ha anche offerto un quadro dei rapporti criminosi tra organizzazioni mafiose operanti in territori diversi che, sebbene non sia stato ulteriormente approfondito, appare di indubbio interesse.

Occorre, infine, trasmettere la presente sentenza all’ufficio di Procura in sede per le proprie valutazioni in ordine alla posizione di COSTA Bruno e di FIORELLO Armando, già giudicati con sentenza di proscioglimento emessa dal G.I. in data 22-9-1981.

Per l’irrogazione ed il calcolo delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.